311 - Installazione impianti di alimentazione a gas nei veicoli

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1 311 Installazione impianti di alimentazione a gas nei veicoli AUTORE Biagetti ing. Emanuele funzionario tecnico DTT Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna in alcun modo l'ente di cui egli sia dipendente. Aggiornato al 08/10/2015 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 78. CONTENUTO Sommario: QUADRO GENERALE IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GPL E CNG NEI VEICOLI Complessivi di trasformazione a GPL e CNG Sistemi speciali di adattamento a GPL o CNG Sistemi dualfuel e mixedfuel Sistemi di adattamento a GPL e CNG per veicoli ibridi APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GPL E CNG NEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE Installazione dei componenti dell'impianto Visita e prova del veicolo Aggiornamento dei documenti di circolazione del veicolo Aggiornamento del Certificato di proprietà Documenti per l'approvazione di impianto a GPL negli autoveicoli o motoveicoli Documenti per l'approvazione di impianto a GPL nei ciclomotori Documenti per l'approvazione di impianto a CNG negli autoveicoli o motoveicoli (impianti di tipo "A") Documenti per l'approvazione di impianto a CNG negli autoveicoli o motoveicoli (impianti di tipo "B") Documenti per l'approvazione di impianti a GPL o CNG negli autoveicoli EURO 5 o EURO 6 Documenti per l'approvazione di impianti a GPL o CNG negli autoveicoli conformi al regolamento ECE/ONU n. 115 Documenti per l'approvazione di impianti dualfuel e mixedfuel APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GPL O CNG NEI VEICOLI NON ANCORA IMMATRICOLATI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GPL E CNG SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DEL SISTEMA DI TRASFORMAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE A GPL O CNG Sostituzione di elementi del sistema su veicoli omologati fin dall'origine con la doppia alimentazione (veicoli bifuel) Sostituzione dei serbatoi o delle bombole Procedura per l'approvazione delle modifiche nel caso di sostituzione di elementi del sistema di trasformazione dell'alimentazione a CNG o GPL ELIMINAZIONE DELL'IMPIANTO A GPL O CNG E RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE A BENZINA NEI VEICOLI Procedura per l'eliminazione dell'impianto a GPL o CNG e ripristino dell'alimentazione a benzina COMPENDIO OPERATIVO Installazione di impianti a GPL negli autoveicoli e motoveicoli Installazione di impianti a GPL nei ciclomotori Installazione di impianti a CNG negli autoveicoli e motoveicoli (impianti di tipo A) Installazione di impianti a CNG negli autoveicoli e motoveicoli (impianti di tipo B) Installazione di impianti a GPL o CNG negli autoveicoli EURO 5 o EURO 6 Sostituzione delle bombole di metano e dei serbatoi di GPL Eliminazione dell'impianto a GPL o CNG e ripristino dell'alimentazione a benzina nei veicoli AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL O CNG Presenza di annotazioni relative ad impianti a GPL o CNG sui documenti di circolazione Etichetta autoadesiva (MC 951) per impianti a GPL Etichetta autoadesiva (MC 951) per impianti a GPL rispondenti al regolamento ECE/ONU n. 67/2001 Etichetta autoadesiva (MC 951) per impianti a CNG Codici dispositivi impianti alimentazione alternativa I FACSIMILE Dichiarazione dell'allestitore per impianti a CNG (in uso fino al ) Dichiarazione dell'allestitore per impianti a CNG (in uso dal impianti di tipo "A" e di tipo "B") Dichiarazione dell'allestitore per sistemi speciali di adattamento a GPL o CNG conformi al regolamento UNECE n. 115 Dichiarazione dell'allestitore per impianti a GPL negli autoveicoli Dichiarazione dell'allestitore per impianti a GPL nei motoveicoli Dichiarazione dell'allestitore per impianti GPL nei ciclomotori Dichiarazione dell'allestitore per impianti a GPL o CNG negli autoveicoli EURO 5 ed EURO 6 25/06/2016 pagina 1 di 10

2 Dichiarazione dell'allestitore per sistema speciale di adattamento a LPG o CNG per veicoli ibridi PRINCIPALI TIPOLOGIE DI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA QUADRO GENERALE (1) La trasformazione del sistema di alimentazione dei veicoli muniti di motore a combustione interna avviene mediante l'installazione di una catena funzionale di componenti appositamente progettata per alimentare il propulsore con combustibili alternativi alla benzina e al gasolio, disponibili sul mercato: il GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) o il CNG (Gas Naturale Compresso ovvero, comunemente il "metano"). La catena funzionale di componenti (29) (riduttore di pressione, attuatore, miscelatore o iniettori, serbatoio o bombole, valvole, ecc.) costituisce il cosiddetto "impianto a gas". consentire il funzionamento del motore: Possono essere muniti di impianto a gas per l'alimentazione alternativa o esclusiva (12) (28): autoveicoli (autovetture, autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale o per trasporto specifico, ecc.), motoveicoli (motocicli, tricicli, quadricicli, ecc.) (5) limitatamente ai veicoli che presentano determinate caratteristiche costruttive, ciclomotori limitatamente ai veicoli che presentano determinate caratteristiche costruttive. La trasformazione del sistema di alimentazione può essere attuata sia su motori a benzina che su motori a gasolio e può alternativamente a benzina e GPL oppure a benzina e CNG, esclusivamente a GPL oppure a CNG, a gasolio e CNG (dual fuel), a gasolio e GPL (mixed fuel). L'impianto di alimentazione a GPL o CNG può essere installato: fin dall'origine dalla casa costruttrice del veicolo come sistema di alimentazione alternativo, oppure esclusivo su modelli "dedicati" (alimentazione esclusiva a GPL o CNG) che, peraltro, beneficiano anche di riduzioni fiscali (28); da officine iscritte nel registro imprese autoriparazione (4), nelle sezioni di meccanica e motoristica o di elettrauto (17); da officine autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica di San Marino che possono rilasciare certificazioni relative all'esecuzione della prova idraulica e all'installazione dell'impianto ai fini dell'aggiornamento di carte di circolazione italiane, previo deposito dell'autorizzazione conseguita presso il competente UMC (17). La trasformazione dell'alimentazione dei motori con combustibili in pressione deve: essere eseguita a perfetta regola d'arte (8); essere realizzata nel pieno rispetto delle prescrizioni eventualmente emanate dalla casa costruttrice del veicolo e dei dispositivi; garantire un corretto funzionamento nelle normali condizioni d'uso. L'approvazione dell'impianto compete agli UMC; la verifica viene effettuata sottoponendo il veicolo ad apposita visita e prova (cosiddetto "collaudo"): ai sensi dell'art. 78 CDS (veicoli circolanti): eseguita la visita e prova, l'umc aggiorna il documento di circolazione (14) (15) (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori), ai sensi dell'art. 75 CDS (veicoli non ancora immatricolati): eseguita la visita e prova l'umc rilascia il certificato di approvazione valido per l'immatricolazione del veicolo (42) IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GPL E CNG NEI VEICOLI L'impianto di alimentazione alternativa che utilizza quale carburante il GPL o il CNG può essere installato adottando un complessivo di trasformazione funzionante a: CNG per motori ad accensione comandata: l'installazione è disciplinata da (v. inpratica 316): regolamento ECE/ONU n. 110: l'applicazione del regolamento è prevista ai fini del rilascio dell'omologazione europea mentre è facoltativa per impianti installati sui veicoli in circolazione che sono soggetti all'approvazione in unico esemplare (cosiddetti impianti di tipo "A"); norme nazionali (37) per impianti installati sui veicoli in circolazione che sono soggetti all'approvazione in unico esemplare (cosiddetti impianti di tipo "B"); GPL per motori ad accensione comandata: l'installazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 67/01 (21) (v. inpratica 317); il regolamento è stato applicato in Italia a partire dall' (24) e ha sostituito le norme nazionali che pertanto sono disapplicate; GPL o CNG per autoveicoli muniti di motori ad accensione comandata rispondenti ai regolamenti (CE) nn. 715/2007 e 692/2008 (EURO 5 ed EURO 6) valido anche per quelli rispondenti ai regolamenti (UE) n. 566/2011, 459/2012, n. 630/2012 (46), n. 143/2013 e n. 171/2013 successivamente sostituito dai regolamenti n. 195/2013 (49) e n. 136/2014 (50) nonché al regolamento (UE) n. 2015/45 (51); GPL o CNG in conformità al regolamento ECE/ONU n. 115 la cui applicazione è facoltativa e, attualmente, è alternativa a quella nazionale che prevede l'omologazione di complessivi di trasformazione (41); GPL o CNG per motori ad accensione spontanea (ciclo diesel) del tipo dualfuel (funzionanti a gasolio CNG) o mixedfuel (funzionanti a gasolio GPL); GPL o CNG per veicoli ibridi muniti di propulsione meccanica ricavata da un carburante di consumo e da un dispositivo per l'immagazzinamento dell'energia elettrica (48). I veicoli adattati con un impianto di alimentazione alternativa devono essere sottoposti ad accertamento tecnico per 25/06/2016 pagina 2 di 10

3 l'aggiornamento della carta di circolazione presso gli UMC del DTNAGP e gli impianti installati (complessivi di trasformazione o sistemi speciali) sui veicoli devono essere di tipo omologato secondo le procedure previste dalle vigenti norme. I veicoli in circolazione e già approvati secondo la previgente normativa non devono essere adeguati alle nuove norme salvo nel caso di sostituzione del serbatoio (GPL) o del tipo di bombole (CNG). Gli impianti di alimentazione alternativa a metano o GPL possono essere installati fin dall'origine dal costruttore del veicolo (veicoli omologati con doppia alimentazione) Complessivi di trasformazione a GPL e CNG L'approvazione della trasformazione dell'alimentazione a GPL o CNG tramite complessivi di trasformazione è subordinata alla conformità dell'impianto e dei componenti installati ad uno schema del complessivo di trasformazione approvato dal DTNAGP sulla scorta delle prove eseguite presso il CSRPAD di Roma (11). Nello schema vengono indicati il tipo (9) di: riduttore di pressione, identificato tramite gli estremi di approvazione, miscelatore, identificato anche solamente tramite il marchio di fabbrica e/o il tipo, centralina computerizzata di controllo, identificata anche solamente tramite il marchio di fabbrica e/o il tipo; attuatore di flusso, identificato anche solamente tramite il marchio di fabbrica e/o il tipo. Lo schema del complessivo di trasformazione approvato (25): riporta specifiche annotazioni relative ad eventuali limitazioni che riguardano l'installazione dei componenti su veicoli con particolari caratteristiche costruttive (cilindrata, tipo del sistema di alimentazione, sovralimentazione, ecc.); è valido, di norma, per tutti i veicoli costruiti conformemente alle prescrizioni delle norme antinquinamento precedenti a quella a cui si riferisce (11); il numero della norma antinquinamento alla quale il veicolo risponde viene riportato sulla carta di circolazione alla pagina 2 ove compaiono annotazioni del tipo "rispetta la direttiva 91/441/CEE" per modello MC 804N oppure al punto (V.9) della pagina 2 del modello MC 820 F; viene aggiornato in base alle norme antinquinamento via via entrate in vigore (v. inpratica 210) ed è divulgato con apposite disposizioni emanate dal DTT (34); deve essere presentato in sede di approvazione dell'impianto per consentire al funzionario tecnico dell'umc di verificare che la catena dei dispositivi installati sul veicolo corrisponda a quelli indicati sullo schema e che vengano rispettate le eventuali prescrizioni imposte per la trasformazione. Si distinguono complessivi di trasformazione a GPL o CNG per: autoveicoli rispondenti alla direttiva antinquinamento 88/76/CEE e successive modifiche ed integrazioni (91/441/CEE, 93/59/CEE e 94/12/CEE, ecc.); autoveicoli rispondenti ai regolamenti (CE) nn. 715/2007 e 692/2008 (EURO 5 ed EURO 6) per i quali sono previsti specifici complessivi di trasformazione (denominanti anche "sistemi speciali di adattamento") validi anche per quelli rispondenti ai regolamenti (UE) nn. 566/2011, 459/2012, 630/2012 (46) (43) (44) e al regolamento (UE) n. 2015/45 (51); veicoli ibridi per i quali si applicano le procedure previste per i veicoli EURO 5 e EURO 6 (48); motoveicoli, rispondenti al capitolo V fase I della direttiva antinquinamento n. 97/24/CE e dotati d elementi di carrozzeria che delimitano i vani interni protetti, con propulsore endotermico a 2 e 4 tempi aventi motore con potenza non superiore a 15 kw (35); ciclomotori, rispondenti al Capitolo V fase I della direttiva antinquinamento n. 97/24/CE, allegato I fase I oppure II (36). Non sussiste l'obbligo di installazione dei componenti conformemente ad uno schema del complessivo di trasformazione approvato per i veicoli circolanti non catalizzati che rispondono alle norme antinquinamento precedenti alla direttiva 88/76/CEE (veicoli omologati prima dell' ) (16) Sistemi speciali di adattamento a GPL o CNG I sistemi speciali di adattamento omologati ai sensi del regolamento UNECE n. 115 (tale definizione è espressamente adottata dal regolamento) sono sistemi per autoveicoli che permettono di utilizzare il GPL o il CNG nel loro propulsore (41). Il regolamento UNECE n. 115, attualmente, ha carattere facoltativo e pertanto rimane in vigore la normativa nazionale che prevede l'omologazione dei cosiddetti complessivi di trasformazione (v. inpratica ) Sistemi dualfuel e mixedfuel I sistemi di alimentazione di motori ad accensione spontanea (ciclo diesel) del tipo dualfuel (funzionanti a gasolio CNG) o mixedfuel (funzionanti a gasolio GPL) sono definiti "complessivi di trasformazione" (v. inpratica ) per similitudine con quelli previsti per l'alimentazione dei motori con ciclo ad accensione comandata. Tali sistemi sono soggetti ad approvazione nel rispetto dei limiti previsti per le emissioni inquinanti da gas combusti all'atto della prima omologazione del tipo di motore o del veicolo dotato dello specifico tipo di motore (23). L'approvazione dei complessivi di trasformazione dualfuel o mixedfuel è rilasciata dai CPA Sistemi di adattamento a GPL e CNG per veicoli ibridi I veicoli ibridi in circolazione dotati di propulsione meccanica ricavata da un carburante di consumo e da un dispositivo per l'immagazzinamento dell'energia elettrica possono essere trasformati ad alimentazione a GPL/CNG tramite specifici sistemi di adattamento che possono derivare da quelli già omologati per l'installazione sui veicoli muniti di motori a benzina. 25/06/2016 pagina 3 di 10

4 I sistemi a GPL/CNG devono ottenere l'estensione dell'omologazione all'intera gamma dei veicoli ibridi in circolazione superando specifiche prove (per veicoli ricaricabili esternamente (HEV OVC) e veicoli non ricaricabili esternamente (HEV NOVC) con e senza commutatore) presso il CPA o il Servizio tecnico della DIV 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'installazione sui veicoli in circolazione deve essere approvata presso il competente UMC tramite le procedure di collaudo già stabilite per l'approvazione di impianti a GPL o CNG negli autoveicoli EURO 5 o EURO 6 (v. inpratica ): specifica dichiarazione che riguarda l'installazione sul veicolo del sistema speciale di adattamento (v. inpratica ) (48) APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GPL E CNG NEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE L'approvazione della trasformazione dell'alimentazione a GPL o CNG è di competenza dell'umc ove ha sede la ditta che ha installato l'impianto di alimentazione sul veicolo. La procedura di approvazione si articola essenzialmente nelle seguenti fasi: installazione dei componenti dell'impianto, visita e prova del veicolo, aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli. La documentazione da presentare per l'approvazione della trasformazione varia in base alla: tipologia dell'impianto (complessivo di trasformazione a GPL oppure a CNG, sistema speciale di adattamento a GPL o a CNG per autoveicoli EURO 5 ed EURO 6, sistema speciale di adattamento conforme al regolamento ECE/ONU n. 115); classificazione del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore) Installazione dei componenti dell'impianto L'impresa di autoriparazione, eseguita l'installazione dei componenti dell'impianto per la trasformazione del sistema di alimentazione del veicolo appone la stampigliatura (timbro ad inchiostro con l'indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonché la data in cui è stata eseguita la modifica) e la firma del titolare (2): sulla carta di circolazione dell'autoveicolo o del motoveicolo, sulla dichiarazione dell'allestitore conforme all'allegato alla circolare , n. 4110MOT2C (v. inpratica ), predisposta in 3 copie nel caso di ciclomotori. L'installazione deve essere eseguita nel rispetto delle specifiche norme tecniche per impianti a GPL (v. inpratica 316) e impianti a CNG (v. inpratica 316) Visita e prova del veicolo Il proprietario (o persona o studio di consulenza appositamente delegati), entro 15 giorni dall'installazione, presenta presso il competente UMC: domanda di visita e prova compilata su modello TT 2119 unitamente alla prescritta documentazione (dichiarazione di esecuzione dei lavori dell'officina (6), certificato di origine del riduttore, schema del complessivo di trasformazione, ecc.); domanda per la prova idraulica delle tubazioni compilata su modello TT 2100, se ricorre l'obbligo (è obbligatoria per impianti a CNG con tubazioni non omologate in base al regolamento UN/ECE n. 110 (39) e/o per officine (19) che non hanno ottenuto il riconoscimento ad effettuare la prova idraulica delle tubazioni (v. inpratica 314). L'UMC accorda la data e l'ora per la visita e prova del veicolo Aggiornamento dei documenti di circolazione del veicolo Effettuata la visita e prova, l'umc aggiorna il documento di circolazione del veicolo mediante: il rilascio di un tagliando autoadesivo da apporre sulla carta di circolazione (20) qualora trattasi di autoveicoli o motoveicoli; l'emissione di un duplicato della carta di circolazione sul quale vengono annotati i dati variati a seguito della trasformazione (14) per autoveicoli o motoveicoli (40); il rilascio di una dichiarazione dell'allestitore conforme all'allegato alla circolare , n. 4110MOT2C (v. inpratica ), predisposta in 3 copie vidimata dall'umc e l'annotazione dell'avvenuta installazione dell'impianto sul certificato di idoneità tecnica nel caso di ciclomotori ("veicolo munito di impianto GPL") (33). I l contrassegno identificativo dei veicoli suscettibili di esenzione dalle restrizioni alla circolazione ai sensi del decreto interministeriale del non viene più rilasciato a partire dal (22) Aggiornamento del Certificato di proprietà L'aggiornamento del CDP (certificato di proprietà) a seguito dell'installazione di un impianto a GPL o CNG presso gli uffici del PRA non è più previsto essendo ritenuta sufficiente la comunicazione dell'umc circa l'avvenuto aggiornamento della carta di circolazione (2) (3) Documenti per l'approvazione di impianto a GPL negli autoveicoli o motoveicoli A partire dal la procedura di aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di un impianto a GPL sugli autoveicoli o sui motoveicoli prevede la presentazione di una domanda di visita e prova presso il competente UMC unitamente a: attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.4" (tagliando autoadesivo) oppure "3.1" (duplicato della carta di circolazione) (v. inpratica 022); 25/06/2016 pagina 4 di 10

5 carta di circolazione del veicolo; dichiarazione dell'officina con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte (10). La dichiarazione deve essere redatta conformemente allo schema previsto dall'allegato alla: circolare , n. 3662/MOT2/C (31) per autoveicoli (v. inpratica ), circolare , n. 3636/MOT2/C (32) per motoveicoli (v. inpratica ); Documenti per l'approvazione di impianto a GPL nei ciclomotori A partire dal la procedura di aggiornamento del documento di circolazione a seguito dell'installazione di un impianto a GPL sui ciclomotori prevede la presentazione di una domanda di visita e prova presso il competente UMC unitamente a: attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.4" (v. inpratica 022); certificato di idoneità tecnica oppure certificato di circolazione; dichiarazione dell'officina con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte (10). La dichiarazione deve essere redatta conformemente allo schema previsto dall'allegato alla circolare , n. dichiarazione dell'officina con cui la medesima certifica di aver controllato che non si verifichino fuoriuscite di gas (39) (la dichiarazione è compresa nello schema di dichiarazione di esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte di cui al punto precedente); certificato di omologazione del serbatoio comprensivo dell'allegato 2B del "corrigendum 1" del al regolamento ECE/ONU n. 67/01 ove sono riportati i dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio oppure, in alternativa, certificato di omologazione del serbatoio con l'indicazione dei dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio; certificato di origine del riduttore; fotocopia dello schema del complessivo recante gli estremi di approvazione attribuiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il complessivo di trasformazione deve riportare gli estremi di approvazione (marcature presenti sui vari dispositivi) secondo le modalità previste (11) mentre i dispositivi componenti il complessivo possono riportare anche solamente le seguenti marcature di identificazione (18): riduttore di pressione: estremi di approvazione quale dispositivo; miscelatore: marchio di fabbrica e/o tipo; centralina computerizzata di controllo: marchio di fabbrica e/o tipo; attuatore di flusso: marchio di fabbrica e/o tipo. Sulla carta di circolazione dei veicoli approvati con sistemi di sicurezza ECE/ONU n. 67/01 risulta specifica annotazione del tipo "veicolo con impianto GPL dotato di sistemi di sicurezza ECE/ONU 67/01". 4110/MOT2/C per ciclomotori (v. inpratica ) (33); dichiarazione dell'officina con cui la medesima certifica di aver controllato che non si verifichino fuoriuscite di gas (39) (la dichiarazione è compresa nello schema di dichiarazione di esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte di cui al punto precedente); certificato di omologazione del serbatoio comprensivo dell'allegato 2B del "corrigendum 1" del al regolamento ECE/ONU n. 67/01 ove sono riportati i dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio oppure, in alternativa, certificato di omologazione del serbatoio con l'indicazione dei dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio; certificato di origine del riduttore, se presente (v. inpratica 317); fotocopia dello schema del complessivo recante gli estremi di approvazione attribuiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il complessivo di trasformazione dovrà riportare gli estremi di approvazione (marcature presenti sui vari dispositivi) secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. Il complessivo di trasformazione riporta la dicitura: "complessivo di trasformazione destinato a ciclomotori in circolazione, rispondente all'allegato I della direttiva 97/24/CE fase..." (37). L'aggiornamento del certificato di idoneità tecnica viene effettuato mediante (33): annotazione sul certificato di idoneità tecnica, a mezzo timbro ad inchiostro, della dicitura: "DOTATO DI IMPIANTO GPL", data del collaudo, timbro tondo e firma del responsabile dell'ufficio, compilazione della dichiarazione dell'allestitore conforme all'allegato alla circolare , n. 4110MOT2C (v. inpratica ), predisposta in 3 copie con data del collaudo, timbro tondo e firma del tecnico che ha effettuato la verifica. La dichiarazione dell'allestitore sottoscritta dal tecnico dell'umc viene consegnata in copia: all'allestitore, al proprietario del ciclomotore; il documento diventa parte integrante del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e deve essere esibito agli organi di polizia in caso di richiesta. L'aggiornamento dei dati tecnici a seguito di trasformazioni o allestimenti di ciclomotori muniti di certificato di circolazione e relativa targa (ciclomotori targati a vario titolo dal ) si ottiene mediante l'emissione del duplicato del documento (v. inpratica 197) Documenti per l'approvazione di impianto a CNG negli autoveicoli o motoveicoli (impianti di tipo "A") A partire dal la procedura di aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di un impianto a CNG di tipo A sugli autoveicoli o sui motoveicoli prevede la presentazione di una domanda di visita e prova presso il competente UMC unitamente a: 25/06/2016 pagina 5 di 10

6 unitamente a: attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.4" (tagliando autoadesivo) oppure "3.1" (duplicato della carta di circolazione) (v. inpratica 022); carta di circolazione del veicolo; dichiarazione dell'officina con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte (10). La dichiarazione deve essere redatta conformemente allo schema previsto dall'allegato alla conforme all'allegato III (settore "Impianto tipo A") alla circolare , n. 4043MOT2/C (v. inpratica ) (38); dichiarazione dell'officina con cui la medesima certifica di aver controllato che non si verifichino fuoriuscite di gas (39) (la dichiarazione è compresa nello schema di dichiarazione di esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte di cui al punto precedente); certificato di omologazione del serbatoio ove sono riportati i dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio; certificato di origine del riduttore; fotocopia dello schema del complessivo recante gli estremi di approvazione attribuiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il complessivo di trasformazione deve riportare gli estremi di approvazione (marcature presenti sui vari dispositivi) secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale , prot. n. 3737/4108(0)A051 (11) mentre i dispositivi componenti il complessivo possono riportare anche solamente le seguenti marcature di identificazione (18): riduttore di pressione: estremi di approvazione quale dispositivo, miscelatore: marchio di fabbrica e/o tipo, centralina computerizzata di controllo: marchio di fabbrica e/o tipo, attuatore di flusso: marchio di fabbrica e/o tipo Documenti per l'approvazione di impianto a CNG negli autoveicoli o motoveicoli (impianti di tipo "B") A partire dal la procedura di aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di un impianto a CNG di tipo B sugli autoveicoli o sui motoveicoli prevede la presentazione di una domanda di visita e prova presso il competente UMC unitamente a: attestazioni di versamento su conto corrente postale degli importi relativi alla tariffa "3.4" (tagliando autoadesivo) oppure "3.1" (duplicato della carta di circolazione) (v. inpratica 022); carta di circolazione del veicolo; dichiarazione dell'officina con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte (10). La dichiarazione deve essere redatta conformemente allo schema previsto dall'allegato III (settore "Impianto tipo B") alla circolare , n. 4043MOT2/C (v. inpratica ) (38); dichiarazione dell'officina con cui la medesima certifica di aver eseguito la prova idraulica delle tubazioni in pressione (la dichiarazione è compresa nello schema di dichiarazione di esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte di cui al punto precedente) se ricorre l'obbligo (solo impianti a CNG con tubazioni non omologate) (39); certificato di origine del riduttore; fotocopia dello schema del complessivo recante gli estremi di approvazione attribuiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il complessivo di trasformazione dovrà riportare gli estremi di approvazione (marcature presenti sui vari dispositivi) secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale , prot. n. 3737/4108(0)A051 (11) mentre i dispositivi componenti il complessivo possono riportare anche solamente le seguenti marcature di identificazione (18): riduttore di pressione: estremi di approvazione quale dispositivo; miscelatore: marchio di fabbrica e/o tipo; centralina computerizzata di controllo: marchio di fabbrica e/o tipo; attuatore di flusso: marchio di fabbrica e/o tipo. Qualora l'impresa non sia munita di autorizzazione ad effettuare la prova idraulica delle tubazioni (v. inpratica 314) deve essere presentata anche la domanda per l'effettuazione della prova idraulica delle tubazioni del veicolo se ricorre l'obbligo (solo impianti a CNG con tubazioni non omologate) (39) unitamente ad attestazioni di versamento su conto corrente postale degli importi relativi alla tariffa "3.3" (v. inpratica 022). La prova idraulica deve essere effettuata in presenza di un funzionario tecnico dell'umc contemporaneamente alla visita e prova di aggiornamento (13) Documenti per l'approvazione di impianti a GPL o CNG negli autoveicoli EURO 5 o EURO 6 La procedura di aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di un sistema speciale di adattamento a GPL o CNG su autoveicoli (passeggeri e commerciali leggeri) rispondenti ai regolamenti (CE) nn. 715/2007 e 692/2008 (EURO 5 ed EURO 6) compresi quelli rispondenti ai regolamenti (UE) nn. 566/2011, 459/2012 e 630/2012 [anche quando sui documenti di circolazione compaiono le seguenti diciture: 459/2012 (EURO 56ABC), 630/2012 (EURO 56ABC) e 715/2007*566/2011AB] (46) nonché nn. 143/2013, 171/2013 e 195/2013 (49), comporta la presentazione di una domanda di visita e prova del veicolo presso il competente UMC unitamente a (43): attestazioni di versamento su conto corrente postale degli importi relativi alla tariffa "3.4" (tagliando autoadesivo) oppure "3.1" (duplicato della carta di circolazione) (v. inpratica 022); carta di circolazione del veicolo; 25/06/2016 pagina 6 di 10

7 dichiarazione dell'allestitore su modello conforme all'allegato 5 alla circolare prot. n / unitamente a copia del documento di identità (v. inpratica ); tale dichiarazione ha valore tecnico legale e riguarda, in particolare, l'installazione del sistema di adattamento a perfetta regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni vigenti in materia con particolare riferimento: alle prescrizioni sul fissaggio dei serbatoi (e della camera stagna di ventilazione e dei contenitori a tenuta, se presenti), alle prescrizioni concernenti la resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio del serbatoio al veicolo, alle caratteristiche delle tubazioni, al manuale di installazione, all'esito favorevole della verifica concernente l'assenza di fuoriuscite di gas installato in conformità alle prescrizioni dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 115; copia del certificato di omologazione (43); in allegato al certificato viene riportato l'elenco dei tipi di autoveicoli, caratterizzati dal codice di immatricolazione OE o dal numero di omologazione, sui quali risulta possibile l'installazione del complessivo omologato; tuttavia, tale elenco può essere sostituito, solo per sistemi omologati per famiglie di veicoli senza (o con e senza) iniezione d'aria e senza (o con e senza) EGR, dall'indicazione di alcuni parametri (potenza per ciascun cilindro, catalizzatore tipo, senza iniezione ad aria oppure con e senza iniezione ad aria, senza ricircolo dei gas di scarico oppure con e senza ricircolo dei gas di scarico) (26); pertanto l'elenco dei tipi di autoveicoli in allegato al certificato (26): occorre esclusivamente se tali sistemi sono omologati solo "con iniezione ad aria" o solo "con EGR" (la circostanza si rileva dalla copia del certificato di omologazione); può essere omesso se lo stesso sistema è stato omologato "senza iniezione d'aria" e "senza EGR" (la circostanza si rileva dalla copia del certificato di omologazione), fermo restando la verifica di appartenenza alla famiglia in base agli altri parametri (potenza unitaria e tipo di catalizzatore); scheda informativa del sistema di adattamento; le schede informative, (v. allegati 3 per GPL e 4 per CNG della circolare prot. n / ) devono riportare gli estremi di omologazione di tutti i dispositivi del sistema speciale per i quali ricorre l'obbligo di omologazione, compresi i componenti rientranti nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica (26); manuale di installazione e di manutenzione del sistema speciale di adattamento fornito dal costruttore che deve essere disponibile in sede di visita e prova. L'UMC aggiorna la carta di circolazione del veicolo dopo aver verificato la documentazione presentata e la rispondenza del sistema alle prescrizioni tecniche della vigente normativa (v. inpratica 316.3) Documenti per l'approvazione di impianti a GPL o CNG negli autoveicoli conformi al regolamento ECE/ONU n. 115 L'approvazione dell'installazione dei sistemi speciali di adattamento a GPL o CNG omologati ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 115 presso l'umc competente consiste nella presentazione di apposita domanda di visita e prova del veicolo unitamente a (41): attestazioni di versamento su conto corrente postale degli importi relativi alla tariffa "3.4" (tagliando autoadesivo) oppure "3.1" (duplicato della carta di circolazione) (v. inpratica 022); carta di circolazione del veicolo debitamente; dichiarazione dell'officina installatrice, redatta in conformità allegato I della circolare , n. 3092MOT2/C (v. inpratica ), certificato di omologazione del sistema speciale di adattamento e relativo addendum, i cui modelli sono riportati negli allegati 1A e 1B al regolamento ECE/ONU n. 115, manuale di installazione e di manutenzione fornito dal costruttore del sistema speciale di adattamento, nonché documentazione necessaria alla verifica della compatibilità tecnica tra veicolo e sistema (certificato di omologazione del sistema speciale di adattamento ed addendum al certificato) di cui deve disporre il richiedente. Le procedure per effettuare la prova di tenuta per i sistemi speciali di adattamento a CNG e GPL e i requisiti minimi per il fissaggio dei serbatoi di CNG o GPL sono indicati negli allegati del regolamento UNECE n. 115 (v. inpratica 316.4). L'UMC aggiorna la carta di circolazione del veicolo dopo aver verificato la documentazione presentata e la rispondenza del sistema alle prescrizioni tecniche della vigente normativa (v. inpratica 316.4) Documenti per l'approvazione di impianti dualfuel e mixedfuel La carta di circolazione dei veicoli che vengono equipaggiati con impianti per l'alimentazione del motore diesel a gasoliocng (dualfuel), gasoliogpl (mixedfuel) deve essere aggiornata presso il competente UMC sulla base di (23): copia dell'approvazione del complessivo, certificato di origine dei componenti dell'impianto, dichiarazione di montaggio dell'officina. L'UMC, effettuata l'approvazione, aggiorna la carta di circolazione e vi appone la frase: "veicolo equipaggiato con impianto di alimentazione gasolio CNG o gasolio GPL" e le annotazioni previste per il cambio di alimentazione del motore con la dicitura "può funzionare anche a gasolio" (23) APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GPL O CNG NEI VEICOLI NON ANCORA IMMATRICOLATI L'installazione di un impianto funzionante a GPL/Metano su autoveicoli non ancora immatricolati può avvenire secondo la 25/06/2016 pagina 7 di 10

8 procedura stabilita dalla DG del DTNAGP. La richiesta di approvazione deve essere presentata presso l'umc territorialmente competente unitamente a (42): documentazione relativa all'impianto di alimentazione GPL o CNG, nulla osta del Costruttore del veicolo, individuato per numero di telaio, all'allestimento, con l'indicazione della Ditta allestitrice, certificato di origine del veicolo, integrato con il riferimento al codice OE/numero di omologazione, attestato del Costruttore del veicolo, reso anche in uno con il certificato di origine, di rispondenza alle pertinenti norme (direttive UE, regolamenti ECE/ONU, norme nazionali) vigenti per l'omologazione, indicando la data della prima di esse in scadenza per l'immatricolazione. Oltre tale data il veicolo non può essere immatricolato (non è applicabile la procedura di immatricolazione di "fine serie"). La data di scadenza ai fini immatricolativi sarà esplicitata nelle righe descrittive del certificato di approvazione. La validità del certificato di approvazione ai fini dell'immatricolazione è di un anno dalla data del rilascio salvo conferma previe le dovute verifiche (v. inpratica 303). Eventuali richieste di inquadramento dei veicoli in categoria diversa da quella originaria, ove ammissibile in base alle disposizioni vigenti, possono essere effettuate soltanto successivamente alla immatricolazione (42). A partire dal è disponibile una specifica procedura del CED per l'inserimento dei dati relativi agli impianti tramite apposite procedure per gli UMC e gli Allestitori che utilizzano la procedura "prenota certificato di approvazione" CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GPL E CNG È consentita la circolazione di un veicolo sul quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, alle seguenti condizioni (44): l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata; il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i; sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente UMC. Ai fini della circolazione, in attesa della visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, a bordo del veicolo devono essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti (44): dichiarazione di installazione della ditta installatrice in calce alla quale deve essere riportata l'annotazione: "Avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i" completata con la firma per presa visione dell'intestatario del veicolo; "COPIA DICHIARANTE" della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119 e registrata presso il competente UMC) riportante nel retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata oppure ricevuta di prenotazione informatizzata (v. inpratica ) SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DEL SISTEMA DI TRASFORMAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE A GPL O CNG Il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova per l'aggiornamento del documento di circolazione quando vengono apportate modifiche ai componenti installati nel caso di impianti già approvati (come ad es. la sostituzione del serbatoio di GPL scaduto, la variazione del tipo o del numero di bombole di CNG, il tipo di riduttore, l'attuatore, la centralina elettronica, l'installazione di serbatoi toroidali o lenticolari (7), ecc.). Casi particolari riguardano la sostituzione di: elementi del sistema di trasformazione dell'alimentazione su veicoli omologati fin dall'origine con la doppia alimentazione (veicoli bifuel); serbatoi o bombole. L'aggiornamento del documento di circolazione è subordinato alla presentazione di apposita domanda di visita e prova, effettuata la quale, il competente UMC aggiorna il documento di circolazione del veicolo mediante: rilascio di un tagliando autoadesivo (45), ovvero emissione di un duplicato della carta di circolazione (14) qualora venga richiesta l'approvazione di più dispositivi (ad esempio: gancio di traino, tipo di pneumatico, carrello appendice, ecc.). Nel caso di sostituzione del serbatoio GPL scaduto di validità con serbatoio e relativo gruppo valvolare conformi al regolamento ECE n. 67/01 viene riportata specifica annotazione del tipo "veicolo con impianto GPL dotato di sistemi di sicurezza ECE/ONU n. 67/01" (27). L a sostituzione delle bombole di CNG con altre uguali in occasione della scadenza (le bombole vengono sostituite gratuitamente con altre ricollaudate dal ENI GFBN) non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione (30) Sostituzione di elementi del sistema su veicoli omologati fin dall'origine con la doppia alimentazione (veicoli bifuel) La sostituzione, totale o parziale, di elementi che fanno parte del sistema di trasformazione dell'alimentazione sui veicoli in circolazione, omologati fin dall'origine con impianto bifuel (benzina + GPL o CNG) è ammessa a determinate condizioni. Se la sostituzione riguarda (47): un dispositivo del sistema in alternativa previsto dal costruttore del veicolo e compreso nel fascicolo di omologazione aggiornato, l'approvazione del veicolo è subordinata alla presentazione di nulla osta del costruttore nel quale sono indicate le condizioni per la trasformazione. Non è ammessa la sostituzione di elementi o dispositivi del sistema a gas non in conformità al fascicolo di omologazione aggiornato; un serbatoio con altro di tipo omologato, che non rientra nel fascicolo di omologazione del veicolo, l'approvazione del veicolo è subordinata alla presentazione del nulla osta del costruttore del veicolo nel quale sono indicate le condizioni di 25/06/2016 pagina 8 di 10

9 installazione del serbatoio Sostituzione dei serbatoi o delle bombole Nel caso di sostituzione del serbatoio GPL scaduto di validità è obbligatoria l'installazione di serbatoio e relativo gruppo valvolare conformi al regolamento ECE n. 67/01; in occasione dell'aggiornamento sulla carta di circolazione viene riportata specifica annotazione del tipo "veicolo con impianto GPL dotato di sistemi di sicurezza ECE/ONU n. 67/01" (27). Si ritiene che la sostituzione delle bombole di CNG con altre uguali in occasione della scadenza (le bombole vengono sostituite gratuitamente con altre ricollaudate dal ENI GFBN) non richieda l'aggiornamento della carta di circolazione (30). La sostituzione di un serbatoio con un altro di tipo omologato, che non rientra nel fascicolo di omologazione del veicolo a GPL o CNG su veicoli omologati fin dall'origine con la doppia alimentazione (veicoli bifuel) è ammessa a determinate condizioni (v. inpratica ) Procedura per l'approvazione delle modifiche nel caso di sostituzione di elementi del sistema di trasformazione dell'alimentazione a CNG o GPL La procedura per l'approvazione delle modifiche nel caso di sostituzione, totale o parziale, di elementi che fanno parte del sistema di trasformazione dell'alimentazione prevede la presentazione di una domanda di visita e prova presso il competente UMC unitamente a: attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.4" (tagliando autoadesivo) oppure "3.1" (duplicato della carta di circolazione) (v. inpratica 022); carta di circolazione del veicolo o certificato di idoneità tecnica; dichiarazione di un'officina con cui la medesima attesta che i lavori di sostituzione totale o parziale, di elementi che fanno parte del sistema di trasformazione dell'alimentazione sui veicoli in circolazione sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte (10); nulla osta del costruttore del veicolo nel caso di sostituzione di un dispositivo del sistema di trasformazione dell'alimentazione previsto dal costruttore del veicolo e compreso nel fascicolo di omologazione aggiornato oppure di un serbatoio con altro di tipo omologato, che non rientra nel fascicolo di omologazione del veicolo (veicoli omologati fin dall'origine con la doppia alimentazione veicoli bifuel) ELIMINAZIONE DELL'IMPIANTO A GPL O CNG E RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE A BENZINA NEI VEICOLI Il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova per l'aggiornamento del documento di circolazione anche quando viene eliminato l'impianto di alimentazione alternativa già installato e viene ripristinata l'alimentazione originaria (trasformazioni da benzinagpl a benzina, da benzinacng a benzina, da CNG a benzina, da GPL a benzina, ecc.). Deve essere presentata apposita domanda di visita e prova presso il competente UMC effettuata la quale, l'umc aggiorna il documento di circolazione del veicolo tramite l'emissione di un duplicato della carta di circolazione nel caso di autoveicoli e motoveicoli (14). Ancorché non previsto dalle disposizioni del DTNAGP e dall'art. 78 del vigente CDS si ritiene che in occasione della visita e prova dei ciclomotori, l'umc: acquisisca agli atti la dichiarazione dell'allestitore (opportunamente annullata) conforme all'allegato alla circolare , n MOT2Ccon timbro tondo e firma del tecnico che ha approvato l'installazione dell'impianto a GPL; annulli la dicitura: "dotato di impianto GPL" riportata sul certificato di idoneità tecnica Procedura per l'eliminazione dell'impianto a GPL o CNG e ripristino dell'alimentazione a benzina La procedura per l'approvazione delle modifiche nel caso in cui venga eliminato l'impianto precedentemente installato e ripristinata l'alimentazione a benzina prevede la presentazione di una domanda di visita e prova presso il competente UMC unitamente a: attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.1" (v. inpratica 022); carta di circolazione del veicolo o certificato di idoneità tecnica; dichiarazione di un'officina con cui la medesima attesta che i lavori di ripristino dell'alimentazione originaria sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte (10); certificato di proprietà (o foglio complementare) in visione (solo per impianti installati prima del ). CONTINUA Parte 1 di 2. Per le restanti parti di testo vedasi: Parte 2 NOTE 08/10/2015 Con l entrata in vigore del regolamento UE n. 2015/45 (emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali 25/06/2016 pagina 9 di 10

10 leggeri) non sono stati modificati i limiti di emissione (euro 56ABC). Pertanto è stata confermata la validità delle omologazioni nazionali dei sistemi di adattamento a gas di petrolio liquefatto (LPG) ed a gas naturale compresso (CNG), per autoveicoli rispondenti ai regolamenti CE n. 715/2007 e n. 692/2008 (euro 5 ed euro 6) (Circ , prot. n DIV3C Aggiornati paragrafi 311.1, e aggiunta nota 51). 25/06/2016 pagina 10 di 10

11 311 Installazione impianti di alimentazione a gas nei veicoli CONTENUTO COMPENDIO OPERATIVO Installazione di impianti a GPL negli autoveicoli e motoveicoli Aggiornato al 08/10/2015 B(*) B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 ACCERTAMENTO TECNICO Domanda di visita e prova del veicolo. Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alle tariffe "3.4" o "3.1". Carta di circolazione del veicolo debitamente compilata con timbro, data e firma del responsabile dell'officina che ha provveduto ad installare l'impianto. Dichiarazione dell'officina con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte. Dichiarazione dell'officina con cui la medesima certifica di aver controllato che non si verifichino fuoriuscite di gas (la dichiarazione è compresa nello schema di dichiarazione di esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte di cui al punto precedente). Certificato di omologazione del serbatoio comprensivo dell'allegato 2B del "corrigendum 1" del al regolamento ECE/ONU n. 67/2001 ove sono riportati i dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio oppure, in alternativa, certificato di omologazione del serbatoio con l'indicazione dei dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio. Certificato di origine del riduttore. Fotocopia dello schema del complessivo recante gli estremi di approvazione attribuiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Installazione di impianti a GPL nei ciclomotori B(*) B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 ACCERTAMENTO TECNICO Domanda di visita e prova del veicolo. Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.4". Certificato di idoneità tecnica oppure certificato di circolazione. Dichiarazione dell'officina con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte. Dichiarazione dell'officina con cui la medesima certifica di aver controllato che non si verifichino fuoriuscite di gas (la dichiarazione è compresa nello schema di dichiarazione di esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte di cui al punto precedente). Certificato di omologazione del serbatoio comprensivo dell'allegato 2B del "corrigendum 1" del al regolamento ECE/ONU n. 67/2001 ove sono riportati i dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio oppure, in alternativa, certificato di omologazione del serbatoio con l'indicazione dei dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio. Certificato di origine del riduttore (se presente). Fotocopia dello schema del complessivo recante gli estremi di approvazione attribuiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Installazione di impianti a CNG negli autoveicoli e motoveicoli (impianti di tipo A) B(*) B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 ACCERTAMENTO TECNICO Domanda di visita e prova del veicolo. Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alle tariffe "3.4" o "3.1". Carta di circolazione del veicolo debitamente compilata con timbro, data e firma del responsabile dell'officina che ha provveduto ad installare l'impianto. Dichiarazione dell'officina con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte. Dichiarazione dell'officina con cui la medesima certifica di aver controllato che non si verifichino fuoriuscite di gas. Certificato di omologazione del serbatoio ove sono riportati i dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con il serbatoio. Certificato di origine del riduttore. Fotocopia dello schema del complessivo recante gli estremi di approvazione attribuiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Installazione di impianti a CNG negli autoveicoli e motoveicoli (impianti di tipo B) B(*) B0 ACCERTAMENTO TECNICO Domanda di visita e prova del veicolo. Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alle tariffe "3.4" o "3.1". 25/06/2016 pagina 1 di 12

12 B1 B2 B3 B4 B5 BB(*) BB0 Carta di circolazione del veicolo debitamente compilata con timbro, data e firma del responsabile dell'officina che ha provveduto ad installare l'impianto. Dichiarazione dell'officina con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte. Dichiarazione dell'officina con cui la medesima certifica di aver eseguito la prova idraulica delle tubazioni in pressione se ricorre l'obbligo. Certificato di origine del riduttore. Fotocopia dello schema del complessivo recante gli estremi di approvazione attribuiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. PROVA IDRAULICA (La presentazione della domanda è obbligatoria se l'impresa non è munita di autorizzazione ad effettuare la prova in officina) Domanda per l'effettuazione della prova idraulica delle tubazioni del veicolo se ricorre l'obbligo. Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.3" Installazione di impianti a GPL o CNG negli autoveicoli EURO 5 o EURO 6 B(*) B0 B1 B2 B3 B4 B5 ACCERTAMENTO TECNICO Domanda di visita e prova del veicolo da presentare all'umc. Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.4" o "3.1". Carta di circolazione del veicolo o certificato di idoneità tecnica. Dichiarazione dell'allestitore su modello conforme all'allegato 5 alla circolare prot. n / e copia del documento di identità Copia del certificato di omologazione Scheda informativa del sistema di adattamento Manuale di installazione e di manutenzione del sistema speciale di adattamento (deve essere disponibile in sede di visita e prova) Sostituzione delle bombole di metano e dei serbatoi di GPL B(*) B0 B1 B2 ACCERTAMENTO TECNICO Domanda di visita e prova del veicolo da presentare all'umc. Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.4" o "3.1". Carta di circolazione del veicolo o certificato di idoneità tecnica. Dichiarazione di un'officina con cui la medesima attesta che i lavori di sostituzione dei serbatoi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte Eliminazione dell'impianto a GPL o CNG e ripristino dell'alimentazione a benzina nei veicoli B(*) B0 B1 B2 B ACCERTAMENTO TECNICO Domanda di visita e prova del veicolo da presentare all'umc. Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.1". Carta di circolazione del veicolo o certificato di idoneità tecnica. Dichiarazione di un'officina con cui la medesima attesta che i lavori di ripristino dell'alimentazione originaria sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte. Certificato di proprietà (o foglio complementare) in visione (solo per impianti installati prima del ). Data di aggiornamento (collaudo) Prima dell' [5] Dopo l' e prima del luglio 1996 [5] AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL O CNG Presenza di annotazioni relative ad impianti a GPL o CNG sui documenti di circolazione Annotazioni tecniche (caratteristiche impianto) Manuale + timbro e firma tecnico UMC Meccanizzata pag. 5 o pag. 6 [3] x [2] x x Etichetta autoadesiva MC 952 [1] 25/06/2016 pagina 2 di 12

13 Dopo luglio 1996 [5] x [4] x [1] L'etichetta autoadesiva deve essere apposta sulla carta di circolazione e riporta un codice antifalsificazione. [2] Sulla carta di circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo è apposto il timbro dell'officina installatrice sottoscritto dall'installatore e convalidato con timbro dell'umc e la firma dell'operatore tecnico che ha eseguito la visita di approvazione. [3] Nel caso di rilascio del duplicato della carta di circolazione. L'annotazione può comparire alla pagina 5 oppure alla pagina 6 (Righe descrittive) della carta di circolazione modello MC 804 oppure alla pagina 3 o 4 della carta di circolazione modello TT 820F. [4] L'aggiornamento dei documenti di circolazione dei ciclomotori (certificato di idoneità tecnica) viene effettuato mediante: annotazione sul certificato di idoneità tecnica, a mezzo timbro ad inchiostro, della dicitura: "DOTATO DI IMPIANTO GPL", data del collaudo, timbro tondo e firma del responsabile dell'ufficio, compilazione della dichiarazione dell'allestitore conforme all'allegato alla circolare , prot. n MOT2C, predisposta in 3 copie con data del collaudo, timbro tondo e firma del tecnico che ha effettuato la verifica. [5] L'installatore deve riportare sulla dichiarazione dell'allestitore (per ciclomotori) o sulla carta di circolazione per motoveicoli e autoveicoli la stampigliatura (timbro ad inchiostro) con l'indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonché la data in cui è stata eseguita la modifica e la firma del titolare dell'impresa. Entro 15 giorni deve essere presentata presso il competente UMC apposita domanda di aggiornamento della carta di circolazione Etichetta autoadesiva (MC 951) per impianti a GPL Targa veicolo Data installazione Data collaudo Codice antifalsificazione A/AA000AA /INSTAL /COLL.DO /A1C2E *** INSTALLAZIONE IMPIANTO GPL*** ALIMENTAZIONE GAS PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) E BENZINA SERBATOIO (marca) CAPACITÀ LITRI (litri), N. (matricola) UBICATO NEL BAULE CONTENITORE TOTALE (marca) CONTENITORE (marca) EVAPORATORE (marca) RIDUTTORE/I (marca) (luogo), (data) AG Etichetta autoadesiva (MC 951) per impianti a GPL rispondenti al regolamento ECE/ONU n. 67/2001 Targa veicolo Data installazione Data collaudo Codice antifalsificazione A/AA000AA /INSTAL /COLL.DO /A1C2E *** INSTALLAZIONE IMPIANTO GPL*** ALIMENTAZIONE GAS PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) E BENZINA SERBATOIO (marca) CAPACITÀ LITRI (litri), N. (matricola) UBICATO NEL BAULE CONTENITORE TOTALE (marca) CONTENITORE (marca) EVAPORATORE (marca) RIDUTTORE/I (marca) IMPIANTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67/ (luogo), (data) AG Etichetta autoadesiva (MC 951) per impianti a CNG Targa veicolo Data installazione Data collaudo Codice antifalsificazione A/AA000AA /INSTAL /COLL.DO /A1C2E *** INSTALLAZIONE IMPIANTO METANO*** ALIMENTAZIONE A GAS METANO E BENZINA 3 BOMBOLE CAPACITÀ LITRI (litri), (litri), (litri) UBICATO NEL BAULE CONTENITORE PARZIALE MISCELATORE (marca) RIDUTTORE/I (marca) L'AUTOVEICOLO IN ASSETTO DI MARCIA, NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE 25/06/2016 pagina 3 di 12

14 LA MASSA COMPLESSIVA INDICATA SULLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE, RIDUCENDO, SE NECESSARIO, IL NUMERO DI PERSONE SUL SEDILE POSTERIORE. (luogo), (data) AG Codici dispositivi impianti alimentazione alternativa (v. inpratica 017). I FACSIMILE Dichiarazione dell'allestitore per impianti a CNG (in uso fino al ) DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE ALL'UMC DI... Ditta... Partita IVA... Città... via... tel.... Firma depositata all'umc di... protocollo n... del... Autorizzazione prova idraulica dell'umc di... protocollo n.... del... La suddetta ditta dichiara di aver installato conformemente alle norme vigenti sull'autoveicolo Fabbrica e tipo... Targa... dotato di sonda lambda e marmitta catalitica rispondente alla direttiva CEE... un impianto di alimentazione CNG (gas naturale compresso = metano) avente le seguenti caratteristiche: SERBATOIO/I numero marca litri matricola scadenza kg UBICATO/I nel... CONTENITORE parziale marca... RIDUTTORE/VAPORIZZATORE DGM n.... Marca... SISTEMA DI CONTROLLO LAMBDA tipo... Sussiste la possibilità di funzionamento anche a benzina. ESISTE/NON ESISTE dispositivo di intercettazione combustibile MANUALE/AUTOMATICO. Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: di aver eseguito a perfetta regola d'arte l'impianto nel rispetto delle prescrizioni sul fissaggio dei serbatoi sul veicolo ai sensi del punto 3 della circolare ministeriale n.... del...; che la realizzazione degli ancoraggi del/i serbatoio/i è tale da garantire una resistenza alle sollecitazioni conseguenti ad accelerazioni nella direzione di marcia ed in quella ad essa ortogonale pari a 5 g (dove g = 9,8 m/s 2 ) nella condizione di serbatoio/i pieno/i; che il costruttore del/i serbatoio/i ha formalmente dichiarato alla suddetta ditta installatrice che detto/i serbatoio/i è/sono stato/i realizzato/i con materiale resistente alla corrosione ovvero trattato/i sulla superficie esterna con materiale anticorrosione; che le tubazioni ad alta e a bassa pressione e l'impianto elettrico sono conformi alle prescrizioni delle norme vigenti in materia di installazione di impianti CNG; che sono state rispettate le eventuali prescrizioni generali della casa costruttrice del veicolo Dichiarazione dell'allestitore per impianti a CNG (in uso dal impianti di tipo "A" e di tipo "B") Sostanzialmente conforme all'allegato III (settore "Impianto tipo B") alla circolare , n. 4043MOT2/C 25/06/2016 pagina 4 di 12

15 Dichiarazione di installazione Dichiarazione dell'allestitore per sistemi speciali di adattamento a GPL o CNG conformi al regolamento UNECE n. 115 Sostanzialmente conforme all'allegato 1 alla circolare , prot. n. 3092MOT2/C Dichiarazione della ditta allestitrice per un autoveicolo con sistema speciale di adattamento, per l'alimentazione alternativa con gas di petrolio liquefatto gas naturale [1] Il responsabile... della officina installatrice... dichiara quanto segue. Il sistema di adattamento del costruttore... è omologato ai sensi del regolamento UNECE n. 115, con numero:... Il veicolo di categoria internazionale (M 1, M 2, ecc.):... è contraddistinto dalla targa..., della fabbrica... tipo [2]... In particolare il veicolo è/non è [3] dotato di: a) sistema di catalizzazione del tipo (a tre vie, di ossidazione ecc.):... b) sistema di iniezione dell'aria: presente/non presente [4] c) valvola per il ricircolo dei gas combusti (EGR): presente/non presente [5] ed è equipaggiato con il sistema di alimentazione sotto individuato (descrizione):... e risponde alla seguente direttiva CE per la riduzione dell'inquinamento atmosferico:... È stata effettuata, con esito positivo, la prova di tenuta, in conformità con le prescrizioni previste nell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 115 dal responsabile autorizzato. L'installazione è stata realizzata in conformità con le prescrizioni concernenti il fissaggio dei serbatoi prescritte nell'allegato 5 del regolamento UNECE n L'installazione è stata realizzata a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni, i consigli e gli accorgimenti forniti dal costruttore del sistema speciale di adattamento (manuale di installazione e d'uso, comunicazioni ecc.), non apportando al veicolo alcuna altra modifica nel rispetto delle sue caratteristiche originarie. Durante l'installazione e nel funzionamento con l'alimentazione alternativa non sono stati ravvisati elementi o caratteristiche dei componenti o del sistema di adattamento che abbiano fatto sorgere dubbi circa il buon funzionamento del componente o del sistema. Data, Firma del responsabile dell'officina installatrice accreditata presso il S.I.I.T... [1] Cancellare la dicitura che non ricorre. [2] Denominazione del tipo riportata nell'addendum (allegato la al Reg. 115) al certificato di e sulla carta di circolazione del veicolo. [3] Cancellare la dicitura che non ricorre. [4] Cancellare la dicitura che non ricorre. [5] Cancellare la dicitura che non ricorre. (modello indicativo per i S.I.I.T. Settore Trasporti) 25/06/2016 pagina 5 di 12

16 Data FIRMA DELL'INSTALLATORE Dichiara, inoltre, che le tubazioni ad alta pressione escluso il riduttore sono state sottoposte con esito favorevole a prova idraulica con pressione non inferiore a kpa presso la propria sede. Data FIRMA DELL'INSTALLATORE Nota L'accelerazione nella direzione di marcia ed in quella ad essa ortogonale deve essere pari a 5 g (per cat. int. M1, M2, N1, N2) e a 3 g (per cat. int. M3, N3). Se l'officina è munita di autorizzazione all'esecuzione della prova idraulica (v. inpratica 314) può sottoscrivere la dichiarazione riportata in calce al facsimile. In caso contrario la prova deve essere eseguita presso l'umc Dichiarazione dell'allestitore per impianti a GPL negli autoveicoli Sostanzialmente conforme all'allegato alla circolare , prot. n.3662mot2/c Dichiarazione allestitore impianti GPL per autoveicoli Dichiarazione dell'allestitore per impianti a GPL nei motoveicoli Sostanzialmente conforme all'allegato II alla circolare n. 3636MOT2/C del Dichiarazione allestitore impianti GPL per motoveicoli Dichiarazione dell'allestitore per impianti GPL nei ciclomotori Sostanzialmente conforme all'allegato alla circolare n. 4110MOT2/C del /06/2016 pagina 6 di 12

17 Dichiarazione allestitore impianti GPL per ciclomotori Dichiarazione dell'allestitore per impianti a GPL o CNG negli autoveicoli EURO 5 ed EURO 6 Sostanzialmente conforme all'allegato 5 alla circolare , prot. n / che il/i serbatoio/i è non è/sono non sono nuovo/i di fabbrica, per il/i quale/i si forniscono i relativi dati: identificazione: costruttore... matricola... revisione (per serbatoi non nuovi): verbale n... rilasciato in data... da... di aver rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia, ed in particolare, quelle riguardanti: il fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista); la resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo; le caratteristiche delle tubazioni. Si allega alla presente: copia del documento di identità Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo del sistema speciale di adattamento a gas di petrolio liquefatto, LPG, od a gas naturale compresso, CNG [6] Il sottoscritto... nato a... il... residente a... via... in qualità di... della Ditta... con sede in... partiva IVA o C.F.... Iscritta alla... Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000: di aver installato sul veicolo targato...telaio n.... il sistema speciale di adattamento individuato dal numero di omologazione..., a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale di installazione; che il suddetto veicolo rientra nella famiglia per la quale è stato omologato il sistema speciale di adattamento installato sul veicolo stesso; che la realizzazione degli ancoraggi del serbatoio/i è tale da garantire una resistenza alle sollecitazioni prescritte; di aver effettuato, dopo l'installazione, la prova di tenuta in conformità alle prescrizioni dell'allegato 4, del regolamento UNECE 115 del sistema speciale di adattamento sopra specificato, a garanzia che non vi siano fuoriuscite di gas. Dichiara, inoltre: che nella parte dell'impianto in cui le pressioni sono inferiori a 20 KPa sono stati installati i seguenti componenti (per i quali non ricorre l'obbligo di omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 67/01, ovvero del regolamento UNECE n. 110):... Luogo e data [6] Cancellare la menzione non contemplata. firma (per esteso e leggibile) 25/06/2016 pagina 7 di 12

18 Dichiarazione dell'allestitore per sistema speciale di adattamento a LPG o CNG per veicoli ibridi Sostanzialmente conforme all'allegato 5 alla circolare , prot. n (la dichiarazione è simile a quella prevista per impianti a GPL o CNG negli autoveicoli EURO 5 ed EURO 6) (48) Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo del sistema speciale di adattamento a gas di petrolio liquefatto, LPG, od a gas naturale compresso, CNG [5] ovvero per veicoli ibridi Il sottoscritto... nato a... il... residente a... via... in qualità di... della Ditta... con sede in... partiva IVA o C. F.... Iscritta alla... Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR n. 445/2000: di aver installato sul veicolo targato... telaio n.... il sistema speciale di adattamento individuato dal numero di omologazione..., a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale di installazione; che il suddetto veicolo rientra nella famiglia per la quale è stato omologato il sistema speciale di adattamento installato sul veicolo stesso; che la realizzazione degli ancoraggi del serbatoio/i è tale da garantire una resistenza alle sollecitazioni prescritte; che il/i serbatoio/i è non è/sono non sono nuovo/i di fabbrica, per il/i quale/i si forniscono i relativi dati: identificazione: costruttore... matricola... revisione (per serbatoi non nuovi): verbale n.... rilasciato in data... Da... di aver rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia, ed in particolare, quelle riguardanti: il fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista); la resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo; le caratteristiche delle tubazioni. di aver effettuato, dopo l'installazione, la prova di tenuta in conformità alle prescrizioni dell'allegato 4, del regolamento UNECE 115 del sistema speciale di adattamento sopra specificato, a garanzia che non vi siano fuoriuscite di gas. Dichiara, inoltre: che nella parte dell'impianto in cui le pressioni sono inferiori a 20 kpa sono stati installati i seguenti componenti (per i quali non ricorre l'obbligo di omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 67/01, ovvero del regolamento UNECE n. 110):... Si allega alla presente: copia del documento di identità Luogo e data [5] Cancellare la menzione non contemplata firma (per esteso e leggibile) PRINCIPALI TIPOLOGIE DI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA Tipo Alimentazione Bombole Omologazione serbatoi CNG Alternativa benzina/metano Bombole CNG Nazionale DUAL FUEL Esclusiva a metano Veicoli ibridi Miscela gasolio/cng UNECE 110 (CNG1, CNG2, CNG3, CNG4) GPL Alternativa benzina/gpl Serbatoi GPL UNECE 67/01 MIXED FUEL Esclusiva a GPL Veicoli ibridi Miscela gasolio/gpl (*) Le procedure sono così contraddistinte: A procedure di richieste preventive, redatte in bollo, funzionali ad operazioni di tipo B; B operazioni in materia di motorizzazione con applicazione delle tariffe previste dalla legge n. 870/1986 (B = domanda; B0 = tariffa legge n. 870/ /06/2016 pagina 8 di 12

19 (1) (2) con indicazione del codice; B1 e seguenti = documenti); C titoli autorizzativi e/o documentazione integrativa della carta di circolazione (C = domanda; C0 = tariffa legge n. 870/1986 con indicazione del codice; C1 e seguenti = documenti); D formalità di competenza del PRA (D = domanda; D0 = emolumenti, IPT e bolli; D1 e seguenti = documenti). lettera ministeriale , prot. n. 1588/4183/03; circolare MCTC , prot. n. 60/4183(0)A003. (3) V. circolare ACI PRA , n. 31/573. (4) L'argomento è stato trattato nella circolare MCTC , n. 190/84 e successivamente dalla legge , n (5) (6) (7) (8) (9) V. circolare , prot. n. 3737/4188(0)A051. (10) V. circolare , prot. n. 2023/4307(5). (11) V.: V. al riguardo la seguente normativa: V. legge n. 362 (GU n. 202). La legge appare applicabile nel caso di autovetture e promiscui. L'art. 4 della legge n. 362 prevede che l'allestitore, dopo aver apportato le modifiche al sistema di alimentazione del motore, apponga una stampigliatura (timbro ad inchiostro) con l'indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonché la data in cui è stata eseguita la modifica sulla carta di circolazione del veicolo. L'allestitore deve apporre la propria firma in calce alla stampigliatura. Entro 15 giorni da tale data deve essere presentata richiesta di approvazione dell'impianto presso il competente UMC. Già con lettera ministeriale MCTC , prot. n. 702/4150(0) con la quale, ancor prima dell'emanazione del regolamento ECE/ONU n. 67/2001 (impianti a GPL) e n. 110 (impianti a CNG), fu chiarito che la trasformazione dell'alimentazione a CNG di motocarri non appariva in contrasto con il regolamento del previgente CDS e pertanto era ammessa. La dichiarazione dei lavori compilata a cura dell'officina installatrice attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e le caratteristiche dell'impianto di alimentazione installato (numero, tipo di serbatoi e loro ubicazione, tipo e marca del riduttore, ecc.). È ammessa l'installazione di serbatoi toroidali (a forma di ciambella) oppure lenticolari al posto della ruota di scorta degli autoveicoli (v. anche specifica approvazione per serbatoi toroidali con verbaletipo del CSRPAD di Roma). V. in particolare, punto 2 dell'allegato 1 della circolare DTT , n circolare MCTC , n. 26/93; circolare MCTC , n. 127/94; circolare MCTC , n. 36/95. (12) L'art. 344 regolamento del vecchio CDS vietata l'alimentazione del motore con combustibili gassosi o in pressione nei veicoli muniti di impianto di riscaldamento che prelevi l'aria non direttamente nell'atmosfera esterna ma dall'ambiente chiuso intorno al motore. (13) Le professionalità richieste per gli operatore tecnici dell'umc sono indicate all'art. 81 CDS. Inoltre v. le modalità indicate nell'art. 351 regolamento al vecchio CDS. (14) V. art. 78 CDS. (15) V. art. 236 regolamento CDS. (16) I motori non catalizzati possono essere: a carburatore, ad iniezione e turbo ad iniezione. I motori a carburatore, di più facile realizzazione, richiedono, oltre agli elementi già descritti, una elettrovalvola o un relè per circuitare e/o interrompere il flusso della benzina, sia nel caso di pompa AC (Alimentazione Carburante) convenzionale, sia nel caso di pompa elettrica. Nei motori ad iniezione, per l'abbinamento del sistema si utilizza un kit appropriato al tipo di motore. I sistemi di iniezione sono già numerosi; i principali sono: SPI (Single Point Injection); MPI (Multi Point Injection); Bosch KJetronic, LJetronic, LE2 Jetronic, LMonotronic, LH; WeberMarelliIAW; Alfa Romeo CEM; Renix; LUCAS; in essi si devono considerare le caratteristiche di funzionamento e la presenza di molti sensori, ma in particolare si devono rapportare e tarare le centraline. Per bloccare gli iniettori, mantenendo in funzione la pompa, è indispensabile un dispositivo che dovrebbe preferibilmente consentire l'avviamento a benzina e la commutazione automatica a gas dopo il raggiungimento di un certo numero di giri. Se la centralina non è di tipo "aperto", si deve impiegare un emulatore che invii alla centralina elettronica segnali simili a quelli precedenti alla trasformazione, come se il veicolo continuasse a funzionare a benzina. I motori turbo ad iniezione alimentati a gas sono come i precedenti, salvo la difficoltà di controllare un flusso di aria soggetto a repentine variazioni di velocità e portata che, miscelata con il gas a monte delle valvole di aspirazione, aumenta la possibilità di rovinose deflagrazioni. Tutti i veicoli della classe M, esclusi quelli destinati a trasportare oltre sei persone (incluso il conducente) e quelli di massa superiore a kg, dall' per essere immatricolati devono rispondere alla direttiva 94/12/CEE sull'inquinamento e sono pertanto muniti di motori catalizzati. Vengono perciò costruiti motori e componenti molto sofisticati, preferendo l'adozione di sistemi di alimentazione ad iniezione integrati con catalizzatori a tre vie e sonda lambda. Per i veicoli rispondenti alla direttiva 94/12/CEE occorre che il kit dell'impianto sia omologato secondo una direttiva precedente a quella del veicolo e che il motore del veicolo sia compreso in un gruppo ben definito. Le definizione dei gruppi dei propulsori, in base alla circolare MCTC , n. 36 è effettuata facendo riferimento alle caratteristiche del veicolo presentato dal costruttore dei dispositivi: stessa cilindrata con tolleranza del ± 25%; stesso genere di sistema di controllo e gestione dell'alimentazione (carburatore, iniezione); presenza o meno del sistema di sovralimentazione. La sequenza delle direttive CEE sul controllo delle emissioni continuerà ad allungarsi: dopo la direttiva 88/76, sostituita dalla direttiva 91/441 (recepita con DM ) e in vigore dall' , sono seguite le successive: 93/59, 94/12 e le più recenti 96/44, 96/69 e 98/69 (in vigore al ). In questi motori pervengono alle centraline elettroniche, oltre a tutti i valori considerati per i precedenti motori del gruppo ad iniezione, i segnali emessi dalla sonda lambda. Probabilmente, nell'immediato futuro verrà utilizzata una seconda sonda collocata dopo il catalizzatore, come già imposto negli USA, con funzione di controllo incrociato sulle "centraline" che gestiscono il funzionamento di motore, carburazione, combustione ed emissione dei gas di scarico e di inibizione all'uso del veicolo fino alla eliminazione dell'anomalia (i catalizzatori potrebbero aumentare di numero con funzioni catalizzanti per specifici inquinanti). (17) Per eseguire una trasformazione correttamente è indispensabile: l'uso di componentistica non solo di qualità, ma compatibile con il veicolo; l'omologazione o il riconoscimento per tutti gli elementi per i quali sia prescritto; 25/06/2016 pagina 9 di 12

20 la consegna, anche se non prescritta, dei certificati di origine o di garanzia (che possono consentire di trasferire le eventuali responsabilità direttamente ai costruttori); che l'impiantista, oltre al rispetto delle norme, esegua gli interventi diligentemente, rispettando le metodologie appropriate per garantire un lavoro a regola d'arte, nell'osservanza delle prescrizioni dettate dai costruttori dei dispositivi o dei veicoli, evitando tassativamente di apportare modifiche senza le debite autorizzazioni dei costruttori e del DTT, anche se si ritenessero migliorative per il veicolo, e non solo in presenza di "complessivi". V. circolare , prot. n. 4314/4183/(0) con la quale sono riconosciute idonee le certificazioni delle officine operanti nella Repubblica di San Marino in virtù delle condizioni di reciprocità instaurate con le Repubbliche con la ratifica della convenzione del per la circolazione dei bicicli, motocicli e automobili nonchè della convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del (18) V. circolare MCTC , prot. n. 2319/4183(0)B042. (19) V. circolare , n. 190/84. (20) V. lettera ministeriale MCTC , prot. n. A6384/60C4. (21) Le prescrizioni della circolare DTT , prot. n modificata e integrata dalla circolare DTTSIS , prot. n. 1883/MOT/2C sono immediatamente valide e annullano e sostituiscono quella della circolare circolare MCTC n. 32/98 che tuttavia rimangono in vigore per gli impianti a CNG. (22) V. circolare MCTC , n. L5132/60C4. (23) V. circolare DTT , n. 220/M3/C2. (24) Le norme regolamento ECE/ONU n. 67/2001 sono state applicate in Italia a partire dall' : per i componenti correlati alla sicurezza, per tutti i componenti dell'impianto, per tutti i componenti costituenti l'impianto e per l'installazione dei componenti sul veicolo. (25) L'elenco aggiornato delle circolari con le quali sono state istituite e divulgate le procedure specifiche per l'approvazione dei vari complessivi di trasformazione è indicato nella circolare DTT , prot. n (26) V. circolare , prot. n che ha modificato la circolare DTT , prot. n / (27) V. circolare , prot. n. 227/MOT 1.04/C. (28) Pur essendo consentito costruire veicoli funzionanti esclusivamente a GPL o a METANO, tale soluzione finora non è stata adottata dalle case costruttrici che solo tuttavia hanno iniziato a commercializzare veicoli con "motori dedicati" (così sono definiti i motori modificati o progettati per essere alimentati esclusivamente a CNG o a GPL). Di norma un impianto di alimentazione a GPL o a CNG è realizzato in aggiunta a quello originario a benzina, in modo tale che il conducente possa utilizzare l'uno o l'altro carburante, mediante una semplice manovra di commutazione: tale soluzione di compromesso limita la possibilità di incrementare la potenza specifica dei motori, sfruttando le caratteristiche del CNG. L'art. 351, c. 4 regolamento al previgente Codice della strada aveva già stabilito che, qualora i veicoli fossero stati "omologati già muniti di impianto di alimentazione con combustibile in pressione o gassoso", l'immatricolazione poteva avvenire in base alla sola "dichiarazione di conformità". (29) La catena funzionale degli impianti a GPL e a CNG è costituita essenzialmente dai seguenti dispositivi: Apparecchiature elettriche contenute nel serbatoio, Sistema di convogliamento verso l'esterno delle fughe di gas (precedentemente si parlava di "contenitori parziali o totali"), Regolatore di pressione (precedentemente identificato come riduttore o riduttorevaporizzatore, rispettivamente per CNG e GPL), Valvola di blocco/passaggio del flusso (già identificata come elettrovalvola; l'art. 348 del DPR n. 420/1959 la definisce "rubinetto"), Attuatore/regolatore della pressione, Miscelatore/attuatore di flusso, Iniettori e corpo porta iniettori, Serbatoio. Nel sistema di iniezione CNG Multipoint, realizzato dalla Landi, oltre al riduttore, che può essere tarato a pressione 59 bar (monostadio) o 19 bar (bistadio) e per temperature di funzionamento 40 /+120 C, elementi caratterizzanti sono: rail iniettori con sensori di pressione e di temperatura dimensionati per pressioni di esercizio fino a 9 bar e di collaudo fino a 20 bar; elettroiniettori con portata fino a 7 kg/h, dimensionati per pressioni uguali a quelle del rail e per temperature di funzionamento 40/+130 C; valvola termostatica a controllo elettronico per regolare la temperatura del gas all'uscita dal regolatore nel campo tra 15 e 30 C; centralina elettronica con microprocessore 32 bit 16 Mhz che comanda fino a 6 iniettori, effettua la diagnosi dei sensori e degli iniettori, comunica col PC per la programmazione; con temperatura d'esercizio da 40 C a +50 C. Pure la Tartarini, la BRC, l'egi, ecc. hanno realizzato impianti che presentano anche notevoli differenze concettuali e di realizzazione. Tutto ciò evidenzia l'ampia e rapida evoluzione dei sistemi e dell'impiantistica per l'alimentazione a gas dei veicoli. L'elencazione delle "apparecchiature specifiche" enumera dispositivi che già compaiono in alcuni impianti: dispositivo di iniezione e di miscelazione, unità di dosaggio del gas, a sé stante o in combinazione con l'iniettore, tubazioni flessibili, bocchettoni di riempimento, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza per la tubazione del gas, gruppo filtro, sensore di pressione o di temperatura, pompa combustibile, raccordo di servizio, dispositivo limitatore della pressione azionato a determinata temperatura (fusibile), scatola a tenuta di gas, 25/06/2016 pagina 10 di 12

21 valvola limitatrice della pressione (valvola di scarico); ecc. (30) Qualsiasi modifica a un impianto di alimentazione, già sottoposto a visita da parte di un operatore tecnico dell'umc, in via teorica renderebbe obbligatoria una ulteriore visita; tuttavia, si è consolidata da parte degli operatori del settore l'usanza di differenziare le modifiche che richiedono nuova visita e aggiornamento tecnico, da quelle che non ne determinano la necessità. È sicuramente necessario procedere ad una visita per aggiornamento in caso di: sostituzione del riduttore/evaporatore, del miscelatore, del contenitore con altro di diversa marca, sostituzione o aggiunta dei serbatoi (anche di pari capacità e dimensioni), sostituzione di bombole diverse per capacità, dimensione o massa, variazione dell'ubicazione dei serbatoi, se in occasione dell'installazione fossero stati trascritti sulla carta di circolazione le matricole del riduttore o delle bombole. Può omettersi la visita nei casi sottoindicati, fermo restando che comunque tali sostituzioni vanno effettuate con elementi regolari e compatibili: sostituzione delle bombole con altre identiche per capacità, dimensioni e massa (nelle carte di circolazione la capacità delle singole bombole di CNG viene espressa con l'arrotondamento all'unità di litro), sostituzione del riduttore/evaporatore o contenitore con altro della stessa marca, sostituzioni di altri elementi comunque non trascritti nell'aggiornamento sulla carta di circolazione e che non comportano la modifica degli elementi enumerati nel complessivo di trasformazione o verificati in sede di approvazione (anoraggio serbatoi, posizione dispositivi, ecc.). In ogni caso l'installatore deve rilasciare al proprietario la documentazione relativa ai lavori eseguiti (come il certificato di origine e di garanzia del riduttore la ricevuta fiscale o la fattura) che potrebbe consentire una facile individuazione dei lavori realmente eseguiti e il non riconoscimento delle garanzie reclamate in caso di modifiche effettuate da altri (si rimanda all'art. 11 della legge , n. 122 e al Codice civile), comunque l'impianto complessivamente deve soddisfare i requisiti prescritti dalla normativa e dai costruttori dei singoli componenti. In occasione della "revisione" del veicolo, o di un controllo durante la circolazione, la rilevazione di un impianto a GPL o a CNG difforme dalle prescrizioni in vigore al momento dell'installazione comporta in sede di "revisione", un esito sfavorevole, e sulla strada, l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 79. Nel caso di modifica di alimentazione da GPL a CNG e viceversa si procede come nel caso di una prima installazione senza utilizzare materiali e/o dispositivi del precedente impianto. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ha accolto la domanda della Citroen Italia che ha richiesto di procedere, per alcuni tipi di veicoli bifuel, alla sostituzione di serbatoi CNG in materiale composito con altri in acciaio, tutti omologati in conformità al regolamento UNECE n. 110 riconducendo i veicoli omologati con codici OEVF705EST42 (v. circolare , prot. n /23.30), OEVF705EST42B, OEVF705EST42C e OEVF705EST42D ad altro corrispondente veicolo bifuel, individuato dal codice di immatricolazione OEVF7058EST42E (v. circolare , prot. n /23.30). Per ogni veicolo individuato per numero di telaio e di targa deve essere presentata la seguente documentazione: a) nulla osta, rilasciato dal costruttore del veicolo, contenente il dettaglio delle modifiche da effettuare e l'individuazione dell'officina o della rete di officine autorizzate ad eseguire le modifiche; b) dichiarazione dei lavori a regola d'arte rilasciata da un'officina a ciò abilitata e autorizzata dal costruttore del veicolo. In sede di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, l'umc verifica, tra l'altro: 1) la sostituzione dei serbatoi CNG e di quant'altro specificato nel nulla osta del costruttore; 2) l'eventuale variazione della tara del veicolo. (31) V. circolare DTTSIS , prot. n come modificata e integrata dalla circolare , prot. n. 3662/MOT2/C. (32) V. circolare DTTSIS , prot. n. 3636/MOT2/C. (33) V. circolare DTTSIS , prot. n. 4110MOT2/C. (34) Per le procedure amministrative relative all'approvazione dei complessivi di trasformazione v. circolare DG , n. 36/95. (35) V. in particolare, circolare DTTSIS , prot. n. 3597MOT2/C. (36) V. circolare DTTSIS , prot. n. 4111MOT2/C. (37) V. artt. dal 341 al 351 del regolamento di esecuzione del previgente CDS e dalla circolare , prot. n. 4043MOT2/C. (38) V. circolare , prot. n. 4043MOT2/C. (39) Con l'adozione di tubazioni omologate in base al regolamento UN/ECE n. 67/01(per il GPL) e UN/ECE n. 110 (per il CNG) la prova idraulica delle tubazioni (v. circolare , prot. n. 579MOT2/B): non è più ricorrente per impianti a GPL e per impianti a CNG con tubazioni omologate ai sensi del regolamento UN/ECE n. 110, è ricorrente per impianti a CNG con tubazioni non omologate (in questo caso, valgono ancora le norme del previgente CDS). Il settore D della dichiarazione dell'allestitore per impianti a GPL o CNG che utilizzano tubazioni omologate in base ai regolamenti citati deve ritenersi riferita a una verifica effettuata dall'allestitore finalizzata ad accertare che non si verifichino fuoriuscite di gas. (40) In base ad una recente modifica apportata alla procedura informatica del CED del DTT è possibile inserire nella memoria fino a sei bombole di metano (v. circolare , prot. n. 60C4.). (41) V. circolare DTT , prot. n. 3092MOT2/C. (42) V. circolare DTT , prot. n La ministeriale prevede inoltre che: in una prima fase, l'immatricolazione dei veicoli ai quali è stato rilasciato il certificato di approvazione avviene esclusivamente presso gli UMC secondo le istruzioni fornite, a partire dal 19 settembre 2006: il CED consente l'inserimento e la codifica dei dati relativi agli impianti con procedure aggiornate, le carte di circolazione dei veicoli sui quali è stato installato un impianto di alimentazione GPL/metano prima dell'immatricolazione riportano al primo carattere del codice di immatricolazione la lettera "G". (43) V. circolare DTT , prot. n / La circolare prevede che ai fini dell'omologazione del sistema di adattamento, appartengono alla stessa famiglia gli autoveicoli aventi: medesimi valori limiti per le emissioni inquinanti in atmosfera (con riferimento alla prova di tipo 1, di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008), se il sistema di alimentazione del gas è dotato di un dosatore unico per l'intero motore: la potenza di omologazione erogata deve essere compresa tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite; se il sistema di alimentazione del gas è dotato di un dosatore per ciascun cilindro la potenza di omologazione erogata da ciascun cilindro (potenza massima diviso il numero dei cilindri) deve essere compresa tra 0,7 e 1,15 volte quella 25/06/2016 pagina 11 di 12

22 erogata da ciascun cilindro (potenza massima diviso il numero dei cilindri) del motore del veicolo capostipite stesso sistema di controllo delle emissioni inquinanti: stesso tipo di catalizzatore, se montato (a tre vie, ossidazione, denox, ecc.); iniezione ad aria (con o senza); ricircolo dei gas di scarico (EGR) (con o senza). Se il veicolo sottoposto a prova non è dotato di iniezione ad aria o ricircolo dei gas di scarico, sono comunque ammessi motori con tali dispositivi. (44) V. circolare DTT , prot. n / (45) V. circolare , prot. n La procedura di stampa del tagliando autoadesivo per l'aggiornamento della carta di circolazione (sostituzione bombole di metano o serbatoi di GPL) è operativa a partire dall' (46) V. circolare , prot. n DIV3C. (47) V. circolare , prot. n DIV3C. La circolare chiarisce che i veicoli bifuel omologati fin dall'origine con impianti GPL o CNG rientrano nella materia trattata dalla "direttiva quadro" 2007/46/CE (omologazione dei veicoli a motore) e quindi dalle relative direttive particolari UE e regolamenti UE riguardanti sia le emissioni dei gas inquinanti sia gli aspetti relativi all'introduzione o alla eliminazione del doppio sistema di alimentazione, previsto dalla medesima direttiva quadro. Pertanto qualunque modifica del veicolo è di esclusiva competenza del costruttore, il quale provvede, in caso di modifica dell'impianto, all'aggiornamento del fascicolo di omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE. (48) V. circolare , prot. n (49) V. circolare , prot. n DIV3C. (50) V. circolare , prot. n DIV3C. (51) V. circolare , prot. n DIV3C. CONTINUA Parte 2 di 2. Per le restanti parti di testo vedasi: Parte 1 25/06/2016 pagina 12 di 12

23 317 Installazione impianti di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) AUTORE Biagetti ing. Emanuele funzionario tecnico DTT Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna in alcun modo l'ente di cui egli sia dipendente. RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 78. CONTENUTO Aggiornato al 04/12/2013 Sommario: QUADRO GENERALE DISCIPLINA APPLICABILE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL SUGLI AUTOVEICOLI Elementi costitutivi di impianti a GPL sugli autoveicoli Norme tecniche per l'installazione del complessivo di trasformazione sugli autoveicoli Riduttore e tubazioni sugli autoveicoli Serbatoi sugli autoveicoli Valvole e altri dispositivi sugli autoveicoli INSTALLAZIONI DI IMPIANTI A GPL SUI MOTOVEICOLI E SUI CICLOMOTORI Riduttore e tubazioni sui motoveicoli e ciclomotori Serbatoi sui motoveicoli e ciclomotori Valvole e altri dispositivi sui motoveicoli e ciclomotori INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL PER AUTOVEICOLI RISPONDENTI ALLE NORME EURO 5 E EURO 6 (GPL) Elementi costitutivi per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (GPL) Omologazione dei complessivi per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (GPL) Norme tecniche per l'installazione di dispositivi per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (GPL) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL PER AUTOVEICOLI CONFORMI AL REGOLAMENTO ECE/ONU N. 115 (GPL) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL PER VEICOLI IBRIDI COMPENDIO OPERATIVO Prescrizioni tecniche per l'installazione di tutti i componenti (impianti a GPL su autoveicoli) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei serbatoi (impianti a GPL su autoveicoli) Prescrizioni tecniche per l'installazione degli accessori dei serbatoi (impianti a GPL su autoveicoli) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei tubi (impianti a GPL su autoveicoli) Prescrizioni tecniche per l'installazione di altri accessori (impianti a GPL su autoveicoli) Prescrizioni tecniche per l'installazione di tutti i componenti (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei serbatoi (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Prescrizioni tecniche per l'installazione degli accessori dei serbatoi (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei tubi (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Prescrizioni tecniche per l'installazione del riduttore (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Prescrizioni tecniche per l'installazione di altri dispositivi (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Riepilogo delle principali prescrizioni tecniche per l'installazione di impianti a GPL QUADRO GENERALE Il sistema di alimentazione dei veicoli muniti motore a combustione interna può essere trasformato per funzionare alternativamente con benzina o GPL oppure esclusivamente con GPL (alimentazione "monofuel"). I veicoli muniti fin dall'origine di impianti di alimentazione alternativa a GPL o alimentati esclusivamente a GPL sono soggetti al rilascio dell'omologazione del tipo di veicolo. I veicoli nuovi o già immatricolati che subiscono la trasformazione del sistema di alimentazione originario sono soggetti al collaudo in unico esemplare a cura dei competenti UMC. Gli impianti di alimentazione a GPL possono essere installati su: autoveicoli (autovetture, autobus, autocarri, autoveicoli per uso speciale, autoveicoli per trasporti specifici, autocaravan, ecc.) (16), motoveicoli dotati di (17): carrozzeria con vani interni e protetti (motocicli a 2 ruote, i cosiddetti "scooter") oppure di piano di carico o cassone (tricicli o quadricicli) (20), motore a 2 o 4 tempi con potenza massima del motore non superiore a 15 kw, ciclomotori dotati di carrozzeria con vani interni e protetti (i cosiddetti "scooter") (18). La trasformazione dell'alimentazione mediante l'installazione di impianti a GPL sui veicoli deve essere effettuata in conformità al regolamento ECE/ONU n. 67/01 le cui prescrizioni, valide dapprima per gli autoveicoli, sono state estese ai motoveicoli (17) e successivamente ai ciclomotori in considerazione dei risultati ottenuti in materia di contenimento dell'inquinamento atmosferico (18). 25/06/2016 pagina 1 di 7

24 L'installazione dell'impianto a GPL è soggetta a specifica approvazione presso il competente UMC secondo le procedure previste dal DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale) (v. inpratica 311) DISCIPLINA APPLICABILE A decorrere dal gli impianti funzionanti a GPL installati sui veicoli devono risultare conformi al regolamento ECE/ONU n. 67/01 adottato obbligatoriamente da parte della UE (19). Le prescrizioni tecniche del suddetto regolamento sono state introdotte come norme di osservanza obbligatoria ai fini dell'omologazione o dell'approvazione in unico esemplare dei veicoli tramite: allegato 1 alla circolare , prot. n , per autoveicoli (16), allegato I alla circolare , prot. n. 3636MOT 2/C, per motoveicoli (17) e circolare , prot. n. 4110MOT2/C, per ciclomotori (18). Inoltre, è previsto il rilascio dell'omologazione in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 67/01 (16) esclusivamente a: componenti specifici di impianti per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, con riferimento alla parte I del regolamento ECE/ONU (16) (17), marcati anche con targhette autoadesive serigrafate inamovibili e inalterabili (6), veicoli a motore (autoveicoli) dotati fin dall'origine di impianti a GPL, con riferimento alla parte II del regolamento ECE/ONU (16). Sono obbligatori specifici sistemi di adattamento (complessivi di trasformazione) soggetti ad omologazione nazionale per autoveicoli rispondenti ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e n. 692/2008 (EURO 5 ed EURO 6) compresi quelli successivi che non hanno modificato i limiti di emissione (v. inpratica 311.1). È prevista anche l'installazione di sistemi speciali di adattamento al funzionamento con GPL in conformità al regolamento ECE/ONU n. 115 la cui applicazione è facoltativa e, attualmente, alternativa a quella nazionale che prevede l'omologazione di complessivi di trasformazione (21). Gli impianti già approvati e installati sui veicoli in circolazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme non devono essere adeguati e possono conservare le caratteristiche che presentavano al momento della loro approvazione. Tuttavia a decorrere dall' , in occasione della sostituzione del serbatoio scaduto devono essere installati serbatoi e relative valvole di sicurezza conformi al regolamento ECE n. 67/01 nell'ottica di garantire un più elevato il grado di sicurezza degli impianti GPL sui veicoli in circolazione (11) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL SUGLI AUTOVEICOLI Gli impianti funzionanti a GPL installati sugli autoveicoli devono risultare conformi al regolamento ECE/ONU n. 67/01 adottato da parte della UE. Specifici complessivi di trasformazione (denominati anche sistemi di adattamento) sono invece obbligatori per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 ed EURO 6 (v. inpratica 317.4) Elementi costitutivi di impianti a GPL sugli autoveicoli L'impianto è costituito da una catena funzionale di componenti la cui presenza può essere obbligatoria o facoltativa (16). Tutti i componenti installati devono risultare omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 67/01 (16). Sono considerati componenti obbligatori: il serbatoio, la valvola di arresto all'80%, l'indicatore di livello, la valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV), il dispositivo di sicurezza o termofusibile (PRD) se la valvola PRV ha portata inferiore a 17,7 m 3 /min (in relazione alle caratteristiche dell'impianto), valvola di servizio controllata a distanza con valvola di eccesso di flusso (elettrovalvola), regolatore di pressione e vaporizzatore che possono essere combinati tra loro, valvola di intercettazione controllata a distanza, unità di carica (12), tubi e/o flessibili (esclusi tubi in rame o in acciaio ed esclusi componenti installati in parte dell'impianto con pressione inferiore a 20 kpa), dispositivo iniezione gas o miscelatore, unità elettronica di controllo e/o unità di sicurezza, camera stagna di ventilazione (in relazione alle caratteristiche dell'impianto). Sono considerati componenti facoltativi: la valvola di non ritorno, la valvola di sicurezza per il tubo del gas, l'unità di dosaggio gas, l'unità di filtro GPL (in relazione alle caratteristiche dell'impianto), il sensore di pressione o temperatura, la pompa GPL, la boccola passacavo per serbatoio, l'accoppiamento di servizio, il collettore gas per iniettori. La valvola di intercettazione controllata a distanza può essere incorporata nel regolatore di pressione/vaporizzatore o essere sistemata il più vicino possibile tra il serbatoio e lo stesso dispositivo; l'alimentazione si deve interrompere quando il motore viene spento. Il termofusibile è un dispositivo che favorisce lo svuotamento rapido del serbatoio in caso di incendio. Valvole e dispositivo di sicurezza possono essere raggruppati in un'unica valvola denominata "multivalvola". La funzione del dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (termofusibile) può essere assolta dalla valvola di sicurezza alla sovrapressione avente portata minima pari a 17,7 m 3 /min. Non possono essere accoppiati serbatoi omologati secondo il regolamento ECE n. 67/01 e componenti non omologati ECE n. 67/01 (ad esempio in occasione della sostituzione del serbatoio sui veicoli già in circolazione e muniti di impianto di alimentazione alternativa). 25/06/2016 pagina 2 di 7

25 Impianto di alimentazione a GPL A serbatoio GPL, B tubazioni ad alta pressione, C riduttore di pressione, D iniezione, E centralina, F fori aerazione bagagliaio, G unità di carica, H valvola del serbatoio e contenitore valvolare Norme tecniche per l'installazione del complessivo di trasformazione sugli autoveicoli Le prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 67/01 relative all'installazione degli impianti a GPL sugli autoveicoli in circolazione sono fissate nell'allegato 1 della circolare , prot. n (16). Tale allegato stabilisce le prescrizioni generali (6), particolari e aggiuntive applicabili ai fini dell'installazione di tutti i componenti dell'impianto a GPL con particolar riferimento a: riduttore, tubazioni ad alta e a bassa pressione, serbatoi di GPL, valvole. La trasformazione dell'alimentazione degli auotoveicoli deve essere attuata nel rispetto di alcune regole generali espressamente richiamate dal regolamento internazionale (16): l'installazione dei componenti deve avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore del veicolo e dal costruttore dei dispositivi e degli accessori installati, l'autoveicolo trasformato, in assetto di marcia, non può mai superare la massa complessiva a pieno carico riportata nella carta di circolazione, per installare i dispositivi e gli accessori che costituiscono l'impianto è ammesso praticare piccole aperture sul pianale del veicolo (escluse le zone di irrigidimento come scatolature, imbutiture, ecc.) senza l'approvazione della casa costruttrice Riduttore e tubazioni sugli autoveicoli Il riduttore di pressione e gli apparecchi di carburazione alimentano la camera di scoppio con una miscela che ha il rapporto stechiometrico corretto (per ottenere il quale è indispensabile il ricorso alla meccanica di precisione e all'elettronica). La funzione del riduttore di pressione per GPL è quella di provocare il cambio di stato del GPL da liquido a gassoso e di ridurre la pressione fino a quella atmosferica; il dispositivo modula il flusso di gas in base all'energia richiesta mantenendo il più costante possibile il rapporto stechiometrico di 16,1:1 (7). Il miscelatore consente al gas di fluire nell'apparato di aspirazione del motore in funzione della richiesta di potenza ai diversi regimi; il miscelatore ha il compito di rendere omogenea la miscela formata dal combustibile (GPL) e dal comburente (aria) che alimenta la camera di scoppio. L'attuatore installato tra il riduttore e il miscelatore serve ad aumentare la precisione del rapporto stechiometrico e consiste in una valvola che, mossa da un velocissimo motorino elettrico, modifica il flusso del gas in funzione dei parametri della sonda Lambda e di altri elementi (come ad es.: l'accelerazione, ecc.). Le tubazioni ad alta pressione e quelle a bassa pressione servono a trasferire il gas tra i vari dispositivi che costituiscono l'impianto (serbatoio, riduttore, miscelatore, ecc.) (8). Il regolatore di pressione e vaporizzatore (7), il miscelatore e l'attuatore vengono alloggiati, di norma, nel vano motore del veicolo. Il regolamento ECE/ONU n. 67/01 non prevede specifiche disposizioni per la collocazione del riduttore di pressione che, pertanto, è soggetto alle disposizioni generali valide per tutti i componenti. Stabilisce invece le caratteristiche, le modalità di ancoraggio, il sistema di collegamento e la posizione di tubi e tubazioni Serbatoi sugli autoveicoli I serbatoi (v. inpratica 313) sono progettati e costruiti per contenere il GPL e presentano diverse forme e dimensioni. Il serbatoio più comune è quello di forma cilindrica, costituito da un "mantello" chiuso da una saldatura longitudinale con una sola apertura, alla quale, tramite una ghiera saldata, può essere fissato un corpo metallico (di norma di ottone) contenente le valvole di carica e di alimentazione e l'indicatore di livello, completato con due calotte (o ogive) che vengono saldate lungo le circonferenze estreme del corpo cilindrico (mantello). In tempi recenti sono stati prodotti serbatoi di forma "toroidale" e "lenticolare" (1) (14) per essere collocati negli spazi destinati alla ruota di scorta o in altre posizioni che garantiscano comunque la migliore utilizzazione dei volumi di carico delle autovetture (9). Il regolamento ECE/ONU n. 67/01 non fornisce specifiche prescrizioni in ordine all'ubicazione dei serbatoi, anche se ne ammette 25/06/2016 pagina 3 di 7

26 implicitamente l'installazione: Valvole e altri dispositivi sugli autoveicoli Le valvole ed altri dispositivi, ancorchè non indispensabili per il funzionamento dell'impianto di alimentazione alternativa, sono determinanti al fine di garantire un adeguato grado di sicurezza sia durante l'utilizzazione del veicolo sia quando il veicolo viene lasciato in sosta. I seguenti dispositivi, alcuni dei quali possono essere totalmente o parzialmente raggruppati con altri, sono correlati alla sicurezza dell'impianto a GPL: sulla carrozzeria o sul piano di carico del veicolo, nel vano passeggeri (o di carico) a condizione che sia comunque evitata qualsiasi interferenza con i passeggeri e i vani adeguatamente aerati (3), nella zona sottostante il veicolo. Come invece precisato dal DTT è esclusa la possibilità di installare serbatoi che occultano i dati di identificazione del veicolo (13) (come ad esempio accade nel caso di installazione dei serbatoi toroidali o lenticolari nel vano porta ruota di scorta qualora nella parte inferiore risulti punzonato il numero di telaio). Il regolamento fissa inoltre le prescrizioni generali relative alla posizione, alle modalità di ancoraggio, alla protezione e all'identificazione del serbatoio di GPL. Relativamente alla posizione sono fissate le distanze minime del serbatoio rispetto al profilo esterno del veicolo, rispetto al suolo e all'asse anteriore; relativamente alla protezione vengono stabilite la posizione del serbatoio di GPL rispetto al serbatoio della benzina, le caratteristiche dei dispositivi di protezione dai raggi solari, da ghiaia o sassi, ecc.; relativamente all'ancoraggio (15) del serbatoio sono fissati i valori delle accelerazioni alle quali deve resistere; i dati identificativi del serbatoio riportati su apposita targhetta devono risultare sempre leggibili. Mentre i serbatoi per GPL soggetti ad omologazione nazionale erano muniti del certificato di approvazione per singolo serbatoio, i serbatoi omologati in base al regolamento ECE/ONU n. 67 e n. 67/01 riportano solamente una punzonatura recante i dati identificativi del serbatoio e l'anno di costruzione (9). La data di scadenza dei serbatoi a GPL omologati in base al regolamento ECE/ONU n. 67/01 (sui quali non viene individuata la data di inizio utilizzo) si calcola dalla data di collaudo dell'impianto ovvero, qualora installato prima dell'immatricolazione, dalla data di immatricolazione del veicolo (5). I serbatoi contenenti GPL sottoposti a verifica decennale: riportano la punzonatura della data di collaudo e della stella recante all'interno la sigla "RI" sulla targhetta contenente i dati di identificazione apposta direttamente sull'involucro esterno del serbatoio; timbro, data e firma dell'operatore tecnico dell'umc che ha eseguito le prove sul certificato relativo al serbatoio (modello MC 930); il certificato non occorre se il serbatoio è omologato ai sensi del regolamento ECE n. 67 oppure n. 67/01(in questo caso risulta apposita marcatura sulla targhetta di identificazione del serbatoio del tipo "EX " ove la x è il numero che identifica il paese ove il serbatoio è stato omologato ("3" per l'italia) ed i restanti numeri rappresentano il numero di omologazione). È ammessa la modifica della posizione o del fissaggio del serbatoio della benzina, previa specifica autorizzazione del costruttore del veicolo e nel completo rispetto delle particolari prescrizioni dettate da quest'ultimo. Il serbatoio della benzina può essere eliminato qualora venga trasformata l'alimentazione del veicolo esclusivamente a GPL. valvola di servizio controllata a distanza con valvola di eccesso di flusso, valvola alla sovrapressione (PRV): entra in funzione in caso di sovrapressione e deve garantire un livello minimo di smaltimento del gas, valvola automatica (valvola di arresto all'80%): ha il compito di bloccare l'immissione di carburante quando il serbatoio è riempito all'80% del volume interno, dispositivo di sicurezza alla sovrapressione termofusibile (PRD): tale dispositivo assicura lo svuotamento rapido del serbatoio in caso di incendio ed evita l'esplosione del serbatoio, valvola di intercettazione controllata a distanza (10), indicatore di livello: serve a misurare il livello del combustibile contenuto nel serbatoio (12), unità di carica: è dotata, di norma, di un tappo di protezione (10), componenti elettrici. La valvola di arresto all'80%, la valvola alla sovrapressione (PRV), la valvola controllata a distanza, la valvola di non ritorno e la valvola alla sovrapressione termofusibile (PRD) possono essere totalmente o parzialmente raggruppati in unico componente che viene denominato "multivalvola". L'installazione delle valvole, dell'indicatore di livello e dei componenti elettrici è soggetta al rispetto delle prescrizioni generali valide per tutti i componenti e delle prescrizioni particolari espressamente previste per i singoli dispositivi dal regolamento ECE/ONU n. 67/01 (16). Tali prescrizioni riguardano la posizione e la protezione della valvola di intercettazione, dell'unita di carica, dei componenti elettrici, ecc INSTALLAZIONI DI IMPIANTI A GPL SUI MOTOVEICOLI E SUI CICLOMOTORI Le prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 67/01 relative all'installazione degli impianti a GPL sui motoveicoli e sui ciclomotori in circolazione sono fissate nell'allegato I alla circolare , n. 3636MOT 2 /C (17). Tale allegato (desunto con le opportune modifiche da quello valido per gli autoveicoli) stabilisce le prescrizioni generali (6), particolari e aggiuntive applicabili ai fini dell'installazione di tutti i componenti dell'impianto funzionante a GPL sui motoveicoli e sui 25/06/2016 pagina 4 di 7

27 ciclomotori con particolar riferimento a: riduttore (se previsto in relazione alle caratteristiche del veicolo), tubazioni ad alta pressione e a bassa pressione, serbatoio di GPL, valvole. La trasformazione dell'alimentazione dei motoveicoli e dei ciclomotori deve essere attuata nel rispetto di alcune regole generali espressamente richiamate dal regolamento internazionale (17): installazione dei componenti deve essere effettuata nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore del veicolo e dal costruttore dei dispositivi e degli accessori installati; motoveicoli e ciclomotori trasformati non possono mai superare, in assetto di marcia, la massa complessiva a pieno carico riportata nei documenti di circolazione; per realizzare l'installazione dei dispositivi e degli accessori che costituiscono l'impianto è ammesso praticare piccole aperture sul pianale del veicolo (escluse le zone di irrigidimento come scatolature, imbutiture, ecc.) senza l'approvazione della casa costruttrice. Non è ammessa l'alimentazione del motore con combustibili gassosi nei veicoli che sono muniti di impianto di riscaldamento o di aerazione con prelevamento dell'aria nell'ambiente chiuso intorno al motore e non direttamente dall'atmosfera esterna (20) Riduttore e tubazioni sui motoveicoli e ciclomotori Per quanto attiene al riduttore di pressione, agli apparecchi di carburazione, al miscelatore, all'attuatore e alle tubazioni ad alta pressione e quelle a bassa pressione valgono le stesse considerazioni svolte per gli autoveicoli (v. inpratica ). Non è obbligatoria la presenza del vaporizzatore che, in relazione alle caratteristiche ed alla tipologia dell'impianto, può non essere presente (17). Il regolatore di pressione e vaporizzatore (7), il miscelatore e l'attuatore vengono alloggiati, di norma, nei pressi del motore del veicolo. Il riduttore deve essere installato in conformità alle prescrizioni previste dal regolamento ECE/ONU n. 67/01 che, nel caso dei motoveicoli stabilisce oltreché disposizioni generali valide per tutti i componenti anche disposizioni specifiche relative alla posizione e alle modalità di ancoraggio del dispositivo. Per quanto attiene a tubi e tubazioni il regolamento prevede specifiche prescrizioni in ordine alle modalità di ancoraggio, al sistema di collegamento e alla posizione Serbatoi sui motoveicoli e ciclomotori Per quanto riguarda i serbatoi (9) valgono le stesse considerazioni generali svolte a proposito degli autoveicoli (v. inpratica ). Il regolamento ECE/ONU n. 67/01 non fornisce specifiche prescrizioni in ordine all'ubicazione dei serbatoi su motoveicoli e ciclomotori, anche se ne ammette implicitamente l'installazione in un "vano interno, sufficientemente protetto da collisioni". A proposito dell'installazione del serbatoio sui motoveicoli, il DTT ha chiarito che, pur essendo i tricicli ed i quadricicli del tutto assimilabili agli autoveicoli ai fini del posizionamento del serbatoio di GPL non è ammessa l'installazione del serbatoio sul tetto (carrozzeria) in quanto non sono disponibili sufficienti informazioni sulla resistenza delle carrozzerie di tali veicoli (20). Pertanto, in linea generale, è ammessa l'installazione di serbatoi (17) (20): sul piano di carico o nel cassone del veicolo (tricicli e quadricicli), nella zona sottostante il veicolo (tricicli e quadricicli), nei vani interni dei motocicli o ciclomotori a 2 ruote ("scooter"). Il regolamento fissa le prescrizioni generali relative alla posizione, alle modalità di ancoraggio, alla protezione e all'identificazione del serbatoio di GPL. Relativamente alla posizione sono fissate le distanze minime del serbatoio rispetto all'asse anteriore e posteriore del veicolo, l'ubicazione del serbatoio rispetto alla carrozzeria. Relativamente alla protezione è stabilita la posizione del serbatoio di GPL rispetto al serbatoio della benzina e ai silenziatori e condotti di scarico. Relativamente all'ancoraggio del serbatoio vengono fissate le sollecitazioni alle quali deve resistere; i dati di identificazione del serbatoio riportati su apposita targhetta devono risultare sempre leggibili. Per quanto attiene alla validità dei serbatoi di GPL si rinvia alle considerazioni già svolte per gli autoveicoli (v. inpratica ). Per ciclomotori, non è prevista la possibilità di: modificare le caratteristiche, la posizione e il fissaggio del serbatoio della benzina, eliminare il serbatoio della benzina trasformando l'alimentazione del veicolo esclusivamente a GPL Valvole e altri dispositivi sui motoveicoli e ciclomotori Per quanto riguarda le valvole e gli altri dispositivi valgono le stesse considerazioni svolte per gli autoveicoli (v. inpratica ). L'installazione delle valvole, dell'indicatore di livello e dei componenti elettrici è soggetta al rispetto delle prescrizioni generali valide per tutti i componenti e delle prescrizioni particolari espressamente previste per i singoli dispositivi dal regolamento ECE/ONU n. 67/01 valido per motoveicoli e ciclomotori (17). Tali prescrizioni riguardano la posizione e la protezione della valvola di intercettazione, dell'unita di carica, dei componenti elettrici, ecc. 25/06/2016 pagina 5 di 7

28 Per motoveicoli e ciclomotori la valvola di intercettazione non è obbligatoria qualora il tubo tra regolatore di pressione e serbatoio ha una lunghezza inferiore a 1 metro e contiene gas nella fase gassosa (17) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL PER AUTOVEICOLI RISPONDENTI ALLE NORME EURO 5 E EURO 6 (GPL) I complessivi di trasformazione a GPL per autoveicoli rispondenti ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e n. 692/2008 (EURO 5 ed EURO 6) compresi quelli compresi quelli successivi che non hanno modificato i limiti di emissione (v. inpratica 311.1), denominati anche sistemi di adattamento speciali in analogia alla definizione adottata dal regolamento UNECE n. 115, sono costituiti da una catena funzionale di dispositivi installati sull'autoveicolo in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU 67/01. Detti dispositivi, fatta eccezione per le tubazioni rigide, sono rispondenti alle prescrizioni del citato regolamento. La norma si applica obbligatoriamente ai suddetti autoveicoli già in circolazione (v. inpratica 311.2) e a quelli da immettere in circolazione (v. inpratica 311.3) (4) Elementi costitutivi per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (GPL) I sistemi specificamente omologati per veicoli EURO 5 ed EURO 6 (v. inpratica 311.1), fermo restando l'eventuale equivalenza tecnica di alcuni dispositivi, sono caratterizzati essenzialmente da: regolatore di pressione e/o vaporizzatore, pompa, installata nel serbatoio, con funzione di dosaggio di gas verso i dispositivi di alimentazione, miscelatore e/o dispositivi di iniezione, unità di controllo, che agisce nella gestione del sistema speciale di adattamento. Rientrano tra i suddetti dispositivi anche quelli che modificano le condizioni di immissione del carburante GPL nel motore Omologazione dei complessivi per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (GPL) L'omologazione dei sistemi per veicoli EURO 5 ed EURO 6 (v. inpratica 311.1) deve essere richiesta da parte del costruttore del sistema presso un CPA tramite la presentazione di: apposita domanda, scheda informativa, redatta in conformità al modello riportato nell'allegato 3 (Modello di scheda informativa per un sistema speciale di adattamento a GPL di un veicolo) alla circolare , prot. n / , e ai relativi disegni. Il CPA, effettuate le verifiche e prove su un veicolo rappresentativo della famiglia di autoveicoli (21), trasmette alla competente Divisione della Direzione generale per la motorizzazione: fascicolo di omologazione del sistema, verbale delle verifiche e prove, manuale di installazione con le informazioni minime previste, manuale per l'utente, informazioni relative al funzionamento, copia conforme dei certificati di omologazione dei dispositivi, certificato di omologazione del sistema. Nel certificato di omologazione, redatto in conformità al modello di cui all'allegato 1 (Modello del certificato di omologazione nazionale di un sistema speciale di adattamento a GPL) alla suddetta circolare , sono riportati i dati essenziali del costruttore, quelli relativi al sistema speciale di adattamento ed i dati concernenti i tipi di autoveicoli che compongono la famiglia cui il sistema speciale di adattamento è diretto. La variazione di una o più delle caratteristiche essenziali comporta un'estensione dell'omologazione mentre la variazione di altre caratteristiche comporta il solo aggiornamento dell'omologazione Norme tecniche di installazione per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (GPL) L'approvazione dell'installazione di sistemi specificamente omologati per veicoli EURO 5 ed EURO 6 (v. inpratica 311.1) è subordinata alla presentazione di specifica documentazione (v. inpratica ). L'UMC approva la trasformazione dopo aver verificato (4): rispondenza del sistema alle prescrizioni riportate nel manuale d'installazione, conformità dei dati distintivi concernenti i dispositivi installati rispetto a quelli dichiarati e riportati nella documentazione (denominazione del costruttore, individuazione dei tipi di dispositivi e relativi numeri di omologazione, ecc.), rispondenza del veicolo alle prescrizioni dei numeri 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, e del regolamento UNECE n revisione 02 per i sistemi a GPL, ed eventuali successive modificazioni e integrazioni (2) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL PER AUTOVEICOLI CONFORMI AL REGOLAMENTO ECE/ONU N. 115 (GPL) L'applicazione del regolamento ECE/ONU n. 115 relativo all'omologazione dei sistemi speciali di adattamento al GPL per autoveicoli che permettono di utilizzare tale carburante nel loro sistema di propulsione ha attualmente carattere facoltativo e quindi rimane tuttora in vigore la normativa nazionale che prevede l'omologazione dei cosiddetti "complessivi di trasformazione" (v. inpratica e inpratica 316.4). I suddetti sistemi speciali di adattamento al GPL per autoveicoli devono essere omologati presso un CPA (21). L'approvazione della trasformazione è subordinata alla presentazione di specifica documentazione (v. inpratica ). 25/06/2016 pagina 6 di 7

29 L'UMC, procede all'aggiornamento della carta di circolazione previa verifica: della documentazione presentata, che il tipo di veicolo è presente tra quelli riportati nell'addendum, del certificato di omologazione, della conformità dell'installazione con quanto indicato nel manuale di installazione del costruttore del sistema speciale di adattamento e della conformità dei componenti installati con quelli omologati, del corretto funzionamento del veicolo e del sistema, del controllo della targhetta apposta dall'installatore. Le procedure per effettuare la prova di tenuta per i sistemi speciali di adattamento a GPL consistono nel controllo tramite rilevatore di gas o fuoriuscita di fluido di tutti i dispositivi e accessori del sistema. La prova di tenuta è effettuata in conformità a quanto previsto dall'allegato 4 del regolamento UNECE n. 115 e la dichiarazione sull'esito di tale prova, è firmata dal responsabile della officina installatrice autorizzata all'effettuazione delle prove di tenuta (v. inpratica 314). I requisiti minimi per il fissaggio dei serbatoi di GPL (22) (fasce, bulloni, rondelle, piastre, ecc.) sono indicati nell'allegato 5 al regolamento ECE/ONU n. 115 (21) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL PER VEICOLI IBRIDI I veicoli ibridi (dotati di propulsione meccanica ricavata da un carburante di consumo e da un dispositivo per l'immagazzinamento dell'energia elettrica) in circolazione possono essere trasformati ad alimentazione GPL tramite specifici sistemi di adattamento omologati. L'installazione è subordinata all'approvazione presso il competente UMC (v. inpratica 311.1). CONTINUA Parte 1 di 2. Per le restanti parti di testo vedasi: Parte 2. NOTE 04/12/2013 Modificato paragrafo ed eliminata nota (23). 25/06/2016 pagina 7 di 7

30 317 Installazione impianti di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) Aggiornato al 04/12/2013 CONTENUTO COMPENDIO OPERATIVO Prescrizioni tecniche per l'installazione di tutti i componenti (impianti a GPL su autoveicoli) Componente Caratteristica Note All. circ Tutti Protezione Devono essere protetti da movimenti relativi, collisioni, ghiaia, carico e scarico del veicolo, movimenti del carico Sporgenza oltre la sagoma del veicolo Sporgenza in basso rispetto al veicolo Distanza da tubo di scarico o fonti di calore Non ammessa (ad eccez. dell'unità di carica fino a 10 mm) Non ammessa (ad eccez. del serbatoio) se altra parte del veicolo non è situata più in basso nel raggio di 150 mm Almeno 100 mm oppure deve essere presente adeguato schermo Perdite Devono essere assenti 1.e) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei serbatoi (impianti a GPL su autoveicoli) Componente Caratteristica Note All. circ Serbatoio Posizione Non deve essere nel comparto motore 2.a) Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione dal profilo esterno del veicolo Posizione rispetto al suolo Protezione Protezione Protezione Protezione Protezione Protezione Sporgenze Fissaggio In conformità alle istruzioni del costruttore del serbatoio Non deve essere davanti al piano verticale contenente l'asse anteriore Il serbatoio nel vano passeggeri non deve interferire con i passeggeri Quando il serbatoio è installato nell'abitacolo o nel bagagliaio chiuso occorrono due prese d'aria (non ostruibili) nella parte bassa, con diam. non inferiore a 25 mm Il serbatoio può essere collocato: lateralmente, in aderenza alle pareti interne della carrozzeria senza eliminazioni di parti interne; posteriormente ad almeno 75 mm dal profilo del paraurti post. ma non a contatto con la carrozzeria Almeno 200 mm (con veicolo in ordine di marcia) oppure protetto anteriormente e ai lati senza sporgere inferiormente alla struttura di protezione I serbatoi sulla carrozzeria o sul piano di carico devono essere protetti dai raggi solari con contenitori a pareti forate su almeno 180 I serbatoi sotto la carrozzeria devono essere protetti anteriormente e lateralmente I serbatoi di benzina e GPL non possono essere a diretto contatto; non sono ammesse modifiche di caratteristiche, posizione e fissaggio del serbatoio della benzina (se non con nulla osta); il serbatoio benzina può essere eliminato Non devono esserci contatti metallo su metallo (ad eccez. punti fissaggio) Tra serbatoio e veicolo occorre materiale antiscintillio, cedevole e non igroscopico Il serbatoio e l'eventuale camera stagna devono essere protetti dal carico con struttura metallica (autocarri) Vicino al serbatoio non devono esserci sporgenze o spigoli vivi, parti suscettibili di agganciare persone (i raggi di racc. fino a 2 m dal suolo devono essere di almeno 2,5 mm esclusi dispositivi di protez. laterale di cui direttiva 89/297/CE) Il serbatoio deve essere fissato permanentemente al veicolo e deve resistere a sollecitazioni dovute ad accelerazioni nella direzione di marcia e 1.f) 1.j) 1.k) 1.l) 2.b) 4.a) 4.d) 4.p) 4.m) 2.e) 4.b) 4.g) 4.h), 4i) 2.c) 4.f) 4.l) 4.e) 2.d).f) 25/06/2016 pagina 1 di 8

31 [1] I serbatoi devono essere fissati ed in modo che ne sia assicurata l'inamovibilità in caso di sollecitazioni dovute alle accelerazioni (nella direzione di marcia ed in quella normale) pari a: 20 g (direzione di marcia) e 8 g (ortogonale alla direzione di marcia) per veicoli della categoria M1 e N1, [2] Presenza più serbatoi Estremi identificazione ortogonali [1] Ogni serbatoio deve essere collegato a un tubo di alimentazione con valvola di non ritorno all'uscita della valvola di servizio controllata a distanza e valvola idrostatica di sicurezza sul tubo di alimentazione all'uscita della valvola di non ritorno [2] Leggibili 10 g (direzione di marcia) e 5 g (ortogonale alla direzione di marcia) per veicoli della categoria M2 e N2, 6,6 g (direzione di marcia) e 5 g (ortogonale alla direzione di marcia) per veicoli della categoria M3 e N3. I requisiti per il fissaggio dei serbatoi suggeriti dalle vigenti disposizioni sono (15): 2.g), 2.h) fasce da 30 mm x 1,5 mm, supporti di fissaggio al veicolo aventi dimensioni minime di 30 mm x 3 mm e diametro dei bulloni non inferiore a M10 per serbatoi aventi capacità nominale inferiore o uguale a 80 l; fasce da 50 mm x 2 mm, supporti di fissaggio al veicolo aventi dimensioni minime di 50 mm x 6 mm e diametro dei bulloni non inferiore a M12 per serbatoi aventi capacità nominale compresa tra 80 e 150 l. Ogni serbatoio, nel caso vi siano più serbatoi collegati ad un singolo tubo di alimentazione, deve essere dotato di una valvola di non ritorno installata all'uscita della valvola di servizio controllata a distanza e da una valvola idrostatica di sicurezza installata sul tubo di alimentazione all'uscita della valvola di non ritorno. Un adeguato filtro deve essere installato a monte della valvola di non ritorno atto a prevenire la perdita di funzionalità della valvola di non ritorno. La valvola di non ritorno e la valvola idrostatica di sicurezza sul tubo di alimentazione non sono richieste se la contropressione della valvola di servizio controllata a distanza, in posizione chiusa, supera 500 kpa. In questo caso le valvole controllate a distanza devono essere costruite in modo che non sia possibile l'apertura simultanea di più di una valvola per più di due minuti Prescrizioni tecniche per l'installazione degli accessori dei serbatoi (impianti a GPL su autoveicoli) Componente Caratteristica Note All. circ Accessori serbatoio Obbligo camera stagna Posizione camera stagna Protezione camera stagna Protezione accessori serbatoio Lettura indicatore livello La camera stagna è obbligatoria se il serbatoio non è installato all'esterno e gli accessori non sono protetti da sporco e acqua Deve risultare in comunicazione diretta con l'atmosfera tramite tubi flessibili correttamente fissati (a tenuta) alla camera e aperture di ventilazione verso il basso ma non nell'arco passa ruota o su fonte di calore (es. silenziatore); sez. libera min. della bocchetta d'areazione: 400 mm 2 L'eventuale camera stagna deve essere protetta dal carico con struttura metallica (autocarri) Gli accessori del serbatoio (eccetto camera stagna e tubi fless.) devono risultare a: 50 mm da elementi telaio, nervature, sospensioni, serbatoio benz., valvole ed elementi rigidi del sistema frenante, parti struttura traino veicolo;150 mm lateralmente da contorno veicolo; 350 mm (se non protetti da serbatoio) posteriormente da contorno esterno paraurti veicolo Agevole oppure presenza ripetitore vicino al posto di guida Prescrizioni tecniche per l'installazione dei tubi (impianti a GPL su autoveicoli) Componente Caratteristica Note All. circ Tubi Posizione Tubi o flessibili nel vano passeggeri o nel vano bagagli devono risultare di lunghezza contenuta; tubi e connessioni possono essere ubicati nel vano passeggeri o bagagli se le connessioni sono nella camera stagna e le connessioni tra i tubi e i componenti dotate di protezione (intubati); per veicoli M2 e M3 non si applicano prescrizioni se tubi, flessibili e connessioni sono in connessione con l'atmosfera Caratteristiche Devono essere: privi di saldature, in rame rivestiti in gomma o plastica, in acciaio inox o acciaio con protezione per corrosione o se non metallici, omologati regolamento ECE/ONU n. 67/01. Non sono ammesse brasature, giunti saldati o 3.f) 4.j) 3.g), 3.h), 3.i), 3.j) 4.l) 4.n) 4.j) 3.y), 3.z) 3.k), 3.m), 3.s), 3.l) 25/06/2016 pagina 2 di 8

32 Ancoraggio Collegamento graffettati. Dimensioni: diam. est. non inf. 12 mm e spessore non inf. a 0,8 mm I tubi: non devono essere soggetti a vibrazioni o sollecitazioni meccaniche (tubi metallici) o a sollecitazioni meccaniche (tubi non metallici), devono essere protetti nei punti di fissaggio e di passaggio attraverso la lamiera (tubi rigidi o flessibili), non devono essere posizionati nei punti di giunzione della struttura del veicolo (tubi metallici o i flessibili) I tubi devono essere collegati con adeguati raccordi (in acciaio inox per tubi di acciaio inox, compatibili ai fini della corrosione, con blocchetti resistenti alla corrosione, giunti a deformazione in due parti per tubi in acciaio, biconico o a doppia flangia per tubi in rame, ecc.); i raccordi devono essere ispezionabili, in numero minimo possibile 3.n), 3.o), 3.p), 3.q), 3.r) 3.t), 3.u), 3.v), 3.w), 3.x), Prescrizioni tecniche per l'installazione di altri accessori (impianti a GPL su autoveicoli) Componente Caratteristica Note All. circ Valvola di intercettazione Unità di carica Componenti Elettrici Dispositivo sicurezza PRD Posizione Collegamento Tra serbatoio e regolatore di pressione/vaporizzatore (il più vicino possibile o incorporata nel regolatore di pressione/vaporizzatore) Deve interrompere l'alimentazione con motore spento e alimentato con secondo carburante Prescrizioni tecniche per l'installazione di tutti i componenti (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Componente Caratteristica Note All. circ aa) 3.aa) Protezione Protetta da sporco e acqua 3.bb) Posizione Posizione Posizione All'esterno del veicolo per serbatoi nel vano passeggeri o bagagli Con fusibile di protezione raggiungibile senza uso attrezzi; collegati e isolati contro passaggio di corrente nelle parti contenenti carburanti (zone con press. sup. 20 kpa); protetti; non generare scintille se alloggiati in camera stagna; adeguato sistema selezione carburante. Deve essere installato sul serbatoio con scarico nella camera stagna di ventilazione Tutti Posizione Devono risultare (ad eccez. apparecchiature non interessate da flusso gas): in senso longitudinale tra i piani verticali per i due assi meno una porzione ant. pari a 1/3 distanza interassi; in senso trasversale interni alla sagoma Posizione esternamente alla carrozzeria Protezione Sporgenza oltre la sagoma del veicolo Sporgenza in basso rispetto al veicolo Distanza da tubo di scarico o fonti di calore Non devono presentare parti spigolose o taglienti che aumentano rischio lesioni di persona urtata da veicolo, suscettibili di agganciare cose o persone, con raggio di raccordo inferiore a 2,5 mm (ad eccez. di parti che sporgono meno di 5 mm dalla superficie est. che devono avere angoli smussati o con sporgenze inf. a 1,5 mm) Devono essere protetti da movimenti relativi, collisioni Non ammessa (ad eccez. dell'unità di carica fino a 10 mm) Non ammessa (ad eccez. del serbatoio) se altra parte del veicolo non è situata più in basso nel raggio di 150 mm Almeno 100 mm oppure deve essere presente adeguato schermo Perdite Devono essere assenti 1.e) 3.cc) 3.dd), 3.ee), 3.ff), 3.gg), 3.hh), 3.ii) 3.jj) 4.a) 4.b) 1.f) 1.h) 1.i) 1.j) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei serbatoi (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) 25/06/2016 pagina 3 di 8

33 Componente Caratteristica Note All. circ Serbatoio Posizione In vano interno, protetto da collisioni 2.a) Posizione Posizione Posizione Posizione In conformità alle istruzioni del costruttore del serbatoio Quando il serbatoio è installato in vano occorrono due prese d'aria nella parte bassa, con diam. non inferiore a 25 mm Il serbatoio può essere collocato in aderenza alle pareti interne della carrozzeria senza eliminazioni di parti esterne Distanza serbatoio GPL e accessori e silenziatore o condotti di scarico non deve essere inf. a 50 mm oppure a 30 mm se risulta interposto diaframma termicamente isolante di almeno 1 mm Prescrizioni tecniche per l'installazione degli accessori dei serbatoi (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Componente Caratteristica Note All. circ Accessori serbatoio Protezione Protezione Protezione Fissaggio Estremi identificazione Linea di alimentazione Protezione accessori serbatoio Lettura indicatore di livello I serbatoi di benzina e GPL non possono essere a diretto contatto; non sono ammesse modifiche di caratteristiche, posizione e fissaggio del serbatoio della benzina Non devono esserci contatti metallo su metallo (ad eccez. punti fissaggio), parti sporgenti o spigoli vivi Tra serbatoio e veicolo occorre materiale antiscintillio e non igroscopico Il serbatoio deve essere fissato permanentemente al veicolo e deve resistere a sollecitazioni dovute ad accelerazioni da impatto pari a 20 g Leggibili Non deve risultare nel passaruota; se non è possibile altra soluzione deve risultare protetta con guaina o opportuna protezione contro urti Gli accessori del serbatoio (eccetto camera stagna e tubi fless.) devono risultare a: 50 mm da elementi telaio, sospensioni, serbatoio benz., valvole ed elementi rigidi del sistema frenante Agevole oppure presenza ripetitore vicino posto di guida Prescrizioni tecniche per l'installazione dei tubi (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Componente Caratteristica Note All. circ Tubi Caratteristiche Devono essere: privi di saldature, in rame rivestiti in gomma o plastica, in acciaio inox o acciaio con protezione per corrosione o se non metallici, omologati regolamento ECE/ONU 67/01. Non sono ammesse brasature, giunti saldati o graffettati. Dimensioni: diam. est. non inf. 12 mm e spessore non inf. a 0,8 mm Ancoraggio Collegamento I tubi: non devono essere soggetti a vibrazioni o sollecitazioni meccaniche (tubi metallici) o a sollecitazioni meccaniche (tubi non metallici), devono essere protetti nei punti di fissaggio e di passaggio attraverso la lamiera (tubi rigidi o flessibili), non devono essere posizionati nei punti di giunzione della struttura del veicolo (tubi metallici o i flessibili) I tubi devono essere collegati con adeguati raccordi (in acciaio inox per tubi di acciaio inox, compatibili ai fini della corrosione, con blocchetti resistenti alla corrosione, giunti a de formazione in due parti per tubi in acciaio, biconico o a doppia flangia per tubi in rame, ecc.); i raccordi 2.b) 4.g) 2.d) 4.d) 4.h), 4f) 2.c) 4.c) 2.d), 2.e) 4.e) 4.n) 4.k) 4.e), 4.l) 3.f), 3.h), 3.n), 3.g) 3.i), 3.j), 3.k), 3.l), 3.m) 3.o), 3.p), 3.q), 3.r), 3.s), 25/06/2016 pagina 4 di 8

34 Collegamenti devono essere ispezionabili, in numero minimo possibile I collegamenti soggetti a vibrazione o spostamenti devono essere flessibili o realizzati con soluzioni alternative adeguate 4.o) Prescrizioni tecniche per l'installazione del riduttore (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Componente Caratteristica Note All. circ Riduttore Posizione Distanza dai condotti o silenziatori di scarico non inf. a 50 mm oppure a 30 mm se risulta interposto diaframma termicamente isolante di almeno 1 mm Ancoraggio Deve essere fissato direttamente o indirettamente a pareti interne della carrozzeria o al telaio; è vietato l'ancoraggio al motore o elementi ad esso connessi Prescrizioni tecniche per l'installazione di altri dispositivi (impianti a GPL su motoveicoli e ciclomotori) Componente Caratteristica Note All. circ Valvola di intercettazione Componenti elettrici Dispositivo sicurezza PRD Posizione Collegamento Tra serbatoio e regolatore di pressione (il più vicino possibile o incorporata nel regolatore di pressione); la valvola non è obbligatoria se tubo ha lungh. inf. a 1m e contiene gas in fase gassosa Deve interrompere l'alimentazione con motore spento e alimentato con secondo carburante Accesso Agevole 4.e) Posizione Può essere all'esterno o sulla multivalvola; accessibile 4.m) 4.m) 3.t) 3.t) 4.p) Protezione Protetta da sporco e acqua 3.u) Posizione Con fusibile di protezione raggiungibile senza uso attrezzi; collegati e isolati contro passaggio di corrente nelle parti contenenti carburanti (zone con press. sup. 20 kpa); protetti; adeguato sistema selezione carburante Posizione Deve essere installato sul serbatoio 3.aa) 3.v), 3.w), 3.x), 3.y), 3.z) Riepilogo delle principali prescrizioni tecniche per l'installazione di impianti a GPL Componenti [*] Prescrizioni Tutti componenti protezione posizione perdite da movimenti relativi, collisioni, pietrisco, carico e scarico, movimenti del carico non ammessa sporgenza in basso (ad eccez. serbatoio) se altra parte non è situata più in basso nel raggio di 150 mm 100 mm dal tubo di scarico e da fonti di calore o adeguato schermo assenti Serbatoi installazione vietata nel comparto motore posizione posizione interna posizione interna (nel bagagliaio o abitacolo) posizione esterna (sotto la carrozzeria) posizione esterna (sulla carrozzeria o piano di carico) ancoraggio più serbatoi davanti all'asse anteriore se interferiscono con i passeggeri 75 mm dal profilo del parurti post. (non a contatto con carrozzeria) ammessa in aderenza alle pareti interne (rivestimento) occorrono due prese aria (non ostruibili) in basso (diam. 25 mm) rispetto al suolo 200 mm (in ordine di marcia) o protetto anteriormente e ai lati protetti anteriormente e lateralmente non a contatto diretto con serbatoio benzina protetti dai raggi solari su 180 con contenitori a pareti forate protetti dal carico con struttura mettalica (autocarri) non devono esserci contatti metallometallo occorre materiale antiscintillio, cedevole, non igroscopico ognuno deve essere collegato ad un tubo di alimentazione, con valvola di non ritorno e idrostatica di sicurezza (salvo eccezioni) Camera stagna installazione obblig. se serbatoio non è all'esterno e accessori non protetti da sporco e acqua in comunicazione diretta con atmosfera (tramite tubi flessibili che non scaricano 25/06/2016 pagina 5 di 8

35 Accessori serbatoio installazione Tubi installazione privi di saldature ancoraggio nel passaruota o a dist. < 100 mm da fonte di calore) protetta dal carico con struttura metallica (autocarri) 50 mm da elementi telaio, nervature, sospensioni, serb. benzina, sitema frenante, struttura traino 150 mm lateralmente da contorno veicolo Unità di carica posizione protetta da sporco e acqua 350 mm da profilo del parurti posteriore (o protetti da serbatoio) non devono essere soggetti a vibrazioni e sollecitazioni all'esterno del veicolo [*] La tabella riepiloga sinteticamente le principali prescrizioni tecniche per l'installazione dell'impianto di alimentazione. Per i dettagli occorre consultare la vigente normativa. (1) V. anche specifica approvazione per serbatoi toroidali come da verbaletipo del CSRPAD di Roma. (2) (3) (4) V. circolare DTT prot. n / e circolare prot. n (5) V. circolare DTTSIS , n. B76/2000/MOT. (6) Il regolamento ECE/ONU n. 67/01 prevede che i componenti del sistema risultino: (7) Per quanto riguarda i veicoli a CNG v. Allegato I alla circolare prot. n. 4043MOT2/C mentre per quanto riguarda i veicoli a GPL v. Allegato 1 alla lettera circolare prot. n Sono state fornite prescrizioni aggiuntive alle norme di installazione indicate con circolare DTTSIS n : in merito alla necessità di realizzare i fori di aerazione qualora i serbatoi vengano installati nell'abitacolo o nel bagagliaio chiuso. V. circolare DTTSIS prot. n. 1383/MOT2/C. installati in modo adeguato, non sporgenti oltre la sagoma del veicolo (ad eccezione dalla valvola di carica che può sporgere di 10 mm), in nessuna sezione trasversale, ad eccezione del serbatoio e compresi i materiali di protezione, non sporgenti in basso rispetto al veicolo salvo nel caso in cui un'altra parte del veicolo nel raggio di 150 mm non sia situata più in basso, non collocati nel raggio di 100 mm dal tubo di scarico o da fonti di calore simili a meno che non siano opportunamente schermati, protetti da danni dovuti ai movimenti relativi del veicolo, collisioni, ghiaia, carico e scarico, movimenti del carico, compatibili per l'utilizzo di GPL, nel rispetto delle prescrizioni di installazione del costruttore del veicolo e dei componenti. V. circolare DTTSIS prot. n È consentita la marcatura con targhette autoadesive serigrafate inamovibili e inalterabili (v. circolare DTTSIS , n. 1837MOT). La pressione del GPL, a monte del 1 stadio, può ritenersi compresa tra i 2,515,5 bar rispettivamente con temperature tra 10 e +40 C alla condizione che il volume del gas, allo stato liquido, sia sempre inferiore alla capacità effettiva del serbatoio (tale condizione dovrebbe essere assicurata dal buon funzionamento del limitatore di riempimento). Il regolamento ECE n. 67 prevede che l'evaporatore/riduttore sia costruito con materiali compatibili con il GPL (per la verifica può essere usato il nesano); il dispositivo deve, inoltre, essere compatibile con il liquido refrigerante del motore e regolato ad una pressione uguale a due volte quella di taratura. Il vaporizzatore deve essere progettato in modo tale che, quando l'alimentazione del GPL raggiunge una pressione di kpa, il flusso deve essere interdetto. Il "regolatore di pressione", nel caso di utilizzo dell'iniezione del GPL allo stato liquido, sostituisce il tradizionale "riduttore/evaporatore". Le principali caratteristiche tecniche di un tradizionale evaporatoreriduttore per GPL sono: specifiche del materiale impiegato; pressione massima di prova (minimo kpa, circa 45 bar); pressione di regolazione ai diversi "stadi" (il numero delle "camere" e dei valori delle pressioni non sono vincolati); sensibilità e precisione di regolazione della riduzione di pressione; temperatura di lavoro (valori non vincolati); portata; tensione di alimentazione (12 Vcc); potenza della bobina. Il "miscelatore", consente al gas (GPL) di fluire in base ai valori della depressione presente nello stesso, in funzione delle richieste di potenza ai diversi regimi, e rende più omogenea la miscela formata dal combustibile e dal comburente (aria). L'"attuatore" serve ad aumentare la precisione del rapporto stechiometrico e consiste in una valvola a valle del riduttore che, mossa da un velocissimo motorino elettrico, modifica il flusso del gas in base ad impulsi elettrici che "aprono" o "chiudono" in relazione a parametri della sonda Lambda e altri elementi come la richiesta di accelerazione, ecc. Tutti gli elementi sopraelencati, se per GPL e di nuova progettazione, dal devono essere omologati esclusivamente secondo le prescrizioni ECE/6701. (8) Le norme ECE/67, per identificare un tubo omologato per l'impiego di GPL, prevedono una marcatura a intervalli non superiori a 0,5 m di numeri e simboli identificativi di: marchio di fabbrica, anno di fabbricazione, 25/06/2016 pagina 6 di 8

36 (9) dimensione, tipo, contrassegno GPL. I tubi non possono superare i 20 mm di diametro interno e devono resistere a temperature da 25 a +80 C e a pressioni massime di funzionamento di kpa (pressione di prova di kpa, e pressione di rottura non inferiore a kpa (ECE/67). Nei nuovi impianti in cui il GPL viene iniettato allo stato liquido nel collettore di aspirazione la pressione del serbatoio viene incrementata di almeno 500 kpa mediante una pompa immersa; in tali impianti esiste anche una tubazione di ritorno per il carburante in eccesso: si considerano ad alta pressione sia la tubazione di mandata sia quella di ritorno. La normativa di riferimento per la costruzione e per il collaudo dei serbatoi per GPL per autotrazione definiti "bidoni" prima dell'entrata in vigore del regolamento ECE n. 67/01 era contenuta nel regolamento approvato con DM e serie di norme integrative. Tanta è l'affidabilità dei "bidoni" dimostrata nel tempo che con la 55^ serie di norme Integrative il termine quinquennale della revisione periodica è stato trasformato in decennale; inoltre, alla scadenza di tale termine i bidoni possono essere riutilizzati per un altro decennio a seguito di specifica "revisione" da parte di funzionari tecnici dell'umc: di tale facoltà, per la verità, si fa scarso uso, forse per gli elevati costi di raccolta, selezione, preparazione, collaudo, riverniciatura e ridistribuzione dei "bidoni" in rapporto al costo della costruzione. Diversamente da quanto stabilito per le bombole per il metano, il serbatoio per GPL può essere usato fino al 31 dicembre del decimo anno dalla costruzione o "revisione", a prescindere dal mese di costruzione. I serbatoi sono stati soggetti all'omologazione nazionale o a quella ECE/67 fino al ; dal giorno successivo, esclusivamente a quella ECE/6701: quelli con omologazione nazionale devono essere muniti del "certificato di approvazione", documento per singolo serbatoio, contenente dati identificativi, costruttivi e di uso (in caso di suo smarrimento occorre richiedere il duplicato all'umc che ha rilasciato l'originale, tramite il costruttore); per quelli omologati secondo le norme ECE/67 non vengono rilasciati "certificati singoli", ma vengono emessi "certificati cumulativi" che rimangono in possesso del costruttore e dell'umc di competenza. L'accertamento immediato dell'omologazione, pertanto, è limitato esclusivamente alla punzonatura che deve essere impressa sui serbatoi, tipo "E x 67R******", oltre ad altri dati quali l'anno di costruzione (dove gli asterischi sostituiscono gli estremi dell'omologazione, e la x sostituisce il numero che identifica lo Stato E3 per l'italia). Ai fini della sicurezza, secondo le normative ECE/67, i serbatoi devono dilatarsi di almeno il 20% del proprio volume prima della rottura se la lunghezza del serbatoio è maggiore del suo diametro, altrimenti la dilatazione non deve essere inferiore al 17%. Le norme ECE 67 prevedono l'utilizzo di acciaio conforme alla norma Euronorm 12083, ma anche di altri materiali purché garantiscano le stesse caratteristiche di sicurezza. È previsto comunque che le caratteristiche del materiale e della resistenza alla corrosione debbano essere dichiarate dal costruttore del serbatoio. I bidoni, calcolati e collaudati per una pressione di prova di 45 bar vengono poi sottoposti a ricottura di distensione per acquisire i requisiti di elasticità. Grazie a tecnologie, ormai usuali, dei procedimenti di lavorazione, taglio, saldatura delle lamiere, accorpamento delle valvole e dell'indicatore, hanno reso i serbatoi odierni più pratici, leggeri ed economici. (10) I gruppi valvolari, le elettrovalvole e i dispositivi di carica sono soggetti all'omologazione ECE/67 divenuta obbligatoria dal (ECE/6701). Sulla linea di caricamento, dopo la valvola d'imbocco per il rifornimento del GPL, è posta in serie la valvola limitatrice che deve bloccare l'immissione del combustibile quando il serbatoio è riempito all'80% del volume interno. Il regolamento ECE/67 prevede che la valvola debba resistere a kpa ed essere dotata di un tappo di protezione. Relativamente alle valvole di caricamento manca però la normativa che unifichi almeno i sistemi europei, costringendo spesso gli automobilisti che transitano da uno Stato europeo all'altro a ricorrere ad "adattatori" per superare le difficoltà di rifornimento dovute a diversi sistemi d'imbocco. (11) V. circolare prot. n. 227/MOT 1.04/C. (12) Il regolamento ECE/67, che riguarda esclusivamente il GPL, prescrive che l'indicatore debba resistere ad una pressione di kpa e che la verifica del livello del liquido nel serbatoio sia del tipo a collegamento indiretto tra l'interno e l'esterno del serbatoio (per es., magnetico). (13) V. circolare MCTC prot. n. 2037/4183(0). (14) I "serbatoi circolari" (toroidali, elissoidi) sono stati progettati per essere posizionati nello spazio riservato alla ruota di scorta, pur non escludendosi la possibilità di collocarli in altri punti del veicolo, compatibilmente alle normali prescrizioni e considerando la compatibilità della multivalvola per "pescaggio" del tubo di mandata e per la limitazione di riempimento del serbatoio. Essendo le ruote di scorta normalmente coperte da pannelli rigidi o da spesse "moquette", si ritiene di poter considerare come "vano separato" tale spazio prevedendo che sia aerato (con fori di aerazione in posizione "bassa" per le caratteristiche del GPL). (15) È stato chiarito che le caratteristiche minime del sistema di fissaggio dei serbatoi indicate nella circolare prot. n. 1671/4102, sono state suggerite a titolo puramente orientativo. (16) V. circolare prot. n. 1671/4102, come modificata ed integrata dalla circolare , n. 3662/MOT2/C (aggiornamento impianto autoveicoli). (17) V. circolare prot. n. 3636/MOT2/C (aggiornamento impianto motoveicoli). (18) V. circolare prot. n. 4110/MOT2/C (estensione norme aggiornamento impianto ciclomotori). (19) Le norme del regolamento ECE/ONU n. 67/01 sono state applicate in Italia agli autoveicoli a partire dal: per i componenti correlati alla sicurezza (serbatoio, valvola di arresto all'80% del riempimento, valvola di sicurezza alla sovrappressione (PRV), valvola controllata a distanza (elettrovalvola) con valvola limitatrice di flusso, valvola di non ritorno, dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (termofusibile PRD); per tutti i componenti dell'impianto; per tutti i componenti costituenti l'impianto e per l'installazione dei componenti sul veicolo. Pertanto, con l'entrata in vigore del citato regolamento non sono più in valide, in quanto disapplicate, le disposizioni generali degli articoli dal 341 al 351 del DPR n. 393 (regolamento d'esecuzione del vecchio CDS che dettava le prescrizioni generali di installazione degli impianti a gas) e quelle del DD che fissava l'altezza minima dei serbatoi dal suolo nonché tutte le norme emanate con circolare n. 32/98, e successive modifiche ed integrazioni. (20) V. circolare n. 4446MOT2/C. (21) V. circolare prot. n. 3092MOT2/C. (22) Il regolamento propone la seguente tabella per materiale FE 370, bulloni classe 8.8: Capacità serbatoio Dimensioni minime Dimensioni minime fasce Diametro minimo dei (litri) rondelle (mm) serbatoio (mm) bulloni (mm) fino a x 1,5 20 x 3, x 2,5 30 x 1, x 1,5 30 x 3, x 2,5 20 x 3,0 8 25/06/2016 pagina 7 di 8

37 (se min. 3 fasce) (se min. 3 fasce) x 2,0 50 x 6, x 3,0 50 x 3,0 (se min. 4 fasce) 10 (se min. 4 fasce) più di 150 Secondo reg. n. 67/01 per GPL e reg. n. 110 per metano Secondo reg. n. 67/01 per GPL e reg. n. 110 per metano Secondo reg. n. 67/01 per GPL e reg. n. 110 per metano Il regolamento, relativamente al serbatoio, prescrive inoltre che: esista uno spazio diviso tra sedile e serbatoio e tra serbatoio e parte posteriore di almeno 100 mm, le fasce siano almeno 3, se sostengono l'intera massa del serbatoio. le fasce siano tali che il serbatoio non scivoli, ruoti o si distacchi, feltro, pelle o plastica siano interposti tra serbatoio e fasce, se esiste un telaio per serbatoio: il serbatoio sia fissato al telaio con almeno due fasce, se le fasce sostengono l'intera massa del serbatoio siano almeno 3, le fasce siano tali che il serbatoio non scivoli, ruoti o si distacchi, feltro, pelle o plastica siano interposti tra serbatoio e fasce, per serbatoi longitudinali (l'asse del serbatoio forma un angolo di non più di 30 gradi con il piano longitudinale centrale del veicolo) deve essere presente una connessione trasversale di fronte al telaio del serbatoio dello spessore del telaio, alta almeno 30 mm, almeno 30 mm sopra il punto più basso del serbatoio, più vicina possibile o all'interno del fondo bombato del serbatoio. CONTINUA Parte 2 di 2. Per le restanti parti di testo vedasi: Parte 1. 25/06/2016 pagina 8 di 8

38 316 Installazione impianti di alimentazione a gas metano (CNG) AUTORE Biagetti ing. Emanuele funzionario tecnico DTT Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna in alcun modo l'ente di cui egli sia dipendente. Aggiornato al 04/12/2013 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 78. CONTENUTO Sommario: QUADRO GENERALE DISCIPLINA APPLICABILE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A CNG DI TIPO "A" E "B" Elementi costitutivi del complessivo di trasformazione (impianti A e B) Norme tecniche per l'installazione del complessivo di trasformazione (impianti A e B) Riduttori di pressione e tubazioni (impianti A e B) Serbatoi (impianti A e B) Valvole e altri dispositivi (impianti A e B) Impianto elettrico (impianti A e B) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A CNG PER AUTOVEICOLI RISPONDENTI ALLE NORME EURO 5 E EURO Elementi costitutivi per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (CNG) Omologazione dei complessivi per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (CNG) Norme tecniche per l'installazione di dispositivi per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (CNG) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A CNG PER AUTOVEICOLI CONFORMI AL REGOLAMENTO ECE/ONU n. 115 (CNG) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A CNG PER VEICOLI IBRIDI COMPENDIO OPERATIVO Prescrizioni tecniche per l'installazione di tutti i componenti (impianti di tipo A) Prescrizioni tecniche per l'installazione del serbatoio (impianti di tipo A) Prescrizioni tecniche per l'installazione degli accessori del serbatoio (impianti di tipo A) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei tubi (impianti di tipo A) Prescrizioni tecniche per l'installazione di altri componenti (impianti di tipo A) Prescrizioni tecniche per l'installazione di tutti i componenti (impianti di tipo B) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei serbatoi (impianti di tipo B) Prescrizioni tecniche per l'installazione degli accessori del serbatoio (impianti di tipo B) Prescrizioni tecniche per l'installazione del riduttore (impianti di tipo B) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei tubi (impianti di tipo B) Prescrizioni tecniche per l'installazione di altri accessori (impianti di tipo B) Riepilogo delle principali prescrizioni tecniche per l'installazione di impianti a metano (tipo A norme internazionali) Riepilogo delle principali prescrizioni tecniche per l'installazione di impianti a metano (tipo B norme nazionali) QUADRO GENERALE Il sistema di alimentazione dei veicoli muniti di motore a combustione interna può essere trasformato per funzionare alternativamente con benzina o CNG oppure esclusivamente con CNG (alimentazione "monofuel"). I veicoli muniti fin dall'origine di impianti di alimentazione alternativa a CNG o alimentati esclusivamente a CNG sono soggetti al rilascio dell'omologazione del tipo di veicolo. I veicoli nuovi o già immatricolati che subiscono la trasformazione del sistema di alimentazione originario sono soggetti invece al collaudo in unico esemplare per l'aggiornamento dei dati riportati sulla carta di circolazione a cura dei competenti UMC. Gli impianti di alimentazione alternativa funzionanti a CNG possono essere installati: sugli autoveicoli (autovetture, autobus, autocarri, autoveicoli per uso speciale, autoveicoli per trasporti specifici, autocaravan, ecc.) (18), sui motocarri (19). Sono obbligatori specifici sistemi di adattamento (complessivi di trasformazione) per autoveicoli rispondenti alle nome EURO 5 ed EURO 6. È prevista anche l'installazione di sistemi speciali di adattamento al funzionamento con CNG in conformità al regolamento ECE/ONU n. 115 la cui applicazione è facoltativa e, attualmente, alternativa a quella nazionale. Pertanto, la trasformazione del sistema di alimentazione mediante l'installazione di impianti a CNG sui veicoli a motore è disciplinata da norme internazionali (regolamenti UNECE) e da norme nazionali. L'installazione dell'impianto a CNG è soggetta a specifica approvazione presso il competente UMC secondo le procedure 25/06/2016 pagina 1 di 6

39 previste dal DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale) (v. inpratica 311) DISCIPLINA APPLICABILE A decorrere dal l'installazione degli impianti di alimentazione alternativa CNG sui veicoli a motore viene effettuata in conformità: al regolamento ECE/ONU n. 110 le cui prescrizioni tecniche sono di applicazione: facoltativa ai fini dell'approvazione dei veicoli in circolazione e dei componenti, obbligatoria per il rilascio dell'omologazione europea ai veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1; alle norme nazionali (18). Possono essere installati ed approvati complessivi di trasformazione a CNG di tipo A (componenti conformi al regolamento ECE/ONU n. 110) e di tipo B (componenti conformi alle norme nazionali oppure al regolamento ECE/ONU n. 110). Sono obbligatori specifici sistemi di adattamento (complessivi di trasformazione) soggetti ad omologazione nazionale per autoveicoli rispondenti ai regolamenti (CE) nn. 715/2007 e 692/2008 (EURO 5 ed EURO 6) compresi quelli successivi che non hanno modificato i limiti di emissione (v. inpratica 311.1). È prevista anche l'installazione di sistemi speciali di adattamento al funzionamento con CNG in conformità al regolamento ECE/ONU n. 115 la cui applicazione è facoltativa e, attualmente, è alternativa a quella nazionale che prevede l'omologazione di complessivi di trasformazione (21) Gli impianti già approvati ed installati sui veicoli in circolazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme non devono essere adeguati e possono conservare le caratteristiche che presentavano al momento della loro approvazione. Tuttavia si ritiene che, nell'ottica di garantire il più elevato grado di sicurezza degli impianti a CNG installati sui veicoli in circolazione, qualora venga sostituito un componente dell'impianto (ad esempio: il numero di bombole) l'allestitore debba realizzare la modifica attenendosi alle prescrizioni della normativa in vigore INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A CNG DI TIPO "A" E "B" Nelle more dell'emanazione di specifica normativa possono essere installati e approvati complessivi di trasformazione a CNG: di tipo "A": costituito esclusivamente da componenti omologati in base alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110, di tipo "B": costituito da componenti omologati secondo le norme nazionali oppure in base alle norme ECE/ONU e nazionali. Specifici sistemi di adattamento sono invece obbligatori per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 ed EURO 6 (v. inpratica 316.3) Elementi costitutivi del complessivo di trasformazione (impianti A e B) L'impianto è costituito da una catena funzionale di componenti la cui presenza può essere obbligatoria o facoltativa (18). Per gli impianti di tipo "A" (componenti omologati in conformità al regolamento ECE/ONU n. 110) sono considerati componenti obbligatori: l'unità di carica o bocchettone di riempimento, il serbatoio, l'indicatore di pressione (che tuttavia non è soggetto a omologazione obbligatoria), il dispositivo di sicurezza o termofusibile (PRD), la valvola automatica, la valvola manuale, la valvola di eccesso di flusso, il regolatore di pressione, il regolatore di portata del gas, il miscelatore aria/gas, i tubi rigidi (che tuttavia non sono soggetti a omologazione obbligatoria), tubi flessibili, unità elettronica di controllo, raccordi, sistema di selezione del carburante e sistema elettrico (che tuttavia non è soggetto a omologazione obbligatoria). Sono considerati componenti facoltativi: camera stagna di ventilazione, valvola di ritenuta o di non ritorno, valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV), unità di filtro, sensore di pressione o temperatura, valvola automatica supplementare del regolatore di pressione. Gli impianti di tipo "B" (componenti soggetti a omologazione nazionale ai sensi del regolamento del previgente CDS oppure a omologazione ECE/ONU oppure al riconoscimento di ammissibilità) sono composti da una catena funzionale composta da: dispositivo o unità di carica, serbatoio e/o gruppo valvolare, contenitore parziale o gruppo valvolare, riduttore, attuatore/regolatore, iniettori e corpo portainiettori, tubazioni e loro raccordi. Impianto di alimentazione a metano (CNG) A serbatoio (bombola o bombole di CNG), B tubazioni ad alta pressione, C riduttore di pressione, D iniezione, E centralina, F fori aerazione bagagliaio, G unità di carica, H valvola del serbatoio e contenitore valvolare Norme tecniche per l'installazione del complessivo di trasformazione (impianti A e B) 25/06/2016 pagina 2 di 6

40 Le prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 110 devono essere applicate obbligatoriamente solo nel caso di rilascio dell'omologazione europea di veicoli della categoria M1 (categoria di veicoli soggetta ad armonizzazione obbligatoria alle norme europee). Ai fini dell'approvazione dei veicoli in unico esemplare si possono applicare sia le norme internazionali (impianti di tipo A) sia le norme nazionali (impianti di tipo B) le cui prescrizioni sono riportate rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II alla circolare , prot. n. 4043MOT2/C (18). Negli allegati tecnici sono stabilite le prescrizioni generali, particolari e aggiuntive applicabili ai fini dell'installazione di tutti i componenti dell'impianto funzionante a CNG con particolar riferimento a: riduttore, tubazioni ad alta e a bassa pressione, serbatoi di CNG, valvole. Le norme internazionali (regolamento ECE/ONU) e quelle nazionali (regolamento del previgente CDS) prescrivono che la trasformazione sia attuata nel rispetto dei seguenti criteri generali: la trasformazione dell'alimentazione deve essere effettuata nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore del veicolo e dal costruttore dei dispositivi e degli accessori installati; l'autoveicolo trasformato, in assetto di marcia, non può mai superare la massa complessiva a pieno carico riportata nella carta di circolazione; per realizzare l'installazione dei dispositivi e degli accessori che costituiscono l'impianto è ammesso praticare piccole aperture sul pianale del veicolo (escluse le zone di irrigidimento come scatolature, imbutiture, ecc.) senza l'approvazione della casa costruttrice. Le norme nazionali prescrivono che l'installazione di serbatoi con massa superiore a 100 kg (compresa la massa del gas) sulla carrozzeria del veicolo sia subordinata alla presentazione in sede di approvazione di specifica autorizzazione del costruttore qualora non risulti apposita indicazione dal documento di omologazione del veicolo. Tuttavia si ritiene che tale prescrizione debba essere applicata anche nel caso di installazione effettuata in conformità alle norme internazionali (ECE/ONU) (12) Riduttori di pressione e tubazioni (impianti A e B) I riduttori di pressione e gli apparecchi di carburazione (5) alimentano la camera di scoppio con una miscela che ha il rapporto stechiometrico corretto (per ottenere il quale è indispensabile il ricorso alla meccanica di precisione e all'elettronica). La funzione del riduttore di pressione per CNG è quella di ridurre la pressione del gas contenuto nelle bombole (dopo il rifornimento supera i 200 bar) fino a quella atmosferica, di modulare la portata in funzione dell'energia richiesta e di mantenere in ogni condizione il rapporto stechiometrico prossimo a 17,4:1. Il costruttore del riduttore rilascia un certificato di origine sul quale sono annotati marca, tipo, estremi di omologazione e numero di matricola del dispositivo (7). L'attuatore serve ad aumentare la precisione del rapporto stechiometrico e consiste in una valvola installata tra il riduttore e il miscelatore che, mossa da un velocissimo motorino elettrico, modifica il flusso del gas in base ad impulsi elettrici che "aprono" o "chiudono" in funzione dei parametri della sonda Lambda e altri elementi (come ad es.: l'accelerazione, ecc.). Il miscelatore consente al gas (CNG) di fluire nell'apparato di aspirazione del motore in base ai valori della depressione e in funzione della richiesta di potenza ai diversi regimi; il miscelatore ha il compito di rendere omogenea la miscela formata dal combustibile (CNG) e dal comburente (aria). Tali dispositivi vengono riconosciuti idonei per specifici gruppi di veicoli e sono individuati nel complessivo di trasformazione (kit dell'impianto) (3). Le tubazioni ad alta pressione e quelle a bassa pressione servono a trasferire il gas tra i vari dispositivi (serbatoio, riduttore, miscelatore, ecc.) (8). Il riduttore (7) viene fissato alla carrozzeria o al telaio del veicolo e viene ubicato, di norma, nel vano motore. Per gli impianti di tipo A: non sono previste specifiche disposizioni per la collocazione del riduttore di pressione che, pertanto, è soggetto alle disposizioni generali valide per tutti i componenti; sono previste oltreché le disposizioni di carattere generale anche specifiche disposizioni per le caratteristiche, l'ancoraggio, il collegamento e la posizione dei tubi. Per gli impianti di tipo B oltre alle disposizioni di carattere generale: sono espressamente previste specifiche disposizioni in ordine alla posizione del riduttore di pressione (è vietato l'alloggiamento del dispositivo nei vani per l'aerazione dell'abitacolo) e alla distanza del dispositivo dai condotti e silenziatori di scarico; sono previste anche specifiche disposizioni per la posizione e l'ancoraggio dei tubi ad alta pressione Serbatoi (impianti A e B) La normativa che regolamenta la costruzione delle bombole per metano (v. inpratica 312) è contenuta nel regolamento approvato con DM , nell'art. 342 del regolamento CDS previgente (9) e nel regolamento UNECE 110. Le bombole devono essere installate in modo da non superare mai la massa massima ammessa complessiva per il veicolo e quella massima ammessa sugli assi. Le bombole di metano vengono fissate direttamente alla struttura portante del veicolo oppure a profilati trasversali ancorati alla 25/06/2016 pagina 3 di 6

41 struttura portante del veicolo. Nel caso di installazione di più di una bombola vengono generalmente utilizzate strutture a castello costituite da profilati saldati ai quali i serbatoi sono ancorati con apposite fasce (14) (16). I serbatoi devono essere installati in modo da non occultare i dati identificativi del veicolo (numero di telaio) (6). Non è ammessa l'installazione di bombole nella parte anteriore del veicolo (1). Il regolamento ECE/ONU specifica anche che i serbatoi non possono essere ubicati davanti al piano verticale contenente l'asse anteriore (18). Per quanto riguarda l'installazione dei serbatoi: per gli impianti di tipo A: sono previste oltreché le disposizioni generali anche specifiche disposizioni relative alla posizione, alla protezione e al fissaggio (13) dei serbatoi di CNG; il regolamento internazionale non individua in modo univoco le possibili ubicazioni d e i serbatoi sul veicolo ancorché risulta implicitamente ammessa l'installazione degli stessi sotto la carrozzeria, sopra la carrozzeria, all'interno dell'abitacolo; per gli impianti di tipo B: sono previste, oltre alle disposizioni di carattere generale, anche specifiche disposizioni in ordine alla posizione e all'ancoraggio dei serbatoi; le norme nazionali, a differenza del regolamento ECE/ONU, individuano in modo univoco la posizione ammessa per l'installazione dei serbatoi e le relative prescrizioni alle quali attenersi. È esplicitamente ammessa l'installazione dei serbatoi: internamente al veicolo nel vano separato (se i vani separati non sono realizzati a tenuta stagna (11), devono essere installati appositi contenitori parziali (di tipo omologato) chiusi ermeticamente verso l'interno del veicolo, contenenti le valvole e convenientemente aerati per mezzo di due prese d'aria dall'esterno), sotto la carrozzeria del veicolo (1), sulla carrozzeria o sul tetto del veicolo (1): tale sistemazione è realizzabile purché i serbatoi siano adeguatamente protetti dai raggi solari. L'installazione di serbatoi e di strutture di contenimento sul tetto o sulla carrozzeria deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni riportate sul libretto di uso e manutenzione del veicolo. Qualora la massa totale (serbatoi, struttura di ancoraggio e massa del CNG) risulti superiore a 100 kg (densità media del CNG: 0,14 kg/l) è necessario un parere favorevole della casa costruttrice del veicolo se non risultano adeguate prescrizioni sul libretto di uso e manutenzione del costruttore. Le bombole di CNG devono essere sottoposte a verifica periodica (v. inpratica 312). Tuttavia la rilevazione dei dati di identificazione può essere effettuata anche tramite la targhetta ENIGFBN collocata, di norma, nel vano motore. Il regolamento ECE/ONU e le norme nazionali non consentono di modificare né la posizione né il fissaggio del serbatoio della benzina, se non con autorizzazione del costruttore del veicolo e nel completo rispetto delle particolari prescrizioni di quest'ultimo Valvole e altri dispositivi (impianti A e B) Le bombole del metano devono essere munite della "valvola" (2), la cui funzione principale, oltre a quella di raccordo con le tubazioni, è di consentire l'interruzione del flusso del metano, in caso di necessità, con una manovra manuale. Le valvole devono risultare adeguatamente protette da una fuoriuscita accidentale (art. 345 regolamento del previgente CDS) (15). In commercio esistono diversi tipi di valvole, costruite, di norma, in ottone. In un impianto per CNG vengono installate, di norma: una valvola a comando manuale per ogni bombola (10), una per il rifornimento (dispositivo di carica), un'elettrovalvola immediatamente a monte del riduttore ("valvola di blocco/passaggio del flusso" elettrovalvola, "orifizio di riempimento del serbatoio con valvola di ritenuta" dispositivo di carica). È consentito unificare in un unico corpo l'elettrovalvola e la valvola di caricamento o addirittura integrarle al riduttore. Per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi: per gli impianti di tipo A: l'installazione del dispositivo di carica e delle valvole è soggetta al rispetto, oltreché delle norme generali valide per tutti i componenti, anche a specifiche disposizioni in ordine alla posizione ed al funzionamento dei dispositivi; per gli impianti di tipo B: vengono fissate oltre alle disposizioni generali valide per tutti i componenti anche specifiche disposizioni che consentono tra l'altro di inserire il dispositivo di carica nel vano di alloggiamento del bocchettone della benzina, se lo stesso è sufficientemente ampio e non è in comunicazione con l'interno del veicolo. Sono stati approvati anche dispositivi bocchettoni di carica di tipo smontabile che vengono installati in occasione del rifornimento con semplici manovre Impianto elettrico (impianti A e B) Fino al 1994 circa, il funzionamento elettrico degli impianti di alimentazione alternativa si limitava all'invio di energia elettrica agli elettromagneti della valvola d'intercettazione del flusso del gas e a quello dell'elettrovalvola della benzina per i veicoli muniti di pompa A.C. Gli attuali impianti di alimentazione risultano invece molto più sicuri e sofisticati in quanto contengono un numero assai maggiore di componenti elettrici ed elettronici per i numerosi dispositivi di controllo. Pertanto, essendo sensibilmente aumentata la probabilità di guasti, la vigente normativa ha imposto che l'impianto elettrico sia adeguatamente protetto (17). Il regolamento ECE/ONU e le norme nazionali impongono specifiche prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti elettrici. 25/06/2016 pagina 4 di 6

42 316.3 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A CNG PER AUTOVEICOLI RISPONDENTI ALLE NORME EURO 5 E EURO 6 I complessivi di trasformazione a CNG per autoveicoli rispondenti ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e n. 692/2008 (EURO 5 ed EURO 6) compresi quelli successivi che non hanno modificato i limiti di emissione (v. inpratica 311.1), denominati anche sistemi di adattamento speciali in analogia alla definizione adottata dal regolamento UNECE n. 115, sono costituiti da una catena funzionale di dispositivi installati sull'autoveicolo in conformità alle prescrizioni del regolamento UNECE 110. Tali complessivi di trasformazione sono costituiti, fatta eccezione per serbatoi e tubazioni rigide, da dispositivi rispondenti alle prescrizioni del regolamento UNECE 110. È, infatti, ammessa la conformità dei serbatoi, oltre al citato regolamento, anche alle norme nazionali previgenti. È previsto l'uso esclusivo di una valvola automatica per ciascun serbatoio di CNG (24). La norma si applica obbligatoriamente ai suddetti autoveicoli già in circolazione (v. inpratica 311.2) e a quelli da immettere in circolazione (v. inpratica 311.3) (23) Elementi costitutivi per veicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (CNG) I sistemi specificamente omologati per veicoli EURO 5 ed EURO 6 (v. inpratica 311.1), fermo restando l'eventuale equivalenza tecnica di alcuni dispositivi, sono caratterizzati essenzialmente da: regolatore di pressione e/o vaporizzatore, pompa, installata nel serbatoio, con funzione di dosaggio di gas verso i dispositivi di alimentazione, miscelatore e/o dispositivi di iniezione, unità di controllo, che agisce nella gestione del sistema speciale di adattamento. Rientrano tra i suddetti dispositivi anche quelli che modificano le condizioni di immissione del carburante CNG nel motore Omologazione dei complessivi per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (CNG) L'omologazione dei sistemi per veicoli EURO 5 ed EURO 6 (v. inpratica 311.1) deve essere richiesta da parte del costruttore del sistema presso un CPA tramite la presentazione di: apposita domanda, scheda informativa, redatta in conformità al modello riportato nell'allegato 4 alla circolare , prot. n / (Modello di scheda informativa per un sistema speciale di adattamento a CNG di un veicolo), e relativi disegni. Il CPA, effettuate le verifiche e prove su un veicolo rappresentativo della famiglia di autoveicoli (23), trasmette alla competente Divisione della Direzione generale per la motorizzazione: fascicolo di omologazione del sistema, verbale delle verifiche e prove, manuale di installazione con le informazioni minime previste, manuale per l'utente, informazioni relative al funzionamento, copia conforme dei certificati di omologazione dei dispositivi, certificato di omologazione del sistema. Nel certificato di omologazione, redatto in conformità al modello di cui all'allegato 2 alla suddetta circolare , sono riportati i dati essenziali del costruttore, quelli relativi al sistema speciale di adattamento e i dati concernenti i tipi di autoveicoli che compongono la famiglia cui il sistema speciale di adattamento è diretto. La variazione di una o più delle caratteristiche essenziali comporta un'estensione dell'omologazione mentre la variazione di altre caratteristiche comporta il solo aggiornamento dell'omologazione Norme tecniche di installazione per autoveicoli rispondenti alle norme EURO 5 o EURO 6 (CNG) L'approvazione dell'installazione di sistemi specificamente omologati per veicoli EURO 5 ed EURO 6 (v. inpratica 311.1) è subordinata alla presentazione di specifica documentazione (v. inpratica ). L'UMC approva la trasformazione dopo aver verificato (23): rispondenza del sistema alle prescrizioni riportate nel manuale d'installazione, conformità dei dati distintivi concernenti i dispositivi installati rispetto a quelli dichiarati e riportati nella documentazione (denominazione del costruttore, individuazione dei tipi di dispositivi e relativi numeri di omologazione, ecc.), rispondenza del veicolo alle prescrizioni dei paragrafi da 17.1 a del regolamento UNECE n. 110 revisione 01 per i sistemi a CNG ed eventuali successive modificazioni e integrazioni (20) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A CNG PER AUTOVEICOLI CONFORMI AL REGOLAMENTO ECE/ONU n. 115 (CNG) L'applicazione del regolamento ECE/ONU n. 115 relativo all'omologazione dei sistemi speciali di adattamento al CNG per autoveicoli che permettono di utilizzare tale carburante nel loro sistema di propulsione ha attualmente carattere facoltativo e quindi rimane tuttora in vigore la normativa nazionale che prevede l'omologazione dei cosiddetti "complessivi di trasformazione" (v. inpratica e inpratica 316.3). I suddetti sistemi speciali di adattamento al CNG per autoveicoli devono essere omologati presso un CPA (21). L'approvazione della trasformazione è subordinata alla presentazione di specifica documentazione (v. inpratica ). L'UMC, procede all'aggiornamento della carta di circolazione previa verifica: 25/06/2016 pagina 5 di 6

43 della documentazione presentata, che il tipo di veicolo è presente tra quelli riportati nell'addendum, del certificato di omologazione, della conformità dell'installazione con quanto indicato nel manuale di installazione del costruttore del sistema speciale di adattamento e della conformità dei componenti installati con quelli omologati, del corretto funzionamento del veicolo e del sistema, del controllo della targhetta apposta dall'installatore. Le procedure per effettuare la prova di tenuta per i sistemi speciali di adattamento a CNG consistono nel controllo tramite rilevatore di gas o fuoriuscita di fluido di tutti i dispositivi e accessori del sistema. La prova di tenuta è effettuata in conformità a quanto previsto dall'allegato 4 del regolamento UNECE n. 115 e la dichiarazione sull'esito di tale prova, è firmata dal responsabile della officina installatrice autorizzata all'effettuazione delle prove di tenuta (v. inpratica 314). I requisiti minimi per il fissaggio dei serbatoi di CNG (22) (fasce, bulloni, rondelle, piastre, ecc.) sono indicati nell'allegato 5 al regolamento UNECE n. 115 (21) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A CNG PER VEICOLI IBRIDI I veicoli ibridi (dotati di propulsione meccanica ricavata da un carburante di consumo e da un dispositivo per l'immagazzinamento dell'energia elettrica) in circolazione possono essere trasformati ad alimentazione CNG tramite specifici sistemi di adattamento omologati. L'installazione è subordinata all'approvazione presso il competente UMC (v. inpratica 311.1). CONTINUA Parte 1 di 2. Per le restanti parti di testo vedasi: Parte 2 NOTE 04/12/2013 Modificato paragrafo ed eliminata nota (24). 25/06/2016 pagina 6 di 6

44 316 Installazione impianti di alimentazione a gas metano (CNG) CONTENUTO COMPENDIO OPERATIVO Prescrizioni tecniche per l'installazione di tutti i componenti (impianti di tipo A) Componente Caratteristica Note All. circ Tutti Posizione In conformità alle istruzioni del costruttore del serbatoio Protezione Sporgenza oltre la sagoma del veicolo Distanza da tubo di scarico o fonti di calore Perdite Devono essere protetti da movimenti relativi, collisioni, pietrisco, carico e scarico del veicolo, movimenti del carico Non ammessa (ad eccez. dell'unità di carica fino a 10 mm) Almeno 100 mm oppure deve essere presente adeguato schermo Devono essere assenti (non devono formarsi bolle entro 3 min. con acqua saponata) 3.q) 1.f) 1.i) 1.j) 1.e) Aggiornato al 19/11/ Prescrizioni tecniche per l'installazione del serbatoio (impianti di tipo A) Componente Caratteristica Note All. circ Serbatoio Posizione Non deve essere nel compartomotore Posizione Posizione Posizione Posizione dal profilo esterno del veicolo Posizione rispetto al suolo Protezione Non deve essere davanti al piano verticale contenente l'asse anteriore Il serbatoio nel vano passeggeri non deve interferire con i passeggeri Quando il serbatoio è installato nell'abitacolo o nel bagagliaio chiuso occorrono due prese d'aria (non ostruibili) nella parte laterale più alta, con diam. non inferiore a 25 mm Il serbatoio può essere collocato: lateralmente, in aderenza alle pareti interne della carrozzeria senza eliminazioni di parti interne; posteriormente ad almeno 75 mm dal profilo del paraurti post. ma non a contatto con la carrozzeria almeno 200 mm (con veicoloin ordine di marcia) oppure protetto anteriormente e ai lati senza sporgere inferiormente alla struttura di protezione I serbatoi sulla carrozzeria o sul piano di carico devono essere protetti dai raggi solari con 1.k) 3.a) 3.d) 3.e) 3.o) 1.k) 3.b) 25/06/2016 pagina 1 di 13

45 Protezione Protezione Protezione Protezione Protezione Sporgenze Fissaggio Estremi identificazione contenitori a pareti forate su almeno 180 I serbatoi sotto la arrozzeria devono essere protetti anteriormente e lateralmente I serbatoi di benzina e CNG non possono essere a diretto contatto; non sono ammesse modifiche di caratteristiche, posizione e fissaggio del serbatoio della benzina (se non con nulla osta); il serbatoio benzina può essere eliminato Non devono esserci contatti metallo su metallo (ad eccez. punti fissaggio) Tra serbatoio e veicolo occorre materiale antiscintillio, cedevole e non igroscopico e non di tipo schiumogeno Il serbatoio e l'eventuale camera stagna devono essere protetti dal carico con struttura metallica (autocarri) Vicino al serbatoio non devono esserci sporgenze o spigoli vivi, parti suscettibili di agganciare persone (i raggi di racc. fino a 2 m dal suolo devono essere di almeno 2,5 mm esclusi dispositivi di protez. laterale di cui direttiva 89/297/CE) Il serbatoio deve essere fissato permanentemente al veicolo e deve resistere a sollecitazioni dovute ad accelerazioni nella direzione di marcia e ortogonali [1] Leggibili direttamente o tramite targhetta ENIGFBM [1] I serbatoi devono essere fissati ed in modo che ne sia assicurata l'inamovibilità in caso di sollecitazioni dovute alle accelerazioni (nella direzione di marcia ed in quella normale) pari a: 20 g (direzione di marcia) e 8 g (ortogonale alla direzione di marcia) per veicoli della categoria M1 e N1, 10 g (direzione di marcia) e 5 g (ortogonale alla direzione di marcia) per veicoli della categoria M2 e N2, 6,6 g (direzione di marcia) e 5 g (ortogonale alla direzione di marcia) per veicoli della categoria M3 e N3. I requisiti per il fissaggio dei serbatoi suggeriti dalle vigenti disposizioni sono: 2 fasce da 30 mm x 2,5 mm oppure 3 o più fasce da 30 mm x 1,5 mm, supporti di fissaggio al veicolo aventi dimensioni minime di 30 mm x 6 mm e diametro dei bulloni non inferiore a M12 per serbatoi aventi capacità nominale inferiore a 100 l; 2 fasce da 50 mm x 2,5 mm oppure 3 o più fasce da 50 mm x 2 mm, supporti di fissaggio al veicolo aventi dimensioni minime di 50 mm x 6 mm e diametro dei bulloni non inferiore a M14 per serbatoi aventi capacità nominale compresa tra 100 e 150 l. 3.h) 3.i), 3.j) 1.k) 3.g) 3.n) 3.f) 1.k) 3.l) Prescrizioni tecniche per l'installazione degli accessori del serbatoio (impianti di tipo A) Componente Caratteristica Note All. circ Accessori serbatoio Obbligo camera stagna La camera stagna è obbligatoria se il serbatoio non è installato 2.g), 2.m) 25/06/2016 pagina 2 di 13

46 Posizione camera stagna Protezione camera stagna Protezione accessori serbatoio Lettura indicatore livello all'esterno; deve contenere tutti i componenti nel bagagliaio o nell'abitacolo Deve risultare in comunicazione diretta con l'atmosfera tramite tubi flessibili a tenuta (10 kpa) correttamente fissati tramite fascette o altro e aperture di ventilazione che non devono scaricare sull'arco del passaruota o a distanza inf. a 100 mm da fonte di calore (es. silenziatore); sez. libera min. della bocchetta d'areazione: 400 mm 2 L'eventuale camera stagna deve essere protetta dal carico con struttura metallica (autocarri) Gli accessori del serbatoio (eccetto camera stagna e tubi fless.) devono mrisultare a: 50 mm da elementi telaio, nervature, sospensioni, serbatoio benz., valvole ed elementi rigidi del sistema frenante, parti struttura traino veicolo;150 mm lateralmente da contorno veicolo; 350 mm (se non protetti da serbatoio) posteriormente da contorno esterno paraurti veicolo Agevole oppure presenza ripetitore vicino al posto di guida 2.h), 2.i), 2.j), 2.k), 2l) 3.n) 3.p) 3.k) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei tubi (impianti di tipo A) Componente Caratteristica Note All. circ Tubi Caratteristiche Devono essere: privi di saldature, in acciaio inox o acciaio con protezione per corrosione. Non sono ammesse brasature, giunti saldati o a compressione a superficie mordente Ancoraggio Collegamento I tubi rigidi non devono essere soggetti a vibrazioni o sollecitazioni meccaniche; i tubi flessibili non devono essere soggetti a sollecitazioni meccaniche; i tubi devono essere protetti nei punti di fissaggio e di passaggio attraverso la lamiera; non devono essere ubicati nei punti di sollevamento del veicolo I tubi devono essere collegati con adeguati raccordi, i tubi in acciaio devono essere collegati esclusivamente da raccordi in acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione; i raccordi devono essere ispezionabili, in numero minimo possibile 2.n), 2.u) 2.p), 2.q), 2.r), 2.s),2.t) 2.v), 2w), 2.x), 2.y), 2z) 25/06/2016 pagina 3 di 13

47 Posizione minimo possibile Tubi o flessibili nel vano passeggeri o nel vano bagagli devono risultare di lunghezza contenuta; tubi e connessioni possono essere ubicati nel vano passeggeri o bagagli se le connessioni sono nella camera stagna e le connessioni tra i tubi e i componenti dotate di protezione (intubati); per veicoli M2 e M3 non si applicano prescrizioni se tubi, flessibili e connessioni sono in connessione con l'atmosfera 2.aa) Prescrizioni tecniche per l'installazione di altri componenti (impianti di tipo A) Componente Caratteristica Note All. circ Valvola di eccesso di flusso Unità di carica Componenti elettrici Dispositivo sicurezza PRD Valvola automatica Valvola manuale Posizione Deve essere installata sul serbatoio Prescrizioni tecniche per l'installazione di tutti i componenti (impianti di tipo B) Componente Caratteristica Note All. circ Prescrizioni tecniche per l'installazione dei serbatoi (impianti di tipo B) Componente Caratteristica Note All. circ e) Protezione Protetta da polvere e acqua 2.bb) Posizione Posizione Funzionamento Posizione Posizione Funzionamento Posizione All'esterno del veicolo per serbatoio nel vano passeggeri o bagagli Protetti da sovraccarichi; non generare scintille se alloggiati in camera stagna; adeguato sistema selezione carburante Sistema selezione carburante non deve fornire al motore più di un carburante Deve essere installato sul serbatoio con scarico nella camera stagna di ventilazione Deve essere montata su ogni serbatoio Deve interrompere il flusso di gas a motore fermo qualsiasi sia la posizione della chiave Deve essere fissata al serbatoio (può essere integrata in quella automatica) Tutti Protezione Devono essere evitati danni da collisioni di materiali esterni Serbatoio Posizione: esterno veicolo Le parti esterne non devono presentare parti spigolose,taglienti o sporgenze che aumentano rischio o gravità lesioni; la superficie non deve avere parti suscettibili di agganciare persone; le parti sporgenti devono avere raggio 2.cc) 2.dd), 2.ff) 2.ee) 2.d) 2.a) 2.c) 2.f) /06/2016 pagina 4 di 13

48 Posizione: sotto carrozzeria o piano di carico Posizione: su carrozzeria o piano di carico Posizione: all'interno del veicolo di racc. non inf. a 2,5 mm (ad eccezione di parti che sporgono meno di 5 mm con angoli smussati o inf. a 1,5 mm); le parti sporgenti di materiale cedevole possono avere raggio di curvatura inf. a 2,5 mm. Sono esclusi: parti a più di 2 m o sotto pianale del veicolo e serbatoi e dispositivi protetti da protezione laterale (direttiva 89/297/CE) I serbatoi devono risultare internamente alla sagoma in pianta del veicolo; distanza min. da terra: 200 mm (cat. int. M2, M3, N2, N3); 155 mm (cat. int. M1, N1, L4, L5); protetti in parte anteriore ed inferiore da danni meccanici con lamiera o materiale equivalente (spessore min. 1 mm), distante almeno 10 mm da serbatoio e 145 mm dal suolo (veicolo carico); distanza serbatoio benzina e gas naturale compresi accessori non deve essere inf. a 50 mm se non interposto diaframma; serbatoio benzina non può essere modificato (posizione e fissaggio) se non con nulla osta costruttore veicolo; distanza serbatoio e silenziatore o condotti di scarico non deve essere inf. a 100 mm (50 mm se con diaframma termicamente isolante o equivalente di 1 mm) I serbatoi devono risultareinternamente alla sagoma in pianta del veicolo; i serbatoi sulla carrozzeria o sul piano di carico devono essere protetti dai raggi solari con contenitori a pareti forate su almeno 180 ; per serbatoi pieni con massa sup. a 100 kg occorre autorizzazione del costruttore del veicolo o apposita indicazione su documento di omologazione del veicolo (CNG = 0,14 kg/l) Il vano separato (portabagagli delle autovetture a tre volumi oppure vano costituito da schienalesediliportaoggetti degli autov. a 2 volumi e monovolume oppure vano merci) deve essere munito di /06/2016 pagina 5 di 13

49 Protezione Sporgenze Fissaggio Estremi identificazione Posizione contenitore parziale e gruppi valvolari due prese d'aria (diametro non inf. a 25 mm) nella parte laterale più alta; negli autocarri i serbatoi e i contenitori parziali devono essere protetti da urti con struttura metallica; i serbatoi devono essere installati: lateralmente anche in aderenza alla carrozzeria senza asportazione di parti interne, posteriormente a almeno 75 mm da filo posteriore paraurti e non a contatto con carrozzeria Protetti da conseguenze di collisioni Vicino al serbatoio non devono esserci parti sporgenti o spigoli vivi Il serbatoio deve essere fissato al veicolo e deve resistere a sollecitazioni dovute ad accelerazioni nella direzione di marcia e ortogonali [1] Leggibili direttamente o tramite targhetta ENIGFBM Devono essere posizionati a: 50 mm da elementi telaio, nervature, elementi sospensione, parti del sistema di scarico, serbatoio benzina, valvole ed elementi rigidi sistema frenante, parti struttura di traino; lateralmente a 150 mm dal contorno esterno del veicolo; posteriormente (se non protetti da corpo serbatoio ad almeno 50 mm da piani di tangenza) a 350 mm dal contorno esterno paraurti [1] I serbatoi devono essere fissati ed in modo che ne sia assicurata l'inamovibilità in caso di sollecitazioni dovute alle accelerazioni (nella direzione di marcia ed in quella normale) pari a: 20 g (direzione di marcia) e 8 g (ortogonale alla direzione di marcia) per veicoli della categoria M1 e N1, 10 g (direzione di marcia) e 5 g (ortogonale alla direzione di marcia) per veicoli della categoria M2 e N2, 6,6 g (direzione di marcia) e 5 g (ortogonale alla direzione di marcia) per veicoli della categoria M3 e N3. I requisiti per il fissaggio dei serbatoi suggeriti dalle vigenti disposizioni sono: 2 fasce da 30 mm x 2,5 mm oppure 3 o più fasce da 30 mm x 1,5 mm, supporti di fissaggio al veicolo aventi dimensioni minime di 30 mm x 6 mm e diametro dei bulloni non inferiore a M12 per serbatoi aventi capacità nominale inferiore a 100 l; 2 fasce da 50 mm x 2,5 mm oppure 3 o più fasce da 50 mm x 2 mm, supporti di fissaggio al veicolo aventi dimensioni minime di 50 mm x 6 mm e diametro dei bulloni non inferiore a M14 per serbatoi aventi capacità nominale compresa tra 100 e 150 l Prescrizioni tecniche per l'installazione degli accessori del serbatoio (impianti di tipo B) Componente Caratteristica Note All. circ Accessori serbatoio Contenitore parziale del gruppo valvolare Deve assicurare flusso aria con 2 prese per ingresso e uscita con tubi di diametro interno non inf. a 30 mm; spazi chiusi per l'alloggiamento dei serbatoi devono avere 3.1, 3.4, /06/2016 pagina 6 di 13

50 Protezione contenitori totali e gruppi valvolari Posizione indicatore di pressione prese d'aria con diametro non inf. a 25 mm; dispositivi chiusura contenitore parziale devono essere protetti da operazioni di carico e scarico bagagliaio o per spostamento del carico Negli autocarri i serbatoi e i contenitori parziali devono essere protetti da urti con struttura metallica In vano motore, facilmente visibile oppure è ammesso indicatore elettronico digitale in cruscotto o zona posto di guida Prescrizioni tecniche per l'installazione del riduttore (impianti di tipo B) Componente Caratteristica Note All. circ Riduttore Posizione All'esterno dei vani preposti all'aspirazione dell'aria per aerazione e riscaldamento abitacolo; a distanza non inf. a 100 mm da condotti e silenziatori di scarico (oppure fino a 75 mm con diaframma termicamente isolante o equivalente con spessore min. di 1 mm) Prescrizioni tecniche per l'installazione dei tubi (impianti di tipo B) Componente Caratteristica Note All. circ Tubi Posizione: tubi ad alta pressione Ancoraggio: tubi a bassa pressione Posizione: tubi ad alta pressione Non devono essere alloggiati nel passaruota oppure con opportuna protezione se il tubo non è dotato di guaina di protezione; distanza tubi e silenziatore o condotti di scarico non deve essere inf. a 100 mm (50 mm se con diaframma termicamente isolante o equivalente di 1 mm) I collegamenti soggetti a vibrazione devono essere con giunzioni flessibili o equivalenti; distanza punti di ancoraggio non deve superare 80 cm Devono avere lunghezza e flessibilità da seguire i movimenti relativi del motore Prescrizioni tecniche per l'installazione di altri accessori (impianti di tipo B) Componente Caratteristica Note All. circ Unità di carica Posizione Il dispositivo deve essere all'esterno del veicolo o nel vano motore, ben visibile e facilmente accessibile; può essere collocato nel vano di alloggiamento bocchettone di carica benzina purché sufficientemente ampio; se il dispositivo risulta in comunicazione 6.1, /06/2016 pagina 7 di 13

51 Componenti elettrici Valvola di intercettazione Posizione con l'interno del veicolo deve risultare in un contenitore con convogliamento verso l'esterno di eventuali fughe di gas I componenti devono essere protetti contro i sovraccarichi con fusibile di protezione raggiungibile senza uso attrezzi; i collegamenti elettrici all'interno dei contenitori parziali o totali devono essere realizzati con brasatura dolce e guaine termorestringenti, con connettori di tipo antisfilamento Accesso Deve essere agevole 2.3 Funzionamento Con dispositivo di chiusura manuale o automatico 7.1, 7.2, Riepilogo delle principali prescrizioni tecniche per l'installazione di impianti a metano (tipo A norme internazionali) Componenti [*] Prescrizioni Tutti componenti protezione posizione perdite da movimenti relativi, collisioni, pietrisco, carico e scarico, movimenti del carico 100 mm dal tubo di scarico e da fonti di calore o adeguato schermo assenti (salvo eccez.) Serbatoi installazione vietata nel comparto motore posizione posizione interna posizione interna (nel bagagliaio o abitacolo) posizione esterna (sotto la carrozzeria) posizione esterna (sulla carrozzeria o piano di carico) ancoraggio Camera stagna installazione Accessori serbatoio installazione davanti all'asse anteriore a contatto con carrozzeria se interferisce con i passeggeri Tubi installazione privi di saldature ancoraggio 75 mm dal profilo del parurti post. (non a contatto con carrozzeria) ammessa in aderenza alle pareti interne (rivestimento) occorrono due prese aria (non ostruibili) in alto (diam. 25 mm) rispetto al suolo 200 mm (in ordine di marcia) o protetto anteriormente e ai lati protetti anteriormente e lateralmente non a contatto diretto con serbatoio benzina protetti dai raggi solari su 180 con contenitori a pareti forate protetti dal carico con struttura mettalica (autocarri) non devono esserci contatti metallometallo occorre materiale antiscintillio, cedevole, non igroscopico obblig. se serbatoio non è all'esterno e accessori non protetti da sporco e acqua in comunicazione diretta con atmosfera (tramite tubi flessibili che non scaricano nel passaruota o a dist. < 100 mm da fonte di calore) protetta dal carico con struttura metallica (autocarri) 50 mm da elementi telaio, nervature, sospensioni, serb. benzina, sistema frenante, struttura traino 150 mm lateralmente da contorno veicolo 350 mm da profilo del parurti posteriore (o protetti da serbatoio) non devono essere soggetti a vibrazioni e sollecitazioni 25/06/2016 pagina 8 di 13

52 Unità di carica posizione protetta da sporco e acqua [*] La tabella riepiloga sinteticamente le principali prescrizioni tecniche per l'installazione dell'impianto di alimentazione. Per i dettagli occorre consultare la vigente normativa Riepilogo delle principali prescrizioni tecniche per l'installazione di impianti a metano (tipo B norme nazionali) Componenti [*] Prescrizioni Tutti i componenti Serbatoi Contenitore parziale e valvole [*] protezione posizione: esterno veicolo posizione: sotto carrozzeria o piano di carico sopra la carrozzeria o piano di carico all'interno del veicolo ancoraggio protezione all'esterno del veicolo o nel vano motore da movimenti relativi, da danni dovuti a collisioni di materiali esterni, resistenza alle sollecitazioni parti esterne non spigolose, non taglienti, con raggio di raccordo 2,5 mm (escluse parti ad altezza 2 m o sotto pianale del veicolo) interni alla sagoma del veicolo altezza dal suolo 200 mm (cat. M2, M3, N2, N3), 155 mm (M1, N1, L4, L5) protetti in parte anteriore e inferiore con lamiera o materiale equivalente (spess. 1 mm), distante dai serbatoi 10 mm e dal suolo 145 mm (veicolo carico) distanti da serbatoio benzina 50 mm (o diaframma) distanti dal silenziatore o dai condotti di scarico 100 mm (o 50 mm con diaframma termicam. isolante con spess. 1 mm) interni alla sagoma del veicolo protetti dai raggi solari su 180 con contenitori a pareti forate pieni 100 kg: occorre autorizzazione costruttore o indicazione su doc. omologazione (CNG: 0,14 kg/l) in vano separato portabagagli autov. 3 volumi o vano costituito da schienalesediliportaoggetti (autov. 2 volumi) o vano merci occorrono due prese aria (non ostruibili) in alto (diam 25 mm) protetti dal carico con struttura mettalica (autocarri) rispetto al profilo del parurti posteriore 75 mm lateralamente anche in aderenza con a parti interne carrozzeria dimensionato occorre materiale cedevole, antiscintillio e non igroscopico 50 mm da elementi telaio, nervature, sospensioni, serb. benzina, sitema frenante, struttura traino 150 mm da contorno laterale del veicolo 350 mm dal profilo del paraurti posteriore (o protetti da serbatoio ad almeno 50 mm) con ingresso e uscita dell'aria tramite tubi con diam. int. 30 mm Riduttore posizione vietata nei vani per aspirazione aria e riscaldamento abitacolo 100 mm dai condotti e dai silenziatori di scarico ( 75 mm con diaframma termic. isolante o equivalente con spess. 1 mm) Tubi posizione vietata nei passaruota (ammessa se tubo ha guaina di protezione) ancoraggi 100 mm dai condotti e dai silenziatori di scarico ( 50 mm con diaframma termic. isolante o equivalente con spess. 1 mm) a distanza 80 cm Unità di carica posizione all'esterno del veicolo o nel vano motore o nel bocchettone di carica benzina (suff. ampio) La tabella riepiloga sinteticamente le principali prescrizioni tecniche per l'installazione dell'impianto di alimentazione. Per i dettagli occorre consultare la vigente normativa. (1) V. art. n. 344 del regolamento al vecchio CDS. 25/06/2016 pagina 9 di 13

53 (2) V. art. n. 345 del regolamento al vecchio CDS. (3) V. circolare MCTC n. 2319/4183(0)B042 del (4) V. in particolare inpratica 311. (5) (6) I dispositivi tramite i quali vengono alimentate le camere di scoppio del motore sono: il riduttore, l'evaporatore/riduttore, il miscelatore, il regolatore di pressione e l'attuatore. Alcuni dispositivi possono coesistere nello stesso impianto. Tali dispositivi sono di tipo diverso a seconda che siano destinati a motori a carburatore, a iniezione o a iniezione con catalizzatore ma anche secondo gamme di cilindrata e/o di potenza. Il costruttore del riduttore deve garantire che esso sia stato sottoposto a "prova di tenuta" mediante "certificato d'origine o di garanzia" sul quale devono risultare: marca, tipo, estremi di omologazione (ex approvazione) della DGM e matricola (attualmente non è prevista omologazione UNECE). V. lettera circolare MCTC prot. n. 2037/4183(0) del (7) Le principali caratteristiche tecniche di un RIDUTTORE per metano sono: specifiche del materiale impiegato per il corpo, pressione massima di prova (minimo kpa, circa 300 bar), pressione massima di entrata (alla pompa 216 bar), pressione di regolazione ai diversi "stadi" (numero delle "camere e valori delle pressioni non sono vincolati), temperatura ambiente di lavoro (40 C C), portata, tensione di alimentazione (12 Vcc), potenza bobina alta pressione (20 W), potenza bobina avviamento (1425 W), dispositivi di facilitazione per l'avviamento. I valori indicati tra parentesi, esclusi i primi due, sono puramente indicativi in quanto, non essendo stabilite norme, possono variare secondo i tipi, i costruttori, l'evoluzione tecnologica o scelte commerciali. (8) Gli artt. 346 e 349 distinguono le tubazioni in: ad alta pressione, a bassa pressione, a pressione inferiore e quella atmosferica. L'art. 349 del regolamento del previgente Codice, trattando delle tubazioni a B.P., ne indica due tipi: pressione bassa "ma comunque maggiore di quella atmosferica"; pressione del gas che " fluisce per effetto della sola aspirazione del motore". Le tubazioni ad A.P. devono essere in acciaio o in altro idoneo metallo senza saldature e ricotte; sono ammesse anche tubazioni flessibili, purché diano ogni garanzia di sicurezza, e siano di tipo riconosciuto ammissibile. La linea di trasferimento del carburante è composta dalle tubazioni e dai raccordi ed è fissata al veicolo con "staffe". L'art. 351 del regolamento al previgente Codice prevede che le tubazioni debbano superare una prova di tenuta alla pressione di "300 kg/cm²" per il metano e di "45 kg/cm²" per il GPL (rispettivamente di e di kpa secondo la denominazione del SI Sistema internazionale). Le tubazioni a B.P. si suddividono ulteriormente nei seguenti due gruppi: tubazioni in cui il gas è a pressione superiore a quella atmosferica, tubazioni in cui il gas è inferiore o uguale a quella atmosferica. (9) V. DM Le bombole devono: poter tollerare una pressione di "esercizio" di 200 bar, recare l'iscrizione "METANO", non essere utilizzate per contenere altri gas, essere sottoposte a visita di revisione quinquennale. La data di costruzione o quella di ultimo collaudo consentono di definire il termine oltre il quale l'uso della bombola non è più consentito (nel conteggio dei cinque anni va incluso anche il mese ivi punzonato (per es., una bombola che reca la data di collaudo del 6/98 può essere utilizzata fino al 30 giugno 2003). Per soddisfare le diverse esigenze, di volume e di ingombro, le bombole vengono costruite con lunghezze e diametri diversi. Elemento di valutazione di una bombola può essere il rapporto di tara/m 3 di CNG contenuto. L a revisione delle bombole per metano, affidata al comitato di Gestione del Fondo Bombole Metano (GFBM) dalla legge , n. 640 e dal regolamento di Esecuzione approvato con DPR , viene effettuata in presenza di un funzionario tecnico dell'umc o dell'inail (funzioni già esercitate dall'ispesl, soppresso dal DL , n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge , n. 122). Compiti del GFBM sono: la gestione tecnicoamministrativa per il controllo di oltre un milione di bombole; il ritiro di quelle non più idonee con la sostituzione gratuita di quelle il cui "fuori uso" non derivi da uso o manipolazioni negligenti; copertura assicurativa dei rischi R.C. La copertura assicurativa, in particolare (art. 2), "copre tutti i casi di responsabilità derivanti da detenzione e/o uso delle bombole per danni di qualsiasi natura dipendenti dall'uso od anche dalla sola presenza di bombole da metano, vuote o piene che siano, nelle fasi di riempimento, maneggio, manipolazione, verifiche, deposito, da carico e scarico, trasporto, distribuzione ed utilizzazione, compresi i danni subiti dalle bombole stesse.". Il finanziamento del GFBM, stabilito con legge n. 145, avviene mediante il l'incremento del prezzo del metano. In considerazione dell'affidabilità dimostrata dalle bombole nei lunghi tempi, con DM è stato prorogato il limite massimo di utilizzo delle medesime da 30 a 40 anni dalla data di costruzione; dopo il 40 anno, esse possono essere riconosciute ancora idonee per altri usi. Le bombole sono identificabili mediante la seguente serie di dati incisi nell'ogiva superiore secondo precise modalità: costruttore, 25/06/2016 pagina 10 di 13

54 matricola, data di costruzione e di collaudo, tara, dicitura "METANO", data delle "REVISIONI" quinquennali, convalida ufficiale (v. punti 3 e 6) con punzonatura della stella a 5 punte contenente la sigla "RI" (Repubblica Italiana). Le bombole costruite o "revisionate" vengono elencate in "Certificati cumulativi" le cui copie vengono conservate presso il costruttore e l'organo pubblico di controllo che ha eseguito le prove. Sulle bombole viene apposta un etichetta autoadesiva con l'annotazione relativa al Codice che identifica il metano e l'anno di scadenza della bombola. (10) Le caratteristiche principali che differenziano le valvole nel loro impiego sono: minimo ingombro, in particolare, nel senso assiale della bombola, facilità della manovra di apertura/chiusura e di controllo della relativa posizione, inclusione, nello stesso corpo, del "contenitore parziale", affidabilità nel tempo. La valvola viene avvitata alla bombola con una filettatura conica; il sistema di apertura/chiusura più comune è quello a sfera. È importante che l'avvitamento delle valvole sia effettuato correttamente, per assicurare la perfetta tenuta del gas e per non danneggiare la filettatura in fase di montaggio o di smontaggio: occorre utilizzare per la tenuta e la lubrificazione un nastro di Teflon perché lo smontaggio della valvola potrebbe avvenire solo dopo 5 anni (può essere usato anche un po' di grasso) ed occorre che l'imbocco delle valvola avvenga senza sforzi, evitando ogni azione violenta. La coppia di serraggio della valvola deve rispettare la forza stabilita dai costruttori (di bombola e di valvola) che è di circa 2030 DaN m (circa 2030 kgm); inoltre, la lunghezza della parte avvitata deve essere non inferiore a 25 mm, cioè pari o superiore al diametro del bocchino. Considerando che la filettatura della valvola, più facilmente di quella della bombola, può rovinarsi per la differenza di materiale, per le sollecitazioni a cui è sottoposto il corpo della valvola, per le "grippate" con conseguenti "sgranamenti" della filettatura interna alla bombola è preferibile non riutilizzare la valvola nei casi in cui potessero sorgere dubbi sull'integrità della stessa. (11) Ipotizzando fughe di gas dal complesso "serbatoio, gruppo valvolare, raccordi", le probabili perdite saranno localizzate nella flangiatura del gruppo valvolare e nei raccordi delle tubazioni. L'art. n. 344 del regolamento al vecchio CDS: stabilisce che con il serbatoio ubicato all'interno del veicolo si devono utilizzare i "contenitori": dispositivi di sicurezza che convogliano all'esterno le eventuali fughe di gas dal gruppo valvolare e che possono essere di tre tipi: parziale; totale ermetico; totale non ermetico: il contenitore parziale racchiude esclusivamente il gruppo valvolare; se destinato al CNG, è invece soggetto al "riconoscimento nazionale"; il contenitore totale, oltre al gruppo valvolare, racchiude anche il serbatoio; se destinato al CNG è soggetto al "riconoscimento nazionale". I contenitori le tubazioni devono avere un diametro interno di 30 mm (misura stabilita dalla circolare n. 58/96 con decorrenza dall' rispetto ai precedenti 25 mm stabiliti dalla circolare n. 175/82); la prova dell'ermeticità viene effettuata chiudendo le estremità dei tubi di areazione e verificando la tenuta alla pressione di 10 kpa (circa 0,1 bar); con il contenitore totale non ermetico è indispensabile ricorrere anche ad un contenitore parziale per isolare il gruppo valvolare; il punto 5.7 della circolare n. 32/98, riconfermando quanto precedentemente indicato dalle soppresse circolari nn. 175/82 e 58/96, stabilisce che i tubi di areazione del contenitore parziale possano raggiungere l'esterno del veicolo utilizzando i tubi di areazione del contenitore totale: in tal caso, il diametro interno dei tubi di areazione del contenitore totale deve essere superiore di almeno 10 mm a quello esterno dei tubi del contenitore parziale. Esiste anche la soluzione (poco utilizzata perché poco vantaggiosa) di un contenitore totale non ermetico con quattro passaggi per due coppie di tubi di areazione: una per i tubi relativi al contenitore parziale e l'altra per l'areazione dell'intercapedine tra il serbatoio e la parete interna del contenitore. (12) Eventuali prescrizioni in ordine al posizionamento del carico sul tetto del veicolo possono essere annotate sul libretto di uso e manutenzione redatto dal riduttore e devono ritenersi vincolanti ai fini dell'installazione dei serbatoi. (13) Durante il moto del veicolo, i serbatoi sono soggetti sia ad accelerazioni e decelerazioni a causa della forza centrifuga nei percorsi curvilinei e delle forze d'inerzia durante le frenate, sia ai sobbalzi per l'irregolarità del fondo stradale. Queste sollecitazioni sono molto contenute e solo il "tamponamento" del fine corsa della sospensione o sospensioni molto rigide potrebbero generare sollecitazioni significative. Le accelerazioni da prendere in considerazione sono pertanto quelle che possono svilupparsi in occasione di collisioni frontali o laterali o cappottamenti del veicolo; per la calcolazione possono essere considerati i carichi di resistenza dei materiali al limite di elasticità. Anche considerando che: le fasce nella fase di montaggio vengono sollecitate e precaricate per dare un corretto "tiro" ai bulloni, la calcolazione dovrebbe considerare sollecitazioni contemporanee di flessione, di taglio e di piegamento, è stata calcolata la resistenza di una sola fascia, è possibile la presenza di elementi favorevoli (esempio estremo è il vano ruota in cui si trova di norma inserito il serbatoio toroidale), le sollecitazioni risultano complessivamente contenute e lontane perfino dai limiti di elasticità. Bulloni L'attuale bulloneria commerciale, anche della classe più bassa, costruita secondo le norme UNI, è in grado di sopportare ampiamente i carichi previsti (per massa di 100 kg: 4905 N; per massa di 150 kg: 7357,5 N). Le caratteristiche di resistenza di un bullone M10 a "passo grosso", di classe 4.8 e di classe 8.8 sono rispettivamente: 1 carico di prova N, N; 2 carico di rottura minimo N, N. Le caratteristiche di resistenza di un bullone M12 a "passo grosso", di classe 4.8 e di classe 8.8, sono rispettivamente: 1 carico di prova N, N; 2 carico di rottura minimo N, N. Notevole è il margine di sicurezza anche considerando gli incrementi per sollecitazioni al taglio (riduzione dei valori precedenti a 4/5) o per carichi a causa di montaggi errati o grossolani (la bulloneria di qualità sopporta perfino la mancanza di complanarità delle superfici di appoggio della testa e del dado). Saldature della testa o del dado del bullone a traverse o altri "ferri" sono da evitare in quanto l'elevato calore provoca alterazioni chimiche e fisiche altamente negative per la resistenza del metallo. Traverse 25/06/2016 pagina 11 di 13

55 Un particolare cenno richiedono i profilati, posti solitamente trasversalmente nel bagagliaio del veicolo per sostenere e trattenere i serbatoi, in quanto di rado vengono fissati direttamente alla struttura del veicolo. I profilati più utilizzati sono a sezione circolare, quadrata, a L, a C. Le "traverse" adattabili sono a sezione chiusa composte di due elementi concentrici registrabili in lunghezza: la loro capacità di resistenza diminuisce in corrispondenza dei punti di sezione inferiore (occorre evitare di saldare i due tubolari o di praticare una foratura attraverso la quale "serrare" un bulloncino, ritenendo di irrobustire la traversa). (14) Strutture a "castello" Per fissare le bombole, in particolare quando sono più di due, invece di utilizzare elementi semplici e lineari, spesso viene realizzata una struttura a "castello", con "ferri" di forma e di sezioni diverse, uniti da saldature; in questa struttura le bombole vengono strette in anelli registrabili con bulloni (l'equivalente delle fasce), formando un unico grappolo di due, tre o quattro serbatoi (serrati in modo singolo). Per rendere utilizzabile al massimo lo spazio residuo del bagagliaio, spesso, le bombole sono collocate in posizioni a sbalzo che producono "forze torcenti" (coppie) ed inducono delle "oscillazioni". L'installatore può evitare tali inconvenienti con l'inserimento di puntoni che, scendendo lateralmente, si ancorino al pianale in idonei punti. Le "traverse" poste dietro lo schienale a mezza altezza rappresentano non solo un supporto ma, in caso di collisione del veicolo, un vero elemento di sicurezza del tipo "antintrusione". (15) L'elevata pressione a cui viene compresso il CNG è in grado di esercitare sulla valvola forze enormi: è consigliabile in ogni caso installare le bombole in modo che, in caso di eventuale accidentale fuoriuscita, la traiettoria della valvola termini contro elementi robusti della stessa carrozzeria e, quando ciò non sia possibile, è opportuno completare l'impianto con un'adeguata "protezione". Per il dimensionamento della "protezione" occorre valutare che la forza esercitata sulla valvola in caso di fuoriuscita è di circa N (~ kg) immediatamente dopo il rifornimento (questi valori poi diminuiscono per il consumo e per il raffreddamento). Tale valore si calcola considerando una sezione di ~ 4,90 cm 2 ed una pressione di bar (forza pari a N); inoltre, l'energia accumulata da una valvola, nell'attimo in cui si dovesse verificare lo sfilamento dal "bocchino", può essere stimata (in difetto) intorno a Joule e la forza di impatto intorno ad almeno dan (circa kg). Ipotizzando una protezione costituita di un profilato a tubo quadro con sezione 35/31 (35 mm lato esterno; 31 mm lato interno), con spessore di 2 mm avente uno sbalzo di soli 100 mm, la sollecitazione unitaria si aggira sui 55 kg/mm 2 (oltre i limiti di resistenza del materiale). In alternativa alle attuali "traversine" o "mensole", potrebbero essere realizzate "staffature" collegate direttamente alle "fasce" che fissano le bombole. (16) Occorre evitare ogni saldatura quando la bombola sia già montata, per non comprometterne l'integrità meccanica e chimica e per non "bruciare" le centraline del veicolo con saldatura ad "arco". Elementi di saldatura La saldatura consente di unire due parti solide realizzando la continuità del materiale e ottenendo una costruzione monolitica; i vantaggi, tuttavia, potrebbero essere ridotti dalla concentrazione delle linee di forza con pericolo di rottura per fragilità (nel caso di acciai dolci o debolmente legati Fe42, C10, ecc.). Tra i diversi tipi di saldature quelle utilizzabili in queste lavorazioni sono quelle ad arco elettrico con elettrodo nudo o rivestito o a filo nudo o rivestito. Gli elettrodi rivestiti (immersi o compressi), rispetto a quelli nudi, danno saldature di maggiore qualità grazie alla protezione dall'ossidazione; si citano solo alcuni elettrodi di tipo rivestito: al rutilo (ossidi di titanio e di ferromanganese): hanno effetti scarsamente protettivi; hanno fusione dolce, formano una buona scoria, dando al cordone regolarità, buon aspetto e buona resistenza; sono sconsigliati per acciai scadenti; neutri: buone caratteristiche meccaniche e tecnologiche (superiori al rutilo) e minore scorrevolezza; sono sconsigliati con acciaio scadente (con tenore di C superiore allo 0,25%); acidi: costituiti di ossidi metallici e di ferro o leghe di ferro. Le caratteristiche meccaniche sono in genere elevate purché siano scarsi lo zolfo (S) e il fosforo (P). Adatte per grossi spessori; basici: costituiti di carbonati di calcio o magnesio e di fluorite; conseguono proprietà desolfanti e defosfanti al bagno di fusione (lo zolfo favorisce la criccabilità a freddo, il fosforo la criccabilità a caldo). Le proprietà meccaniche e tecnologiche sono elevate, ma gli elettrodi sono molto delicati, soprattutto a contatto dell'umidità atmosferica. Fondamentali per la riuscita della saldatura sono la tensione della corrente elettrica e la distanza dell'arco. La tensione di alimentazione orientativamente può essere calcolata con le seguenti formule: I = 45 x d 30; V = ,04 x I. Dove: I = ampère; V = volt; d = diametro elettrodo. La lunghezza ideale dell'arco è di 3 mm: un arco corto determina un eccessivo riscaldamento del pezzo e l'incollamento dell'elettrodo (si ode scricchiolio e l'arco frigge); un arco lungo (maggiore di 7 mm) determina dispersione di calore e quindi scarsa penetrazione; la saldatura risulta piatta e poco resistente. Nella scelta degli elettrodi è bene utilizzare quelli che danno una resistenza a trazione compresa tra i 431 e i 549 N/mm 2 (codice 44). Osservando il cordone di saldatura si può valutare la qualità della saldatura stessa. I principali difetti esterni sono: mancanza di penetrazione (scarsa fusione del materiale di apporto); mancanza di metallo (inadeguato riporto di materiale perché la passata è stata troppo veloce); sovraspessore eccessivo (difetto contrario del precedente); aspetto irregolare (tecnica esecutiva maldestra); intaccature nel materiale di base (tecnica di saldatura errata, più probabile nella parte superiore delle saldature piane di angolo). Si tralascia la descrizione dei difetti interni in quanto non visibili ad occhio. (17) L'allegato II della circolare prot. n MOT2/C ha confermato i criteri generali riguardanti l'installazione già contenuti nelle circolari MCTC n. 32/98 del : i cavi elettrici devono essere adeguatamente protetti (per evitare deterioramenti, lesioni o danneggiamenti dovuti all'umidità); è obbligatorio un fusibile per la protezione contro i sovraccarichi elettrici, dimensionato ed inserito nel circuito elettrico, secondo quanto indicato dal 25/06/2016 pagina 12 di 13

56 costruttore dei componenti; il fusibile deve essere in posizione facilmente raggiungibile (anche se non è specificato dalla circolare, in analogia a quanto prescritto per gli altri fusibili del veicolo, deve essere facilmente identificabile); i collegamenti elettrici all'interno dei contenitori parziali o totali debbono essere eseguiti con estrema accuratezza (mediante brasatura dolce e isolamento con guaine termorestringenti, con connettori di tipo antisfilamento e con ritenuta meccanica separata dal contatto elettrico). I collegamenti elettrici interni all'abitacolo e al bagagliaio devono essere conformi alla classe IP40; gli altri alla classe IP54, ai sensi della IEC 529 (regolamento internazionale impianti elettrici). (18) V. circolare prot. n MOT2/C. (19) V. lettera ministeriale prot. n. 702/4150(0) con la quale è stato ribadito che l'art. 344 del regolamento di esecuzione del previgente CDS non esclude possibilità di operare trasformazioni dell'alimentazione a metano di motocarri. (20) Per quanto riguarda i veicoli a CNG v. Allegato I alla circolare prot. n. 4043MOT2/C mentre per quanto riguarda i veicoli a GPL v. Allegato 1 alla lettera circolare prot. n (21) V. circolare prot. n. 3092MOT2/C. L'allegato II alla circolare contiene Traduzione in italiano (non ufficiale) e testi ufficiali in inglese e francese degli allegati 4 e 5 al regolamento ECE/ONU n. 115 che trattano: allegato IV Descrizione delle procedure di prova per la tenuta dei sistemi speciali di adattamento a metano/gpl installati sui veicoli, allegato V Prescrizioni concernenti il fissaggio dei serbatoi del gpl e del metano (22) Il regolamento propone la seguente tabella per materiale FE 370, bulloni classe 8.8: Capacità serbatoio (litri) Dimensioni minime rondelle (mm) esita uno spazio diviso tra sedile e serbatoio e tra serbatoio e parte posteriore di almeno 100 mm, se le fasce sostengono l'intera massa del serbatoio siano almeno 3, le fasce siano tali che il serbatoio non scivoli, ruoti o si distacchi, feltro, pelle o plastica siano interposti tra serbatoio e fasce, se esiste un telaio per serbatoio: Dimensioni minime fasce serbatoio (mm) fino a x 1,5 20 x 3,0 il serbatoio sia fissato al telaio con almeno due fasce, se le fasce sostengono l'intera massa del serbatoio siano almeno 3, le fasce siano tali che il serbatoio non scivoli, ruoti o si distacchi, feltro, pelle o plastica siano interposti tra serbatoio e fasce, Diametro minimo dei bulloni (mm) 25 x 2,5 30 x 1, x 1,5 30 x 3, x 2,5 20 x 3,0 (se 8 (se min. 3 fasce) min. 3 fasce) x 2,0 50 x 6, x 3,0 50 x 3,0 (se min. 4 fasce) 10 (se min. 4 fasce) più di 150 Secondo reg. n. 67/01 per GPL e reg. n. 110 per metano Secondo reg. n. 67/01 per GPL e reg. n. 110 per metano Secondo reg. n. 67/01 per GPL e reg. n. 110 per metano Il regolamento, relativamente al serbatoio, prescrive inoltre che: per serbatoi longitudinali (l'asse del serbatoio forma un angolo di non più di 30 gradi con piano longitudinale centrale del veicolo) deve essere presente una connessione trasversale di fronte al telaio del serbatoio dello spessore del telaio, alta almeno 30 mm, almeno 30 mm sopra il punto più basso del serbatoio, più vicina possibile o all'interno del fondo bombato del serbatoio. (23) V. circolare DTT prot. n / e circolare prot. n (24) La DGM ha ribadito che il regolamento ECE/ONU n. 110 prevede l'uso esclusivo di una valvola automatica per ciascun serbatoio di CNG; pertanto non possono essere usate valvole manuali (v. circolare prot. n. 4422DIV3B). CONTINUA Parte 2 di 2. Per le restanti parti di testo vedasi: Parte 1 25/06/2016 pagina 13 di 13

57 314 Autorizzazioni officine per installazione impianti a gas nei veicoli AUTORE Biagetti ing. Emanuele funzionario tecnico DTT Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna in alcun modo l'ente di cui egli sia dipendente. Aggiornato al 19/05/2008 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 78. CONTENUTO Sommario: QUADRO GENERALE ATTREZZATURE TECNICHE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO Presentazione della richiesta COMPENDIO OPERATIVO Presentazione della richiesta I FACSIMILE Domanda in bollo per il riconoscimento di idoneità all'esecuzione e certificazione della prova idraulica Documento di idoneità rilasciato dall'umc all'esecuzione e certificazione della prova idraulica Certificazione relativa alla prova idraulica delle tubazioni QUADRO GENERALE L'art. 351 regolamento del previgente CDS prescriveva che le tubazioni (escluso il riduttore) degli impianti di alimentazione alternativa funzionanti a GPL o CNG vengano sottoposte a prova idraulica alla pressione di: 300 bar ( kpa) per gli impianti a CNG, 45 bar (4.500 kpa) per gli impianti a GPL. La prova idraulica delle tubazioni ad alta pressione (quelle che collegano il serbatoio o le bombole al riduttore di pressione) era obbligatoria per tutti i veicoli sottoposti a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di impianto a gas (GPL o CNG). L'accertamento aveva lo scopo di controllare che, anche a motore fermo, non si verificasse uscita di gas. Tuttavia, con l'adozione di tubazioni omologate in base al regolamento UN/ECE n. 67/01 (per il GPL) e UN/ECE n. 110 (per il CNG) la prova idraulica delle tubazioni (9): non è più ricorrente per impianti a GPL che devono essere realizzati con tubazioni omologate e per impianti a CNG realizzati con tubazioni omologate ai sensi del regolamento UN/ECE n. 110 la cui applicazione è facoltativa; pertanto, il settore D della dichiarazione dell'allestitore per impianti che utilizzano tubazioni omologate in base ai regolamenti citati deve ritenersi riferita ad una verifica effettuata dall'allestitore finalizzata ad accertare che non si verifichino fuoriuscite di gas (v. inpratica 311) e non più alla prova idraulica vera e propria (9); è ricorrente per impianti a CNG con tubazioni non omologate; in questo caso, valgono ancora le norme del previgente CDS che prevedono l'effettuazione della prova idraulica. La prova può essere eseguita: in occasione della visita e prova per l'approvazione della modifica dell'alimentazione alla presenza di un funzionario dell'umc, previa presentazione di specifica richiesta su modello TT 2100 e previa corresponsione degli importi relativi alla tariffa 3.3; da parte dell'officina esercente l'attività di riparazione veicoli, costruttrice di dispositivi di alimentazione o esercente l'attività di riparazione e installazione di impianti; in questo caso l'officina trasformatrice appositamente riconosciuta idonea ed autorizzata dall'umc esegue e certifica, di volta in volta, la prova idraulica delle tubazioni relative all'impianto installato senza la corresponsione di alcuna tariffa (4). La certificazione e gli accertamenti di cui sopra non ricorrono per gli impianti di alimentazione con combustibile in pressione o gassoso per i veicoli già omologati con tali dispositivi ed immatricolati con la dichiarazione di conformità (1). La visita e prova per l'approvazione dell'impianto deve essere eseguita presso il competente UMC in base all'ubicazione della sede dell'officina (5). Le officine autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica di San Marino possono rilasciare certificazioni relative all'esecuzione della prova idraulica e all'installazione dell'impianto ai fini dell'aggiornamento delle carte di circolazione italiane previo deposito presso il competente UMC dell'autorizzazione conseguita (7) ATTREZZATURE TECNICHE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA L'officina installatrice deve essere dotata almeno delle seguenti attrezzature tecniche (2): sollevatore, 25/06/2016 pagina 1 di 4

58 trapano elettrico con punte adeguate, utensile per l'esecuzione dei fori di sfiato nel baule, goniometro da officina per il corretto posizionamento della multivalvola (GPL), attrezzatura idonea al montaggio delle valvole sulle bombole per metano (CNG), saldatrice elettrica, pistola stroboscopica e prontuario contenente i dati relativi all'anticipo delle autovetture più comuni, compressore per aria, analizzatore dei gas di scarico per la taratura dell'impianto a gas, pompa idraulica, manometro F.S.P.0400 bar ed accessori per la prova idraulica delle tubazioni dell'impianto, normali serie di chiavi aperte, a stella ed a bussola, cacciaviti piatti ed a croce, forbici da elettricista e da lamiera, serie di pinze per anelli "seeger", martelli, cesoie per tubi, spazzola di ferro PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO L'officina installatrice viene riconosciuta idonea ad eseguire e certificare la predetta prova idraulica dall'umc previa presentazione di apposita istanza. L'UMC, verificata l'esistenza di tutte le condizioni e dei requisiti prescritti emette il documento di idoneità, assegna un numero progressivo che identifica l'officina ed annota sull'apposito registro l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. Copia del provvedimento viene trasmesso all'officina richiedente e al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (6). L'impresa certifica l'esecuzione della prova idraulica con apposita dichiarazione (2) Presentazione della richiesta A(*) Domanda in bollo di riconoscimento di idoneità all'esecuzione ed alla certificazione della prova idraulica. La domanda deve essere redatta conformemente allo schema di cui alla circolare 190/84 del (2). A1 Certificato di iscrizione rilasciato dalla CCIAA attestante l'iscrizione dell'impresa oppure autocertificazione secondo le vigenti norme. A2Copia dell'autorizzazione comunale di esercizio o certificato di agibilità o di idoneità dei locali del comune oppure certificato di agibilità o di idoneità dei locali. Poiché l'autorizzazione comunale di esercizio non è sempre prevista può essere presentato anche il certificato di agibilità o di idoneità dei locali rilasciato dal comune territorialmente competente (3). A3 Relazione tecnica redatta da un ente autorizzato a redigere tale documento, qualora l'impresa intenda richiedere l'intervento di uno degli enti qualificati (necessaria qualora si intenda agevolare l'istruttoria). Qualora il titolare della ditta intenda dimostrare la capacità ad operare richiede l'intervento di uno degli enti autorizzati. Sono enti autorizzati: il centro italiano GPL, la Feder Metano, l'assogas Liquidi, ecc. (8). Tale relazione deve essere redatta conformemente all'allegato n. 2 della circolare 190/84 del (2) COMPENDIO OPERATIVO Presentazione della richiesta A(*) Domanda in bollo di riconoscimento di idoneità all'esecuzione ed alla certificazione della prova idraulica. La domanda deve essere redatta conformemente allo schema di cui alla circolare 190/84 del (2). A1 Certificato di iscrizione rilasciato dalla CCIAA attestante l'iscrizione dell'impresa oppure autocertificazione secondo le vigenti norme. A2Copia dell'autorizzazione comunale di esercizio o certificato di agibilità o di idoneità dei locali del comune oppure certificato di agibilità o di idoneità dei locali. Poiché l'autorizzazione comunale di esercizio non è sempre prevista può essere presentato anche il certificato di agibilità o di idoneità dei locali rilasciato dal comune territorialmente competente (3). A3 Relazione tecnica redatta da un ente autorizzato a redigere tale documento, qualora l'impresa intenda richiedere l'intervento di uno degli enti qualificati (necessaria qualora si intenda agevolare l'istruttoria). Qualora il titolare della ditta intenda dimostrare la capacità ad operare richiede l'intervento di uno degli enti autorizzati. Sono enti autorizzati: il centro italiano GPL, la Feder Metano, l'assogas Liquidi, ecc. Tale relazione deve essere redatta conformemente all'allegato n. 2 della circolare 190/84 del (2) I FACSIMILE Domanda in bollo per il riconoscimento di idoneità all'esecuzione e certificazione della prova idraulica All'UMC di... La sottoscritta ditta... 25/06/2016 pagina 2 di 4

59 Ragione sociale... Via... Città...Partita IVA..., con riferimento alle procedure stabilite con la circolare DG n. 190/84 DC IV n. A095 del , chiede il riconoscimento di idoneità alla esecuzione e certificazione della prova idraulica delle tubazioni, escluso il riduttore, per gli impianti direttamente installati, ai sensi del terzo c. dell'art. 351 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, sostituito dal DPR , n. 16. Dichiara di essere in possesso delle attrezzature elencate al punto della su citata circolare. Allega i seguenti documenti: 1) iscrizione alla CCIAA [2]; 2) autorizzazione comunale di esercizio [1]; 3) documento emesso da... sull'accertamento dei requisiti di idoneità [3]. Data... FIRMA... [1] In luogo dell'autorizzazione comunale di esercizio può essere presentato il certificato di agibilità o di idoneità dei locali rilasciato dal comune (così è stato disposto con lettera circolare prot. n. 60/4183/(0)A03 del ). [2] Oppure autocertificazione secondo le norme vigenti. [3] Ove ricorre Documento di idoneità rilasciato dall'umc all'esecuzione e certificazione della prova idraulica SI RICONOSCE L'IDONEITÀ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UMC DI... Visto il TU delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con DPR 15 giugno, n. 393; Visto il regolamento di esecuzione, approvato con DPR , n. 420; Vista la circolare DG n. 190/84 DC IV n. A095 del ; Vista la domanda in data... presentata dalla...; Esaminata la documentazione allegata a detta domanda; della... con sede in Via... Città... alla esecuzione e certificazione della prova idraulica delle tubazioni, escluso il riduttore, per gli impianti direttamente installati, ai sensi del terzo c. dell'art. 351 regolamento di esecuzione del Codice della strada, sostituito dal DPR , n. 16. Data... IL DIRETTORE DELL'UMC Certificazione relativa alla prova idraulica delle tubazioni La sottoscritta ditta... Via... Città... Partita IVA... dichiara di aver installato, conformemente alle norme vigenti ed a perfetta regola d'arte in data... sull'autoveicolo fabbrica... tipo... targato... l'impianto di alimentazione a GPL/CNG [1] indicato nell'annotazione apposta sul documento di circolazione. Dichiara inoltre di aver sottoposto le tubazioni dell'impianto, escluso il riduttore, con esito favorevole a prova idraulica alla pressione di 45/300 bar [1]. 25/06/2016 pagina 3 di 4

60 FIRMA Autorizzazione esecuzione e certificazione prova idraulica n.... del... Firma depositata prot. n.... del... V. anche dichiarazioni complete relative all'installazione dell'impianto riportate nelle schede 311.0A e 311.0B. [1] Depennare il caso che non ricorre (*) Le procedure sono così contraddistinte: A procedure di richieste preventive, redatte in bollo, funzionali ad operazioni di tipo B; B C D operazioni in materia di motorizzazione con applicazione delle tariffe previste dalla legge n. 870/86 (B = domanda; B0 = tariffa legge n. 870/86 con indicazione del codice; B1 e seguenti = documenti); titoli autorizzativi e/o documentazione integrativa della carta di circolazione (C = domanda; C0 = tariffa legge n. 870/86 con indicazione del codice; C1 e seguenti = documenti); formalità di competenza del PRA (D = domanda; D0 = emolumenti, IPT e bolli; D1 e seguenti = documenti). (1) V. art. 351 regolamento del previgente CDS. (2) V. circolare n. 190/84 del (3) V. circolare n. 60/4183/(0) A003 del (4) V. lettera ministeriale n. 1896/4183/(0) del (5) V. circolare n. 2588/4183/(0) A117 del (6) La circolare n. 235/C4 dell' è stato abrogato il punto 2.2 della circolare n. 190/84 del che prevede l'obbligo di inviare al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici copia del provvedimento di riconoscimento d'idoneità alla prova idraulica delle officine autorizzate. Tuttavia si ritiene che nulla sia variato in ordine alla procedura di rilascio dell'autorizzazione e pertanto debba intendersi abrogato solamente l'obbligo di trasmissione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del provvedimento citato di cui al punto 2.2 della circolare 190/84. (7) V. circolare n. 4314/4183/(0) del con la quale sono riconosciute idonee le certificazioni delle officine operanti nella Repubblica di San Marino in virtù delle condizioni di reciprocità instaurate con le Repubbliche con la ratifica della convenzione del per la circolazione dei bicicli, motocicli e automobili nonché della Convenzione di amicizia e buon vicinato del (8) Il DTT con circolare , n. 3692MOT2/C ha comunicato che il Consorzio Italiano GPL Autotrazione ha cambiato denominazione in Consorzio Ecogas ed ha confermato l'autorizzazione ad operare quale ente autorizzato all'effettuazione della visita ispettiva presso le officine di impianti di alimentazione alternativa che intendono svolgere la prova idraulica in sede. (9) V. circolare DTT , n. 579MOT2/B. NOTE 14/01/2009 Modificate denominazioni uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per effetto del DPR , n /06/2016 pagina 4 di 4

61 312 Bombole per metano per alimentazione veicoli AUTORE Biagetti ing. Emanuele funzionario tecnico DTT Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna in alcun modo l'ente di cui egli sia dipendente. Aggiornato al 26/02/2016 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 78. CONTENUTO Sommario: QUADRO GENERALE NORME COSTRUTTIVE E D'USO DELLE BOMBOLE PER METANO Identificazione delle bombole Periodicità dei controlli delle bombole Periodo di utilizzo delle bombole Compiti del GFBM (gestione fondo bombole metano) Valvole delle bombole VISITA PERIODICA DELLE BOMBOLE UNECE PER METANO Ispezione visiva delle bombole Altre prescrizioni per l'ispezione delle bombole Verifiche straordinarie delle bombole Procedura amministrativa per la revisione delle bombole Esito della revisione delle bombole VISITA PERIODICA DELLE BOMBOLE UNECE CNG4 PER METANO INSTALLATE FIN DALL'ORIGINE SU VEICOLI M1 E N1 Comunicazione della metodologia di prova scelta dal costruttore del veicolo Periodicità della riqualificazione delle bombole Controllo tecnico delle bombole Organizzazione delle sedute di riqualificazione delle bombole Domanda per la riqualificazione delle bombole e rilascio delle certificazioni e delle targhette Bombole che devono essere ritirate Bombole che non superano la riqualificazione Costruttori, elenchi delle officine e procedure di controllo per la verifica delle bombole Costi relativi alla visita di riqualificazione periodica SOSTITUZIONE DELLE BOMBOLE E DELLE VALVOLE DI SICUREZZA SU VEICOLI IN CIRCOLAZIONE I FACSIMILE Certificato di riqualificazione delle bombole di tipo CNG4 installate su veicoli M1 e N1 Dichiarazione del proprietario del veicolo relativa al non coinvolgimento in incidenti o incendio delle bombole di tipo CNG4 installate su veicoli M1 e N1 Dichiarazione del responsabile dell'officina che il veicolo M1 e N1 munito delle bombole di tipo CNG4 non è stato oggetto di interventi che possono averne coinvolto la conformità BOMBOLE PER METANO QUADRO GENERALE Le bombole per metano sono serbatoi destinati a contenere il metano compresso che, nel linguaggio comune, vengono indicate semplicemente come "bombole". La costruzione e l'utilizzo delle bombole è disciplinata da: norme nazionali, regolamento UNECE n. 110 che ha introdotto nel mercato nazionale bombole omologate in conformità agli standard internazionali e destinate ad essere utilizzate nel campo dell'autotrazione (8). Nelle more dell'attuazione in via definitiva e obbligatoria di specifiche norme UE, convivono, per il momento, le prescrizioni delle norme nazionali e del regolamento internazionale ed è prevista l'installazione sui veicoli in circolazione degli impianti a metano sia di tipo A (costituiti da componenti omologati in base alle prescrizioni del regolamento UNECE 110) che di tipo B (costituiti da componenti omologati secondo le norme nazionali) (v. inpratica 316) NORME COSTRUTTIVE E D'USO DELLE BOMBOLE PER METANO In base alle norme nazionali le bombole devono (1): tollerare una pressione di "esercizio" di 200 bar (3); 25/06/2016 pagina 1 di 12

62 differiscono per struttura e materiali di costruzione (8): CNG1 CNG2 CNG3 CNG4 recare iscrizione del numero di identificazione e del nome del gas ("Metano 1971") mediante punzonatura o etichetta durevole o verniciatura aderente e ben visibile (2); non essere utilizzate per contenere altri gas; essere sottoposte a visita di revisione periodica. Le bombole si differenziano in base al rapporto della tara rispetto alla capacità (kg/m 3 ) di metano che contengono e, per soddisfare le diverse esigenze di volume e di ingombro, vengono costruite con lunghezze e diametri diversi (4). L'impiego di materiale composito per la costruzione delle bombole riduce i problemi di ingombro e di tara elevata con notevole contenimento dei consumi di carburante e di inquinamento atmosferico (3). I l regolamento UNECE n. 110 attuato anche in Italia prevede quattro tipologie di bombole destinate all'autotrazione che bombole con corpo metallico, bombole con corpo metallico rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina (avvolte in maniera circonferenziale), bombole con corpo metallico rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina (completamente avvolte), bombole con corpo non metallico e rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina (tutto composito). Le bombole devono (8): recare una targhetta in posizione ben visibile con l'indicazione dei dati identificativi, essere sottoposte a verifiche periodiche (revisioni); il periodo previsto dal regolamento (o inferiore se prescritto dal costruttore) è computato dalla data: di costruzione della bombola o in cui è stata effettuata la prova di pressione dal costruttore o di immatricolazione dell'autoveicolo (se l'impianto è presente fin dall'origine) Identificazione delle bombole Le bombole conformi a norme nazionali sono identificate mediante la seguente serie di dati incisi nell'ogiva superiore: costruttore, matricola, data di costruzione e di collaudo, tara, dicitura "metano", data delle "revisioni" quinquennali, convalida ufficiale con punzonatura della stella a 5 punte contenente la sigla "RI" (Repubblica italiana), iscrizione del numero di identificazione e del nome del gas ("Metano 1971" e anno di scadenza). Identificazione delle bombole di metano conformi alle norme nazionali e targhetta Le bombole omologate in conformità al regolamento UNECE n. 110 sono identificate, di norma, tramite apposita targhetta collocata in posizione ben visibile e contenente i seguenti dati identificativi (8): marchio del costruttore, numero di serie, pressione di lavoro in MPa (v. inpratica 090), regolamento ECE e tipo della bombola (ad es.: ECE R 110 CNG3), data della prova iniziale (mese e anno), tara del serbatoio, nome dell'autorità competente o dell'ente ispettivo, della capacità (litri), pressione di prova in MPa (v. inpratica 090), data limite di utilizzo della bombola (ad es.: "CNG ONLY DO NOT USE AFTER..." e altre istruzioni. La marcatura (leggibile, permanente e alta almeno 6 mm) può essere realizzata tramite etichetta autoadesiva inserita nella resina o a stampigliatura leggera (categorie CNG1 e CNG2) oppure tramite una combinazione di tali sistemi (8). 25/06/2016 pagina 2 di 12

63 Identificazione delle bombole di metano conformi al regolamento UNECE 110 (es.: tipo CNG 3) Periodicità dei controlli delle bombole Le bombole per metano devono essere sottoposte ai seguenti controlli periodici: ogni 5 anni (5) se rispondenti a norme nazionali, salvo qualche eccezione (ad es., alcune bombole nazionali con corpo metallico rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina sono soggette a controllo ogni 3 anni), ogni 48 mesi se rispondenti al regolamento UNECE n. 110 (8) a eccezione di quelle soggette a riqualificazione, ogni 4 anni dall'immatricolazione del veicolo e successivamente ogni 2 anni per bombole di tipo CNG4 installate sin dall'origine sui veicoli di categoria M1 e N1, soggette a riqualificazione (senza smontaggio dal veicolo). La revisione periodica delle bombole è affidata al Comitato di gestione del Fondo bombole metano (GFBM) (v. inpratica ) (6) e viene effettuata in presenza di un funzionario tecnico dell'umc o dell'inail (solo bombole nazionali) (9). La riqualificazione periodica delle bombole per l'autotrazione di tipo CNG4 installate fin dall'origine sui veicoli di categoria M1 ed N1 (v. inpratica 312.3) è di competenza degli UMC e viene effettuata in presenza di un funzionario tecnico dell'umc, presso apposite officine. L'esito del controllo periodico viene attestato da: una punzonatura sull'ogiva di ogni bombola e una targhetta (riepilogativa delle scadenze) per ogni veicolo per bombole nazionali, UNECE CNG1, UNECE CNG2 sottoposte a revisione presso il GFBM; una targhetta apposta su ogni singola bombola, una targhetta (riepilogativa delle scadenze) per ogni veicolo per bombole UNECE CNG3, UNECE CNG4 sottoposte a revisione presso il GFBM; una targhetta apposta su ogni singola bombola, una targhetta (riepilogativa delle scadenze) per ogni veicolo e una targhetta (di dimensioni contenute) apposta in prossimità del punto di rifornimento per bombole UNECE CNG4 sottoposte a riqualificazione periodica. In occasione del controllo viene rilasciato anche un certificato di riqualificazione (uno per veicolo) che contiene numero e dati delle bombole che hanno superato il controllo periodico (v. inpratica ). Targhetta da applicare sulla singola bombola Targhetta da consegnare all'utente (una per veicolo) Targhetta da applicare in prossimità del punto di rifornimento del veicolo Periodo di utilizzo delle bombole In considerazione dell'affidabilità dimostrata dalle bombole conformi a norme nazionali nei lunghi periodi, ne è stato prorogato il limite massimo di utilizzo da 30 a 40 anni dalla data di costruzione (7). Dopo il 40 anno, esse possono essere riconosciute ancora idonee per altri usi. Le bombole conformi al regolamento UNECE n. 110 non possono essere utilizzate per più di 20 anni (o per un periodo inferiore se prescritto dal costruttore) e dopo tale periodo devono essere consegnate all'ente GFBM per la rottamazione (8) Compiti del GFBM (gestione fondo bombole metano) Compiti del GFBM sono: gestione tecnicoamministrativa per il controllo di oltre un milione di bombole, ritiro delle bombole non più idonee con la sostituzione gratuita di quelle il cui "fuori uso" non derivi da uso o manipolazioni negligenti, 25/06/2016 pagina 3 di 12

64 copertura assicurativa dei rischi RC. La copertura assicurativa, in particolare, "copre tutti i casi di responsabilità derivanti da detenzione e/o uso delle bombole per danni di qualsiasi natura dipendenti dall'uso od anche dalla sola presenza di bombole da metano, vuote o piene che siano, nelle fasi di riempimento, maneggio, manipolazione, verifiche, deposito, da carico e scarico, trasporto, distribuzione e utilizzazione, compresi i danni subiti dalle bombole stesse". Il finanziamento del GFBM avviene mediante l'incremento del prezzo del metano (6) Valvole delle bombole Le bombole per metano devono essere munite della "valvola", la cui funzione principale, oltre a quella di raccordo con le tubazioni, è di consentire l'interruzione del flusso del metano, in caso di necessità, con una manovra manuale o automatica (elettrovalvola presente negli impianti conformi al regolamento UNECE). In commercio esistono diversi tipi di valvole, costruite, di norma, in ottone. Le caratteristiche principali delle valvole che le differenziano nel loro impiego sono: minimo ingombro, in particolare, nel senso assiale della bombola, facilità della manovra di apertura/chiusura e di controllo della relativa posizione, inclusione, nello stesso corpo, del "contenitore parziale", affidabilità nel tempo. La valvola viene avvitata alla bombola tramite apposita filettatura conica. Il sistema di apertura/chiusura più comune è quello a sfera VISITA PERIODICA DELLE BOMBOLE UNECE PER METANO Tutte le bombole conformi al regolamento UNECE sono soggette ad ispezione visiva per l'identificazione dei danni e ad eventuali altri controlli. Per le bombole di tipo CNG2 e CNG3 sono previste anche (10): l a prova idraulica (il costruttore definisce anche un limite per la deformazione volumetrica che non può eccedere il 5% della deformazione volumetrica totale alla pressione di prova), una prova non distruttiva ad ultrasuoni o con metodo equivalente (il costruttore, il GFBM ovvero altro laboratorio qualificato rilascia certificazione circa l'idoneità delle prove). Per le bombole di tipo CNG4 sono previste anche (10): l a prova idraulica (il costruttore definisce anche un limite per la deformazione elastica che non può eccedere del 10% il corrispondente valore medio verificato sul lotto di appartenenza; il regolamento consente, in alternativa, la possibilità di utilizzare o la prova di espansione volumetrica ovvero la prova di pressione: si procede in relazione alle indicazioni del costruttore della bombola o alle indicazioni del GFBM); una prova non distruttiva a ultrasuoni o con metodo equivalente (tuttavia, siccome per tali bombole non è possibile ricorrere al controllo ad ultrasuoni, il costruttore, il GFBM ovvero altro laboratorio qualificato rilascia certificazione circa l'idoneità delle prove effettuate con metodo anche visivo, ritenuto equivalente). Per le bombole di tipo CNG 4 che equipaggiano fin dall'origine i veicoli di categoria M1 e N1 è prevista, in alternativa alla procedura ordinaria, una riqualificazione periodica senza lo smontaggio delle bombole dal veicolo (v. inpratica 312.3) (10) Ispezione visiva delle bombole Per l'ispezione è necessario prendere visione delle informazioni del costruttore della bombola e del costruttore del veicolo (se presenti) che devono comprendere l'esame delle specifiche originali e i criteri di ispezione per ogni tipo di bombola. Occorre conoscere anche il manuale di manutenzione, comprese le raccomandazioni per l'uso della bombola e per la sua installazione. L'ispezione visiva comporta un accurato e completo esame delle sue superfici (la superficie esterna deve essere completamente libera e priva di residui, comprese le parti coperte dai sistemi di fissaggio e gli elementi di protezione del serbatoio). I danni da valutare sono quelli relativi a: corrosione; tagli; graffi; incavature fibre esposte; ammaccature; rigonfiamenti; fratture; perdita/rimozione di materiale; cambiamento di colore della superficie della bombola (fuliggine, annerimenti, attacchi chimici, ecc.); prove dell'esposizione al calore; urto o incidente; deterioramento del materiale superficiale. I criteri di accettazione: 25/06/2016 pagina 4 di 12

65 possono essere forniti dal costruttore della bombola, devono comunque rispettare i requisiti minimi riportati nell'allegato della circolare , prot. n. 3171MOT2/C (v. punti 3.2 e 3.3) Altre prescrizioni per l'ispezione delle bombole Deve essere scartata una bombola: della categoria CNG1, qualora presenti più punti con lo stesso tipo di danno ovvero più tipologie di danno, ancorché ricadenti nei livelli di accettazione; può non essere scartata se sottoposta ad uno specifico esame conformemente alle prescrizioni del regolamento, che escluda la presenza di cricche; della categoria CNG2, CNG3 oppure CNG4, qualora presenti più punti con lo stesso tipo di danno, ovvero più tipologie di danno, ancorché ricadenti nei livelli di accettazione. Qualsiasi tipo di bombola che presenta danni o malfunzionamenti delle valvole ivi installate deve essere sottoposta alle verifiche straordinarie (v. inpratica ). Deve essere rimosso e prontamente sostituito qualsiasi elemento del sistema di fissaggio (es. fasce, collari, boccole, bulloni, etc.) che può compromettere la solidità dell'ancoraggio della bombola al veicolo Verifiche straordinarie delle bombole Sono previste verifiche straordinarie quando le bombole: sono state coinvolte in un incidente veicolare, sono state soggette all'azione del fuoco, vengono reinstallate dopo essere state smontate da un altro veicolo. Le bombole soggette a verifica a seguito di incidente veicolare o perché soggette all'azione del fuoco devono essere certificate con nulla osta del costruttore. Le modalità per l'effettuazione delle verifiche e i criteri per condurre l'ispezione visiva sono dettagliatamente indicati al punto 3 del regolamento (8) Procedura amministrativa per la revisione delle bombole La procedura amministrativa da applicare per la revisione delle bombole omologate in conformità al regolamento UNECE n. 110 è la stessa già utilizzata per le bombole nazionali. Le bombole costruite o "revisionate" vengono elencate in "Certificati cumulativi" le cui copie vengono conservate presso il costruttore e l'organo pubblico di controllo che ha eseguito le prove Esito della revisione delle bombole Effettuata la revisione con esito favorevole deve essere apposta una targhetta adesiva di aggiornamento sulla quale risulta annotata la data di svolgimento delle prove e la data di scadenza (per le bombole della tipologia CNG1 e CGN2 i dati possono essere anche punzonati sulle ogive) (8) Targhetta recante la data di effettuazione e l'anno di scadenza della revisione di un bombola di tipo CNG 4 conforme al regolamento UNECE 110 VISITA PERIODICA DELLE BOMBOLE UNECE CNG4 PER METANO INSTALLATE FIN DALL'ORIGINE SU VEICOLI M1 E N1 Per le bombole di tipo CNG4, installate su veicoli di categoria M1 ed N1, in luogo della procedura ordinaria (v. inpratica 312.2) è possibile ricorrere a "metodologie di riqualificazione" alternative in linea con le tecniche costruttive e di utilizzo delle medesime, senza lo smontaggio delle bombole dal veicolo (salvo eccezioni). Ciò in quanto, il regolamento UNECE prevede che le bombole sono garantite durante il periodo di vita prevista dal costruttore (comunque non superiore a venti anni), a condizione che siano installate, utilizzate e ispezionate secondo le istruzioni fornite dallo stesso costruttore. Il ricorso alla metodologia di controllo alternativa è ammessa a condizione che: il costruttore del veicolo delle categorie M1, N1 comunichi la modalità di riqualificazione congrua per le bombole utilizzate sui veicoli di sua produzione, per tipo di veicolo equipaggiato con bombole CNG4 (scegliendo, in alternativa alla metodologia ordinaria, la procedura di riqualificazione che non comporta lo smontaggio delle bombole dal veicolo); vengano organizzate sedute di revisione delle bombole presso le officine della rete dei costruttori dei veicoli; sia avanzata apposita richiesta di visita al competente UMC; i l funzionario del UMC incaricato, effettuati i controlli previsti e acquisita la prescritta documentazione, rilasci al proprietario del veicolo il certificato di riqualificazione (v. inpratica ) unitamente alle targhette da esporre sulle bombole e sul veicolo (v. inpratica ); la riqualificazione sia effettuata la prima volta dopo 4 anni e successivamente ogni 2 anni Comunicazione della metodologia di prova scelta dal costruttore del veicolo 25/06/2016 pagina 5 di 12

66 I costruttori dei veicoli di categoria M1 ed N1 devono espressamente comunicare alla DGM e al GFBM quale modalità di riqualificazione periodica sia congrua per le bombole utilizzate sui veicoli di loro produzione, per tipo di veicolo equipaggiato con bombole CNG4, tra: metodologia ordinaria prevista dalla circolare , n MOT2/C che comporta lo svolgimento di apposita visita di controllo e prova idraulica delle singole bombole (smontate dal veicolo) presso il GFBM (v. inpratica ); procedura alternativa che comporta una visita di controllo delle singole bombole senza lo smontaggio dal veicolo; in tal caso il costruttore deve inviare le raccomandazioni appositamente redatte, conformi a quanto previsto dal regolamento UNECE 110, condivise con il costruttore delle bombole, unitamente all'elenco delle officine della propria rete individuate come sedi di riqualificazione periodica. Il GFBM divulga: il predetto metodo di riqualificazione scelto dai costruttori dei veicoli, l'elenco delle officine sedi di riqualificazione. Le suddette informazioni sono riportate sul "Portale dell'automobilista" (14) Periodicità della riqualificazione delle bombole La riqualificazione delle bombole, è effettuata: la prima volta dopo quattro anni dall'immatricolazione del veicolo, successivamente ogni due anni, questi ultimi applicabili limitatamente alla tipologia di bombole CNG4 riqualificate con le procedure previste Controllo tecnico delle bombole La riqualificazione delle bombole comporta l'accesso al vano di alloggiamento mediante lo smontaggio delle coperture di protezione o di altri elementi degli autoveicoli secondo precise modalità e procedure. I controlli sono effettuati a vista secondo le raccomandazioni fornite dal costruttore. L'ispezione comprende un esame visivo delle superficie esterna della bombola e delle relative staffe di supporto e valvole. Le valutazioni dello stato di conservazione delle bombole va eseguito con riferimento alle raccomandazioni trasmesse dal costruttore e disponibili presso le officine. Il funzionario del UMC deve procedere alla verifica della marcatura delle bombole (conformi al Regolamento UNECE 110) munite di targhetta su cui sono apposti in maniera chiaramente leggibile e indelebile almeno i seguenti dati: a) il numero di serie; b) la capacità in litri; c) la marcatura "GNC"; d) la pressione di esercizio/di prova [MPa]; e) la massa (kg); f) il mese e l'anno di omologazione (es ); g) il marchio di omologazione. La pulizia delle superfici della bombola da controllare, a carico dell'officina, è importante per eseguire un accurato esame visivo e per una corretta interpretazione delle eventuali discontinuità/anomalie e delle conseguenti valutazioni. L'esame visivo delle zone non direttamente accessibili è effettuato con l'ausilio di specchi ad angolo, o altri dispositivi (microcamere) forniti dall'officina ai fini dell'intero esame della superficie delle bombole. I danni da valutare sono quelli relativi a corrosione delle parti metalliche (zona di attacco della valvola), tagli, graffi, fibre esposte, rigonfiamenti, incrinature, perdite/rimozione di materiale, cambiamenti di colore della superficie della bombola, abrasioni o deterioramento della superficie; i criteri di accettazione sono forniti dal costruttore dei veicoli nelle citate raccomandazioni redatte con l'accordo del fabbricante delle bombole Organizzazione delle sedute di riqualificazione delle bombole Nella prima fase di avvio le sedute di revisione delle bombole devono essere eseguite presso le officine della rete dei costruttori dei veicoli (11), che devono: predisporre quanto necessario per l'espletamento delle attività in sicurezza, rendere disponibili le attrezzature necessarie, soddisfare i requisiti concernenti la sicurezza sul lavoro, fornire i necessari DPI (dispositivi di protezione individuale) ai funzionari del UMC incaricati. Qualora a giudizio dell'umc la sede dell'officina non sia idonea per eseguire le riqualificazioni delle bombole, l'umc segnala l'inidoneità alla propria DGT che, valutata la situazione, informa la DGM. La richiesta delle sedute di riqualificazione periodica delle bombole è effettuata secondo le modalità di prenotazione in uso dalle officine sedi di riqualificazione. I versamenti delle tariffe e i pagamenti delle indennità e straordinario dei funzionari degli UMC incaricati per la riqualificazione delle bombole sono effettuati secondo le modalità ordinarie Domanda per la riqualificazione delle bombole e rilascio delle certificazioni e delle targhette 25/06/2016 pagina 6 di 12

67 Bombole che non superano la riqualificazione Le bombole che non hanno superato le prove di riqualificazione periodica devono essere rese inutilizzabili in modo da prevenire la loro riparazione, riutilizzo o riciclaggio secondo le modalità in uso e le disposizioni impartite dal GFBM e inviate a cura dell'officina nelle sedi indicate dallo stesso GFBM Costruttori, elenchi delle officine e procedure di controllo per la verifica delle bombole Sul sito "ilportaledellautomobilista" sono pubblicati (12): l'elenco dei costruttori che hanno chiesto l'adozione della procedura alternativa di riqualificazione per la verifica delle bombole di tipo CNG 4, le procedure di smontaggiorimontaggio delle bombole, e le precauzioni e i criteri per la verifica periodica (percorso: "professionisti", "riqualificazione bombole di tipo CNG 4"); gli elenchi delle officine dei costruttori presso le quali possono essere effettuate le visite di riqualificazione delle bombole di tipo CNG 4 (percorso: "veicoli", "revisioni", "revisione periodica bombole di tipo CNG 4") Costi relativi alla visita di riqualificazione periodica Alla luce delle vigenti norme che disciplinano le revisioni delle bombole di metano, restano a carico del Fondo Bombole di Metano i costi relativi a: Per ogni veicolo deve essere compilato il modello TT2119 completo di: modulo conforme all'allegato 1 (v. inpratica ), predisposto in triplice copia, copia della carta di circolazione del veicolo, attestati di pagamento della tariffa 3 (25,00 euro sul c.c. postale n e 16,00 euro sul c.c. postale n. 4028). Effettuata la visita, il funzionario incaricato: compila il modulo conforme all'allegato 1 della circolare , prot. n. 7865Div3/H (v. inpratica ) che consegna in copia al proprietario (una copia deve essere inviata dall'officina alla SFBM e una copia rimane agli atti dell'ufficio); acquisisce la dichiarazione del proprietario del veicolo conforme all'allegato 2 della circolare , prot. n. 7865Div3/H (v. inpratica ) con il quale il medesimo attesta che le bombole non sono state coinvolte in collisioni o incendi (le bombole che sono state coinvolte in una collisione o in un incendio debbono essere ritirate dal servizio secondo le modalità già in uso); acquisisce la dichiarazione resa dal responsabile dell'officina conforme all'allegato 3 della circolare , prot. n. 7865Div3/H (v. inpratica ) con la quale il medesimo attesta che l'installazione dell'impianto non è stata oggetto di interventi che possono averne coinvolto la conformità; consegna le targhette da applicare in prossimità del punto di rifornimento del veicolo; le targhette (contraddistinte da un numero progressivo) devono essere consegnate alle officine sedi di riqualificazione che ne curano la compilazione (v. inpratica ); appone le targhette che attestano la revisione sulle singole bombole; le targhette (contraddistinte da un numero progressivo) devono essere completate con pennarello indelebile con la data di effettuazione della revisione e il numero progressivo deve essere indicato sul modulo di revisione delle bombole (v. inpratica ); rilascia le targhette che attestano l'avvenuta revisione di tutte le bombole del veicolo da consegnare all'utente; le targhette (contraddistinte da un numero progressivo) devono essere consegnate alle officine sedi di riqualificazione che ne curano la compilazione (v. inpratica ). La consegna delle targhette che attestano la riqualificazione delle bombole viene curata dal Magazzino stampati della DGM (13). Se una o più bombole non superano la riqualificazione il veicolo deve essere presentato a nuova visita, previa sostituzione delle bombole scartate con bombole dello stesso tipo, unitamente alla nuova domanda, alla certificazione della bombole e alla dichiarazione dell'officina che ha provveduto alla sostituzione delle stesse ed effettuato la prova di tenuta dell'impianto Bombole che devono essere ritirate Le bombole devono essere ritirate dalla circolazione dal GFBM quando: sono prive dell'etichetta contenente le informazioni obbligatorie oppure hanno etichette sulle quali per una qualunque ragione le informazioni obbligatorie siano diventate illeggibili; il veicolo su cui sono installate è stato coinvolto in un incendio; il veicolo è stato coinvolto in una collisione; si hanno elementi per ritenere che la bombola sia stata danneggiata con qualsiasi mezzo: per esempio agenti chimici ecc.; è presente qualsiasi allentamento del sistema di montaggio che consente una vibrazione anomala delle bombole. sostituzione gratuita delle bombole CNG4dichiarate non più idonee in occasione delle revisioni effettuate dai funzionari del UMC; assicurazione RCVT; operazioni di revisione delle bombole (trasferte dei funzionari del UMC, diritti di collaudo e certificati); l'officina presso la quale vengono effettuate le operazioni di revisione anticipa tali spese per poi ribaltarle al Fondo Bombole Metano contestualmente all'invio dei certificati di revisione. Il rimborso riguarda pertanto: costo del bollo 16,00 per la richiesta alla UMC della seduta del collaudo presso l'officina; diritti di collaudo fissati dal UMC (normalmente 1,71/bombola); per importi diversi occorre allegare il documento del UMC che attesta l'importo; 25/06/2016 pagina 7 di 12

68 costo del certificato che riporta la matricola e il tipo di bombole collaudate, con attestati di pagamento previsti per ciascun veicolo, come da tariffa indicata alla voce 3 della tabella 3 della legge n. 870: 25,00 euro su c.c. postale n e 16,00 euro su c.c. postale n. 4028; anticipazione delle spese di trasferta da pagare alla Tesoreria della Banca d'italia e fissato dagli UMC. Non sono previsti rimborsi per eventuali spese di agenzia per il disbrigo delle pratiche amministrative. Pertanto il proprietario delle bombole si deve accollare solamente le spese di mano d'opera per interventi richiesti all'officina per l'effettuazione delle operazioni di revisione. Le spese vengono rimborsate con l'invio di una fattura intestata a Gestione Fondo Bombole Metano, Piazzale Enrico Mattei Roma P.IVA C.F (15) SOSTITUZIONE DELLE BOMBOLE E DELLE VALVOLE DI SICUREZZA SU VEICOLI IN CIRCOLAZIONE Le bombole e i relativi gruppi valvolari non vengono più individuati mediante specifica annotazione sulla carta di circolazione, come in passato, con il nome del costruttore, il numero e la capacità delle bombole. Spesso sul documento di circolazione risultano generiche annotazioni del tipo "Alimentazione a benzina/metano" e non vengono specificati nemmeno il numero delle bombole installate sul veicolo. Tuttavia è opportuno tener presente che la sostituzione delle bombole per metano (numero e/o capacità delle singole bombole, loro ubicazione, ecc.) comporta l'approvazione della modifica (v. inpratica 311). Si ritiene che non occorra sottoporre a visita e prova il veicolo qualora si sostituiscano le bombole di metano già installate e scadute di validità con altre revisionate gratuitamente presso il comitato di Gestione del Fondo Bombole Metano (GFBM) a condizione che: siano equivalenti a quelle precedentemente installate (sono equivalenti bombole aventi la stessa marca, la stessa capacità, uguale forma e identiche dimensioni anche se sono tollerate le piccole differenze di tara dovute alla fabbricazione della bombola); vengano installate nella medesima posizione di quelle precedentemente installate. La sostituzione di un serbatoio con un altro di tipo omologato, che non rientra nel fascicolo di omologazione del veicolo su veicoli in circolazione, omologati fin dall'origine con la doppia alimentazione è ammessa a determinate condizioni (v. inpratica ) I FACSIMILE Certificato di riqualificazione delle bombole di tipo CNG4 installate su veicoli M1 e N1 Sostanzialmente conforme all'allegato 1 della circolare n. 7865Div3/H (in triplice copia) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Direzione Generale Territoriale... UMC... Sezione... MARCA OPERATIVA... Officina sede della verifica... Marca e modello del veicolo:... Produttore:... Targa:... Telaio n.:... a cura del funzionario incaricato della riqualificazione Impianto di alimentazione a metano realizzato con n.... bombole: 1) marca... tipo... capacità... numero serie... omologazione... ubicazione... 2) marca... tipo... capacità... numero serie... omologazione... ubicazione... 3) marca... tipo... capacità... numero serie... omologazione... ubicazione... 4)... [ ] RIQUALIFICAZIONE REGOLARE [ ] RIQUALIFICAZIONE NON REGOLARE Non è consentita la circolazione del veicolo con l'alimentazione a metano ai sensi dell'art. 79 del CdS. Le bombole N. xxxxx non hanno superato la riqualificazione... (indicare i motivi corrispondenti alle raccomandazioni del costruttore). Altro... Luogo e data... Il funzionario Dichiarazione del proprietario del veicolo relativa al non coinvolgimento in incidenti o incendio delle bombole di 25/06/2016 pagina 8 di 12

69 tipo CNG4 installate su veicoli M1 e N1 Sostanzialmente conforme all'allegato 2 della circolare n. 7865Div3/H Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ufficio Motorizzazione Civile di... OGGETTO: Riqualificazione periodica delle bombole di tipo CNG4 che equipaggiano il veicolo targa... Il/La Sottoscritto/a... nato/a... il... residente a... via... nella sua qualità di... dal... del veicolo targa... immatricolato il... DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445 Che il succitato veicolo non è stato coinvolto in un incidente o incendio come definiti nelle istruzioni di uso e manutenzione del veicolo. Data e luogo In fede Dichiarazione del responsabile dell'officina che il veicolo M1 e N1 munito delle bombole di tipo CNG4 non è stato oggetto di interventi che possono averne coinvolto la conformità Sostanzialmente conforme all'allegato 3 della circolare n. 7865Div3/H Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ufficio Motorizzazione Civile di... OGGETTO: Riqualificazione periodica delle bombole di tipo CNG4 che equipaggiano il veicolo targa... Il/La Sottoscritto/a... nato/a... il... nella sua qualità di responsabile tecnico dell'officina... sita in... via... DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Che l'impianto di alimentazione del veicolo targa... non è stato oggetto di interventi che possono averne coinvolto la conformità alle normative vigenti; i tubi per il riempimento delle bombole, per l'alimentazione del veicolo e gli sfiati sono correttamente e saldamente fissati; i supporti a protezione delle bombole a contatto con le staffe sono montati correttamente e in buone condizioni; le bombole sono saldamente tenute dalle staffe; i bulloni che fissano le staffe al veicolo sono completamente serrati; le staffe di montaggio sono in buone condizioni e non piegate, rotte o deformate; il veicolo è esente da danni nelle zone in cui sono fissate le staffe di montaggio; i bulloni che reggono le staffe o le cinghie sono serrati a livelli adeguati; la valvola e/o dispositivi di scarico a pressione sono esenti da danni; le valvole sono correttamente serrate; sono assenti perdite di gas. Data e luogo In fede BOMBOLE PER METANO Tipo Caratteristiche Dati identificazione Scadenza revisione Dati revisione Nazionale Corpo metallico Punzonati su ogiva 5 anni [1] Punzonati su ogiva UNECE CNG 1 Corpo metallico Punzonati su ogiva 48 mesi Punzonati su ogiva 25/06/2016 pagina 9 di 12

70 UNECE CNG 2 UNECE CNG 3 UNECE CNG 4 Corpo metallico e guaina con filamento continuo impregnato con resina (avvolgimento circonferenziale) Corpo metallico e guaina con filamento continuo impregnato con resina (avvolgimento completo) Corpo non metallico con guaina con filamento continuo impregnato con resina (tutto composito) Punzonati su ogiva 48 mesi Punzonati su ogiva Riportati su targhetta inserita nella resina Riportati su targhetta inserita nella resina 48 mesi Targhetta autoadesiva [2] 48 mesi (revisione ordinaria) 4 anni da immatricolazione e successivamente ogni 2 anni (riqualificazione) Targhetta autoadesiva [2] Targhetta autoadesiva [2] Targhetta autoadesiva vicino al punto di carica [3] Certificato di riqualificazione [4] [1] 3 anni per bombole con corpo metallico rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina. [2] Apposta sulle singole bombole. [3] Una per ogni veicolo. [4] Viene rilasciato un certificato per ogni veicolo. (1) (2) (3) (4) La normativa che regolamenta la costruzione delle bombole per metano è contenuta nel regolamento approvato con DM e successive norme integrative. Altra norma di riferimento ancora vigente è l'art. 342 del regolamento al precedente codice. V. DD L'adeguamento alle prescrizioni deve essere effettuato in occasione della prima visita di revisione del della bombola. La linea di adduzione del gas, nelle stazioni di rifornimento, deve essere protetta da valvole tarate alla pressione massima di 220 bar (225 kg/cm²) per cui pari pressione può raggiungere la valvola di carica delle bombole (DDMM e ). L'aumento di pressione da 200 a 300 bar consentirebbe un incremento della quantità di CNG di circa il 34% mentre l'incremento del consumo di energia elettrica aumenterebbe di oltre il 50%; inoltre, l'evidente diminuzione del rendimento di compressione provoca maggiori costi di gestione complessiva e d'impianto delle stazioni di distribuzione per cui il bilancio, sotto il profilo ecologico, peggiora. La ditta Faber, per esempio, già dal 1987 costruisce ed esporta (USA, Germania, ecc.) bombole costruite con "liners" in acciaio avvolti da fibre di vetro impregnate di resine termoindurenti e idonee a "cariche" superiori ai 200 bar. V. al riguardo l'elaborazione dati da "Motori endotermici" di D. Giacosa relativa al confronto tra i combustibili contenuti in un serbatoio/bombola della capacità di 60 litri GPL CNG BENZINE GASOLIO Massa serbatoio/bombola kg (indice benzina = 100) (300) (687,5) (100) (100) Massa combustibile kg 32,4 12, ,1 (indice benzina = 100) (72) (27,3) (100) (111,3) Massa totale kg 56,4 67, ,1 (indice benzina = 100) (106,4) (127,1) (100) (109,6) Potere cal. inf.re MJ/kg 45,8 46,9 43,7 42,7 (indice benzina = 100) (43,7) (107,3) (100) (97,7) Contenuto in energia MJ (rapporto benzina = 100) (75,4) (29,3) (100) (108,7) Massa totale/energia 3,8 11,7 2,69 2,71 (indice benzina = 100) (140,7) (433,3) (100) (100,7) Equivalenza alla benzina l 45,4 17, ,2 (indice benzina = 100) (75,6) (29,3) (100) (108,6) V. al riguardo il prospetto che segue relativo alla evoluzione delle bombole per metano dagli anni 40 ad oggi: BOMBOLA kg/m 3 * kg/l ** In acciaio comune al carbonio ,50 In acciaio al nichel (Dalmine) ,25 25/06/2016 pagina 10 di 12

71 In acciaio al nichel (GIP) 5,5 1,371,50 In acciaio al molibdeno (Vibrac del Wichers Armstrong) 5,56 1,371,50 In acciaio sottile al carbonio blindate con filo d'acciaio 5,56 1,371,50 In ferro elettrolitico blindate con filo d'acciaio 5 1,25 In lega Allumag con tubo o corda d'acciaio 34 0,751 J. Heiser (34Cr 4Mo) 3,244,75 0,801,18 Faber (34Cr 4Mo, DIN 17200) *** 3,283,81 0,820,95 J. Heiser (composite) **** 2,993,74 0,740,93 Faber (composite) **** 2,763,00 0,670,75 * Rapporto massa bombola per m3 di CNG a 0 C e 760 Hg. ** Rapporto massa bombola per capacità. A titolo esemplificativo si riportano i valori estremi delle bombole di acciaio legato prodotte da due costruttori in diverse combinazioni di capacità, massa e dimensioni. CARATTERISTICHE kg/l Capacità (l) FABER da 30 a 140 0,860,85 HEISER da 24 a 90 1,060,80 Massa (kg) FABER da 26 a 120 0,860,85 HEISER da 25,5 a 72 1,060,80 Lunghezza (mm) FABER da 920 a ,860,85 HEISER da 935 a ,060,80 Diametro (mm) FABER da 229 a 390 0,820,88 HEISER da 204 a 267 0,930,80 (5) (6) (7) La data di costruzione o quella di ultimo collaudo consentono di definire il termine oltre il quale l'uso della bombola non è più consentito (nel conteggio dei cinque anni va incluso anche il mese ivi punzonato per esempio, una bombola che reca la data di collaudo del 6/98 può essere utilizzata fino al 30 giugno 2003). Il Comitato di Gestione del Fondo Bombole Metano (GFBM) è stato istituito con legge , n. 640 il cui regolamento di esecuzione è stato approvato con DPR ; con legge , n. 145 ne è stato previsto il finanziamento avviene mediante l'incremento del prezzo del metano. V. DM "Ottantesima serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre Limite massimo di impiego delle bombole per metano". (8) Vedi circolare , n. 3171MOT2/C. Inoltre: a seguito dell'adozione di apposito emendamento al regolamento ECE/ONU n. 110 (v. circolare , prot. n. 131/MOT2/C) le visite periodiche (revisioni) delle bombole per autotrazione devono essere effettuate almeno ogni 48 mesi anziché ogni 36 mesi come previsto dal testo originale; con circolare la DGM ha chiarito che in conformità con quanto stabilito dal regolamento ECEONU n. 110, per le bombole della tipologia CNG1, i dati da apporre a seguito di revisione con esito favorevole possono essere anche punzonati sulle ogive con modalità previste dalle norme EN 10891; con circolare , n Div3/H la DGM ha fornito chiarimenti, tra l'altro, in merito alle prove relative alle bombole di tipo CNG4 per le quali non è possibile ricorrere al controllo ad ultrasuoni. (9) Funzioni già esercitate dall'ispesl soppresso dall'art. 7 DL n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge n (10) Sull'argomento si evidenzia che la DGM con: circolare , n Div3/H, in attesa della definizione di specifici criteri per il controllo periodico, aveva sospeso la prima revisione delle bombole di tipo CNG4 (materiale composito) installate sui veicoli delle categorie M1 e N1 fin dall'origine; il costruttore del veicolo aveva la facoltà di sostituire le bombole in scadenza con altre nuove dello stesso tipo o di altro tipo previsto in sede di omologazione del veicolo; circolare , n File avviso n. 40/2014 aveva consentito lo svolgimento delle revisioni periodiche dei veicoli muniti delle predette bombole scadute presso gli UMC; ciò al fine di consentire la circolazione dei veicoli in parola in via esclusiva con l'alimentazione a benzina. Con circolare , n. 7865Div3/H, sono stati definiti i criteri per la riqualificazione periodica delle suddette bombole (senza smontaggio delle medesime dal veicolo). (11) Successivamente saranno ricomprese, come sedi di riqualificazione, anche soggetti non appartenenti alla rete dei costruttori (officine private) in grado di garantire la corretta esecuzione delle ispezioni (v. circolare , n. 7865Div3/H). (12) V. circolare , prot. n /Div 3/H. (13) V. circolare , prot. n /DIV 3/H. (14) La DGM ha ribadito che i costruttori dei veicoli di categoria M1 ed N1 che utilizzano bombole per il contenimento di metano del tipo CNG4, devono comunicare quale metodologia di riqualificazione è congrua per le bombole da loro utilizzate. Dette informazioni sono pubblicate nel sito il portale dell'automobilista e sono raggiungibili tramite il percorso "professionisti", "riqualificazione bombole di tipo CNG4" (v. circolare , prot. n /div3/H). (15) V. circolare , prot. n. 4327/Div3/H. NOTE 26/02/2016 In materia di riqualificazione periodica delle bombole di metano di tipo CNG 4, la DGM ha diffuso 25/06/2016 pagina 11 di 12

72 apposita nota del Comitato Gestione fondo bombole metano con la quale si chiarisce che: i costi relativi alla richiesta alla UMC della seduta del collaudo, ai diritti di collaudo fissati dal UMC (normalmente 1,71/bombola), al costo del certificato, all anticipazione delle spese di trasferta presso l officina del funzionario del UMC possono essere rimborsati mediante l'invio di una fattura intestata a Gestione Fondo Bombole Metano, il proprietario delle bombole si deve accollare solamente le spese di mano d'opera per interventi richiesti all'officina per l'effettuazione delle operazioni di revisione, è prevista la sostituzione gratuita delle bombole CNG4dichiarate non più idonee. (Circ , prot. n. 4327/Div3/H Aggiunti paragrafo e nota 15). 25/06/2016 pagina 12 di 12

73 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 3 Prot. n. 220/M3/C2 Roma, 14 febbraio 2000 OGGETTO: Veicoli dotati di motori con ciclo diesel. Trasformazione dell'alimentazione originaria da gasolio a gasolio C.N.G. (dualfuel) o a gasolio G.P.L. (mixed fuel). A) PREMESSE Si richiamano gli argomenti trattati con le circolari: n. 204/85 del (1), n. 92/87 del (2), con le quali sono state concesse alcune autorizzazioni a carattere sperimentale per immettere in circolazione autoveicoli il cui motore ad accensione spontanea è alimentato con il sistema dualfuel o mixedfuel, fermo restando il sistema di accensione della miscela presente all'interno del cilindro. La presente circolare abroga le due precitate circolari e stabilisce dei nuovi criteri da adottare per l'immissione in circolazione dei veicoli equipaggiati con impianti per l'alimentazione del motore diesel con gasolio C.N.G. o gasolio G.P.L. B) DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI. Si ricorda, in sintesi, che l'intervento di modifica dell'impianto di alimentazione comporta di norma l'installazione di: uno o più riduttori di pressione, uno o più miscelatori, uno o più elettrovalvole, uno o più regolatori di flusso, uno o più attuatori di flusso, uno o più centraline di pilotaggio del sistema, uno o più sensori e interruttori, tubazioni di adduzione del C.N.G. o del G.P.L., una o più bombole per G.N.G. o serbatoi per G.P.L., mentre non comporta la modifica del motore che conserva la possibilità di essere alimentato anche soltanto a gasolio. Dalle sperimentazioni finora effettuate si è potuto rilevare che i veicoli, così allestiti, risultano mediamente meno inquinanti rispetto agli stessi tipi alimentati con solo gasolio e, nell'ipotesi di regolazione del nuovo sistema di alimentazione tale da mantenere entro limiti ammissibili le variazioni di prestazione (giri max, coppia, potenza), non sembra risultare compromessa l'affidabilità nel tempo dello stesso motore. C) APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE TIPO DUALFUEL O MIXEDFUEL I sistemi di alimentazione di motori con ciclo diesel con sistemi dualfuel o mixedfuel definiti per similitudine con quelli previsti per l'alimentazione dei motori con ciclo ad accensione comandata: COMPLESSIVI DI TRASFORMAZIONE (citati in seguito, per brevità, quali complessivi si vedano per una completa informazione sullo specifico argomento le circolari: prot. 3323/4183/(0) del (3), prot. 3737/4183/(0) del (4), prot. 342/4183/(0) del (5), prot. 3070/4183/(0) del (6), n. 36/95 del (7), n. 101/97 del ) (8). Sono soggetti ad APPROVAZIONE nel rispetto dei limiti previsti per le emissioni inquinanti da gas combusti vigenti all'atto della prima omologazione del tipo di motore o del veicolo dotato dello specifico tipo di motore. D) ADEMPIMENTI DEI CENTRI PROVA AUTOVEICOLI 1. Procedura amministrativa I complessivi possono essere approvati in relazione a specifiche norme tecniche o direttive CE o regolamenti ECE/ONU, relative all'inquinamento da gas combusti, utilizzando per le verifiche e prove motori o veicoli omologati in conformità alla stessa norma o direttiva o regolamento in relazione al quale è chiesta l'approvazione del complessivo. I singoli dispositivi componenti il complessivo, quando ricorre il caso (e cioè solo per elementi in pressione), debbono risultare omologati ai sensi delle vigenti norme tecniche (omologazioni nazionali o omologazioni in conformità al regolamento ECE/ONU/67 si veda in proposito la circolare n. 32/98 del (9) riguardante la nuova stesura della circolare n. 58/96 del ) (10). I seguenti elementi caratterizzanti il complessivo, se presenti, e cioè: il/i riduttore/i di pressione, l'/gli attuatore/i di flusso, la/le centralina/e, le bombole per il C.N.G. o i serbatoi per il G.P.L., 25/06/2016 pagina 1 di 4

74 costituiscono caratteristiche essenziali del complessivo e pertanto le variazioni di uno o più di questi elementi comporta il rilascio di un aggiornamento di approvazione. L'approvazione del complessivo riguarda l'insieme dei quattro elementi di cui al precedente capoverso con l'aggiunta dell'eventuale miscelatore. Questi debbono riportare gli stessi estremi di marcatura del complessivo, tranne nel caso in cui uno dei componenti non risulti già omologato o approvato, nel qual caso esso mantiene il suo originario numero di omologazione o approvazione. Gli elementi componenti il complessivo, oltre al numero di omologazione o approvazione, debbono riportare impresso anche il nome della fabbrica e il tipo di dispositivo. Le indicazioni, di cui ai due precedenti capoversi, possono essere impresse per: punzonatura, stampigliatura a rilievo per fusione, targhette metalliche rivettate o autoadesive serigrafate a distruzione nell'eventualità di rimozione. In caso di esito favorevole delle prove, i singoli dispositivi e l'intero complessivo, sono oggetti di omologazione o di approvazione da parte della U.d.G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre MOT 2 o MOT 3, in relazione al tipo di veicolo cui sono destinati. 2. Procedura tecnica Individuazione dei gruppi di veicoli In analogia a quanto già previsto per i complessivi dedicati ai veicoli dotati di motore ad accensione comandata (si veda la circolare n. 36/95 del ) (7) si è reso opportuna la delimitazione del campo di applicabilità dei complessivi a gruppi di veicoli caratterizzati dalla costanza di alcuni parametri significativi a livello macroscopico. I gruppi di veicoli che possono essere ritenuti omogenei agli effetti delle prove e per i quali si istituisce un rapporto biunivoco con ciascun complessivo sono caratterizzati dai seguenti parametri: cilindrata con tolleranza del + del 25%, pressione max di iniezione con tolleranza del + 25%, sistema di gestione dell'alimentazione (iniezione diretta o indiretta), sistema di sovralimentazione (assenza o presenza). 3. Documentazione tecnica L'approvazione dei complessivi è rilasciata Centri Prova Autoveicoli. Le ditte produttrici dei complessivi debbono presentare al Centro Prove Autoveicoli, competente per territorio, apposita domanda corredata dai seguenti documenti: attestazione del versamento previsto per l'omologazione di un dispositivo, tre copie della relazione tecnica, di cui una in bollo. La relazione tecnica deve descrivere l'impianto in tutti i suoi componenti, indicandone le relative caratteristiche, tre copie del progetto, di cui una in bollo. Il progetto dell'impianto deve contenere, oltre al disegno dell'impianto completo in tutte le sue parti, l'indicazione dei tipi di apparecchiature impiegate con i relativi dati di approvazione e le prescrizioni tecniche di montaggio. Nel progetto deve essere anche precisata la tipologia dei motori sui quali può essere impiegato l'impianto stesso (motori aspirati o sovralimentati), curve di coppia e potenza del motore alimentato a gasolio, nonché una relazione indicante i sistemi costruttivi o di regolazione che consentono di verificare l'esistenza di almeno una posizione dei sistemi di regolazione dell'impianto con la quale le curve di coppia e potenza del motore alimentato a solo gasolio od a gasolioc.n.g/gasoliog.p.l., sono tali da rispettare le seguenti prescrizioni: a) al medesimo numero di giri (+ 2%) il rapporto tra coppia a gasolio C.N.G/gasolio/G.P.L. e coppia a solo gasolio sia compreso fra 0,91,1 per tutti i regimi di prova, b) il rapporto tra il numero di giri di potenza massima a gasolio C.N.G./gasolioG.P.L. od a solo gasolio sia compreso tra 0,95 e 1,05, c) il rapporto tra le potenze massime ai regimi di cui al punto b) sia compreso tra 0,9 e 1,1. Dichiarazione della ditta produttrice del complessivo che attesta, sotto la sua responsabilità, che, in base a prove effettuate sul motore di cui trattasi (da allegare), sono state soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) del precedente capoverso. Criteri di individuazione del gruppo di veicoli ai quali è destinato il complessivo di trasformazione. Mod D.G.M. 405 prodotto in forma sintetica, di norma privo di schemi e disegni riportante l'annotazione della rispondenza alla norma antinquinamento in questione nonché l'individuazione del gruppo di veicoli a cui il complessivo stesso è destinato. In caso di particolari installazioni (es. su motori sovralimentati, con aggiunta di altre apparecchiature di sicurezza) il mod. D.G.M. 405 riporta anche lo schema dei dispositivi che costituiscono il sistema. La Ditta produttrice del complessivo ha la facoltà di chiedere che il suo sistema sia dedicato ad uno o più gruppi di veicoli, caratterizzati da tutte le possibili combinazioni dei parametri di cui al punto 2. È appena il caso di rimarcare che per ciascun gruppo di veicoli, a parità di complessivo, dovranno essere ripetute le prove previste. 4. Modalità per le visite e prove. I complessivi, installati su veicoli rappresentativi di ciascun gruppo, sono sottoposti a visita e prova presso il Centro Prova Autoveicoli territorialmente competente, che verifica il rispetto dei requisiti prescritti dalle norme vigenti ed in particolare: la rispondenza del motore, alimentato con il sistema dualfuel o mixedfuel, alle norme antinquinamento in vigore al momento dell'omologazione originaria dello stesso motore alimentato a gasolio o dell'omologazione del tipo di veicolo cui è in dotazione, la rispondenza del veicolo alla direttiva sulla rumorosità in vigore al momento dell'omologazione del tipo di veicolo cui è in dotazione, che nell'alimentazione con il sistema dualfuel o mixedfuel, il regolatore di giri assicuri la stessa funzionalità prevista per l'alimentazione a solo gasolio e che al momento in cui il regolatore interviene riducendo al minimo la mandata di gasolio venga interrotto anche l'afflusso di CNG o GPL metano dal riduttore di pressione, che l'installazione del complessivo di trasformazione, nella sua interezza, sia stata realizzata conformemente alle disposizioni emanate con circolare n. 32/98 del (9). Il Centro Prove Autoveicoli, espletata con esito favorevole la procedura suindicata, rilascia l'approvazione del complessivo per i veicoli muniti di un motore appartenente alla tipologia verificata; riportando gli estremi del verbale e apponendo il proprio benestare sull'originale del progetto, che costituisce il documento di riconoscimento all'impiego del complessivo. Copia del documento di riconoscimento viene inviata alla MOT2 o MOT3 ed agli Uffici Provinciali della MCTC. 25/06/2016 pagina 2 di 4

75 La ditta richiedente deve poi comunicare al CPA l'elenco delle officine idonee alla esecuzione della installazione dell'impianto e presentare copia delle istruzioni che le officine stesse sono tenute a rispettare nella esecuzione delle operazioni di montaggio e regolazioni. È del tutto evidente che l'approvazione di un complessivo, ottenuto in rispondenza ad una determinata direttiva comunitaria su norme antinquinamento da gas combusti, è valida anche per veicoli omologati in conformità a direttive in materia precedentemente emanante, ovvero a norme nazionali. E) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI. La carta di circolazione dei veicoli che vengono equipaggiati con impianti per l'alimentazione del motore diesel a gasoliocng, gasoliogpl, deve essere aggiornata presso un Ufficio Provinciale della MCTC. A tal fine deve essere presentata copia dell'approvazione del complessivo e del Mod. DGM 405 dello stesso, il certificato di origine dei componenti dell'impianto, nonché la dichiarazione dell'officina di montaggio, nella quale siano riportati gli estremi del riconoscimento all'impiego dell'impianto e venga attestata l'esecuzione del lavoro a regola d'arte e secondo le norme vigenti. Gli Uffici Provinciali della MCTC, sulla base della predetta documentazione accertano che: l'officina che ha eseguito l'installazione dell'impianto sia contenuta nell'elenco presentato, l'installazione dell'impianto sul veicolo sia stato realizzato secondo lo schema riconosciuto; l'esecuzione del montaggio risponda a tutte le prescrizioni previste agli artt (11) del Regolamento del C.d.S. nonché alle norme della circolare n. 32/98 del (9), la massa totale per asse e complessiva nonché il rapporto tra le masse dell'asse anteriore e quello posteriore rientrino nei valori ammessi in sede di omologazione. Eseguiti i suddetti accertamenti con esito favorevole, gli Uffici Provinciali della MCTC appongono sulla carta di circolazione, la frase: veicolo equipaggiato con impianto di alimentazione gasolio CNG o gasolio GPL e le annotazioni previste per il cambio di alimentazione del motore dalla circolare D.G. n. 165/84 del (12); con la modifica della può funzionare anche a benzina in può funzionare anche a gasolio, nonché i nuovi valori ponderali. L'apposizione dell'aggiornamento sulle carte di circolazione non comporta responsabilità degli uffici per quanto riguarda le prestazioni future del mezzo e la durata del motore modificato essendo ambedue connesse con la regolazione dell'impianto affidata alla responsabilità dell'officina che ha eseguito il montaggio e dell'utente per quanto riguarda l'uso e la manutenzione del veicolo. IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE F.F. dr. ing. Ciro Esposito (1) Vedasi "la motorizzazione 1985" pag (2) Vedasi "la motorizzazione 1987" pag (3) Vedasi "la motorizzazione 1995" pag (4) Vedasi "la motorizzazione 1991" pag (5) Vedasi "la motorizzazione 1993" pag (6) Vedasi "la motorizzazione 1994" pag (7) Vedasi "la motorizzazione 1995" pag (8) Vedasi "la motorizzazione 1997" pag (9) Vedasi "la motorizzazione 1998" pag o "le revisioni dei veicoli" pag (10) Vedasi "la motorizzazione 1992" pag (11) Vedasi: art. 341 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag o "la patente di guida" pag ), art. 342 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ), art. 343 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ), art. 344 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ), art. 345 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ), art. 346 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ), art. 347 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ), art. 348 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ), art. 349 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ), art. 350 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ), art. 351 regolamento al CDS (in "codice della strada" pag ). (12) Vedasi "la motorizzazione 1984" pag o "guida pratica al PRA" pag NOTE Si richiamano gli argomenti trattati con le circolari: 25/06/2016 pagina 3 di 4

76 n. 204/85 del , n. 92/87 del , con le quali sono state concesse alcune autorizzazioni a carattere sperimentale per immettere in circolazione autoveicoli il cui motore ad accensione spontanea è alimentato con il sistema dualfuel o mixedfuel, fermo restando il sistema di accensione della miscela presente all interno del cilindro. La presente circolare abroga le due precitate circolari e stabilisce dei nuovi criteri da adottare per l immissione in circolazione dei veicoli equipaggiati con impianti per l alimentazione del motore diesel con gasolio C.N.G. o gasolio G.P.L. 25/06/2016 pagina 4 di 4

77 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 1 CIRCOLARE N. B63/2000/MOT Prot. n. 837/MOT1.04/C Roma, 11 ottobre 2000 OGGETTO: Serie 01 di emendamenti al Regolamento ECE/ONU n. 67 recante Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione GPL, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne l'installazione di impianti GPL. Differimento della data di applicazione obbligatoria; Istruzioni per il collaudo di veicoli trasformati a GPL. A. DIFFERIMENTO DELLA DATA DI APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DEL REGOLAMENTO ECE n. 67/01 Con circolare n. B82/1999 del (1) è stata adottata la serie 01 di emendamenti al Regolamento n. 67 con la quale sono state introdotte una serie di prescrizioni di sicurezza per gli impianti GPL che in fase di prima applicazione della norma hanno dato luogo a differenti interpretazioni da parte delle autorità di omologazione europee. Al fine di rendere le prescrizioni tecniche di univoca interpretazione, in sede ECE/ONU sono state proposte ulteriori modifiche al testo del regolamento n. 67/01 che saranno adottate dal Foro Mondiale sulla Armonizzazione dei Regolamenti sui VeicoliWP29 nel corso della sessione prevista dal 6 al 11 novembre Nell'attesa della emanazione del suddetto emendamento, le procedure di prova per il rilascio della omologazione hanno subito dei rallentamenti dovuti all'incertezza d'interpretazione delle prescrizioni tecniche; ciò ha ritardato l'avvio della produzione di serie dei componenti conformi alla norma emendata. Ciò premesso, si ritiene che la scadenza del 14 novembre 2000, derivante dalla applicazione del paragrafo 22.4 del regolamento e concernente il divieto di collaudare veicoli trasformati a GPL con componenti non conformi al Regolamento 67/01 non possa essere rispettata dai costruttori, anche perché in molti Uffici Provinciali i tempi intercorrenti tra la prenotazione e la effettuazione del collaudo introducono ritardi aggiuntivi. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto si dispone quanto segue: a) a far data dal 1 gennaio 2001 sarà possibile la installazione di impianti a GPL sui veicoli solo se i componenti correlati alla sicurezza dell'impianto ed indicati al punto B. della presente circolare saranno conformi alle prescrizioni del regolamento ECE n. 67/01; b) a partire dal 14 maggio 2001 le prescrizioni del regolamento n. 67/01 si applicheranno anche ai restanti componenti dell'impianto; c) per entrambe le scadenze sopra indicate farà fede la data di prenotazione della visita e prova presso l'ufficio Provinciale M.C.T.C. E' tuttavia possibile sin d'ora l'allestimento di impianti GPL con componenti omologati in base al regolamento n. 67/01 alle condizioni di seguito illustrate. B. ISTRUZIONI PER IL COLLAUDO DI VEICOLI TRASFORMATI A GPL CON COMPONENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO ECE N. 67/01 Premessa Sono considerati componenti correlati alla sicurezza dell'impianto i seguenti : Serbatoio Valvola di arresto all'80 % del riempimento; Valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV); Valvola controllata a distanza (elettrovalvola) con valvola limitatrice di flusso; ABROGATA Valvola di non ritorno; Dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (termofusibile, nel seguito anche denominato PRD). Tale dispositivo serve ad assicurare lo svuotamento rapido del serbatoio in caso di incendio, in modo da scongiurarne l'esplosione. I componenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6), possono essere totalmente o parzialmente raggruppati in un unico componente denominato multivalvola. In taluni impianti la funzione del dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (termofusibile PRD) può essere assolta dalla valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) che in tal caso è dimensionata, secondo quanto prescritto dal regolamento 67/01, per portate di almeno 17.7 m 3 /min. Ciò premesso si dispone quanto segue: 1. per ragioni di sicurezza è fatto divieto di approvare impianti GPL costituiti da un serbatoio omologato ECE 67/01 accoppiato con componenti di sicurezza non omologati ECE 67/01 (che quindi recano l'omologazione ECE 67/00 oppure DGM); 2. in sede di approvazione dovrà essere verificata la presenza dei componenti correlati alla sicurezza sopra elencati marcati con un marchio di omologazione ECE 67/01 (v. allegato 2); 3. nella dichiarazione dell'allestitore dell'impianto dovranno essere contenute le informazioni riportate nell'allegato 1 alla presente circolare le quali integrano quelle già richieste nell'allegato 2 alla circolare D.G. N. 32/98 del (2). La dichiarazione dell'allestitore deve essere verificata per accertare che: il valore della portata della valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) risulti uguale o superiore a quello corrispondente riportato al punto A. dell'allegato 1 relativo alla portata minima compatibile con l'omologazione del serbatoio; il valore della portata del dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (termofusibileprd) risulti uguale o superiore a quello corrispondente riportato al punto A. dell'allegato 1 relativo alla portata minima compatibile con l'omologazione del serbatoio; 25/06/2016 pagina 1 di 5

78 nel caso in cui la funzione PRD sia svolta dalla valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) quest'ultima dovrà avere una portata minima di 17.7 m 3 /min e comunque superiore alla somma dei valori (PRV) e (PRD) di cui al punto A. dell'allegato 1, compatibili con l'omologazione del serbatoio. Negli allegati 3 e 4 alla presente circolare si riportano degli esempi numerici relativi alle verifiche sopra descritte. Il rispetto dei requisiti sopra menzionati consente, oltre che l'approvazione e l'aggiornamento della carta di circolazione, anche l'inserimento del campo SI (impianto dotato di sistema di sicurezza) nelle maschere SC11 STD1 e *RAV di cui al file avvisi n. 54 del emanato dalla Unità INF2. Si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni sopra riportate. IL DIRETTORE DELLA UNITA' DI GESTIONE dr. ing. Ciro Esposito CARATTERISTICHE DI SICUREZZA Allegato 1 alla circ. n. B63/2000/MOT dell' A. B. B.1 B.2 (ad integrazione dei dati contenuti nell'allegato 2 alla Circolare D.G. n. 32/98 del dichiarati dall'allestitore dell'impianto) SERBATOIO Omologazione... Superficie del mantello (mq)... Portata minima della valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) [*] (m 3 /min)... [*] rif. Paragrafo del regolamento ECE 67/01 Portata minima del dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (PRD termofusibile) [*] (m 3 /min)... [*] rif. Paragrafo del regolamento ECE 67/01 VALVOLE DISPOSITIVO MULTIVALVOLA Omologazione... Portata valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) (m3/min) [1] Termofusibile (PRD): Presente SI / NO Se presente indicare la portata (m 3 /min)...[1].. DISPOSITIVI SEPARATI Valvola di sicurezza alla sovrapressione [1] Omologazione... Portata (m 3 /min)... Termofusibile (se presente) [1] Omologazione... Portata (m 3 /min)... Elettrovalvola Omologazione... Valvola di arresto all'80% Omologazione... Indicatore di livello Omologazione... Elettrovalvola con eccesso di flusso Omologazione... Valvola di non ritorno Omologazione... ABROGATA [1] L'allestitore dichiara che la valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) ed il dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (PRD termofusibile) installati sul serbatoio hanno superato con esito favorevole la prova di resistenza al fuoco prevista dal regolamento ECE 67/01, effettuata su serbatoi aventi una superficie del mantello uguale o superiore a quella del serbatoio installato. Allegato 2 alla circ. n. B63/2000/MOT dell' ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI COMPONENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO ECE 67/01 25/06/2016 pagina 2 di 5

79 Il marchio di omologazione sopra riportato, impresso su un componente dell'impianto GPL indica che tale componente è stato omologato in Olanda (E4) secondo il Regolamento 67 emendamento 01 (prime due cifre del numero di omologazione). Qualora il componente sia stato omologato in altri Paesi aderenti al Regolamento ECE 67/01 la lettera E sarà seguita da un numero differente che, ad esempio, nel caso dell'italia è 3 (E3) Per quanto attiene alle classi esse si riferiscono alle pressioni massime di esercizio dei componenti ed alla loro funzione cosi come indicato nel paragrafo 2 del Regolamento n. 67/01. ESEMPIO N.1 CARATTERISTICHE DI SICUREZZA Allegato 3 alla circ. n. B63/2000/MOT dell' L'esempio numerico sotto riportato si riferisce ad un impianto GPL in cui la funzione del dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (PRD) è assolta dalla valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) che assicura una portata di 20 m 3 /min superiore a quella minima richiesta dalla norma (17,7 m3/min) ed è inoltre superiore alla somma delle portate minime PRV (11,48 m3/min) e PRD (2,99 m3/min) compatibili con il serbatoio. A. B. B.1 SERBATOIO Omologazione 67R01XXXX... Superficie del mantello (mq) Portata minima della valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) [*] (m 3 /min) 11,48... [*] rif. Paragrafo del regolamento ECE 67/01 Portata minima del dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (PRD termofusibile) [*] (m 3 /min) 2,99... [*] rif. Paragrafo del regolamento ECE 67/01 VALVOLE DISPOSITIVO MULTIVALVOLA Omologazione 67R01XXXX... Portata valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) (m 3 /min) Termofusibile (PRD): Presente NO Se presente indicare la portata (m 3 /min)... B.2 DISPOSITIVI SEPARATI Valvola di sicurezza alla sovrapressione Omologazione... Portata (m 3 /min)... Termofusibile (se presente) Omologazione... Portata (m 3 /min)... Elettrovalvola Omologazione... Valvola di arresto all'80% Omologazione... Indicatore di livello Omologazione... Elettrovalvola con eccesso di flusso Valvola di non ritorno Omologazione... Omologazione... ABROGATA [1] L'allestitore dichiara che la valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) ed il dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (PRD termofusibile) installati sul 25/06/2016 pagina 3 di 5

80 serbatoio hanno superato con esito favorevole la prova di resistenza al fuoco prevista dal regolamento ECE 67/01, effettuata su serbatoi aventi una superficie del mantello uguale o superiore a quella del serbatoio installato. Allegato 4 alla circ. n. B63/2000/MOT dell' ESEMPIO N.2 CARATTERISTICHE DI SICUREZZA L'esempio numerico sotto riportato si riferisce ad un impianto GPL munito di dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (PRD) di portata pari a 3.80 m3/min e di valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) di portata pari a 20 m3/min.. Le suddette portate sono superiori ai rispettivi valori compatibili con il serbatoio. A. B. B.1 SERBATOIO Omologazione 67R01XXXX... Superficie del mantello (mq) Portata minima della valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) [*] (m 3 /min) [*] rif. Paragrafo del regolamento ECE 67/01 Portata minima del dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (PRD termofusibile) [*] (m 3 /min) 3,60... [*] rif. Paragrafo del regolamento ECE 67/01 VALVOLE DISPOSITIVO MULTIVALVOLA Omologazione 67R01XXXX... Portata valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) (m 3 /min) Termofusibile (PRD): Presente SI Se presente indicare la portata (m 3 /min) B.2 DISPOSITIVI SEPARATI Valvola di sicurezza alla sovrapressione Omologazione... Portata (m 3 /min)... Termofusibile (se presente) Omologazione... Portata (m 3 /min)... Elettrovalvola Omologazione... Valvola di arresto all'80% Omologazione... Indicatore di livello Omologazione... Elettrovalvola con eccesso di flusso Valvola di non ritorno Omologazione... Omologazione... ABROGATA [1] L'allestitore dichiara che la valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) ed il dispositivo di sicurezza alla sovrapressione (PRD termofusibile) installati sul serbatoio hanno superato con esito favorevole la prova di resistenza al fuoco prevista dal regolamento ECE 67/01, effettuata su serbatoi aventi una superficie del mantello uguale o superiore a quella del serbatoio installato. (1) Vedasi "banca dati ITER" pag (2) Vedasi "la motorizzazione 1998" pag /06/2016 pagina 4 di 5

81 NOTE 11/10/2002 Circolare abrogata dalla circolare prot. n. 3662/MOT2/C del Punto b) ed allegato I) annullati e sostituiti dalla circolare prot del La scadenza del 14 novembre 2000 concernente il divieto di collaudare veicoli trasformati a GPL con componenti non conformi al Regolamento 67/01 è rinviata; pertanto: a) dal 1 gennaio 2001 sarà possibile la installazione di impianti a GPL sui veicoli solo se i componenti correlati alla sicurezza dell impianto ed indicati al punto B. della presente circolare saranno conformi alle prescrizioni del regolamento ECE n. 67/01; b) dal 14 maggio 2001 le prescrizioni del regolamento n. 67/01 si applicheranno anche ai restanti componenti dell impianto. E tuttavia possibile sin d ora l allestimento di impianti GPL con componenti omologati in base al regolamento n. 67/01 alle condizioni illustrate nella circolare. ABROGATA 25/06/2016 pagina 5 di 5

82 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 2 Prot. n Roma, 22 maggio 2001 OGGETTO: Impianti per l'alimentazione dei veicoli a gas petrolio liquefatto (GPL): omologazione dei veicoli, dei componenti ed installazione. Premessa Considerata la necessità di aggiornare le disposizioni nazionali, in ottemperanza al disposto del nuovo codice della strada ed a seguito dell'adozione della serie di emendamenti 01 al regolamento ECE/ONU n. 67 concernente l'omologazione di componenti specifici e di veicoli a motore per l'alimentazione con gas di petrolio liquefatto, si ritiene opportuno riordinare le prescrizioni tecniche emanate sull'argomento. Le disposizioni della presente circolare si applicano agli autoveicoli di cui all'articolo 54 comma 1 del codice della strada (1). Quadro normativo In relazione alla obbligatorietà di applicazione del regolamento ECE/ONU n. 67/01 fissata dalla Commissione economica per l'europa e dell'adozione di tale regolamento da parte della Comunità europea, anche in forza dell'articolo 71 comma 4 del codice della strada (2) e degli articoli 227 (3) e 228 (4) del relativo regolamento di esecuzione, sono disapplicate le prescrizioni e le disposizioni contenute negli articoli dal 341 al 351 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (23) e nel decreto dirigenziale del recante "Nuove prescrizioni riguardanti l'altezza minima dal suolo dei serbatoi degli autoveicoli alimentati a gas naturale compresso e a gas di petrolio liquefatto (GPL)" per componenti, impianti o veicoli a motore alimentati con gas di petrolio liquefatto. A) Omologazione di componenti specifici GPL Si rimanda a quanto disposto dalla circolare U.d.G. n. B082/1999 del (5), di adozione della serie di emendamenti 01 del regolamento ECE/ONU n. 67, con la quale è stata resa obbligatoria l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato regolamento internazionale. Per quanto sopra, i provvedimenti di omologazione possono essere rilasciati esclusivamente a componenti specifici conformi alle prescrizioni contenute nella parte I del regolamento ECE/ONU n. 67/01. B) Omologazione dei veicoli dotati fin dall'origine di impianti GPL Si rimanda a quanto disposto dalla circolare U.d.G. n. B082/1999 del (5) di adozione della serie di emendamenti 01 del regolamento ECE/ONU n. 67 con la quale è stata resa obbligatoria l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato regolamento internazionale. Per quanto sopra, i provvedimenti di omologazione possono essere rilasciati esclusivamente a veicoli a motore dotati fin dall'origine di impianti GPL conformi alle prescrizioni contenute nella parte II del regolamento ECE/ONU n. 67/01. C) 1) Impianti GPL da installare su veicoli in circolazione Installazione Gli impianti per l'alimentazione dei motori con combustibile GPL debbono essere installati in modo da rispettare le disposizioni seguenti. In analogia a quanto contenuto nella parte II del regolamento ECE/ONU n. 67/01 (p. 17.3), gli impianti di alimentazione con combustibile GPL in pressione, sia liquido che gassoso, sono costituiti da una catena funzionale di componenti, di cui alla tabella seguente: COMPONENTI OMOLOGAZIONE PRESENZA ECE 67/01 Serbatoio X Valvola di arresto all'80% [1] X Indicatore di livello [1] X Valvola di sicurezza alla sovrapressione (PRV) [1] X Dispositivo di sicurezza o termofusibile (PRD), obbligatorio solo se la valvola di sicurezza alla sovrappressione (PRV) ha portata inferiore a 17,7 m3/min [1] X Valvola di servizio controllata a distanza con valvola di eccesso flusso (elettrovalvola) [1] X Regolatore di pressione e vaporizzatore, che possono essere combinati fra loro [3] X Valvola di intercettazione controllata a distanza [3] X obbligatoria obbligatoria obbligatoria obbligatoria [2] obbligatoria obbligatoria obbligatoria 25/06/2016 pagina 1 di 6

83 Unità di carica X Tubi e/o flessibili [4] [5] X Dispositivo di iniezione gas o miscelatore [5] X Unità elettronica di controllo e/o unità di sicurezza X Camera stagna di ventilazione [1] X Valvola di non ritorno [1] X Valvola di sicurezza per il tubo gas X Unità di dosaggio gas X Unità di filtro GPL X Sensore di pressione o temperatura X Pompa GPL [1] X Boccola passacavo per serbatoio (attuatori/pompa carburante/sensore di livello) X Accoppiamento di servizio X Collettore gas per iniettori X obbligatoria obbligatoria obbligatoria obbligatoria [2] facoltativa facoltativa facoltativa [2] facoltativa facoltativa facoltativa facoltativa facoltativa Nell'impianto possono essere presenti collegamenti tra i diversi componenti GPL, un sistema di selezionamento di carburante ed un sistema elettrico i quali ai sensi del regolamento non sono soggetti ad omologazione. Anche i tubi rigidi in rame o acciaio inox o acciaio con protezione contro la corrosione non sono soggetti ad omologazione ai sensi del regolamento ECE/ONU 67/01. Sono ammissibili ulteriori componenti necessari per il funzionamento del motore che possono essere installati nella parte dell'impianto in cui la pressione è minore di 20 KPa. Le prescrizioni di carattere generale relative all'installazione dei componenti dell'impianto sono stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 67/01, parte II, paragrafi 17.1 e 17.2; le prescrizioni relative all'installazione di ogni singolo componente dell'impianto sono stabilite nei successivi paragrafi 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, e Per completezza d'informazione le suddette prescrizioni sono riportate nell'allegato I alla presente; nel medesimo allegato vengono riportate inoltre le prescrizioni aggiuntive che si rendono necessarie per l'installazione di impianti GPL su veicoli in circolazione. 2) Dichiarazione dell'allestitore (24) L'allestitore deve presentare una dichiarazione relativa all'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'impianto con specifica menzione: delle prescrizioni sul fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove esiste); della resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo; delle previste caratteristiche di resistenza delle tubazioni; delle indicazioni fornite dal costruttore del veicolo e dai costruttori di ogni singolo componente; dell'eventuale installazione di componenti non omologati ai sensi del regolamento 67/01, nella parte dell'impianto in cui le pressioni sono inferiori a 20 KPa. A titolo di esempio nell'allegato II è riportato il "fac simile" del modello relativo alle dichiarazioni in argomento, che contempla anche le caratteristiche di sicurezza dell'impianto di cui all'allegato I della circolare U.d.G. B n. 63 del (6). L'allestitore deve apporre, sul documento di circolazione del veicolo, il timbro di cui all'articolo 4 della legge n. 362 (7). 3) Rispondenza alle direttive sulle emissioni inquinanti Gli impianti destinati ad essere installati su autoveicoli in circolazione rispondenti alle direttive europee sulle emissioni inquinanti, comprendono un "complessivo di trasformazione" approvato con riferimento alle medesime direttive. Le procedure specifiche per l'approvazione dei "complessivi di trasformazione" sono state istituite e divulgate con successive circolari, delle quali viene fornito in tabella l'elenco aggiornato. CIRCOLARI DIRETTIVE L. circ. 3737/4183 del (8) Direttiva 88/76/CEE Circ. 26/93 del (9) Direttiva 91/441/CEE (10) Circ. 127/94 del (11) Direttiva 93/59/CE (12) Circ. 36/95 del (13) Direttiva 94/12/CE (14) Circ. 101/97 del (15) Direttive 96/44/CE (16) e 96/69/CE (17) Circ. B54 del (18) Direttiva 98/69/CE (19) Note finali La presente circolare annulla e sostituisce inoltre le seguenti disposizioni: circolare D.G. n. 32 D.C. IV n. A016 prot. n. 1106/4183/0 del (20) (esclusivamente per quanto attiene gli impianti GPL); circolare D.G. n. 78 D.C. IV n. A037 prot. n. 3011/4183/(0) dell' (21); circolare D.G. n. 164 D.C. IV n. A075 prot. n. 3167/4183(0) del (22) (esclusivamente per quanto attiene gli impianti GPL); punto B) ed allegato I (caratteristiche di sicurezza) della circolare U.d.G. MOT n. B63/2000 dell' (6). Le prescrizioni della presente circolare hanno validità immediata. 25/06/2016 pagina 2 di 6

84 IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE dott. ing. Ciro Esposito Allegato 1 alla lett. circ. prot. n del a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 2. a) b) c) d) e) f) g) h) Prescrizioni per l'installazione di impianti GPL su veicoli in circolazione PRESCRIZIONI DEI PARAGRAFI 17.1 E 17.2 DEL REGOLAMENTO ECE/ONU n. 67/01, CHE RISULTANO APPLICABILI AGLI IMPIANTI "RETROFIT" L'impianto deve assicurare che: il componente GPL installato su di un veicolo deve funzionare in maniera buona e sicura alla massima pressione di esercizio per la quale è stato progettato ed omologato; ogni singolo componente del sistema deve avere l'omologazione di tipo come descritto nella parte I del regolamento 67/01; i materiali utilizzati nel sistema devono essere compatibili per l'utilizzo di GPL; tutti componenti del sistema devono essere installati in modo adeguato e nel rispetto delle prescrizioni fornite dal regolamento 67/01; il sistema GPL non deve presentare perdite; il sistema GPL deve essere installato in modo da avere la migliore protezione contro danni, dovuti ad esempio ai movimenti relativi dei componenti del veicolo, collisioni, ghiaia, carico e scarico del veicolo o movimenti del carico; non devono essere collegate apparecchiature al sistema GPL eccetto quelle strettamente necessarie per un corretto funzionamento del motore del veicolo; i veicoli delle categorie M 2, M 3, N 2, N 3, M 1 con massa totale maggiore di 3500 Kg possono essere dotati di un sistema per il riscaldamento del vano passeggeri, collegato al sistema GPL, se adeguatamente protetto e se non viene compromessa la funzionalità del sistema GPL; i veicoli delle categorie internazionali M 2 e M 3 devono avere una targhetta di identificazione con le caratteristiche riportate nell'allegato 16 del regolamento 67/01; la targhetta deve essere installata anteriormente e posteriormente al veicolo e sulle porte di uscita laterali opposte al sedile di guida (a sinistra, per guida destra e a destra per guida sinistra); nessun componente del sistema, compresi i suoi materiali di protezione, devono proiettarsi oltre la sagoma del veicolo, ad eccezione dell'unità di carica che può sporgere di 10 mm; ogni componente del sistema, con eccezione del serbatoio, e compresi i materiali di protezione, in nessuna sezione trasversale del veicolo, può sporgere in basso rispetto al veicolo, a meno che un'altra parte del veicolo, in un raggio di 150 mm, non sia situata più in basso; nessun componente del sistema deve essere collocato nel raggio di 100 mm dal tubo di scarico o da fonti di calore simili, a meno che non sia opportunamente schermato. PRESCRIZIONI DEI PARAGRAFI 17.4 E 17.5 DEL REGOLAMENTO ECE/ONU n. 67/01 RELATIVE AL SERBATOIO APPLICABILI AGLI IMPIANTI "RETROFIT" Il serbatoio deve essere installato: permanentemente sul veicolo e non nel comparto motore; in posizione corretta come descritto nel libretto di istruzioni del costruttore del serbatoio, se presente; in modo che non vi siano contatti metallo su metallo ad eccezione dei punti di fissaggio permanenti del serbatoio; con punti di fissaggio permanenti che lo assicurano al veicolo. Il serbatoio può anche essere assicurato al veicolo da elementi strutturali e da fasce; almeno 200 mm al di sopra della superficie stradale (con veicolo in ordine di marcia) od altrimenti essere adeguatamente protetto anteriormente e ai lati, non sporgendo inferiormente alla struttura di protezione stessa; (26) in modo da resistere alle sollecitazioni derivanti dalle seguenti accelerazioni [7]: Valori di accelerazione Cat. M 1 e N 1 Cat. M 2 e N 2 Cat. M 3 e N 3 Direzione di marcia 20 g 10 g Ortogonalmente alla direzione di marcia8 g 5 g 6,6 g 5 g in modo che ogni serbatoio, nel caso vi siano più serbatoi collegati ad un singolo tubo di alimentazione, sia dotato di una valvola di non ritorno installata all'uscita della valvola di servizio controllata a distanza e da una valvola idrostatica di sicurezza installata sul tubo di alimentazione all'uscita della valvola di non ritorno. Un adeguato filtro deve essere installato a monte della valvola di non ritorno atto a prevenire la perdita di funzionalità della valvola di non ritorno. Inoltre: (29) la valvola di non ritorno e la valvola idrostatica di sicurezza sul tubo di alimentazione non sono richieste se la contropressione della valvola di servizio controllata a distanza, in posizione chiusa, supera 500 KPa. In questo caso le valvole controllate a distanza devono essere costruite in modo che non sia possibile l'apertura simultanea di più di una valvola per più di due minuti. 3. a) b) c) d) e) f) PRESCRIZIONI DEI PARAGRAFI 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, CONCERNENTI GLI ACCESSORI FISSATI AL SERBATOIO PER QUANTO APPLICABILI AGLI IMPIANTI "RETROFIT" la valvola di servizio controllata a distanza con valvola eccesso di flusso deve essere installata direttamente sul serbatoio, senza l'uso di raccordi; la valvola di servizio controllata a distanza con valvola eccesso di flusso deve essere comandata in modo che si chiuda automaticamente quando il motore si ferma senza tenere conto della posizione della chiave di accensione, e deve rimanere chiusa per il tempo in cui il motore è fermo; la valvola di sovrapressione sul serbatoio (tipo a molla) deve essere installata sul serbatoio in collegamento con la frazione vapore e deve poter scaricare nell'atmosfera o nella camera stagna di ventilazione qualora questa risponda alle prescrizioni dei punti successivi da f) a j); la valvola automatica che limita il livello di riempimento (valvola di arresto all'80%) deve essere di tipo adeguato al serbatoio su cui viene installata ed in posizione corretta in modo che assicuri un riempimento non superiore all'80%; l'indicatore di livello deve essere di tipo adatto al serbatoio e deve essere installato in posizione corretta; sul serbatoio deve essere installata una camera stagna di ventilazione, che copre gli accessori fissati al serbatoio, a meno che il serbatoio non sia installato all'esterno del veicolo e gli accessori siano protetti contro sporco e acqua; 25/06/2016 pagina 3 di 6

85 g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) 4. a) b) c) d) e) la camera stagna di ventilazione deve essere in comunicazione diretta con l'atmosfera, ove necessario attraverso tubi o flessibili e bocchette di aerazione di materiale compatibile con il GPL; le aperture di ventilazione della camera stagna devono essere rivolte verso il basso in uscita dal veicolo, ma non devono scaricare nell'arco passaruota o su una fonte di calore, come il silenziatore di scarico; ogni tubo flessibile e bocchetta d'aerazione destinata alla ventilazione della camera stagna, deve avere un'apertura minima di 450 mm 2. Se all'interno del tubo flessibile è alloggiato il tubo del gas o cavi elettrici collegati la sezione libera del tubo flessibile deve essere di almeno 450 mm 2 ; il tubo flessibile di collegamento deve essere correttamente fissato alla camera stagna ed alle bocchette d'aerazione affinché venga assicurata la tenuta; i tubi rigidi devono essere privi di saldature e costituiti con rame, acciaio inox o acciaio con protezione per la corrosione; se viene utilizzato rame, il tubo deve essere dotato di rivestimento in gomma o plastica; il diametro esterno dei tubi non deve superare 12 mm e lo spessore deve essere almeno di 0,8 mm; i tubi qualora siano realizzati con materiali non metallici devono essere omologati in base al regolamento 67/01; i tubi metallici devono essere fissati in modo tale da non essere soggetti a vibrazioni o sollecitazioni meccaniche; i tubi non metallici devono essere fissati in modo tale da non essere soggetti a sollecitazioni meccaniche; nei punti di fissaggio i tubi o i flessibili devono essere provvisti di materiale di protezione; i tubi metallici o i flessibili non devono essere posizionati nei punti di giunzione della struttura del veicolo; nei punti di passaggio attraverso la lamiera i tubi rigidi o flessibili anche se provvisti di guaina di protezione devono essere opportunamente protetti; brasature o giunti saldati e giunti graffettati non sono ammessi; i tubi devono essere collegati mediante raccordi compatibili ai fini della corrosione; tubi in acciaio inox devono essere uniti esclusivamente da raccordi in acciaio inox; i blocchetti di distribuzione devono essere in materiale resistente alla corrosione; i tubi devono essere collegati tramite adeguati raccordi, ad esempio: giunti a deformazione a due parti per i tubi in acciaio, giunti di tipo biconico o a doppia flangia per i tubi in rame, non devono essere utilizzati raccordi che possono causare danni alle tubazioni; la pressione di funzionamento dei raccordi deve essere maggiore od uguale a quella specificata per i tubi; il numero di raccordi deve essere limitato al minimo indispensabile; tutti i raccordi devono trovarsi in aree accessibili per l'ispezione; nel vano passeggeri o nel vano bagagli i tubi o i flessibili non devono essere più lunghi del necessario. Si ritiene soddisfatta tale prescrizione qualora il tubo o il flessibile non si estende più della distanza tra serbatoio e lato opposto del veicolo; non devono essere installati tubi e connessioni nel vano passeggeri o nel vano bagagli a meno che: 1) le connessioni siano all'interno della camera stagna e, anche 2) la connessione tra i tubi rigidi (o flessibili) e i componenti siano dotate di protezione (resistente al GPL, intubati) tali da veicolare ogni perdita di gas direttamente nell'atmosfera); le prescrizioni y) e z) non si applicano ai veicoli di categoria internazionale M 2 ed M 3 nel caso in cui i tubi, i flessibili e le connessioni siano dotate di protezione (resistente al GPL) che sia in connessione diretta con l'atmosfera. La parte finale della protezione deve essere posizionata nel punto più basso; una valvola di intercettazione controllata a distanza deve essere installata nel tubo di collegamento tra il serbatoio GPL e il regolatore di pressione/vaporizzatore, il più vicino possibile al regolatore di pressione/vaporizzatore; può essere incorporata nel regolatore di pressione/vaporizzatore; in alternativa a quanto sopra la valvola può essere installata anche nel vano motore, come specificato dal fabbricante dell'apparecchiatura GPL se provvista di sistema di ritorno carburante tra il regolatore di pressione e il serbatoio; deve essere installata in modo che l'alimentazione si interrompa quando il motore viene spento o, se il motore è alimentato con un secondo carburante, quando si effettua il passaggio da un carburante all'altro (è ammesso un ritardo di due secondi durante la fase di diagnosi del sistema); la parte fissa dell'unità di carica deve essere collegata in modo da evitare rotazioni e deve essere protetta contro sporco e acqua; quando il serbatoio è installato nel vano passeggeri o nel vano bagagli, l'unità di carica deve essere installata all'esterno del veicolo; i componenti elettrici del sistema devono essere protetti contro i sovraccarichi e almeno un fusibile deve essere installato sul cavo di alimentazione del sistema; il fusibile deve essere installato in una posizione in cui può essere raggiunto senza l'uso di attrezzi; l'alimentazione elettrica dei componenti del sistema GPL che trasportano il gas, non può essere effettuata attraverso le tubazioni; tutti i componenti elettrici installati nella zona dell'impianto in cui la pressione supera i 20 KPa saranno collegati e isolati in modo che la corrente non passi attraverso le parti contenenti carburante; i cavi elettrici devono essere adeguatamente protetti da eventuali danneggiamenti; un veicolo con diversi sistemi di alimentazione deve avere un sistema di selezione carburante per assicurare che non sia simultaneamente fornito al motore più di un carburante; è ammesso un breve intervallo di sovrapposizione durante l'operazione di selezione carburante; in alternativa a quanto sopra è ammissibile l'alimentazione contemporanea di più carburanti nel caso di motore "dual fuel" a selezione manuale; le connessioni elettriche e i componenti alloggiati nella camera stagna saranno costruiti in modo da non generare scintille; il dispositivo di sicurezza alla sovrapressione termofusibile (PRD), quando è prescritta la sua presenza, deve essere installato sul serbatoio in modo da scaricare il gas nella camera stagna di ventilazione. PRESCRIZIONE AGGIUNTIVE I serbatoio GPL non possono essere installati nella parte antistante il piano verticale contenente l'asse anteriore, ortogonale alla direzione longitudinale del veicolo; i serbatoi installati sulla carrozzeria o sul piano di carico del veicolo debbono essere protetti dall'azione dei raggi solari tramite appositi contenitori a pareti forate di conformazione tale da impedire l'accumulo di gas; la protezione deve coprire almeno un arco di 180 ; il veicolo in assetto di marcia non deve superare la massa complessiva a pieno carico riportata sul documento di circolazione; il serbatoio installato nel vano passeggeri deve essere posizionato in modo che nelle normali condizioni d'uso sia evitata qualsiasi interferenza con i passeggeri stessi; in prossimità del serbatoio non devono essere presenti parti sporgenti o spigoli vivi; la superficie esterna dell'impianto non deve presentare parti suscettibili di agganciare persone all'esterno del veicolo in particolare: i raggi di raccordo, al di sotto dei due metri di altezza da terra, devono essere di almeno 2,5 mm; sono esclusi dal rispetto di tale prescrizione i dispositivi di protezione laterale rispondenti ai requisiti della direttiva 89/297/CEE e successive modificazioni; 25/06/2016 pagina 4 di 6

86 f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) tra serbatoio e veicolo deve essere interposto materiale cedevole, antiscintillio e non igroscopico; sono da evitare le applicazioni di materiali schiumogeni di qualsiasi natura; nel caso di serbatoio installato nella zona sottostante la carrozzeria del veicolo, lo stesso deve essere adeguatamente protetto anteriormente e lateralmente; il serbatoio della benzina e quello del GPL non possono essere a diretto contatto; non sono ammesse modifiche delle caratteristiche, della posizione e del fissaggio del serbatoio della benzina rispetto a quanto previsto dal costruttore del veicolo (l'operazione è ammissibile solo subordinatamente al rispetto delle prescrizioni fornite dallo stesso costruttore con apposita autorizzazione); è consentita l'eliminazione totale del serbatoio benzina, nel qual caso il veicolo sarà considerato "monofuel"; la lettura dell'indicatore di livello e degli estremi di identificazione del serbatoio devono risultare agevoli; in alternativa l'indicatore di livello può essere dotato di un ripetitore posto in zona visibile dal posto di guida; per realizzare l'installazione è consentito praticare aperture di piccole superfici di lamiera del pianale del veicolo (sono esclusi gli elementi di irrigidimento della struttura quali scatolature, imbutiture, ecc.) installando, qualora sia possibile, sportellini di chiusura. L'operazione non è subordinata all'approvazione della casa costruttrice del veicolo; nel caso di autocarri con carrozzeria furgone e cassone, i serbatoi e l'eventuale camera stagna di ventilazione devono essere protetti da possibili urti derivanti dal movimento del carico, mediante idonea struttura metallica, stabilmente ancorata alla carrozzeria; i profili esterni dei serbatoi debbono rispettare le seguenti distanze minime dai profili esterni del veicolo: lateralmente possono essere collocati anche in aderenza alle pareti interne della carrozzeria, senza asportazione o rimozione di parti interne del veicolo, posteriormente a non meno di 75 mm dal contorno esterno del paraurti e comunque non a contatto diretto con la parete della carrozzeria del veicolo; gli accessori fissati al serbatoio, con esclusione della camera stagna di ventilazione e dei suoi tubi flessibili di collegamento, devono essere posizionati nel rispetto delle seguenti condizioni: I) nell'intorno, per un distanza di 50 mm, non devono trovarsi: elementi di telaio, o nervature del pianale di forma e rigidezza tali da poter essere considerate assimilabili ad elementi di telaio, elementi delle sospensioni del veicolo (assiali, molle, balestre, barre di collegamento, ecc.), serbatoio della benzina, valvole ed elementi rigidi del sistema frenante, parti della struttura di traino del veicolo; II) distanze minime dal profilo esterno del veicolo: lateralmente 150 mm dal contorno esterno dell'autoveicolo; posteriormente 350 mm dal contorno esterno del paraurti; nel caso particolare in cui gli accessori fissati al serbatoio risultino efficacemente protetti dal corpo del serbatoio, le condizioni di posizionamento non devono rispondere al punto II; nella completa osservanza di quanto sopra prescritto in merito alle norme vigenti, devono essere rispettate anche le eventuali prescrizioni d'installazione fornite dalle case costruttrici dei veicoli e dei componenti. (28) quando il serbatoio è installato nell'abitacolo o in un bagagliaio chiuso devono essere realizzate due prese d'aria collegate all'esterno, di diametro interno non inferiore a 25 mm. Le due prese d'aria devono essere ubicate nella parte laterale più bassa possibile. Allo scopo di evitare che il bagaglio possa ostruire le due prese d'aria, le stesse devono essere protette da una struttura che permetta comunque la circolazione dell'aria; è consentito praticare una foratura della carrozzeria; questa operazione non è subordinata alla approvazione della casa costruttrice del veicolo. Allegato II alla lett. circ. prot. n del (25) [1] Componenti che possono essere combinati insieme. [2] Presenza obbligatoria o facoltativa in relazione alle caratteristiche costruttive dell'impianto ed alla tipologia d'installazione. [3] Componenti che possono essere combinati insieme. [4] L'omologazione ai sensi del reg. ECE/ONU 67/01 non è richiesta per i tubi in rame od in acciaio. [5] L'omologazione ai sensi del reg. ECE/ONU 67/01 non è richiesta qualora il componente sia installato nella parte dell'impianto in cui la pressione è inferiore a 20 KPa. [6] A: superficie del mantello del serbatoio in m2, q1min e q2min espresse in m3/min. [7](27) Nel caso di fissaggio effettuato mediante la soluzione convenzionale con fasce, bulloni e supporti si suggeriscono a titolo puramente orientativo, dimensioni e caratteristiche e minime del sistema di ancoraggio: Capacità nominalefasce (almeno Anelli, piastre o Diametro bulloni del/i serbatoio/i (C)due fasce) Litri supporti di fissaggio alla struttura del veicolo C < x 1,5 30 x 3 80 < C < x 2 50 x 6 Dimensioni minime (mm) M 10 M 12 (1) Vedasi "codice della strada" pag /06/2016 pagina 5 di 6

87 (2) Vedasi "codice della strada" pag (3) Vedasi "codice della strada" pag (4) Vedasi "codice della strada" pag (5) Vedasi "banca dati ITER" pag (6) Vedasi "la motorizzazione 2000" pag. 2000/391. (7) Vedasi "guida pratica al PRA" pag (8) Vedasi "la motorizzazione 1991" pag (9) Vedasi "la motorizzazione 1993" pag (10) Vedasi "la motorizzazione 1992" pag (11) Vedasi "la motorizzazione 1994" pag (12) Vedasi "banca dati ITER" pag (13) Vedasi "la motorizzazione 1995" pag (14) Vedasi "banca dati ITER" pag (15) Vedasi "la motorizzazione 1997" pag (16) Vedasi "banca dati ITER" pag (17) Vedasi "banca dati ITER" pag (18) Vedasi "la motorizzazione 2000" pag. 2000/329. (19) Vedasi "banca dati ITER" pag (20) Vedasi "banca dati ITER" pag o "la motorizzazione 1998" pag o "le revisioni dei veicoli" pag (21) Vedasi "la motorizzazione 1997" pag (22) Vedasi "la motorizzazione 1995" pag (23) Deve intendersi D.P.R , n (24) Punto dapprima sostituito dalla circolare prot. n. 3662/MOT2/C del (v. "banca dati ITER" pag ) e successivamente dalla circolare prot. n DIV2/C del (25) Allegato così sostituito dalla lett. circ. prot. n. 1836MOT2/C dell' (v. "banca dati ITER" pag ) e successivamente dalla circolare prot. n. 3662/MOT2/C del (v. "banca dati ITER" pag ). (26) Lettera così sostituita dalla circolare prot. n. 1383/MOT2/C dell' (v. "banca dati ITER" pag ). (27) Nota così sostituita dalla circolare prot. n. 1383/MOT2/C dell' (v. "banca dati ITER" pag ). (28) Lettera aggiunta dalla circolare prot. n. 1383/MOT2/C dell' (v. "banca dati ITER" pag ) modificata dalla circolare prot. n. 2184_MOT2/C del (in "banca dati ITER" pag ). (29) Così modificata dalla circolare prot. n. 1327/MOT2/C del (v. "banca dati ITER" pag ). NOTE 24/04/2009 Il punto 2 nel paragrafo C relativo alla "Dichiarazione dell allestitore" è stato sostituito dalla circolare prot. n DIV2/C per adeguarlo al regolamento ECEONU. 25/06/2016 pagina 6 di 6

88 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 2 Prot. n. 1836MOT2/C Roma, 1 giugno 2001 OGGETTO: Modello di dichiarazione dell'allestitore per impianti GPL. Allegato II circ. n del (1). Si trasmette il nuovo allegato II alla circolare di cui all'oggetto, che sostituisce quello precedente, in quanto alla voce dati dell'installatore si è inserito il dato firma depositata presso l'ufficio Provinciale M.C.T.C. di... Alla pagina n. 5 della circolare di cui all'oggetto, la frase "(la quale dovrà essere completata con esclusione dei punti 6, 7, 8)" viene sostituita dalla seguente: (la quale dovrà essere completata con esclusione dei punti 7, 8, 9). IL DIRETTORE dr. ing. Alessandro De Grazia Allegato alla lett. circ. n. 1836MOT2/C dell' (1) Vedasi "la motorizzazione 2001" pag. 2001/260 o "le revisioni dei veicoli" pag NOTE Si trasmette il nuovo allegato II. 25/06/2016 pagina 1 di 1

89 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 1383/MOT2/C Roma, 8 aprile 2002 OGGETTO: Adeguamento di alcune disposizioni concernenti l installazione di impianti GPL su veicoli già in circolazione. In relazione ai quesiti pervenuti a questa sede circa l applicazione di alcune disposizioni contenute nella circolare del (1), l allegato I della citata circolare viene modificato come segue. Il punto 2 lettera f) e la relativa nota è sostituito da: in modo da resistere alle sollecitazioni derivanti dalle seguenti accelerazioni [7]: Valori di accelerazione Cat. M 1 e N 1 Cat. M 2 e N 2 Direzione di marcia 20 g 10 g Ortogonalmente alla direzione di marcia 8 g 5 g [7] Nel caso di fissaggio effettuato mediante la soluzione convenzionale con fasce, bulloni e supporti si suggeriscono a titolo puramente orientativo, dimensioni e caratteristiche e minime del sistema di ancoraggio: Capacità nominalefasce (almeno Anelli, piastre o Diametro bulloni del/i serbatoio/i (C)due fasce) Litri supporti di fissaggio alla struttura del veicolo C < x 1,5 30 x 3 80 < C < x 2 50 x 6 Dimensioni minime (mm) M 10 M 12" Cat. M 3 e N 3 6,6 g 5 g Le prescrizioni aggiuntive sono integrate con il punto seguente: p) quando il serbatoio (2) è installato nell abitacolo o in un bagagliaio chiuso devono essere realizzate due prese d aria collegate all esterno, di diametro interno non inferiore a 25 mm. Le due prese d aria devono essere ubicate nella parte laterale più bassa possibile. Allo scopo di evitare che il bagaglio possa ostruire le due prese d aria, le stesse devono essere protette da una struttura che permetta comunque la circolazione dell aria; è consentito praticare una foratura della carrozzeria; questa operazione non è subordinata alla approvazione della casa costruttrice del veicolo.. IL DIRETTORE dott. ing. Alessandro De Grazia (1) Vedasi "la motorizzazione 2001" pag. 2001/260 o "le revisioni dei veicoli" pag (2) Così modificato dalla circolare prot. n. 2184_MOT2/C del (in "banca dati ITER" pag ). NOTE 20/01/2003 Punto P modificato ai sensi della circolare prot. n. 2184_MOT2/C del Con la circolare vengono modificati 2 punti di precedente disposizione relativamente a: resistenza degli attacchi alle sollecitazioni derivanti dalle accelerazioni; fori per le prese d'aria nel baule contenente il serbatoio del gas. 25/06/2016 pagina 1 di 1

90 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 3662/MOT2/C Roma, 19 settembre 2002 OGGETTO: Impianti GPL. Modifica alla circolare del ed abrogazione della circolare n. B63/2000/MOT del A seguito dell'entrata in vigore del corrigendum 1 alla serie 01 degli emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67, di cui si è data notizia con circolare n. 6/MOT1.04/C del (1), le omologazioni dei serbatoi a gas di petrolio liquefatto (GPL) e le relative certificazioni sono corredate dell'indicazione delle valvole di sovrapressione e termofusibile (PRV e PRD) idonee ad essere installate su ogni specifico serbatoio. Considerato che sono ormai superati i termini di differimento accordati con la circolare n. B63/2000/MOT del (2) e che il periodo di tempo intercorso dall'entrata in vigore della successiva rettifica ha permesso agli operatori del settore di adeguare opportunamente le omologazioni dei componenti GPL, al fine di garantire la compatibilità dei serbatoi con un congruo numero di valvole di sicurezza, a far data dalla presente circolare vengono abrogate le disposizioni a suo tempo diramate con la citata circolare. Per quanto sopra le disposizioni necessarie per l'installazione sui veicoli a motore dei componenti GPL restano esclusivamente quelle fissate con circolare n del (3), in cui il punto C) 2 e l'allegato II sono sostituiti come segue (eliminazione dell'alternativa di calcolo per stabilire la compatibilità valvole/serbatoio): 2) Dichiarazione dell'allestitore (5) L'allestitore deve presentare una dichiarazione relativa all'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'impianto con specifica menzione: delle prescrizioni sul fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove esiste); della resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo; delle previste caratteristiche di resistenza delle tubazioni; delle indicazioni fornite dal costruttore del veicolo e dai costruttori di ogni singolo componente; dell'eventuale installazione di componenti non omologati ai sensi del regolamento 67/01, nella parte dell'impianto in cui le pressioni sono inferiori a 20 KPa. A titolo di esempio nell'allegato II è riportato il fac simile del modello relativo alle dichiarazioni in argomento. L'installatore deve allegare alla dichiarazione, un certificato di omologazione del serbatoio comprensivo dell'allegato 2B del corrigendum 1 del al regolamento ECE/ONU n. 67/01; tale documento riporta i dispositivi di sicurezza PRV e PRD compatibili con la prova di bonfire effettuata in sede di omologazione del serbatoio. Gli Uffici Provinciali in sede di visita e prova, devono anche verificare che i provvedimenti di omologazione dei dispositivi di sicurezza installati sul veicolo corrispondono a quelli riportati sul certificato di omologazione del serbatoio. L'allestitore deve apporre, sul documento di circolazione del veicolo, il timbro di cui all'articolo 4 della legge n. 362 (4). La circolare prot. n. B63/2000/MOT del è abrogata (2). IL DIRETTORE GENERALE dott. Giorgio Berruti Allegato alla circolare prot. n. 3662/MOT2/C del /06/2016 pagina 1 di 2

91 (1) Vedasi "banca dati ITER" pag (2) Vedasi "la motorizzazione 2000" pag. 2000/391. (3) Vedasi "la motorizzazione 2001" pag. 2001/260 o "le revisioni dei veicoli" pag (4) Vedasi "la motorizzazione 1984" pag o "i veicoli: profili amministrativi" pag /02. (5) Il punto 2) della circolare prot. n del è stato nuovamente formulato con circolare n DIV2/C del NOTE A seguito dell entrata in vigore del corrigendum 1 alla serie 01 degli emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67, le omologazioni dei serbatoi a gas di petrolio liquefatto (GPL) e le relative certificazioni sono corredate dell indicazione delle valvole di sovrapressione e termofusibile (PRV e PRD) idonee ad essere installate su ogni specifico serbatoio. Le disposizioni necessarie per l installazione sui veicoli a motore dei componenti GPL restano esclusivamente quelle fissate con circolare n del , con sostituzione del punto C) 2 e dell allegato II (eliminazione dell alternativa di calcolo per stabilire la compatibilità valvole/serbatoio). 25/06/2016 pagina 2 di 2

92 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 3636MOT2/C Roma, 19 settembre 2002 OGGETTO: Circolare prot. n del (1), estensione degli effetti al settore dei motoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL): omologazione dei componenti ed installazione degli impianti sui motoveicoli in circolazione. Premessa Considerata la crescente esigenza di contenere l'inquinamento atmosferico determinato da gas combusti emessi da motori endotermici e preso atto dei risultati positivi della recente sperimentazione effettuata sui motoveicoli alimentati con GPL, si ritiene opportuno estendere alcune prescrizioni tecniche, emanate con la circolare in oggetto indicata, anche al campo dei motoveicoli. Campo di applicazione Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente ai motoveicoli dotati di: a) elementi di carrozzeria che delimitano vani interni e protetti (motoveicoli a due ruote che nella comune accezione sono identificati quali scooter, ovvero tricicli o quadricicli); b) propulsore endotermico, a due o quattro tempi, caratterizzato (con il sistema di alimentazione originario) da una potenza massima non superiore a 15 Kw. Omologazione di componenti specifici GPL Si fa riferimento a quanto disposto in merito al capitolo A) della circolare in oggetto. Impianti GPL da installare su motoveicoli in circolazione 1 Installazione Si fa riferimento a quanto disposto in merito al capitolo C), punto 1 della circolare in oggetto. La presenza del vaporizzatore, di cui alla tabella dei componenti del predetto capitolo C), è facoltativa in relazioni alle peculiari caratteristiche della tipologia di impianto. 2 Dichiarazioni dell'allestitore Si fa riferimento a quanto disposto in merito al capitolo C), punto 2 della circolare in oggetto. Le officine autorizzate per l'installazione degli impianti sui motoveicoli sono le stesse già accreditate presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici per l'installazione degli impianti sugli autoveicoli. 3 Rispondenza alla direttiva sulle emissioni inquinanti Si fa riferimento a quanto disposto in merito al capitolo C), punto 3 della circolare in oggetto. In particolare, le procedure specifiche per l'approvazione dei complessivi di trasformazione da installare sui motoveicoli sono contenute nella circolare 3597MOT2/C del (2). 4 Verifiche tecniche ed aggiornamento del documento di circolazione Le verifiche tecniche dei motoveicoli ed il relativo aggiornamento del documento di circolazione, a seguito dell'installazione di un impianto di alimentazione GPL, si effettuano utilizzando le stesse procedure in vigore per il settore degli autoveicoli. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero Prescrizioni per l'installazione di impianti GPL su motoveicoli in circolazione Allegato I alla circolare prot. n. 3636MOT2/C del PRESCRIZIONI DEI PARAGRAFI 17.1 E 17.2 DEL REGOLAMENTO ECE/ONU n. 67/01 L'impianto deve assicurare che: a) il componente GPL installato su di un veicolo deve funzionare in maniera sicura alla massima pressione di esercizio per la quale è stato progettato ed omologato; b) ogni singolo componente del sistema deve avere l'omologazione di tipo come descritto nella parte I del regolamento 67/01; c) i materiali utilizzati nel sistema devono essere compatibili per l'utilizzo di GPL; d) tutti i componenti del sistema devono essere installati in modo adeguato e nel rispetto delle prescrizioni fornite dal regolamento 67/01; e) il sistema GPL non deve presentare perdite; f) il sistema GPL deve essere installato in modo da avere la migliore protezione contro danni, dovuti ad esempio ai movimenti relativi dei componenti del veicolo e collisioni con materiali esterni; 25/06/2016 pagina 1 di 4

93 g) h) i) j) 2. PRESCRIZIONI DEI PARAGRAFI 17.4 E 17.5 DEL REGOLAMENTO ECE/ONU n. 67/01 RELATIVE AL SERBATOIO Il serbatoio deve essere installato: a) b) c) d) e) non debbono essere collegate apparecchiature al sistema GPL eccetto quelle strettamente necessarie per un corretto funzionamento del motore del motoveicolo; nessun componente del sistema, compresi i suoi materiali di protezione, devono proiettarsi oltre la sagoma del veicolo, ad eccezione dell'unità di carica che può sporgere di 10 mm; ogni componente del sistema, con eccezione del serbatoio, e compresi i materiali di protezione, in nessuna sezione trasversale del veicolo, può sporgere in basso rispetto al veicolo, a meno che un'altra parte del veicolo, in un raggio di 150 mm, non sia situata più in basso; nessun componente del sistema contenente GPL deve essere collocato nel raggio di 100 mm dal tubo di scarico o da fonti di calore simili, a meno che non sia opportunamente schermato. permanentemente in un vano interno del veicolo in modo tale da risultare sufficientemente protetto dalle conseguenze di collisioni; in posizione corretta come descritto nel libretto di istruzioni del costruttore del serbatoio, se presente; in modo che non vi siano contatti metallo su metallo ad eccezione dei punti di fissaggio permanenti del serbatoio, ne parti sporgenti o spigoli vivi; con punti di fissaggio permanenti che lo assicurano al veicolo. Il serbatoio può anche essere assicurato al veicolo da elementi strutturali e da fasce. Può inoltre essere installato in aderenza alla parete interna della carrozzeria, senza asportazione o rimozione di parti esterne della stessa carrozzeria; in modo da resistere in tutte le direzioni ad una decelerazione da impatto pari a 20 g. 3. PRESCRIZIONI DEI PARAGRAFI 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, CONCERNENTI GLI ACCESSORI FISSATI AL SERBATOIO a) la valvola di servizio controllata a distanza con valvola eccesso di flusso deve essere installata direttamente sul serbatoio senza l'uso di raccordi, salvo che il complesso delle due valvole non sia stato omologato congiuntamente; b) la valvola di servizio controllata a distanza con valvola eccesso di flusso ovvero altro sistema equivalente, deve garantire in modo automatico il blocco dell'alimentazione quando il motore si ferma senza tenere conto della posizione della chiave di accensione, e deve rimanere chiusa per il tempo in cui il motore è fermo; c) la valvola di sovrapressione sul serbatoio (tipo a molla) deve essere installata sul serbatoio in collegamento con la frazione vapore e deve poter scaricare nell'atmosfera o nella camera stagna di ventilazione; d) la valvola automatica che limita il livello di riempimento (valvola di arresto all'80%) deve essere di tipo adeguato al serbatoio su cui viene installata ed in posizione corretta in modo che assicuri un riempimento non superiore all'80%; e) l'indicatore di livello deve essere di tipo adatto al serbatoio e deve essere installato in posizione corretta; f) i tubi rigidi devono essere privi di saldature e costituiti con rame, acciaio inossidabile o acciaio con protezione per la corrosione; se viene utilizzato rame, il tubo deve essere dotato di rivestimento in gomma o plastica; g) il diametro esterno dei tubi non deve superare 12 mm e lo spessore deve essere almeno di 0,8 mm; h) i tubi qualora siano realizzati con materiali non metallici devono essere omologati in base al regolamento 67/01; i) i tubi metallici devono essere fissati in modo tale da non essere soggetti a vibrazioni o sollecitazioni meccaniche; j) i tubi non metallici devono essere fissati in modo tale da non essere soggetti a sollecitazioni meccaniche; k) nei punti di fissaggio i tubi o i flessibili devono essere provvisti di materiale di protezione; l) i tubi metallici o i flessibili non devono essere posizionati nei punti di giunzione della struttura del veicolo; m) nei punti di passaggio attraverso la lamiera i tubi rigidi o flessibili anche se provvisti di guaina di protezione devono essere opportunamente protetti; n) brasature o giunti saldati e giunti graffettati non sono ammessi; o) i tubi devono essere collegati mediante raccordi compatibili ai fini della corrosione; p) tubi in acciaio inossidabile devono essere uniti esclusivamente da raccordi in acciaio inossidabile; q) i blocchetti di distribuzione devono essere in materiale resistente alla corrosione; r) i tubi devono essere collegati tramite adeguati raccordi, ad esempio: giunti a deformazione a due parti per i tubi in acciaio, giunti di tipo biconico o a doppia flangia per i tubi in rame; non devono essere utilizzati raccordi che possono causare danni alle tubazioni; la pressione di funzionamento dei raccordi deve essere maggiore od uguale a quella specificata per i tubi; s) il numero di raccordi deve essere limitato al minimo indispensabile; tutti i raccordi devono trovarsi in aree accessibili per l'ispezione; t) una valvola di intercettazione controllata a distanza deve essere installata nel tubo di collegamento tra il serbatoio GPL e il regolatore di pressione, il più vicino possibile al regolatore, e può essere incorporata nello stesso regolatore. In alternativa a quanto sopra la valvola può essere installata anche nel vano motore, come specificato dal fabbricante dell'apparecchiatura GPL se provvista di sistema di ritorno carburante tra il regolatore di pressione e il serbatoio. Deve essere installata in modo che l'alimentazione si interrompa quando il motore viene spento o, se il motore è alimentato con un secondo carburante, quando si effettua il passaggio da un carburante all'altro (è ammesso un ritardo di due secondi durante la fase di diagnosi del sistema). Tale valvola non è obbligatoria negli impianti nei quali il tubo di collegamento tra serbatoio e regolatore di pressione è non più lungo di 1 m e contiene GPL solo in fase gassosa; u) la parte fissa dell'unità di carica deve essere collegata in modo da evitare rotazioni e deve essere protetta contro sporco e acqua; v) i componenti elettrici del sistema devono essere protetti contro i sovraccarichi e almeno un fusibile deve essere installato sul cavo di alimentazione del sistema; w) il fusibile deve essere installato in una posizione in cui può essere raggiunto senza l'uso di attrezzi; l'alimentazione elettrica dei componenti del sistema GPL che trasportano il gas, non può essere effettuata attraverso le tubazioni; x) tutti i componenti elettrici installati nella zona dell'impianto in cui la pressione supera i 20 KPa saranno collegati e isolati in modo che la corrente non passi attraverso le parti contenenti carburante; y) i cavi elettrici devono essere adeguatamente protetti da eventuali danneggiamenti; z) un motoveicolo con diversi sistemi di alimentazione deve avere un sistema di selezione carburante per assicurare che non sia simultaneamente fornito al motore più di un carburante; è ammesso un breve intervallo di sovrapposizione durante l'operazione di selezione carburante; in 25/06/2016 pagina 2 di 4

94 alternativa a quanto sopra è ammissibile, l'alimentazione contemporanea di più carburanti nel caso di motore dual fuel a selezione manuale; aa) il dispositivo di sicurezza alla sovrapressione termofusibile (PRD), quando è prescritta la sua presenza, deve essere installato direttamente sul serbatoio. 4. PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE a) L'installazione dell'impianto, di ogni suo componente o parte (con l'esclusione delle apparecchiature non interessate dal flusso del gas quali ripetitori a distanza dell'indicatore di livello, apparecchiature elettriche quali interruttori e commutatori di alimentazione e relativi cablaggi elettrici) deve rispondere alle seguenti prescrizioni: la posizione in senso longitudinale deve essere interna ai due piani verticali passanti per i due assi e normali al piano verticale mediano del motoveicolo, escludendo una porzione anteriore equivalente ad 1/3 della distanza tra gli assi (vedi pagina 10, Figura 1), la posizione in senso trasversale deve essere interna alla sagoma in pianta del motoveicolo; b) i componenti dell'impianto o le parti degli stessi eventualmente posizionati esternamente alla carrozzeria devono rispettare le seguenti prescrizioni: non debbono presentare parti spigolose, taglienti che per la loro forma, dimensione, orientamento e durezza possono aumentare il rischio o la gravità delle lesioni subite da una persona urtata dal veicolo, non debbono presentare parti suscettibili di agganciare persone o cose, nessuna parte sporgente deve avere un raggio di raccordo inferiore a 2,5 mm. La prescrizione non si applica alle parti che sporgono meno di 5 mm dalla superficie esterna circostante; gli angoli di queste parti orientate verso l'esterno devono essere smussati, a meno che le sporgenze risultanti siano inferiori a 1,5 mm, le parti sporgenti costituite da materiali cedevoli, possono avere una raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm; c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) i serbatoi devono essere fissati in modo tale da non produrre sfregamento durante il movimento del veicolo; la condizione può essere soddisfatta con l'interposizione, tra serbatoio e sistema di fissaggio, di materiale antiscintillio e non igroscopico; la distanza tra il silenziatore, i condotti di scarico del motoveicolo ed il serbatoio del GPL ed i suoi accessori non può essere inferiore a 50 mm. Qualora tale distanza sia inferiore al valore minimo prescritto, ma comunque superiore a 30 mm, è necessario che sia interposto tra gli elementi un diaframma di materiale termicamente isolante o di materiale di equivalenti caratteristiche, dello spessore minimo di 1 mm; l'accesso alle valvole di intercettazione del serbatoio, nonché la lettura dell'indicatore di livello e degli estremi di identificazione del serbatoio stesso debbono risultare agevoli; non sono ammesse modifiche alla posizione ed al fissaggio del serbatoio della benzina rispetto a quanto previsto dal costruttore del motoveicolo; il vano in cui è posizionato il serbatoio GPL deve essere munito di due prese d'aria dall'esterno, di diametro interno non inferiore a 25 mm, ubicate nella parte inferiore del vano stesso ed in modo da consentire da una parte l'ingresso e dall'altra l'uscita dell'aria durante la marcia del veicolo, mediante apposita sagomatura dell'imbocco; il serbatoio della benzina e quello del GPL non possono essere a diretto contatto; la lettura dell'indicatore di livello e degli estremi di identificazione del serbatoio devono risultare agevoli; in alternativa l'indicatore di livello può essere dotato di un ripetitore posto in zona visibile dal posto di guida; per realizzare l'installazione è consentito praticare aperture di piccole superfici di lamiera del pianale del veicolo (sono esclusi gli elementi di irrigidimento della struttura quali scatolature, imbutiture, ecc.), installando, qualora sia possibile, sportellini di chiusura. L'operazione non è subordinata all'approvazione della casa costruttrice del veicolo; gli accessori fissati al serbatoio, con esclusione della camera stagna di ventilazione e dei suoi tubi flessibili di collegamento, devono essere posizionati nel rispetto della condizione che nell'intorno, per una distanza di 50 mm, non devono trovarsi: elementi del telaio, elementi delle sospensioni del veicolo, serbatoio della benzina, valvole ed elementi rigidi del sistema frenante; nella completa osservanza di quanto sopra prescritto in merito alle norme vigenti, devono essere rispettate anche le eventuali prescrizioni d'installazione fornite dalle case costruttrici dei veicoli e dei componenti; il riduttore deve essere: fissato direttamente, o indirettamente tramite altri organi, alle pareti interne della carrozzeria od al telaio del motoveicolo (è vietato l'ancoraggio al motore o agli elementi ad esso connessi), installato ad una distanza non inferiore a 50 mm dai condotti e dai silenziatori di scarico, qualora tale distanza sia inferiore al valore minimo prescritto, ma comunque superiore a 30 mm, è necessario interporre tra gli elementi un diaframma di materiale termicamente isolante o di materiale di equivalenti caratteristiche dello spessore minimo di 1 mm ; la linea di alimentazione del serbatoio non può essere alloggiata nell'arco passaruota del motoveicolo. Nel caso in cui il rispetto della presente disposizione sia tecnicamente impossibile, il tratto di tubazione che comunque viene alloggiato nel vano passaruota deve essere limitato al minimo indispensabile, ed il tubo deve essere dotato di guaina di protezione ovvero di un'opportuna protezione contro gli urti accidentali che potrebbero essere provocati da corpi esterni; i collegamenti soggetti a vibrazione o spostamenti debbono essere realizzati con giunzioni flessibili o debbono essere adottate soluzioni tecniche alternative che non impediscano, in condizioni di sicurezza, gli spostamenti relativi tra le parti rigide dell'impianto; il dispositivo di carica può essere esterno al motoveicolo (in tal caso valgono le prescrizioni di cui ai punti a) e b) oppure alloggiato direttamente sulla multivalvola; comunque deve risultare facilmente accessibile garantendo una facile manovra di riempimento; il dispositivo di commutazione deve essere posizionato in modo da essere manovrato facilmente; il motoveicolo, in assetto di marcia, non deve superare la massa complessiva a pieno carico riportata sul documento di circolazione. 25/06/2016 pagina 3 di 4

95 Allegato II alla circolare prot. n. 3636MOT2/C del (1) Vedasi "la motorizzazione 2001" pag. 2001/260 o "le revisioni dei veicoli" pag (2) Vedasi "banca dati ITER" pag NOTE Considerata la crescente esigenza di contenere l inquinamento atmosferico determinato da gas combusti emessi da motori endotermici e preso atto dei risultati positivi della recente sperimentazione effettuata sui motoveicoli alimentati con GPL, vengono estese alcune prescrizioni tecniche, emanate con la circolare prot. n del , anche al campo dei motoveicoli alimentati a GPL. 25/06/2016 pagina 4 di 4

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