CORSO DI FORMAZIONE ASPP

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1 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI CORSO DI FORMAZIONE ASPP CRITERI E STRUMENTI PER L INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

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4 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI PERICOLO - proprietà o qualità intrinseca di una entità (sostanza, attrezzo, macchina, ) - potenzialmente in grado di causare danni

5 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI RISCHIO = P x D - P = probabilità che si verifichi un evento dannoso - D = gravità dei danni alla salute avuti in una situazione pericolosa

6 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO IMPIANTI E LORO UTILIZZO UOMO RISCHIO AMBIENTE

7 I FATTORI DI RISCHIO RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rischi di natura infortunistica) RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di natura igienico ambientale) Strutture Macchine Impianti Elettrici Sostanze pericolose Incendio-esplosioni Agenti Chimici Agenti Fisici Agenti Biologici RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di tipo cosiddetto trasversale) Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro difficili

8 I FATTORI DI RISCHIO DI TIPO FISICO: Rumore Vibrazioni sistema mano-braccio o al corpo intero Microclima sfavorevole Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti Illuminazione DI TIPO CHIMICO: Polveri (inerti, miste, silice libera e cemento, piombo) Fumi (saldatura, bitumazioni ) Nebbie, vapori e gas ( aerosol disarmanti, incapsulanti, fissativi, solventi e vernici, gas di scarico) Prodotti nocivi per contatto (cemento, calce, prodotti bituminosi,.) DI TIPO CANCEROGENO: Amianto Idrocarburi policiclici aromatici Silice Catrame/bitume Fibre minerali artificiali UV Polveri di legno ecc. DI TIPO BIOLOGICO: Batteri, virus, miceti Insetti Allergeni LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO / : Movimentazione manuale di carichi ERGONOMICO Movimenti ripetitivi degli arti superiori Rischio posturale Ritmi e stress Rischio cardiovascolare e fatica fisica

9 CAUSA RAPPORTO RISCHIO-DANNO 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI EFFETTO RISCHIO CHIMICO DANNO INFORTUNIO FISICO BIOLOGICO MALATTIA PROFESSIONALE INFORTUNI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO MALATTIA ASPECIFICA

10 DANNO 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l invalidità permanente o l inabilità temporanea Es: Asbestosi Ipoacusia - silicosi Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono essere presenti nell ambiente in determinata quantità MALATTIA ASPECIFICA Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori dell ambiente di lavoro Es: Stanchezza - Insonnia

11 DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE (o tecnopatia) : 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Non è il risultato di un episodio singolo, improvviso, ma la conseguenza di una serie di AZIONI NOCIVE CHE MATURANO LENTAMENTE nell organismo del lavoratore per trasformarsi poi in forma morbosa. I fattori di base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto, con un grado di influenza minore possono influire anche le caratteristiche personali di ciascun lavoratore.

12 DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE (o tecnopatia) : 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIONI NOCIVE IN OCCASIONE DI LAVORO INABILITA O MORTE Elemento determinante Elemento circostanziale Elemento consequenziale MALATTIA PROFES- SIONALE Queste tre componenti che sono state individuate e che sono richieste dalle leggi specifiche in materia affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, possono essere viste come la conseguenza di un rapporto sbagliato tra l uomo, la macchina e l ambiente.

13 DEFINIZIONE DI INFORTUNIO: 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da CAUSA VIOLENTA in occasione di lavori, la menomazione può essere grave o permanente. CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO INABILITA O MORTE Elemento determinante Elemento circostanziale Elemento consequenziale INFOR- TUNIO

14 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI INFORTUNIO: COSA FARE? IL LAVORATORE DEVE: Dare immediatamente notizia al Datore di Lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada anche se lieve IL DATORE DI LAVORO DEVE: Registrare sul Registro Infortuni gli eventi con prognosi superiore a 1 giorno Denunciare all INAIL entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia (24h se mortale) gli infortuni con prognosi superiore a 3 gg *

15 INFORTUNIO: COSA FARE? 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Nel caso di prognosi superiore a 40 gg Viene avviata un indagine dalla Procura che delega l Organo di Vigilanza (SPSAL) Inchiesta dello SPSAL competente per territorio che accerta eventuali responsabilità dell azienda (Datore di Lavoro)

16 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Analisi ed interpretazione dei dati relativi agli infortuni Uso e confronto degli indici infortunistici Indice di frequenza (I.F.) Indice di gravità (I.G.) Durata media (DM)

17 Analisi ed interpretazione dei dati relativi agli infortuni 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICE DI FREQUENZA N. INFORTUNI I.F.= X ORE LAVORATE Nel calcolo dell I.F. bisogna tenere conto degli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento Es. Se abbiamo un I.F. di 68 vuol dire che abbiamo avuto ogni di ore lavorate 68 eventi.

18 Analisi ed interpretazione dei dati relativi agli infortuni INDICE DI GRAVITA 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI CONSEGUENZE INFORTUNI I.G.= NUMERO OPERAI ANNO Nel calcolo dell I.G. bisogna tenere conto degli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento Nel pesare le conseguenze invalidanti degli infortuni si deve tener conto di tre fattori: 1. Durata dell inabilità 2. Residuo di eventuali postumi permanenti >10% (criteri UNI) 3. Eventuale morte

19 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono soddisfacenti nella teoria e nella pratica.

20 APPROCCIO METODOLOGICO Individuare e valutare i rischi Identificare gli esposti Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi Proteggere i lavoratori tecniche organizzative procedurali comportamentali Informare e formare i lavoratori Verificare su di essi l esistenza di danni

21 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI PG 01 - PROCEDURA PER L IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: analisi preliminare Vengono studiate: sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo produttivo; compiti assegnati ai lavoratori (mansioni); ambienti di lavoro; aree omogenee (reparti, linee, uffici,...); macchine ed impianti tecnologici.

22 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: acquisizione informazioni Si acquisiscono tutte le informazioni o fonti informative possibilmente presenti in azienda (1): lay - out dei reparti; numero di addetti ripartito per reparti e per mansioni; denunce di impianti e verifiche periodiche; registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie; schede di sicurezza di sostanze/prodotti in uso; schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti; risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull igiene del lavoro;

23 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: acquisizione informazioni Si acquisiscono tutte le informazioni o fonti informative possibilmente presenti in azienda (2): risultati di eventuali misurazioni di igiene industriale; risultati collettivi anonimi di controlli sanitari periodici; denunce INAIL su casi di malattie professionali; procedure di lavoro scritte, ordini di servizio; elenco e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; modalità pratiche di distribuzione/ricambio dei dispositivi di protezione individuale; conoscenze ed esperienze dei lavoratori e dei preposti.

24 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ARTICOLATA COME SEGUE identificazione dei pericoli; identificazione delle mansioni (o lavoratori esposti); stima o misurazioni delle entità delle esposizioni; stima della gravità degli effetti che ne possono derivare; stima della probabilità che tali effetti si manifestano; verifica delle disponibilità delle misure di sicurezza; verifica dell applicabilità di tali misure; piano delle misure di prevenzione e protezione; verifica dell efficacia delle misure in atto; revisione e/o aggiornamento della valutazione al variare delle condizioni operative o modifiche sostanziali.

25 STIMA O MISURA? 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Si misura: nei casi in cui è esplicitamente previsto (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, sostanze pericolose, cancerogeni, etc) nei casi di esposizione a sostanze dotate di elevata tossicità intrinseca e/o in grado di provocare incidenti (atmosfere infiammabili/esplosive) o danni alla salute, a basse concentrazioni (ammine aromatiche, cloruro di vinile monomero, polveri di legno); nella verifica di efficacia dei sistemi di prevenzione adottati; se necessario ai fini della progettazione o realizzazione di idonei presidi di bonifica; nel dirimere i casi dubbi o controversi.

26 è una funzione della e della 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI RISCHIO GRAVITA PROBABILITA DI ACCADIMENTO RELATIVO AL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO DEL DANNO POSSIBILE PER IL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO DEL DANNO CONSIDERATO Frequenza e durata di esposizione Probabilità di accadimento di un evento pericoloso Possibilità di evitare o di limitare il danno

27 Valore 4 Tabella Scala delle probabilità (P) Livello Altamente probabile 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Definizioni / Criteri Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell azienda, dell USSL, dell ISPESL, etc.). Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda Probabile Poco probabile Improbabile la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

28 Tabella Scala dell entità del danno (D) 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Valore Livello Definizioni / Criteri 4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. 1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

29 Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI P TAB D R > 8 Azioni correttive indilazionabili 4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 <= R <= 3 R = 1 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

30 Nello specifico Rischio normale (R= PxD) ma considerato che un evento a parità di rischio, che comporta un danno maggiore deve avere priorità di intervento si è adottato il concetto di Rischio pesato (Rp= PxDxm) ed un Rischio medio pesato di area o U.O. (Rmp = sommatoria Rp/n rischi). La sommatoria dei Rmp/n di aree ci darà l Indice di Rischio della Struttura o U.P. rischio R=PxD i valori vanno da 1 a 16 (Tab. n. 1) ESEMPIO Considerato che a parità di valore di rischio (R=PxD) es. per P = 4 e D = 2 -- R = 8 come per P = 2 e D = 4 -- R = 8 occorre fare una distinzione, come precedentemente detto, in base alla gravità o magnitudo, e per questo motivo viene introdotto un fattore m (Tab. n. 2) in modo tale di differenziare i due casi

31 P Fattore m D 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Tab. n. 2 Moltiplicando il valore di Rischio per il fattore m si ottiene il Rischio Pesato (Rp), Rp= Rxm Tab. n. 3. In questo modo nel caso dell esempio sopra riportato R=PxD per P = 4 e D = 2, R = 8; Rp= 8 (PxD) x 0.6 (m) = 4.8 Per P = 2 e D = 4, R = 8; Rp= 8 (PxD) x 1.0 (m) = 8.0 Quindi in questo modo abbiamo creato una differenziazione netta e chiara ai fini di una tempistica di intervento (Scala di priorità)

32 Probabilità Scala delle priorità VALUTAZIONE DEI RISCHI Tab. n. 3 Danno o Magnitudo In base al valore del rischio pesato (Rp) Rp = PxDxm l inconveniente viene classificato su quattro livelli (Tab. n. 4): Liv.4 - Alto Rischio Non Accettabile (RNA) Liv.3 - Medio Rischio Elevato (RE) Liv.2 - Basso Rischio Non Elevato (RNE) Liv.1 - Molto Basso Rischio Accettabile (RA)

33 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

34 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI I criteri generali di programmazione degli interventi seguono le seguenti indicazioni al fine di una corretta gestione delle azioni da intraprendere e da inserire nel programma di adeguamento. Livello 4 Alto, Rischio non accettabile Modalità di intervento: Sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili. Perseguire ogni azione di tipo impiantistico e strutturale, sulle apparecchiature ed attrezzature di lavoro, nonché sulle procedure e modalità di esecuzione, sulle caratteristiche ambientali del luogo di lavoro o sulle condizioni con cui vengono svolte le mansioni sul posto di lavoro interessato dal rischio evidenziato, al fine di eliminare o ridurre il livello di rischio, sotto il profilo della probabilità di accadimento e dell entità del danno associato. L azione di tipo informativo e formativo contribuirà a mantenere condizioni accettabili di rischio, ma non può essere considerato come unico intervento di riduzione del rischio. Tempi di intervento: Immediato. Massima priorità per la messa in atto delle misure ritenute necessarie per ridurre il livello di rischio con decorrenza immediata. Sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili. La verifica della fattibilità tecnica degli interventi sarà svolta entro tre mesi dalla valutazione dei rischi. Verifica degli interventi: La verifica di idoneità degli interventi proposti sarà a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione entro i successivi tre mesi dalla loro adozione. Essi saranno oggetto di esame prioritario in sede di riunione periodica annuale.

35 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Livello 3 Medio, Rischio Rilevante Modalità di intervento: Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili. Identificare le azioni di tipo impiantistico e strutturale sulle apparecchiature ed attrezzature di lavoro, nonché sulle procedure e modalità di esecuzione, sulle caratteristiche ambientali del luogo di lavoro o sulle condizioni con cui vengono svolte le mansioni sul posto di lavoro interessato dal rischio evidenziato, al fine di eliminare o ridurre il livello di rischio, sotto il profilo della probabilità di accadimento e dell entità del danno associato. L azione di tipo informativo e formativo può essere considerata, in assenza di altre modalità di intervento di tipo tecnico o procedurale, come una valida alternativa per contribuire a ridurre la frequenza di accadimento dell incidente. In questo caso dovrà essere attentamente programmata e procedurata, secondo i criteri e modalità da sottoporre a verifica periodica ai fini della valutazione dell efficacia, dell adeguatezza e dell effettiva percezione da parte dei soggetti interessati. Tempi di intervento: La verifica di fattibilità tecnica degli interventi proposti e ritenuti necessari per ridurre il livello di rischio sarà svolta entro sei mesi dalla valutazione dei rischi. Verifica degli interventi: La verifica di idoneità degli interventi proposti sarà a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione entro i successivi sei mesi dalla loro adozione. Essi saranno oggetto di esame specifico in sede di riunione periodica annuale.

36 Livello 2 Basso, Rischio non Rilevante 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Modalità di intervento: Valutare i benefici in termini di riduzione del rischio e dei costi (economico/produttivo/risorse impegnate/sforzi organizzativi) associati alle azioni di tipo impiantistico e strutturale sulle 50 apparecchiature ed attrezzature di lavoro, nonché sulle procedure e modalità di esecuzione, sulle caratteristiche ambientali del luogo di lavoro o sulle condizioni con cui vengono svolte le mansioni sul posto di lavoro interessato dal rischio evidenziato, al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio, sotto il profilo della frequenza di accadimento e dell entità del danno, con priorità ai rischi che coinvolgono più lavoratori. Nei casi previsti e là dove reputato necessario sarà data priorità alle azioni di tifo informativo e formativo per il personale addetto in relazione ai rischi specifici sulla base di un programma generale di attività che sarà definito con criteri omogenei di intervento dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Particolare attenzione sarà rivolta al mantenimento delle condizioni di sicurezza garantite dalle misure già attuate che sono già reputate sufficienti per garantire un livello di rischio non elevato. Tempi di intervento: La valutazione costi/benefici degli interventi previsti al fine della decisione da assumere in merito alla loro esecuzione sarà svolta entro sei mesi un anno dalla valutazione dei rischi. L attuazione degli interventi decisi a valle della valutazione precedente sarà svolta entro uno anno dalla valutazione dei rischi. La programmazione degli interventi di tipo formativo e informativo sarà svolta dal Datore di Lavoro con il supporto dell Ufficio Formazione entro sei mesi dalla valutazione dei rischi. La verifica sulla attuazione degli interventi proposti sarà a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione entro i successivi sei mesi dalla loro adozione per tramite di un gruppo di lavoro appositamente istituito dal Datore di Lavoro. Essi saranno oggetto di esame specifico in sede di riunione periodica annuale. Verifica degli interventi: La verifica dell attuazione degli interventi e la valutazione di adeguatezza ed efficacia dell azione formativa sarà svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Servizio di Prevenzione e Protezione opererà per programmare ed attuare le azioni necessarie di controllo sul mantenimento delle condizioni di sicurezza esistenti, garantite dalle misure di sicurezza già adottate.

37 Livello 1 Molto Basso, Rischio Accettabile 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Modalità di intervento: L adozione delle misure di riduzione del rischio sarà effettuata a valle di un analisi specifica, caso per caso, condotta dal Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con le Unità Operative (U.O.), valutando l opportunità di intervenire, con priorità alle azioni che possono ulteriormente ridurre la frequenza di accadimento di potenziali incidenti (a cui è comunque associato un livello di danno M. Basso). L attenzione sarà focalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza garantite dalle misure di prevenzione e protezione adottate secondo un programma di controllo, che sarà definito dal servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con le U.O. interessate, che provvederà a proporre degli indicatori di controllo sull adeguatezza ed efficacia delle misure stesse. Per quanto attiene l azione di informazione e formazione valgono le medesime considerazioni già esposte in relazione al Livello 2. Tempi di intervento: Il Servizio di Prevenzione e Protezione svilupperà un programma di controllo e verifica del mantenimento delle misure di sicurezza entro un anno mesi dalla adozione dei predetti interventi evidenziati dalla valutazione dei rischi secondo criteri generali di gestione e valutazione. L implementazione del sistema sarà sviluppato entro 1 anno dalla valutazione dei rischi. Il programma di informazione e formazione sarà completato entro 1 anno dalla valutazione dei rischi. Verifica degli interventi: La verifica di attuazione degli interventi e la valutazione di adeguatezza ed efficacia dell azione formativa sarà svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione, per tramite di un gruppo di lavoro appositamente istituito dal Datore di Lavoro.one dei rischi. Verifica degli interventi: La verifica di attuazione degli interventi e la

38 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI E da far attenzione che qualsiasi intervento che riduce la Probabilità che un evento si verifichi è da considerare intervento di Prevenzione mentre qualsiasi intervento che riduce il Danno è da considerare un intervento di Protezione. Sono da perseguire,per primi, sicuramente gli interventi di Prevenzione e se non si può ridurre ulteriormente il Rischi, allora, si metteranno in atto interventi che agiscono sulla Protezione.

39 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI La VALUTAZIONE DEI RISCHI Definizione del D.L. vo 81/2008 valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

40 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.L.vo 81/2008 Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

41 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.L.vo 81/2008 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

42 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.L.vo 81/2008 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

43 D.L.vo 81/2008 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

44 D.L.vo 81/2008 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo (...) 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

45 D.L.vo 81/2008 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. (...)

46 PROTEZIONE - azioni attuate sia a livello collettivo che individuale - scopo: : eliminare o ridurre il danno possibile in conseguenza di un evento indesiderato 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI azioni messe in atto per evitare PREVENZIONE: il verificarsi di un evento dannoso Primaria: individuare i rischi ed eliminarli/ridurli Secondaria: individuare le malattie in fase molto precoce Terziaria: impedire che una malattia già manifestatasi possa aggravarsi

47 Principi generali di PREVENZIONE Eliminazione del rischio Riduzione del rischio alla fonte Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative) Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso Rispetto dei principi ergonomici Priorità delle misure di protezione collettiva Limitazione al minimo del numero degli esposti Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi, ecc. 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

48 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVENZIONE PRIMARIA Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro INTERVENTI ALLA SORGENTE ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO MODIFICA IMPIANTO MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO MANUTENZIONE PULIZIA CONTROLLO RITMI PRODUTTIVI INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE ASPIRAZIONE LOCALIZZATA VENTILAZIONE GENERALE MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO SPAZIO LAY-OUT

49 PREVENZIONE PRIMARIA 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro INTERVENTI SULL UOMO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID. ASPIRAZIONE LOCALIZZATA MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO RIDUZIONE TEMPO ESPOSIZIONE INFORMAZIONE

50 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVENZIONE SECONDARIA Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia SORVEGLIANZA SANITARIA Per gli esposti a fattori di rischio professionali -Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell assunzione per il rilascio dell idoneità -Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute

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