PROVINCIA DI VENEZIA
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1 PROVINCIA DI VENEZIA Proposta 2008/23/00014 GIUNTA PROVINCIALE Estratto dal verbale delle deliberazioni OGGETTO: L.r. 23 ottobre 2003, n. 23 art.5. Piano dei turni di apertura infrasettimanale, domenicale, festiva e notturna degli impianti stradali di carburante per gli anni 2009, 2010, 2011, individuazione delle località di interesse turistico e dei periodi di maggiore afflusso turistico. Progressivo Generale N 2008/00173 Protocollo N /08 Seduta del 05/08/2008 Sotto la presidenza di Davide Zoggia, Presidente; presenti e assenti i sottonotati Assessori: P. A. ANDREA FERRAZZI LILIANA CARNIELETTO EZIO DA VILLA NICOLA FUNARI PAOLO GATTO DANILO LUNARDELLI ALESSANDRO SABIUCCIU GIUSEPPE SCABORO AMALIA SMAJATO LUIGI SOLIMINI ENZA VIO RITA ZANUTEL Partecipa Il Segretario Generale Gabriele Marziano --- * ---
2 Su proposta dell Assessore a Trasporti Mobilità VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32. VISTO il decreto legislativo 8 settembre 1999, n.346. VISTA la legge 28 dicembre 1999, n VISTO l art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57; VISTA la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante Norme per la razionalizzazione e l ammodernamento della rete distributiva carburanti, con cui la Regione Veneto detta i principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e l ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, nonché la disciplina degli impianti per natanti e di quelli ad uso privato, al fine di favorire il contenimento dei prezzi, l incremento anche qualitativo dei servizi resi all utenza e la garanzia del servizio pubblico, nel rispetto delle scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell ambiente. VISTO in particolare l art. 4 Disposizioni attuative, il quale dispone che: 1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi all ammodernamento della rete stradale di carburante mediante: a) l individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale; b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell attuazione degli interventi operativi della rete; c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui insistono gli impianti; d) l individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi; e) l individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti. In particolare nelle località di minore consistenza demografica, in quelle ricomprese nei territori dei comuni delle comunità montane delle comunità isolane o di arcipelago e in quelle territorialmente svantaggiate può essere autorizzata l installazione di impianti stradali di carburante che possono essere gestiti dagli esercizi polifunzionali di cui all articolo 21 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, o funzionanti integralmente con il sistema self-service pre-pagamento; f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità con il territorio di cui all articolo 3, comma 3; g) l individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti. 2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive relativi: a) all individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante; b) all articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio; c) all individuazione delle procedure per i collaudi di cui all articolo 9 nonché alla determinazione dell indennità spettante ai componenti la commissione di collaudo. VISTO in particolare l art. 5 Competenze provinciali, il quale attribuisce alle province le seguenti funzioni: a) predisposizione, entro sessanta giorni dall emanazione del provvedimento di cui all articolo 4 comma 2, lett. b), dei piani dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante ivi comprese le eventuali deroghe per le località turistiche; b) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli uffici tecnici di finanza relativi all erogato degli impianti di distribuzione di carburanti (stradali, autostradali, natanti e ad uso privato) da trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno; c) predisposizione delle proposte di razionalizzazione e di ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti; d) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali; e) l effettuazione del monitoraggio della rete in riferimento al numero, alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti, su base annuale, evidenziando le variazioni intercorse nel periodo.
3 VISTA la deliberazione di Giunta della Provincia di Venezia n. 428 del 21/12/2004 L.R. 23/03 Funzioni delegate alle Province in materia di impianti distribuzione carburanti. Piano dei turni di apertura domenicale e festiva degli impianti stradali carburanti per l anno 2005 ; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 18/03/2005, e in particolare : Art. 3 Art. 5 Turni di apertura infrasettimanale e festiva 1. Nei giorni festivi è prevista l'apertura, con il rispetto dell'orario fissato ai sensi del precedente art. 2, di un numero di impianti non inferiore al 10% di quelli esistenti e funzionanti in ciascun territorio provinciale. 2. La Provincia, nel predisporre il piano dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali e festivi di cui all art. 5, primo comma, lett. a) della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, può prevedere la possibilità che nei Comuni, ove siano esistenti e funzionanti quattro, tre, due o un impianto, il Sindaco possa, su proposta dei gestori e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, aumentare la percentuale di cui al comma 1, rispettivamente, al 25%, al 33% o al 50%. 3. La Provincia può, inoltre, prevedere che nei Comuni isolati dotati di un solo impianto il Sindaco, su proposta dei gestori e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possa concedere l'esenzione della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva come pure per gli impianti siti lungo le grandi direttrici di traffico come definite dal piano regionale carburanti e dai relativi piani provinciali. 4. Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana, a scelta del gestore, è prevista l'apertura di mezza giornata, con il rispetto dell'orario di cui all'art. 2, di un numero di impianti stradali di carburanti non inferiore al 10% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio provinciale. La Provincia, nel predisporre il piano dei turni di chiusura degli impianti stradali di carburante, può prevedere la possibilità che nei Comuni, ove siano esistenti e funzionanti quattro, tre, due o un impianto, il Sindaco possa, su proposta dei gestori e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, aumentare detta percentuale, rispettivamente, al 25%, al 33% o al 50%. 5. Nella determinazione dei turni di apertura festiva la Provincia deve tener conto sia delle proposte avanzate dai gestori, sia dell esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza motorizzata. 6. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì, e se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 7. Nei Comuni, ove nella giornata domenicale e festiva si svolge il mercato avente carattere tradizionale, il Sindaco può concedere l'apertura degli impianti stradali di carburante. 8. Per gli impianti siti in particolari zone lontane da centri abitati dove nelle giornate domenicali e festive la circolazione stradale risulti limitata o nulla (zone industriali, aree direzionali, etc.), il Comune, sentita la Provincia, può concedere la deroga all osservanza dei turni di apertura domenicale e festiva. Esenzioni 1. I criteri di cui al presente provvedimento si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefati e il metano. 2. Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, nelle autorimesse, nelle aree degli alberghi, dei motel e dei complessi commerciali. 3. Gli impianti di distribuzione di metano e/o di gas di petrolio liquefatto (gpl), anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, sono esentati, limitatamente all erogazione di tali prodotti, dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura di cui agli artt. 3 e 4, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti, salvo il caso in cui l impianto sia dotato delle apparecchiature self-service pre pagamento. 4. I Comuni, sentita la Provincia e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possono disporre deroghe all'orario ed ai turni di riposo, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, per gli impianti posti nelle località di interesse turistico come definite dalla Provincia con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. a) della legge regionale 23/ I Comuni possono altresì autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni di cui agli artt. 3 e 4, nei seguenti casi:
4 Art. 8 - per manifestazioni che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata; - per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale. Procedure 1. I Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) della Legge regionale n. 23/03, devono fissare gli orari dei distributori di carburanti in conformità ai contenuti dei presenti criteri. 2. I turni di apertura festiva e i turni notturni di cui agli artt. 3 e 4 vengono predisposti Giunta provinciale e adottati dai Comuni per la parte relativa al proprio territorio. PRESO ATTO che nella riunione istruttoria del 7 Giugno 2005, convocata con nota prot. n /05 del 25/05/2005, le parti interpellate (organizzazioni dei gestori, dei produttori, dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e degli EE.LL.), hanno convenuto con la proposta di turnazione predisposta dagli Uffici preposti, raccomandando tuttavia che la Provincia inviti i Comuni affinché richiedano ai gestori di esporre al pubblico le tabelle indicanti gli impianti aperti in turno; VISTA la deliberazione di Giunta della Provincia di Venezia n. 171 del 21/06/2005 Predisposizione Piano dei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale, festiva e notturna degli impianti stradali di carburante per gli anni 2006, 2007, 2008 e individuazione delle località di interesse turistico e dei periodi di maggiore afflusso turistico e atteso che non sono state richieste variazioni o proposte di modifica di sorta. VISTO il vigente Statuto della Provincia di Venezia. VISTO il vigente Regolamento di Contabilità. VISTO il D. Lgs n 267. Tutto ciò premesso, la Giunta D E L I B E R A 1. di adottare il Piano dei turni di apertura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni, come indicato nell Allegati A alla presente, di cui ne costituisce parte integrante; 2. di individuare le località di interesse turistico e i periodi di maggiore afflusso delle stesse, come indicato nell Allegato B alla presente, di cui ne costituisce parte integrante; 3. di trasmettere il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, ai Comuni per gli adempimenti di competenza, indicando quale data di decorrenza degli stessi il 1 gennaio 2009, in accordo con le altre Amministrazioni Provinciali della Regione Veneto; 4. di invitare i Comuni a richiedere ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti di esporre al pubblico le tabelle indicanti le turnazioni e gli impianti più facilmente raggiungibili per ogni turno; 5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio di Previsione per l anno in corso. Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000) Il Responsabile del Servizio F.to Paolo Gabbi
5 Parere di regolarità contabile (ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000). Non rileva ai fini contabili. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Matteo Todesco Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti Il Segretario Generale F.to Gabriele Marziano La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi Il Presidente F.to Davide Zoggia Il Segretario Generale F.to Gabriele Marziano
6 La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio Informatico il giorno 26/08/2008 rimanendovi per 15 gg. consecutivi a tutto il 10/09/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del p. IL SEGRETARIO GENERALE Dirigente F.to Dott. Maria Ugliano Il presente provvedimento è esecutivo il 06/09/2008 per decorso del 10 giorno dalla pubblicazione ex art comma - D.Lgs. n. 267/2000 p. IL SEGRETARIO GENERALE Dirigente F.to Dott. Maria Ugliano La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 26/08/2008 al 10/09/2008 Dirigente F.to Dott. Maria Ugliano Il presente documento è firmato digitalmente. L ALLEGATO E DISPONIBILE PRESSO L UFFICIO PROPONENTE
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