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1 TUTELA LEGALE A COGNOME1 NOME 2 0 ( DATA SCADENZA POLIZZA IN ESSERE GIORNO MESE ANNO TUTELA LEGALE PER STUDIO CON UN SOLO PROFESSIONISTA LIMITE INDENNIZZO RICHIESTO PER SINISTRO SENZA LIMITE PER ANNO Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 MASSIMALE TUTELA LEGALE PER STUDIO ASSOCIATO CON PIU DI UN PROFESSIONISTA STUDIO ASSOCIATO CON : professionisti professionisti professionistri professionistri LIMITE INDENNIZZO RICHIESTO PER SINISTRO SENZA LIMITE PER ANNO Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 ESTENSIONE PER GARANZIA "CAPITOLO 6" DI CUI SCHEDA TECNICA ALLEGATA Estensione SI Estensione NO preventivi.opendot@biverbroker.it

2 TUTELA LEGALE SCHEDA TECNICA COMMERCIALISTI CONTRAENTE : OPEN DOT COM Spa CHI ASSICURIAMO : Il Professionista e la Società EDP (compresi gli Amministratori) se inserita nella polizza base R.C. Professionale dello stesso professionista, inclusi eventuali dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola ed eventuali collaboratori a progetto Capitolo 3 - PACCHETTO SICUREZZA (già compreso nel premio) Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96. nei casi di contestazione d inosservanza degli obblighi ed adempimenti in cui ai D. Lgs. 626/94 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 196/03 Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto ove tenuto alla notificazione all Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell art. 37 del D. Lgs. 196/2003. con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali. Capitolo 1 - PER QUALI SPESE le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a ,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell Assicurato; le spese investigative per la ricerca e l acquisizione di prove a difesa; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell Art. 23) lettera A) delle Condizioni di Polizza; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell Art. 23) lettera B) delle Condizioni di polizza; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato. Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L n 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di. 500,00. Capitolo 2 - PER QUALI EVENTI 1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi; 2. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità : a) BASE (sempre presente): in caso di intervento dell Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all azione del danneggiato a carico dell Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio O CON MAGGIORAZIONE PREMIO b) ESTENSIONE (a pagamento) in caso di richieste di risarcimento L Assicurato, previa denuncia all Assicuratore della polizza R.C. Professionale, ha facoltà di nominare autonomamente un legale di sua fiducia per la gestione del sinistro dandone informazione alla Società 3. i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati; 4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L assicurato ha comunque l obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale; 6. la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell azienda assicurata; l assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; 7. le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere; 8. le controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati in polizza in cui l azienda esercita la sua attività; 9. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi stipulati dall azienda assicurata; 10. le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri 11. le controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi ricevute e /o commissionate dal Contraente. Capitolo 4 - DOVE in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le inadempienze contrattuali su beni/servizi forniti; e in tutti gli altri casi in Europa Capitolo 5 - MASSIMALE per sinistro senza limite per anno OPZIONI Massimali Premio lordo annuo per il professionista (Alternativa a) - punto 2) - PER QUALI EVENTI) Premi aggiuntivo lordo annuo per ogni ulteriore professionista (in caso di Studio Associato) I OPZIONE ,00 80,00 25,00 II OPZIONE ,00 96,00 30,00 III OPZIONE ,00 120,00 37,50 IV OPZIONE ,00 160,00 50,00 V OPZIONE ,00 176,00 55,00 VI OPZIONE ,00 192,00 60,00 VII OPZIONE ,00 208,00 65,00 VIII OPZIONE ,00 224,00 70,00 IX OPZIONE ,00 240,00 75,00 X OPZIONE ,00 280,00 87,50 XI OPZIONE ,00 320,00 100,00 Capitolo 6 - MAGGIORAZIONE PREMIO [Estensione b) - punto 2) Capitolo 2] Premio lordo annuo in aumento per scelta Estensione b) pari a 50% di quelli riportati nella tabella sopra indicata AREA DI ADESIONE CONTRATTUALE Il sottoscritto o lo Studio Associato....nella persona del dichiara di aver letto, preso visione della presente scheda tecnica riferita alle condizioni contrattuali della polizza/convenzione TUTELA LEGALE sottoscritta tra OPEN DOT COM SpA ed EUROP ASSISTANCE SpA, accettando di aderire alla stessa con l impegno al dovuto pagamento del premio a favore della Società Biverbroker SrL. A tal proposito chiede che l attivazione dell OPZIONE n.. con estensione a n. di ulteriori professionisti maggiorazione premio per estensione Capitolo 6 Si NO alla polizza TUTELA LEGALE - EUROP ASSISTANCE SpA n , sia prevista dalle ore 24,00 della data del..con piena operatività ed efficacia. Città, data. Firma e timbro

3 DA RITORNARE FIRMATO MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 Numero polizza. Compagnia.Decorrenza./../.. SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 1) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Sezione B - ex allegato 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 2) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta; 3) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 4) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza; 5) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 6) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; c) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. SEZIONE B (ex modello 7B) INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Informazioni qenerali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul Broker che intermedia il contratto 1) cognome e nome : CICCHITTI Marcello 2) numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; numero iscrizione B data iscrizione 19/02/ iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Legale rappresentante ed Amministratore Delegato di BIVERBROKER SrL iscritta nella Sezione B al numero B alla data ) indirizzo delle sedi operative di BIVERBROKER SrL; a) Via Gramsci,12/f - BIELLA b) Via Carducci, 37 - MILANO c) ViaUnione,1 MILANO

4 4) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica; Sede Legale ed operativa Sede operativa di Milano Sede operativa di Milano Via Gramsci, 12/F Via Carducci, 37 Via Unione, Biella Milano Milano Tel Tel Tel Fax Fax Fax info.bi@biverbroker.it infocomm@biverbroker.it infocomm@biverbroker.it Web: 5) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti..; 6) i dati identificativi e di iscrizione dell Intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito ISVAP : Autorità competente alla vigilanza: ISVAP Via del Quirinale, ROMA. Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'isvap ( PARTE Il - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi 2.1 Si precisa che: a) il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o Biverbroker SrL NON SONO DETENTORI di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione ; b) NESSUNA Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o di Biverbroker SrL ; c) con riguardo al contratto proposto Biverbroker SrL dichiara di : > essere in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi il diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Biverbroker SrL ha o potrebbe avere rapporti di affari; 2.2 ( ) Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di Assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall Impresa di Assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest ultima al broker, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio. Trattandosi di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte è il seguente PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente Si precisa che: a) ai sensi dell art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209,i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso; b) l'attività di intermediazione garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge; c) il Contraente e l Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la CONSAP, Via Yser n Roma (tel: ), per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall esercizio dell attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dell intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punti : sempre il Contraente e l Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all autorità giudiziaria, di proporre reclamo all SVAP; d) in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto ad incassare i premi, si evidenziano le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

5 In caso di sussistenza dell accordo conl impresaocon l agenzia, ratificato dall impresa Il pagamento del premio, ha effetto liberatorio impegna In caso di mancanza dell accordo con l impresa o di sussistenza dell accordo con l agenzia NON ratificato dall impresa Il pagamento del premio NON ha effetto liberatorio NON impegna Impresa di Assicurazione Accordo con autorizzazione di incasso SI / NO Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori) SI / NO Agenzia Accordo con Ratifica deli impresa Efficacia liberatoria autorizzazione di incasso (specificare se si riferisce anche ai collaboratori) SI / NO SI / NO SI / NO e) Collaborazione con altro Broker ( ) Biverbroker SrL informa il cliente che l intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il broker che segue: > Ragione sociale.. > Iscrizione RUI.. > Data di iscrizione In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La copertura è pertanto subordinata all assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purchè quest ultimo abbia ricevuto autorizzazione all incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 C.A.P. E 55 Reg. Isvap Milano././.. BIVERBROKER SRL Cognome e Nome o Ragione sociale del Contraente: Data Nascita: Comune nascita: Provincia nascita: Codice fiscale: Partita IVA: Residenza o Sede legale Indirizzo: CAP: Località. Provincia: dichiara: - di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi; - di aver avuto esaustiva e comprensibile informativa sui quesiti e sulle richieste di chiarimenti formulati da rendere anche prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche; - di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato. - In ottemperanza all art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del , di aver ricevuto il modello Unico Sezioni A eb - In caso di contratto RCA, in ottemperanza all art. 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella contenente le informazioni sul livello provvisionale percepito dall Impresa di Assicurazione o dall Agenzia dell Impresa di Assicurazione con cui la Biverbroker SrL ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come viene indicato al punto 2.2 della Sezione B Lì,, Letto, confermato e sottoscritto. Via Gramsci, 12/F Biella (BI) Tel Fax BIVERBROKER SRL Sede Milano 1 e Direzione: Via Carducci, Milano Tel Fax Capitale Sociale ,00 Sede Milano 2: Via Unione, Milano Tel Fax Reg. Imprese Biella e C.F R.E.A. n P.IVA Società partecipata da:

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