IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71, S.O. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica»; Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza»; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante «Avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della Marina e Aeronautica; Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza»; Vista la legge 3 maggio 1971, n. 320, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della Marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza»; Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante «Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio»;

2 Vista la legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000; Sentite le rappresentanze del personale; Acquisito il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I Ruoli e reclutamento degli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza 1. Àmbito di applicazione. Capo I - Ruoli degli ufficiali 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza. 2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto. 3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.

3 4. Il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza più anziano in ruolo assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda: a. è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo; b. sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico - amministrativa, svolgendo, altresì, attività propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei comandi del Corpo. 2. Ruoli degli ufficiali. 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti: a. ruolo normale; b. ruolo aeronavale; c. ruolo speciale; d. ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo speciale. 3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 3. Istituzione e soppressione di ruoli. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono istituiti: a. il ruolo aeronavale;

4 b. il ruolo speciale; c. il ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Dalla stessa data sono soppressi: a. il ruolo speciale, istituito con la legge 25 maggio 1989, n. 190; b. il ruolo tecnico operativo, istituito con la legge 10 maggio 1983, n Funzionamento dei ruoli. 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità di avanzamento nei gradi dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logisticoamministrativo sono riportati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, che si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2001, salvo che sia ivi diversamente stabilito. 2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli vigenti sono realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2001 secondo le progressione indicate nel presente decreto. 5. Disposizioni comuni. Capo II - Reclutamento degli ufficiali 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza è necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; d) essere in possesso dei diritti civili e politici;

5 e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti all'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Capo della Guardia di finanza; g) non essere imputati, condannati, ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'accademia, nonché i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale permanente ed eventuali ulteriori requisiti (1/a). 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono indicati: a. le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti; b. la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione. 4. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, l'amministrazione ha facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facoltà può essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 5. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi. 6. Nel caso di ammissione all'accademia o conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione di continuità degli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova

6 posizione é attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale. (1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 ottobre Ufficiali del ruolo normale. 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Capo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'accademia. 2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo è elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo. 3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente è articolato in : a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente; b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente. 4. I vincitori del concorso di cui al comma 2 sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria stilata al termine del 2 anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione viene determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti. 5. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che: a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano. 6. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, è consentito ripetere, nell'àmbito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non

7 supera gli esami è rinviato dal corso, fatta salva la possibilità, per coloro che hanno già conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. 7. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari. 8. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 4, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 5, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 7. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza (1/b). 9. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, l'articolo 40, della legge 10 aprile 1954, n. 113, non si applica agli ufficiali frequentatori dei corsi previsti dagli articoli 6, 7 e 9, del presente decreto. 10. Gli allievi o ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'accademia. Essi vengono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso é, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado. (1/b) Con D.M. 5 marzo 2004, n. 94 sono state determinate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione. 7. Ufficiali del ruolo aeronavale.

8 1. Gli ufficiali del ruolo aeronavale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso aeronavale dell'accademia della Guardia di finanza. 2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Tale limite di età è elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio. 3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo aeronavale in servizio permanente, reclutato ai sensi del comma I, è corrispondente a quello dell'ufficiale del ruolo normale di cui all'articolo 6. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo Sono rinviati al corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che: a) si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 5; b) perdono in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. 5. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, è consentito ripetere, nell'àmbito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami è rinviato dal corso, fatta salva la possibilità, per coloro che hanno già conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utili dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti alla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. 6. L'ufficiale frequentatore dei corsi, rinviato ai sensi del comma 4, lettera b), transita, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in tale ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.

9 7. Ai frequentatori dei corsi di Accademia e di Applicazione del ruolo aeronavale si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 7 e Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono anche tratti, previo concorso per titoli ed esami, in numero pari al 25% dei posti da mettere a concorso per l'ammissione allo specifico ruolo, dal personale del Corpo appartenente al ruolo ispettori in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbia superato il 42 anno di età, che abbia frequentato specifici corsi di specializzazione, sia stato già impiegato per almeno un quinquennio nella relativa specialità ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 9. I requisiti di cui al comma 8, devono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso. 10. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 8, vengono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa, ma comunque posteriore a quella con la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di Accademia del ruolo aeronavale. 11. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi previsti dal presente articolo, ivi comprese quelle formazioni delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza (1/c). (1/c) Con D.M. 5 marzo 2004, n. 94 sono state determinate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione. 8. Ufficiali del ruolo speciale. 1. Gli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, nei limiti delle seguente percentuali dei posti complessivamente messi a concorso. a) previo concorso per titoli ed esami riservato:

10 1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, 2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera. b), del medesimo decreto legislativo: b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento, ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deve aver compiuto il 34 anno di età e non aver superato il 42 anno di età e aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso. 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa. 4. Ai frequentatori del corso speciale è attesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza (1/d). 5. Al concorso di cui al comma 1, non può partecipare il personale del ruolo ispettori in possesso di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale. (1/d) Con D.M. 5 marzo 2004, n. 94 sono state determinate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.

11 9. Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorrono, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 32 anno di età; b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbia compiuto il 33 anno di età e che non abbia superato il 42 anno di età ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. 3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo è estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza (1/e). (1/e) Con D.M. 5 marzo 2004, n. 94 sono state determinate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione. 10. Alimentazione dei ruoli.

12 1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione: a) nel ruolo normale, aeronavale e speciale non può superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali né eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico; b) nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo non può superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo. 11. Obblighi di servizio. 1. Gli allievi dell'accademia del ruolo normale e del ruolo aeronavale hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione ai corsi, una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. 2. Gli ufficiali reclutati ai sensi degli articoli 8, 9 e 40, comma 7, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione. 3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 3, della legge 28 febbraio 2000, n. 42, si applicano i periodi di ferma previsti dalla medesima legge, che assorbono quella da espletare. 4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data: a. Di conclusione dei corsi stessi o da quella di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso. 5. Il periodo di cui al comma 4, è aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto. 6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4, sono individuati con decreto del Ministero delle finanze.

13 TITOLO II Avanzamento degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza. 12. Requisiti per l'avanzamento. Capo I - Avanzamento Stazione I - Norme fondamentali 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore. 2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado. 13. Modalità di avanzamento. 1. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo a) ad anzianità; b) a scelta; c) per meriti eccezionali. 2. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. 3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto. 4. l'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sul parigrado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

14 Sezione II - Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento e procedimento di valutazione 14. Commissioni di avanzamento. Generalità. 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità ed a scelta: a) la Commissione superiore di avanzamento nei riguardi degli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello; b) la Commissione ordinaria di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato. 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione. 4. Non possono far parte delle commissioni di cui al comma 1, gli ufficiali impiegati presso. a. i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801; b. gli enti, comandi o unità internazionali, che hanno sedi di servizio fuori dal territorio nazionale; c. il Servizio Centrale Consultivo ed Ispettivo Tributario. 15. Norme procedurali. 1. Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'articolo 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione. 2. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il Presidente si pronuncia per ultimo. 3. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

15 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 16. Commissione superiore di avanzamento. 1. La Commissione superiore di avanzamento è composta dal Comandante Generale e dai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza. 2. Assume la presidenza della Commissione il Comandante Generale della Guardia di finanza o, in caso di assenza o di impedimento, il Generale di Corpo d'armata più anziano in grado e, a parità di anzianità di grado, il più anziano in ruolo tra i presenti. 17. Commissione ordinaria di avanzamento. 1. La Commissione ordinaria di avanzamento è composta: a) dal Comandante in Seconda, che la presiede; b) dai sette generali di divisione più anziani in ruolo in comando nel Corpo; c) dal colonnello più anziano in ruolo, in comando, del ruolo normale, del ruolo aeronavale o del ruolo speciale qualora si tratti, rispettivamente, di valutare ufficiali appartenenti al ruolo normale, aeronavale o speciale; d) dal colonnello più anziano in ruolo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti al predetto ruolo. 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano in ruolo. Sezione III - Valutazione per l'avanzamento 18. Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione.

16 1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti. 2. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione o dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento. 5. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 19. Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori 1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti. 3. Le commissioni di avanzamento hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale. 20. Procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianità.

17 1. Il giudizio di avanzamento ad anzianità si esprime dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo dalla commissione di avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. 2. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione di avanzamento in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

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