IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI
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- Angelina Boscolo
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1 Convegno telematico Nuova Direttiva UE sui mutui ipotecari Roma, 10 dicembre 2014 IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Pietro Sirena Ordinario di Istituzioni di diritto privato Università degli Studi di Siena Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana del Notariato 1
2 Direttiva n. 17 del 2014 Art. 28, paragrafo 3 Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.
3 Codice penale Art Usura 1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da a (Omissis) 3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all operazione di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. (Omissis).
4 Codice civile Art Interessi 1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell art Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
5 Cass. 9 gennaio 2013, n. 350 «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori»
6 Istruzioni della Banca d Italia «i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento»
7 A.B.F. Napoli n del 20 novembre 2013 Il tasso convenzionale degli interessi moratori non deve essere sommato a quello degli interessi corrispettivi, laddove il contratto preveda che gli uni siano sostitutivi degli altri.
8 Delibera CICR del 9 febbraio 2000 Art. 3. Finanziamenti con piano di rimborso rateale Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. (Omissis)
9 Art. 120, 2 comma, T.U.B. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
10 Direttiva n. 17 del 2014 Art. 4 n. 13) «Costo totale del credito per il consumatore»: Il costo totale del credito per il consumatore quale definito dall articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
11 A.B.F., Collegio di coordinamento n del 18 marzo 2014, est. Gambaro Gli interessi moratori non sono assoggettati al tasso di soglia dell usura, ma alla disciplina della clausola penale. Se sono manifestamente eccessivi, possono essere pertanto ridotti a equità (art.1384 c.c.), anche d ufficio.
12 A.B.F., Collegio di coordinamento n del 30 aprile 2014, est. Quadri Gli interessi moratori non sono assoggettati al tasso di soglia dell usura, ma alla disciplina della clausola penale. Nel caso di contratto stipulato con un consumatore, se gli interessi moratori sono manifestamente eccessivi, la clausola che li determina è abusiva fino a prova contraria (art. 33, 3 comma, cod. cons.) e pertanto nulla (art. 36 cod. cons.).
13 Corte di Giustizia dell Unione europea 14 marzo 2013, Aziz c. Caixa de Catalunya «la nozione di «significativo squilibrio» a danno del consumatore deve essere valutata mediante un analisi delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale»
14 Codice del consumo Art. 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato da cui dipende. (Omissis)
15 Corte di Giustizia dell Unione europea 14 giugno 2012, Banco de España «i giudici nazionali sono tenuti unicamente a escludere l applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile»
16 Corte di Giustizia dell Unione europea 27 marzo 2014, Crédit Lyonnais «Se la sanzione della decadenza degli interessi venisse mitigata, ovvero puramente e semplicemente eliminata, a causa del fatto che l applicazione degli interessi al tasso legale maggiorato può compensare gli effetti di una siffatta sanzione [di nullità della clausola contrattuale che determina il tasso degli interessi corrispettivi, nel caso di specie] ne discenderebbe necessariamente che essa non presenta un carattere realmente dissuasivo»
17 A.B.F., Collegio di coordinamento n del 24 giugno 2014, est. Gambaro Nel caso di contratto stipulato con un consumatore, se gli interessi moratori sono manifestamente eccessivi, la clausola che li determina è abusiva fino a prova contraria (art. 33, 3 comma, cod. cons.) e pertanto nulla (art. 36 cod. cons.), con la conseguenza di ritenere gli interessi moratori comunque dovuti sebbene nella ridotta misura degli interessi corrispettivi convenzionalmente pattuiti, ai sensi dell art. 1224, 1 comma, c.c.
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