Progetto di legge. Esame in Commissione VI. all interno: - Nota di analisi - Quadro raffronto - Normativa di riferimento

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1 Progetto di legge n. 229 "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dall inizio del conflitto (d iniziativa di Camber e altri) Esame in Commissione VI all interno: - Nota di analisi - Quadro raffronto - Normativa di riferimento gennaio 2013

2 Servizio del Processo Legislativo Progetto di legge n. 229 "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dall inizio del conflitto (d iniziativa di Camber e altri) Esame in Commissione VI

3 Riproduzione e diffusione ad uso interno. I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA. E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

4 INDICE ANALISI DELLA PDL N Finalità e contenuti della proposta di legge Parte normativa Competenza legislativa della regione Normativa nazionale Normativa regionale Analisi di incidenza e d utilità dell intervento normativo Necessità dell intervento normativo Necessità di coordinare la proposta di legge con la normativa vigente Delegificazione e semplificazione Elementi di drafting: criticità Linguaggio normativo Struttura dell atto, correttezza dei rinvii e abrogazioni Contenuti del testo normativo: criticità...6 QUADRO RAFFRONTO CON LA NORMATIVA VIGENTE...8 NORMATIVA STATALE...25 L n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale...25 D.Lgs n Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 34 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici...34 D.Lgs n. 66 Codice dell'ordinamento militare...36 Decreto Ministero per i beni e le attività culturali Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale...39 Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali. M. 2 luglio 2003 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (2) D.P.C.M. 3 agosto 2012 Istituzione del Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale» LEGGI REGIONALI...51 Legge regionale Friuli Venezia Giulia 21 luglio 2000, n. 14 Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale...51 Legge regionale 13 ottobre 2008, n 10 Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia I

5 Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/ L.R. 12 agosto 2011, n. 17 Veneto Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra L.R. Veneto 16 dicembre 1997, n. 43 Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra...63 L.R. 14 novembre 2008, n. 28 Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia...66 L.P n. 1 Nuove disposizioni in materia di beni culturali L.P n. 2 Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario...74 II

6 ANALISI DELLA PDL N Finalità e contenuti della proposta di legge La proposta di legge 229 persegue l obiettivo di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale. A tal fine la proposta di legge contiene norme per: a) la concessione di contributi per la tutela e la valorizzazione di beni culturali attinenti alla prima guerra mondiale; b) per la raccolta di beni mobili e cimeli attinenti alla prima guerra mondiale; c) per la celebrazione del centenario della Prima Guerra mondiale. In particolare l articolo 1 enuncia in linea generale quali sono gli interventi oggetto del sostegno regionale; la tipologia specifica degli interventi finanziati è invece puntualmente indicata nell articolo 5 chesviluppa i contenuti dell articolo 1. L articolo 2 individua il patrimonio della Prima guerra mondiale. Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono l istituzione di una Conferenza di servizi con funzioni di consulenza e di verifica sull attuazione della legge. Gli articoli 6 e 7 autorizzano l amministrazione regionale a stipulare accordi con privati o altri enti pubblici per la valorizzazione dei beni riguardanti la prima guerra mondiale. Gli articoli da 9 a 13 contengono infine norme per la ricerca e la raccolta dei reperti mobili riguardanti la prima guerra mondiale mentre gli articoli 14 e 15 sono dedicati alle iniziative per il centenario dell inizio del primo conflitto mondiale. 2. Parte normativa 2.1 Competenza legislativa della regione La tematica della proposta di legge riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni culturali; solo la valorizzazione dei beni culturali rientra nella competenza legislativa concorrente della Regione e non anche la tutela, materia di competenza esclusiva dello Stato; si evidenzia infatti che non è contenuto né nello statuto né nel d.lgs 34/2007 (norme di attuazione dello statuto speciale in materia di beni culturali) alcuna norma di particolare autonomia per la nostra Regione per quanto riguarda la tutela. Va rilevato 1

7 tuttavia che, come si darà conto nel proseguo della presente nota, nel caso di patrimonio storico riguardante la Prima guerra mondiale alle Regioni è riconosciuta dallo Stato una particolare competenza alle Regioni anche per taluni aspetti afferenti alla tutela e in particolare in tema di raccolta dei reperti mobili relativi alla prima guerra mondiale, oltre che per la loro ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione. 2.2 Normativa nazionale. La normativa sui beni culturali è contenuta nel decreto legislativo 42/2004 contenente il testo unico sui beni culturali e sul paesaggio. In specialmodo nell articolo 10 sono indicati i presupposti e le condizioni affinché un bene possa essere dichiarato come bene avente rilevanza culturale; nell articolo 11 sono individuate invece alcune categorie di cose che non sono assoggettate all intera disciplina di tutela prevista per i beni culturali (e quindi anche alla disciplina relativa al loro riconoscimento), ma solo ad alcune specifiche disposizioni: tali beni pertanto non sono beni culturali in senso proprio, a meno che non abbiano anche i requisiti previsti dall articolo 10 del testo unico dei beni culturali; tra i beni elencati nell articolo 11 rientrano le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. La normativa di tutela del patrimonio della Prima guerra mondiale è contenuta nella legge 78/2001, la quale: a) individua le cose che sono considerate per legge come vestiga della Prima guerra mondiale; b) definisce le competenze dello Stato e delle Regioni; c) istituisce un Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale; d) prevede l erogazione di contributi per le attività di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione dei beni attinenti alla Prima guerra mondiale. Di particolare interesse sono le disposizioni (art. 2 e 7 legge cit.) che stabiliscono le competenze della Regione, ossia che : - la legge regionale possa riguardare anche l attività di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione dei beni attinenti alla Prima guerra mondiale; in particolare è competenza della Regione disciplinare l attività di raccolta di reperti mobili. - le Regioni possano porre direttamente in essere le attività di cui sopra, nonché promuovere e coordinare tali attività se svolte da privati ed enti locali; 2

8 - sia facoltà delle Regioni concorrere ai finanziamenti degli interventi di cui sopra. Alla legge 78/2001 rinvia infine il Codice dell ordinamento militare di cui decreto legislativo 66/2010, il quale riconosce i siti del Monte Sabotino e del Monte S. Michele come zone monumentali gestite dal Ministero della Difesa e detta norme sui sepolcreti di guerra. Va rilevato infine che per l occasione del centenario della prima guerra mondiale, il Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2012 ha istituito un Comitato storico scientifico avente funzioni propositive, di coordinamento, promozionali delle iniziative e manifestazioni che si svolgeranno in occasione del 100 anniversario della Prima guerra mondiale. 2.3 Normativa regionale Normativa FVG: raffronto con la pdl 229 La legge regionale 14/2000, emanata prima della legge 78/2001, contiene norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico culturale dei siti legati alla prima guerra mondiale. Essa prevede: a) l erogazione di contributi per le attività di ricerca, catalogazione, conservazione e valorizzazione di reperti relativi alla prima guerra mondiale; b) l istituzione di una Conferenza di servizi con funzioni di consulenza e di verifica sull attuazione della legge; c) il riconoscimento dell attività svolta da esperti abilitati sui siti della grande Guerra; d) la possibilità di stipulare accodi di programma con le amministrazioni provinciali per interventi di recupero storico culturale dei siti legati alla prima guerra mondiale. La proposta di legge in esame riscrive i contenuti della legge regionale di cui sopra ampliandone i contenuti; essa introduce infatti una specifica normativa per le attività di raccolta dei reperti mobili e dà particolare attenzione all attività dei collezionisti privati, i quali potranno richiedere la loro iscrizione in un apposito Registro istituito dalla Regione. Con la recente legge di manutenzione dell ordinamento regionale 26/12 si è attribuito all Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli 3

9 Venezia Giulia il compito di promuovere iniziative e progettualita' per la valorizzazione dei siti, dei cimeli, delle testimonianze e della documentazione della Prima Guerra mondiale, svolgendo, altresi', azione di coordinamento di analoghe attivita' svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati. Va ricordato infine che dei finanziamenti per le celebrazioni del 100 anniversario del Primo conflitto mondiale sono stati previsti nella legge di assestamento del bilancio 2012 e che alcuni interventi nel settore sono stati realizzati anche con fondi ASTER Normativa di altre regioni. Sull argomento si segnala in particolare la recente normativa della Regione Veneto sull attività di raccolta dei cimeli, contenuta nella legge regionale 17/2011 e quella della Lombardia, di cui alla legge regionale 28/2008, a cui si ispira la proposta di legge in esame, che si occupa sia delle attività di raccolta dei cimeli sia di tutela e di valorizzazione degli stessi. Si segnala inoltre la legge del Veneto 43/1997 e quella della Provincia di Trento 1/2003 dedicate alla valorizzazione dei beni di cui trattasi. 3. Analisi di incidenza e d utilità dell intervento normativo. 3.1 Necessità dell intervento normativo L intervento normativo è necessario, in quanto novella la normativa esistente ampliandone i contenuti. 3.2 Necessità di coordinare la proposta di legge con la normativa vigente. La proposta di legge prevede l abrogazione della legge regionale 14/2000, tranne l articolo 3 bis, di recente introduzione, che ha riconosciuto l attività di esperti specializzati sui siti della Grande guerra. Ai fini di un armonioso coordinamento con la normativa esistente, per mero scrupolo, nell articolo 3 bis della legge regionale 14/2000 il rinvio in esso contenuto all articolo 3, comma 2, dovrebbe essere riferito all articolo 4, comma 2, della proposta di legge in esame. 4

10 3.3.3 Delegificazione e semplificazione La proposta di legge non opera delegificazioni, nè semplificazioni alla normativa esistente. 4. Elementi di drafting: criticità 4.1 Linguaggio normativo. Il linguaggio utilizzato è semplice, chiaro, uniforme e preciso, ma non sempre appropriato. I contenuti della proposta di legge non sono rispondenti al principio di economia, ossia che nei testi legislativi va indicato solo ciò che è necessario e solo ciò che è sufficiente per lo sviluppo del suo contenuto. Si riporta come esempio l articolo 12, comma 2, nel quale in modo tautologico si precisa che l attività dei collezionisti deve essere svolta nel rispetto nelle norme civili e penali vigenti, nonché di quanto previsto nella legge. 4.2 Struttura dell atto, correttezza dei rinvii e abrogazioni. 1. La proposta di legge in esame è strutturata in 18 articoli di contenuto omogeneo e si sviluppa in quattro capi. Il primo capo contiene norme per il sostegno della tutela e la valorizzazione del patrimonio relativo alla Prima guerra mondiale; il secondo capo detta norme per la ricerca e la raccolta dei beni mobili e cimeli; il terzo capo si occupa delle iniziative connesse al centenario della prima guerra mondiale; il quarto capo contiene infine le norme finali e finanziarie. Le intitolazioni di tali capi sono uniformi rispetto le disposizioni in essi racchiuse, tranne il capo II in relazione al quale sarebbe opportuna una modifica della intitolazione; il titolo del capo II è infatti di contenuto sostanzialmente identico a quello del capo I: il I capo s intitola difatti valorizzazione del patrimonio storico culturale. ; il II capo norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale. 2. I rinvii all interno del testo sono corretti tranne: - il rinvio al precedente comma contenuto all articolo 5, comma 1, lettera g) che sembra riferirsi alla lettera f) dello stesso comma; - il rinvio contenuto nell articolo 11, comma 1, che pare riferirsi all articolo 9, comma 2; 5

11 - il rinvio contenuto nell articolo 5, comma 2: a tale riguardo si osserva che nell articolo 5, comma 1, nell individuare i destinatari dei contributi si precisa, lettera per lettera, quali sono i destinatari dei contributi, prevedendo talvolta che essi riguardino soggetti pubblici e privati in genere (vedi lettere a) e) f) e g), altre volte solo pubblici (vedi lettera c) e altre volte ancora soggetti pubblici e determinate associazioni aventi determinate finalità (vedi lettere b) e d). Alla stregua di ciò il comma 2 andrebbe riferito solo alle lettere b) e d) essendo da un lato il concetto di associazione già ricompresso in quello di soggetto privati e dall altro essendo la lettera c) riferita solo a enti pubblici. 5. Contenuti del testo normativo: criticità La proposta di legge in esame amplia i contenuti della legge regionale 14/2000. Tra le disposizioni di nuova introduzione si segnala che alcune di esse sono meramente riproduttive della normativa statale. Ci riferisce all articolo 9, commi da 1 a 3 che riproducono quanto già previsto dalla normativa statale rispettivamente negli articoli 1, comma 5 e articolo 2, commi 3 e 2. Tali disposizioni pongono un divieto di alterare le caratteristiche materiali e storiche dei beni relativi alla Prima guerra mondiale, senza segnalazione o autorizzazione della Sopraintendenza; si tratta di aspetti che possono essere disciplinati solo dallo Stato, in quanto interessano sia la tematica della organizzazione degli uffici dello Stato e sia la tutela dei beni, per aspetti non ricompresi nelle prerogative riconosciute dalla legge 78/2001. In parte riproduttiva della normativa statale è inoltre la disposizione dell articolo 2, che in modo più articolato, o per taluni aspetti, più amplio rispetto a quanto previsto dall articolo 1 della legge 78/2001, individua la tipologia di beni da considerarsi facenti parte del patrimonio della prima guerra mondiale. Tale disposizione, a diversità di quelle precedentemente segnalate, tuttavia non incide sulla competenza dello Stato in tema di tutela, avendo com è noto la Corte Costituzionale ammesso il riconoscimento di culturalità di beni da parte delle regioni solo ai fini della loro valorizzazione (C. Cost 94/2003). Nell ampliare i contenuti della legge regionale 14/2000 la proposta di legge arricchisce i contenuti dell articolo 1 della legge vigente, i cui contenuti sono, com erano, sviluppati nell articolo 5. Alla luce di tale considerazione va evidenziato che per la nuova iniziativa introdotta nell articolo 1, comma 2, lettere g), non è previsto alcun intervento specifico nell ambito dell articolo 5, 6

12 mentre per quello introdotto alla lettera f) si prevede solo un criterio di preferenza nell ambito dell intervento di cui all articolo 5, comma 1, lettera g). La proposta di legge si occupa degli aspetti della ricognizione e raccolta dei beni della prima guerra. Nell articolo 9, comma 4, in particolare si prevede un obbligo di segnalazione nel caso in cui si rinvenga o s individui beni immobili, mentre nell articolo 10, comma 2, quando si rinvenga o s individui beni mobili. La segnalazione va indirizzata al Sindaco ed effettuata entro 15 giorni dal ritrovamento. Al riguardo va fatto presente la normativa statale impone nel caso di ritrovamento di beni mobili riguardanti la prima guerra mondiale un obbligo di segnalazione, entro 60 giorni dalla data del ritrovamento al Sindaco, pena l irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 mila a un milione di lire; l articolo del decreto legislativo 42/2004 prevede inoltre un obbligo di segnalazione entro 24 ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza nel caso in cui si scoprano fortuitamente cose immobili o mobili rientranti nelle categorie di cui all articolo 10 del decreto legislativo 42/2004, pena l irrogazione di una sanzione di tipo penale (art. 171 d.lgs ). Alla luce di tali disposizioni non sembra possibile stabilire con legge regionale obblighi di segnalazione, con tempistiche diverse da quelle previste dalla normativa statale, dovendo la normativa regionale essere conforme a quella statale (vedi articolo 2) 1. La proposta di legge infine prevede delle norme sanzionatorie nel caso d interventi di modifica, restauro o manutenzione, senza procedere alla comunicazione alla Direzione regionale dei beni culturali o nel caso in cui si trasgrediscano le norme sull attività di raccolta dei reperti mobili o cimeli. Quanto alla prima norma sanzionatoria va sottolineato che analoga previsione è già prevista dalla normativa statale sia per quanto riguarda la condotta giuridicamente rilevante sia per quanto la relativa sanzione; pertanto la stessa non può essere riprodotta anche a livello regionale. La stessa osservazione è riportabile anche per la seconda disposizione; per questa tuttavia va precisato che la disposizione sarebbe fattibile ove riferita ai soli commi 1 e 2 che disciplinano l attività di raccolta. 1 Va fatto presente che nella Regione Lombardia sono state tuttavia approvate norme di identico contenuto senza che sia stata sollevata alcuna censura da parte dello Stato. 7

13 QUADRO RAFFRONTO CON LA NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA VIGENTE Legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. Art. 1 (Finalità) 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale. 2. A tal fine la Regione sostiene progetti tesi a favorire: a) la ricerca, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale; b) la realizzazione e l organizzazione in strutture museali, anche all aperto, delle testimonianze disponibili; c) la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica, come sentieri, percorsi, punti di informazione e accesso, PROPOSTA DI LEGGE N. 229 Tutela e valorizzazione del patrimonio storicoculturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell inizio del conflitto Art. 1 (Finalità) 1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale. 2. Nell ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001 n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 252 e 253 del decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell ordinamento militare), per la migliore valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e con la finalità di sostenere la crescita della cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione, promuove e sostiene: a) il censimento, la catalogazione, l inventariazione, gli studi e le ricerche; b) il monitoraggio, la manutenzione, il restauro e la conservazione; c) la conoscenza dei fatti storici e del territorio alpino, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche e la promozione di parchi culturali tematici, di mostre permanenti, musei, musei all aperto e reti museali; d) la creazione, la gestione, la valorizzazione, la fruizione e la manutenzione di percorsi turistico-culturali; 8

14 attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, anche con iniziative di cooperazione transfrontaliera; d) la definizione, l allestimento, l organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale; e) le iniziative tese a valorizzare il Friuli- Venezia Giulia quale ideale parco storico del primo conflitto mondiale, anche in collaborazione con analoghe aree storiche oltreconfine. e) la promozione di progetti culturali interregionali; f) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema con l obiettivo di unire le risorse disponibili; g) lo sviluppo, a integrazione di quanto previsto dal Ministero della difesa, di strumenti adeguati di sostegno alla valorizzazione turistica e culturale delle zone del Monte Sabotino e del Monte San Michele dichiarate monumentali ai sensi di quanto previsto dall articolo 252 del decreto legislativo 66/2010, e che costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa. Art. 2 (Tipologie del patrimonio) 1. Le attività e gli interventi di tutela e valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico della Prima guerra mondiale esistenti sul territorio della Regione e comprendenti le seguenti tipologie: a) forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari; 9

15 b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri militari e relative infrastrutture, punti di osservazione; c) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli; d) reperti mobili e cimeli; e) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata; f) ogni altro reperto e residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale; g) contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartiene il patrimonio; h) il patrimonio immateriale della Prima guerra mondiale. Art. 2 (Conferenza di servizi) 1. L Assessore regionale all istruzione e alla cultura convoca almeno una volta all anno una Conferenza di servizi per le finalità della presente legge. Art. 3 (Conferenza di servizi) 1. L Assessore regionale competente in materia di cultura convoca almeno una volta all anno una Conferenza di servizi per le finalità della presente legge. 2. Alla Conferenza partecipano: 2. Alla Conferenza partecipano: a) l Assessore regionale all istruzione e alla cultura o un suo delegato, che la presiede; a) l Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che la presiede; b) l Assessore regionale al turismo; b) l Assessore regionale al turismo; c) l Assessore provinciale al turismo o un suo delegato con specifiche competenze per ciascuna Provincia; c) l Assessore provinciale al turismo o un suo delegato con specifiche competenze per ciascuna Provincia; d) il Soprintendente per i beni ambientali, d) i Soprintendenti del settore per i beni 10

16 architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato; e) due rappresentanti di associazioni legalmente costituite che perseguano finalità coerenti con la presente legge; ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e archivistici del Friuli Venezia Giulia o loro delegati; e) quattro rappresentanti di associazioni legalmente costituite che perseguano finalità coerenti con la presente legge, scelti tenendo conto di criteri di rappresentanza territoriale; f) un rappresentante onorcaduti; f) i rappresentanti degli Uffici storici di ciascuna Forza militare, nonché il rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, designati dallo Stato Maggiore della Difesa; g) un rappresentante di società, organismi e istituti operanti a livello nazionale nel campo degli studi militari, designato dall Assessore regionale alla cultura; g) un rappresentante della promozione turistica regionale; h) un rappresentante dell ANCI del Friuli- Venezia Giulia; i) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato. 3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione regionale dell istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali. 4. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 (Compiti della Conferenza) h) un rappresentante della promozione turistica regionale; i) un rappresentante dei comuni della Regione designato dal Consiglio delle autonomie locali; j) il Direttore dell Ufficio scolastico regionale o un suo delegato. 3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione centrale della cultura - Servizio dei beni culturali. 4. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l Amministrazione regionale). Art. 4 (Compiti della Conferenza) 11

17 1. La Conferenza: 1. La Conferenza: a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità della presente legge; b) esprime parere sul programma predisposto dalla Direzione regionale dell istruzione e della cultura e relativo agli interventi di cui all articolo 5; c) verifica l attuazione di tale programma e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti. 2. Per espletare i propri compiti la Conferenza può avvalersi di un Comitato scientifico composto da non più di tre storici docenti universitari designati dalla Conferenza stessa. 3. Ai componenti il Comitato scientifico compete il compenso di cui all articolo 2, comma 4. a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità della presente legge; b) esprime parere sul programma predisposto dalla Direzione centrale della cultura e relativo agli interventi di cui all articolo 5; c) verifica l attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti. 2. Per espletare i propri compiti la Conferenza può avvalersi di un Comitato scientifico composto da non più di tre storici designati dalla Conferenza stessa. 3. Ai componenti il Comitato scientifico compete il compenso di cui all articolo 3, comma 4. Art. 3 bis (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui al libro II, titolo II, capo VI, sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell ordinamento militare). 2. L attività di accompagnamento riguarda persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e 12

18 Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione. 3. La guida turistica può avvalersi dell attività di accompagnamento di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono individuati i siti legati della Prima guerra mondiale. 4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge. 5. Il Comitato scientifico di cui all articolo 3, comma 2, effettua la selezione per svolgere le attività previste dal presente articolo. 6. Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo. Art. 4 ( ABROGATO ) Art. 5 (Contributi per interventi) 1. Nell ambito degli interventi previsti all articolo 1, comma 2, l Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti: Art. 5 (Contributi per interventi) 1. Nell ambito degli interventi previsti all articolo 1, comma 2, l Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti: 13

19 a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli Enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi; a) la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, cippi, iscrizioni, e monumenti nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi; b) la ricerca, la catalogazione, la localizzazione, la divulgazione editorialescientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, cippi, iscrizioni, monumenti, teatri di battaglia, mulattiere e sentieri della Grande Guerra nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, in favore di enti pubblici e soggetti privati di cui al comma 2 del presente articolo; b) l acquisizione e/o sistemazione dei beni immobili da destinare a uso museale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, ai soli enti pubblici; c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici; d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, punti c) l acquisizione e/o sistemazione dei beni immobili da destinare a uso museale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, ai soli enti pubblici; d) il censimento, la catalogazione, l inventariazione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di reperti, oggetti, beni archivistici e bibliografici relativi al primo conflitto mondiale; la ricostruzione di vicende storiche relative alla Grande Guerra anche attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, nella misura massima dell 80 per cento della spesa ammissibile, agli enti pubblici, e alle associazioni di cui al comma 2 del presente articolo; e) la realizzazione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, musei, mostre permanenti, 14

20 d informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, agli enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati; collezioni private visitabili dal pubblico, punti d informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, nella misura massima dell 80 per cento della spesa ammissibile, agli enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati; e) la definizione, l allestimento, l organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati; f) la gestione delle strutture di cui alle precedenti lettere, al fine di garantirne la fruizione secondo le finalità della presente legge, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, a enti pubblici e privati; f) la gestione, la manutenzione ordinaria, l apertura al pubblico, la fruibilità pubblica di musei, mostre permanenti, collezioni aperte al pubblico, parchi tematici, sentieri storici, musei all aperto, punti d informazione specificamente dedicati al tema della Grande Guerra nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, a enti pubblici e soggetti privati gestori delle strutture in parola; g) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico, avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui al precedente comma, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, a enti pubblici e soggetti privati gestori delle strutture in parola, con priorità per progetti proposti da reti di soggetti operativi sul territorio. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti: 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti: a) operare senza fini di lucro; a) operare senza fini di lucro; 15

21 b) essere costituite regolarmente con atto o statuto; c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti. 3. Gli interventi sono approvati sulla base delle proposte e del parere espresso dalla Conferenza. 4. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. 5. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell istruzione e della cultura, corredate di: a) relazione illustrativa delle caratteristiche del progetto; b) descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi oggetto di intervento; c) documentazione relativa alla natura e all entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario. b) essere costituite regolarmente con atto o statuto; c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti. 3. Gli interventi sono approvati sulla base delle proposte e del parere espresso dalla Conferenza. 4. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. 5. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale della cultura, corredate di: a) relazione illustrativa delle caratteristiche del progetto; b) descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi oggetto di intervento; c) documentazione relativa alla natura e all entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario. Art. 6 (Convenzioni) 1. La Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con privati che siano iscritti nel Registro di cui all articolo 13, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica. 2. Nella convenzione sono stabilite le modalità della consultazione da parte di studiosi e interessati, nonché gli interventi da parte della Regione per contribuire al sostegno delle eventuali spese di inventariazione, catalogazione, 16

22 conservazione e custodia, nonché dei relativi oneri di assicurazione. 3. L intervento della Regione non può in ogni caso superare la percentuale del 60 per cento degli oneri di cui al comma Nell ambito del regolamento previsto all articolo 16 è approvato lo schema di convenzione da utilizzarsi ai fini del presente articolo. Art. 6 (Rendicontazione dei contributi) 1. I beneficiari dei contributi di cui all articolo 5 sono tenuti a rendicontarne l utilizzo secondo le modalità previste dal capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 6 bis (Accordi di programma) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma promossi dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), aventi a oggetto la realizzazione d interventi di recupero storicoculturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla prima guerra mondiale. 2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni ai soggetti partecipanti secondo quanto previsto dagli accordi medesimi. 3. Con gli accordi di programma sono altresì definite le modalità di erogazione e rendicontazione. Art. 7 (Rendicontazione dei contributi) 1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono tenuti a rendicontarne l utilizzo secondo le modalità previste dal capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 8 (Accordi di programma) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma promossi dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell articolo 19 della legge regionale 7/2000, aventi a oggetto la realizzazione d interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla prima guerra mondiale. 2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni ai soggetti partecipanti secondo quanto previsto dagli accordi medesimi. 3. Con gli accordi di programma sono altresì definite le modalità di erogazione e rendicontazione. 17

23 4. L Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare accordi di programma con amministrazioni regionali e altre amministrazioni pubbliche, nonché con Regioni appartenenti a Stati esteri appartenenti all Unione Europea. CAPO II Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale Art. 9 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei beni immobili) 1. È fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g). 2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all articolo 2 della presente legge ne danno comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell inizio delle opere, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Friuli Venezia Giulia. 3. L autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all articolo 2 della presente legge è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Restano tuttavia fermi il potere di cui all articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, le competenze in materia di tutela paesistica, nonchè le 18

24 competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell economia e delle finanze. 4. Chiunque, sul territorio della Regione, fortuitamente rinvenga o individui reperti immobili di cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve darne tempestiva comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio e alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica. Art. 10 (Norme per l attività di raccolta dei beni mobili e cimeli) 1. Ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 78/2001, è permessa la ricerca e la raccolta dei beni mobili della Prima guerra mondiale nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette della Regione, finalizzate alla ricerca scientifica e storica, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti. 2. Sul restante territorio della Regione le attività di ricerca e raccolta sono soggette al regolamento di cui all articolo Chiunque, sul territorio della Regione, sia fortuitamente, cioè a vista e senza manomissione dell ambiente circostante, sia a seguito di attività di ricerca regolarmente autorizzate, rinvenga o individui nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette reperti mobili di notevole valore storico o documentario relativi alla Prima guerra mondiale, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio anche tramite le forze dell ordine, entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo del 19

25 rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica. 4. I sindaci trasmettono alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute e ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all articolo 2 presenti sul territorio di competenza. Art. 11 (Attività di vigilanza e sanzioni) 1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g), senza provvedere a quanto previsto dall articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da a euro Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in violazione dell articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro Art. 12 (Collezioni private) 1. La Regione riconosce l importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale. 2. La Regione a tal fine tutela l attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto delle norme civili e penali vigenti, nonché di quanto disposto dalla presente legge, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale sul territorio. 20

26 Art. 13 (Registro volontario dei collezionisti) 1. I soggetti di cui all articolo 12 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili relativi al primo conflitto mondiale e alle epoche storicamente a esso collegate al Sindaco del Comune nel cui territorio essi si trovano, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e alla Direzione centrale della cultura possono richiedere l iscrizione nel registro dei collezionisti istituito dalla Regione. 2. L iscrizione al registro di cui al comma 1 ha fini esclusivamente conoscitivi ed è tesa a creare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, anche attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Prima guerra mondiale. 3. La Regione è autorizzata a organizzare corsi per lo studio, la catalogazione, la gestione e il mantenimento di reperti mobili relativi al primo conflitto mondiale e alle epoche storicamente a esso collegate, e rivolti in via prioritaria ai collezionisti iscritti al Registro. CAPO III Interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell inizio del conflitto Art. 14 (Centenario della prima guerra mondiale) 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 (Istituzione del Comitato storico scientifico per il "Centenario della prima guerra mondiale"), promuove e favorisce le celebrazioni per il 21

27 Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2014, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d iniziative ed eventi culturali commemorativi della Prima guerra mondiale legati al territorio della Regione. Art. 15 (Programma delle celebrazioni) 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all articolo 14, l Assessore regionale alla cultura, tenuto conto del programma nazionale delle celebrazioni del "Centenario della prima guerra mondiale", sentita la Conferenza di servizi di cui all articolo 4, elabora e attua il programma regionale delle celebrazioni. 2. Il programma elaborato prevede la promozione e l organizzazione di iniziative attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari, servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, concorsi per la presentazione di progetti aventi a oggetto il Centenario della prima guerra mondiale la realizzazione di opere e allestimenti, la raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni, la pubblicazione di opere storiografiche. CAPO IV Norme finali e finanziarie Art. 16 (Regolamento di attuazione) 1. Con regolamento da approvarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente sono definite le modalità attuative per gli interventi di cui ai Capi I, II e III della presente legge. Art. 17 (Abrogazioni) 22

28 1. È abrogata la legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storicoculturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), a eccezione dell articolo 3 bis. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall applicazione dell articolo 2, comma 4, e dell articolo 3, comma 3, fanno carico all unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Art. 18 (Norma finanziaria) (OMISSIS) 2. Per le finalità previste dell articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l anno 2000 a carico dell unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2000, con riferimento al capitolo 5175 ( ) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n Servizio dei beni culturali - con la denominazione "Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l anno Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull unità previsionale di base della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo. Art. 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno 23

29 della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 24

30 NORMATIVA STATALE L n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 993), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010. Successivamente, il citato n. 993) è stato soppresso dal numero 9) della lettera p) del comma 1 dell art. 9, D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, conseguentemente, il presente provvedimento ha ripreso vigore ai sensi di quanto disposto dal numero 4) della lettera a) del comma 8 dell art. 10, D.Lgs. n. 20/ Princìpi generali. 1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale. 2. Lo Stato e le regioni, nell'àmbito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di: a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli; d) reperti mobili e cimeli; e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche. 3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma. 4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale. 25

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