PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEL LIBRO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEL LIBRO"

Transcript

1 PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEL LIBRO Titolo I Principi generali Art. 1 (obiettivi) 1. La presente legge disciplina il quadro giuridico della promozione: a) della lettura e del libro su qualsiasi tipo di supporto, con specifico riguardo alla sua natura di prodotto culturale come parte del patrimonio bibliografico italiano, dalla pubblicazione alla commercializzazione, distribuzione e conservazione; b) delle biblioteche e, in particolare, della cooperazione bibliotecaria. 2. La Repubblica riconosce il rilievo e promuove la diffusione e la fruizione di testi ed opere in formato digitale. Promuove l accesso libero e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica e a quelli fuori diritti, ed è impegnata nel favorire lo sviluppo di un mercato editoriale libero, pluralista e sostenibile, rispettoso dei diritti d autore e dei diritti dei lettori, per i contenuti digitali sotto diritti. 3. La possibilità di accesso alle risorse informative pubblicamente disponibili in formato digitale costituisce una componente essenziale del diritto di accesso all informazione e alla conoscenza. La Repubblica promuove tale accesso, si impegna a superare gli ostacoli che possono precluderlo o limitarlo a livello di infrastrutture, di competenze e di capacità economiche, e garantisce la digitalizzazione, la conservazione di lungo periodo e l adeguata metadatazione del patrimonio culturale del paese, incluso quello testuale. 4. La Repubblica si dota di strumenti e promuove azioni volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione, la circolazione e la conservazione del libro. La Repubblica considera la lettura e il libro quale strumento insostituibile per l affermazione e lo sviluppo della cultura, della conoscenza e per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni. Stato, regioni, città metropolitane, provincie, comuni, assicurano, secondo il principio di leale collaborazione, la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di garantire la democrazia della lettura. Art 2. (Principi fondamentali per la legislazione regionale) 1. Le Regioni, in conformità all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, esercitano le proprie competenze legislative in materia di promozione e organizzazione

2 di attività culturali con riguardo alla promozione della lettura e del libro, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: a) riconoscimento dell accesso alla lettura e al libro, quale diritto di tutti, e rimozione degli ostacoli che ne limitano l'effettivo esercizio nel territorio regionale; b) promozione della lettura e del libro, anche in raccordo con l Agenzia per la lettura e il libro, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, singole o in associazione tra loro, le istituzioni e le associazioni culturali, nonché con le piccole e medie imprese editoriali; c) promozione del riequilibrio dell'offerta culturale nel territorio regionale per una più capillare distribuzione del libro; d) promozione della lettura e della diffusione dell'editoria (regionale) attraverso la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica; e) realizzazione di campagne di comunicazione mirate alla lettura e al libro anche con la promozione di convenzioni ed accordi con emittenti o testate giornalistiche, locali o nazionali, televisive, radiofoniche, web e della carta stampata; f) organizzazione di eventi, anche locali, finalizzati alla promozione della lettura e del libro; g) progettazione e consolidamento di uno o più appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla promozione della lettura; h) collaborazione con lo Stato e gli enti locali nella promozione della lettura e del libro, favorendo l integrazione e il coordinamento tra i diversi interventi; i) promozione di misure innovative per la distribuzione del prodotto editoriale regionale, anche tramite convenzioni con enti nazionali o regionali; l) promozione dell avvio dell'attività di librerie, con priorità per i comuni che ne sono privi. Art. 3 (Linee di azione per la promozione) 1. Stato, regioni, città metropolitane, provincie, comuni, indicano linee di azione periodiche di promozione della lettura e del libro, dotate di un'adeguata copertura finanziaria. Tali linee di azione garantiscono la continuità nel tempo delle politiche di promozione. Esse coinvolgono ulteriori istituzioni ed enti, pubblici e privati. 2. Le linee di azione di cui al comma 1 riconoscono il ruolo delle biblioteche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso per tutti alla cultura.

3 3. Le linee d'azione di cui al comma 1 promuovono l'apertura delle biblioteche scolastiche e la loro integrazione con le nuove tecnologie, anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche e private. 4. Le linee d'azione di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. 5. Nell adozione delle linee di azione per la promozione della lettura di cui all articolo 3, il Governo tiene conto dei seguenti principi e ne persegue l attuazione: a) individuazione della lettura quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla cultura nell'ambito della società della conoscenza; b) interesse generale della lettura nella vita quotidiana della società, attraverso la promozione della abitudine alla lettura; c) particolare considerazione per i bambini, per i giovani e per i settori socialmente svantaggiati, con attenzione speciale alle persone con disabilità, nonché alla formazione permanente di ogni età; d) potenziamento dei servizi e delle dotazioni bibliografiche delle biblioteche, al fine di agevolare l'accesso alle informazioni e di creare condizioni favorevoli per la formazione e lo sviluppo di lettori; e) accesso delle persone con disabilità alla lettura, al libro e alle biblioteche, con garanzia di un uso regolare, senza discriminazioni dei servizi, dei beni e dei prodotti culturali e con garanzia della promozione, divulgazione e standardizzazione di format e metodi accessibili. A tal fine, l Agenzia dei beni e delle attività culturali e le altre amministrazioni pubbliche possono concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e associazioni attive in campo sociale, senza fini di lucro, del settore della disabilità; f) istituzione di una festa nazionale della lettura, del libro e dei lettori; g) realizzazione di forme di informazione e pubblicità sulla lettura.

4 Art. 4 (Strumenti e procedure per la promozione della lettura e del libro) 1. Per la promozione della lettura e del libro, l individuazione e l attuazione delle linee di azione di cui all articolo 3, il Governo si avvale dell Agenzia per la promozione della lettura e del libro. 2. Per la trattazione degli aspetti della promozione del libro di interesse regionale e locale, la Conferenza Unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si riunisce in una apposita sessione dedicata alla promozione della cultura, della lettura e del libro. La sessione è convocata almeno una volta all anno. L apposita sessione della Conferenza unificata assicura il raccordo delle linee della politica nazionale con le esigenze dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle provincie, e dei comuni, nelle materie di loro competenza. 3. Il Governo garantisce il coinvolgimento e la consultazione delle principali associazioni culturali, delle principali associazioni degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari nonché dei cittadini interessati nella elaborazione delle linee di azione di cui all articolo 3. Con decreto del Presidente del Consiglio, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l individuazione delle principali associazioni e le modalità di coinvolgimento e consultazione anche in via telematica. 4. Il Centro per il libro e la lettura, di cui all articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, è soppresso e le sue funzioni sono trasferite all Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 5 (Missione, principi e valori delle biblioteche) 1. La Repubblica considera principi e valori delle biblioteche : a) la libertà intellettuale, l'accesso all'informazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; b) l'uguaglianza, affinché tutti gli utenti accedano ai materiali, alle strutture e ai servizi della biblioteca, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; c) il pluralismo, in virtù del quale si dovrà acquisire, conservare e rendere accessibile la più ampia gamma possibile di documenti che riflettano la diversità della società e la sua ricchezza linguistica, culturale, politica e iconografica;

5 d) il rispetto del diritto di ogni utente alla protezione dei dati personali nei termini stabiliti dalla legge e alla riservatezza delle informazioni richieste o ricevute, così come delle risorse che consulta, prende in prestito, acquisisce o trasmette.. 2. Le disposizioni dei commi precedenti sono attuate nel rispetto delle competenze delle autonomie territoriali, scolastiche e universitarie. 3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono l'accesso alle biblioteche, al fine di promuovere la diffusione delle idee e della cultura e di contribuire alla trasformazione dell'informazione in conoscenza, allo sviluppo culturale e alla ricerca. Le biblioteche, inoltre, contribuiscono alla promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e operano per la loro migliore conoscenza e il loro uso. Art. 6 (Biblioteche pubbliche) 1. La biblioteca in Italia è uno strumento di attuazione della Costituzione della Repubblica, poiché assicura uguaglianza sostanziale e pari opportunità d accesso all informazione, all istruzione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica. 2. Fatte salve le competenze delle Regioni e degli enti locali, l'amministrazione centrale dello Stato, relativamente alle biblioteche di cui è titolare e nelle sue relazioni con le altre amministrazioni pubbliche in materia bibliotecaria, sviluppa i seguenti principi e segue i seguenti criteri in tutte le questioni relative alle biblioteche pubbliche: a) sono considerate biblioteche pubbliche quelle biblioteche che, sostenute da enti pubblici o privati, sono aperte a tutti, assicurando l accesso ad una raccolta di documenti pubblicati o diffusi di carattere generale. Le Regioni disciplinano le modalità di riconoscimento dello status di biblioteche pubbliche alle biblioteche di proprietà privata; b) il servizio di biblioteca pubblica deve essere utilizzabile da qualsiasi utente indipendentemente dal suo luogo di origine o di residenza e deve essere gestito da personale qualificato e con un orario di servizio adeguato alle esigenze delle persone; c) l accesso ai servizi di base delle biblioteche pubbliche è libero e gratuito. Sono considerati servizi di base di una biblioteca pubblica: c1) la consultazione in sede delle pubblicazioni che facciano parte del suo patrimonio; c2) l accesso alle informazioni digitali tramite Internet o altre reti analoghe che possano essere sviluppate, come anche la formazione per un loro migliore utilizzo;

6 c3) la messa a disposizione delle collezioni di contenuti e pubblicazioni in formato digitale. L accesso in sede a queste collezioni con le eccezioni previste dalla normativa vigente dovrà essere sempre aperto e gratuito. L accesso remoto (nelle sue varie forme, incluso il prestito digitale) è promosso, nelle forme e con le garanzie concordate con editori e distributori. Le biblioteche pubbliche che dispongano di fondi cartacei di particolare interesse, in particolare per quanto riguarda la rarità dei contenuti e la loro rilevanza per la storia locale, sono incoraggiate a promuoverne la digitalizzazione, sotto la supervisione del Servizio Bibliotecario Nazionale, anche attraverso collaborazioni interbibliotecarie o con altre istituzioni pubbliche e private. L accesso ai contenuti in tal modo digitalizzati dovrà sempre e comunque essere libero e gratuito almeno all interno delle sedi bibliotecarie che disponevano dei fondi cartacei originari; c4) il prestito individuale e collettivo; c5) le informazioni e l orientamento all'uso della biblioteca e la soddisfazione dei bisogni informativi dei cittadini. Art. 7 (Lettura nelle scuole) 1. Le scuole di ogni ordine e grado garantiscono a tutti l accesso alla conoscenza e ai saperi in condizioni di uguaglianza attraverso la piena competenza di lettura, la consuetudine all uso dei libri, la capacità di utilizzo dei diversi media e l abilità di ricerca delle informazioni. L azione delle scuole consente: a) di assicurare la partecipazione attiva alla società della conoscenza; b) di contenere la dispersione scolastica; c) di prevenire l analfabetismo di ritorno e la perdita della capacità funzionale di lettura in età adulta. 2. I manuali scolastici, nelle forme cartacee e digitali, assicurando il sapere di base nei diversi ordini e gradi, costituiscono il primo strumento attraverso il quale la lettura viene appresa e consolidata mediante il metodo graduale di comprensione della complessità dei testi e dei codici disciplinari. 3. Le scuole promuovono la lettura e il libro con specifiche e continuative azioni, sia aderendo ad iniziative promosse dallo Stato o proposte dal territorio, sia esercitando la propria autonomia.

7 Art. 8 (Biblioteche scolastiche) 1. La biblioteca scolastica è il luogo privilegiato della promozione della lettura e del libro in tutte le forme e sui vari supporti che l evoluzione tecnologica propone. Ogni istituzione scolastica attiva la biblioteca scolastica tenendo conto delle buone pratiche già sperimentate. Ciascuna istituzione scolastica organizza e gestisce la biblioteca scolastica in conformità con gli obiettivi educativi e didattici elaborati nell esercizio della propria autonomia e tenendo conto degli orientamenti forniti dalle Linee Guida Unesco- IFLA. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche si organizzano in rete tra di loro e, ove possibile, con le biblioteche del territorio in modo da sviluppare azioni integrate e/o complementari. Ciascuna rete individua una o più scuole capofila denominate scuole polo. A ciascun polo è preposto almeno un bibliotecario scolastico formato e costantemente aggiornato in tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee Guida IFLA. Periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, sono altresì attivati per il personale dirigente, direttivo e docente delle scuole. A questi fini è destinato specifico fondo 2. L individuazione dello spazio-biblioteca scolastica e la sua organizzazione consentono l apertura all utenza non scolastica. In particolare, esso deve essere dotato di materiali e strumenti aggiornati per assicurare l accesso alle risorse informative - disponibili su carta, in digitale e in rete - la ricerca, l attività di studio, la lettura personale. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche. 4. Il regolamento di cui al comma 3 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico. Art. 9 (Agevolazione per gli studenti) 1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un Fondo di.. milioni di euro per ogni anno, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo. 2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il

8 Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al Fondo di cui al comma 1 e il suo funzionamento. Art. 10 (Promozione dell industria e del commercio di libri) 1. Le linee di azione di cui all articolo 3 promuovono il sostegno dell'industria e del commercio del libro per garantire il pluralismo e la diversità culturale e facilitare l'accesso alla lettura in considerazione dei valori culturali che il libro rappresenta e della sua importanza industriale ed economica. 2. Le linee di azione promuovono la collaborazione delle istituzioni pubbliche con le associazioni professionali del settore del libro in tutte le attività connesse alla promozione della lettura e alla diffusione del libro, in quelle che favoriscono una migliore organizzazione professionale e nello sviluppo di servizi che possano incidere positivamente sui lettori o sul commercio del libro, come anche nella promozione di tecnologie applicate alla gestione, allo scambio di informazioni e alla formazione. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile di produzioni editoriali attraverso la promozione di sistemi di certificazione che garantiscano l'origine forestale ecologicamente responsabile. 3. Le linee di azione di cui all articolo 3 contribuiscono all'espansione internazionale dell'industria del libro. Art. 11 (Libreria di qualità) 1. La libreria è lo spazio privilegiato dell incontro tra chi scrive e pubblica i libri e chi questi libri li legge e li acquista: è dunque il luogo fondamentale per la vita del mercato del libro. 2. La qualifica di "Libreria di qualità" è riconosciuta, da un organismo rappresentativo degli attori della filiera del libro, alle librerie che sviluppano iniziative di promozione culturale sul territorio in cooperazione con enti, scuole, e associazioni culturali. Ai fini dell'ottenimento di tale qualifica viene data particolare rilevanza alla partecipazione di corsi di formazione e/o master di gestione della libreria. 3. I criteri per il riconoscimento sono indicati dall'organismo suddetto e dovranno tenere in massima considerazione un'offerta ampiamente diversificata di titoli e di marchi editoriali, garantendo la reperibilità di tutti i libri in commercio. La qualifica di "Libreria di qualità" dovrà favorire vantaggi sia di natura economica che fiscale (assunzioni con regimi agevolati, sostegno alla formazione, detrazione fiscale sugli investimenti etc...).

9 Titolo II Norme per l ambiente digitale Art. 12 (Digitalizzazione di larga scala) 1. Il Servizio Bibliotecario Nazionale è responsabile della digitalizzazione di larga scala delle opere di pubblico dominio, fuori commercio e orfane, con funzioni sia di conservazione sia di promozione dell accesso. L accesso alle opere digitalizzate dovrà essere sempre aperto e gratuito dall interno delle biblioteche poli SBN. L accesso alle opere fuori diritti digitalizzate dovrà essere sempre aperto e gratuito via rete per qualunque utente. L accesso esterno alle opere orfane e fuori commercio digitalizzate è considerato un obiettivo prioritario, da raggiungere attraverso appositi accordi con le associazioni di autori ed editori, in conformità con la normativa europea in materia. Le pubblicazioni scientifiche e di ricerca destinate esclusivamente o prevalentemente a diffondere risultati di ricerche finanziate per una quota superiore al 60% con fondi pubblici (locali, nazionali o europei), indipendentemente dalle modalità della loro eventuale pubblicazione o stampa, dovranno comunque essere sempre disponibili anche in formato elettronico e in accesso aperto, su depositi istituzionali o di settore che garantiscano l interoperabilità OAI-PMH. 2. Tutti i metadati relativi ai contenuti digitalizzati dovranno essere aperti (OpenData), per garantire una competizione virtuosa nello sviluppo di servizi di ricerca e accesso ai contenuti, e dovranno garantire l interoperabilità con gli standard di metadatazione e di esposizione dei metadati adottati a livello di Unione Europea. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, sono promossi accordi pubblico-privato. Per il finanziamento del processo di digitalizzazione, è istituito un apposito capitolo nel bilancio del Ministero BBCC. A tale capitolo sarà destinata una quota non inferiore al 25% della tassa sui supporti per la riproduzione privata di contenuti digitali, e sarà destinata una quota non inferiore al 50% delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e distribuzione illegale di contenuti digitali.

10 Art. 13 (Deposito legale digitale) 1. Presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, viene istituito il centro per il deposito legale digitale e la conservazione di lungo periodo delle pubblicazioni elettroniche. Entro 6 mesi dalla sua istituzione, il centro definirà una procedura di deposito digitale per tutte le pubblicazioni elettroniche dotate di codice ISBN o ISSN, e provvederà a definire le modalità per la loro conservazione di lungo periodo, garantendo inoltre la possibilità di consultazione delle pubblicazioni digitali depositate dall interno di tutte le biblioteche che costituiscono poli ISBN. 2. Nel caso delle pubblicazioni elettroniche con contenuto dinamico o con distribuzione multiformato, è sufficiente l assegnazione di un unico codice ISBN o ISSN, indipendentemente dai singoli formati adottati, a condizione che la pubblicazione stessa non cambi titolo, responsabilità autoriale o casa editrice. 3. L IVA relativa alle pubblicazioni elettroniche dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa. Art. 14 (Mercato delle pubblicazioni digitali) Per garantire la creazione di un mercato delle pubblicazioni digitali sano, aperto e competitivo, nessun distributore potrà inserire fra le condizioni per la distribuzione di contenuti digitali clausole di distribuzione esclusiva, ferma restando la libertà dei detentori dei diritti di scegliere il o i propri distributori. Art. 15 (Diritti dei lettori e protezioni dei dati) Tutti gli operatori (biblioteche, distributori, editori, produttori di dispositivi di lettura o di piattaforme di distribuzione e lettura) che nella loro attività raccolgono dati, individuali o aggregati, sulle abitudini di lettura degli utenti, sono tenuti a: a) indicare in forma pubblica, dettagliata e analitica la tipologia di dati che viene raccolta e se (e in quali casi) tale raccolta avviene in forma tale da permettere anche indirettamente l identificazione nominativa dei singoli utenti;

11 b) garantire il pieno rispetto di tutte le norme riguardanti il diritto di informazione, di privacy e di accesso ai propri dati personali da parte degli utenti; c) fornire copia dei dati raccolti in forma aggregata all Agenzia per la promozione della lettura di cui all art. 3 della presente legge.

12 Titolo III Agevolazioni finanziarie e copertura Art. 16 (Incentivi fiscali alla lettura) 1. Sono deducibili dal reddito imponibile, ai fini del pagamento dell imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese per l acquisto dei libri, anche scolastici, per un importo annuale compreso tra i 350 e i 750 euro. 2. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 2013, ai fini del bilancio triennale , tramite parziale utilizzo delle risorse di cui all articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 17 (Buoni per l acquisto di libri) 1. Il Governo promuove accordi con le associazioni degli editori e le associazioni dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. DA REDIGERE. Comma: 2 indicazione dell'onere e della copertura per i buoni acquisto. Art. 18 (Piccolo diritto letterario) Il piccolo diritto letterario non è riscosso per le letture al pubblico di opere protette dal diritto d autore effettuate senza fini di lucro in biblioteche o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.

13 Art. 19 (Autorizzazione di spesa) Per le finalità indicate dagli articoli 14 e 15 è autorizzata la spesa complessiva annua di euro.. a decorrere dall'anno Art. 20 (Copertura finanziaria) Per la copertura degli oneri relativi alle spese di cui agli articoli.., con decreto del Ministro dell Economia e delle finanze sono ridotti in misura corrispondente gli stanziamenti relativi.

Art. 1 (Principi e finalità)

Art. 1 (Principi e finalità) L.R. 21 Ottobre 2008, n. 16 Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio (1) Art. 1 (Principi e finalità)

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1504 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2013, n. 40. Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia.

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2013, n. 40. Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia. della filiera del libro in Puglia. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Principi e finalità 1. La

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50. Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50. Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017), coordinato

Dettagli

Consiglio Regionale della Puglia

Consiglio Regionale della Puglia LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2013, N. 40 Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia LEGGE REGIONALE Iniziative e interventi regionali a sostegno della

Dettagli

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. L. 8 ottobre 2010, n. 170 (1). Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2010, n. 244. La Camera dei deputati ed il

Dettagli

S O M M A R I O. Art. 1 (Finalità)

S O M M A R I O. Art. 1 (Finalità) L.R. 14 Luglio 2003, n. 19 Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Schema di decreto legislativo concernente Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all istruzione e alla formazione, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,

Dettagli

INTESA, DI CUI ALL ART

INTESA, DI CUI ALL ART INTESA, DI CUI ALL ART. 116 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITAIANA, SOTTOSCRITTA TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIUSEPPE CONTE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATTILIO FONTANA

Dettagli

; SULLA PROPOSTA

; SULLA PROPOSTA VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; VISTA la legge 7 ottobre 2014, n. 154, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A; VISTA la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

Dettagli

proposta di legge n. 263

proposta di legge n. 263 REGIONE MARCHE Assemblea legislativa proposta di legge n. 263 a iniziativa dei Consiglieri Celani, Volpini, Minardi, Micucci. Leonardi presentata in data 17 gennaio 2019 DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE

Dettagli

Art. 6. (( Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi ))

Art. 6. (( Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi )) Art. 6 (( Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi )) 1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi contenuti di testi, documenti e strumenti

Dettagli

TESTO RISULTANTE DALL ESAME DEGLI EMENDAMENTI

TESTO RISULTANTE DALL ESAME DEGLI EMENDAMENTI TESTO RISULTANTE DALL ESAME DEGLI EMENDAMENTI Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa)

Dettagli

UFFICIO LEGISLATIVO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

UFFICIO LEGISLATIVO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UFFICIO LEGISLATIVO Schema di decreto legislativo concernente il Diritto-dovere all istruzione e alla formazione, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53. IL PRESIDENTE

Dettagli

Verona, 20 ottobre 2006

Verona, 20 ottobre 2006 APLICAZIONI DI PROJECT MANAGEMENT IN BIBLIOTECA Verona, 20 ottobre 2006 Giovanni Di Domenico Università degli studi di Urbino Carlo Bo. LA FUNZIONE PRIMARIA DELLE BIBLIOTECHE Organizzare e integrare risorse,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1976 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore GARRAFFA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2008 Sostegno e valorizzazione del sistema delle piccole librerie

Dettagli

Art. 5 e 5 bis del testo coordinato (con la legge di conversione) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93

Art. 5 e 5 bis del testo coordinato (con la legge di conversione) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 Art. 5 e 5 bis del testo coordinato (con la legge di conversione) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191

Dettagli

CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO SCUOLA 2016

CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO SCUOLA 2016 CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO SCUOLA 2016 AUTONOMIA SCOLASTICA SECONDA PARTE IL REGOLAMENTO DELL AUTONOMIA D.P.R. 275/99 DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento dell autonomia delle istituzioni scolastiche

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI L Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: ART ) e l Autorità per le garanzie

Dettagli

CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO REGIONALE PREMESSO

CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO REGIONALE PREMESSO CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO REGIONALE PREMESSO che la Regione Calabria ha costituito il Sistema Bibliotecario Regionale (SBR)

Dettagli

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Approvato con delibera Giunta Comunale n. 181 del 27/11/2001 Titolo I Istituzione e finalità del servizio Art. 1 Funzioni Il Comune di

Dettagli

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 (1). Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1. (1) Pubblicato

Dettagli

LEGGE 92 del 28 giugno 2012. (stralcio) Art. 4 c.51 68 (Sistema Nazionale di Apprendimento Permanente)

LEGGE 92 del 28 giugno 2012. (stralcio) Art. 4 c.51 68 (Sistema Nazionale di Apprendimento Permanente) LEGGE 92 del 28 giugno 2012 (stralcio) Art. 4 c.51 68 (Sistema Nazionale di Apprendimento Permanente) 51. In linea con le indicazioni dell'unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi

Dettagli

L.R. 27 Maggio 2008, n. 5 Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio (1)

L.R. 27 Maggio 2008, n. 5 Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio (1) L.R. 27 Maggio 2008, n. 5 Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio (1) Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione agevola e sostiene

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Software libero e Società dell Informazione e della Conoscenza: una proposta di legge

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Software libero e Società dell Informazione e della Conoscenza: una proposta di legge Software libero e Società dell Informazione e della Conoscenza: una proposta di legge Le ragioni di un intervento normativo in Sardegna Situazione esistente Azioni prioritarie e Piani di intervento attuati

Dettagli

Supplemento ordinario N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 04/12/2018 REGIONE BASILICATA

Supplemento ordinario N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 04/12/2018 REGIONE BASILICATA 115 REGIONE BASILICATA Legge regionale 30 novembre 2018, n.48 Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata. 116 Legge Regionale 30 novembre 2018 N. 48 Disciplina

Dettagli

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI PIOBBICO

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI PIOBBICO COMUNE DI PIOBBICO Provincia di Pesaro e Urbino Tel. 0722/986225 Fax n. 0722/986427 III SETTORE Servizi Demografici - Pubblica Istruzione - Sociali -Culturali e Turistici REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE

Dettagli

IT Unita nella diversità IT. Emendamento. Julia Reda a nome del gruppo Verts/ALE

IT Unita nella diversità IT. Emendamento. Julia Reda a nome del gruppo Verts/ALE 6.9.2018 A8-0245/194 194 Considerando 21 bis (nuovo) (21 bis) È opportuno riconoscere l'interesse dei cittadini a partecipare alla sfera pubblica senza vincoli inopportuni dovuti ai diritti esclusivi,

Dettagli

Art. 2 (Interventi attuativi)

Art. 2 (Interventi attuativi) Testo vigente LEGGE REGIONALE 17 maggio 2018, n. 14 Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea. ( B.U. 31 maggio 2018, n. 45 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario

Dettagli

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE IN CURE INFERMIERISTICHE, SEDI BELLINZONA E LUGANO CARTA DEI SERVIZI

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE IN CURE INFERMIERISTICHE, SEDI BELLINZONA E LUGANO CARTA DEI SERVIZI BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE IN CURE INFERMIERISTICHE, SEDI BELLINZONA E LUGANO CARTA DEI SERVIZI Principi generali e obiettivi della Biblioteca scolastica La Biblioteca della Scuola

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1794 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BULGARELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2007 Disposizioni a favore della tutela e dell uso della

Dettagli

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del ).

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del ). LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010 ). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

Dettagli

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DOCENTI

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DOCENTI PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DOCENTI aa.ss. 2016-2019 Delibera del Collegio Docenti n. 13/2 del 29/09/2017 PREMESSA Considerati i principali riferimenti normativi riferiti alla formazione dei docenti

Dettagli

PROTOCOLLO D'INTESA TRA. il Ministero dell'istruzione, dell Università e della Ricerca. (di seguito denominato MIUR)

PROTOCOLLO D'INTESA TRA. il Ministero dell'istruzione, dell Università e della Ricerca. (di seguito denominato MIUR) PROTOCOLLO D'INTESA TRA il Ministero dell'istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) e FIABA Onlus Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (di seguito denominata

Dettagli

Legge regionale dell Emilia-Romagna 1 agosto 2005, n. 17 NORME PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE, DELLA QUALITA, SICUREZZA E REGOLARITA DEL LAVORO

Legge regionale dell Emilia-Romagna 1 agosto 2005, n. 17 NORME PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE, DELLA QUALITA, SICUREZZA E REGOLARITA DEL LAVORO Legge regionale dell Emilia-Romagna 1 agosto 2005, n. 17 NORME PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE, DELLA QUALITA, SICUREZZA E REGOLARITA DEL LAVORO pubbl. sul B.U.E.R. n. 106 del 1 agosto 2005 ARTICOLI

Dettagli

(emanato con D.R. n. 1099/14 del ) REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ATENEO (SBA)

(emanato con D.R. n. 1099/14 del ) REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ATENEO (SBA) (emanato con D.R. n. 1099/14 del 30.12.2014) REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ATENEO (SBA) Art. 1 Fini istituzionali l. Il Sistema Bibliotecario d Ateneo (SBA), conformemente a quanto previsto all

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Assicurare diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell informazione a livello locale e nazionale. Perché questa legge?

Assicurare diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell informazione a livello locale e nazionale. Perché questa legge? Assicurare diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell informazione a livello locale e nazionale Incentivare l innovazione nell informazione e nella rete di distribuzione e vendita Perché questa legge?

Dettagli

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI Cosa si intende realizzare? SI INTENDE promuovere un sistema integrato di educazione e di istruzione con la

Dettagli

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (di seguito denominato Ministero) E DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A (di seguito denominata Casa Editrice) VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (BERSANI) DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (BERSANI) DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 2272-ter CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (BERSANI) DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RUTELLI)

Dettagli

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MIUR

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MIUR Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MIUR E LA SOCIETA DANTE ALIGHIERI Protocollo d'intesa Tra

Dettagli

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DI CONCERTO CON

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DI CONCERTO CON Oggetto: schema di decreto recante linee guida in materia di semplificazione e promozione dell istruzione tecnico professionale a norma dell articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE ABRUZZO IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE ABRUZZO IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE ABRUZZO IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Per la realizzazione dall anno scolastico 2003/2004

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4483 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE,

Dettagli

Capo I. REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI

Capo I. REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI XII Commissione - Giovedì 27 gennaio 2005 Pag. 137 ALLEGATO 1 A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali. NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE Capo

Dettagli

Comune di Brugine Provincia di Padova RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE 1 BACINO BIBLIOGRAFICO DELLA SACCISICA E DEL CONSELVANO

Comune di Brugine Provincia di Padova RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE 1 BACINO BIBLIOGRAFICO DELLA SACCISICA E DEL CONSELVANO Comune di Brugine 35020 Provincia di Padova RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE 1 BACINO BIBLIOGRAFICO DELLA SACCISICA E DEL CONSELVANO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BRUGINE Approvato con deliberazione

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente Articolo 1 (Principi generali) 1. Ogni persona ha diritto all apprendimento permanente. 2. Per apprendimento permanente si

Dettagli

Legge 25 febbraio 1992, n Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Legge 25 febbraio 1992, n Azioni positive per l'imprenditoria femminile Legge 25 febbraio 1992, n. 215 Azioni positive per l'imprenditoria femminile 1 Legge 25 febbraio 1992, n. 215 1 Azioni positive per l'imprenditoria femminile 2. 1. Princìpi generali. 1. La presente legge

Dettagli

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Schema di decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,

Dettagli

Decreti applicativi della Legge n. 107/2015 della Buona scuola. n. 65/2017 Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6

Decreti applicativi della Legge n. 107/2015 della Buona scuola. n. 65/2017 Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 Decreti applicativi della Legge n. 107/2015 della Buona scuola n. 65/2017 Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 Monica Pisu Cavaglià, 27 novembre 2017 Riferimento Normativo Legge 107/2015,

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2810 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI) di concerto con il Ministro dell istruzione, dell

Dettagli

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1721 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca (GELMINI) di concerto con il Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

Dettagli

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ATENEO (SBA)

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ATENEO (SBA) REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ATENEO (SBA) Art. 1 Fini istituzionali 1. Il Sistema Bibliotecario d Ateneo (S.B.A.) ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate l acquisizione,

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. tra. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

PROTOCOLLO D INTESA. tra. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca PROTOCOLLO D INTESA tra Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) e il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l UNESCO (di seguito denominato

Dettagli

Com. N. 39 COMUNE Allegato 1 Venezia,

Com. N. 39 COMUNE Allegato 1 Venezia, ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIROLAMO Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 fax 041 721789 e mail VEIC84200T@istruzione.it VEIC84200T@pec.istruzione.it Codice Scuola VEIC84200T VENEZIA Com.

Dettagli

Ripensare il diritto allo studio universitario

Ripensare il diritto allo studio universitario Ripensare il diritto allo studio universitario firenze 10 novembre 2011 Nadia Garuglieri responsabile della segreteria del coordinamento della commissione IX della Conferenza delle Regioni e PP.AA LA COSTITUZIONE

Dettagli

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Art. 1 Finalità Art. 2 Comitato regionale dei consumatori e degli utenti Art. 3 Funzioni del Comitato regionale dei consumatori

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 20.10.2000

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 23-06-2009 REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 63 del 2 luglio 2009 IL CONSIGLIO ASSEMBLEA

Dettagli

"Green Economy" Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto

Green Economy Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto "Green Economy" Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto Credito imposta al 50% delle spese sostenute nel corso del 2016 utilizzabile in 3 anni per imprese che

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARTELLA, BARETTA, COSCIA, GHIZZONI, MOGNATO, MORETTO, MURER, NARDELLA, NARDUOLO, PES, ZOGGIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARTELLA, BARETTA, COSCIA, GHIZZONI, MOGNATO, MORETTO, MURER, NARDELLA, NARDUOLO, PES, ZOGGIA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 859 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARTELLA, BARETTA, COSCIA, GHIZZONI, MOGNATO, MORETTO, MURER, NARDELLA, NARDUOLO, PES, ZOGGIA

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 24/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 24/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85 Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 10 ottobre 2017, n. 639 Adozione del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6, contenente le disposizioni

Dettagli

DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO CASTROVILLARI PIANO ANNUALE DELL INCLUSIVITA

DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO CASTROVILLARI PIANO ANNUALE DELL INCLUSIVITA DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO CASTROVILLARI PIANO ANNUALE DELL INCLUSIVITA Anno scolastico 2017/2018 PREMESSA La nostra scuola pone da tempo molta attenzione ai bisogni espressi dagli alunni in situazione

Dettagli

2. La Regione promuove altresì la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale. Art. 2 (Interventi regionali)

2. La Regione promuove altresì la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale. Art. 2 (Interventi regionali) Testo vigente LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 51 Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale. ( B.U. 14 agosto 1997, n. 56 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Dettagli

Rete biblioteche inbook. Protocollo di intesa

Rete biblioteche inbook. Protocollo di intesa Rete biblioteche inbook Protocollo di intesa Sommario Premessa... 3 Attività della Rete Biblioteche inbook... 3 Organi della Rete... 5 Assemblea dei referenti... 5 Equipe di coordinamento... 6 L'organo

Dettagli

DECRETO LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

DECRETO LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. DECRETO LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2017, n.141 e convertito in legge, con modificazioni,

Dettagli

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (A.C. 478 Piccoli Nardelli, A.C. 1410 Belotti, A.C. 1516 Mollicone, A.C. 1614 Frassinetti e A.C. 1686 Casciello) Art. 1. (Princìpi e finalità)

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3101 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice MARAVENTANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2012 Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TENTORI, BRAGA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TENTORI, BRAGA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1230 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TENTORI, BRAGA Introduzione dell educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al:

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al: DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al: 19 1 2015 Capo II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; ((TRASFERIMENTI)), LIBRI E SCRITTURE Sezione I Documento

Dettagli

assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Art. 1. (Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa) 1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità loro attribuite dalla legge attraverso l'organico dell'autonomia

Dettagli

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO art. 4 - legge 28 marzo 2003, n.53

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO art. 4 - legge 28 marzo 2003, n.53 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO art. 4 - legge 28 marzo 2003, n.53 Definizione delle norme generali a cura di Massimiliano Moisio Indice Introduzione Cos è l alternanza scuola lavoro Il rapporto con il territorio

Dettagli

Assicurare diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell informazione a livello locale e nazionale. Perché questa legge?

Assicurare diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell informazione a livello locale e nazionale. Perché questa legge? Assicurare diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell informazione a livello locale e nazionale Incentivare l innovazione nell informazione e nella rete di distribuzione e vendita Perché questa legge?

Dettagli

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) (GU n.83 del 9 aprile 2013)

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) (GU n.83 del 9 aprile 2013) Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) (GU n.83 del 9 aprile 2013) IL MINISTRO

Dettagli

Regolamento del Servizio Sistema Bibliotecario d Ateneo

Regolamento del Servizio Sistema Bibliotecario d Ateneo Emanato con D.R. n. 131 del 27 febbraio 2013 Regolamento del Servizio Sistema Bibliotecario d Ateneo Art. 1 Finalità Il Servizio Sistema Bibliotecario dell Università di Urbino Carlo Bo costituisce supporto

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto legislativo 22 gennaio 2004. Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l organizzazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia.

Dettagli

Il Ministro della Pubblica Istruzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Il Ministro della Pubblica Istruzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Il Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale VISTO l articolo 1, commi 622 e 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTO l articolo 28 del

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2619 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia

Dettagli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE DEL FAMILY AUDIT A LIVELLO NAZIONALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 676 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore PETROCELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018 Ratifica ed esecuzione dell Accordo di cooperazione culturale,

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 500

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 500 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 500 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore PATRIARCA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2018 Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2121 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 gennaio 2009 (v.

Dettagli

PROTOCOLLO D'INTESA TRA. Ministero dell Istruzione, dell Universita e della Ricerca (di seguito denominato MIUR)

PROTOCOLLO D'INTESA TRA. Ministero dell Istruzione, dell Universita e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) PROTOCOLLO D'INTESA TRA Ministero dell Istruzione, dell Universita e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) E Federazione Nazionale Stampa Italiana (di seguito denominato Federazione) Scuola e informazione:

Dettagli

Emendamento al Disegno di Legge Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all editoria locale - Reg. Gen.

Emendamento al Disegno di Legge Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all editoria locale - Reg. Gen. Al titolo sopprimere le parole istituzionale e di sostegno all editoria locale. Il presente emendamento mira a rendere il titolo del provvedimento coerente con il contenuto dello stesso, al fine di rendere

Dettagli

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 agosto 2015, n Preambolo

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 agosto 2015, n Preambolo www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 agosto 2015, n. 190 Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo

Dettagli

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (in GU 5 maggio 2005, n. 103) Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità

PROTOCOLLO D INTESA tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità TITOLO: Protocollo d intesa tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione congiunta

Dettagli

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero

Dettagli

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente: a) alla raccolt

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente: a) alla raccolt L 106/2004 Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2957 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per gli affari regionali (COSTA) di concerto con il Ministro del beni e delle attività culturali e del turismo

Dettagli

I passi e le sinergie

I passi e le sinergie I passi e le sinergie Legge 107/2015: A Il principio dell obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente B La formazione come «ambiente

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 385 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MURER Norme per la promozione di un programma di apprendimento della lingua e della cultura

Dettagli

LEGGE 15 aprile 2004, n Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

LEGGE 15 aprile 2004, n Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico Sommario Art. 1 (Oggetto)...3 Art. 2 (Finalità)...3 Art. 3 (Soggetti obbligati)...3 Art. 4 (Categorie di

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A8-0245/187. Emendamento. Isabella Adinolfi a nome del gruppo EFDD

IT Unita nella diversità IT A8-0245/187. Emendamento. Isabella Adinolfi a nome del gruppo EFDD 6.9.2018 A8-0245/187 187 Articolo 2 - punto 4 (4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere

Dettagli