LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE ABRUZZO

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1 Legge Pagina 1 di 11 LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE ABRUZZO Provvidenze regionali per l' edilizia abitativa: agevolazioni finanziarie a cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati per la costruzione e l' acquisto di nuovi alloggi, nonchè per il recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente. N. STRAORDINARIO Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: TITOLO I FINALITA' DELLA LEGGE E NORME GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità ed utilizzazione delle dotazioni finanziarie) La Regione Abruzzo predispone un piano finanziario per consentire a Cooperative edilizie a proprietà indivisa o individuale e a loro Consorzi la realizzazione di nuovi alloggi ed a privati per la costruzione o l' acquisto della prima casa ovvero il recupero della propria abitazione. Le dotazioni finanziarie della presente legge saranno così utilizzate: - per il 50% i finanziamenti alle Cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi; - per il 25% i finanziamenti ai privati per la costruzione e l' acquisto della prima casa; - per il 25% i finanziamenti ai privati per il recupero della propria abitazione.

2 Legge Pagina 2 di 11 ARTICOLO 2 (Convenzione Regionale con Istituti di Credito) La Regione stipula, ai sensi dell' art. 109 del DPR 616 del 24 luglio 1977, apposita convenzione con Istituti di Credito per la concessione a favore degli aventi diritto, e per un ammontare non superiore a quello indicato nel successivo articolo, di mutui agevolati di durata ventennale o quindicennale, determinati nei limiti massimi stabiliti in base alle leggi dello Stato. La Regione interviene, all' atto della stipula del contratto definitivo di mutuo, mediante versamento all' Istituto di Credito, in unica soluzione, di un contributo necessario ad abbassare di 6 punti il tasso per i mutui ventennali e 7 per i mutui quindicennali di cui al comma precedente. I tassi a carico dei mutuatari, quali risultino per effetto del contributo regionale di cui ai precedenti commi, non possono, comunque, scendere al di sotto di quelli stabiliti dalle Leggi Statali in materia di edilizia agevolata. I privati individuati quali beneficiari dei mutui previsti per gli interventi di cui alla presente legge possono chiedere, in alternativa alle predette agevolazioni, un contributo in conto capitale di ammontare non superiore alla quota da versare all' Istituto di Credito e comunque nei limiti percentuali stabiliti dall' art. 2 - comma VIII - DL 23 gennaio 1982, n. 9 e relativa legge di conversione ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. La Regione con il contributo in conto capitale di cui al precedente comma, interviene al momento del decreto di concessione, dopo che il beneficiario ha rilasciato fidejussione bancaria. ARTICOLO 3 (Limiti di mutui ammissibili - Limiti di costi ammissibili) I mutui di cui alla presente legge possono coprire sino al 100% del costo di costruzione o del prezzo di acquisto o della spesa di recupero dell' abitazione. L' importo unitario massimo dei mutui è di L per costruzione ed acquisto; e di L per recupero della propria abitazione. I limiti massimi di costo ammissibili per gli interventi di nuova costruzione o di recupero sono quelli stabiliti dal Decreto Ministeriale recepito dalla Regione ai sensi dell' art. 3, comma I - lett. n) - della legge 5 agosto 1978, n. 457 all' atto della ammissione a finanziamento regionale.

3 Legge Pagina 3 di 11 In nessun caso le provvidenze di cui alla presente legge possono essere cumulate con contributi, sussidi o agevolazioni comunque comportanti spese, anche indirette, a carico del Bilancio dello Stato, della Regione o di altro Ente Pubblico. ARTICOLO 4 (Compiti della Regione) Al I Dipartimento - Settore Politica della Casa - della Regione, competono la predisposizione di tutti gli atti preparatori e di esecuzione del piano di riparto e delle graduatorie di cui all' art. 5 della presente legge, ed in particolare l' accertamento dei requisiti dei beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto delle priorità indicate dalla presente legge, nonchè l' accertamento della corrispondenza dei progetti e dei costi alle disposizioni contenute negli artt. 3 e 10 della presente legge, anche in relazione a quanto previsto dal successivo art. 7. Il Presidente della Giunta Regionale sospende l' erogazione del contributo o provvede al recupero di quanto già concesso, previa revoca del relativo Decreto di concessione, nel caso in cui l' esecuzione dei lavori e l' uso delle abitazioni risultino difformi dai termini e dalle modalità previste nel progetto e dal successivo art. 7. ARTICOLO 5 (Modalità di concorso e di ripartizione territoriale dei fondi) La Regione, al fine di ripartire territorialmente i fondi e di individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi finanziabili con la presente legge, bandisce concorsi distinti per le seguenti categorie di operatori: - Cooperative edilizie e loro Consorzi; - privati cittadini interessati alla costruzione o all' acquisto della prima casa; - privati cittadini interessati al recupero della propria abitazione. I soggetti interessati devono inviare domanda - per raccomandata semplice - entro 30 giorni dala pubblicazione dell' apposito Bando Regionale utilizzando i moduli predisposti dalla Regione. Tali moduli dovranno essere compilati in ogni loro parte, a pena di esclusione dai benefici previsti dalla presente legge. Per ogni nucleo familiare può essere presentata

4 Legge Pagina 4 di 11 una sola domanda per tipo di intervento, a pena di esclusione. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano territoriale di riparto dei fondi. La Giunta regionale approva distinte graduatorie dei soggetti che hanno inviato regolare domanda. La localizzazione degli interventi avviene per ambiti territoriali sovraccomunali corrispondenti a quelli delle ULSS secondo le percentuali derivanti dal Piano Casa o, in mancanza, dallo studio sulla << Valutazione e localizzazione del fabbisogno abitativo in Abruzzo >> redatto dal CRESA nel gennaio 1980, mediato con il numero degli alloggi richiesti, risultanti dalle domande regolarmente avanzate. ARTICOLO 6 (Finanziamenti) Pena la decadenza dal beneficio, gli interventi edilizi di cui alla presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori o, in alternativa, alla emissione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di concessione del beneficio, entro dieci mesi dalla ammissione al finanziamento regionale, nonchè alla fine dei lavori entro tre anni dall' inizio degli stessi. La stessa sanzione si applica nel caso in cui il beneficiario del contributo per acquisto di immobile non pervenga alla stipula del relativo atto di compravendita, entro il termine di dieci mesi dalla ammissione al finanziamento regionale. ARTICOLO 7 (Condizioni per i beneficiari dei finanziamenti) I soggetti che usufruiscono dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono impegnarsi - con sottoscrizione di atto unilaterale d' obbligo, depositato presso il Comune e trascritto nei registri delle Conservatorie dei Registri Immobiliari a cura del Comune ed a spese dei beneficiari stessi - ad abitare, in maniera stabile e continuativa, l' alloggio realizzato, acquistato o recuperato per un periodo non inferiore ai dieci anni, pena la decadenza del finanziamento. I dieci anni decorrono dalla data del rilascio del certificato di abitalità, per gli interventi di nuova costruzione e di recupero ovvero

5 Legge Pagina 5 di 11 dalla data di stipula del contratto di compravendita per gli interventi di acquisto. La cessione o locazione entro il periodo di dieci anni può avvenire in favore di Comuni ed Enti pubblici operanti nel Settore dell' edilizia residenziale od a favore di cittadini aventi i requisiti di cui alla presente legge. Il prezzo di cessione sarà determinato a norma della legge regionale n. 59/ 81 e successive modificazioni ed integrazioni. TITOLO II INTERVENTI DI NC DI INIZIATIVA DELLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI ARTICOLO 8 (Soggetti attuatori) Il 50% dei fondi stanziati con la presente legge è destinato al finanziamento di Cooperative e loro Consorzi per la realizzazione di nuove abitazioni. All' atto della presentazione delle domande, congiuntamente alla documentazione prevista dal Bando, dovranno essere presentati gli elenchi di cui all' art I comma - n. 3 della legge 5 agosto 1978, n Fino all' 1% la quota di cui al I comma può essere destinata alle Associazioni Cooperativistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti con sedi e strutture organizzative nella Regione, che ne facciano richiesta al I Dipartimento - Settore Politica della Casa entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando di cui al precedente art. 5, quale contributo per i compiti di assistenza e di consulenza alle Cooperative loro associate. ARTICOLO 9 (Caratteristiche degli interventi) I fondi di cui al precedente articolo sono destinati alla realizzazione di alloggi rispondenti alle caratteristiche previste dagli artt. 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

6 Legge Pagina 6 di 11 ARTICOLO 10 (Requisiti soggettivi) I soci delle Cooperative di cui al precedente art. 8 devono avere i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) residenza o attività lavorativa nel Comune in cui vengono realizzati gli alloggi; 3) non essere titolari, essi stessi o gli altri componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio idoneo nel Comune di residenza, nel Comune in cui prestano la propria attività lavorativa o in quello in cui vengono realizzati gli alloggi; 4) non aver ottenuto l' assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso o il contributo in qualunque forma concesso, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico, essi o i componenti del nucleo familiare. Per nucleo familiare, ai fini dell' accertamento dei predetti requisiti, si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli legittimi naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè stabilmente conviventi con il richiedente da almeno due anni alla data della presentazione della domanda. I requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati all' atto della domanda. TITOLO III INTERVENTI DI INIZIATIVA DEI PRIVATI PER NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISTO E PER RECUPERO ARTICOLO 11 (Nuove costruzioni ed acquisto - Soggetti attuatori) Il 25% dei fondi stanziati dalla presente legge è destinato al finanziamento di privati cittadini che intendono costruire o acquistare la loro prima casa. Fino all' 1% la quota di cui al I comma può essere destinata alle Associazioni degli Inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti con sedi e strutture organizzative su tutto il territorio regionale, che ne

7 Legge Pagina 7 di 11 facciano richiesta al I Dipartimento - Settore Politica della Casa entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando di cui al precedente art. 5, quale contributo per i compiti di assistenza e di consulenza ai privati cittadini. ARTICOLO 12 (Requisiti soggettivi) I soggetti interessati alla concessione del beneficio devono essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 10. I requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati all' atto della domanda. ARTICOLO 13 (Caratteristiche degli interventi di nuova costruzione ed acquisto) I finanziamenti non possono essere utilizzati per la costruzione o l' acquisto di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso o accatastate nelle categorie A1, A8, A9 o che non siano conformi alle vigenti disposizioni urbanistiche. ARTICOLO 14 (Recupero: soggetti attuatori) Il 25% dei fondi stanziati dalla presente legge è destinato al finanziamento di interventi di recupero della propria abitazione inclusa nelle zone di recupero di cui all' art. 27, legge 457/ 78. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto agli adempimenti di cui al 1º e 3º comma dell' art. 27 della legge , n. 457, la ammissione al finanziamento regionale cessa di avere efficacia qualora il Comune competente non abbia provveduto, entro 90 giorni dalla detta ammissione al finanziamento regionale, con delibera divenuta esecutiva a norma di legge, alla individuazione delle zone di recupero.

8 Legge Pagina 8 di 11 ARTICOLO 15 (Requisiti soggettivi) I soggetti di cui al precedente articolo 14 devono avere i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) residenza o attività lavorativa nel Comune in cui vengono recuperati gli alloggi; 3) non essere titolari - essi stessi o gli altri componenti il nucleo familiare - del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su altro alloggio idoneo nel Comune di residenza o nel Comune in cui prestano la propria attività lavorativa; 4) non avere ottenuto l' assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso o il contributo in qualunque forma concesso, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico, essi o i componenti il nucleo familiare. Per nucleo familiare, ai fini dell' accertamento dei predetti requisiti, si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli legittimi naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè stabilmente conviventi con il richiedente da almeno due anni alla data della presentazione della domanda. I requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati all' atto della domanda. ARTICOLO 16 (Caratteristiche degli interventi) Gli interventi ammessi al finanziamento sono quelli di cui alle lettere c) e d) del I comma dell' art. 31, L. 457/ 78, limitatamente ad edifici la cui destinazione d' uso, attuale o futura, sia di tipo abitativo. Gli interventi di recupero, di cui al presente articolo, devono conformarsi alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti nel Comune sede d' intervento. Qualora lo strumento urbanistico generale subordini il rilascio delle concessioni alla formazione di piano particolareggiato o piano di recupero, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di restauro e ristrutturazioni edilizie che riguardino esclusivamente opere interne delle singole unità immobiliari con il mantenimento della destinazione d' uso abitativo.

9 Legge Pagina 9 di 11 ARTICOLO 17 (Criteri per la formazione delle graduatorie) La determinazione delle priorità e la stesura delle conseguenti graduatorie si ottengono valutando le condizioni di seguito riportate. 1) CRITERI DI PRIORITA' RELATIVI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE E LORO CONSORZI - Cooperative con anno di costituzione fino al 1971 punti 1,5 - Cooperative con anno di costituzione fino al 1976 punti 1,0 - Cooperative con anno di costituzione dal 1976 in poi punti 0,5 - Cooperative con reddito uguale o inferiore a quello medio ottenuto dai redditi di tutte le Cooperative partecipanti al Bando regionale punti 3 - Cooperative con reddito di un milione superiore a quello medio: punti 1 Il punteggio minimo attribuibile non può andare al di sotto dello zero. - Cooperative con numero di componenti il nucleo familiare inferiore al valore medio calcolato su tutte le cooperaitve partecipanti al Bando regionale punti 0 Per ogni 0,3 unità in più rispetto al valore medio di cui sopra: punti 1 (fino ad un massimo di 4 punti) - Disponibilità dell' area: punti 4 - Possesso della concessione edilizia punti 3 2) CRITERI DI PRIORITA' RELATIVI AI PRIVATI CITTADINI Comuni a tutti i tipi d' intervento. - Reddito inferiore al valore medio calcolato su tutti i richiedenti partecipanti al Bando regionale: punti 3 per ogni milione in più sul reddito medio di cui sopra punti 1 (fino ad un minimo di 0 punti) - Numero di componenti il nucleo familiare inferiore al valore medio calcolato su tutti i richiedenti partecipanti al Bando regionale: punti 0 per ogni 0,3 unità in più rispetto al valore medio di cui sopra: punti 1 (fino ad un massimo di 4 punti) - Per coppie che hanno contratto o contrarranno matrimonio nell' anno di emissione del Bando punti 1,5 - Per anziani che abbiano superato il 60º anno di età punti 1,5 A) Solo per Nuove Costruzioni - Disponibilità dell' area punti 4 - Possesso della concessione edilizia punti 3 - Alloggio con superficie, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, inferiore a mq 70 punti 3 tra 71 e 95 mq punti 2

10 Legge Pagina 10 di 11 tra 96 e 120 mq punti 1 B) Solo per acquisto - Alloggio accatastato nelle categorie A/ 3 o A/ 4 punti 2 - Alloggio accatastato nelle categorie A/ 5 o A/ 6 punti 3 - Alloggio con superficie, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, inferiore a mq 70 punti 3 tra 71 e 95 mq punti 2 tra 96 e 120 mq punti 1 - Alloggio costruito prima del 1960 punti 3 C) Solo per recupero - Anno di costruzione anteriore al 1919 punti 3 - Possesso della concessione edilizia punti 5 - Alloggio accatastato nelle categorie A/ 3 o A/ 4 punti 2 - Alloggio accatastato nelle categorie A/ 5 o A/ 6 punti 3 - Nel caso di più privati, che presentino domanda per il recupero di un intero immobile, a ciascuno punti 1 ARTICOLO 18 All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per il 1982, in L (undicimiliardisettecentomilioni) si provvede: - quanto a L con i fondi iscritti al cap (residuo 1981) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 ed ivi conservati per effetto dell' art. 6 I comma, lett. b) della LR , n. 81 (fondi ex legge 183/ 1976); - quanto a L , a termini dell' art. 38 della LR , n. 81, con il fondo globale iscritto al cap partita n. 7, elenco n. 5 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l' esercizio 1982 è conseguentemente istituito ed iscritto nel Sett. 23, Tit. II, Sez. VII, Ctrg. III, dest. progr. 2, nat. giur. 1, il cap denominato << Contributi in unica soluzione su mutui agevolati per l' edilizia convenzionata ed agevolata (fondi regionali) con lo stanziamento di sola competenza, di L Per gli anni successivi al 1982, le relative leggi di bilancio determineranno ulteriori oneri, nei limiti degli stanziamenti indicati nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali in rapporto alle disponibilità risultanti dai bilanci stessi.

11 Legge Pagina 11 di 11 ARTICOLO 19 Per studi, indagini e rilevazioni riguardanti specifiche attività del Settore Politica della Casa è autorizzata la spesa pari al 3% degli stanziamenti complessivamente disposti dalla presente legge per ogni esercizio finanziario, nonchè degli stanziamenti, sempre riguardanti la Politica della Casa, derivanti da norme statali. ARTICOLO 20 Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge. ARTICOLO 21 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L' Aquila, addì 16 settembre TITOLO DEDOTTO FAC - SIMILE PER LE DOMANDE DI CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI

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