SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
|
|
|
- Raimondo Capelli
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BEVILACQUA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002 Istituzione dell Ordine del Tricolore TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)
2 Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge, composto di otto articoli, nasce dall esigenza di attribuire un riconoscimento ai partecipanti al secondo conflitto mondiale. Analogo provvedimento e riconoscimento fu adottato per i combattenti della guerra dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, con l istituzione dell Ordine di Vittorio Veneto, con onorificenze e decorazioni al merito e un assegno annuo vitalizio, nonchè la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la prima guerra mondiale. L articolo 1 istituisce un nuovo ordine onorifico, l Ordine del Tricolore, comprendente l unica classe di cavaliere. L articolo 2 prevede che detta onorificenza sia conferita: a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni nelle Forze armate italiane durante la guerra o nelle formazioni armate partigiane o gappiste regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà; b) ai combattenti della guerra ; ai mutilati e invalidi della guerra , titolari di pensioni di guerra e ad ex prigionieri ed internati nei campi di concentramento. L articolo 3 determina le caratteristiche dell insegna del nuovo ordine. In particolare, a differenza della medaglia d oro dei cavalieri di Vittorio Veneto, l insegna dell Ordine, è costituito da una croce in bronzo, con il tricolore al centro e strisce azzurre definiti con decreto del Ministero della difesa. L articolo 4 prevede che il Capo dell Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica che nomina il presidente e il consiglio dell Ordine su proposta del Ministero della difesa. L Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale di grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna forza armata, dal presidente nazionale dell associazione dei combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell associazione dei partigiani d Italia. L articolo 5 prevede che le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa. L articolo 6 prevede, infine, che per ottenere tale riconoscimento gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, con attestata documentazione esente da imposta di bollo. L articolo 7 prevede la copertura finanziaria in particolare facendo gravare l onere finanziario sull accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell economia e delle finanze, analogamente a quanto effettuato in occasione dell istituzione dell Ordine di Vittorio Veneto. L articolo 8 riguarda l entrata in vigore del provvedimento.
3 Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art È istituito l Ordine del Tricolore, comprendente l unica classe di cavaliere. 2. L onorificenza che attesta l appartenenza all Ordine ha le caratteristiche di cui all articolo 3. Art L onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra , o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti della guerra , ai mutilati ed invalidi della guerra titolari di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia. Art L insegna dell Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore. 2. L insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana 3. I disegni e le misure dell insegna e del nastro di seta sono definiti con decreto del Ministero della difesa.
4 Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art Il Capo dell Ordine è il Presidente della Repubblica. 2. L Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente nazionale dell associazione dei combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell associazione dei partigiani d Italia. Il presidente ed i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa. Art L onorificenza dell Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa dietro domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa. Art Le domande e i documenti necessari per ottenere l onorificenza sono esenti dall imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo. Art All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in euro per l anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell econo-
5 Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI mia e delle finanze per l anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1º gennaio 2003.
6
7
8
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1307 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CREMA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2002 Istituzione dell Ordine del Tricolore TIPOGRAFIA DEL SENATO
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1526 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MARINI Giulio COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2007 Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1360 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARANI, ANGELI, BARBA, BARBIERI, BOCCIARDO, CALDORO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATONE, CESARO,
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 679 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori VILLARI e MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008 Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2706-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore PELLICINI) Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2004 SUL DISEGNO DI
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) BISINELLA, COMPAGNONE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4022 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA 4 a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Disciplina dell autorizzazione a Stati esteri all utilizzazione
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2709 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore MAGGIORE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997 Esenzioni fiscali
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Norme sull impiego delle Forze armate della Repubblica e delle
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore Giancarlo SERAFINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2010 Disposizioni in materia di istituzione dell ufficio
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1780 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore AMATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 2007 (*) Istituzione del Museo del Risorgimento di Firenze (*)
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008 Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate
Ordine Militare d'italia
Ordine Militare d'italia fonti normative D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare. Art. 99 Concessione di ricompense alle Forze armate 1. Il conferimento alla bandiera della croce
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1906-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore PROVERA) Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2003 SUL DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CURSI e TOMASSINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2012 Disposizioni in materia di indennizzo straordinario
La Prefettura cura l'istruttoria per il conferimento delle seguenti onorificenze e ricompense:
Prefettura di Padova Le Onorificenze Le Onorificenze attestano pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali. La Prefettura cura l'istruttoria per il conferimento delle seguenti onorificenze
Curricula degli insigniti
Cerimonia di consegna delle Onorificenze all Ordine al Merito della Repubblica Italiana e dell Attestato di Pubblica benemerenza al Merito civile 2 giugno 2006 Curricula degli insigniti ATTESTATO DI PUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
BOZZA SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4908 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore MANCA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2000 Inclusione delle indennitaá connesse con l'impiego
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 508 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE POLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013 Modifica alla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995,
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 634 D I S E G N O D I L E G G E presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro e del bilancio
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VI UFFICIO X
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VI UFFICIO X Beni perduti nella ex Jugoslavia e nella zona B dell ex territorio libero di Trieste. Legge 29 marzo 2001, n. 137, che l Ufficio competente ha provveduto
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
L. 2 ottobre 1997, n. 334 Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto (2) (1/circ). Pubblicata
N. 2852 di prot. Roma, lì 12.09.2005. OGGETTO: Partecipazione dell Associazione Nazionale Finanzieri d Italia alle cerimonie militari.
N. 2852 di prot. Roma, lì 12.09.2005 OGGETTO: Partecipazione dell Associazione Nazionale Finanzieri d Italia alle cerimonie militari. A TUTTE LE SEZIONI A.N.F.I. = LORO SEDI = e, per conoscenza: AI VICEPRESIDENTI
Legge 9 agosto 1948, n. 1077
Legge 9 agosto 1948, n. 1077 DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO E DELLA DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. Pubblicata nella Gazz.
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI,
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2400
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2400 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori AIELLO, BILARDI, GUALDANI, LIUZZI, MANDELLI, D AMBROSIO LETTIERI, DALLA TOR, CONTE, VICECONTE, TORRISI, GAETTI,
Legge 189/1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Legge 189/1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA Articolo 1 1. Il Corpo della Guardia di Finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. 2. Esso fa parte integrante
