REGOLAMENTO. Approvato con delib. CC n. 51/
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- Raimonda Lazzari
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1 REGOLAMENTO Criteri di utilizzazione delle somme relative a oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a: -«Chiese ed altri edifici per servizi religiosi»; -«Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie». Approvato con delib. CC n. 51/ Esecutivo dal 11/12/2007
2 INDICE Articolo 1 -Oggetto del Regolamento Articolo 2 Introiti e determinazione degli importi Articolo 3 -Utilizzazione degli importi Articolo 4 -Definizione dei soggetti beneficiari Articolo 5 -Realizzazione delle opere Articolo 6 -Presentazione delle domande Articolo 7 -Attribuzione dei fondi Articolo 8 -Presentazione dei progetti ed erogazioni Articolo 9 -Mancata presentazione di progetti o di domande 2
3 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri di utilizzazione delle somme relative ad OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA da destinare a «Chiese ed altri edifici religiosi» ed a «Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie» ai sensi della L.R n. 1 e s.m.i. In particolare il regolamento intende disciplinare la misura e le condizioni per l attribuzione di dette somme a soggetti direttamente realizzatori. 2. Esso esplica i suoi effetti nelle more dell emanazione da parte del Consiglio regionale di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria «per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori», come previsto dall articolo comma 4 - della L.R. 1/2005 e successivamente alla emanazione di tale atto regionale, purché non incompatibile con i contenuti dello stesso. ART. 2 INTROITI E DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI 1. Alla scadenza di ogni anno e comunque prima dell approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio, la Giunta approva il rendiconto delle entrate introitate nell esercizio, distinguendo fra queste le somme incassate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, e definisce le previsioni che vengono effettuate per l esercizio successivo. 2. Successivamente, con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, si quantificano le somme introitate nell esercizio dell anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle «Chiese ed altri edifici religiosi» e ai «Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie», secondo i parametri riportati per le diverse tipologie di opere nelle apposite tabelle regionali di riferimento vigenti (TABELLA A/5 della L.R. n. 1/2005), con riguardo al periodo preso in considerazione. 3. Entro il successivo mese di settembre, la Giunta Comunale, anche sulla base delle domande presentate dai soggetti interessati ai sensi del successivo articolo 6, provvede con apposito provvedimento a stabilire, nei limiti di legge, la misura effettiva della quota di tali somme da destinarsi a contributo dei soggetti che si siano proposti come realizzatori diretti di tali opere di urbanizzazione secondaria. 4. Una volta ricevuta la proposta del Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata, la Giunta Comunale, entro la stessa scadenza di settembre, definisce inoltre una graduatoria dei progetti ed 3
4 indica allo stesso dirigente i criteri di attribuzione dei fondi ai beneficiari del contributo, tenendo conto delle proposte di priorità avanzate da parte dei soggetti interessati e considerando il valore sociale e culturale connesso alla realizzazione delle opere. Su indicazione del responsabile la Giunta terrà inoltre conto della possibile non attribuzione dei fondi, prevista al 2 comma del successivo art. 9, così come della decadenza delle assegnazioni, prevista dal 1 comma dello stesso art. 9, da dichiarare l anno successivo a quello di attribuzione. ART. 3 - UTIILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI 1. Le entrate di cui al precedente articolo 2 potranno essere utilizzate per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria, nonché per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti. ART. 4 - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 1. Per «Chiese ed altri edifici per servizi religiosi» sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi. Possono essere erogati contributi anche per edifici, attrezzature ed impianti di detta natura ancora da realizzare, purché previsti negli strumenti urbanistici vigenti. 2. Per «Centri civici e sociali, attrezzature culturali, sanitarie» si intendono, oltre gli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare. ART. 5 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE 1. Le opere per le quali viene concesso il contributo sono realizzate direttamente dai soggetti beneficiari, nel rispetto pieno di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e di esecuzione di opere realizzate con attribuzioni finanziarie pubbliche. 4
5 ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. I soggetti interessati all attribuzione dei fondi dovranno presentare al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita istanza con indicazione degli interventi da sostenere, connessi alle finalità di cui al precedente articolo La domanda dovrà essere corredata da un progetto di massima delle singole opere, redatto da un tecnico abilitato ai sensi di legge e dovrà contenere la proposta delle priorità degli interventi da realizzare, un preventivo sommario delle spese da sostenere, i termini di inizio e fine dei relativi lavori, nonché il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità a cui far carico per l erogazione dei contributi. 3. Le domande inoltrate dopo la data del 30 giugno non sono considerate valide; se ritenuto necessario da parte dei soggetti interessati dovranno essere ripetute l anno successivo, sempre entro la scadenza del 30 giugno. 4. Per la Chiesa cattolica le relative richieste sono presentate dalle competenti autorità ecclesiastiche diocesane; per i Centri civici e sociali, la domanda è presentata dal legale rappresentante dell associazione interessata. ART. 7 - ATTRIBUZIONE DEI FONDI 1. Il Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata, esaminate le proposte pervenute entro il 30 giugno di ogni anno e sulla base delle indicazioni contenute nell apposita delibera della Giunta Comunale di cui al precedente articolo 2, determina con proprio atto l attribuzione dei fondi, entro il mese di ottobre successivo. Dell attribuzione dei fondi viene data comunicazione ai soggetti interessati. ART. 8 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED EROGAZIONI 1. Per la realizzazione degli interventi connessi alle finalità di cui al precedente articolo 4, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di carattere urbanistico-edilizio, a seconda della tipologia d intervento (istanza di Permesso di costruire, D.I.A., Comunicazione attività edilizia libera). 5
6 2. I progetti esecutivi devono essere presentati non oltre il termine di sei mesi dalla data della determina di attribuzione delle somme a favore dei soggetti interessati. 3. L erogazione dei contributi sarà disposta dal funzionario previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita documentazione giustificativa della spesa e costituita da: copia della fattura per le prestazioni professionali, copia delle fatture per le forniture, dichiarazione del Direttore dei Lavori circa lo stato di attuazione dei lavori con indicazione della spesa effettivamente già sostenuta (la copia delle fatture attestanti l avvenuto pagamento dovranno avere un importo complessivo non inferiore al contributo assegnato). 4. L Amministrazione, in sede di erogazione, si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulla conformità dei lavori effettuati alla documentazione depositata. ART. 9 - MANCATA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O DI DOMANDE 1. Nel caso di mancata presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti all articolo 8, ovvero nel caso in cui la realizzazione delle opere non rispetti i termini fissati, il Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata, con propria determinazione, prende atto di quanto sopra indicato e dichiara la decadenza dell attribuzione del contributo a favore dell assegnatario. Conseguentemente, le quote di finanziamento attribuite potranno essere destinate ad altra opera che segua nell ordine di priorità quella non realizzata, o ad altre opere di urbanizzazione secondaria anche diverse da quelle di cui al precedente articolo Nella ipotesi di mancata presentazione di domande da parte dei soggetti interessati, entro i termini stabiliti all articolo 6, le quote di finanziamento non attribuite nell anno di riferimento saranno destinate ad altre opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi direttamente dal Comune. 6
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