~L MINISTERO AFFARI ESTERI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "~L MINISTERO AFFARI ESTERI"

Transcript

1 .. _--~~._- ---_ ~~-~--_:... --~---_...:: =-- -= MOD.7-UG. ~~~ Ufficio Attuazione Servizio Sanitario Nazionale ~Qo.QLIYLJ 9J.~ ~-n/~~... ~... _ _ _ OGGETTO: Modular1o, norme e procedure per l'applicazione della Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale del 7 dicembre AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO AI COMMISSARI DEL GOVERNO PRESSO LE REGIONI AGLI ASSESSORI REGIONALI ALLA SANITA' AGLI ASSESSORI PROVINCIALI ALLA SANITA' DELLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO AGLI UFFICI REGIONALI DI COOR DINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTE RO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO LQRO SEDI AL MINISTERO DEL LAVORO E DEL LA PREVIDENZA SOCIALE VIA FLAVIA, 6 EQMà ~L MINISTERO AFFARI ESTERI P.LE DELLA FARNESINA AL MINISTERO DEGLI INTERNI PALAZZO DEL VIMINALE RQMA AL MINISTERO DEL TESORO VIA XX SETTEMBRE, 97 ROMA E' stata approvata definitivamente, dalle Istituzioni compe.. tenti italiana e tunisina, la modulistica per l'applicazione della ~ Convenzione di sicurezza sociale del 7 dicembre '\ g " ti Nel portarla a conoscenza delle SS. LL., si ritiene utile for ~ ~ nire un riepilogo della normativa.. o \ ~ l Gli argomenti <;ii seguito trattati riguardano l'assicurazione 2 malattia e maternità ed in particolare i riflessi applicativi di interesse per gli operatori che curano la materia convenzionale. ~!Z

2 2,l. FONTI Legge 7 ottobre 1986 n. 735 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 258 del 26/11/86).. " Comunicato del Ministero degli Affari Esteri: "Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984" e testo dell'accordo amministrativo (G.U. n. 122 del 28 maggio 1987). 2. DECORRENZA Dall'l giugno 1987 (art. 42, Conv.). 3. CAMPO DI APPLICAZIONE Salvo particolari limitazioni, evidenziate nelle singole situazioni protette, beneficiano della Convenzione: A) i cittadini dei due Stati contraenti (art. 3 punto l, Conv.) che siano: a) lavoratori salariati o assimilati e lavoratori indipendenti, iscritti ai regimi di cui all'art. 2 della Convenzione (art. l letto c, Conv.). In particolare, per quanto riguarda l'italia le categorie dei lavoratori indipendenti sono quelle degli: artigiani, esercenti attività commerciale, coltivatori diret~i e mezzadri (art. 3 letto A. punto l, Acc.); b) titolari di pensione o rendita delle predette categorie: B) i familiari. di gualsiasi nazionalità. considerati a carico delle persone di cui a precedenti punti a) e b) dalle legislazioni ai sensi delle quali le prestazioni sono concesse (art. l lett j, Conv.). si ricorda che in Italia "per la determinazione, ai fini dell'assistenza malattia, dei familiari a carico dei soggetti comunque tenuti al versamento dei contributi per l'assistenza stessa, si applicano le disposizioni di cui al T.U. 30,maggio 1955 n. 797 e successive modificazioni e integrazioni" (L. 3 settembre 1982 n. 627). C) superstiti, di qualsiasi nazionalità (art. 3, Conv.) ESCLUSIONI (art. 3 punto 2, Conv.) a) I pubblici dipendenti (Stato, Enti locali, Enti pubblici economici, Enti previdenziali, ecc).

3 -, " 3 b) Gli agenti diplomatici o consolari di carriera e i membri del personale tecnico e amministrativo appartenenti all'organico delle cancellerie, in servizio nelle missioni diplomatiche e nei consolati, di cui alla Convenzione di Vienna. Il personale, di dette rappresentanze, diverso dal precedente, e i lavoratori alle dipendenze personali degli agenti diplomatici e consolari, sono assoggettati obbligatoriamente alla legislazione òel Paese di accoglimento. Possono tuttavia Iloptareti (art. 7 punto 3, Conv., art. 7, Acc.) per l'applicazione della legislazione dello stato rappresentato, se ne sono cittadini; e in questo caso rientrano tra i beneficiari della Convenzione (vedasi successivo paragrafo 4.3). 4. SITUAZIONI PROTETTE 4.1 Temporaneo soggiorno (art. 12, Conv.) La fattispecie ha una portata molto più restrittiva del consueto. Possono beneficiarne unicamente i cittadini, di uno dei due Stati, occupati nel territorio dell'altro Stato (assoggettati, quindi, alla legislazione di quest'ultimo) che soggiornino temporaneamente nel Paese di origine. La norma vale anche per i familiari a carico che risiedono con il lavoratore nel Paese di impiego. i Attestato 'del diritto è il modo I/TN 11, che può essere rilasciato con validità massima di tre mesi, e rinnovabile, in caso di necessità, per un pari periodo di tempo. La rilevazione delle spese sanitàrie in natura è effettuata al costo effettivo (art.12 Acc. amm.vo), con modo 1/TN Distacco di lavoratore (articoli 8 e 11, Conv.) L'Istituzione competente può autorizzare un periodo di distacco fino a 36 mesi.) Un'ulteriore proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, può essere concessa previo consenso dell'autorità competente dello Stato ove si svolge l'attività lavorativa (art. 8 lett a, Conv.). Le Autorità competenti dei due Paesi possono inoltre, tenuto conto di particolari esigenze, concedere al lavoratore un periodo di distacco di durata ancora maggiore (art. 9, Conv.). Per l'italia, ad esibizione del modello di distacco I/TN 4 redatto dall'inps (art. 8 punto 2 letto A, Acc.) le USL rilasceranno l'"attestato" del diritto alle prestazioni sanitarie modo I/TN 8. Su quest'ultimo saranno indicati: il nominativo del lavoratore e degli eventuali familiari a carico (secondo la legislazione italiana) che seguono il capofamiglia nel Paese di nuova occupazione. Nell'ipotesi di lavoratore già residente all'estero, potrebbe provvedere anche il Ministero della Sanità.

4 ~'I! 4 La norma si applica anche a quei lavoratori che siano inviati all'estero in trasferta. In questo caso il "certificato di distacco" è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro (all'inps e alla USL) indicante le ragioni della trasferta, le mansioni esercitate, la durata. Il rilevamento delle spese sanitarie avviene al costo effettivo con modo I/TN Altre eccezioni al principio della territorialità della legislazione applicabile. Riguarda il personale delle missioni diplomatiche e consolari che ha "optato" per la legislazione del Paese rappresentato (di cui è cittadino; Art.7 punto 3, Conv.; art. 7, Ace.), il personale viaggiante alle dipendenze di imprese di trasporto (art. 8 letto bi Conv.). I lavoratori di cui sopra, unitamente ai familiari che li seguono, beneficiano delle prestazioni sanitarie in natura a carico dell'istituzione competente per tutta la durata della loro permanenza nel territorio dell'altro stato. In Italia l'attestato del diritto alle prestazioni (mod. I\TN 8) è rilasciato dalle USL e in alcu~i casi dal Ministero della Sanità. :Per gli "optanti" 'J funqe da attestato del diritto lo stesso modello modo I/TN 7 di domanda di opzione. 4.4 Trasferimento per cure. Non è previsto. 4.5 Familiari di lavoratore«che risiedono nel territorio dello stato contraente diverso da quello competente (art. 14 Conv.; art. 9 punto 7, Acc.) '\ L'Istituzione competente (in Italia la USL) invia a quella del Paese,di residenza, direttamente o tramite gli interessati I l'attestato del diritto alle prestazioni modo I/TN lo nel quale sono elencati (su indicazione del lavoratore) i familiari che possono beneficiare dell'assistenza a suo carico, e la decorrenza di tale diritto. Sulla base di dette indicazioni l'istituzione del luogo di residenza effettua l'iscrizione dei familiari aventi diritto. Le comunicazioni di sospensione e cessazione del diritto avvengono con modo I/TN 13.

5 / 5 La Convenzione prevede che la rilevazione delle spese avvenga a forfait, per nucleo familiare e per mesi di presenza (art. 16, Conv.; art. 14, Ace. 1) (*) Per completezza, si informa che i criteri per la determinazione dell'importo della singola quota forfettaria sono stabiliti in conformità all'art. 14 dell'accordo. Le limitazioni poste dalla Convenzione al temporaneo soggiorno (vedi precedente punto 4.1) non consentono il rilascio, da parte dell'istituzione del Paese di residenza, del modo I/TN 11 ai familiari che - intendano soggiornare temporaneamente nel territorio del Paese competente Titolari di pensione o rendita a carico di uno solo dei due Stati contraenti che risiedono nel territorio dell'altro Stato, e loro familiari. Il diritto alle prestazioni è attestato con modo I/TN 9, redatto nella parte 1 dall'istituzione debitrice della pensione o rendita e nella parte 2 dall'istituzione competente per l'assicurazione malattia (in Italia le USL e in alcuni casi il Ministero della Sanità) (Art. 13 punto 2, Conv; art. 9 punto 2, Ace.). ~ Le comunicazioni di sospensione e cessazione del diritto avvengono con modo I/TN 13. Si rammen~a che i titolari di pensioni o rendite corrisposte da ambedue i paesi, beneficiano delle prestazioni sanitarie erogate dall'istituzione del Paese di residenza con onere a carico di quest'ultima (art. 13 punto 1, Conv.).., La Convenzione prevede che la rilevazione delle spese di assistenza avvenga a forfait, per nucleo familiare e per mesi di presenza (art. 16 punto 2, Convi art. 14, Ace.) (*). Le limitazioni poste dalla Convenzione al temporaneo soggiorno, non consentono il rilascio (vedi precedente punto 4.1)' da parte dell'istituzion~ del Paese di residenza, del modo I/TN 11 ai pensionati e titolari di rendita che intendano soggiornare temporaneamente nel territorio dell'altro ~aese. 4.7 Infortuni sul lavoro e malattie professionali. si ritiene utile ricordare che in Italia spetta: alle UU.SS.LL. (*)In sede di prima attuazione e fino a disposizioni contrarie, la rilevazione stessa dovrà essere effettuata al costo effettivo (con modello I/TN 16).

6 6 territorialmente competenti l'assistenza medico-ospedaliera (preventiva, curativa, riabilitativa) e la relativa fatturazione delle spese al costo effettivo (mod. I/TN 16) da addebitare all' Istituzione tunisina, nonché il rilascio degli attestati del diritto all'assicurazione infortunistica (mod. I/TN 14) previa certificazione dell'i.n.a.i.l. i all'i.n.a.i.l. sedi provinciali competenti, l'erogazione delle prestazioni economi~ che, l'autorizzazione (con mod.i/tn 12) alla fornitura e al rinnovo 'delle protesi e dei presidi ausiliari (elencati nell'''allegato'' all'accordo), nonché gli accertamenti medico-legali, i relativi rimborsi delle spese tra le Istituzioni competenti. s. DISPOSIZIONI VARIE Per beneficiare delle prestazioni in regime convenzionale, gli interessati devono preventivamente iscriversi presso la locale Istituzione, consegnando il previsto attestato del diritto (art. 9, Ace.). Qualora ne siano sprovvisti, l'istituzione del luogo di residenza o soggiorno lo richiede all'istituzione competente (art. 9 comma 5, Ace. ) Non è ammessa l'assistenza in forma indiretta. 'In caso di ricovero ospedaliex-o, l'istituzione del luogo di temporaneo soggiorn2 notifica all'istituzione competente l'avvenuto ricovero, entro 20 glorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza, con modello ancora da definirsi e, momentaneamente, con semplice lettera. stessa procedura per le dimissioni (art. 9 comma 6, Ace.). Quando il rimborso delle spese sanitarie è al costo effett~vo la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di grande importanza (elenèate nell'''allegato'' all'accordo amministrativo) è subordinata all'autorizzazione preventiva dell' Istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza (art. 15, Conv.). L'autorizzazione si considera concessa se non perviene risposta entro 30 giorni dalla richiesta (art. 10 punto 1 secondo comma, Ace..,). Il modulo da utilizzare è il Mod. I/TN 12. L'Istituzione competente può richiedere (con spese a proprio carico) l'esecuzione di perizie mediche nel territorio dell'altro Stato (art. 39, Convi art. 32, Ace.). Le partite debitorie e creditorie per spese sanitarie derivanti dall'applicazione della Convenzione, sia al costo che a forfait, possono essere regolate per compensazione (art. 14 letto A n. 3, Ace.). Le prestazioni in denaro, laddove siano previste (lavoratori in malattia o infortunati, lavoratrici in maternità), sono erogate direttamente dall'istituzione competente (per l'italia dall'i.n.p.s. e dall'i.n.a.i.l.).

7 $,01 r 6. ( FORMULARI si fa rilevare che i formulari recano indicazioni anagrafiche e di stato civile (ad es. "nome del padre", "nome del nonno", "celibe", ecc.) che non hanno importanza per la legislazione italiana. Gli operatori delle USL dovranno tenerne conto e trascriverle solo nel caso di rilascio di modelli riferiti a cittadini tunisini, omettendole per i cittadini italiani. Elenco dei formulari concernenti l'assistenza sanitaria 1/TN 4 certificato di distacco temporaneo 1/TN 5 - Domanda di proroga di distacco temporaneo :t,' :J 1/TN 8 Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in Paese diverso da quello competente ",, 1/TN 9 - Attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o J \ rendita " 1/TN lo - Attestato per l'iscrizione dei familiari del lavora tore H 1/TN Il - Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura durante un soggiorno temporaneo nel Paese di origine i,-.t, 1/TN 12 - Concessione di protesi, di grandi apparecchi, ecc. 't'h 1/TN 13 - Notifica della sospensione o soppressione del diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malat,i, tia e maternità 1/TN 14 - Attestato concernente il diritto alle prestazioni in natura della assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionàli 1/TN 15 - Domanda di ripartizioqe degli oneri della rendita 1/TN 16 Conto individuale delle spese effettive 1/TN 7 - Esercizio del diritto. di opzione t c) )} 7 \ ~All-es-. : n. 12 :formulari r.

I/CV Notifica di entrata e uscita per ricovero ospedaliero

I/CV Notifica di entrata e uscita per ricovero ospedaliero I/CV 113 - Notifica di entrata e uscita per ricovero ospedaliero 7. MODELLI PER I CITTADINI CONVENZIONATI 347 348 Guida all Assistenza Sanitaria ai cittadini non italiani 7.3.9. I/CV 114 - Concessione

Dettagli

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STATI CONVENZIONATI

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STATI CONVENZIONATI LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STATI CONVENZIONATI Parte III - Stati convenzionati e modulistica di riferimento Parte III - Stati convenzionati e modulistica di riferimento

Dettagli

I/MC 10 bis - Notifica di sospensione o cessazione del diritto di cui ai Mod. I/MC 4 e 7

I/MC 10 bis - Notifica di sospensione o cessazione del diritto di cui ai Mod. I/MC 4 e 7 7.6.8. I/MC 10 bis - Notifica di sospensione o cessazione del diritto di cui ai Mod. I/MC 4 e 7 7. MODELLI PER I CITTADINI CONVENZIONATI 427 428 Guida all Assistenza Sanitaria ai cittadini non italiani

Dettagli

L applicazione della Convenzione, per quanto concerne l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete 6 :

L applicazione della Convenzione, per quanto concerne l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete 6 : Organo: DIREZIONE GENERALE Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali Documento: Circolare n. 21 del 12 marzo 2004 Oggetto:Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

Dettagli

Agli Assessorati Regionali alla Sanità Loro Sedi. Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano Loro Sedi

Agli Assessorati Regionali alla Sanità Loro Sedi. Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano Loro Sedi Ministero della Salute Dipartimento della Programmazione e dell Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio II e VII ex DG RUERI - Rapp. Intern.

Dettagli

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti e le istruzioni necessarie per l'applicazione della normativa in parola.

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti e le istruzioni necessarie per l'applicazione della normativa in parola. Organo: INAIL Documento: Circolare n. 46 del 3 luglio 1987 Oggetto: Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina del 7 dicembre 1984 e relativo accordo amministrativo di applicazione.

Dettagli

ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA L'ITALIA E IL CAPOVERDE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE

ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA L'ITALIA E IL CAPOVERDE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA L'ITALIA E IL CAPOVERDE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA L ITALIA E IL CAPOVERDE PER L APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA

Dettagli

ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA Ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa

Dettagli

6. MODELLI PER I CITTADINI COMUNITARI 287

6. MODELLI PER I CITTADINI COMUNITARI 287 6. MODELLI PER I CITTADINI COMUNITARI 287 288 Guida all Assistenza Sanitaria ai cittadini non italiani 6.1.6. Modello E112. Certificato riguardante il mantenimento del diritto alle prestazioni malattia-maternità

Dettagli

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per ciò che concerne:

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per ciò che concerne: Allegato n. 2 alla circ. n. 68/1985 ACCORDO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE STIPULATA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DI

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.htm Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, firmata il 16 giugno 2000, ratificata con legge del 19 agosto 2003, n. 244 e

Dettagli

DOMANDA DI PRESTAZIONI IN DENARO PER INABILITA AL LAVORO Convenzione art. 9 Accordo Amministrativo art. 20

DOMANDA DI PRESTAZIONI IN DENARO PER INABILITA AL LAVORO Convenzione art. 9 Accordo Amministrativo art. 20 115 I CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE ITALIA CROAZIA TALIJANSKO - HRVATSKI UGOVOR O SOCIJALNOM O SIGURANJU DOMANDA DI PRESTAZIONI IN DENARO PER INABILITA AL LAVORO Convenzione art. 9 Accordo Amministrativo

Dettagli

Allegato alla circ. n. 7/1980

Allegato alla circ. n. 7/1980 Allegato alla circ. n. 7/1980 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU QUEBEC L'Istituto Nazionale

Dettagli

Ricevere assistenza sanitaria all'estero

Ricevere assistenza sanitaria all'estero 27-07-2017 Ricevere assistenza sanitaria all'estero TURISMO IN PAESI DELLA UNIONE EUROPEA, SEE E SVIZZERA Tutti i cittadini regolarmente iscritti nell anagrafe della Azienda Ulss ed in possesso della TEAM

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 102 03.06.2015 Lavoratori rimpatriati: chiarimenti sull indennità di disoccupazione Per ricevere l indennità di disoccupazione,

Dettagli

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi

Dettagli

ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA

ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA per l

Dettagli

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7 LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7 Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni 1 2 3 TITOLO

Dettagli

convenzioni internazionali

convenzioni internazionali 3 La Rivista convenzioni internazionali In questo numero Nuovo accordo per la sicurezza sociale tra Italia e Turchia Nuovo accordo per la sicurezza sociale tra Italia e Turchia A cura di Ilenia Campani

Dettagli

Lo scambio degli strumenti di ratifica fra i due Stati ha avuto luogo in data 31 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1991).

Lo scambio degli strumenti di ratifica fra i due Stati ha avuto luogo in data 31 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1991). Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE Documento: Circolare n. 40 del 30 luglio 1992. Oggetto: Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela. Accordo

Dettagli

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7 LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7 Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. la seguente legge: All.: n. 3 Allegato n. 1 alla circ. n. 29/1978 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 147 LEGGI E DECRETI LEGGE 6 aprile 1977. n. 236. Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'italia ed il

Dettagli

Con medesima decorrenza, è entrato in vigore anche il relativo Accordo Amministrativo di applicazione.

Con medesima decorrenza, è entrato in vigore anche il relativo Accordo Amministrativo di applicazione. Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRANAZIONALI Documento: Circolare n. 37 del 17 giugno 2003 Oggetto: Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la

Dettagli

COLF E ASSISTENTI FAMILIARI ASPETTI ASSICURATIVI

COLF E ASSISTENTI FAMILIARI ASPETTI ASSICURATIVI COLF E ASSISTENTI FAMILIARI ASPETTI ASSICURATIVI Dott. Mauro Iammarrone INAIL Direzione Centrale Prestazioni FORUM-PA ROMA 17 MAGGIO 2010 1 Presentazione 1/2 1/2 L'INAIL tutela il lavoratore contro i danni

Dettagli

eng002/ /Accordo_amministrativo.htm 1/5

eng002/ /Accordo_amministrativo.htm 1/5 URUGUAY ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL URUGUAY TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ai fini

Dettagli

Accordo amministrativo

Accordo amministrativo Testo originale 0.831.109.454.241 Accordo amministrativo concernente l applicazione del Secondo Accordo Aggiuntivo di sicurezza sociale del 2 aprile 1980 e la revisione dell Accordo amministrativo del

Dettagli

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI COMUNITARI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (U.E.), SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (S.E.E.) E CONFEDERAZIONE SVIZZERA

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI COMUNITARI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (U.E.), SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (S.E.E.) E CONFEDERAZIONE SVIZZERA ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI COMUNITARI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (U.E.), SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (S.E.E.) E CONFEDERAZIONE SVIZZERA Con il Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 si è

Dettagli

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi: Modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'unione Europea e dei loro familiari e modalità di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto

Dettagli

Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro

Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro Traduzione Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro Concluso il 7 ottobre 2010 Entrato in vigore mediante

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 30 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro Concluso il 20 maggio 1998

Dettagli

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 574/72 DEL CONSIGLIO ( CEE

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 574/72 DEL CONSIGLIO ( CEE REGOLAMENTO ( CEE ) N. 574/72 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

Dettagli

Al cennato principio della territorialità della legislazione applicabile sono apportate dall'articolo 5 della Convenzione, le seguenti eccezioni:

Al cennato principio della territorialità della legislazione applicabile sono apportate dall'articolo 5 della Convenzione, le seguenti eccezioni: Organo: INAIL Documento: Circolare n. 52 dell'11 luglio 1984 Oggetto: Convenzione tra l'italia e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980. La legge 25 gennaio 1983

Dettagli

Direzione provinciale di..

Direzione provinciale di.. 702 I CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE ITALIA CROAZIA INPS Direzione provinciale di.. Allo Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje Sredisnja Sluzba Ul. A. Mihanovica 3 10000 Zagreb e,p.c.:........ rif.::..

Dettagli

Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.

Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 20/10/2010 Circolare n. 132 Allegati n. 3 Ai Dirigenti centrali e periferici

Dettagli

Numero scheda S ISCRIZIONE REGISTRO POPOLAZIONE TEMPORANEA

Numero scheda S ISCRIZIONE REGISTRO POPOLAZIONE TEMPORANEA Numero scheda 06.620.07S ISCRIZIONE REGISTRO POPOLAZIONE TEMPORANEA Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di chi - per qualsiasi motivo - non è in grado di fissare la propria residenza

Dettagli

BILANCIO RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE. Tabella I. Rendiconto finanziario decisionale dell esercizio Entrate e Uscite

BILANCIO RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE. Tabella I. Rendiconto finanziario decisionale dell esercizio Entrate e Uscite BILANCIO RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE Tabella I Rendiconto finanziario decisionale dell esercizio 2014 - Entrate e Uscite Tabella I - Rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE (Accertamenti) (Riscossioni)

Dettagli

Schema di regolamento sui profili finanziari e contabili in materia di mobilità sanitaria internazionale (AG n. 416) Schede di lettura

Schema di regolamento sui profili finanziari e contabili in materia di mobilità sanitaria internazionale (AG n. 416) Schede di lettura Schema di regolamento sui profili finanziari e contabili in materia di mobilità sanitaria internazionale (AG n. 416) Schede di lettura maggio 2017 1 SERVIZIO STUDI TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it

Dettagli

TITOLO I disposizioni generali

TITOLO I disposizioni generali Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana fatto nella Città del Vaticano il sedici giugno duemila. (1) (1) Nota: Il giorno

Dettagli

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PREVIDENZA SOCIALE, FATTO A ROMA L'8 MAGGIO 2012.

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PREVIDENZA SOCIALE, FATTO A ROMA L'8 MAGGIO 2012. LEGGE 11 MARZO 2015, N. 35 GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA 30 MARZO 2015, N. 74 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PREVIDENZA SOCIALE,

Dettagli

Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia

Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia Traduzione Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia Concluso l 11 ottobre 2010 Entrato in vigore

Dettagli

Pagina 1 di 5 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 19 novembre 2008 Tipologie di benefici, requisiti e modalita' di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime

Dettagli

Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e loro familiari

Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e loro familiari Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e loro familiari modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'unione Europea e dei loro familiari e modalità di rilascio dell'attestazione

Dettagli

Aspetti socio-previdenziali e sanitari

Aspetti socio-previdenziali e sanitari Aspetti socio-previdenziali e sanitari Fare clic Maria per Marta modificare Farfan lo stile del sottotitolo dello schema Responsabile Politiche Sociali e Migratorie Aprile 2010 1 Previdenza Lavoratore

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. la Seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. la Seguente legge: Allegato n. 1 alla circ. n. 68/1985 LEGGE 5 marzo 1985, n. 130. Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e del Principato di Monaco, firmata a Monaco

Dettagli

1) Cittadino Ue che lavora e familiare UE che non ha autonomo diritto di soggiorno

1) Cittadino Ue che lavora e familiare UE che non ha autonomo diritto di soggiorno Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione e loro familiari - richiesta di iscrizione anagrafica ed attestazione di soggiorno permanente Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il decreto

Dettagli

BILANCIO RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE. Tabella I. Rendiconto finanziario decisionale dell esercizio Entrate e Uscite

BILANCIO RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE. Tabella I. Rendiconto finanziario decisionale dell esercizio Entrate e Uscite BILANCIO RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE Tabella I Rendiconto finanziario decisionale dell esercizio 2013 - Entrate e Uscite Tabella I - Rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE 01 FINANZIAMENTO

Dettagli

Articolo 1 Oggetto dell'accordo

Articolo 1 Oggetto dell'accordo ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO

Dettagli

Miniguida per l Utente

Miniguida per l Utente area vasta n. U.O.C. URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali Miniguida per l Utente ASSISTENZA ALL ESTERO Indice generale ASSISTENZA ALL ESTERO 4 Assistito italiano che si reca in un paese

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998) Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso

Dettagli

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana Traduzione 1 Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana Conclusa il 3 settembre 2009 Approvata dall Assemblea federale il 15 settembre 2010 2 Entrata in vigore

Dettagli

Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana *

Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana * Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana * CONVENTIO INTER APOSTOLICAM SEDEM ET ITALIAM DE PREVIDENTIA SOCIALI La Santa Sede e la Repubblica Italiana animate dal desiderio

Dettagli

NR.400/C/2007/1409/P/ /II DIV ROMA, 10 aprile 2007 AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

NR.400/C/2007/1409/P/ /II DIV ROMA, 10 aprile 2007 AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA 1 NR.400/C/2007/1409/P/10.4.39/II DIV ROMA, 10 aprile 2007 AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI LORO SEDI E, P.C. : AI SIGNORI PREFETTI DELLA

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali

Titolo I Disposizioni generali Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso il 20 febbraio

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A8-0386/168. Emendamento. Helga Stevens a nome del gruppo ECR

IT Unita nella diversità IT A8-0386/168. Emendamento. Helga Stevens a nome del gruppo ECR 15.4.2019 A8-0386/168 168 Considerando 10 (10) È necessario assicurare una maggiore parità di trattamento per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri garantendo che i lavoratori frontalieri percepiscano

Dettagli

welcome week seminario sul sistema sanitario nazionale

welcome week seminario sul sistema sanitario nazionale welcome week seminario sul sistema sanitario nazionale l Art. 32 della nostra Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998) Traduzione 1 0.831.109.691.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Confederazione Svizzera e di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia Concluso

Dettagli

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA 1. La Santa Sede e la Repubblica Italiana

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA 1. La Santa Sede e la Repubblica Italiana CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA 1 La Santa Sede e la Repubblica Italiana animate dal desiderio di regolare i mutui rapporti nel campo della sicurezza sociale,

Dettagli

Risposta n. 148 QUESITO

Risposta n. 148 QUESITO Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 148 OGGETTO: Determinazione del reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITA 1 Disposizioni in materia di prestazioni malattia maternità

Dettagli

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri decreto che ha sancito il passaggio al Fondo lavoratori dipendenti dell'inps La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri (Dlgs 414/96) Con il DLgs 29 giugno 1996, n. 414, sono state emanate disposizioni,

Dettagli

IL DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI

IL DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI Incontro informativo I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA IL DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI Milano, 12 ottobre 2011 1 I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA IL DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI

Dettagli

LEGGE 18 giugno 2015, n. 97. (GU n.156 del )

LEGGE 18 giugno 2015, n. 97. (GU n.156 del ) LEGGE 18 giugno 2015, n. 97 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. (15G00109) (GU n.156 del 8-7-2015) Vigente

Dettagli

CONVENZIONE ITALIA PRINCIPATO DI MONACO

CONVENZIONE ITALIA PRINCIPATO DI MONACO CONVENZIONE ITALIA PRINCIPATO DI MONACO CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Altezza Serenissima

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2

Articolo 1. Articolo 2 LEGGE 19 agosto 2003, n. 244 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000. Articolo 1 1. Il Presidente

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE 1 Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione Le disposizioni in

Dettagli

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti e le istruzioni necessarie per l'applicazione della nuova normativa.

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti e le istruzioni necessarie per l'applicazione della nuova normativa. Organo: INAIL Documento: Circolare n. 46 del 5 novembre 1980 Oggetto: Memorandum d'intesa tra l'inail e il Workmen's Compensation Board dell'ontario. In data 1 ottobre 1980 è entrato in vigore il memorandum

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio

Dettagli

CONVENZIONE ITALIA VATICANO

CONVENZIONE ITALIA VATICANO CONVENZIONE ITALIA VATICANO LA CONVENZIONE ITALIA-SANTA SEDE (Firmata il 16 giugno 2000. Entrata in vigore il 1 gennaio 2004) Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana

Dettagli

ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ

ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ La presente versione, elaborata dall UFAS, non è ufficiale. L UFAS non assume alcuna responsabilità per il suo contenuto. Rimangono vincolanti solo i testi pubblicati nella

Dettagli

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA 1. La Santa Sede e la Repubblica Italiana

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA 1. La Santa Sede e la Repubblica Italiana CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA 1 La Santa Sede e la Repubblica Italiana animate dal desiderio di regolare i mutui rapporti nel campo della sicurezza sociale,

Dettagli

ACCORDO AMMINISTRATIVO ITALIA PRINCIPATO DI MONACO

ACCORDO AMMINISTRATIVO ITALIA PRINCIPATO DI MONACO ACCORDO AMMINISTRATIVO ITALIA PRINCIPATO DI MONACO ACCORDO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE CONCLUSA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL

Dettagli

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI ED AFFARI SOCIALI

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI ED AFFARI SOCIALI ALLE AZIENDE INDUSTRIALI ASSOCIATE LORO SEDI AREA RELAZIONI INDUSTRIALI ED AFFARI SOCIALI L Aquila, 20 dicembre 1999 Circolare n.132/1999 Prot. n. 812 OGGETTO: Disciplina della trasmissione dei prospetti

Dettagli

Decreto Legislativo 18 gennaio 2002, n. 52

Decreto Legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 Decreto Legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'unione europea. (Testo B)" pubblicato

Dettagli

Monza, 30 Gennaio 2016 M.Letizia Rabbone

Monza, 30 Gennaio 2016 M.Letizia Rabbone Monza, 30 Gennaio 2016 M.Letizia Rabbone Paziente con permesso di soggiorno Paziente senza permesso di soggiorno Pazienti con permesso di soggiorno Iscrizione SSN: - Obbligatoria - Volontaria ISCRIZIONE

Dettagli

Roma, 13 gennaio 2015 A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Roma, 13 gennaio 2015 A TUTTI GLI UFFICI INAPA Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione Roma, 13 gennaio 2015 Circolare n. 002 A TUTTI GLI UFFICI INAPA Prot. 037 EF-VM/ Oggetto: Legge 23 dicembre 2014, n. 190 legge di stabilità 2015 - recante

Dettagli

ALLEGATOB alla Dgr n. 9 del 09 gennaio 2013 pag. 1/5

ALLEGATOB alla Dgr n. 9 del 09 gennaio 2013 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 9 del 09 gennaio 2013 pag. 1/5 PROTOCOLLO DI INTESA tra L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)..... e la

Dettagli

I nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori

I nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE di Mario Di Corato Il 1 maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale (nn. 987 e 988 del 2009), pubblicati

Dettagli

Per essere considerato residente in Italia sarà necessario, alternativamente:

Per essere considerato residente in Italia sarà necessario, alternativamente: I contribuenti considerati residenti in Italia, ai sensi dell art. 2 del T.U.I.R., che sono tenuti a presentare la dichiarazione devono includere tutti i redditi percepiti nel periodo d imposta, compresi

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ( Gazzetta ufficiale atti internazionali no. 21 del 12.12.1997) CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA In base all'articolo 89 della Costituzione della Repubblica di Croazia, viene

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2312 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO Disposizioni in materia di previdenza

Dettagli

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE 25-6-1999 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 147 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE I1 Governo della Repubblica

Dettagli

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Servizio Contributi e Vigilanza Numero di Protocollo 21/CS Roma, 9 settembre 2002 Risposta

Dettagli

Internazionalizzazione del personale Costo del lavoro e immigration per le aziende italo cinesi

Internazionalizzazione del personale Costo del lavoro e immigration per le aziende italo cinesi KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. Internazionalizzazione del personale Costo del lavoro e immigration per le aziende italo cinesi 2016 Dalla Cina all'italia: il percorso per l'ottenimento dei

Dettagli

1. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo.

1. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo. Organo: INAIL Documento: Circolare n. 68 del 6 novembre 1985 Oggetto: Convenzione generale di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982. Accordo amministrativo

Dettagli

Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini croati

Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini croati n 26 del 12 luglio 2013 circolare n 460 del 10 luglio 2013 referente GRANDI/af Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini croati Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata

Dettagli

Roma, 21 ottobre 2016

Roma, 21 ottobre 2016 Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 37 Roma, 21 ottobre 2016 Al Ai e p.c. a: Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali Organi

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 6.4.2004 L 100/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 631/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 che modifica il regolamento

Dettagli

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione. Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda Concluso il 12 maggio 2000 Entrato

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 22/05/2015

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 22/05/2015 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 22/05/2015 Circolare n. 106 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie

Dettagli

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 3 novembre 1989

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 3 novembre 1989 Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 3 novembre 1989 "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero" (Pubblicato

Dettagli

SCELTA o REVOCA del MEDICO E DEL PEDIATRA ED ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA PRIMARIA

SCELTA o REVOCA del MEDICO E DEL PEDIATRA ED ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA PRIMARIA SCELTA o REVOCA del MEDICO E DEL PEDIATRA ED ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA PRIMARIA Il Medico e il Pediatra sono definiti medici di assistenza primaria : sono coloro che educano gli assistiti alla salute,

Dettagli

Art. 76, come sostituito dall art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l assegno per assistenza personale continuativa.

Art. 76, come sostituito dall art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l assegno per assistenza personale continuativa. Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 38 Roma, 27 settembre 2017 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a:

Dettagli

diritto di famiglia - UE

diritto di famiglia - UE diritto di famiglia - UE Dott.ssa Luana Fierro DOTT.SSA LUANA FIERRO 1 Libertà di circolazione e di soggiorno nell UE e diritto al ricongiungimento familiare dott.ssa Luana Fierro DOTT.SSA LUANA FIERRO

Dettagli