Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
|
|
|
- Tiziano Di Pietro
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) Modifica del 28 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 settembre sulla segnaletica stradale è modificata come segue: Art. 2a Segnaletica per zone 1 I segnali di indicazione «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) come anche i segnali di prescrizione possono essere riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come segnale per zone (2.59.1). 2 La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all interno delle località. 3 I diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall inizio della segnaletica per zone fino al pertinente segnale di fine della zona. Il segnale di fine della zona indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione. 4 Con un segnale per zone possono essere indicate al massimo tre norme del traffico. 5 I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie con carattere per quanto possibile omogeneo. 6 Se, sul fondamento delle esigenze giusta l articolo 108, il limite di velocità massimo è di 30 km/h su un tratto di strada principale, in caso di particolari peculiarità locali (ad es. in centri urbani o in centri storici cittadini) questo tratto può eccezionalmente essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h. Art. 22a Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h Il segnale «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1) designa le strade in quartieri o in zone residenziali su cui bisogna condurre in modo particolarmente prudente e riguardoso. La velocità massima è di 30 km/h. Art. 22b Zona d incontro 1 Il segnale «Zona d incontro» (2.59.5) designa le strade in quartieri residenziali o commerciali su cui i pedoni possono utilizzare l intera area di traffico. Questi hanno 1 RS
2 la precedenza rispetto ai conducenti di veicoli, tuttavia non devono ostacolare inutilmente i veicoli. 2 La velocità massima è di 20 km/h. 3 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali e da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio. Art. 22c Zona pedonale 1 Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d uomo; i pedoni hanno la precedenza. 2 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio. Art. 32 cpv. 1 e 5 1 Concerne soltanto il testo francese. 5 Abrogato Art. 43 Abrogato Art. 52 cpv. 5 Concerne soltanto il testo francese. Art. 56, rubrica e cpv. 4 Numerazione delle strade, raccordi e ramificazioni 4 La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramificazioni» (4.59.1) presentano un simbolo nero e un numero di colore nero su fondo bianco; esse indicano i raccordi rispettivamente le ramificazioni su autostrade e semiautostrade. Il DATEC fissa i numeri d intesa con i Cantoni ed emana le istruzioni concernenti l aspetto e il collocamento delle tavolette numerate. Art. 72 cpv. 3 3 Sulla carreggiata possono essere apposte indicazioni di direzione come anche le iscrizioni previste nella presente ordinanza. Il DATEC può inoltre prevedere demarcazioni speciali, segnatamente per rendere più espliciti i segnali o per segnalare peculiarità locali. 2720
3 Art. 108 cpv. 5 lett. e, nonché cpv. 6 5 Sono permesse le seguenti deroghe alle limitazioni generali della velocità: e. all interno delle località con segnaletica per zone: 30 km/h giusta l articolo 22, rispettivamente 20 km/h giusta l articolo 22b. 6 Il DATEC disciplina i particolari quanto al modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità. Fissa le esigenze relative alla morfologia, alla segnaletica e alla demarcazione per le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e per le zone d incontro. II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa. III Disposizioni transitorie 1 La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramificazioni» (4.59.1) devono essere collocate entro il 31 dicembre Le zone con limite di velocità massimo di 40 km/h secondo il diritto previgente devono essere abrogate entro il 31 dicembre 2003 oppure sostituite con un altra norma del traffico. 3 Per le strade residenziali segnalate secondo il diritto previgente i segnali «Zona d incontro» (2.59.5) e «Fine della zona d incontro» (2.59.6) devono essere collocati al più tardi entro il 31 dicembre IV La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2721
4 Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni (art. 102 cpv. 1) N. II 7, III 5, IV lett. B 3 e 6b Allegato 1 II. Segnali di prescrizione 7. Segnali per zone, in particolare , e Larghezza Altezza 50 cm risp. 70 cm 3 70 cm risp. 50 cm 3 3 In casi speciali, può essere collocato il segnale formato 70/100 cm risp. 100/70 cm. III. Segnali di precedenza 5. Abrogato IV. Segnali di indicazione B. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie 3. Indicatori di direzione avanzati (4.36 a 4.40, 4.53, 4.54) 6. Tavolette numerate b. Tavolette numerate per le strade europee (4.56) Tavolette numerate per le autostrade e le semiautostrade (4.58) Tavoletta numerata per raccordi (4.59) Tavoletta numerata per ramificazioni (4.59.1) La parte più lunga non deve superare 160 cm per il formato normale e 120 cm per il formato piccolo; la parte più corta corrisponde di regola a ¾ della parte più lunga. L altezza dei caratteri è di 21 cm per il formato normale e di 14 cm per il formato piccolo. Per quanto concerne l aspetto e le dimensioni si applicano le istruzioni del DATEC. 2722
5 Figure dei segnali e delle demarcazioni (art. 1 cpv. 3) N. 2 lett. b, 3 e 4 lett. b Allegato 2 2. Segnali di prescrizione (art. 2a, e 69) b. Prescrizioni per i veicoli in movimento e limitazioni del parcheggio (art. 2a e 22-32) Segnale per zone (ad es. limite di velocità massimo di 30 km/h) (art. 2a e 22a) Zona pedonale (art. 2a e 22c) Fine del segnale per zone (ad es. limite di velocità massimo di 30 km/h) (art. 2a) Fine della zona pedonale (art. 2a) Zona d incontro (art. 2a e 22b) Fine della zona d incontro (art. 2a) 3. Segnali di precedenza (art e 93) 3.11 e 3.12 Abrogati 2723
6 4. Segnali di indicazione (art e art ) b. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie 4.59 Tavoletta numerata per raccordi (art. 56) Tavoletta numerata per ramificazioni (art.56)
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (O sulle ferrovie, Oferr) Modifica del 12 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
Figure dei segnali e delle demarcazioni
Figure dei segnali e delle demarcazioni 1.01 Curva a destra (Art. 4) 1.02 Curva a sinistra (Art. 4 1.03 Doppia curva, la prima a destra (Art. 4) 1.04 Doppia curva, la prima a sinistra (Art. 4) 1.05 Strada
Ordinanza sulla segnaletica stradale
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 settembre 1979 1 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Ordinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
Segnale di divieto: VIA LIBERA -Indica la fine di tutte le prescrizioni precedentemente imposte. -Indica la fine dei divieti precedentemente imposti
DIVIETO DI TRANSITO -vieta la circolazione nei due sensi -vieta il transito a tutti i veicoli -vieta la circolazione anche ai ciclomotori -é posto su entrambi gli accessi della strada -può avere validità
Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili
Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA) Modifica del 25 ottobre 2006 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, ordina: I L
(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo 2006. Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza sul sistema svizzero d accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d omologazione (Ordinanza sull accreditamento
Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) Modifica del TT. MMMM 2008 Disegno 30.01.2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sulla navigazione
Lezione 08: Segnaletica
Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Ingegneria e Architettura Laurea Magistrale: Lezione 08: Segnaletica Ingegneria Civile Corso : Progettazione ed Adeguamento delle Infrastrutture Viarie
Ordinanza sul computo globale dell imposta
Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) Modifica del 3 dicembre 2013 L Ufficio federale delle strade (USTRA), d intesa con la Direzione generale
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
Ordinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) 741.031 del 4 marzo 1996 (Stato 27 luglio 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3, 3a e 12 della legge del 24 giugno 1970 1 sulle multe
Progetto per la riqualificazione e /o messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali casa-scuola sviluppati attraverso metodologie educative e
Progetto per la riqualificazione e /o messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali casa-scuola sviluppati attraverso metodologie educative e partecipative SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA SICUREZZA IN AMBITO
APPENDICE D - Classificazione delle strade in base al traffico veicolare
APPENDICE D - Classificazione delle strade in base al traffico veicolare La classificazione delle strade deve avvenire in sintonia con quanto riportato nei: Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 12 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
Classificazione delle strade La classificazione delle strade deve avvenire in sintonia con quanto riportato in:
ALLEGATO 02 Classificazione delle strade La classificazione delle strade deve avvenire in sintonia con quanto riportato in: Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. Pubblicato
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 24 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale è
ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO)
2.1.3 ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO) del 28 giugno 2005 Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 15 cpv. 1 lett. e) del Regolamento sui beni amministrativi e
Insegnamento di Fondamenti di Infrastrutture viarie
Insegnamento di Fondamenti di Infrastrutture viarie Territorio ed infrastrutture di trasporto La meccanica della locomozione: questioni generali Il fenomeno dell aderenza e l equazione generale del moto
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c
Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato
Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 [email protected] mendrisio.ch 7.1.01.04 (Ris. mun. 2223 del 06.12.2016) 1 gennaio 2017 posteggi ad uso pubblico limitato Il Municipio
Segnaletica per itinerari ciclabili (ciclovie) Documento approvato dal Consiglio Nazionale della FIAB 14 gennaio 2005
PROPOSTA DI SEGNALETICA PER ITINERARI CICLABILI COMPATIBILE CON IL CODICE DELLA STRADA Segnaletica per itinerari ciclabili (ciclovie) Documento approvato dal Consiglio Nazionale della FIAB 14 gennaio 2005
Insegnamento di Fondamenti di Infrastrutture viarie
Insegnamento di Fondamenti di Infrastrutture viarie Territorio ed infrastrutture di trasporto La meccanica della locomozione: questioni generali Il fenomeno dell aderenza e l equazione generale del moto
Capitolo 1: Definizioni e campo d applicazione. Contenuto, abbreviazioni e definizioni
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) 741.21 del 5 settembre 1979 1 (Stato 1 giugno 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 2, 6, 32, 57, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della
Codice penale svizzero e Codice penale militare
Codice penale svizzero e Codice penale militare (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
RACCOMANDATA a/r Firenze, 24 gennaio 2009
RACCOMANDATA a/r Firenze, 24 gennaio 2009 Al Direttore della Divisione II Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale MINISTERO DELLE
Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici
Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti
Segnaletica per Itinerari Ciclabili
Segnaletica per Itinerari Ciclabili Documento approvato dal Consiglio Nazionale della FIAB 14 gennaio 2005 www.fiab-onlus.it 2... Segnaletica per Itinerari Ciclabili Nel Codice della Strada la segnaletica
Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru
Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 settembre 1999 1 concernente la sicurezza nell uso delle
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
COMUNE DI CERANOVA (PROVINCIA DI PAVIA)
GIOCHIAMO..SICURAMENTE IN STRADA Educazione stradale itinerante a Ceranova Ceranova è un paese dove i ragazzi possono giocare, camminare e andare in bici con una certa autonomia, ma per rendere più sicuro
