INTRODUZIONE LEGISLATIVO-NORMATIVA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "INTRODUZIONE LEGISLATIVO-NORMATIVA"

Transcript

1 Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e Insediamenti Antropici Percorso formativo Regione Campania «Verifiche di attrezzature, macchine e impianti ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.» INTRODUZIONE LEGISLATIVO-NORMATIVA Sara Anastasi Luigi Monica 20 gennaio 2015, 9:00 18:00 Napoli Centro Direzionale

2 LIVELLO EUROPEO FONTI PRIMARIE FONTI DERIVATE TRATTATI ISTITUTIVI DELLE COMUNITÀ EUROPEE VINCOLANTI: REGOLAMENTI DIRETTIVE DECISIONI NON VINCOLANTI: RACCOMANDAZIONI PARERI

3 I RIFERIMENTI LEGISLATIVI SUL RISCHIO MECCANICO TRATTATO DI ROMA DEL 1957 E NUOVO APPROCCIO RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 07/05/85 DIRETTIVA SOCIALE definisce i Requisiti minimi di Sicurezza e Salute per l uso sicuro dei prodotti nel Mercato Comunitario. E indirizzata al datore di lavoro/committente, che organizza il luogo di lavoro/cantiere. DIRETTIVA DI PRODOTTO definisce i RES Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute a cui devono rispondere i prodotti per poter liberamente circolare nel Mercato Comunitario. E indirizzata ai fabbricanti.

4 DIRETTIVA SOCIALE HA L OBIETTIVO DI MIGLIORARE LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. DEFINISCE LE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEI LUOGHI DI LAVORO. Direttiva 89/655 - Requisiti minimi di sicurezza e salute per l uso delle attrezzature di lavoro sotto la responsabilità del datore di lavoro Recepita dal Titolo III del D.Lgs. 626/94 Modificata dalla 95/63/CE Recepita da D.Lgs. Del 4 agosto 1999 n. 359 Modificata dalla 2009/104/CE Recepita dal Titolo III del D.Lgs. 81/08

5 LA DIRETTIVA 2009/104/CE

6 DIRETTIVE DI PRODOTTO 2006/42/CE E 97/23/CE D.LGS. 93/2000 D.LGS. 17/2010 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NORME ARMONIZZATE MARCATURA CE, ISTRUZIONI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SORVEGLIANZA DEL MERCATO

7 LA DIRETTIVA 2009/104/CE TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69 a art. 73) - 3 allegati (V, VI, VII) Articolo 69 - Definizioni Articolo 70 - Requisiti di sicurezza Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Articolo 73 - Informazione e formazione 7

8 Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo - destinato ad essere usato durante il lavoro Prodotti elettrici ed elettronici Macchine Attrezzature a pressione Utensili AMBIENTE DI LAVORO

9 L attrezzatura di lavoro è un prodotto messo a disposizione dei lavoratori ovvero utilizzato in un ambiente di lavoro, necessaria all attuazione di un processo produttivo e destinata ad essere usato durante il lavoro

10 Zone pericolose Operatore Lavoratore esposto USO DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; ZONA PERICOLOSA: qualsiasi zona all interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; LAVORATORE ESPOSTO: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; OPERATORE: il lavoratore incaricato dell uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di 10 lavoro che ne fa uso. Comma così modificato dall art. 20, comma 1, lett.l), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23/09/ S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

11 ART. 70 Comma 1: Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. DIRETTIVA 89/392/CEE DIRETTIVA 98/37/CE 21 SETTEMBRE DICEMBRE 1996 PER LE MACCHINE DI SOLLEVAMENTO O DI SPOSTAMENTO DI PERSONE DPR 459/96 DIRETTIVA 97/23/CE 29 MAGGIO 2002 D.LGS. 93/2000

12 ART. 70 Comma 2: Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V. ALLEGATO V

13 ASCENSORI DA CANTIERE

14 ART. 70 Comma 3: Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n DECRETO MINISTERIALE 4 MARZO 1982 IMPIANTI SPECIALI RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA DI NUOVI MEZZI E SISTEMI DI SICUREZZA PER I PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI

15 ART. 71 Comma 4: il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

16 ART. 71 Comma 8: Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: [ ] b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

17 ART. 71 Commi 9-10: I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo.

18 Le verifiche periodiche Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 18

19 Prima verifica La prima di tali verifiche è effettuata dall Ispesl La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ispesl che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.

20 Verifiche successive..le successive dalle ASL. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo (ndr. ASL-soggetti pubblici o privati abilitati), che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

21 Onerosità - Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro Qualifica Decreto attuativo Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali..(omissis)

22 L obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche è a carico del Datore di Lavoro. Il Datore di Lavoro è RESPONSABILE della mancata verifica; la sola richiesta non è sufficiente e quindi la mancata risposta/intervento dei Soggetti Titolari, entro i termini stabiliti per legge, non ne giustifica l assenza. La mancata esecuzione della Verifica Periodica si configura quindi come inadempimento e la responsabilità ricade sul Datore di Lavoro con le conseguenti sanzioni amministrative e penali. Ipotesi di violazioni Es. Per mancata effettuazione delle verifiche periodiche, prima e successive (art.71 comma 11), è prevista, per il datore di lavoro e il dirigente, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 ad Es. Per mancato rispetto dell art.71 commi 1, 2,4,7 e 8 è prevista, per il datore di lavoro e il dirigente, una sanzione penale che va dall arresto da tre a sei mesi o ammenda da a

23 Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica biennale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti sospesi e relativi argani

24 Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica biennale Verifica triennale Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica annuale Carrelli semoventi a braccio telescopico Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

25 ATTREZZATURA Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica annuale Verifica biennale Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica biennale Verifica triennale di tipo trasferibile di tipo mobile di tipo fisso

26 Per quanto riguarda l individuazione dei settori di impiego si può far riferimento alla nota prot. 15/VI/ del 11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui sono state definite le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile. In particolare la nota sottolinea che i settori citati nell allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non esauriscono tutti i possibili casi, ma costituiscono settori emblematici in cui le modalità di utilizzo sono particolarmente gravose e le attrezzature siano adoperate in ambienti particolarmente aggressivi, fermo restando che il datore di lavoro è tenuto a conoscere le modalità di utilizzo dei suoi apparecchi di sollevamento, in modo che la periodicità della verifica dovrebbe scaturire dalla sua valutazione dei rischi. Con questa premessa viene chiarito che il termine: Costruzioni Siderurgico non si limita al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologia quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e cosi via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività; comprende le lavorazione negli stabilimenti per la produzione di ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghe; semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta;

27 Estrattivo può essere tratto dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. A tal proposito valgono, comunque, le considerazioni già espresse sopra, per cui anche le attività correlate all estrazione mineraria (lapidei), quali la segagione dei blocchi e la lavorazione delle lastre, sono da ricomprendersi tra le attività facenti parti del settore estrattivo, se sottopongono le attrezzature di lavoro a particolari sollecitazioni ambientali (condizioni atmosferiche avverse, polvere) e d uso (condizioni di impiego intenso e regime di carico pesante). Portuale si riferisce non solo alle attività in cui si effettuano operazioni di carico/scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi, ( vedi D.Lgs. 272/99). Detto termine comprende anche tutte le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell ambito del territorio di competenza dell Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi; 27

28 Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale 28

29 Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 C Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica quinquennale

30 Le attrezzature di cui all allegato VII al D.lgs. 81/08 e s.m.i. sono suddivise in 3 gruppi: SC Sollevamento cose SP Sollevamento persone GVR Gas, Vapore, Riscaldamento

31 Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) Idroestrattori a forza centrifuga Carrelli semoventi a braccio telescopico Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg Idroestrattori a forza centrifuga Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

32 Operazione di sollevamento: operazione di spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello [Direttiva 2006/42/CE]. Apparecchi di sollevamento: Apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari [ISO 4306]. Apparecchio di sollevamento di tipo mobile: qualsiasi apparecchio di sollevamento la cui attività richiede la mobilità durante il lavoro.

33 Elenco esemplificativo Gru su autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota attorno a una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo [EN 12999]. Autogru: gru a braccio autonomo in grado di spostarsi con o senza carico senza la necessità di vie di corsa fisse e che si basa sulla gravità per la stabilità. Tali gru possono funzionare su pneumatici, cingoli o altri mezzi mobili. In posizioni fisse possono essere sostenute da stabilizzatori o altri accessori che ne aumentano la stabilità [EN 13000]. Escavatore: Quali apparecchio di sollevamento di tipo mobile si considera l escavatore quale macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360 e che supporta un braccio escavatore, e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, ma destinati anche ad essere utilizzati nelle operazioni di movimentazione di carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

34 Elenco esemplificativo Caricatore idraulico: Macchina semovente a ruote, a cingoli o su rotaia, comunemente con cabina di guida elevabile, destinate alla movimentazione di carichi sospesi che possono oscillare liberamente quali: di rottami ferrosi, metalli, legname e rifiuti industriali. Il caricatore può essere anche destinato ad operazioni di scavo con una cucchiaia o una benna. Carrello con prolunga: Quali apparecchio di sollevamento di tipo mobile si considera il carrello industriale semovente quale veicolo dotato di ruote concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore che si muove a piedi insieme al carrello o a bordo, su un sedile o una specifica pedana, dotato di attrezzature che gli permettono la movimentazione di carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

35 Elenco esemplificativo Gru a torre: gru con braccio rotante motorizzato situato all estremità (in cima ad) di una torre che resta approssimativamente verticale nelle posizioni di lavoro. Gru Derrick: gru girevole con un braccio incernierato nella parte inferiore di un montante verticale che è supportato in alto e nella parte inferiore. (può presentarsi in installazione anche di tipo fisso) Paranco per edilizia: paranco installato generalmente su di un ponteggio, in un edificio o in una costruzione mediante strutture di supporto di tipo a cavalletto o a colonna con braccio fisso o girevole.

36 Elenco esemplificativo Gru a ponte: gru fissa o in grado di muoversi lungo vie di corsa avente almeno una trave prevalentemente orizzontale e provvista di almeno un meccanismo di sollevamento [EN 15011]. Gru a bandiera del tipo a colonna: gru in grado di ruotare su un pilastro fissato alla base di una fondazione, o fissata ad un pilastro che può ruotare nella sua fondazione [ISO 4306]. Gru a bandiera del tipo a mensola: gru fissata ad una parete [ISO 4306]. Gru a bandiera del tipo a bicicletta: gru in grado di muoversi su binari assicurati in posizione elevata ad una parete o ad una struttura portante [ISO 4306]. Gru a cavalletto: gru fissa o in grado di muoversi lungo vie di corsa / binari avente almeno una trave prevalentemente orizzontale sostenuta da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento [EN 15011].

37 Gru Derrick: gru girevole con un braccio incernierato nella parte inferiore di un montante verticale che è supportato in alto e nella parte inferiore. (può presentarsi in installazione anche di tipo trasferibile) Gru a braccio rotante: gru motorizzata progettata per installazione permanente, montata in postazione fissa o libera di traslare su rotaie orizzontali, dotata di un braccio che può ruotare intorno all asse verticale [EN14985]. (solitamente utilizzata come gru da container nei porti o nei cantieri navali)

38 Apparecchi non destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari.

39 Apparecchi di sollevamento asserviti a macchine con una specifica destinazione operativa. La funzione di sollevamento è funzionale alla destinazione operativa della macchina operatrice. Apparecchi di sollevamento asserviti a macchine operatrici Apparecchi di sollevamento a servizio permanente di una macchina operatrice o di un impianto produttivo. La funzione di sollevamento è complementare a quella prevista dalla macchina operatrice/impianto. Apparecchi di sollevamento integrativi di macchine operatrici

40 Apparecchi di sollevamento integrativi di macchine operatrici Insiemi di macchine disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato. Affinché un gruppo di macchine o di quasi-macchine venga considerato un insieme di macchine devono essere soddisfatti, tutti i criteri che seguono: le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto; le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l insieme; le unità costitutive dell insieme hanno un sistema di comando comune.

41 La circolare 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro ha definito alcune esclusioni dal regime di verifica. Ponti sollevatori per veicoli Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

42 Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli semoventi a braccio telescopico a braccio fisso Carrelli elevatori telescopici rotanti Meccanismo di sollevamento munito di braccio elevatore longitudinale telescopico, generalmente azionato da cilindri idraulici e destinato allo spostamento del sistema porta attrezzatura (di supporto del carico). [ISO 5053] CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO A BRACCIO FISSO I carrelli semoventi a braccio telescopico guidati da un operatore seduto, sono carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole e comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5 rispetto ad ogni lato dell asse longitudinale del carrello [EN 1459:1998+A3:2012] Stacker

43 CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVI carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento ruota intorno all asse longitudinale del carrello di un angolo superiore a 5. POSSIBILI ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI

44 Dispositivo di separazione dotato di una camera rotante nella quale una miscela di prodotti da trattare può essere sottoposto ad un'accelerazione (radiale), per la separazione di liquido/liquido/solido/solido o di almeno due di queste sostanze [EN 12547]. Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

45 Gruppo SP - Sollevamento persone a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere Scale aeree ad inclinazione variabile Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Ascensori e montacarichi da cantieri

46 Le scale aeree a inclinazione variabile fanno parte delle scale aeree e vengono definite come scale che, oltre all argano per lo sviluppo in altezza, abbiano l argano per il sollevamento della volata, sia pure con spinotto di blocco per una sola inclinazione. La volata è l insieme dei tronchi (montanti, pioli, puntoni, saette e tiranti). La volata è composta da elementi che scorrono uno sull altro su dei rulli che sono distribuiti lungo tutta la lunghezza. Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate SCALE GIREVOLI CON MOVIMENTI COMBINATI SCALE GIREVOLI CON MOVIMENTI SEQUENZIALI ATTENZIONE: non è una scala aerea ad inclinazione variabile Scale aeree ad inclinazione variabile manuali

47 Qualsiasi ripiano (piattaforma) di lavoro motorizzato atto a ricevere persone e cose installato su proprio carro di base, avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella di riposo per l'intervento di apparecchiatura di manovra azionata da forza diversa da quella umana Piattaforme di lavoro mobili elevabili (ad azionamento motorizzato) Macchine destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita ovvero dal suolo o dal telaio e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio. Montata su veicolo articolata operante su stabilizzatori Montata su veicolo telescopica operante su stabilizzatori Montata su veicolo a pantografo operante su stabilizzatori Montata su veicolo a pantografi Montata su veicolo telescopica con braccetto articolato operante su stabilizzatori

48 Altre piattaforme di lavoro mobili elevabili (ad azionamento motorizzato) elenco non esaustivo Semovente articolata su cingoli operante su stabilizzatori Semovente verticale telescopica girevole e non Semovente verticale a pantografo Semovente telescopica con braccetto articolato Semovente verticale telescopica con braccetto articolato Semovente articolata gruppo B Semovente articolata gruppo A Semovente telescopica con braccetto articolato su cingoli operante su stabilizzatori

49 Per la manutenzione ad esempio dei ponti e dei viadotti esistono piattaforme di lavoro appositamente studiate autocarrate con braccio telescopico e articolato e lunga piattaforma telescopica in grado si svilupparsi sotto il ponte. Ponti mobili sviluppabili su carro non integrativi di macchine operatrici

50 La circolare 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro ha definito alcune esclusioni dal regime di verifica. Carrelli commissionatori Non sono inoltre ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato A seconda della destinazione d uso Macchine aeroportuali per servizi di emergenza/antincendio Per l'assenza del carro Montaferetri Loader aeroportuali

51 Qualsiasi ripiano (piattaforma) di lavoro verticale azionato a mano atto a ricevere persone e cose installato su proprio carro di base, avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella di riposo per l'intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano NON SONO Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

52 Piattaforme sospese a livello variabile (SAE), sia ad azionamento motorizzato che ad azionamento manuale: - unità di Manutenzione Permanente (BMU) - Piattaforme Sospese Temporanee (TSP) Le BMU sono SAE installate in permanenza e operanti su uno specifico edificio o struttura edile. Le BMU consistono di una piattaforma, sospesa per mezzo di un elemento di sospensione che generalmente è costituito da un carro contenente l'(gli) argano(i) di sollevamento; il carro può scorrere su un sistema di rotaie o su una superficie piana, quale per esempio una pista in cemento. Una monorotaia con carrelli di traslazione o altri elementi di sospensione, per esempio travi a bandiera, fissate all'edificio e per mezzo delle quali una piattaforma può essere sospesa, sono da considerarsi come parti di una BMU. Una BMU è solitamente utilizzata da operatori per lavori di ispezione, pulizia e manutenzione su un edificio, dove in genere può verificarsi pubblico passaggio al di sotto della piattaforma sospesa.

53 Una TSP consiste in una SAE installata temporaneamente su un edificio o struttura per compiti di natura specifica. Una TSP è composta da una piattaforma ed un elemento/i di sospensione, che vengono assemblati prima dell'inizio dei lavori. Al termine del lavoro di propria competenza, le TSP devono venire smontate e rimosse dal luogo di lavoro. Nota Una TSP è solitamente utilizzata da operatori per lavori di costruzione, rivestimento, verniciatura, manutenzione e restauro di edifici, ponti, ciminiere ed altre opere edili. IMPIANTI SPECIALI Macchine agricole raccoglifrutta - Carri raccoglifrutta IMPIANTI SPECIALI [DM 4 marzo MLPS] Sono considerati apparecchi speciali: 1) Piattaforme con portata utile superiore a 350 Kg. 2) Piattaforme a più piani di lavoro. 3) Piattaforme aventi lunghezza superiore a 4 m. 4) Apparecchi asserviti ad altro apparecchio di sollevamento. 5) Apparecchi con circuiti ausiliari e di azionamento di tipo fluodinamico. 6) Apparecchi con bracci telescopici motorizzati. 7) Apparecchi da installarsi in ambienti esposti a condizioni particolari di pericolo? Girette

54 Macchine installate temporaneamente o permanentemente, azionate a mano o motorizzate e concepite per essere utilizzate da una o più persone che dalle stesse possono eseguire lavori. Le parti che si muovono in senso verticale (piattaforma di lavoro) vengono usate anche per spostare quelle stesse persone e le loro attrezzature e materiali da e per un solo punto di accesso. [EN 1495]

55 ASCENSORI DA CANTIERE Macchina di sollevamento di installazione temporanea che serve piani fissi in cantieri da costruzione o edili con una piattaforma, una cabina o altro dispositivo di trasporto del carico, la cui corsa è guidata. [UNI EN 12159] Macchina per il trasporto di persone e materiali installata temporaneamente in cantieri di costruzione o edili, il cui supporto del carico ha la corsa guidata e serve piani stabiliti, e che utilizza una cremagliera dentata e un pignone come sistema di sospensione del supporto del carico. [Linea guida - riferita solo a pignone e cremagliera] ASCENSORI DA CANTIERE CON CABINA DI CARICO GUIDATA VERTICALMENTE ASCENSORI DA CANTIERE CON PIATTAFORMA DI CARICO GUIDATA VERTICALMENTE

56 MONTACARICHI DA CANTIERE Macchina di sollevamento per installazione temporanea, che consente di servire vari livelli di piano nei cantieri per mezzo di una piattaforma, un cestello o altro dispositivo di trasporto con movimento guidato [EN e 2] MONTACARICHI DA CANTIERE ACCESSIBILI PER CARICO/SCARICO CON CABINA/PIATTAFORMA GUIDATA VERTICALMENTE che permette l'accesso di persone addestrate durante il carico e lo scarico [EN ]

57 ASCENSORI ESTERNI NON UTILIZZATI IN CANTIERE O INTEGRATI IN ALTRE MACCHINE MONTACARICHI DA CANTIERE INCLINATI CON CABINA/PIATTAFORMA NON ACCESSIBILI è vietato in qualsiasi momento l'ingresso di persone [EN ]

58 Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento A. Attrezzature a pressione: 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw 6. Forni per le industrie chimiche e affini. B. Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio INSIEMI ATTREZZATURE A PRESSIONE Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar Tubazioni contenenti gas, Generatori di vapor vapori e liquidi d acqua e acqua surriscaldata Forni per le industrie chimiche e affini Generatori di calore

59 ESEMPI

60 ESEMPI Tabella 2 Recipienti gas, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla T max è > 0,5 bar Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi ) Su ciascuna delle tabelle 1-9, la P ammissibile (bar) è tabulata in funzione del volume V (litri) (serbatoi generatori) o del diametro nominale DN (tubazioni). Per ciascun tipo di apparecchiatura sono identificate 6 classi di pericolosità crescente 1. Esclusione dalla direttiva 2. Corretta prassi costruttiva sufficiente (art.3 c.3). Il fabbricante dichiara che l attrezzatura è sicura. L attrezzatura non è soggetta ai RES, non necessita di Valutazione di Conformità e non è marcata CE (deroga art.4 c.1) 3. Categoria I. Il fabbricante esegue la Valutazione di Conformità ed appone il marchio CE 4. Categorie II, III, IV. Il fabbricante incarica un Organmismo Notificato per la Valutazione di Conformità. L apposizione del marchio CE è subordinata al parere dell Organismo di Certificazione.

61 ESEMPI Recipiente vapore espansione PS= 14,7 bar, T = 300 C, Capacità= litri Stato fisico fluido: vapore d acqua/liquido Gruppo fluido: gruppo 2 Categoria IV Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori Verifica di funzionamento: triennale diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I Verifica di integrità: decennale alla IV

62 Il datore di lavoro deve comunicare all UOT competente per territorio la messa in servizio dell attrezzatura L UOT verifica la comunicazione pervenuta e, se completa ed esaustiva, attribuisce all attrezzatura una matricola. / / / Anno Numero matricola immatricolazione Codice attività Provincia

63

64 La matricola INAIL rappresenta l identificativo per le attrezzature di lavoro sottoposte a verifica periodica; è un elemento imprescindibile anche per la registrazione della verifica nella banca dati INAIL. Laddove l UOT competente, non abbia provveduto ad assegnare e/o comunicare la matricola al datore di lavoro (o persona da lui delegata) è possibile procedere con una nuova richiesta all UOT competente (anche se diversa da quella iniziale) ovvero rivolgendosi all helpdesk dedicato r.sidpi@potacert.inail.it

65 Per l effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. 33

66 Il D.M. 11 aprile 2011 definisce i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche periodiche di cui di cui all art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In particolare l allegato II al D.M. 11 aprile 2011 elenca tutti i requisiti che detti soggetti devono possedere. L allegato III al D.M. 11 aprile 2011 definisce le modalità per l abilitazione, specificando: - contenuti dell istanza da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - la necessità di esplicitare le attrezzature per le quali si richiede l abilitazione alla verifica periodica; - la documentazione da allegare alla richiesta. 34

67 Il punto 3.1 dell allegato III al D.M. 11 aprile 2011 prevede la costituzione di una apposita Commissione per esaminare le istanze pervenute. MiSE Min. Salute INAIL Min. Lavoro Coordinam. Tecn. Regioni 35

68 A seguito del parere positivo della Commissione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, viene adottato il provvedimento di iscrizione nell elenco dei soggetti abilitati. 36

69

70 NOME DEL SOGGETTO ABILITATO REGIONI DI ABILITAZIONE TIPOLOGIE ATTREZZATURE Data decorrenza abilitazione 38

71

72 Il Soggetto Abilitato, una volta ottenuta l abilitazione, può richiedere l iscrizione agli elenchi regionali INAIL. L iscrizione a tali elenchi consente al Soggetto Abilitato di lavorare su delega di INAIL entro i 45 giorni. 40

73

74

75

76 RICHIESTA I VERIFICA PERIODICA 0 gg. VERIFICA DIRETTA VERIFICA ASL/ARPA o SOGGETTO ABILITATO INAIL INAIL DELEGA AL S.A. indicato dal datore di lavoro 45 gg.

77 La stipula di accordi tra INAIL, ASL e ARPA consente di gestire l attività di verifica periodica reciprocamente. Detti accordi, ove possibili, devono essere stipulati a livello regionale, definendo entità del supporto e settori.

78 Oltre all attività tecnica di verifica periodica, l INAIL è chiamato anche alla gestione e al mantenimento della banca dati informatizzata. La banca dati consente la gestione di tutte le informazioni inerenti l attività di verifica periodica, la prima e le successive. In detta banca dati confluiscono i dati dei Soggetti Abilitati e quelli di ASL/ARPA. In particolare sono conservate copie di tutte le schede di prima verifica periodica e i relativi verbali.

79

80

81 Ogni 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre i Soggetti Abilitati devono trasmettere ad INAIL il registro informatizzato che riporta copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i seguenti dati: - Regime di effettuazione della verifica; - Data rilascio verbale; - Data successiva verifica periodica; - Datore di lavoro; - Fabbricante; - Modello; - Numero di fabbrica/matricola; - Numero di certificazione, se previsto organismo notificato

82 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 5 del 3/03/2015 In caso di mancato invio dei dati il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 5 del 3/03/2015, ha previsto la sospensione dall elenco dei soggetti abilitati.

83 Ogni anno l INAIL predispone per il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali una relazione sull attività di verifica periodica, riportando i dati relativi alla I verifica e alle successive. Tali dati vengono inseriti dai soggetti abilitati e da ASL/ARPA, in modo da offrire spunti perché INAIL possa proporre iniziative per migliorare l efficacia del sistema delle verifiche periodiche.

84 SEGNALAZIONI COMPORTAMENTI ANOMALI CHE COSA SI INTENDE PER COMPORTAMENTO ANOMALO? COME VA SEGNALATO? QUALI EFFETTI SORTISCE? A CHI VA SEGNALATO?

85 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 5 del 3/03/2015

86 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 5 del 3/03/2015

87 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 5 del 3/03/2015 Modulo per la segnalazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di comportamento anomalo del Soggetto Abilitato.

88 Il D.M. 11 aprile 2011 definisce le modalità con le quali effettuare le verifiche periodiche. La I verifica periodica prevede: - la compilazione della scheda tecnica dell attrezzatura; - la redazione del verbale di verifica. Il 23 maggio 2012 è entrato in vigore il D.M. 11 aprile 2011 e con esso il regime delle prime verifiche periodiche.

89 La prima verifica periodica è finalizzata a: a) identificare l attrezzatura; b) accertare che la configurazione dell attrezzatura sia tra quelle previste dal fabbricante; c) verificare la regolare tenuta del registro di controllo ; d) controllare lo stato di conservazione; e) effettuare prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. La I verifica periodica prevede: - la compilazione della scheda tecnica dell attrezzatura; - la redazione del verbale di verifica.

90 IL TECNICO VERIFICATORE NON PUÒ ESEGUIRE LA VERIFICA PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA SUA VOLONTÀ. Altro Indisponibilità attrezzatura Indisponibilità dei mezzi per eseguire la verifica Indisponibilità personale di supporto I termini della verifica devono ritenersi interrotti ovvero vengono azzerati e riprenderanno solo una volta formalizzata la rimozione dell impedimento. L interruzione della verifica deve risultare da atto certo, per cui è necessario che il tecnico verificatore rilasci verbale al datore di lavoro nel quale siano specificate le cause che hanno impedito l effettuazione della verifica.

91 IL TECNICO VERIFICATORE NON PUÒ CONCLUDERE LA VERIFICA PERCHÉ HA NECESSITÀ DI ACQUISIRE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE O EFFETTUARE A SUPPORTO, PROVE, CONTROLLI, INDAGINI AGGIUTIVI. La verifica deve ritenersi sospesa ovvero i termini devono essere congelati al momento dell effettuazione della verifica, per poi riprendere nel momento in cui quanto richiesto dal verificatore viene fornito dal datore di lavoro. Il tecnico deve rilasciare un verbale nel quale specifichi le cause che hanno determinato la sospensione della verifica e il termine entro il quale quanto richiesto deve essere prodotto.

92 IL TECNICO CONTATTA IL DATORE DI LAVORO PER DEFINIRE LA DATA PER EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA 1- VIENE CONCORDATO SOPRALLUOGO CON DATORE DI LAVORO. TALE DATA DEVE ESSERE COMUNICATA AL DATORE DI LAVORO, UNA VOLTA DEFINITA. 2- IL DATORE DI LAVORO COMUNICA CHE L ATTREZZATURA NON E DISPONIBILE PER EFFETTUARE LA VERIFICA. 3- NON RISULTA POSSIBILE CONTATTARE IL DATORE DI LAVORO

93 Al momento della sottoscrizione del verbale, il tecnico deve accertarsi della identità del datore di lavoro ovvero del suo rappresentante. Non è quindi ammessa la firma di soggetti diversi dal datore di lavoro a meno che non siano da questi individuati come rappresentanti. In tale caso occorre acquisire copia dell atto di rappresentanza per detto specifico adempimento. Il tecnico verificatore deve redigere duplice copia di scheda tecnica e verbale: una deve essere consegnata al datore di lavoro o suo rappresentante, l altra acquisita agli atti dell UOT. In caso di verbale negativo questo dovrà essere trasmesso all organo di vigilanza competente per territorio.

94 La prima verifica periodica è finalizzata a: a) identificare l attrezzatura; b) accertare che la configurazione dell attrezzatura sia tra quelle previste dal fabbricante; c) verificare la regolare tenuta del registro di controllo ; d) controllare lo stato di conservazione; e) effettuare prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. La I verifica periodica prevede: - la compilazione della scheda tecnica dell attrezzatura; - la redazione del verbale di verifica.

95 Il D.M. 11 aprile 2011 prevede una scheda per ciascuna attrezzatura. In totale sono 13 schede: 11 per SC e SP, 2 per GVR.

96 96

97

98 Dati identificativi dell attrezzatura

99 Caratteristiche principali dell attrezzatura Dispositivi di sicurezza installati

100 Documentazione dell attrezzatura

101

102 Il verbale di verifica periodica consta di 4 parti, prevedendo: 1- accertamento Condizioni generali di conservazione e manutenzione 2- Esame degli organi principali 3- controllo Comportamento durante le prove di funzionamento dell apparecchio e dei dispositivi di sicurezza 4- verifica Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica

103 Condizioni generali di conservazione e manutenzione: il tecnico prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della macchina risulta siano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell art. 71 comma 9 è tenuto a registrare qualsiasi controllo condotto). In caso di interventi di manutenzione straordinaria verificare che non comportino una nuova immissione sul mercato; in particolare, accertare che l intervento non introduca rischi aggiuntivi non presi in considerazione dal fabbricante all atto dell immissione sul mercato dell attrezzatura (aumenti di portata, di potenza, modifiche dimensionali che possono incidere sulla resistenza e/o sulla stabilità dell attrezzatura, ecc.), se necessario acquisendo documentazione aggiuntiva. esame registro di controllo esame visivo di targhe, pittogrammi eventuali involucri protettivi, ecc.

104 Esame degli organi principali: Una volta identificati i principali organi dell attrezzatura, controllarne la conformità con quanto indicato nel manuale d uso, verificando, tramite esame visivo, l eventuale presenza di parti sverniciate, cricche, deformazioni o corrosioni. Comportamento durante le prove di funzionamento dell apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Seguendo esclusivamente le indicazioni riportate dal fabbricante nel manuale d uso, procedere con l effettuazione delle prove di funzionamento dell attrezzatura. Tali prove dovranno contemplare la verifica del corretto funzionamento dei dispositivi previsti dal fabbricante, nelle condizioni di lavoro consentite. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Riportare una breve descrizione della configurazione rilevata al momento della verifica, appurando che corrisponda ad una di quelle previste nella scheda tecnica a corredo della macchina.

105 Prendendo in esame esclusivamente gli elementi richiamati nel verbale di verifica il tecnico è chiamato a stabilire l adeguatezza o meno, ai fini della sicurezza, dell attrezzatura. E bene precisare che l esito della verifica che il tecnico è chiamato a definire non riguarda la conformità della macchina, ma unicamente aspetti legati alla manutenzione condizioni generali di conservazione e manutenzione esame organi principali comportamento durante le prove di funzionamento dell attrezzatura comportamento durante le prove di funzionamento dei dispositivi di sicurezza configurazione e dati tecnici rilevati conservazione dell attrezzatura, con particolare riguardo alla presenza ed allo stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza che l attrezzatura dovrebbe avere. Possono ovviamente verificarsi dei casi in cui aspetti legati alla conformità della macchina (e quindi a presunte violazioni di quanto previsto dalla Direttiva Macchine) comportino un esito negativo del verbale. 105

106

107 UNITÀ OPERATIVE TERRITORIALI UOT DIT AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO

108

109

110

LA TUA RISPOSTA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA TUA RISPOSTA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE SU ATTREZZATURE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA V.E.M. Srl LA TUA RISPOSTA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO info@vemverifiche.com www.vem-verifiche.com

Dettagli

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 a carico del datore di lavoro e del dirigente Art. 70, co. 2 allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2 art. 87: sanzione amministrativa

Dettagli

DAOS S.r.l. Tipologia e Sottogruppo Note Periodicità Prima Verifica Successiva

DAOS S.r.l. Tipologia e Sottogruppo Note Periodicità Prima Verifica Successiva CATEGORIA SC SOLLEVAMENTO MATERIALI Tipologia e Sottogruppo Note Periodicità Prima Verifica Successiva GRU TRASFERIBILI A Torre Portata > 200 Kg. Vd. tabella 369,52 286,95 Derrick Portata > 200 Kg. Vd.

Dettagli

ATTREZZATURE DI LAVORO E MACCHINE AGRICOLE PARTE 1

ATTREZZATURE DI LAVORO E MACCHINE AGRICOLE PARTE 1 1 E MACCHINE AGRICOLE PARTE 1 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Data: novembre 2014 Docente: ing. Marco Cotto 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 (coordinato con

Dettagli

DAOS S.r.l. Tipologia e Sottogruppo Note Periodicità Prima Verifica Successiva

DAOS S.r.l. Tipologia e Sottogruppo Note Periodicità Prima Verifica Successiva CATEGORIA SC DAOS S.r.l SOLLEVAMENTO MATERIALI Tipologia e Sottogruppo Note Periodicità Prima Verifica Successiva GRU TRASFERIBILI A Torre Portata > 200 Kg. Vd. tabella 361,22 280,50 Derrick Portata >

Dettagli

Apparecchi di sollevamento e verifiche periodiche: problematiche, novità, soluzioni

Apparecchi di sollevamento e verifiche periodiche: problematiche, novità, soluzioni SEMINARIO TECNICO Apparecchi di sollevamento e verifiche periodiche: problematiche, novità, soluzioni Perché nasce il nuovo decreto ministeriale? Esigenze applicative D.Lgs 81/2008 Art. 71 comma 11 e 13

Dettagli

Attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone. Verifica periodica successiva alla prima. Prima verifica periodica

Attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone. Verifica periodica successiva alla prima. Prima verifica periodica DECRETO DIRIGENZIALE 23/11/2012 CON ADEGUAMENTO ALL INDICE ISTAT AL 30/11/2014 TARIFFE (0) PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL ALLEGATO VII DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008

Dettagli

TABELLA N. 1 ADEGUAMENTO ALL INDICE ISTAT

TABELLA N. 1 ADEGUAMENTO ALL INDICE ISTAT TABELLA N. 1 ADEGUAMENTO ALL INDICE ISTAT TARIFFE (0) PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL ALLEGATO VII DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 Tabella n. 1A Attrezzature di lavoro

Dettagli

TABELLA N. 1 ADEGUAMENTO ALL INDICE ISTAT

TABELLA N. 1 ADEGUAMENTO ALL INDICE ISTAT TABELLA N. 1 ADEGUAMENTO ALL INDICE ISTAT TARIFFE (0) PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL ALLEGATO VII DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 Tabella n. 1A Attrezzature di lavoro

Dettagli

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO EFM Sas Romano d Ezzelino (VI) Via del Commercio 4 Phone: +39 0424 1958012 Mail: sicurezza@efm.academy Feltre (BL) Via S. Maria del Prato 3 Phone: +39 0439 2984 Mail: sicurezza@efm.academy VERIFICHE PERIODICHE

Dettagli

m_lps.32.registro UFFICIALE.U

m_lps.32.registro UFFICIALE.U m_lps.32.registro UFFICIALE.U.0004393.04-03-2019 Ispettorato Nazionale Lavoro Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A. Assessorati alla sanità delle regioni e P.A. Provincia autonoma di Trento Provincia

Dettagli

Prot.n Verifiche attrezzature di lavoro - Chiarimenti ministeriali

Prot.n Verifiche attrezzature di lavoro - Chiarimenti ministeriali Prot.n. 1074 CIRC.n. 229 del 07.09.2012 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE Verifiche attrezzature di lavoro - Chiarimenti ministeriali Il Ministero del Lavoro con la circolare n.23 del 13 agosto u.s., ha chiarito

Dettagli

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L. TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. 4 MAGGIO 1982 N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Dettagli

ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO (SC) COSE E PERSONE (SP)

ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO (SC) COSE E PERSONE (SP) ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO (SC) COSE E PERSONE (SP) Si classificano in : Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga a) Apparecchi mobili

Dettagli

Accordo Stato-Regioni per l abilitazione operatori di attrezzature

Accordo Stato-Regioni per l abilitazione operatori di attrezzature Accordo Stato-Regioni per l abilitazione operatori di attrezzature Accordo formazione Specifica abilitazione operatori art. 73 comma 5 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 73, comma 5) Approvato il 22 Febbraio

Dettagli

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Lo scopo di questa nota, di tipo strettamente informativo, assolve all'esigenza propria dell'ente pubblico, di portare a conoscenza il Datore di Lavoro

Dettagli

Verifica periodica successiva alla prima. Prima verifica perodica. Attrazzature di lavoro del gruppo SP (Sollevamento Persone) Immagine

Verifica periodica successiva alla prima. Prima verifica perodica. Attrazzature di lavoro del gruppo SP (Sollevamento Persone) Immagine Attrazzature di lavoro del gruppo SP (Sollevamento Persone) Immagine Prima verifica perodica Verifica periodica successiva alla prima Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna 332,00 247,00 Ascensori

Dettagli

Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro

Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro D. Lgs. 81-2008 Titolo III CAPO I -Articolo 69 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a)

Dettagli

Attrezzature di Lavoro: Cosa cambia per le verifiche periodiche

Attrezzature di Lavoro: Cosa cambia per le verifiche periodiche Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimenti di Padova Attrezzature di Lavoro: Cosa cambia per le verifiche periodiche Il ruolo del Dipartimento INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica

Dettagli

17 Ottobre Bologna - Ing. Paolo GIACOBBO SCAVO

17 Ottobre Bologna - Ing. Paolo GIACOBBO SCAVO 17/10/2013 17 Ottobre 2013 - Bologna - Ing. Paolo GIACOBBO SCAVO 1 DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ART. 194 1. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata

Dettagli

Servizi Sicurezza Lavoro

Servizi Sicurezza Lavoro DEFINIZIONI ABILITAZIONI ATTREZZATURE DA LAVORO Definizioni sulla Formazione e Corsi all abilitazione di attrezzature specifiche da lavoro quali piattaforme elevabili, gru, pompe per calcestruzzo, etc.

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

Dettagli

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie Uso delle attrezzature di lavoro Il Capo II del Titolo III corrisponde al titolo III del D.Lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE e alcune disposizioni normative tra cui il d.p.r. 27 aprile

Dettagli

PRESTAZIONI VERIFICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE

PRESTAZIONI VERIFICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE PRESTAZIONI VERIFICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE voce n. DESCRIZIONE ATTIVITA' / PRESTAZIONE Tariffa Rilascio copia conforme documentazione (es. libretti matricolari, certificazioni e documentazione 1 tecnica)

Dettagli

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo

Dettagli

Manutenzione e Gestione delle Attrezzature da lavoro Unità Operativa Territoriale - Bergamo

Manutenzione e Gestione delle Attrezzature da lavoro Unità Operativa Territoriale - Bergamo Data 04 aprile 2017 Manutenzione e Gestione delle Attrezzature da lavoro Unità Operativa Territoriale - Bergamo Data: 04 aprile 2017 «TITOLO..» Attrezzature di lavoro: riferimenti normativi e tecnici con

Dettagli

Modalità applicative del DM 11 aprile 2011

Modalità applicative del DM 11 aprile 2011 Modalità applicative del DM 11 aprile 2011 BOLOGNA 12 DICEMBRE 2011 Ing Massimo Rizzati Az USL di Ferrara D.lgs 81/08 Titolo III Articolo 69 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente

Dettagli

ISCRIZIONE GRATUITA SOCIO ADERENTE (esclusi formatori e consulenti in base al D.Lgs 81/08 e ss. mm.)

ISCRIZIONE GRATUITA SOCIO ADERENTE (esclusi formatori e consulenti in base al D.Lgs 81/08 e ss. mm.) ISCRIZIONE GRATUITA SOCIO ADERENTE (esclusi formatori e consulenti in base al D.Lgs 81/08 e ss. mm.) SETTORE : EDILE INDUSTRIA AGRICOLTURA COMMERCIO SERVIZI/TERZIARO MANIFATTURIERO METALMECCANICO ARTIGIANATO

Dettagli

SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE SECONDO IL D.LGS 81/08 20 SETTEMBRE 2017

SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE SECONDO IL D.LGS 81/08 20 SETTEMBRE 2017 SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE SECONDO IL D.LGS 81/08 20 SETTEMBRE 2017 Maggiore attenione verso la sicurezza e la salute Valutazione e controllo dei rischi Miglioramento dell efficienza dei processi produttivi

Dettagli

ATTREZZATURE DI LAVORO. Ing. Giovanni Andrea Zuccarello

ATTREZZATURE DI LAVORO. Ing. Giovanni Andrea Zuccarello DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ALL ADDESTRAMENTO: COME AUMENTARE LA PROFESSIONALITÀ DEI LAVORATORI ATTREZZATURE DI LAVORO DI 11 aprile 2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle Verifiche Periodiche

Dettagli

Generatori di vapore fissi e semifissi e generatori di 6.1 calore per riscaldamento

Generatori di vapore fissi e semifissi e generatori di 6.1 calore per riscaldamento Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 34 6. AREA INGEGNERIA pag. 34 Generatori di vapore fissi e semifissi e generatori di 6.1 calore per riscaldamento 6.1.1 Verifiche

Dettagli

DECRETO 11 aprile 2011

DECRETO 11 aprile 2011 DECRETO 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti

Dettagli

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI A Direzioni

Dettagli

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del dlgs n. 81/08 nonché i criteri per

Dettagli

Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione

Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione INAIL ASSOLOMBARDA Sorveglianza del mercato, verifica periodica e formazione sugli apparecchi di sollevamento: sinergie per la sicurezza Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione

Dettagli

LE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO SECONDO IL D.LGS N. 81/2008 e ss.mm.

LE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO SECONDO IL D.LGS N. 81/2008 e ss.mm. LE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO SECONDO IL D.LGS N. 81/2008 e ss.mm. 1 Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza indicate nell art. 15 comma 1, alla lettera

Dettagli

NCONTRO TECNICO GRATUITO

NCONTRO TECNICO GRATUITO NCONTRO TECNICO GRATUITO sicurezzambientenergia Noi troviamo la soluzione UNICO riferimento, TANTE specializzazioni Un team di oltre 100 tecnici 5 sedi operative Friuli, Lombardia, Trentino A.A., Veneto

Dettagli

Verifiche di sicurezza dei luoghi di lavoro: dalla forma alla sostanza. Casi particolari nell ambito delle verifiche ex art. 71 c.11 D.Lgs.

Verifiche di sicurezza dei luoghi di lavoro: dalla forma alla sostanza. Casi particolari nell ambito delle verifiche ex art. 71 c.11 D.Lgs. Verifiche di sicurezza dei luoghi di lavoro: dalla forma alla sostanza Casi particolari nell ambito delle verifiche ex art. 71 c.11 D.Lgs.81/08 Ing. Aldo CAMISASSI VPC Valvole Pompe Componenti Verona Fiere

Dettagli

E MAC CAMPAGNA SICUREZZA CAMPAGNA SICUREZZA. sicurezza in cantiere. edilizia >>>integrata APPLICATO AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

E MAC CAMPAGNA SICUREZZA CAMPAGNA SICUREZZA. sicurezza in cantiere.  edilizia >>>integrata APPLICATO AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E MAC edilizia >>>integrata CAMPAGNA SICUREZZA CAMPAGNA SICUREZZA INFORMAZIONI SUL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.Lgs 81/2008 APPLICATO AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DECRETO VERIFICHE PERIODICHE 11 APRILE

Dettagli

DM.11 aprile 2011 Prima verifica periodica attrezzature a pressione Allegato II punto 4.1.2

DM.11 aprile 2011 Prima verifica periodica attrezzature a pressione Allegato II punto 4.1.2 Ricerca Certificazione Verifica Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti ed Impianti DM.11 aprile 2011 Prima verifica periodica attrezzature a pressione Allegato II punto 4.1.2 Andrea Tonti

Dettagli

ASSIMPREDIL ANCE SEMINARIO 20 maggio 2010

ASSIMPREDIL ANCE SEMINARIO 20 maggio 2010 ASSIMPREDIL ANCE SEMINARIO 20 maggio 2010 LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE PER LE IMPRESE EDILI Commento del Titolo III Capo I Artt. 69 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Tipologie

Dettagli

CONTESTO NORMATIVO. Ascensori e montacarichi. Impianti elettrici. Attrezzature di lavoro COMPARTO 1 COMPARTO 2 COMPARTO 3

CONTESTO NORMATIVO. Ascensori e montacarichi. Impianti elettrici. Attrezzature di lavoro COMPARTO 1 COMPARTO 2 COMPARTO 3 MESSA IN ESERCIZIO E PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE DI ASCENSORI, MONTACARICHI, IMPIANTI ELETTRICI E ATTREZZATURE DI LAVORO a cura di Michele Funaro 1 INTRODUZIONE Il problema della sicurezza dei luoghi di

Dettagli

Modalità applicative del DM 11 aprile Rimini 23 Aprile 2013

Modalità applicative del DM 11 aprile Rimini 23 Aprile 2013 Modalità applicative del DM 11 aprile 2011 Rimini 23 Aprile 2013 D.lgs 81/08 Titolo III Articolo 69 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a) attrezzatura

Dettagli

Accordo formazione utilizzo attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Donato Lombardi

Accordo formazione utilizzo attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Donato Lombardi Accordo formazione utilizzo attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari Donato Lombardi Accordo formazione utilizzo attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari

Dettagli

I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MILANO 3 LUGLIO 2014 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: RUOLI E RESPONSABILITÀ

I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MILANO 3 LUGLIO 2014 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: RUOLI E RESPONSABILITÀ I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MILANO 3 LUGLIO 2014 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: RUOLI E RESPONSABILITÀ SCHEDE PER LA DEFINIZIONE DI PIANI PER I CONTROLLI DI APPARECCHI

Dettagli

Direttore Dipartimenti Territoriali di Bologna e Piacenza INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica

Direttore Dipartimenti Territoriali di Bologna e Piacenza INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro: analisi tecnica, giuridica ed economica DI 11 aprile 2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle

Dettagli

Aggiornamento Esperti verificatori. Modulo specialistico Gruppo B sollevamento COSE

Aggiornamento Esperti verificatori. Modulo specialistico Gruppo B sollevamento COSE Aggiornamento Esperti verificatori Modulo specialistico Gruppo B sollevamento COSE In collaborazione con Ing. Massimo Mascotti Trento ED 1: 6 e 10 ottobre 2014 ED 2: 7 e 15 ottobre 2014 ED 3: 8 e 16 ottobre

Dettagli

LE VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

LE VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 1/6 LE VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Nota informativa per la sicurezza degli apparecchi di sollevamento Lo scopo di questa informativa è quello di portare a conoscenza il Datore di

Dettagli

LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CON RIFERIMENTO ALLE VERIFICHE PERIODICHE (ART. 71 D.Lgs 81/08)

LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CON RIFERIMENTO ALLE VERIFICHE PERIODICHE (ART. 71 D.Lgs 81/08) LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CON RIFERIMENTO ALLE VERIFICHE PERIODICHE (ART. 71 D.Lgs 81/08) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81 Integrato DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 n.106 pubblicato

Dettagli

Verifiche periodiche delle attrezzature: decreto 11 aprile 2011

Verifiche periodiche delle attrezzature: decreto 11 aprile 2011 Protezione Ambiente Sicurezza Studio associato professionale Via Lana, 1 25020 FLERO (Brescia) Telefono 030.3583956 Fax 030.3583957 www.studiopas.it e-mail : info@studiopas.it Partita IVA : 03539590178

Dettagli

Unità Operativa Territoriale di BOLZANO. Dott. Ing. Maria Oss

Unità Operativa Territoriale di BOLZANO. Dott. Ing. Maria Oss Unità Operativa Territoriale di BOLZANO Dott. Ing. Maria Oss Compiti dell Unità Operativa Territoriale 1. Verifica di attrezzature ed impianti Attrezzature di sollevamento Attrezzature a pressione Impianti

Dettagli

CONVEGNO. La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs 106/09 di modifica al testo unico

CONVEGNO. La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs 106/09 di modifica al testo unico Dipartimento Tecnologie di Sicurezza CONVEGNO La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs 106/09 di modifica al testo unico Uso delle attrezzature di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs.

Dettagli

Circolare N.53 del 27 Marzo 2013

Circolare N.53 del 27 Marzo 2013 Circolare N.53 del 27 Marzo 2013 Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un specifica abilitazione degli operatori. Chiarimenti del ministero Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle

Dettagli

Introduzione ai controlli degli apparecchi di sollevamento materiali e relativi accessori di sollevamento

Introduzione ai controlli degli apparecchi di sollevamento materiali e relativi accessori di sollevamento Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza CONVEGNO Piani di controllo degli apparecchi di sollevamento materiali ex art. 71 comma 8 Introduzione ai controlli degli

Dettagli

CARRI RACCOGLI FRUTTA La messa in servizio e la verifica dei carri raccogli frutta

CARRI RACCOGLI FRUTTA La messa in servizio e la verifica dei carri raccogli frutta CARRI RACCOGLI FRUTTA La messa in servizio e la verifica dei carri raccogli frutta Bologna, 16 ottobre 2017 Ing. Paolo Pantalone INAIL - UOT Bologna 1 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO Le macchine agricole raccogli

Dettagli

Workshop Le macchine della filiera per lo smaltimento dei rifiuti

Workshop Le macchine della filiera per lo smaltimento dei rifiuti Rimini, 10 novembre 2016 Ing. Sara Anastasi Workshop Le macchine della filiera per lo smaltimento dei rifiuti Accertamento tecnico e dei caricatori per rottami Accertamento tecnico e : l innovazione tecnologica

Dettagli

Impianti e attrezzature di lavoro Regime delle verifiche e dei collaudi: tempistica e soggetti a cui rivolgersi

Impianti e attrezzature di lavoro Regime delle verifiche e dei collaudi: tempistica e soggetti a cui rivolgersi ISO 9001 : 2000 Certificato n. 97039 Settore Territorio Area Ambiente e Sicurezza Impianti e attrezzature di lavoro Regime delle verifiche e dei collaudi: tempistica e soggetti a cui rivolgersi Presentazione:

Dettagli

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Martedì 21 Agosto :42

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Martedì 21 Agosto :42 Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del dlgs n. 81/08 nonché i criteri per

Dettagli

ing. Maurizio Larice INAIL Certificazione Verifica Ricerca Unità Operativa Territoriale di Udine

ing. Maurizio Larice INAIL Certificazione Verifica Ricerca Unità Operativa Territoriale di Udine Udine, 23 maggio 2018 IMPIANTI A PRESSIONE RISCHI, BUONE PRASSI E CONTROLLI ing. Maurizio Larice INAIL Certificazione Verifica Ricerca Unità Operativa Territoriale di Udine Le attività dell UOT di Udine

Dettagli

ARPAM. decennali. quelle, oltre la. con prescrizione;

ARPAM. decennali. quelle, oltre la. con prescrizione; 15. ATTIVITÀ RELATIVE ALLE VERIFICHE IMPIANTISTICHE Per verifiche periodiche si intendono tutte quelle verifiche tecniche che gli specifici regolamenti prevedono debbano essere effettuate dall ENTEE preposto

Dettagli

ATS Città Metropolitana di Milano SC PSAL Ubaldo Minniti 13 aprile 2016

ATS Città Metropolitana di Milano SC PSAL Ubaldo Minniti 13 aprile 2016 CONFRONTO TRA LE ATTIVITA DI PREVENZIONE SVOLTE DAL SERVIZIO PSAL: Attività verifiche Impianti di Sollevamento ATS Città Metropolitana di Milano SC PSAL Ubaldo Minniti 13 aprile 2016 ATTIVITA ASCENSORI

Dettagli

IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Possibili futuri scenari nell uso delle macchine. Ing. Giuseppe Piegari Ministero del lavoro

IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Possibili futuri scenari nell uso delle macchine. Ing. Giuseppe Piegari Ministero del lavoro IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08 Titolo III Possibili futuri scenari nell uso delle macchine Ing. Giuseppe Piegari Ministero del lavoro ART. 69 - Definizioni Agli effetti delle disposizioni di

Dettagli

CONVEGNO MACCHINE Verifiche Periodiche

CONVEGNO MACCHINE Verifiche Periodiche CONVEGNO MACCHINE Verifiche Periodiche Monfalcone, 22 gennaio 2014 TdP Claudio Filippi DECRETO LEGISLATIVO n. 81/208 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 8. Fermo restando quanto disposto al comma

Dettagli

Art. 71 Comma 11: sottoposta a verifica periodica per valutare l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza

Art. 71 Comma 11: sottoposta a verifica periodica per valutare l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza Bologna, 29 novembre 2018 Ing. Luigi Monica Prof.ssa Maria Grazia Gnoni 2018 "La gestione del rischio dalla costruzione all'esercizio a 130 anni dalla prima legge sulla sicurezza delle caldaie a vapore"

Dettagli

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE IN CANTIERE: GLI OBBLIGHI PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA - I PARTE - GEOM. LUCA PERLATI VERONA, LÌ 02/05/2018

Dettagli

Premessa ed iter del provvedimento

Premessa ed iter del provvedimento DM 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti

Dettagli

Formazione e abilitazione utilizzo attrezzature di lavoro termine ultimo 12 marzo 2015

Formazione e abilitazione utilizzo attrezzature di lavoro termine ultimo 12 marzo 2015 Formazione e abilitazione utilizzo attrezzature di lavoro termine ultimo 12 marzo 2015 Pubblichiamo un remind relativamente all'accordo approvato in data 22/2/2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni di

Dettagli

Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro ex art 71 co e allegato VII D.lgs 81/08. Decreto 11 aprile 2011

Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro ex art 71 co e allegato VII D.lgs 81/08. Decreto 11 aprile 2011 Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro ex art 71 co.1.111 e allegato VII D.lgs 81/08 Decreto 11 aprile 2011 Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Impiantistica Antinfortunistica Direttore: Dott.

Dettagli

Organismo di Ispezione di tipo A ai s ensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n 462

Organismo di Ispezione di tipo A ai s ensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n 462 . CONTROL S.r.l. La Control s.r.l. nasce nel 2001 operando inizialmente nell area dei servizi per l ambiente, per la salute, sicurezza dell uomo e per il risparmio energetico, rivolti al mondo delle imprese

Dettagli

D. Lgs. 81 del

D. Lgs. 81 del D. Lgs. 81 del 30.04.2008 COORDINATO CON D.Lgs. 106/2009 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO III - Capo I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Art. 69: DEFINIZIONI RIPRESE DA

Dettagli

AMBIENTE LAVORO 2014 Bologna Fiere, 23 ottobre 2014

AMBIENTE LAVORO 2014 Bologna Fiere, 23 ottobre 2014 AMBIENTE LAVORO 2014 Bologna Fiere, 23 ottobre 2014 L uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei e mobili: norme e buone prassi Relatore: Avv. Lorenzo Perino Segretario IPAF Italia

Dettagli

Filippo Lago Adriatic District Certification Product Manager Rina Services S.p.A.

Filippo Lago Adriatic District Certification Product Manager Rina Services S.p.A. Incontro Tecnico: Obbligo verifiche periodiche delle attrezzature sui luoghi di lavoro 28 Giugno 2012 Vicenza (Vi) Relatore: Filippo Lago Adriatic District Certification Product Manager Rina Services S.p.A.

Dettagli

EXPOTRAINING 2014 Fiera Milano City, 1 ottobre 2014

EXPOTRAINING 2014 Fiera Milano City, 1 ottobre 2014 EXPOTRAINING 2014 Fiera Milano City, 1 ottobre 2014 I PRINCIPALI RISCHI DI UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA AEREA ED IL RAPPORTO IPAF SUL MONITORAGGIO DEGLI INCIDENTI Relatore: Avv. Lorenzo Perino Segretario

Dettagli

SCHEDE PER I PIANI DI CONTROLLO DEGLI

SCHEDE PER I PIANI DI CONTROLLO DEGLI DIPARTIMENTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA DI PRODOTTI IMPIANTI E INSEDIAMENTI ANTROPICI SCHEDE PER I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI Sara Anastasi Luigi Monica SEMINARIO

Dettagli

Scale aeree ad inclinazione variabile

Scale aeree ad inclinazione variabile SEGNARE CON UNA X A FIANCO L ATTREZZATURA PRESENTE IN AZIENDA ATTREZZATURA (DENOMINAZIONE UTILIZZATA NELL ALLEGATO VII D.LGS. 81/2008) Scale aeree ad inclinazione variabile INTERVENTO/PERIODICITÀ Ponti

Dettagli

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA Direttore Regionale: Dott. Antonio Traficante

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA Direttore Regionale: Dott. Antonio Traficante DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA Direttore Regionale: Dott. Antonio Traficante SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA Unità operativa territoriale di Milano Direttore UOT: Dott. Ing. Michele De

Dettagli

I carri raccogli frutta sul campo Esperienze di vigilanza

I carri raccogli frutta sul campo Esperienze di vigilanza Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta Conduzione ed adeguamento dei trattori agricoli I carri raccogli frutta sul campo Esperienze di vigilanza Servizio Sicurezza Impianti e Macchine

Dettagli

Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta

Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta La formazione specifica per i conduttori dei carri raccogli frutta - Attività di vigilanza Servizio Sicurezza Impianti e Macchine UOPSAL APSS

Dettagli

D.M. 11 aprile 2011 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro Nota informativa

D.M. 11 aprile 2011 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro Nota informativa D.M. 11 aprile 2011 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro Nota informativa 1. Premessa 2. Riferimenti normativi 3. Suddivisione delle attrezzature di lavoro in accordo all allegato II del D.M. 11.04.11

Dettagli

Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Attrezzatura di lavoro: Definizioni (art. 69) qualsiasi macchina, apparecchio,

Dettagli

Dott. Ing. Maria Oss Unità Operativa Territoriale di Certificazione Verifica Ricerca di Bolzano

Dott. Ing. Maria Oss Unità Operativa Territoriale di Certificazione Verifica Ricerca di Bolzano Dott. Ing. Maria Oss Unità Operativa Territoriale di Certificazione Verifica Ricerca di Bolzano Obblighi di legge e modalità di messa in servizio dei carri raccoglifrutta VERIFICHE ED UTILIZZO IN SICUREZZA

Dettagli

D.M. 11 aprile 2011 NUOVE MODALITA DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. San Bonifacio (VR), 21 settembre 2012

D.M. 11 aprile 2011 NUOVE MODALITA DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. San Bonifacio (VR), 21 settembre 2012 D.M. 11 aprile 2011 NUOVE MODALITA DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO San Bonifacio (VR), 21 settembre 2012 ARPAV - D.T. - Servizio Controlli Impiantistici - Verona Ing. Sinisi Michele 1 Perché la

Dettagli

11. SCHEDA CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO

11. SCHEDA CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO 11. SCHEDA CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO La presente scheda identifica la documentazione essenziale a corredo del Carrello semovente a braccio telescopico per l effettuazione della denuncia

Dettagli

affidati a VEM servizio chiavi in mano

affidati a VEM servizio chiavi in mano affidati a VEM servizio chiavi in mano analisi documentazione, preventivi personalizzati e assistenza nella presentazione delle richieste di verifica gratuiti effettuazione verifiche in sostituzione di

Dettagli

REGISTRO CONTROLLO ATTREZZATURE

REGISTRO CONTROLLO ATTREZZATURE Emanuele Arena REGISTRO CONTROLLO ATTREZZATURE Ai sensi dell articolo 71, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Elenco delle attrezzature di lavoro Gestione scadenze dei controlli Verifiche

Dettagli

Ing. Francesca Ferrocci Bologna, 17 ottobre Area Sicurezza delle costruzioni - ANCE

Ing. Francesca Ferrocci Bologna, 17 ottobre Area Sicurezza delle costruzioni - ANCE Ing. Francesca Ferrocci Bologna, 17 ottobre 2013 Area Sicurezza delle costruzioni - ANCE GLI INFORTUNI NEL SETTORE COSTRUZIONI (CODICE ATECO ISTAT 2007 «F») 2 3 4 5 Obblighi del datore di lavoro L obbligo

Dettagli

Studio Project Consulting Centro di Formazione Territoriale Accreditato Dott. Ing. Daniele Sequino

Studio Project Consulting Centro di Formazione Territoriale Accreditato Dott. Ing. Daniele Sequino Studio Project Consulting Centro di Formazione Territoriale Accreditato Dott. Ing. Daniele Sequino ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI Accordo tra

Dettagli

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE: REGIME DI CONTROLLO E CRITICITÀ

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE: REGIME DI CONTROLLO E CRITICITÀ VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE: REGIME DI CONTROLLO E CRITICITÀ L'attività di vigilanza sulla corretta gestione delle attrezzature di sollevamento: verifiche, controlli,

Dettagli

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI A Direzioni

Dettagli

Il ruolo del Dirigente Scolastico nella gestione degli impianti e delle attrezzature di lavoro. Aspetti normativi e procedurali

Il ruolo del Dirigente Scolastico nella gestione degli impianti e delle attrezzature di lavoro. Aspetti normativi e procedurali Sicurezza edifici Ruolo del Dirigente Scolastico Venezia Mestre Aula magna sede VVF 12 dicembre 2016 dr ing. Francesco Boella U.O.T. Venezia Mestre di Certificazione, Verifica e Ricerca Il ruolo del Dirigente

Dettagli

SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO Il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di

Dettagli

Roma, 11 settembre 2014

Roma, 11 settembre 2014 Roma, 11 settembre 2014 Bando FIPIT per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica in attuazione dell articolo

Dettagli

VERIFICHE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

VERIFICHE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA VERIFICHE OBBLIGATORIE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Il D.M. 11 aprile 011 è intervenuto nel merito delle verifiche periodiche sulle attrezzature e sugli impianti già individuati nell'allegato VII al D.Lgs.

Dettagli

Definizione: sollevamento e discesa dei carichi sospesi.

Definizione: sollevamento e discesa dei carichi sospesi. Apparecchi di Sollevamento Definizione: Gru a torre la gru a torre è un apparecchio di sollevamento azionato da un proprio motore e costituito da una torre verticale munita nella parte superiore di un

Dettagli

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO. a cura dell Ing. Luigi GALLO Ispettore Tecnico DTL- Cosenza

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO. a cura dell Ing. Luigi GALLO Ispettore Tecnico DTL- Cosenza ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO a cura dell Ing. Luigi GALLO Ispettore Tecnico DTL- Cosenza Attrezzature di sollevamento La famiglia delle attrezzature di sollevamento è costituita da numerose tipologie,

Dettagli

Le verifiche periodiche?

Le verifiche periodiche? Entrata in vigore Il decreto 11.04.11 è entrato in vigore 390 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (23 maggio 2012), fatta eccezione per l allegato III*, che è entrato in vigore il giorno successivo

Dettagli

Abilitazione alla conduzione dei carri raccogli frutta. Nicola Delussu UOC PSAL Milano ATS Città Metropolitana di Milano

Abilitazione alla conduzione dei carri raccogli frutta. Nicola Delussu UOC PSAL Milano ATS Città Metropolitana di Milano Abilitazione alla conduzione dei carri raccogli frutta Nicola Delussu UOC PSAL Milano ATS Città Metropolitana di Milano D.lgs. 81/2008 informazione, formazione, addestramento Articolo 73 comma 1 Nell ambito

Dettagli

LE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SECONDO IL D.LGS 81/08 CENTRO CONGRESSI PAPA GIOVANNI XXIII - BG 19 FEBBRAIO 2016

LE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SECONDO IL D.LGS 81/08 CENTRO CONGRESSI PAPA GIOVANNI XXIII - BG 19 FEBBRAIO 2016 LE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SECONDO IL D.LGS 81/08 CENTRO CONGRESSI PAPA GIOVANNI XXIII - BG 19 FEBBRAIO 2016 D.L. 81/08 ART. 30 Modelli di organizzazione e di gestione In relazione all adozione di

Dettagli

D.M. 11 Aprile 2011 VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

D.M. 11 Aprile 2011 VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO D.M. 11 Aprile 2011 DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E.C.S. srl, già organismo notificato per la direttiva ascensori, è stata abilitata, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella regione Lombardia

Dettagli