L'accertamento (immediatamente) esecutivo
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- Baldassare Brunelli
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1 L'accertamento (immediatamente) esecutivo di Lelio Cacciapaglia 1 Cosa cambia dal 01/07/2011 Avviso accertamento Redditi e Iva (e Irap) Esecutività Post 60 gg Esecuzione forzata Post 90 gg Periodi interessati Avviso esecutivo decorso il termine per effettuare ricorso. Deve tenersi conto dell'istanza di accertamento con adesione e dell'interruzione estiva. Esperibile dall'agente della decorsi 30 giorni dal termine di presentazione del ricorso. Accertamenti emanati dal: 1 luglio 2011 e riferiti a: - anno 2007 (anno solare); - periodo in corso al 31 dicembre 2007 (periodo c.d. a cavallo); - periodi successivi. 2 1
2 RISCOSSIONE IMPOSTE AVVISO ACCERTAMENTO NO RUOLO ATTO ESECUTIVO 3 CONTENUTO DEGLI ATTI Avvisi di accertamento imposte sui redditi e Iva (e Irap) Provvedimento di irrogazione sanzioni Devono contenere: l intimazione al pagamento del 100% degli importi entro il termine di presentazione del ricorso (60 gg) Ovvero in caso di ricorso gli importi da iscrivere a titolo provvisorio nei ruoli (50% della maggiore imposta) 4 2
3 Atti successivi all AdA Se i tributi dovuti in base all accertamento vengano rideterminati, gli atti successivi da notificare anche mediante racc. RR- devono contenere l intimazione di pagamento. Accertamento con adesione Sentenza della Commissione che ridetermino l importo dovuto Pagamento entro 60 gg Dalla ricevuta della Raccomandata 5 RISCOSSIONE IMPOSTE MANCATO PAGAMENTO ENTRO 60 GG (inerzia) A DECORRERE DAI 30 GIORNI SUCCESSIVI MANDATO A ESATTORE ESECUZIONE FORZATA 6 3
4 Sanzioni in caso di mancato pagamento delle somme indicate nell accertamento Domanda Cosa succede se con riferimento ad un avviso di accertamento divenuto esecutivo (trascorsi 60 gg) non si pagano le relative somme cosa succede? Risposta - In ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo nei termini previsti, eccetto il caso di tributi iscritti a ruolo (rectius affidati all Agente della ), si applica la sanzione pari al 30% dell importo non versato. 7 Gli importi dovuti A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la proposizione del ricorso (61 gg), le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora - art. 30 del D.P.R. 602/73 (5,7567% dal 1/10/2010). All'agente della spettano inoltre: - l'aggio intero a carico del debitore (9%) -il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112). 8 4
5 Il comportamento dell'agente della Sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede alla espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 9 In caso di fondato pericolo per la Decorsi 60 gg dalla notifica dell accertamento, la delle somme dovute per il loro intero ammontare, comprensive di interessi e sanzioni, può essere affidata agli agenti della anche prima dei 30 gg 10 5
6 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Art. 11 d.lgs. n. 74/00 Reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sul reddito e IVA, alieni simultaneamente o compia altri atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui, tali da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di coattiva delle imposte. Se l ammontare delle imposte, interessi e sanzioni è superiore a euro, è prevista una aggravante (reclusione da 1 anno a 6 anni) 11 Rateazione accertamenti esecutivi Domanda Agli importi dovuti, risultanti dagli accertamenti, decorsi gli ulteriori 30 gg per il pagamento, si applicheranno le regole attualmente vigenti sulla rateazione delle cartelle? Risposta Sì La dilazione di pagamento, potrà essere concessa dopo l affidamento del carico all Agente della (quindi dopo gg = 90 gg). 12 6
7 Le tutele per il contribuente contro l esecuzione forzata Dilazione di pagamento: L'agente della può concederla ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Sospensione amministrativa: in caso di ricorso la non è sospesa ma l'agenzia delle Entrate può disporre la sospensione in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della CTP con provvedimento motivato e notificato sia all'agente che al contribuente. Il provvedimento può essere revocato al sopraggiungere di un fondato pericolo per la (art. 39 del D.P.R. n. 602 del 1973). Sospensione giudiziale: si può chiedere ai sensi dell 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992 alla Commissione tributaria. 13 L auspicabile sensibilità della commissione tributaria provinciale L avviso di accertamento diverrà titolo esecutivo Con il ricorso introduttivo, il contribuente chiederà gioco forza immediatamente la sospensione cautelare dell atto ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, se presenti fumus boni iuris e periculum in mora 14 7
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