Indice. Note esplicative e disposizioni procedurali. Accordi commerciali conclusi dalla Svizzera
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1 Note esplicative e disposizioni procedurali Indice Il sistema di libero scambio paneuropeo In generale Campo d'applicazione del libero scambio Merci non comprese negli accordi Campo d'applicazione territoriale Sistema di libero scambio paneuromediterraneo / Processo di stabilizzazione e di associazione In generale Campo d applicazione Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), Stati dei Balcani occidentali Convenzione sull'origine Altri accordi di libero scambio e accordi bilaterali agricoli conclusi dalla Svizzera Accordi di libero scambio Accordi bilaterali agricoli Campo d'applicazione degli accordi Campo d'applicazione territoriale Merci contemplate dagli Accordi (stato: )
2 Note esplicative e disposizioni procedurali 1 Il sistema di libero scambio paneuropeo Confronta anche la cifra 2 del Sistema di libero scambio paneuromediterraneo 1.1 In generale Conseguentemente alla non-adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo (Accordo sullo SEE) si rese necessario mantenere in vigore, parallelamente all'accordo sullo SEE, il complesso Accordo che dal 1972 esisteva tra gli Stati membri dell'aels e la CE. Ciò è necessario per mantenere lo "status quo ante" nel traffico delle merci tra la Svizzera e gli Stati aderenti allo SEE. Dal 1992 a tutt'oggi sia i paesi della CE sia quelli dell'aels hanno concluso - indipendentemente gli uni dagli altri - numerosi e importanti accordi di libero scambio con i Paesi dell'europa centrale e orientale (PECO). Furono però necessari parecchi anni di trattative per poter collegare fra di loro tutti questi accordi concernenti le regole d'origine e armonizzarli tanto sul piano materiale quanto su quello formale. Dall'introduzione del cosiddetto "cumulo paneuropeo", in data , la CE, i paesi dell'aels e i PECO formano pertanto un sistema allargato di libero scambio a livello europeo per quel che concerne essenzialmente i prodotti industriali. Ciò permette il cumulo di prodotti originari di tutti i paesi facenti parte del sistema e, su base reciproca, lo scambio preferenziale di tali prodotti. Il sistema di libero scambio paneuropeo si basa sulle seguenti convenzioni, risp. accordi: a) La Convenzione per l'istituzione della Zona europea di libero scambio (AELS) Il 4 gennaio 1960 è stata conclusa a Stoccolma la Convenzione per l'istituzione della Zona europea di libero scambio (AELS) - entrata in vigore il 3 maggio tra la Repubblica d'austria, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La firma dell'accordo di associazione tra gli Stati membri dell'aels e la Repubblica di Finlandia è avvenuta il 27 marzo Dal 1986 la Finlandia era membro a pieni diritti. La Gran Bretagna e la Danimarca (1972),il Portogallo (1985) nonché la Finlandia, la Svezia e l'austria sono poi usciti dall'aels; nel 1970 è invece entrata a farne parte l'islanda. Il Liechtenstein che per il tramite dell'unione doganale con la Svizzera sin dall'inizio era associato all'aels, dal 1991 ne è membro a pieni diritti. Dal 1 gennaio 1994, la Convenzione AELS serve particolarmente come base per il libero scambio dei prodotti originari tra la Svizzera e gli Stati AELS che hanno aderito allo SEE. I- noltre essa è indispensabile per assicurare il libero scambio all'interno dell'aels di alcuni prodotti agricoli non coperti dall'accordo sullo SEE e per il libero scambio di prodotti agricoli trasformati, per i quali il sistema di compensazione dei prezzi previsto dall'accordo sullo SEE non è applicabile. b) Accordi bilaterali di libero scambio tra gli Stati membri dell'aels e la CE Il 22 luglio 1972 si sono conclusi a Bruxelles gli accordi - entrati in vigore il 1 gennaio fra le Comunità Europee (CE) e gli Stati dell'aels. Con ciascuno degli Stati dell'aels, la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CE- CA) hanno concluso un accordo bilaterale particolare che istituisce tra le CE e ogni singolo Stato dell'aels una zona di libero scambio per i prodotti industriali. Nell'accordo addizionale tra le CE, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, gli Accordi conclusi tra la Svizzera e le CE sono stati dichiarati validi anche per il Principato del Liechtenstein. L'Accordo bilaterale di libero scambio tra la Svizzera e la CE, con l'ausilio del Protocollo n. 3, serve all'ulteriore mantenimento del libero scambio sin qui esistente tra la Svizzera e la CE. 2 (stato: )
3 Note esplicative e disposizioni procedurali Gli Accordi bilaterali di libero scambio tra gli altri Stati dell'aels e la CE servono soltanto ancora per la continuazione del libero scambio dei prodotti agricoli trasformati per i quali non è applicabile il sistema di compensazione dei prezzi previsto dall'accordo sullo SEE e per la concessione di preferenze doganali per i prodotti originari della Svizzera, oggetto di scambio tra i Paesi membri dello SEE. c) Accordo sullo SEE L'Accordo multilaterale sullo Spazio economico europeo (Accordo sullo SEE) firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1994 sostituisce gli Accordi bilaterali di libero commercio tra la CE e gli Stati AELS che hanno aderito allo SEE. La medesima cosa vale in gran parte anche per la Convenzione AELS. Il Principato di Liechtenstein partecipa pure allo SEE; disposizioni particolari sono state e- messe tramite circolare. d) Accordi di libero scambio tra gli Stati membri dell'aels e i Paesi dell'europa centrale e orientale (PECO) Nel frattempo tutti i PECO sono diventati membri della Comunità europea. e) Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'aels e la Turchia Questo accordo è stato concluso su una base multilaterale ed è entrato in vigore il f) Accordi tra la CE e i Paesi dell Europa centrale e orientale (PECO) Nel frattempo tutti i PECO sono diventati membri della Comunità europea. g) Unione doganale tra la CE e la Turchia In vigore dal Questa unione doganale contempla solamente i prodotti industriali e- sclusi i prodotti della CECA di cui gli scambi sono disciplinati da un accordo di libero scambio. h) Accordi tra i Paesi dell'europa centrale e orientale (PECO) e la Turchia Nel frattempo tutti i PECO sono diventati membri della Comunità europea. 1.2 Campo d'applicazione del libero scambio Le prescrizioni della convenzione, risp. dell'accordo valgono esclusivamente per: - le merci dei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura del "Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (denominato qui di seguito Sistema armonizzato o SA), ad eccezione delle merci elencate nell'appendice D, parte II della Convenzione AELS, risp. nell'appendice I degli altri accordi; - i prodotti agricoli trasformati indicati nel protocollo 2 dell'accordo Svizzera-CE, rispettivamente nell'appendice D, parte I della Convenzione AELS, rispettivamente nel protocollo A inerente all accordo con la Turchia; - i prodotti della pesca contemplati nell'appendice E della Convenzione AELS, rispettivamente nell'appendice II dell accordo con la Turchia; Per tutte le merci comprese nel campo di applicazione degli Accordi sono previste regole di origine nella lista dell Appendice II del protocollo n. 3 dell Accordo Svizzera-CEE, rispettivamente nell Appendice II dell Allegato B della Convenzione AELS, rispettivamente nell Appendice II del protocollo B dell accordo con la Turchia. Il trattamento preferenziale è concesso unicamente alle merci reputate "prodotti originari" ai sensi delle specifiche regole d'origine degli accordi. Tale trattamento preferenziale non è invece concesso alle merci che non soddisfano le citate regole. Affinché all'atto dell'importazione possa essere concessa la preferenza tariffale è inoltre necessario che siano adempite certe condizioni formali (presentazione di una prova d'origine, ecc.). 3 (stato: )
4 Note esplicative e disposizioni procedurali 1.3 Merci non comprese negli accordi Certe merci rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione AELS ma non in quello di altri accordi. Tali merci usufruiscono dei dazi preferenziali unicamente nello scambio di merci tra i Paesi dell'aels. Tuttavia nello scambio tra l'aels e la CE queste merci sono ad esempio reputate "di Paesi terzi". Negli scambi con la CE e con la Turchia, sono ugualmente considerate merci di Paesi terzi le merci originarie dai Paesi non aderenti al Sistema paneuropeo, come ad esempio la Macedonia. Il medesimo principio vale, al contrario, per merci importate nella CE fruendo di una regola preferenziale diversa da quella degli accordi del Sistema paneuropeo. Si tratta di merci originarie di territori associati alla CE (p. es., stati africani e malgasci, stati e territori oltremare, stati dell'africa o- rientale, ecc. ).Tali merci sono considerate prodotti di Paesi terzi. Tuttavia questi territori appartengono in parte al Sistema paneuromediterraneo (cfr. anche la cifra 2) 1.4 Campo d'applicazione territoriale Il Sistema di libero scambio paneuropeo nato dalla Convenzione AELS, dagli Accordi bilaterali CE-AELS, dall'accordo SEE e dagli Accordi con i PECO e con la Turchia comprende i seguenti territori: CE - Austria - Belgio - Danimarca (senza Groenlandia e le Isole Feroe) - Francia (con Corsica, le isole francesi a ridosso della costa Belle-Ile, Groix, Noirmoutier, Oléron, Ré, ecc. e i dipartimenti d'oltremare Guaiana francese, Guadalupa, Martinica e la Riunione, nonché il Principato di Monaco, senza Andorra 1 - Finlandia - Germania (senza Büsingen) - Gran Bretagna (con Irlanda del Nord, le Isole Shetland e del Canale della Manica, come pure -l'isola di Man) - Grecia - Irlanda - Italia (senza San Marino 1, Livigno e Campione d'italia) - Lussemburgo - Olanda - Portogallo (con Azzorre e Madeira) - Spagna (compresi l'arcipelago delle Baleari e le Isole Canarie, senza Ceuta o Melilla 2 ) - Svezia (comprese l'oleandia e la Gotlandia) - Estonia - Lettonia - Lituania - Malta - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Repubblica Ceca - Ungheria - Cipro - Bulgaria - Romania - Croazia 1 2 All'atto della loro importazione le merci originarie di San Marino e di Andorra sono trattate come prodotti originari della CE. All'esportazione in tali territori sono applicabili le disposizioni facenti stato per le esportazioni nella CE. Le merci originarie di Ceuta e Melilla a tenore dell'articolo 37 del Protocollo n. 3 Svizzera- CEE sono trattate all'importazione come prodotti originari della CE. 4 (stato: )
5 Note esplicative e disposizioni procedurali AELS - Islanda - Principato di Liechtenstein - Norvegia (compreso Spitzberg e le iisole Jan Mayen) - Svizzera (con Büsingen) Turchia La zona di libero scambio comprende pure le acque territoriali degli Stati contraenti come pure, a certe condizioni, le navi e le navi-officina. 2 Sistema di libero scambio paneuromediterraneo / Processo di stabilizzazione e di associazione 2.1 In generale Nel 1995 è stato istituito a Barcellona un partenariato euromediterraneo. Tale collaborazione, denominata anche processo di Barcellona, rappresenta l ambito istituzionale della politica mediterranea dell UE. Pertanto è stato deciso di estendere l'attuale sistema di cumulo paneuropeo (v. cifra 1) ai Paesi che hanno aderito al partenariato euromediterraneo. Sebbene non siano uno Stato mediterraneo, nel Sistema di cumulo le isole Feroe vengono trattate come tale. Le regole d origine comuni costituiscono le basi della zona euromediterranea di libero scambio. Solo se tutti i partner commerciali applicano le medesime regole d origine è possibile effettuare un cumulo diagonale. Il protocollo d origine Euro-Med sarà integrato a poco a poco nei relativi accordi di libero scambio (cfr. anche la cifra 2.4). Per i nuovi accordi con i Paesi mediterranei esso verrà applicato sin dall'inizio. L AELS, risp. la Svizzera e gli altri partecipanti stanno effettuando gli adeguamenti necessari. Ciò è già avvenuto per certi accordi (cfr. Matrix). Questo sistema euromediterraneo non si riferisce agli accordi bilaterali agricoli. 2.2 Campo d applicazione Oltre ai partecipanti al Sistema di libero scambio paneuropeo: CE AELS Turchia, fanno parte anche i seguenti Paesi mediterranei (in grassetto = Protocollo d origine Euro-Med con la Svizzera risp. con l AELS, già entrato in vigore ) Algeria Cisgiordania e Strisce di Gaza (OLP) Egitto Feroe (sebbene non esposte sul Mediterraneo, vengono trattate come un Paese del Mediterraneo) Giordania Israele Libano Marocco Siria Tunisia Il cumulo diagonale previsto nei protocolli d origine Euro-Med è ammesso a condizione che a) tra i paesi coinvolti nell acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione esista un accordo di libero scambio con il protocollo d origine Euro-Med, b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario in base alle regole d'origine del protocollo Euro-Med e 5 (stato: )
6 Note esplicative e disposizioni procedurali c) l applicazione del cumulo sia stata pubblicata. In altri termini, tutti i paesi che partecipano alla produzione di una merce devono aver concluso tra loro e con il paese di destinazione un accordo di libero scambio nonché applicare il protocollo d origine Euro-Med (cfr. anche la cifra 2.4). I materiali provenienti da un paese che non ha sottoscritto un accordo di libero scambio con il paese di destinazione sono considerati di origine terza. Siccome trascorrerà un certo periodo di tempo fino a che tutti gli accordi di libero scambio saranno conclusi, risp. adattati, è stata creata la possibilità di applicare tale sistema di cumulo anche tra un numero limitato di paesi, ossia prima che tutti gli Stati coinvolti nel processo di Barcellona abbiano concluso fra loro un accordo di libero scambio (cosiddetta geometria variabile ). Dalla Matrix, che è consultabile sul sito dell amministrazione delle dogane, sono desumibili i Paesi che (hanno concluso fra loro un accordo di libero scambio e che) applicano il protocollo d'origine Euro-Med (cfr. anche la cifra 2.4) e che di conseguenza applicano il cumulo diagonale. Inoltre, nel caso di entrata in vigore di accordi corrispondenti risp. protocolli di origine vi sarà un informazione tramite circolare. 2.3 Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), Stati dei Balcani occidentali A questo sistema, è previsto di far partecipare anche i Paesi del processo di stabilizzazione e di associazione dell UE (PSA; Paesi dei Balcani occidentali; Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo (come definito nella Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244/99)). Mentre la Croazia, dall , fa parte dell UE, per gli altri accordi di libero scambio già esistenti è in parte già possibile un cumulo. Attualmente (stato ) il cumulo è possibile fra l AELS, l Albania, la Macedonia e la Serbia. 2.4 Convenzione sull'origine Per poter far circolare col trattamento preferenziale prodotti industriali originari nella zona di cumulo paneuromediterranea, tutti i paesi e i territori concernenti devono essere legati da ALS con regole d origine identiche. Ciò e stato finora garantito grazie all applicazione del protocollo d origine Euro-Med. Ossia, ogni accordo di libero scambio in questione possiede un proprio protocollo d origine il quale, tuttavia, presenta regole d origine identiche a quelle dei protocolli d origine degli altri ALS concernenti. In futuro la Convenzione sull origine, quale strumento centrale, sostituirà i protocolli d origine dei pertinenti ALS. Vorrà dire che non più ogni relativo ALS comporta un proprio protocollo d origine, bensì si rimanderà unicamente alla Convenzione sull origine. Con ciò si semplificherà il processo per le modifiche, poiché ogni ALS non dovrà più essere adattato separatamente. Con l entrata in vigore della Convenzione sull origine del , non vi sono per il momento cambiamenti. In una fase successiva si tratterà di adeguare progressivamente gli ALS della Svizzera/AELS. Per questi ultimi verrà applicata unicamente la Convenzione sull origine. Va osservato che le regole d origine della Convenzione sull origine sono tutt ora identiche a quelle del protocollo d origine paneuromediterraneo. La Convenzione sull origine prevede la possibilità di cumulo con i Paesi dei Balcani occidentali. Qualora i rispettivi ALS saranno attualizzati, si potrà beneficiare del cumulo diagonale, p. es. tra la Svizzera, l UE e uno dei Paesi dei Balcani occidentali. L'accordo con il Montenegro non prevede più alcun protocollo d'origine proprio. Per quel che concerne le regole d'origine esso rimanda alla Convenzione sull'origine. 3 Altri accordi di libero scambio e accordi bilaterali agricoli conclusi dalla Svizzera 3.1 Accordi di libero scambio Altri accordi di libero scambio multilaterali e bilaterali sono stati conclusi con i seguenti partner: - Accordi multilaterali Entrata in vigore AELS-Albania ** AELS-Canada (stato: )
7 Note esplicative e disposizioni procedurali AELS-CCG AELS-Cile AELS-Columbia AELS-Egitto * AELS-Libano * AELS-Giordania * AELS-Hongkong AELS-Israele * AELS-Libano * AELS-Macedonia ** AELS-Marocco * AELS-Montenegro AELS-OLP AELS-Perù AELS-Repubblica di Corea AELS-SACU AELS-Serbia ** AELS-Singapore AELS-Tunisia * AELS-Ucraina ** AELS-Paesi dell'america centrale (Costa Rica e Panama) Accordo bilaterale Svizzera-Isole Feroe * Svizzera-Giappone Svizzera-Cina * È in vigore il protocollo d origine Euro-Med ** È in vigore il protocollo d origine Euro-Med, tuttavia non facente ancora parte dell Euro-Med 3.2 Accordi bilaterali agricoli Conseguentemente agli accordi precitati, la Svizzera, come pure gli altri Stati membri dell'aels, ha concluso con i partner qui appresso degli accordi bilaterali che prevedono delle concessioni tariffali reciproche per taluni prodotti dei capitoli 1-24: - Albania - Canada - CCG - Cile - Columbia - Egitto - Giordania - Hongkong - Israele - Libano - Macedonia - Marocco - Messico - Montenegro - OLP - Perù - Repubblica di Corea 7 (stato: )
8 Note esplicative e disposizioni procedurali - SACU - Serbia - Singapore - Turchia - Tunisia - CE (accordi agricoli) Questi accordi non devono essere confusi con gli accordi di libero scambio multilaterali. Oltre all'accordo AELS-Paesi dell'america centrale non non v'è alcun accordo bilaterale Svizzera- Paesi dell'america centrale. 3.3 Campo d'applicazione degli accordi Campo d'applicazione territoriale A prescindere dalle esclusioni di cui qui appresso, gli accordi sono applicabili a tutto il territorio costituente lo Stato che entra in linea di conto. La Zona di libero scambio comprende anche le acque territoriali degli Stati contraenti nonché, a certe condizioni, le navi e le navi-officina Merci contemplate dagli Accordi Il campo d'applicazione degli Accordi si estende principalmente ai prodotti industriali, cioè alle merci dei capitoli da 25 a 97 della Nomenclatura del Sistema armonizzato. Sono esclusi da tali capitoli soltanto alcuni prodotti agricoli. Nell'ambito del campo d'applicazione di questi accordi sono pure compresi i pesci e gli altri prodotti del mare. Nel contempo è disciplinata anche la riduzione dell'elemento protettivo per i prodotti dell'industria alimentare. Inoltre, la Svizzera concede, nel quadro di accordi bilaterali agricoli, agli Stati contraenti una serie di concessioni tariffarie per alcuni prodotti dei capitoli da 1 a 24 (come altri Paesi dell'aels) (v.a. cfr. 3.2). Reciprocamente, taluni di questi Paesi accordano alla Svizzera delle concessioni tariffarie per questi capitoli. Oltre all'accordo AELS-Paesi dell'america centrale non non v'è alcun accordo bilaterale Svizzera-Paesi dell'america centrale. Le relative concessioni sono contenute nell'accordo AELS. Certe merci rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione AELS ma non in quello dei nuovi accordi di libero scambio dell'aels. Tali merci usufruiscono dei dazi preferenziali unicamente nello scambio di merci tra i Paesi dell'aels. Nel traffico merci tra l'aels e gli altri Stati contraenti, sono invece reputate merci di Paesi terzi. Questo vale anche per gli accordi bilaterali della Svizzera con i nuovi Stati contraenti. 8 (stato: )
Sulla base delle notifiche effettuate dalle parti alla Commissione europea, le tabelle allegate forniscono le precisazioni seguenti:
C 73/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.3.2017 Comunicazione della Commissione relativa all applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
DettagliIn base a tali comunicazioni, le tabelle allegate indicano la data di entrata in vigore del cumulo diagonale.
30.6. IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 214/5 Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
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