La nuova organizzazione delle visite periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2 L.P. 9 febbraio 2007, n.3)

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1 Agenzia del lavoro Via R. Guardini, Trento (TN) Corso di formazione per esperti verificatori - Modulo comune parte 2^dott. Paolo Ducati La nuova organizzazione delle visite periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2 L.P. 9 febbraio 2007, n.3) Trento, marzo 2010 MODULO COMUNE per tutte le tipologie di macchine ed attrezzature Argomento: Le norme e gli obblighi inerenti l attività svolta dagli esperti verificatori. L.P: 9 febbraio 2007 n. 3 e le norme di attuazione; I criteri e gli standard APSS per l applicazione del regolamento; Documentazione da produrre all APSS. 1

2 LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n. 3 Prevenzione delle cadute dall alto e promozione della sicurezza sul lavoro (approvata dal Consiglio provinciale di Trento il 6 febbraio 2007) (Pubblicata sul B.U. 20/02/2007 n. 8 in vigore dal 07/03/2007) Come è noto, a partire dalla metà degli anni 50, la normativa nazionale in materia di sicurezza (ex. d.p.r. n. 547/1955) ha introdotto l obbligo di verifiche periodiche di determinate categorie di macchine, impianti e apparecchi, considerati di particolare pericolosità per il loro uso e la particolare diffusione sul territorio. 2

3 Secondo la normativa nazionale progressivamente entrata in vigore, le macchine, gli impianti e gli apparecchi, soggetti a verifica periodica sono: ascensori e montacarichi; impianti di messa a terra e di scariche atmosferiche; apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg.; ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi e scale aeree a inclinazione variabile; apparecchi di sollevamento per edilizia (gru a torre); idroestrattori a forza centrifuga; apparecchi a pressione di caratteristiche superiori a determinate soglie (d.lgs 25 febbraio 2000 n. 93); generatori di vapore di caratteristiche superiori a determinate soglie (d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 93). Tutte le verifiche periodiche sono a carico del proprietario-datore di lavoro che ha il dovere di attivarsi per chiederle, e sono state ricomprese in origine, quanto all effettuazione, nell organizzazione e nei compiti del servizio sanitario pubblico, restando così di esclusiva competenza pubblica. La capillare diffusione delle attrezzature soggette a verifica ha peraltro reso problematica, nel corso del tempo, la copertura delle concrete esigenze di effettuazione delle verifiche da parte del servizio sanitario pubblico, rendendo necessaria la successiva introduzione di modifiche alla normativa al fine di dare ai privati la possibilità di effettuare talune verifiche, in aggiunta alle risorse dedicate allo scopo dal servizio sanitario pubblico. 3

4 Così, successivamente, il legislatore nazionale, con: il d.p.r. 30 aprile 1999, n. 162 inerente ascensori e montacarichi; il d.p.r. 22 ottobre 2001, n. 462, inerente impianti di messa a terra e scariche atmosferiche; ha dato la possibilità di effettuare le verifiche periodiche di queste attrezzature, oltre che all ente pubblico, anche a soggetti privati. Per ascensori e impianti di messa a terra, in conseguenza di queste disposizioni, anche in provincia di Trento, l effettuazione delle verifiche periodiche si sta pertanto avviando alla piena copertura delle necessità, secondo le scadenze di legge. Non così per quanto riguarda le verifiche delle attrezzature rimaste di esclusiva competenza pubblica e, in particolare: per le attrezzature ex artt. 25, 131 e 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg., ponti mobili e sospesi, scale aeree e idroestrattori) per le attrezzature all ex art. 50 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 (argani di ponti sospesi), ora previste dall art. 71 comma 11, riportate in Allegato VII del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106). Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per le quali l Azienda Sanitaria ha potuto garantire, negli ultimi anni, l effettuazione delle verifiche periodiche solo per una quota alquanto ridotta rispetto alle effettive necessità 4

5 In tale quadro si è adesso inserito il nuovo articolo 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n.3 con il quale si sono intese riorganizzare e rendere più efficienti in provincia di Trento le verifiche periodiche delle attrezzature previste dalle norme di sicurezza. In applicazione di quanto sopra, la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza con l obiettivo di: garantire l effettiva e puntuale esplicazione nei tempi stabiliti di tutte le verifiche da effettuare obbligatoriamente sul territorio provinciale, aumentando il livello di sicurezza connesso con l uso delle attrezzature introdurre un adeguato coordinamento pubblico del sistema delle verifiche, prevedendo allo scopo standard di qualità e indirizzi tecnici, nonché controlli a campione sulla corretta effettuazione delle verifiche affidate a soggetti privati, in grado di assicurare omogeneità e pari efficacia di tutte le verifiche svolte; assicurare il migliore utilizzo delle risorse dell Azienda provinciale per i servizi sanitari destinate alla sicurezza e di mettere i soggetti tenuti a far effettuare le verifiche in condizione di rispettare più agevolmente ed efficacemente gli obblighi a loro carico. 5

6 In data 7 marzo 2007 è entrata in vigore la legge provinciale 9 febbraio 2007, n.3, Prevenzione delle cadute dall alto e promozione della sicurezza sul lavoro, al cui interno l articolo 2 disciplina la nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi previste da norme di sicurezza. LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Art. 1 Inserimento dell art. Art. 91 ter nella L.P , n.22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). 1. Dopo l articolo 91 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22, è inserito il seguente: Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture. 6

7 LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Art. 2 Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti ed apparecchi. Comma 1. Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è affidato a esperti verificatori nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, iscritti in un apposito elenco provinciale, il compito di effettuare le verifiche di macchine, impianti e apparecchi, finora soggetti a verifiche periodiche da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Spettano in ogni caso all'azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di indirizzo necessarie per l'effettuazione delle verifiche e quelle di controllo a campione sulla corretta effettuazione delle stesse. 7

8 LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Comma 2. Con norme regolamentari sono specificati i compiti affidati agli esperti iscritti nell'elenco provinciale degli esperti verificatori, sia in relazione alla loro qualificazione che alla tipologia di problematiche da affrontare, nonché le verifiche che l'azienda provinciale per i servizi sanitari non è più chiamata a effettuare e quelle che continua a svolgere, in caso di necessità o per quanto riguarda il settore pubblico, dopo l'attivazione del nuovo sistema normativo. LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Con le medesime norme regolamentari sono dettate le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione di questo articolo; sono a tal fine individuati, in particolare, le modalità per la tenuta dell'elenco provinciale degli esperti verificatori, i requisiti professionali necessari per l'iscrizione, i casi e le modalità di accertamento dei requisiti professionali mediante esami, le disposizioni circa la cancellazione temporanea e, nei casi più gravi, definitiva degli esperti verificatori che non adempiano gli obblighi a loro carico o che comunque non svolgano correttamente i propri compiti, nonché le disposizioni che cessano di applicarsi a seguito dell'attivazione del nuovo sistema di verifiche disciplinato da questo articolo. 8

9 LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Comma 3. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, entro 6 mesi dall entrata in vigore della presente legge, l elenco delle macchine e impianti, soggetti a verifica periodica ai sensi degli articoli 25, 131, 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, articolo 50 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, che devono essere verificate mediante l Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Art. 3 Programma straordinario di controllo e di prevenzione degli infortuni. Comma 1. Al fine di migliorare la prevenzione e il controllo degli infortuni, con particolare riferimento a quelli derivanti da cadute dall'alto, la Giunta provinciale approva entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge un programma straordinario della durata di tre anni relativo allo svolgimento di controlli nei luoghi di lavoro, finalizzato a prevenire gli infortuni; 9

10 LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Art. 3 Programma straordinario di controllo e di prevenzione degli infortuni. il programma è realizzato tramite l'azienda provinciale per i servizi sanitari. Contestualmente la Giunta provinciale approva indirizzi per una intensa campagna di formazione e informazione delle imprese e delle maestranze che la Provincia e l'azienda provinciale per i servizi sanitari sono chiamate a realizzare in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati interessati. LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Art. 4 Disposizione transitoria per la formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. Disposizioni finanziarie. Art. 5 10

11 REGOLAMENTO ATTUATIVO LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Delibera della Giunta Provinciale n del 9/11/07 Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art.2 L.P. 9 febbraio 2007, n.3) emana il seguente regolamento: NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 1 Finalità della disciplina Comma 1. Il presente regolamento disciplina l organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi previste dalle norme di sicurezza da esso individuate, ai sensi di quanto previsto dall articolo 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, di seguito indicata come "legge", al fine di garantire l effettiva e puntuale esplicazione nei tempi stabiliti di tutte le verifiche da effettuare obbligatoriamente sul territorio provinciale, aumentando il livello di sicurezza connesso con l uso di dette attrezzature; 11

12 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 1 Finalità della disciplina introdurre un adeguato coordinamento pubblico del sistema delle verifiche, prevedendo allo scopo standard di qualità e indirizzi tecnici, nonché controlli a campione sulla corretta effettuazione delle verifiche affidate a soggetti privati, in grado di assicurare omogeneità e pari efficacia di tutte le verifiche svolte; di assicurare il miglior utilizzo delle risorse dell Azienda provinciale per i servizi sanitari destinate alla sicurezza e di mettere i soggetti tenuti a far effettuare le verifiche in condizione di rispettare più agevolmente ed efficacemente gli obblighi a loro carico. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 2 Verifiche di competenza degli esperti verificatori Comma 1. Salvo quanto previsto dall articolo 3, le verifiche di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, attualmente affidate in via esclusiva all Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono effettuate da esperti iscritti in un apposito Elenco provinciale degli esperti verificatori costituito presso l Azienda medesima. 12

13 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 2 Verifiche di competenza degli esperti verificatori Comma 2. Le attività relative all iscrizione e alla cancellazione dall elenco provinciale e alla tenuta dello stesso sono svolte dalle competenti strutture dell Azienda provinciale per i servizi sanitari. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 3 Verifiche di competenza dell'azienda provinciale per i servizi sanitari Comma 1. Rimangono di competenza esclusiva dell Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche delle attrezzature individuate con deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell articolo 2, comma 3 della legge per il miglior perseguimento delle finalità della nuova disciplina dell organizzazione delle verifiche. 13

14 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 3 Verifiche di competenza dell'azienda provinciale per i servizi sanitari Comma 2. Sono altresì effettuate dall Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche di attrezzature della Provincia e di enti o agenzie provinciali, nonché di altri enti pubblici, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, ove l Azienda sia in grado di provvedere entro i termini previsti dalla specifica normativa. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE L Azienda ha approvato criteri e modalità per l effettuazione delle predette verifiche; ove la stessa reputi di non essere in grado di provvedere entro i termini previsti, ne informa l ente o l agenzia interessata preventivamente e, comunque, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine affinché possa rivolgersi a un esperto verificatore iscritto nell elenco provinciale o, se del caso, agli altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali. 14

15 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 3 Verifiche di competenza dell'azienda provinciale per i servizi sanitari Comma 3. L Azienda provvede inoltre a effettuare le verifiche di attrezzature, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, su richiesta di ogni altro soggetto, qualora l interessato comprovi l impossibilità di effettuare le medesime entro i termini previsti dalla normativa che le concerne per indisponibilità di esperti verificatori iscritti nell elenco provinciale o di altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali. (ASL e ISPESL che possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati -art.71 c.12 D.Lgs.81/08). NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 3 Verifiche di competenza dell'azienda provinciale per i servizi sanitari L Azienda adotta appositi criteri ai fini dell applicazione di quanto disposto dal presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di incidenti o infortuni o in presenza di altre analoghe circostanze di assoluta necessità di provvedere. 15

16 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 4 Effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti verificatori Comma 1. Gli esperti verificatori iscritti nell elenco provinciale effettuano le verifiche periodiche delle tipologie di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, in relazione alle quali l iscrizione stessa è stata disposta: sollevamento cose; sollevamento persone; riscaldamento e idroestrattori; pressione gas e vapore; ascensori e montacarichi (D.P.R. 30/4/1999, n.162); impianti di messa a terra e scariche atmosferiche (D.P.R. 22/10/2001, n.462). NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 4 Effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti verificatori Comma 2. Gli esperti verificatori iscritti nell elenco svolgono le funzioni inerenti le verifiche di competenza, per le quali sono stati iscritti, per ogni effetto che le norme collegano con l effettuazione delle stesse. La Giunta provinciale ha approvato la modulistica per l esercizio delle funzioni degli esperti verificatori e dei tecnici dell Azienda provinciale per i servizi sanitari. 16

17 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 4 Effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti verificatori Comma 3. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina sostanziale delle singole verifiche nonché per le competenze in ordine all effettuazione delle verifiche già riconosciute dalle norme vigenti a soggetti diversi dall Azienda provinciale per i servizi sanitari o che dovessero essere attribuite in futuro, anche in parte, a soggetti privati in base a disposizioni normative statali. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE In tale ultimo caso, fatto salvo l eventuale adeguamento formale delle disposizioni dettate dal presente regolamento o dalla deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell articolo 2, comma 3 della legge, si applicano direttamente le norme statali. 17

18 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco provinciale Comma 1. Per l iscrizione nell elenco provinciale è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea in Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro; b) laurea in Ingegneria della sicurezza e protezione o in Scienze della sicurezza e protezione; c) altri titoli di studio previsti dall ex articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (art. 98 D.Lgs 81/08). NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Nota l articolo 10 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l esecuzione dei lavori è stato sostituito e integrato dall articolo 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D,Lgs. 3 agosto 2009, n.106) Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l esecuzione dei lavori. 18

19 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco provinciale Comma 2. Per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 (diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico + 3 anni) è richiesto anche il possesso dei requisiti per poter svolgere l attività di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi dell ex articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 oppure, in alternativa, il possesso dei requisiti per poter svolgere l attività di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, secondo i criteri previsti dall ex articolo 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (art.32 D.Lgs 81/08). NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Nota l articolo 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni è stato sostituito e integrato dall articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106) 19

20 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco provinciale Comma 3. Per l iscrizione nell elenco provinciale è altresì richiesto il conseguimento dell apposita formazione, con il superamento dei relativi esami finali, ai sensi degli articoli 6 e 7. La Provincia si può avvalere, per l effettuazione della formazione e degli esami, delle professionalità presenti nell Azienda provinciale per i servizi sanitari. Raccomandata A.R. Spett.le AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI UNITA OPERATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Centro Servizi Sanitari - Palazzina A Viale Verona TRENTO Oggetto: Domanda di iscrizione all Elenco degli esperti verificatori della Provincia Autonoma di Trento - Art. 2 Legge Provinciale 9 febbraio 2007 n 3. Nome e cognome Data e luogo di nascita Residenza Codice Fiscale 20

21 Attuale attività lavorativa: libero professionista (indicare attività o studio) dipendente (indicare ditta,indirizzo e mansione) altro (specificare) Visto il superamento dell apposito esame effettuato nel mese di..., anno..., si richiede l iscrizione all Elenco in oggetto per le seguenti tipologie: sollevamento cose sollevamento persone A tal fine, viste le disposizioni dell art 47 del DPR n 445 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi successivamente non veritiera, Recapito per l attività di verificatore: d i c h i a r a : - indirizzo postale completo - recapito telefonico e/o cellulare, - n fax, - indirizzo e- mail. 21

22 Codice fiscale o partita iva e denominazione soggetto giuridico che verranno utilizzati per la fatturazione dell attività di esperto verificatore : (Se attualmente non ancora determinati sarà possibile indicarli nell allegata dichiarazione da inviare prima di iniziare concretamente l effettuazione delle verifiche periodiche) L assenza di incompatibilità, nei due anni precedenti lo svolgimento della funzione di Esperto verificatore, inerenti la progettazione, la costruzione, la vendita, il noleggio e la manutenzione relative alla tipologia di attrezzature da verificare, così come previsto dal comma 4 dell articolo 9 D.P.P. 20 novembre 2007 n /Leg Inoltre il sottoscritto si impegna ad inviare, almeno 15 gg prima di iniziare concretamente l attività di Esperto verificatore, l allegata dichiarazione inerente il possesso degli standard di qualità tecnici ed amministrativi richiamati dall art. 9 del Regolamento di attuazione Decreto Presidente della Provincia, 20 novembre 2007 n /Leg. Data Firma Allega: fotocopia documento di identità valido NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco provinciale Comma 4. Per mantenere l iscrizione nell elenco provinciale è richiesto che l interessato frequenti almeno ogni cinque anni un corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 20 ore, finalizzato ad aggiornare le conoscenze per l effettuazione delle verifiche delle attrezzature per cui è stata disposta l iscrizione. Una volta disposta la decadenza dell iscrizione per la mancanza dei requisiti indicati, l eventuale reiscrizione nell elenco provinciale è soggetta alle norme per la prima iscrizione previste dal comma 3. 22

23 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 6 Formazione degli esperti verificatori Comma 1. La formazione per l iscrizione nell elenco provinciale è organizzata dalla Provincia in relazione alle verifiche di specifiche tipologie di attrezzature, per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 40. (modulo comune 12 ore + modulo sollevamento cose o sollevamento persone 42 ore = tot.54 ore). Ai fini dell ammissione all esame finale, la frequenza della formazione non può essere inferiore al 90% delle ore di lezione. (tot. max 5,4 ore di assenza alle lezioni tra teoria e pratica) NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Comma 2. Il programma della formazione riguarda gli argomenti di seguito indicati: a) le responsabilità del verificatore; b) le attrezzature soggette a verifica in base alle norme di sicurezza; c) le norme che disciplinano la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature; d) gli obblighi di denuncia e di verifica; e) gli organi di vigilanza e le competenze dell ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro); f) le tipologie e i componenti delle attrezzature; 23

24 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE g) gli elementi distintivi di ogni categoria di attrezzature; h) i rischi presenti nell utilizzo e nella movimentazione dei carichi; i) pericoli derivanti dalla corrente elettrica: provvedimenti di protezione e norme; j) i pericoli derivanti dalle cariche elettrostatiche; k) le norme e gli obblighi inerenti l attività svolta dagli esperti verificatori; l) le tecniche di comunicazione; m) esercitazioni pratiche di verifiche. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 7 Esami per l iscrizione nell elenco provinciale Comma 1. L esame finale, da effettuare al termine della formazione finalizzata all iscrizione nell elenco provinciale, consiste in una prova scritta e una orale volte ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite in relazione alle tipologie di verifiche per le quali la formazione è stata organizzata. Comma 2. Per conseguire l idoneità all iscrizione nell elenco, il candidato deve riportare, per ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi. 24

25 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 7 Esami per l iscrizione nell elenco provinciale Comma 3. Le modalità per lo svolgimento dell esame, per la proclamazione dei risultati e per la successiva iscrizione dei candidati sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, assunta sentita l Azienda provinciale per i servizi sanitari. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 7 Esami per l iscrizione nell elenco provinciale Comma 4. L esame finale e la formazione di cui all art 5, commi 2 e 3, e all art. 6 non sono richiesti a coloro che, non più in servizio, abbiano svolto per almeno 5 anni nel decennio precedente alla data di richiesta di iscrizione nell elenco provinciale, le mansioni oggetto del presente regolamento presso Pubbliche amministrazioni competenti alla effettuazione delle verifiche, in relazione alle singole tipologie di attrezzature oggetto del presente regolamento. 25

26 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 8 Ammissione diretta agli esami Comma 1. Sono ammessi all esame finale per l iscrizione nell elenco provinciale, senza l obbligo di frequenza dei corsi previsti dall articolo 5, commi 2, e della formazione, prevista dagli articoli 5 comma 3, e 6 del presente regolamento, i soggetti iscritti per almeno 5 anni, nel decennio precedente l indizione degli esami, all albo degli esperti della sicurezza della Provincia Autonoma di Bolzano per l effettuazione delle verifiche periodiche, in relazione alle medesime tipologie di attrezzature per le quali la formazione è stata organizzata. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 9 Obblighi e incompatibilità degli esperti verificatori Comma 1. Gli esperti verificatori iscritti nell elenco provinciale sono tenuti a organizzare la propria attività secondo standard di qualità tecnici e amministrativi stabiliti dall Azienda provinciale per i servizi sanitari e ad autocertificare all Azienda stessa l effettivo conseguimento dei medesimi standard prima dell inizio dell attività e, periodicamente, almeno ogni cinque anni o quando richiesti. 26

27 STANDARD DI QUALITA TECNICI E AMMINISTRATIVI STABILITI DALL APSS L esperto verificatore, iscritto nell apposito elenco provinciale, almeno 15 gg prima di iniziare concretamente l attività di verifica,dovrà inviare la apposita dichiarazione inerente il possesso degli standard di qualità tecnici ed amministrativi richiamati dall art. 9 del Regolamento di attuazione D.P.P., 20 novembre 2007 n /Leg. Sarà facoltà dell UOPSAL Nucleo Impianti e Cantieri richiede ulteriori informazioni e/o documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti stessi. Raccomandata A.R. Spett.le AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI UNITA OPERATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Centro Servizi Sanitari - Palazzina A Viale Verona TRENTO Oggetto: Dichiarazione inerente gli standard di qualità tecnici ed amministrativi necessari per l effettuazione dell attività di Esperto verificatore - art. 9 Decreto Presidente della Provincia, 20 novembre 2007 n /Leg. Il sottofirmato iscritto all Elenco degli esperti verificatori della Provincia di Trento con il n Ai sensi dell articolo richiamato in oggetto, e viste le disposizioni dell art 47 del DPR n 445 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi successivamente non veritiera, 27

28 dichiara di essere in possesso delle seguenti dotazioni: 1. Polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità professionale con massimale non inferiore a 1 milione di euro, per i rischi derivanti dall esercizio di attività di verifica. Specificare istituto assicuratore e n polizza: 2. Tesserino di riconoscimento che riporti in intestazione Esperto verificatore - Provincia Autonoma di Trento, a lato una foto tessera recente, ed inoltre i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, numero di iscrizione all elenco provinciale degli esperti verificatori. 3. Adeguata dotazione informatica per compilazione e spedizione su foglio elettronico dell elenco delle verifiche effettuate semestralmente (l elenco dovrà essere in formato excel *.xls ed i dati da inserire sono stabiliti dall UOPSAL con apposito documento). 4. Adeguata strumentazione tecnica per lo svolgimento delle verifiche per le singole tipologie di attrezzature. Precisare: (calibro, metro, corda metrica, livello,dinamometro ecc.). 5. Dispositivi di Protezione Individuale adeguati ai rischi inerenti lo svolgimento delle verifiche periodiche delle specifiche tipologie di attrezzature a cui si è abilitati Precisare: 6. Codice fiscale o partita iva e denominazione soggetto giuridico che verranno utilizzati per la fatturazione dell attività di esperto verificatore : (se non indicato nella richiesta di iscrizione o diversi da quelli già indicati) Dichiara, inoltre, di garantire il proprio rapporto di terzietà, come espressamente previsto dal comma 4 dell art. 9 Decreto Presidente della Provincia, 20 novembre 2007 n /Leg., con i soggetti proprietari /noleggiatori /utilizzatori dell attrezzatura oggetto della verifica periodica. Data Firma 28

29 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 9 Obblighi e incompatibilità degli esperti verificatori Comma 2. Gli esperti verificatori, oltre a osservare tutte le prescrizioni che l Azienda medesima riterrà necessario impartire per lo svolgimento delle funzioni loro affidate, sono tenuti a usare la modulistica stabilita, a conservare scrupolosamente tutti gli atti relativi alle verifiche effettuate per almeno tre anni dalla loro effettuazione e a mettere senza ritardo gli stessi a disposizione dell Azienda provinciale per i servizi sanitari, quando richiesti. Verbale di verifica periodica I verbali di verifica periodica devono essere redatti su libretti, conformi ai modelli allegati al D.M. 12 settembre 1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro Modello D: per le scale aeree ad inclinazione variabile; Modello E: per i ponti mobili sviluppabili su carro; Modello F: per i ponti sospesi muniti di argano; Modello G: per gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; Modello H: per gli idroestrattori. Modello I: per le gru; 29

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32 Verbale di verifica periodica Se il verbale di verifica periodica contiene delle irregolarità che danno luogo a delle contravvenzioni in materia di sicurezza l esperto verificatore dovrà riferire inviandone copia all APSS 32

33 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 9 Obblighi e incompatibilità degli esperti verificatori Comma 3. Gli esperti verificatori, entro la fine di ogni semestre, provvedono a trasmettere all Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo modalità dalla stessa definite, l elenco delle verifiche svolte nel semestre, al fine di permettere la costruzione di banche dati per fini statistici nonché l individuazione triennale delle attrezzature oggetto di verifica dell Azienda. MODALITA PER LA COMUNICAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE Utilizzare file formato excel inviato da U.O.P.S.A.L., da utilizzare per comunicare tutte le verifiche effettuate sino ad es. 31 dicembre 2009 sia apparecchi di sollevamento persone e cose (comprese gru a torre). Il file, debitamente compilato, dovrà essere inviato direttamente per posta elettronica al seguente indirizzo: mauro.maranelli@apss.tn.it Il file da inviare dovrà essere così rinominato: VERIFICHE trattino basso VOSTRA SIGLA trattino basso ANNO MESE GIORNO.xls (esempio: VERIFICHE_TN999SCSP_ xls) 33

34 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE usare carattere ARIAL maiuscolo, dimensione 10, centrato nella casella; riportare la vostra sigla su ogni riga; inserire correttamente la sigla, la matricola e l anno (se l anno non è specificato inserire 0, vedi esempio); inserire il numero di fabbrica solo se manca il numero di matricola; inserire la ditta costruttrice, solo se manca il numero di matricola (omettere s.p.a., s.r.l., ecc ); la data di verifica deve essere inserita come da esempio (gg/mm/2010); il codice apparecchio va riportato obbligatoriamente. Si desume dal tariffario, prima colonna. ESEMPIO DI COMPILAZIONE VERIFICATORE (sigla esperto) APPARECCHIO Sigla Matr. Anno n di fabbrica (solo se manca la matricola) nome costruttore (solo se manca la matricola) data verifica codice apparecchio da tariffario (indica la tipologia) TN999SCSP TN /00 15 TN999SCSP XP3562RIC OIST 00/

35 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 9 Obblighi e incompatibilità degli esperti verificatori Comma 4. L effettuazione delle verifiche da parte degli esperti verificatori avviene in rapporto di terzietà ed è incompatibile con lo svolgimento, nei due anni solari precedenti e successivi alla verifica, di qualsiasi attività inerente la progettazione, la costruzione, la vendita, il noleggio e la manutenzione relativa alla tipologia di attrezzatura da verificare. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 10 Indirizzi tecnici per l effettuazione delle verifiche Comma 1. Oltre a individuare gli standard di qualità di cui all articolo 9, l Azienda provinciale per i servizi sanitari approva gli indirizzi tecnici da osservare, ferme restando le norme tecniche in vigore, per l effettuazione delle verifiche periodiche da parte dei funzionari dell Azienda, degli esperti verificatori iscritti nell elenco provinciale e degli altri soggetti competenti in base a disposizioni normative statali. 35

36 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 10 Indirizzi tecnici per l effettuazione delle verifiche Comma 2. Gli indirizzi tecnici sono finalizzati ad assicurare la migliore sicurezza ottenibile con l uso dei criteri di valutazione e delle tecnologie a disposizione, nonché omogeneità di comportamenti e di valutazioni da parte di tutti i soggetti. Comma 3. Gli standard e gli indirizzi tecnici sono portati a conoscenza di tutti gli operatori interessati e della generalità dei cittadini da parte dell Azienda con le modalità ritenute più opportune. INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE IDENTIFICAZIONE MACCHINA Controllo presenza targhetta di identificazione apparecchio: presenza targhetta ISPESL o ENPI d immatricolazione e relativo libretto; in caso di assenza richiesta del duplicato; marcatura CE dell apparecchio se rientrante nella direttiva macchine. Verifica corrispondenza con apparecchio in fase di verifica: rispondenza dell apparecchio all identificazione del medesimo ( Costruttore, Tipo, numero di matricola, anno fabbricazione,.) in assenza di questo requisito la verifica non può essere effettuata 36

37 INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DOCUMENTAZIONE verifica presenza denuncia messa in servizio ISPESL laddove assente il libretto d immatricolazione ; eventuale documentazione del radiocomando e relativa denuncia messa in servizio ISPESL; verifica effettuazione verifica trimestrali delle funi da parte dell utilizzatore; verifica presenza Manuale di uso e manutenzione della macchina; documentazione inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita sull apparecchio; INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE In caso di manutenzione straordinaria verifica della conformità dell intervento con le caratteristiche previste dal costruttore. In caso di interventi non rientranti nell ordinaria e straordinaria manutenzione che modificano la funzionalità e aspetti non presi in considerazione dal costruttore in sede di progettazione questi costituiscono nuova immissione sul mercato della macchina (modifiche sostanziali: aumento portata, potenza, dimensioni,. ) verifica presenza dichiarazione di conformità (solo per macchine immesse sul mercato dopo il ); verifica presenza libretto di immatricolazione ( libretto delle verifiche ) per le macchine sottoposte a collaudo da parte dell ENPI o ISPESL ; 37

38 INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE verifica presenza verbali di prima verifica e di verifica periodica precedenti (almeno degli ultimi quattro anni -rif. DM 12/09/59); eventuali verbali di verifica previsti dal costruttore (almeno ultimi tre anni dei verbali di verifica effettuati); richiesta di verifica periodica e comunicazione per ogni nuova installazione; documentazione relativa all eventuale noleggio; verifica di eventuali prescrizioni del costruttore per usi non previsti nel manuale d uso; eventuale calcolo di progetto strutturale delle strutture di appoggio ove installato l apparecchio; INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE dichiarazione di idoneità delle vie di corsa e/o corretta installazione; dati relativi alla potenza sonora garantita (riportati anche sulla targa di macchina); documentazione relativa all eventuale utilizzo della macchina in ambienti particolari (es. atmosfera esplosiva); dichiarazione di conformità dell impianto di messa a terra e dell impianto contro le scariche atmosferiche (in sostituzione, calcolo di verifica della struttura di autoprotezione contro le scariche atmosferiche; misure di coordinamento per i gruisti in caso di gru interferenti. 38

39 INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE AMBIENTE DI LAVORO (installazione/posizionamento) verificare le condizione di sito in cui è collocato l apparecchio di sollevamento verificando in particolare le possibili interferenze sulla sicurezza del mezzo indotte dalla presenza di fattori di rischio: presenza linee elettriche (valutare la distanza in relazione alla tensione della linea elettrica tenendo conto dei possibili ingombri del carico, rif.art. 83 e all. IX D.Lgs. 81/08 ) ; tipologia superficie di appoggio (verificare il livellamento della superficie di appoggio, la portanza del terreno/superficie (es. caratteristiche geomeccaniche/portata del solaio), presenza di scavi e buche pericolose; INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE presenza di altri ostacoli fissi o mobili. Verificare interferenza con strutture o opere fisse; alberi, edifici..., e mobili; altri apparecchi di sollevamento,in questi casi valutare le distanze minime consentite ( linee guida ISPESL e/o la presenza delle misure di sicurezza di tipo tecnico o organizzativo); condizioni ambientali particolari note, accertare le caratteristiche tipiche della zona (es: zona permanente ventosa ) e verificare la rispondenza ai fini della sicurezza dell equipaggiamento e condizioni d utilizzo previste dal costruttore; verificare le condizioni di installazione posizionamento del mezzo in relazione alle previsioni del fabbricante. 39

40 INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE Per ogni tipologia di macchina da sottoporre a verifica : Gru a ponte e simili; Gru a torre; Gru su autocarro; Ponti mobili sviluppabili; Scale aeree ad inclinazione variabile; Ponti sospesi, L U.O.P.S.A.L. fornisce specifici indirizzi tecnici da osservare per l effettuazione delle verifiche. INDIRIZZI TECNICI DA OSSERVARE PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE Gli indirizzi tecnici da adottare durante l effettuazione delle verifiche periodiche, che sono specifici per ogni tipologia di macchina, prevedono la verifica di: ELEMENTI STRUTTURALI; ELEMENTI ORGANI PRINCIPALI; SEGNALETICA DI SICUREZZA; PARTE ELETTRICA; ESAME DI FUNZIONAMENTO; DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 40

41 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 11 Controlli a campione delle verifiche e cancellazione dall elenco Comma 1. L Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a effettuare, con cadenza annuale, controlli a campione per la valutazione del corretto adempimento degli obblighi a carico dei titolari delle attrezzature e di quelli posti a carico dei soggetti chiamati a effettuare le verifiche periodiche anche in base a competenze loro riconosciute da disposizioni normative statali. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 11 Controlli a campione delle verifiche e cancellazione dall elenco Comma 2. In tutti i casi in cui l Azienda rilevi durante il periodo di validità della verifica, anche nel corso della normale attività di vigilanza, la non osservanza delle disposizioni che concernono le verifiche o degli indirizzi tecnici da essa stabiliti ai sensi dell articolo 10, essa redige verbale di "non regolarità" della verifica e lo porta a conoscenza del soggetto titolare dell attrezzatura verificata, trasmettendogliene copia; l utilizzo dell attrezzatura rimane vietato fino all effettuazione di una nuova verifica. 41

42 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 11 Controlli a campione delle verifiche e cancellazione dall elenco Comma 3. In caso di accertamento di inosservanza delle disposizioni di cui all articolo 9 o di non regolarità di verifiche di esperti verificatori, l Azienda dispone, nei casi e con le modalità preventivamente stabiliti con atto del Direttore generale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, la cancellazione temporanea o, nei casi più gravi o ripetuti, definitiva dall Elenco provinciale degli esperti verificatori. Delibera del 25 novembre 2009, n. 1110/2009 Individuazione dei criteri e delle modalità per la cancellazione temporanea e definitiva degli esperti verificatori abilitati, che non adempiono agli obblighi previsti dall art.9 e art. 11 c.3 del regolamento, dall apposito elenco provinciale esperti verificatori: cancellazione temporanea per 2 mesi in caso di inosservanza degli adempimenti amministrativi; cancellazione temporanea per 6 mesi in caso di ripetuta inosservanza degli adempimenti amministrativi; cancellazione temporanea per 6 mesi in caso di inosservanza delle disposizioni che concernono le verifiche o degli indirizzi tecnici per esse stabiliti o di non regolarità di verifiche previsti dalla normativa provinciale; cancellazione definitiva dall elenco alla terza cancellazione temporanea di 6 mesi. 42

43 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 12 Compensi spettanti agli esperti verificatori Comma 1. Ferma restando la possibilità di determinare liberamente le relative tariffe, i compensi che gli esperti verificatori iscritti nell elenco provinciale possono richiedere per l esplicazione della propria attività non possono superare una maggiorazione del 50 % delle tariffe che risultano applicabili per le corrispondenti prestazioni da parte dell Azienda provinciale per i servizi sanitari. LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n.3 Delibera della Giunta Provinciale n del 9/10/06 Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni rese dalle strutture del Servizio Sanitario Provinciale a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria ) (Ultimo aggiornamento con decorrenza 15 ottobre 2006). Estratto dell ALLEGATO B 43

44 Verifiche periodiche e straordinarie ascensori e montacarichi descrizione prestazioni Tariffa in Ascensori quota fino a 5 fermate Ascensori per ogni fermata in più Montacarichi fino a 5 fermate Montacarichi per ogni fermata in più 95,00 10,00 95,00 10,00 Le tariffe si intendono al netto di eventuali oneri fiscali e previdenziali 44

45 Verifiche periodiche e straordinarie scale aeree ad inclinazione variabile descrizione prestazioni Tariffa in Scale aeree ad inclinazione variabile sviluppo max fino a 8 m. Scale aeree ad inclinazione variabile e girevole sviluppo max fino a 8 m. 110,00 135,00 Scale aeree ad inclinazione variabile sviluppo max oltre gli 8 metri. 130,00 Scale aeree ad inclinazione variabile e girevole sviluppo max oltre gli 8 metri. m. 165,00 Verifiche periodiche e straordinarie ponti mobili, sviluppabili e sospesi descrizione prestazioni tariffa in Ponti mobili ad azionamento manuale. Ponti sviluppabili ad azionamento oleodinamico e ad azionamento motorizzato. 100,00 150,00 (225,00) Ponti sospesi tipo leggero (2 argani 1 per lato). 70,00 Ponti sospesi tipo pesante (4 argani 2 per lato). 95,00 45

46 Verifiche periodiche e straordinarie gru Gru a struttura limitata Gru a ponte da 95,00 a 115,00 (da 142,50 a 172,50) da 150,00 a 200,00 (da 225,00 a 300,00) Gru a portale braccio fisso o girevole Gru a cavalletto Gru a torre Gru montata su autocarro Autogrù da 170,00 a 205,00 (da 255,00 a 307,50) da 170,00 a 240,00 (da 255,00 a 360,00) 170,00 (255,00) 135,00 (202,50) da 205,00 a 275,00 (da 307,50 a 412,50) NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 14 Norme finali e transitorie Comma 1. Le norme del presente regolamento concernenti le competenze degli esperti verificatori vengono attivate gradualmente secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale in relazione al progressivo espletamento dei corsi di formazione degli esperti e degli esami relativi e all avvenuta iscrizione di esperti verificatori nell elenco provinciale. 46

47 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Art. 14 Norme finali e transitorie Comma 2. Le verifiche delle attrezzature cui si riferiscono in generale le disposizioni del presente regolamento sono quelle previste dal: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Modificato e integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106) Art. 71 Obblighi del datore di lavoro comma 8. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE A FINI DI SICUREZZA Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106) Art. 71 comma 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche,... con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma

48 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Art. 71 comma 12. Per l effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106) Art. 71 comma 13. Le modifiche di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all allegato VII, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (20 agosto 2010). 48

49 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE NOVITA Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106) Art. 71 comma 14. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all articolo 6, vengono apportate le modifiche all Allegato VII relativamente all elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre a verifiche di cui al comma 11. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE All. VII Verifiche di attrezzature Verifica annuale Scale aeree ad inclinazione variabile; Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato; Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro del paniere maggiore di 500mm; Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo; 49

50 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE All. VII Verifiche di attrezzature Verifica annuale Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni; Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE All. VII Verifiche di attrezzature Verifica biennale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano; Ponti sospesi e relativi argani; Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.); 50

51 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE All. VII Verifiche di attrezzature Verifica biennale Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni; Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni; Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni; NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE All. VII Verifiche di attrezzature Verifica triennale Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni; Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.); 51

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