Gli incentivi per il fotovoltaico. Il nuovo decreto 6 Agosto 2010 sulle tariffe incentivanti. Milano 15 ottobre 2010
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1 1 Gli incentivi per il fotovoltaico Il nuovo decreto 6 Agosto 2010 sulle tariffe incentivanti Milano 15 ottobre 2010
2 2 Come è remunerato l investimento in un impianto fotovoltaico L investimento in un impianto fotovoltaico connesso alla rete per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010 è remunerato attraverso: A) l ottenimento degli incentivi in conto energia ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 B) la vendita dell energia elettrica, che, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Delibera 287/2007 dell Autorità per l energia elettrica e il gas, può avvenire attraverso il ritiro dedicato dell energia, da parte del GSE, cioè possibilità di vendere l energia al GSE sulla base del prezzo di mercato zonale (con la garanzia di un prezzo minimo se l impianto è inferiore a 1 MW) o in alternativa vendita diretta dell energia sul mercato, o l autoconsumo. Per impianti di potenza sino a 200 Kw può essere anche richiesto lo scambio sul posto che consente lo scambio fra il valore della produzione e il costo dell energia consumata. Con D.M. 6 agosto 2010 è stato approvato il decreto relativo alle tariffe incentivanti da riconoscere agli impianti che entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2010.
3 3 A quali impianti sono riconosciuti gli incentivi in conto energia ai sensi della nuova bozza di decreto per le tariffe incentivanti Le tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 6 Agosto 2010 sono riconosciute ai nuovi impianti agli interventi di potenziamento e a quelli di rifacimento totale che entrino in esercizio dopo il 31 dicembre 2010 (fermo restando che gli impianti che abbiano le condizioni stabilite nell articolo 1 septies del D.L. 105/2010 potranno usufruire degli incentivi di cui al D.M. 19 febbraio 2007 anche qualora entrino in esercizio nel 2011) e che rispecchino i seguenti requisiti: >1 Kw; che non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007; che siano entrati in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, successivamente al 31 dicembre Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento e purchè siano trascorsi almeno due anni dall entrata in esercizio; che siano conformi alle norme tecniche richiamate nell Allegato 1 e che siano realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti; che siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete non condiviso con altri impianti fotovoltaici; che rientri nella disponibilità massima di 3000 MW riservata agli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al nuovo decreto, ovvero che siano entrati in esercizio entro quattordici mesi da quando è raggiunto il tetto di disponibilità (ventiquattro mesi per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti pubblici).
4 4 A quali impianti sono riconosciuti gli incentivi in conto energia ai sensi del nuovo decreto per le tariffe incentivanti che non abbiano richiesto o ottenuto detrazioni fiscali; Che non abbiano ottenuto i finanziamenti a tasso agevolato previsti dall articolo 1 comma 1111 della l. 296/2006; che non abbiano ottenuto contributi pubblici in conto capitale (salvo la possibilità di ottenere contributi in conto capitale sino al 30 % nei seguenti casi: impianti di potenza < 3 Kw su edifici; impianti su edifici pubblici o di organizzazioni non lucrative che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, o per impianti eseguiti in aree soggette a bonifica da chi si assume la responsabilità della bonifica, ovvero impianti a concentrazione o con caratteristiche innovative). Possono cumulare le tariffe incentivanti con contributi in conti capitale sino al 60 % le scuole pubbliche o paritarie, il cui soggetto responsabile sia la scuola o il proprietario della scuola ovvero le sedi amministrative di Regioni e Enti locali. Il Potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kw, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo. Il Rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
5 5 Quali incentivi riconosce il Decreto Ministeriale 6 Agosto 2010 Il nuovo decreto stabilisce tariffe differenziate a seconda della tipologia e della dimensione dell impianto; di seguito si distingue fra: IMPIANTI CONVENZIONALI, A LORO DISTINTI IN IMPIANTI SU EDIFICI E ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE IMPIANTI A CONCENTRAZIONE
6 6 Gli impianti fotovoltaici convenzionali Gli impianti fotovoltaici convenzionali si suddividono ai fini della tariffa incentivante in: IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI SU EDIFICI Viene superata la distinzione che veniva fatta dal D.M. 19 febbraio 2007 fra impianti integrati e parzialmente integrati e viene stabilita una tariffa unica per gli impianti su edifici. Per essere inclusi nella tipologia di impianti sugli edifici gli impianti devono essere installati su tetti o in qualità di frangisole secondo alcune specifiche indicate nell allegato 2 della bozza. Per edificio si intende ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Ai sensi dell allegato 2 del Decreto6 Agosto 2010 in esame, non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI includono gli impianti fotovoltaici a terra e tutti gli impianti fotovoltaici che non hanno i requisiti per essere considerati su edifici, ovvero su elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie e pensiline IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU ELEMENTI COSTRUTTIVI DI PERGOLE, SERRE, TETTOIE E PENSILINE
7 7 Gli impianti fotovoltaici convenzionali Le tariffe incentivanti riconosciute per il 2011 sono indicate nella tabella seguente. NELLA TABELLA NON SONO INDICATE LE TARIFFE APPLICABILI A PERGOLE SERRE, TETTOIE E PENSILINE. TALI TARIFFE SARANNO PARI ALLA MEDIA ARITMETICA FRA LA TARIFFA SPETTANTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI E LA TARIFFA SPETTANTE PER GLI ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2011 le tariffe riferite all ultimo trimestre del 2011 saranno decurtate del 6 %. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 e entro il 31 dicembre 2013 ci sarà poi una ulteriore decurtazione del 6 %. Le tariffe per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013 dovranno essere determinata da un nuovo decreto, qualora tale nuovo decreto non sia emesso vi sarà una riduzione pari al 6 % l anno. Attenzione però che le tariffe sono riconosciute solo agli impianti entrati in vigore entro 14 mesi dal raggiungimento della soglia di 3000 MW Non è ripetuta la previsione del D.M. 19 febbraio 2007 per cui le tariffe conto energia e il premio non si applicano agli impianti realizzati ai fini del rispetto della legge 296/2006 e della l. 192/2005 dopo il 31 dicembre Tale previsione non risulta però abrogata, dunque non è chiaro se tale limitazione si applichi o meno La tariffa è riconosciuta per la durata di anni 20 e non è indicizzata. Nel caso di potenziamento accede alle tariffe solo la produzione aggiuntiva.
8 8 Intervallo di potenza TARIFFA CORRISPONDENTE TITOLO A) B) C) Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011 Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011 Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011 Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici altri impianti fotovoltaici [kw] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] 1<P<3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333 3<P<20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0,304 20<P<200 0,358 0,321 0, ,323 0, <P<1000 0,355 0,314 0, ,314 0, <P<5000 0,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264 P>5000 0,333 0,297 0,311 0,275 0,287 0,251
9 9 Gli impianti fotovoltaici convenzionali Ai sensi dell articolo 10 comma 1 del decreto 6 Agosto 2010, la tariffa può essere incrementata nei seguenti casi fra loro non cumulabili: 1. Del 5 % per Impianti fotovoltaici non realizzati su edifici se ubicati in zone classificate dallo strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati 2. Del 10 % per Impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; 3. Del 5 % per gli impianti su edifici operanti in scambio sul posto realizzati da Comune con meno di 5000 abitanti dei quali i Comuni siano soggetti responsabili Ai sensi dell articolo 10 comma 2 del D.M. 6 agosto 2010, e tariffe sono poi incrementate del 20 % nei giorni in vengono rispettati parametri di scambio prevedibile se viene ottenuta la qualifica per l impianto di sistema con profilo di scambio. Tale qualifica verrà riconosciuta se l impianto: i) È costituito con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e sistemi di accumulo di energia trattati su base oraria e sottesi ad un unica cabina primaria; ii) È realizzato con uno o più impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 Kw e inferiore a 10 MW. La potenza degli impianti fotovoltaici installati deve essere pari agli altri impianti di produzione e alla somma della potenza dei punti di prelievo; iii) Fra le 8.00 e le il profilo complessivo di scambio deve rispettare un programma di scambio con un margine di errore del 10 %; iv) Questo profilo deve essere rispettato per almeno 300 giorni l anno. In pratica, se si riesce a costruire un sistema che attraverso un sistema combinato con altre unità di produzione e con unità di consumo garantisce una immissione in rete prevedibile per almeno 300 giorni l anno questo da luogo a un premio. Non è chiaro se il limite minimo di 200 Kw è stato stabilito al fine di pregiudicare la compatibilità di questo premio con i vantaggi derivanti dallo scambio sul posto. Questo premio può essere interessante per soggetti che siano in grado, sulla base della modulazione degli autoconsumi e dell eventuale ricorso a sistemi di produzione di energia modulabili (come impianti a biomasse), di programmare adeguatamente lo scambio di energia dalla rete. Il premio è però attribuito solo a consuntivo e solo per i giorni in cui è rispettato il profilo garantito di scambio nella fascia del 10 %.
10 10 Gli impianti fotovoltaici convenzionali Ai sensi dell articolo 9 del D.M. 6 agosto 2010 gli impianti realizzati su edifici e che operano in regime di scambio sul posto (quindi con una potenza inferiore a 200 Kw) possono avere un premio aggiuntivo se sono soddisfatte le condizioni di seguito: A) Per gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 al momento della costruzione dell impianto, il premio si ha alle seguenti condizioni: i) se sia ottenuta una certificazione energetica che preveda possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e ii) se successivamente alla costruzione dell impianto siano eseguiti interventi che portano ad un incremento del 10 % dell efficienza energetica estiva e invernale, e iii) se sulla base di una nuova certificazione energetica risulti l ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia equivalente a quello previsto nella certificazione energetica originale. Se si realizzano queste condizioni si può avere una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta pari alla metà della percentuale di riduzione di fabbisogno energetico (cioè minori consumi di energia) attestata, ma che non può eccedere il 30 % della tariffa iniziale. Se sono successivamente effettuati ulteriori interventi posso essere ottenuti ulteriori aumenti sulla base dello stesso meccanismo di calcolo. Non si può però superare in aggregato il limite massimo del 30 %; B) Per impianti destinati ad alimentare anche parzialmente edifici completati in data successiva all entrata in vigore del Decreto 6 Agosto 2010 o comunque di nuova costruzione il premio si ha se: gli edifici ottengono un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori minimi di climatizzazione invernale e di raffrescamento estivo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59. Il premio è un aumento del 30 % della tariffa incentivante. Se gli edifici risultano solo parzialmente climatizzati, la produzione che può avere il premio sarà pro quota, tenendo conto della superficie climatizzata
11 11 Gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative Le tariffe incentivanti maggiorate per gli impianti con caratteristiche innovative sono riconosciute se: A) i moduli o i componenti risultino essere speciali e rientrino in una delle seguenti categorie: i) siano sviluppati per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali: a) coperture; b) superfici opache verticali; c) superfici trasparenti e semi trasparenti sulle coperture; d) superfici apribili quali porte, finestre e vetrine; ii) Moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico; iii) Moduli realizzati industrialmente per garantire protezione o regolazione termica dell edificio, ovvero tenuta all acqua, ovvero tenuta meccanica comparabile con l elemento edilizio che va a sostituire; iv) i moduli sono nuovi o comunque non usati in altri impianti; B) i moduli sostituiscono componenti architettoniche degli edifici svolgendo una funzione di rivestimento e si inseriscono armoniosamente nel disegno architettonico dell edificio; C) gli impianti hanno una potenza non < 1 Kw e non > 5 MW. Le tariffe maggiorate per gli impianti che entrano in esercizio fra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 sono di 0,44 Euro/Kwh se gli impianti sono fra 1 e 20 Kw, 0,40Euro/Kwh se gli impianti sono fra 20 e 200 Kw e 0,37 Euro/Kwh se gli impianti sono fra 200 Kw e 5 MW. Ogni anno vi è poi una decurtazione del 2%. Per gli impianti successivi al 31 dicembre 2013 saranno stabilite nuove tariffe. Se le nuove tariffe non saranno stabilite vi sarà la decurtazione annuale. Le tariffe sono per venti anni senza indicizzazione. Alle tariffe maggiorate possono essere aggiunti i premi per un uso efficiente dell energia di cui all articolo 9 del decreto Ministeriale 6 agosto 2010 quando sia applicabile lo scambio sul posto.
12 12 Gli impianti a concentrazione Le tariffe incentivanti maggiorate per gli impianti a concentrazione (cioè gli impianti costituiti da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata tramite sistemi ottici su celle fotovoltaiche da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in alternata) sono riconosciute se A) l impianto è conforme a specifiche norme tecniche indicate nell Allegato 1 al D.M. 6 Agosto 2010; B) la potenza nominale sia non inferiore a 1 Kw e non superiore a 5 MW; C) i moduli sono nuovi o comunque non usati in altri impianti. Le tariffe maggiorate per gli impianti che entrano in esercizio fra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 sono di 0,37 Euro/Kwh se gli impianti sono fra 1 e 200 Kw, 0,32 Euro/Kwh se gli impianti sono fra 200 e 1000 Kw e 0,28 Euro/Kwh se gli impianti sono fra 1 MW e 5 MW. Ogni anno vi è poi una decurtazione del 2 %. Per gli impianti successivi al 31 dicembre 2013 saranno stabilite nuove tariffe. Se le nuove tariffe non saranno stabilite vi sarà la decurtazione annuale. Le tariffe sono per venti anni senza indicizzazione. A differenza che per gli impianti convenzionali e per gli impianti con caratteristiche innovative non possono accedere agli incentivi le persone fisiche e i condomini per gli impianti a concentrazione. Non è chiara la ragione di questa differenza in particolare per le persone fisiche.
13 13 Quando si presenta la domanda di conto energia? Le tariffe devono essere richieste dal soggetto responsabile. Il soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto. Nel D.M. 19 febbraio 2007 era soltanto il soggetto incaricato dell esercizio dell impianto, il senso di questa specificazione per cui il soggetto responsabile deve essere incaricato sia dell esercizio che della manutenzione dovrà essere chiarito. Entro novanta giorni dalla messa in esercizio dell impianto, il produttore deve presentare la richiesta di incentivo corredata da tutti i documenti richiesti. In caso di ritardo la perdita dell incentivo è però riferita soltanto al periodo fra la data di entrata in esercizio e la data di comunicazione al soggetto attuatore. Rispetto al D.M. 19 febbraio 2007 viene allungato il periodo per la presentazione della domanda e viene chiarito che la decadenza si riferisce non al diritto alla tariffa ma solo alla parte iniziale del periodo di tariffa corrispondente al ritardo. Nei centoventi giorni successivi il soggetto attuatore riconosce la tariffa.
14 14 Quando si presenta la domanda di conto energia? Per data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico si intende la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti; Risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica. Non c è più il riferimento al fatto che devono essere attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica per l entrata in esercizio, che era invece presente nel D.M. 19 febbraio Nel caso che l impianto sia poi spostato in un sito diverso si perderà la tariffa incentivante. Se in un sito sia modificata la configurazione di un impianto questo non potrà causare un aumento della tariffa incentivante. In caso di cessione dell impianto, ovvero dell edificio o dell unità immobiliare in cui l impianto è collocato dovrà esserne data comunicazione entro trenta giorni dalla data di registrazione della cessione Il periodo ventennale di diritto alle tariffe è al netto delle fermate causate da problematiche connesse alla sicurezza della rete o a seguito di eventi calamitosi.
15 15 I chiarimenti introdotti riguardo alla disciplina per gli enti locali Il D.M. 6 Agosto 2010 precisa che la assimilazione degli impianti a terra agli impianti su edifici per gli impianti degli enti locali e delle regioni opera soltanto se gli impianti operano in regime di scambio sul posto (cioè in autoproduzione e fino a 200 Kw), salvo che per quegli impianti per cui si realizzino entrambe le seguenti condizioni: i) le gare si siano già concluse all entrata in vigore del decreto e ii) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011
16 16 Definizione di pergole, pensiline, tettoie, serre e altri chiarimenti L articolo 20 de D.M. 6 Agosto 2010, infine chiarisce la definizione di pergole pensiline e tettoie chiarendo che comunque non si ha mai né pergola, né pensilina, né tettoia (ma impianti ubicati al suolo) quando le strutture sono realizzate in ampi spazi aperti scollegati da edifici residenziali. Viene poi chiarito che: sono comunque da intendersi sempre impianti al suolo non integrati quelli con distanza da terra inferiore ai 2 metri; sono da considerarsi moduli ubicati al suolo gli impianti a inseguimento; Perché possa trattarsi di serra viene infine chiarito che per tutta la durata dell erogazione della tariffa i manufatti devono essere in metallo, legno o muratura, adibiti a coltivazioni agricole o floricoltura e la struttura della serra deve essere fissa ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.
17 17 Gli incentivi per il fotovoltaico Il nuovo decreto 6 Agosto 2010 sulle tariffe incentivanti Milano 15 ottobre 2010 Avv. Emilio Sani Partner, Macchi di Cellere Gangemi e.sani@macchi-gangemi.com Via G. Serbelloni Milano Tel Fax
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