Oggetto LEGGE DI STABILITA Sommario. Contenuto. Circolare numero 12/2015. C i r c o l a r e d e l 2 f e b b r a i o P a g.
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1 C i r c o l a r e d e l 2 f e b b r a i o P a g. 1 di 5 Circolare numero 12/2015 Oggetto LEGGE DI STABILITA 2015 Sommario Novità fiscali inerenti bonus, detrazioni, incentivi, fondi pensione, tassazione polizze vita, compensazioni cartelle esattoriali, nuovo ravvedimento operoso, rimborso credito irpef da 730, destinazione 5 per mille dell irpef, lavoratori frontalieri, imu terreni agricoli ex montani/di collina e tasi 2015 Contenuto In vigore dal 01/01/2015, la Finanziaria 2015 (Legge 190/2014), recentemente pubblicata in G.U. n. 300 del 29/12/2014, così detta legge di stabilità, interviene con alcune novità che si riportano brevemente. DI SEGUITO L INDICE: BONUS 80 EURO... 2 BONUS BEBE... 2 BONUS FAMIGLIE NUMEROSE... 2 DETRAZIONE EROGAZIONI AI PARTITI... 2 DETRAZIONE/DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS... 2 INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI RICERCATORI RESIDENTI ALL ESTERO... 3 FONDI PENSIONE... 3 TASSAZIONE POLIZZE VITA E DECESSO DELL ASSICURATO... 3 FRANCHIGIA IRPEF LAVORATORI FRONTALIERI... 3 DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL IRPEF... 3 RIMBORSO CREDITO IRPEF > 4.000, NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO... 4 PROROGA COMPENSAZIONI CARTELLE ESATTORIALI... 5 IMU 2014 SUI TERRENI AGRICOLI EX MONTANI/DI COLLINA... 5 TASI
2 I C i r c o l a r e d e l 2 f e b b r a io P a g. 2 di 5 BONUS 80 EURO Diventa a regime il bonus di 80 euro mensili previsto a favore dei titolari di : - reddito di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR con esclusione dei redditi da pensione - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 50 comma 1, lett. a), b), c), c bis), d), h bis), e l) TUIR, ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto e lavoratori socialmente utili. Il bonus è riconosciuto in via automatica direttamente dal sostituto d imposta e spetta: qualora l'irpef lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato risulti superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR; in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo: Reddito complessivo Credito spettante Non superiore a Superiore a ma non a x reddito complessivo Superiore a zero Si ricorda che ai fini della determinazione del reddito complessivo non vanno considerate le eventuali quote di TFR liquidate mensilmente al lavoratore, così come non va tenuto conto dell eventuale assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il ed il BONUS BEBE E prevista l erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il ed il Nel dettaglio l assegno spetta ai genitori residenti in Italia il cui nucleo familiare presenti un reddito ai fini ISEE non superiore a euro annui ed ammonta a 960 euro annui, raddoppiati nel caso in cui l indicatore ISEE non sia superiore a euro. Il bonus viene erogato mensilmente fino al terzo anno di età del bambino o fino al terzo anno di adozione, direttamente dall INPS, a seguito di apposita domanda e non concorre alla formazione del reddito complessivo, ma si attende apposito DPCM per le disposizioni attuative. BONUS FAMIGLIE NUMEROSE Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, il comma 130 della legge n. 190 del 2014 ha previsto, nel limite di 45 milioni di euro per l anno 2015, buoni per l acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell ISEE non superiore a euro annui. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri saranno stabiliti l ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative della menzionata misura. DETRAZIONE EROGAZIONI AI PARTITI In riferimento alle erogazioni ai partiti politici viene specificato che sono detraibili (con aliquota del 26% nel limite massimo di euro) anche le somme erogate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche ed in attuazione di quanto previsto da regolamenti o delibere statutarie dei partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. DETRAZIONE/DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS Con la modifica dell art. 15, comma 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un importo annuo massimo di (in precedenza 2.065).
3 I C i r c o l a r e d e l 2 f e b b r a io P a g. 3 di 5 Analogamente è stato aumentato ad (in precedenza 2.065) l ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d impresa ai sensi dell art. 100, comma 2, lett. h), TUIR. Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (generalmente, 2015). INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI RICERCATORI RESIDENTI ALL ESTERO Sono state modificate le disposizioni in materia di incentivi a favore dei ricercatori che rientrano in Italia ex art. 44, commi 1 e 3, DL n. 78/2010 con un allungamento dei periodi d imposta nei quali è applicabile la relativa agevolazione. In particolare non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti / ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno 2 anni continuativi e che dal ed entro i 7 anni (in luogo dei precedenti 5) successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale. Per effetto delle nuove disposizioni coloro che possiedono i requisiti possono beneficiare dello sgravio per l anno in cui divengono fiscalmente residenti in Italia e per i 3 anni successivi (anziché due) e nel limite di 7 periodi d imposta (in precedenza 5) successivi al FONDI PENSIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA A decorrere dall anno 2015 è previsto l aumento dell imposta sostitutiva applicabile ai Fondi Pensione ex art. 17, comma 1 D.Lgs. 252/2005 che passa al 20%. Per l anno 2014 l aliquota in esame è pari al 11,5%. È inoltre incrementata dall 11% al 17% l imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR. TASSAZIONE POLIZZE VITA E DECESSO DELL ASSICURATO Viene introdotta una significativa limitazione all esenzione Irpef per i capitali percepiti in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita. Per effetto di tale modifica rimane esente da Irpef solo la quota di proventi delle polizze vita riferibile alla copertura del rischio demografico; ne consegue che la parte residua di proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2015, legata ad una componente finanziaria, non è più soggetta a tale esenzione, ma è tassata con aliquota del 26% o del 12,5% a seconda del tipo di investimento. FRANCHIGIA IRPEF LAVORATORI FRONTALIERI Viene innalzato, a partire dal , l importo dell esenzione dall IRPEF per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano attività lavorativa all estero in zone di frontiera. Il nuovo importo applicabile dal 2015 è pari a euro (in precedenza euro). DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL IRPEF Viene prevista la messa a regime della disciplina dell istituto del 5 per mille IRPEF disponendo l applicazione a partire dall esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro. Entro l (60 giorni dall entrata in vigore della Legge in esame), saranno definite le modalità di redazione del rendiconto dal quale risultino in modo chiaro e preciso, oltre la destinazione delle somme erogate, anche le modalità di recupero delle stesse in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione, nonché le modalità di pubblicazione sul sito Internet dell Amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi.
4 I C i r c o l a r e d e l 2 f e b b r a io P a g. 4 di 5 RIMBORSO CREDITO IRPEF > 4.000,00 Viene fissato un termine massimo di tempo per il rimborso da parte dell'agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. In particolare il rimborso dovrà essere effettuato non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ossia entro il 28/02. NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO La legge di stabilità 2015 ha introdotto nuove ipotesi di ravvedimento, riducendo le preclusioni derivanti dai controlli e dagli accertamenti tributari. Le quattro nuove ipotesi previste dalla legge possono essere applicate nelle ipotesi di omesso e ritardato pagamento dei tributi, oppure nel caso di omissioni ed errori che determinano l infedeltà della dichiarazione. Le ipotesi di ravvedimento attualmente contemplate dalla legge posso essere schematicamente riassunte come segue: Sanzione ridotta Ipotesi 1/10 del minimo Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguiti entro 30 giorni dall insorgere dell obbligo con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni. 1/9 del minimo Se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni dall omissione o dall errore, se non è prevista dichiarazione). 1/8 del minimo Se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore. 1/7 del minimo 1/6 del minimo 1/5 del minimo Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (due anni dall omissione o dall errore nel caso in cui non sia prevista una dichiarazione). Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (2 anni dall omissione o dall errore se non è prevista dichiarazione). Se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene dopo la notifica di un verbale di constatazione. Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l inizio dell attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell avviso di accertamento. Resta causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72. Per effetto dell introduzione di tali nuove ipotesi, viene prevista l abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e, in particolare:
5 I C i r c o l a r e d e l 2 f e b b r a io P a g. 5 di 5 l adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97); l adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97). Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall invito a comparire. Detti istituti continuano comunque ad applicarsi agli inviti al contradditorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il ed ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall PROROGA COMPENSAZIONI CARTELLE ESATTORIALI È prorogata anche per il 2015 la possibilità, prevista dall art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, per le imprese / lavoratori autonomi di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. Saranno individuati i soggetti interessati nonché le modalità di compensazione tramite apposito Decreto da emanarsi entro il IMU 2014 SUI TERRENI AGRICOLI EX MONTANI/DI COLLINA Viene inserita la proroga al del termine di versamento dell'imu 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani / di collina, individuati sulla base dell'altitudine e desumibili dall'elenco predisposto dall'istat. Si precisa che ad oggi, con un Decreto dell ultima ora, sono stati nuovamente rivisti i criteri per l individuazione dei terreni agricoli per i quali è prevista l esenzione; per tutti gli altri terreni la scadenza dell Imu relativa al 2014 viene prorogata al 10/02/2015. È inoltre confermato che l'imposta dovuta va determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune e che in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6%o. TASI 2015 E prorogata, anche per il 2015, l'aliquota TASI massima del 2,5%o per la prima casa aumentabile fino al 3,3%o (+0,8%o) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive. Il Legislatore ha così evitato l'aumento dell'aliquota TASI al 6%o. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti. Studio Brunello e Partner
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