Disciplinare per lo svolgimento dei controlli della produzione nella specie ovina e caprina

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1 ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (Ente Morale D.P.R. n del ) Disciplinare per lo svolgimento dei controlli della produzione nella specie ovina e caprina (D.M )

2 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZ.LI ex Divisione II VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla Disciplina della riproduzione animale ; VISTO l art. 3 della Legge sopra citata con il quale viene stabilito che i controlli delle attitudini produttive sono svolti per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall Associazione Italiana Allevatori in conformità ad appositi disciplinari; VISTA la nota n del 13 ottobre 1994 con la quale l Associazione Italiana Allevatori chiede l approvazione del Disciplinare per i controlli della specie ovina e caprina; SENTITO il Consiglio Superiore dell Agricoltura e delle Foreste che ha espresso al riguardo parere favorevole nell adunanza del 5 ottobre 1995, formulando in proposito alcune modifiche; RITENUTO opportuno accogliere le sopracitate modifiche formulate dal Consiglio Superiore dell Agricoltura e delle Foreste; DECRETA: ART. 1 - È approvato e vistato il Disciplinare per lo svolgimento dei controlli della produzione nella specie ovina e caprina, costituito da 31 articoli, giusto testo allegato al presente Decreto. Roma, lì 8 gennaio 1996 IL MINISTRO Luchetti

3 DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLA PRODUZIONE NELLA SPECIE OVINA E CAPRINA CAPITOLO I I DEI CONTROLLI Art.1 Ai sensi dell art. 3 comma 2 della legge 15gennaio 1991 n. 30, i controlli funzionali della produttività nelle specie ovina e caprina previsti dal citato articolo 3 della legge 30/91 sono esercitati dalla Associazione Italiana Allevatori, Ente morale giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n del 27 ottobre 1950 e disciplinali dal presente Disciplinare in armonia con la normativa CEE. I controlli hanno lo scopo di realizzare in modo sistematico il rilevamento, la registrazione, l elaborazione, la pubblicazione e la divulgazione dei dati tecnici occorrenti per l attività di selezione, di incremento e di miglioramento della produttività animale e per la valorizzazione economica delle Produzioni. L espletamento di tali compiti è svolto dall Associazione Italiana Allevatori sotto la vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, fermo restando il disposto dell articolo 4. Art.2 All attività dei controlli l Associazione Italiana Allevatori provvede mediante: a) il Comitato Tecnico Centrale; b) l Ufficio centrale dei controlli; c) gli Uffici provinciali dei controlli. Art.3 Il Comitato Tecnico Centrale studia il piano di lavoro e determina i relativi programmi e propone eventuali modifiche del presente Disciplinare. Fanno parte del Comitato: n. 1 funzionario del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali dallo stesso Ministero nominato;

4 n. 3 funzionari tecnici esperti in zootecnia rappresentanti delle Regioni a Statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle quali il numero della popolazione ovina e caprina (fattrici controllate) abbia maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti Organi regionali dell Agricoltura; n. 1 rappresentante del Ministero della Sanità, servizi veterinari, dallo stesso Ministero nominato; n. 6 rappresentanti degli Allevatori nominati dalla Associazione Italiana Allevatori e scelti tra i componenti delle Commissioni tecniche centrali dei L.G., rispettivamente quattro per gli ovini e due per i caprini. n. 3 esperti in zootecnia, nominati dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e scelti tra gli esperti delle Commissioni Tecniche Centrali dei L.G. degli ovini e dei caprini. il Presidente, o suo delegato, dell Associazione Nazionale della Pastorizia, il Presidente, o suo delegato, dell Associazione Italiana Allevatori; il Direttore dell Associazione Italiana Allevatori; Partecipa di diritto, alle riunioni del Comitato Tecnico Centrale, il funzionario del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell Associazione Italiana Allevatori o suo delegato. Il Comitato può essere integrato, per la trattazione di specifiche materie, da altri esperti con voto consultivo. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti. I componenti del Comitato rimangono in carica per un triennio e possono essere riconfermati. La convocazione del Comitato è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata ai singoli componenti. La riunione è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Art.4 Il funzionamento degli Uffici provinciali, a norma dell art. 77 del D.P.R n. 616 è sottoposto alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali a norma dell Art. 4 del D.P.R n CAPITOLO II FINANZIAMENTO Art.5 Al Finanziamento dell attività si provvede in sede centrale con: quote versate dalle Associazioni provinciali allevatori; contributi pubblici in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero delle Risorse, Agricole, Alimentari e Forestali;

5 eventuali altri proventi. In sede provinciale con: quote versate direttamente dagli allevatori per ciascun capo sottoposto ai controlli; contributi pubblici in applicazione di legge in materia zootecnica secondo le determinazioni dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione; proventi derivanti da prestazioni richieste dai Libri genealogici di specie, effettuate per delega dei Libri stessi; eventuali altri proventi. CAPITOLO III COMPITI DELL UFFICIO CENTRALE E DEGLI UFFICI PROVINCIALI Art. 6 L Ufficio centrale che si compone di un Centro Elaborazione Dati, di una Sezione ispettiva, di una Sezione studi dell Associazione Italiana Allevatori, provvede: a) a predisporre i moduli, le schede e i registri necessari per l espletamento dell attività; b) all elaborazione, attraverso il Centro Elaborazione Dati, dei dati di controllo trasmessi dagli Uffici provinciali e alla restituzione agli Uffici stessi e all Ufficio centrale dei Libri Genealogici dei certificati di lattazione delle pecore e capre; c) alla predisposizione, alla fine di ciascun anno, del riepilogo delle produzioni da inviare agli Uffici provinciali e a quello centrale dei Libri genealogici; d) alla pubblicazione di un rapporto annuale, nel quale siano sinteticamente illustrati i risultati conseguiti attraverso l effettuazione dei controlli; e) a mettere a disposizione dei Libri genealogici la propria attrezzatura e la Sezione Studi per la realizzazione della valutazione genetica dei riproduttori per quelli che ne facciano richiesta. f) all impostazione attraverso la Sezione studi, d intesa con il Libro Genealogico, di indagini e ricerche atte ad illustrare aspetti particolari dell allevamento; g) a vigilare, a mezzo dei propri ispettori, sui controlli e sulle attività degli Uffici provinciali onde coordinare il lavoro ed assicurare uniformità, regolarità e tempestività di esecuzione di quanto previsto dal presente Disciplinare; h) a concordare con l Ufficio Centrale dei Libri Genealogici le norme tecnico-organizzative per la pratica attuazione dei controlli ed eventuali compiti nel campo della propaganda e della organizzazione che si ritenesse opportuno delegare all Ufficio centrale dei controlli. Art.7 Gli Uffici provinciali dei controlli provvedono: a) ad organizzare i controlli della produzione; b) a tenere i contatti con l Ufficio centrale, per la trasmissione dei rapporti dei controlli, con gli allevatori interessati per la comunicazione dei risultati per ciascun soggetto sottoposto al controllo; e) a compilare e aggiornare i moduli e gli schedari la cui tenuta a norma del presente Disciplinare, rientra nella competenza degli Uffici stessi;

6 d) a svolgere i compiti inerenti ai Libri genealogici che per delega esplicita venissero affidati dalla competente Associazione nazionale. Le Associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute ed associate all Associazione Italiana Allevatori, provvedono all organizzazione ed al funzionamento degli Uffici provinciali dei controlli. Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente, l Associazione Italiana Allevatori provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le attività anzidette. Qualora le condizioni dell allevamento e l assettoorganizzativo funzionale lo richiedano, l Associazione Italiana Allevatori può unificare presso l Ufficio provinciale di una sola Associazione provinciale allevatori l attività di due o più Uffici provinciali dei controlli. CAPITOLO IV ADESIONE ED OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI Art.8 L adesione degli allevatori ai controlli è volontaria. L allevatore che aderisce s impegna: 1) a concorrere finanziariamente per il pagamento dele quote stabilite dall Associazione provinciale allevatori; 2) ad osservare le prescrizioni del presente Disciplinaree tutte le istruzioni degli Uffici; 3) ad osservare le norme riguardanti la marcatura degli animali, la tenuta di eventuali registri di stalla e comunque le documentazioni prescritte per la regolare effettuazione dei controlli. L allevatore ha l obbligo di fornire, al personale addetto ai controlli e ai tecnici dell Ufficio provinciale, tutti i chiarimenti sul suo allevamento che possono essergli richiesti ai fini dei controlli. Per le irregolarità e le infrazioni l allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti: a) segnalazione personale della mancanza o ammonimento; b) annullamento dei risultati dei controlli o della marcatura di determinati soggetti; c) annullamento delle produzioni; d) esclusione dai controlli; e) denuncia all autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode. Il provvedimento di cui al punto a) è di competenza dell Ufficio provinciale dei controlli. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d), e) sono di competenza dell Ufficio Centrale dei Controlli, sentita o su proposta dell Associazione provinciale allevatori competente per territorio. Per i casi di cui ai punti b), c) e d) è ammesso il ricorso da parte dell allevatore all Ufficio Centrale che lo dovrà sottoporre alla decisione del Comitato Tecnico Centrale.

7 CAPITOLO V REGISTRI E MODULI Art.9 Per l organizzazione dei controlli funzionali sono prescritti i registri e i moduli predisposti all uopo dall Ufficio centrale ed approvati dal Comitato Tecnico Centrale. CAPITOLO VI QUALIFICAZIONE E COMPITI DEI CONTROLLORI Art. l0 I controllori zootecnici debbono effettuare presso gli allevamenti le varie operazioni relative alla esecuzione dei controlli funzionali sulla base delle norme contenute nel presente Disciplina re e delle istruzioni impartite dagli Uffici Provinciali dei controlli. Prima di assumere servizio, i controllori devono essere adeguatamente preparati ed abilitati, a cura dell Associazione Italiana Allevatori, all assolvimento dei compiti ad essi affidat i. I seguenti compiti sono affidati ai controllori: a) individuare nel termine e nel modo stabilito gli animali e marcare i soggetti nati; b) effettuare i prescritti controlli; c) tenere aggiornato l inventano delle pecore o delle capre appartenenti al gregge controllato; d) vigilare sulla costituzione e andamento dei gruppi di monta, in modo da verificare e assicurare la esatta registrazione della maternità e paternità dei soggetti nati; e) vigilare sulla effettuazione della F.A. e collaborare alla stesur a dei piani di accoppiamento programmati: f) eseguire ogni altro compito affidato dall Ufficio provinciale; g) assistere l allevatore per le registrazioni previstedalle norme del presente Disciplinare e per il funzionamento del Libro genealogico. Art. 11 I controllori, oltre ad assolvere i compiti loro spettanti, devono segnalare ogni anormalità o qualsiasi infrazione al presente Disciplinare. Qualsiasi inadempienza nell esercizio di tali compitipuò essere oggetto di provvedimenti disciplinari, ed eventualmente, secondo la natura dell infrazione, di denuncia alla Autorità giudiziaria da parte delle Associazioni provinciali allevatori.

8 CAP. VII MARCATURA E IDENTIFICAZIONE SUI SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI Art. 12 La identificazione degli agnelli e dei capretti dovrà avvenire, entro 30 giorni dalla nascita e comunque non dopo l allontanamento dalla madre, con tatuaggio all orecchio destro o alla grassella o con altro metodo nel rispetto della normativa vigente e nel modo stabilito dal Comitato Tecnico Centrale, d intesa con l Ufficio centrale dei Libri genealogici per i necessari adeguamenti metodologici e tecnologici. CAP. VIII MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DELLA PRODUZIONE DEL LATTE NEGLI OVINI Art. 13 L effettuazione delle varie operazioni relative alla esecuzione dei controlli è demandata ai controllori zootecnici esclusivamente (sistema A) eventualmente con la collaborazione dell allevatore (sistema B). I controlli ed i rilevamenti di cui ai precedenti e successivi articoli vengono eseguiti in tutti gli allevamenti che volontariamente aderiscono alla selezione, su tutti i soggetti iscritti o in attesa di iscrizione al Libro genealogico e per tutte le lattazioni. Debbono essere controllate tutte le pecore presenti nel gregge, durante il periodo di mungitura esclusiva. Se l allevatore possiede diversi greggi, il controllo può essere effettuato su uno solo di questi greggi, a condizione che l allevatore si impegni a tenere separate le pecore del gregge sottoposto a controllo da quello degli altri greggi non controllati; non debbono essere effettuati passaggi di pecore da un gregge non controllato verso il gregge controllato nel corso della annata lattiera. Art. 14 Di seguito vengono riportate le definizioni riguardanti sistemi di allevamento : periodo di allattamento, corrispondente al periodo di alattamento naturale degli agneli, o di allattamento e mungitura contemporanea. Il controllo non deve essere effettuato nel periodo di allattamento; la durata del periodo di allattamento è standard per ciascuna razza e viene stabilita dal Comitato Tecnico Centrale, d intesa con l Ufficio Libro Genealogico; periodo di mungitura, corrispondente al periodo di mungitura esclusiva della pecora, dopo lo svezzamento dell agnello, fino all asciutta; durata della lattazione comprende il periodo di allattamento e il periodo di mungitura;

9 produzione di latte nel periodo di mungitura, viene considerata ufficiale agli effetti dei controlli, escludendo il latte prodotto nel periodo d allattamento, durante il quale le pecore non vengono controllate; produzione lattazione di riferimento o durata del periodo di mungitura di riferimento, viene stabilita per ciascuna razza e categoria (secondo l età o il numero di lattazione) dal Comitato Tecnico Centrale, d intesa con l Ufficio centrale del Libro genealogico. Rimane sempre escluso il latte prodotto nel periodo di allattamento. Art. 15 I controlli riguardano: a) la misura delle quantità di latte prodotto da ciascun soggetto sottoposto a controllo; b) la misura della quantità totale di latte prodotto dal gregge in ciascuna delle mungiture eseguite nel giorno del controllo e il numero di capi presenti sottoposti a mungitura esclusiva e di quelli in allattamento; c) la registrazione degli eventi (parti, aborti) ealtri dati riproduttivi secondo le modalità deliberate dal Comitato Tecnico Centrale; le eliminazioni con le relative cause e le vendite; d) la determinazione della sostanza grassa e della proteina nel latte relativament e alle razze e soggetti per le quali ne venga disposto il rilevamento dal Comitato Tecnico Centrale, anche su proposta dell Ufficio centrale del Libro genealogico; e) altri rilevamenti da determinarsi dal Comitato Tecnico Centrale. Art. 16 I controlli della produzione del latte vanno eseguiti per tutta la durata del periodo di mungitura fino all asciutta. Il primo controllo del gregge deve essere eseguito da 4 a 15 giorni dopo l inizio della mungitura esclusiva. Per ciascuna pecora il limite massimo tra parto e primo controllo è fissato pari alla durata del periodo standard di allattamento stabilito, più 52 giorni (limite di 35 giorni più una tolleranza di 17 giorni per tener conto della periodicità del controllo). Se si superano detti limiti la lattazione non viene considerata regolare. Per il gregge, i controlli possono essere eseguiti con i seguenti sistemi: AC, periodicità mensile su una mungitura giornaliera con intervallo costante tra due controlli successivi contenuto nei limiti da 28 a 34 giorni; la produzione della mungitura giornaliera viene corretta in base allo scarto sera e mattina della produzione totale giornaliera dell allevamento; B4, (con la collaborazione dell allevatore) periodicità mensile in base a norme a plicative disposte dall Ufficio centrale, su approvazione delcomitato Tecnico Centrale; AT, periodicità mensile con intervallo consideratocome il controllo AC; le operazioni di controllo vengono effettuate dal controllore alternativamente un mese nella mungitura della sera e al mese successivo in quella della mattina. Viene raddoppiata la produzione della mungitura controllata, oppure la produzione viene corretta per la differenza nell intervallo di tempo tra le due mungiture. Per l intera annata o campagna di produzione il gregge deve mantenere un sistema di controllo unico. Viene ammesso il salto di un controllo per causa di forza maggiore ma, in tale caso, la distanza tra due controlli successivi non deve superare 70 giorni. Il numero minimo di controlli validi per lattazione è fissato in tre; se inferiore la attazione l non viene considerata regolare.

10 Il controllo va fatto sulla mungitura ordinariamente praticata dall allevatore, annotando l ora in cui inizia ciascuna mungitura giornaliera. La misura del latte prodotto è volumetrica oppure ponderale; devono essere usati strumenti aventi sensibilità di 40 cc. oppure 40 g. La produzione di latte va espressa in litri. Il fattore di conversione utilizzato è recipienti, compresi i vasi o i lattometri usati nel caso di mungitura meccanica, debbono essere conformi al tipo approvato dall Ufficio centrale, che emana le norme di impiego. Nel caso di mungitura meccanica viene raccomandato di non considerare il volume di latte della sgocciolatura (ripasso), per favorire la selezione indiretta per l attitudine alla mungitura meccanica. Qualora il latte del ripasso sia manuale che meccanico fosse misurato deve essere indicata la quantità nei risultati del controllo. Il controllo qualitativo del grasso e della proteina viene stabilito sulla base di decisioni e norme adottate dal Comitato Tecnico Centrale, che può decidere anche se si esegue su tutti o su una parte dei controlli di una lattazione e sulla totalità o su parte del gregge, in base a una o più categorie o classi d età determinate. Le disposizioni al riguardo dell Ufficio centrale dei controlli debbono prevedere la frequenza dei controlli, le modalità di prelevamento dei campioni, le categorie di pecore compionate e la percentuale in rapporto alle pecore controllate, i dispositivi di verifica a livello di laboratorio analisi. Per la determinazione della proteina e del grasso, deve essere usato uno stesso campione di latte rappresentativo del latte prodotto nel corso della mungitura controllata. I metodi di analisi di laboratorio sono stabiliti dall Ufficio centrale dei controlli cui compete anche l approvazione delle apparecchiature e delle relative modalità d impiego. Lo strumento per il prelevamento dei campioni di latte deve essere appositamente individuato dall Ufficio centrale dei controlli. I campioni di latte devono essere conservati, anche se le determinazioni si eseguo no subito dopo il prelevamento, con apposito conservante idoneo autorizzato dall Ufficio centrale dei controlli. Le analisi devono eseguirsi non più tardi di 5 giorni dal prelevamento dei campioni o altro termine stabilito dall Ufficio centrale dei controlli. Art. 17 Il calcolo e la elaborazione dei dati relativi alla produzione di latte ed a ciascunapecora ed a ciascuna lattazione deve riguardare: a) l età al parto; b) la data e il numero del parto; c) la durata della lattazione totale, dal parto all asciutta; d) la durata del periodo di mungitura esclusiva (dallo svezzamento standard all asciutta); e) la durata del periodo di mungitura esclusiva di riferimento: fino al 130 giorno dal parto per le primipare fino a 18 mesi di età; fino al 150, 180, 210 e 230 giorno dal parto per le altre categorie, secondo le indicazioni per razza stabilite dal Libro genealogico; f) la quantità di latte in litri prodotta nella lattazione totale; g) la quantità di latte in litri prodotta nel periodo di mungitura esclusiva e nel periodo di mungitura esclusiva di riferimento; h) la quantità di latte prodotto in litri va calcolata moltiplicando la media della quantità di latte rilevata in due controlli successivi per il numero dei giorni che intercorrono tra i due controlli presi in esame. La somma dele quantità parziali, così ottenute, dà la produzione complessiva del periodo considerato. La produzione del periodo parto 1 controllo o svezzamento 1 co ntrollo si calcola considerando come media giornaliera di tale periodo, quella accertata nel 1 controllo. Per il calcolo della quantità parziale del latteprodotto nel periodo dell ultimo controllo produttivo alla data

11 dell asciutta, la quale, in forma convenzionale - indipendentemente dalla data effettiva della messa in asciutta - viene fatta coincidere con il 14 giorno successivo all ultimo controllo normale; si considera come media giornaliera di tale periodo quella accertata nell ultimo controllo stesso: i) la quantità totale (in kg) di sostanza grassa e di proteine nella lattazione e nel periodo di mungitura, va calcolata con lo stesso procedimento usato per il calcalo della quantità di latte; I) la percentuale media di sostanza grassa e di proteine nei periodi considerati va calcolata con la formula: kg. di sostanza grassa o kg. di proteine x 100 =% sost. grassa o proteica quantità totale di latte in lt. x m) la produzione massima rilevata il giorno del controllo. Devono inoltre essere registrati nella elaborazione seguenti elementi: a. azienda in cui è stato effettuato il controllo, ora e durata del controllo; b. eventuali malattie nel periodo di controllo; c. la quantità di latte prodotto dal gregge nelle due mungiture nel giorno del controllo; d. il numero dei capi sottoposti a mungitura; e. la produzione media giornaliera dei capi sottoposti a mungitura; f. altri elementi stabiliti dal Comitato Tecnico Centrale. Ai fini della migliore conoscenza delle attitudini produttive dei singoli animali o di determinati allevamenti sottoposti a controllo, si possono, alla elaborazione di cui sopra, abbinare elaborazioni diverse per chiarire e mettere in evidenza alcuni particolari aspetti dell allevamento. Si richiamano in particolare, le elaborazioni riguardanti statistiche vitali quali: a) l età al primo parto; b) il numero dei parti e le produzioni realizzate da ciascun animale nell intera carriera; c) l intervallo interparto; d) la possibilità di elaborare indici particolari deliberati dal Comitato Tecnico Centrale. Sui certificati di lattazione verranno opportunamente evidenziate le lattazioni controllate in modo non regolare. Il Comitato Tecnico Centrale stabilirà gli opportuni codici. La elaborazione dei dati relativi alla riproduzione possono riguardare: a) la distinzione secondo i due sistemi: un solo parto nell anno; più di un parto per anno; b) descrizione dei metodi di riproduzione utilizzati: sincronizzazione dei calori, fecondazione artificiale (metodo utilizzato), monta naturale, trapianto embrionale; c) età al primo parto in rapporto al metodo di riproduzione; d) indicazione dei periodi di parto per ordine di lattazione o per classi di età in rapporto al metodo di riproduzione; e) fertilità per ordine di lattazione o per classe d età in base al metodo di riproduzione; f) prolificità per ordine di lattazione o per classi di età in base al metodo di riproduzione; g) età di eliminazione e relative cause. Il Comitato Tecnico Centrale stabilirà anche i criteri ed i limiti per le produzioni da prendere in considerazione per le medie provinciali e aziendali da riportare sul Bollettino dei controlli.

12 CAP. VIII MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DEGLI INCREMENTI PONDERALI NEGLI OVINI Art. 18 I rilevamenti ponderali ai fini dell apprezzamento dell attitudine alla produzione della carne degli ovini vengono eseguiti: a) in tutti gli allevamenti che volontariamente aderiscono alla selezione; b) su tutti gli agnelli (maschi e femmine) nati da femmine iscritte o in attesa di iscrizione al Registro Genealogico pecore; Art. 19 La data in cui si verificano le prime nascite deve essere obbligatoriamente comunicata dall allevatore all Ufficio Provinciale dei controlli nel termine massimo di 5 giorni. Inoltre l allevatore dovrà rilevare la data di nascita di ciascun soggetto, il relativo peso alla nascita ed il numero e sesso degli agnelli nati da ciascuna pecora sottoposta a controllo. I controlli ufficiali vanno effettuati in modo che le pesate cadano nei limiti estremidi più o meno 15 giorni dalle età tipiche di riferimento stabilite per ciascuna razza del Libro genealogico. L allevatore deve registrare anche il peso alla vendita con relativa data per i soggetti non destinati alla riproduzione. Altri rilevamenti potranno essere determinati dal Comitato Tecnico Centrale anche su proposta del Libro Genealogico. Art. 20 L elaborazione dei dati relativi alla produzione della carne, oltre la data ed il peso di nascita ed i pesi ai controlli, deve consentire di conoscere per ciascun soggetto: a) l incremento ponderale dalla nascita alle età tipiche; b) l incremento ponderale dalla nascita alla vendita; c) i pesi riferiti alle età tipiche; d) l accrescimento medio giornaliero dalla nascita alle età tipiche; e) l accrescimento medio giornaliero dalla nascita alla vendita. I metodi di elaborazione sono stabiliti dal Comitato Tecnico Centrale sulla base di proposte formulate dalla Sezione studi. I risultati, distintamente per sesso e tipo verranno riferiti nei loro valori medi pe r ciascun allevamento con l indicazione del numero per classe. Altri elementi utili alla elaborazione dei dati suindicati, anche ai fini dei confronti con gli indici selettivi, saranno stabiliti dal ComitatoTecnico Centrale, anche su proposta del Libro Genealogico.

13 Art. 21 I rilevamenti ponderali vanno eseguiti con bilancia a sensibilità minima di gr. 100 o altro strumento approvato dall Ufficio Centrale. CAP. IX MODALITÀ DI ESECUZIONE FACOLTATIVA DEI CONTROLLI DELLA PRODUZIONE DELLA LANA Art. 22 I controlli ed i rilevamenti relativi alla produzione della lana vengono eseguiti a richiesta del Libro Genealogico su tutti i soggetti iscritti o in attesa di iscrizione al Libro Genealogico e di età superiore ai 18 mesi, previo benestare del Comitato Tecnico Centrale per le razze e le zone ove realizzarli. I controlli riguardano elementi da determinarsi dal Comitato Tecnico Centrale, sentito anche il Libro Genealogico. CAP. X MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DEL LATTE NEI CAPRINI Art. 23 L effettuazione delle varie operazioni relative allaesecuzione dei controlli è demandata ai controllori zootecnici. I controlli ed i rilevamenti vengono eseguiti: a) in tutti gli allevamenti che volontariamente aderiscono alla selezione; b) sui soggetti iscritti o in attesa di iscrizione al Libro Genealogico e per tutte le lattazioni; c) debbono essere controllate tutte le capre presenti nel gregge. Se l allevatore possiede diversi greggi, il controllo può essere effettuato su uno solo di questi greggi, a condizione che l allevatore si impegni a tenere separate le capre del gregge sottoposto a controllo da quello degli altri greggi non controllati; non debbono essere effettuati passaggi di capre da un gregge non controllato verso il gregge controllato nel corso della annata lattiera. Art. 24 I controlli riguardano: a) il rilevamento della quantità di latte prodotto da ciascun soggetto sottoposto a con trollo;

14 b) la determinazione della sostanza grassa e della proteina nel latte relativamente alle lattazioni, alle razze e soggetti per le quali ne venga disposto il rilevamento dal Comitato Tecnico Centrale, su proposta dell Ufficio Centrale del Libro Genealogico; c) il rilevamento dei dati produttivi necessari per le elaborazioni di cui al successivo articolo 27; d) altri rilevamenti da determinarsi dal Comitato Tecnico Centrale. Art. 25 I controlli possono essere eseguiti con i seguenti sistemi: AT periodicità quattro settimane con intervallo costante tra due controlli successivi contenuto nei limiti da 26 a 33 giorni; le operazioni di controllo vengono effettuate dal controllore alternativamente nella mungitura della sera e al controllo successivo di quella della mattina. La quantità giornaliera si ottiene con il raddoppio della singola mungitura oppure con un coefficiente che tiene conto dell intervallo orario tra le mungiture; le modalità sono stabilite dal Comitato Tecnico Centrale per ciascuna razza. B4 (con la collaborazione dell allevatore) periodicità mensile in base a norme a plicative disposte dall Ufficio centrale, su approvazione del Comitato Tecnico Centrale. Per l intera annata o campagna di produzione il gregge deve mantenere un unico sistema di controllo. I controlli vanno effettuati per l intera lattazione e cioè dal parto all asciutta. L inizio della lattazione ufficiale decorre dal giorno successivo al parto. La durata della lattazione standard di riferimento è stabilita in giorni150 e 210 secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche del Libro Genealogico di ciascuna razza. Il primo controllo deve essere effettuato non prima del 10 giorno dal parto e non oltre il 75 Può essere ammessa, per cause di forza maggiore, la sospensione di un controllo durante la lattazione. Il limite massimo del periodo di intervallo tra due controlli successivi non può superare in ogni caso i 75 giorni. Art. 26 Le modalità di esecuzione dei controlli sono stabilite come appresso: a) ogni controllo del latte deve essere fatto sulle mungiture ordinariamente praticate dall allevatore, annotando anche l ora in cui si effettua il controllo stesso. Le operazioni di controllo non devono allungare eccessivamente i tempi di mungitura; b) il controllo deve essere fatto sulla quantità totale di latte ottenuta nella mungitura; ciascuna mungitura deve essere completa senza ripasso ed effettuata a mezzo della tecnica abitualmente impiegata nell allevamento interessato; e) la quantità del latte rilevata deve indicarsi in litri; il coefficiente di conversione dei grammi in volume è fissato a 1.029; d) il latte deve essere determinato con lattometri, vasi o bilance i cui tipi e le modalità del loro impiego sono stabilite dall Ufficio Centrale dei controlli; e) per il prelevamento, la conservazione e le modalità di analisi del grasso e delle proteine si fa riferimento alle norme emanate dall Ufficio Centrale dei controlli. Art. 27 La elaborazione dei dati relativi alla produzione di latte di ciascuna capra e di ciascuna lattazione, deve riguardare:

15 a) l età al parto; b) la data, il numero e sesso dei nati per parto; c) la durata della lattazione totale (dal parto all asciutta); d) la durata delle lattazioni di riferimento; e) la quantità di latte (in litri) prodotto nell intera lattazione e in quella di riferimento; f) la quantità di latte in litri va calcolata moltiplicando la media del la quantità di latte rilevata in due controlli consecutivi per il numero dei giorni che intercorrono tra due controlli presi in esame. La somma delle quantità parziali, così ottenute, dà la produzione complessiva del periodo considerato. La produzione del periodo parto primo controllo si calcola considerando come media giornaliera ditale periodo, quella accertata nel primo controllo. Per il calcolo della quantità parziale del latte prodotto nel periodo dall ultimo controllo produttivo alla data dell asciutta si considera come media giornaliera ditale periodo quella accertata nell ultimo controllo stesso (l asciutta in forma convenzionale e salvo diverse determinazioni che potranno essere adottate dal Comitato Tecnico Centrale viene fatta coincidere indipendentemente dalla data effettiva della messa in asciutta con il 14 giorno successivo all ultimo controllo normale); g) la quantità totale (in kg) di grasso e di proteine prodotti nella lattazione totale e di riferimento, va calcolata con lo stesso procedimento usato per il calcolo della quantità di latte; h) la percentuale media di grasso e di proteine nei periodi considerati va calcolata con la formula: kg di grasso o kg di proteine x 100 =% di grasso o proteine quantità totale di latte in Lt. x coefficiente 1,029 Devono essere enunciati nella elaborazione i seguenti elementi: a) orario e numero delle mungiture giornaliere praticate; b) azienda in cui è stato effettuato il controllo; c) eventuali malattie nel periodo di controllo; d) altri elementi stabiliti dal Comitato Tecnico Centrale. Ai fini della migliore conoscenza delle attitudini produttive dei singoli animali o di determinati allevamenti sottoposti al controllo, si possono, alla elaborazione di cui sopra, abbinare particolari aspetti dell allevamento. Si richiamano in particolare, le elaborazioni riguardanti il controllo delle statistiche vitali quali: a) l età al primo parto; b) l intervallo tra i parti; c) il numero dei parti e le produzionirealizzate da ciascun animale nell intera cariera. L Ufficio centrale dei controlli cura l elaborazione dei dati da riportare sul Bolletino annuale per razza, provincia, allevamento e migliori lattifere.

16 CAP. Xl MODALITÀ DI ESECUZIONE DI CONTROLLI DIVERSI Art. 28 In tutti gli allevamenti nei quali si effettuano controlli funzionali dovranno essere eseguiti anche i seguenti rilevamenti: a) il rilevamento della consistenza totale del gregge alla fine dell anno solare distinta in riproduttori, fattrici, giovani destinati alla riproduzione, agnelli o capretti destinati al macello ed animali da scarto; b) il numero totale delle fattrici; c) il numero totale dei parti avvenuti nell anno nell allevamento; d) il numero totale degli agnelli e capretti nati durante l anno solare; e) il numero degli agnelli e capretti morti (fino all età di 30 gg.) durante l anno solare con l indicazione delle cause principali di mortalità; f) la struttura ed il sistema di allevamento. Su proposta del Comitato Tecnico Centrale, potranno essere eseguiti altri rilevamenti che si rendessero necessari. Art. 29 L elaborazione dei dati relativi ai controlli di cui al precedente art. 28 riguarda: a) rapporto-percentuale tra le categorie rappresentate nel gregge alla fine dell anno; b) rapporto-percentuale tra il numero delle fattrici partorite ed il numero delle femmine avviate alla monta: c) rapporto-percentuale tra gli agnelli e capretti nati ed il numero delle femmine partorite; d) rapporto-percentuale tra gli agnelli e capretti nati ed il numero delle femmine avviate alla monta; e) numero dei parti avvenuti nell anno rispetto al numero delle femmine partorite; f) rapporto-percentuale degli agnelli e capretti morti fino all età di 30 gg. rispetto agli agnelli e capretti nati; CAP. XII NORME GENERALI Art. 30 Registri, certificati e moduli di cui al precedente art. 9 hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia tali documenti nonché i contrassegni per l individuazione e la marcatura è perseguito a norma di lege. Le modifiche al presente Disciplinare, d iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali oppure proposte dall Associazione Italiana Allevatori su conforme parere del

17 Comitato Tecnico Centrale, entrano in vigore dopo l emanazione del relativo decreto di approvazione. Art. 31 Il presente Disciplinare si uniforma ai metodi e alle norme sancite dall Accordo Internazionale per i controlli, sottoscritto dall Associazione Italiana Allevatori. L Ufficio Centrale, può e secondo le modalità indicate dal Comitato Tecnico Centrale, disporre che le operazioni di controllo vengano effettuate secondo altri sistemi previsti dall Accordo citato.

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