REGOLAMENTO ALTA VALSUGANA e BERSNTOL UNIONE PER IL TRENTINO
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- Gabriella Albanese
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1 REGOLAMENTO ALTA VALSUGANA e BERSNTOL UNIONE PER IL TRENTINO Il presente regolamento disciplina l attività politica ed organizzativa degli organi dell Unione per il Trentino dell'alta Valsugana e Bersntol. Le norme contenute nel regolamento devono ritenersi in attuazione ed integrazione dello Statuto provinciale dell Unione per il Trentino per quanto non previsto dallo stesso. ART. 1 ORGANI L Unione per il Trentino dell'alta Valsugana e Bersntol ha i seguenti organi: a. Assemblea degli aderenti della Comunità di Valle; b. Coordinatore di Valle; c. Parlamentino di Valle; d. Presidente del Parlamentino di Valle; e. Coordinamento di Valle; h. Coordinatori e Coordinamenti comunali; i. Responsabili comunali. l. Parlamentini comunali, ove istituiti. ART. 2 - REGOLE PROCEDURALI Le riunioni dell Assemblea degli aderenti dell'alta Valsugana e Bersntol, sia a carattere ordinario che straordinario, sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti Stesse disposizioni di carattere generale valgono anche per tutti gli altri organi.
2 L approvazione delle deliberazioni dei vari organi, richiede ordinariamente, la maggioranza semplice. Le votazioni riguardanti l elezione di persone avvengono normalmente a scrutinio segreto, con la possibilità di esprimere un unica preferenza salvo quanto sotto specificato. A parità di voti, prevale il più giovane di età. A unanime richiesta dell Assemblea si può procedere alla votazione per acclamazione. Al fine di dare concreta attuazione al principio di parità di genere contenuto nell art. 51 della Costituzione, nelle votazioni per l elezione dei componenti degli organi collegiali, ogni avente diritto al voto può esprimere una seconda preferenza, purché di genere diverso. Tutte le cariche all interno dei vari organi ed organismi sono prestate a titolo volontaristico e, solo in casi stabiliti dal Coordinamento provinciale, sarà possibile contemplare eventuali rimborsi spese. ART. 3 ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' DI VALLE DEGLI ADERENTI DELL'ALTA VALSUGANA E BERSNTOL L Assemblea degli aderenti dell'alta Valsugana e Bersntol è organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale per quanto riguarda la Comunità di Valle ed è inoltre competente a nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato dallo Statuto provinciale e dal presente regolamento. Viene convocata con un avviso notiziato almeno 7 giorni prima, in via ordinaria dal Coordinatore di valle ed in via straordinaria quando lo richieda, in forma scritta, almeno il 30% degli aderenti. Nello specifico, all Assemblea compete: a. l approvazione del regolamento della Comunità di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol e relative variazioni e/o integrazioni che comunque non possono andare a modificare gli scopi dell Unione o essere in contrasto con i principi e le norme fissati dallo Statuto provinciale; b. l elezione del Coordinatore di Valle c. l elezione di 9 membri del Coordinamento di Valle (il numero potrebbe variare in base al numero degli aderenti, così come previsto dallo Statuto provinciale). In caso di approvazione del regolamento o di modifica e/o integrazione dello stesso, è possibile far luogo al voto palese per alzata di mano, sempre che la maggioranza dei presenti sia d accordo. L Assemblea, all inizio di ogni riunione, individua tra gli associati presenti un Segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell Assemblea. Per attendere a questa operazione può valersi anche di registrazione su supporto magnetico, che verrà opportunamente archiviata. Per rappresentare e favorire la partecipazione democratica degli aderenti e della cittadinanza sarà promossa a tutti i livelli dell organizzazione la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro tematici.
3 ART. 4 COORDINATORE DI VALLE Il Coordinatore di valle è organo eletto dall Assemblea degli aderenti di valle: a. è il rappresentante politico dell Unione per il territorio dell Alta Valsugana e Bersntol b. convoca e presiede le riunioni del Coordinamento di Valle c. dura in carica due anni e può essere rieletto solo una volta ART. 5 PARLAMENTINO DI VALLE Il Parlamentino di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol è organo composto da 40 membri, oltre a quelli di diritto, ossia: 1. I componenti il Coordinamento di Valle 2 i Consiglieri della Comunità di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol (se aderenti); 3. i componenti dell'alta Valsugana e Bersntol nel Parlamentino dei Territori. Il numero dei 40 membri è così ripartito: a. 36 rappresentanti di zona eletti dalle Assemblee degli aderenti delle aree territoriali dell'alta Valsugana e Bersntol (dove vi siano iscritti); b. 4 rappresentanti indicati dal Coordinamento di valle tra gli aderenti dell'alta Valsugana e Bersntol; I Comuni del territorio dell'alta Valsugana e Bersntol sono raggruppati nelle seguenti 5 aree: 1. Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace che elegge 8 rappresentanti; 2. Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro, Vigolo Vattaro che elegge 1 rappresentante; 3. Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Tenna che elegge 9 rappresentanti; 4. Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol, S. Orsola Terme, Vignola Falesina che elegge 3 rappresentanti; 5. Pergine Valsugana che elegge 15 rappresentanti. Le Assemblee degli iscritti di ciascuna area sono convocate dal Coordinatore di Valle entro 45 giorni dall Assemblea degli aderenti dell'alta Valsugana e Bersntol in cui è eletto il Coordinamento di Valle, per far luogo all'elezione dei propri rappresentanti nel Parlamentino di Valle. Nell'elezione dei propri rappresentanti ogni area deve favorire il più possibile la partecipazione dei singoli comuni che compongono la stessa.
4 Le aree che per limitato numero di iscritti non sono in grado di esprimere i propri rappresentanti hanno diritto alla riserva dei posti. Il Parlamentino ha competenza in materia di definizione delle linee politiche dell Unione della Comunità di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol, favorendo la partecipazione di tutti gli aderenti, mediante il coinvolgimento diretto, l ascolto e la partecipazione di questi ultimi ad apposite Commissioni o gruppi di lavoro tematici. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con un unica preferenza di voto, salvo quanto previsto dall art. 2 comma 5 del presente regolamento. L elezione può avvenire anche per acclamazione su unanime richiesta dell Assemblea. Il Parlamentino si riunisce almeno 2 volte all anno per iniziativa del Coordinatore di Valle. Qualora almeno un terzo dei componenti del Parlamentino lo richieda in forma scritta, il Parlamentino va convocato entro 20 giorni. Al Parlamentino possono essere sottoposte questioni in forma scritta, purché siano sottoscritte da almeno 20 membri dello stesso; ed il Coordinatore di Valle è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni. ART. 6 PRESIDENTE DEL PARLAMENTINO DI VALLE Il Presidente è organo eletto dal Parlamentino di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol: a. convoca e presiede le riunioni dell Assemblea degli aderenti e del Parlamentino di Valle dell'alta Valsugana; b. dura in carica due anni e può essere rieletto solo una volta. ART. 7 COORDINAMENTO DI VALLE Il Coordinamento della Comunità di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol è composto da: a. Coordinatore di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol; b. Presidente del Parlamentino di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol; c. il Presidente della Comunità di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol se aderente; d. rappresentanti politici (assessori della Comunità di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol, consiglieri e assessori provinciali nonché parlamentari residenti nel territorio della Comunità di Valle dell'alta Valsugana e Bersntol, sindaci dei Comuni dell'alta Valsugana e Bersntol, il presidente del consiglio mocheno) se aderenti;
5 e. i membri eletti dall Assemblea degli aderenti dell'alta Valsugana e Bersntol; f. Coordinatori Comunali dell'alta Valsugana e Bersntol; g. il Capogruppo dell Unione nella Comunità di Valle; h. due rappresentanti nominati dal Coordinatore di valle tra gli aderenti. Dura in carica due anni. In caso di impedimento o di dimissioni di membri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione in modo da garantire sempre la completezza dell organo. Art.8. COORDINAMENTI e RESPONSABILI COMUNALI Per quanto riguarda i coordinamenti Comunali si rinvia al comma 2 dell art. 11 dello Statuto provinciale. Su richiesta dei Coordinamenti Comunali e col parere favorevole del Coordinamento di Valle, il numero dei componenti dei Coordinamenti Comunali può essere ampliato, rispetto a quanto fissato dallo Statuto Provinciale, per un massimo di 2 unità, le quali vengono elette dalle Assemblee degli aderenti Comunali. Per i Comuni dove non si raggiunga il numero minimo di 20 aderenti per la costituzione di un Coordinamento comunale, il Coordinatore di Valle dovrà convocare l assemblea degli aderenti per eleggere il Responsabile del Comune. L'Assemblea di tali comuni è convocata dal Responsabile politico almeno ogni tre mesi Ai lavori dell'assemblea è invitato il Coordinatore di Valle. L'Assemblea comunale ha facoltà di organizzare la propria attività politica anche costituendo commissioni di lavoro permanenti o provvisorie nelle varie tematiche utili alla conduzione ed al governo del Comune. La figura di Responsabile comunale è incompatibile con gli incarichi di governo a livello provinciale, della Comunità di Valle, di Sindaco e di assessore dei Comuni con più di 3000 abitanti, con la carica di Senatore, di deputato e di consigliere provinciale. ART. 9 ORGANIZZAZIONE COMUNALE Con apposito regolamento approvato dalle assemblee comunali è disciplinata la costituzione del parlamentino comunale, del coordinatore comunale, del coordinamento comunale e definite le relative competenze e organizzazione.
6 Art. 10. NORMA TRANSITORIA FINALE Ogni norma contemplata deve ritenersi nulla qualora in contrasto con le regole contenute nello Statuto provinciale dell'unione per il Trentino. Il presente regolamento entra in vigore dal 15 gennaio2010 e potrà essere variato unicamente nel rispetto delle norme contenute nello Statuto provinciale del partito e dallo stesso regolamentate.
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