Forum sulle disposizioni normative comunitarie e nazionali

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1 Forum sulle disposizioni normative comunitarie e nazionali Centro Congressi Torino Incontra, 17 giugno 2013

2 1 M.llo Luogotenente Renato BROSCO Capo Sezione Polizia Marittima e Difesa Costiera

3 Normativa di riferimento Regolamento CE 1224/2009 articolo 58 e seguenti; Regolamento CE 404/2011 articolo 66 e seguenti; Regolamento CEE 104/2000 Regolamento CEE 2065/2001 Decreto Ministeriale 10/11/2011; Decreto Direttoriale 28/12/2011 D.G Pesca marittima. Decreto Ministeriale 27/03/2002 successive modifiche ed integrazioni

4 Etichetta La carta d identità del prodotto L etichetta fornisce tutte le indicazioni relative al prodotto, utili per un acquisto e consumo consapevole e responsabile. Essa costituisce il primo approccio del consumatore con il prodotto, fornendo allo stesso gli strumenti per scegliere ciò che maggiormente corrisponde alle proprie esigenze e per valutarne il rapporto qualità/prezzo.

5 Etichetta La carta d identità del prodotto POLPO (octopus vulgaris) PESCATO MAR MEDITERRANEO

6 Etichetta La carta d identità del prodotto Tutti i prodotti della pesca posti in vendita al consumatore finale, compresi i miscugli, devono essere etichettati conformemente a quanto stabilito dal Regolamento CE 2065/2001 (come ribadito dal Reg. CE 1224/2009).

7 Etichetta Cosa deve contenere Denominazione commerciale; Denominazione scientifica; Metodo di produzione (pescato o allevato); Zona di cattura (mare, oceano o Stato); Stato fisico del prodotto (nel caso in cui si tratti di scongelato);

8 Etichetta Denominazione commerciale La denominazione commerciale deve essere quella prevista dall allegato A al Decreto Ministeriale 27/03/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

9 Etichetta Denominazione scientifica La denominazione scientifica deve essere quella prevista dall allegato A al Decreto Ministeriale 27/03/2002 e successive modifiche ed integrazioni e corrispondere alla denominazione commerciale indicata.

10 Etichetta Metodo di produzione Pescato: (tale indicazione può essere omessa per quelle specie ittiche che possono essere solo pescate) Allevato: per quelle specie ittiche allevate comprese i molluschi bivalvi, gasteropodi, echinodermi, ecc.

11 Etichetta esempi ACCIUGA Mar Mediterraneo ORATA Pescato Mar Mediterraneo ORATA Allevata Grecia PERSICO AFRICANO Pescato acque dolci Tanzania COZZE Allevate Italia POLPO Pescato oceano Atlantico SCONGELATO

12 Etichetta Zona di cattura Mare o Oceano: (per i prodotti ittici pescati in mare). Non va indicata la zona FAO; Paese o Stato membro di provenienza: (per i prodotti ittici pescati in acque dolci o allevati);

13 Etichetta stato fisico del prodotto In caso di vendita di prodotto ittico decongelato, l etichetta deve riportare l indicazione: SCONGELATO In mancanza si deve ritenere che il prodotto ittico immesso in commercio sia fresco.

14 Etichetta Miscugli In caso di vendita di miscugli di specie ittiche le precedenti informazioni devono essere fornite per ogni singola specie facente parte del miscuglio.

15 Etichetta Deroghe Denominazione scientifica: può essere omessa se indicata attraverso informazioni commerciali, come cartelloni pubblicitari, poster, libro ingredienti, ecc.; Scongelato: può essere omesso: a)per i prodotti ittici precedentemente congelati per motivi di sicurezza sanitaria (es. anisakis); b)per i prodotti ittici scongelati prima di essere affumicati, salati, cotti, marinati, essiccati, ecc. (es. baccalà, stoccafisso, aringa affumicata, ecc.); c)per le conserve e i preparati (voci tariffarie della nomenclatura combinata);

16 Etichetta Obblighi dei grossisti Il grossista è obbligato ad indicare, oltre alle precedenti informazioni, anche la denominazione scientifica della specie ittica commercializzata. Tale dato può essere indicato sia sull etichetta apposta sulla confezione, ovvero, su un qualsiasi documento fiscale che accompagna fisicamente la merce. La zona di cattura può essere sostituita con la menzione della zona FAO di riferimento (es. Mar Mediterraneo FAO 37, Oceano Atlantico Nord Orientale FAO 27, ecc.)

17 Etichetta novità Con la Legge n. 134 del 7/8/2012 èdata facoltà di utilizzare nelle etichette o in qualsiasi altra informazione scritta al consumatore la dicitura PRODOTTO ITALIANO o altra indicazione relativa all origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella prevista. Tale facoltà può essere esercitata solo per i prodotti ittici acquistati direttamente dalle Imprese di pesca anche cooperative che siano in grado di dimostrare l effettiva origine del prodotto. E in corso la definizione dei dettagli applicativi mediante apposito Decreto Ministeriale da emanare.

18 Tracciabilità Cos è Per tracciabilità si intende un insieme di informazioni che seguono il prodotto alimentare, dal produttore primario (pescatore/impianti di acquacoltura) al consumatore finale. E indispensabile che ad ogni passaggio vengano lasciate le opportune tracce: INFORMAZIONI, che tracciano il prodotto alimentare da monte a valle.

19 Tracciabilità Perchè E nata per: 1)rintracciare il prodotto alimentare in caso di allerta sanitaria (Reg. CE 178/2002); 2) Fornire al consumatore le informazioni relative alla provenienza, allo stato fisico del prodotto, ecc. (Reg. CE 104/2000 e successivi); 3) Per la tutela delle specie ittiche (specie protette e sottotaglia).

20 Tracciabilità Prima vendita Chiunque acquisti direttamente dal pescatore, da una associazione di produttori o da un asta registrata deve: Registrarsi come acquirente on line sul sito del Ministero; Accertarsi che il fornitore abbia ottemperato alle disposizioni previste dal Regolamento CE 1224/2009 sulla prima vendita; Compilare i previsti documenti, trasmettendoli on line al Ministero.

21 Tracciabilità Prima vendita In particolare l etichetta, apposta dal produttore primario, o un documento fiscale di accompagnamento della merce, dovrà contenere le seguenti informazioni: Nome del peschereccio, numero UE, data di sbarco, numero identificativo della partita, codice FAO alpha 3 per ogni specie ittica, denominazione commerciale e scientifica, metodo di produzione, zona di cattura, ditta fornitrice. Il produttore primario non può incassettare miscugli di specie.

22 Tracciabilità Successiva alla prima vendita La tracciabilità, successivamente alla prima vendita, può essere dimostrata attraverso: 1)L etichetta apposta su ogni singola confezione; 2)Documento fiscale di accompagnamento della merce. Tali documenti devono contenere tutte le informazioni previste dal Decreto Ministeriale 27/03/2002, Articolo 2 e Reg. CE 1224/2009.

23 CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA SAVONA

24 Tracciabilità Obblighi somministrazione I ristoratori, o colore che somministrano prodotti ittici, non sono considerati consumatori finali; pertanto ad essi si applicano le stesse disposizioni previste per i dettaglianti e/o grossisti. I ristoratori sono obbligati a dimostrare la tracciabilità dei prodotti ittici rinvenuti all interno del locale.

25 Somministrazione informazioni ai clienti I ristoratori forniscono le informazioni ai lori clienti attraverso il menù; il quale deve indicare in modo chiaro ed inequivocabile lo stato fisico del prodotto ittico utilizzato per la preparazione delle pietanze. Nel caso in cui venga utilizzato prodotto congelato, e successivamente decongelato, sul menù deve essere indicato chiaramente l utilizzo di prodotto ittico scongelato.

26 Tracciabilità del tonno rosso In aggiunta alle informazioni già elencate, per la commercializzazione del tonno rosso deve essere prodotto il documento di cattura (BCD), debitamente validato dall autorità preposta, in tutte le sue transazioni commerciali.

27 Sanzioni L inosservanza delle norme previste in materia di etichettatura, tracciabilità, commercializzazione e somministrazione dei prodotti ittici, a seconda dei casi, comporta: 1)Mancanza di etichetta o priva di una o più informazioni richieste: (sanzione amministrativa da. 600,00 a. 3500,00); 2)Mancanza di documento di tracciabilità: (sanzione amministrativa da. 1500,00 a. 4500,00);

28 Sanzioni 3) Mancanza del certificato di cattura del tonno rosso (BCD) e/o validazione dell Autorità preposta: (sanzione amministrativa da 2000,00 a 12000,00); 4) Sostituzione di specie o area di cattura o metodo di produzione e omessa indicazione stato fisico scongelato : (tentativo di frode in commercio, denuncia all Autorità Giudiziaria). 5) Pesca, detenzione, trasporto e commercializzazione di specie ittiche sotto la taglia minima consentita: (comunicazione di notizia di reato all Autorità Giudiziaria);

29 CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA SAVONA

Il prodotto ittico: una risorsa per la produzione,distribuzione e somministrazione a tutela del consumatore.

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