Legge di Stabilità 2013: Tobin Tax e novità in materia di imposta di bollo

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1 N. 22 del Le Daily News A cura di Anita Mauro Legge di Stabilità 2013: Tobin Tax e novità in materia di imposta di bollo La legge di Stabilità per il 2013 ha introdotto alcune novità in materia di imposte indirette. Le più rilevanti riguardano senz altro la nuova imposta sulle attività finanziarie (c.d. Tobin tax), disciplinata dai commi da 491 a 500 dell art. 1 della L. 228/2012 e destinata ad entrare in vigore, in parte dal 1 marzo 2013 ed, in parte, dal 1 luglio La nuova imposta va a colpire, in breve, tre diverse fattispecie: (i) i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti residenti in Italia; (ii) le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui titoli che abbiano come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra; (iii) le "operazioni ad alta frequenza" effettuate sul mercato italiano. Inoltre, alcune novità concernono anche l imposta di bollo sui prodotti finanziari, come recentemente disciplinata dal DL 201/2011 e l imposta di bollo sui certificati penali. Tobin tax La disciplina della nuova imposta sulle attività finanziarie (c.d. Tobin tax) è contenuta nell art. 1 co della L n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Nonostante le incertezze (in quanto il testo normativo è stato incisivamente modificato dall ultimo maxi-emendamento alla legge di stabilità) e le critiche 1 che provengono dagli operatori di settore, la disciplina della nuova imposta sulle attività 1 Olivieri A. Il nuovo governo cambi la Tobin tax, Il Sole - 24 Ore, , p. 15; Plutino G. Tasse e Piazza Affari, matrimonio difficile, Il Sole - 24 Ore, , p

2 finanziarie è ormai in vigore, sebbene l applicazione dell imposta sia stata scaglionata e avverrà: in parte dall ; in parte dall La concreta attuazione della nuova disciplina richiede l emanazione, entro il , di un decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze con il quale saranno definite le modalità di applicazione della nuova imposta, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Deducibilità Ambito oggettivo Ai sensi del co. 499 dell art. 1 della L. 228/2012, l imposta di cui ai co. 491, 492 e 495 del medesimo articolo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP. La nuova imposta sulle attività finanziarie va a colpire tre diverse fattispecie, così riassumibili: 1) i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti residenti in Italia, a prescindere dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012); 2) le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui titoli che abbiano come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti (art. 1 co. 492 della L. 228/2012); 3) le operazioni c.d. ad alta frequenza (art. 1 co. 495 della L. 228/2012). L imposta sul trasferimento di azioni e strumenti finanziari, come l imposta sui derivati, è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Pertanto, l imposta trova applicazione anche quando entrambe le parti sono soggetti non residenti in Italia e la transazione avviene all estero, se le azioni sono emesse da società residenti. 2

3 Trasferimento di azioni e strumenti partecipativi A norma dell art. 1 co. 491 della L. 228/2012, sono soggetti ad imposta i trasferimenti della proprietà: di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all art co. 6 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato; di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente; di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni (ad eccezione delle operazioni di conversione di azioni di nuova emissione). Sono soggetti ad imposta i trasferimenti di proprietà, sicché il prelievo pare avere un campo di applicazione più ampio della mera compravendita. Inoltre, il riferimento all art co. 6 c.c. consente di escludere dall ambito di applicazione della norma il trasferimento di quote di srl e di società di persone. Inoltre, sono espressamente eslcusi da imposizione i trasferimenti operati per successione donazione. Non rientrano nell ambito di applicazione della norma i trasferimenti di quote di srl, in quanto esse non rientrano nel riferimento all art co. 6 c.c. Inoltre, a norma dell art. 1 co. 491, settimo periodo, della L. 228/2012, sono escluse dall imposta: le operazioni sul mercato primario, con ciò intendendosi le operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari; le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione; le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell art. 2 punto 10 del regolamento CE 1287/ (ad esempio, il prestito titoli); i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro. Operazioni su strumenti derivati Per quanto concerne le operazioni su strumenti derivati, l art. 1 co. 492 dell art. 1 della L. 228/2012 assoggetta ad imposta: 2 Tale norma definisce il termine operazione di finanziamento tramite titoli, come una concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, un operazione di vendita con patto di riacquisto o un operazione di acquisto con patto di rivendita, o un operazione «buy-sell back» o «sellbuy back». 3

4 le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all art. 1 co. 3 del TUF (DLgs. 58/98) e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalente uno o più degli strumenti finanziari di cui al co. 491 dell art. 1 della L. 228/2012 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma; le operazioni sui valori mobiliari di cui all art. 1 co. 1 lett. c) e d) del TUF (DLgs. 58/98) che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al co. 491 dell art. 1 della L. 228/2012 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al co. 491 medesimo, inclusi warrants, covered warrants e certificates. Risultano esclusi dal prelievo i derivati su strumenti sottostanti esteri. Operazioni ad alta frequenza L art. 1 co. 495 della L. 228/2012 prevede, a scopo antispeculativo, l applicazione di un imposta sulle operazioni ad alta frequenza realizzate sul mercato finanziario italiano. Il legislatore definisce attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore da stabilire con il decreto attuativo. Misura dell imposta La misura dell imposta è diversificata a seconda che si tratti di trasferimento di azioni (co. 491), di operazioni su derivati (co. 492) o di operazioni ad alta frequenza (co. 495). Imposta sul trasferimento di azioni e strumenti partecipativi In particolare, il prelievo sulle operazioni di trasferimento della proprietà di azioni o di strumenti partecipativi di cui all art co. 6 c.c. è operato applicando l imposta in misura proporzionale: nel 2013: o dello 0,22% per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione; o dello 0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. dal 2014 ( a regime ): 4

5 o dello 0,20% per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione; o dello 0,10% per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Viene prevista una misura specifica (e maggiorata) per l applicazione dell imposta sul trasferimento di azioni e strumenti finanziari nel corso del primo anno di applicazione dell imposta (2013). Inoltre, l imposta viene ridotta regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. se i trasferimenti avvengono in mercati Il legislatore fornisce definizione di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione precisando che con tale dizione si intendono i mercati definiti ai sensi dell art. 4, 1, punti 14 e 15, della direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio degli Stati membri dell Unione europea e degli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo, inclusi nella c.d. white list, ovvero la lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell art. 168-bis del TUIR (DM e successive modificazioni). 5

6 La base imponibile dell imposta sul trasferimento di azioni o titoli partecipativi di emittenti è pari al valore della transazione espressamente definito dal legislatore come il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. Sono, così escluse, le operazioni intraday. Imposta sulle operazioni su derivati L imposta è dovuta in misura fissa, determinata, con riferimento alla tipologia di strumento ed al valore del contratto, dalla tabella allegata alla legge di stabilità, qui sotto riportata. Imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti derivati Strumento finanziario Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro) 0 2,5 2, Sup a Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure; Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure; Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure; Qualsiasi altro titolo che , , 3,75 7, ,125 0,25 0,5 2, ,25 0,

7 comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure; Combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati Sebbene la tabella non sia chiarissima, essa va letta nel senso che, ad esempio, per un contratto futures su indici relativi ad azioni, di valore compreso tra e euro, è dovuta l imposta fissa di 0,0375 euro da ciascuna delle controparti. Per un contratto futures su azioni, del medesimo valore, è dovuta l imposta fissa di 0,25 euro da ciascuna delle controparti. La tabella indica la misura dell imposta dovuta da ciascuna controparte. Inoltre, per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa viene ridotta a 1/5 e potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto), con il decreto attuativo, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente. Imposta sulle operazioni ad alta frequenza L imposta sulle operazioni ad alta frequenza trova applicazione nella misura proporzionale dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia che dovrà essere stabilita con il decreto attuativo del Ministero dell Economia e delle Finanze da emanare entro il , soglia che non potrà comunque essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi. Soggetti obbligati al pagamento La Tobin tax è dovuta: dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà, ovvero dall acquirente, per l imposta sul trasferimento di azioni e altri titoli partecipativi (di cui al co. 491 dell art. 1 della L. 228/2012); da ciascuna controparte, per l imposta sulle operazioni su derivati (di cui al co. 492 dell art. 1 della L. 228/2012); dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini, per l imposta sulle operazioni ad alta frequenza (di cui al co. 495 dell art. 1 della L. 228/2012). Tuttavia, ordinariamente, è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all esercizio professionale nei confronti del pubblico dei 7

8 servizi e delle attività di investimento, di cui all art. 18 del DLgs n. 58 (TUF) e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai), ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l imposta è versata da colui che riceve direttamente dall acquirente o dalla controparte finale l ordine di esecuzione. Tale disciplina si applica anche, in quanto compatibile, alle operazioni ad alta frequenza sicché l imposta è prelevata e versata dall intermediario che riceve direttamente dall acquirente o dalla controparte finale l ordine di esecuzione e sarà versata entro il giorno 16 del mese successivo. Negli altri casi (ovvero nei casi in cui l operazione di realizzi senza il coinvolgimento di terzi), l imposta è versata dai contribuenti. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell art. 23 del DPR 600/73 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi. Esenzioni A norma dell art. 1 co. 494 della L. 228/2012, sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte: l Unione europea; la Banca centrale europea; le banche centrali degli Stati membri dell Unione europea; le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Inoltre, l imposta sul trasferimento di azioni e di strumenti partecipativi (di cui al co. 491 dell art. 1 della legge di stabilità) e l imposta sulle operazioni su derivati (di cui al co. 492 dell art. 1 della legge di stabilità) non si applica: 8

9 ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ad imposta, nell ambito dell attività di supporto agli scambi (c.d. market making ) e, limitatamente alla stessa; ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dalla CONSOB; agli enti di previdenza obbligatori (pubblici e privati), nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs n. 252; alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all art co. 1 n. 1 e 2 e co. 2 c.c.; alle operazioni effettuate nell ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni individuate dal decreto attuativo; alle transazioni ed alle operazioni relative ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell art. 117-ter del DLgs n. 58 e della relativa normativa di attuazione. Versamento dell imposta Il versamento dell imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello: del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi; della conclusione delle operazioni su strumenti finanziari derivati. Tuttavia, a norma dell art. 1 co. 497 della L. 228/2012, l imposta dovuta ai sensi dei co. 491, 492 e 495 dell art. 1 della L. 228/2012, relativa ad operazioni, trasferimenti o ordini effettuati entro la fine del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze che darà attuazione alle norme qui in commento, sarà versata non prima del giorno 16 del sesto mese successivo a tale data. Entrata in vigore La nuova Tobin tax si applica alle transazioni concluse: a decorrere dall per i trasferimenti di cui al co. 491 (trasferimento di azioni e strumenti finanziari partecipativi) e per le operazioni di cui al co. 495 (negoziazioni ad alta frequenza ) relative a tali trasferimenti; a decorrere dall per le operazioni di cui al co. 492 (operazioni su strumenti derivati) e per le operazioni di cui al co. 495 (negoziazioni ad alta frequenza ) su strumenti derivati. 9

10 Legge di stabilità 2013: imposta di bollo sui prodotti finanziari e imposta di bollo sui certificati penali Bollo su certificati penali Analizziamo ora le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 in materia di imposta di bollo sui prodotti finanziari, come recentemente disciplinata dal DL 201/2011 e l imposta di bollo sui certificati penali. L art. 1 co. 486 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha mofificato l art. 18 co. 1 del DPR n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), disponendo che i certificati penali non siano esenti dall imposta di bollo. Infatti, tale norma oggi dispone: agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. Pertanto, dall , i certificati penali risultano soggetti all imposta di boll, allo stesso modo dei certificati generali e civili. Bollo su strumenti finanziari L art. 1 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, come modificato dall'art. 19 co. 1 del DL 201/2011 (come conv. dalla L. 214/2011) e dall'art. 8 co. 13 del DL n. 16 (conv. L n. 44) ha introdotto, con decorrenza dall , una nuova imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, che ha sostituito il precedente "super bollo" sul deposito titoli, introdotto dal DL n. 98 (conv. L n. 111). In particolare, si ricorda che l art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 prevede che siano assoggettate ad imposta di bollo in misura proporzionale (dell 1 per mille annuo nel 2012 e dell 1,5 per mille annuo a partire dal 2013) le "Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati 10

11 da certificati. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari". L art. 1 co. 509 della L n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013), modificando la nota 3-ter all articolo citato introduce un nuovo limite massimo all imposta di bollo su prodotti finanziari. Si ricorda, infatti, che la nota citata prevede: un limite minimo, pari a 34,20 euro, operante a regime ; un limite massimo, pari a 1.200,00 euro, operante limitatamente all anno In relazione a tale disciplina, la Legge di Stabilità per il 2013 introduce, con decorrenza dall , un nuovo limite massimo, pari a 4.500,00 euro, operante solo se l imposta è dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche. In conclusione, dall , l imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari si applicherà, nella misura dell 1,5 per mille: per le persone fisiche, con il limite minimo di 34,20 euro e senza limite massimo; per i clienti diversi dalle persone fisiche, con il limite minimo di 34,20 euro e con il limite massimo di 4.500,00 euro. Copyright La Lente sul Fisco 11

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