Trattenute contributive

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Trattenute contributive"

Transcript

1 14 RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre SEZIONE 2 Trattenute contributive a. Determinazione della retribuzione imponibile art c.c.; art. 47 RDL 1827/35; art. 12 L. 153/ L imponibile contributivo coincide normalmente con la retribuzione lorda, con l esclusione delle somme esenti da contribuzione (v. n. 696). Sulla retribuzione imponibile vengono calcolati i contributi previdenziali, con l applicazione di determinate aliquote stabilite dalla legge, in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore. Questa regola generale incontra tuttavia una serie di condizioni: il rispetto di un limite minimo di retribuzione giornaliera (minimale) per tutti i lavoratori; l osservanza di un limite massimo (massimale) in un caso specifico; il calcolo dei contributi su retribuzioni convenzionali stabilite dal ministero del Lavoro per i lavoratori italiani operanti all estero. Per alcune forme di contribuzione e per alcune categorie particolari viene operato un conguaglio contributivo a fine anno (v. n. 740). Il datore di lavoro è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritto di rivalsa. In sede di conteggio delle competenze, il datore di lavoro provvede a trattenere le quote di contributo a carico del dipendente. Successivamente il datore di lavoro effettua anche il computo dei contributi per la parte a suo carico, versando il totale con le modalità esaminate al n e s. La trattenuta al dipendente in via di principio non è ammessa per contributi arretrati dovuti ad errori o dimenticanze da parte dell azienda. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi contributivi. N.B. Il datore di lavoro ha l obbligo di calcolare e versare i contributi dal momento in cui sorge il diritto del lavoratore alla retribuzione in base al principio di competenza (v. n. 610): in altre parole i contributi vanno calcolati e versati sulle retribuzioni dovute ai lavoratori, anche se materialmente non pagate. 705 Minimali (art. 1, c. 1 e 2, L. 389/89; art. 2 L. 549/95; art. 9 D.Lgs. 61/2000) La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Il minimale è il valore minimo giornaliero od orario sul quale calcolare i contributi qualora la retribuzione effettiva risulti inferiore. L INPS definisce annualmente la misura dei minimali per i vari settori sulla base dell aumento del costo della vita rilevato dall ISTAT, e il valore rimane in vigore per l intero anno (v. n. 9020). Il minimale è espresso in valori giornalieri e non può essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione INPS. Minimale giornaliero = pensione minima mensile 9,5% Determinazione del minimale (anno 2007) Pensione minima A Minimale giornaliero normale (9,50% di A) E 436,14 E 41,43 Per i lavoratori part-time il minimale è espresso in valori orari ed è ottenuto rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale (normalmente 6) il minimale giornaliero e dividendo l importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno (normalmente 40).

2 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO 15 Minimale orario part-time = minimale giornaliero giornate lavorative settimanali orario lavorativo settimanale a tempo pieno La retribuzione degli apprendisti non è soggetta ad alcun minimale: i contributi devono pertanto essere calcolati sulla retribuzione effettivamente corrisposta. Nel procedimento di calcolo del minimale per i lavoratori part-time, non è previsto un numero minimo di ore di lavoro sul quale versare la contribuzione. Pertanto i contributi previdenziali ed assistenziali devono essere calcolati tenendo conto dell orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro, anche se inferiore a quello minimo definito dal CCNL di riferimento (Mess. INPS 14 febbraio 2005 n. 5143). Verifica della base imponibile Per determinare l imponibile su cui calcolare i contributi è necessario confrontare i valori dell imponibile contributivo derivante dalla retribuzione effettivamente corrisposta e il minimale calcolato sui giorni lavorati: se la retribuzione effettiva risulta inferiore al minimale, i contributi devono essere calcolati sul valore di quest ultimo. 710 Confronto tra retribuzione effettiva e minimale Retribuzione effettiva > minimale Retribuzione effettiva < minimale Base di calcolo dei contributi Retribuzione effettiva Minimale Per confrontare la retribuzione effettiva con il minimale giornaliero occorre considerare la retribuzione costituita dalla media di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di paga. In particolare, qualora la retribuzione sia corrisposta: in misura fissa (a periodicità mensile, quindicinale, quattordicinale o settimanale), indipendentemente dal numero delle giornate o delle ore effettivamente lavorate, la media si ottiene dividendo la retribuzione, a seconda dei casi, per 26, 13, 12 o 6; in relazione alle giornate o alle ore di lavoro effettuate, la media si determina dividendo la retribuzione per le giornate (o frazioni di esse) o le ore effettivamente lavorate. Per i lavoratori part-time, la retribuzione oraria da confrontare con il minimale orario è data dal quoziente ottenuto dividendo la retribuzione del periodo di paga per il numero delle ore di lavoro retribuite nel periodo stesso. In pratica, è sufficiente confrontare la retribuzione effettiva con il valore complessivo del minimale, calcolato moltiplicando il valore giornaliero per tutte le giornate retribuite (anche parzialmente), tenendo presente che, qualora la prestazione lavorativa sia concentrata in 5 giorni settimanali, il minimale deve comunque essere moltiplicato per 6 giornate settimanali, 12 quattordicinali, 13 quindicinali e 26 mensili. In caso di assenze dal lavoro durante il mese occorre distinguere tra le seguenti ipotesi: assenze non retribuite (sciopero, permessi non retribuiti, ecc.): il minimale mensile si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per il numero di giorni retribuiti totalmente (o parzialmente); assenze retribuite, con indennità a carico degli istituti previdenziali e assistenziali e con integrazione del datore di lavoro: in questo caso, il minimale non viene applicato sulle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro a titolo di integrazione di indennità INPS (ad esempio per malattia, maternità o cassa integrazione) o INAIL (Mess. INPS 6 maggio 1978 n. 9674; Circ. INPS 3 gennaio 1980 n. 507).

3 16 RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Esempi di determinazione dell imponibile contributivo 715 Operaio a tempo pieno Retribuzione oraria ordinaria E 5,16 Retribuzione oraria straordinaria E 6,97 Orario di lavoro 40 ore settimanali (8 ore al giorno da lunedì a venerdì) Minimale giornaliero E 41,43 Ore ordinarie lavorate 146 Ore straordinario 2 Malattia (proseguimento dal mese precedente): 1 giorno E 20,66 a carico INPS E 12,39 per integrazione a carico azienda Ore di permesso 8 Ore assenza ingiustificata 8 Ore prestazione ridotta (2 giorni) 10 Mese interessato D D D D M P ) Imponibile contributivo Retribuzione imponibile effettiva: a) ordinaria: 154 ore ( di permesso) 154 5,16 = 794,64 b) straordinaria 2 6,97 = 13,94 c) malattia a carico azienda (*) 12,39 Totale 820,97 (*) Non si considera l indennità a carico INPS in quanto non imponibile ai fini contributivi 2) Minimale Giorni da considerare (*): 26 - Giorni malattia 1 Giorni assenza ingiustificata 1 Totale 24 Importo del minimale 24 41,43 = 994,32 (*) I giorni 19 e 26 sono considerati dal momento che c è stata retribuzione parziale 3) Verifica della base imponibile Poiché la retribuzione imponibile effettiva (pari a E 820,97) è inferiore al minimale (pari a E 994,32) occorre calcolare i contributi sul valore di quest ultimo. Operaio part-time Retribuzione oraria ordinaria E 7,20 Orario di lavoro 20 ore settimanali (4 ore al giorno da lunedì a venerdì) Minimale giornaliero E 6,21 Ore ordinarie lavorate 52 Ore ferie 20 Giorni Cig 2 Giorni assenza ingiustificata 2 Mese interessato D D D D F F F F F CIG CIG 1) Imponibile contributivo Retribuzione imponibile effettiva: 72 ore ( di ferie) 72 7,20 = 518,40 2) Minimale Ore da considerare (*): Ore ordinarie 52 Ore ferie 20 Totale 72 Importo del minimale 72 6,21 = 447,12 (*) Non sono considerate le giornate di assenza e di cassa integrazione 3) Verifica della base imponibile Poiché la retribuzione imponibile effettiva (pari a E 518,40) è superiore al minimale (pari a E 447,12) occorre calcolare i contributi sulla retribuzione effettiva.

4 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO 17 Massimale (art. 31, c. 14, L. 41/86; art. 2, c. 18, L. 335/95) I contributi INPS non incontrano limiti di retribuzione massima imponibile, salvo nel caso di contributi obbligatori dovuti per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1º gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per i lavoratori già iscritti che abbiano esercitato l opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione. In questi casi opera un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi IVS fissato, per il 2007, in E ,00. L importo è rivalutato annualmente sulla base dell indice dei prezzi al consumo calcolato dall ISTAT. La parte di retribuzione eccedente il massimale, qualora destinata al finanziamento di fondi pensione, gode di uno speciale regime contributivo e fiscale (v. n. 680 e s.). Per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1º gennaio 1996, il datore di lavoro deve sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici (IVS ed aliquota aggiuntiva dell 1% a carico del dipendente) solamente la quota di retribuzione pari al massimale annuo. Il tetto non riguarda le altre contribuzioni. Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l anno solare risulti solo parzialmente retribuito. I datori di lavoro sottopongono mese per mese a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni) l intera retribuzione fino al raggiungimento del massimale annuo; la parte eccedente è assoggettata alla restante contribuzione previdenziale. Nel caso di successione di differenti rapporti di lavoro nel corso dell anno, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti devono essere cumulate ai fini dell applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni corrisposte dai precedenti datori di lavoro. Anche nel caso di due rapporti di lavoro simultanei le relative retribuzioni si cumulano. I due datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente fino al raggiungimento del massimale. Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile viene determinata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo. Il lavoratore deve fornire ai datori di lavoro gli elementi necessari per effettuare le relative operazioni (Circ. INPS 7 settembre 1996 n. 177). Arrotondamento (art. 25 L. 160/75; Circ. INPS 27 novembre 2001 n. 208) Prima del calcolo dei contributi la retribuzione imponibile deve essere arrotondata all unità di euro per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazione rispettivamente pari o superiore ai 5 decimi, ovvero inferiore. Nei casi di cumulo tra retribuzione corrente e gratifiche periodiche oppure di conguagli, l arrotondamento va effettuato sull importo complessivo risultante dal cumulo. Quando trova applicazione il minimale di retribuzione ai fini contributivi, l arrotondamento si applica al prodotto complessivo dei minimali giornalieri presi in considerazione nel periodo di paga in relazione al quale si effettua il versamento contributivo. Retribuzioni convenzionali Per alcune categorie di lavoratori la base di calcolo dei contributi è costituita da retribuzioni fissate convenzionalmente con DM (art. 35 DPR 797/55) come avviene, per esempio, per i lavoratori retribuiti con salari medi convenzionali, i lavoratori soci di cooperative appartenenti ad alcuni settori e il personale italiano operante in Paesi extracomunitari non convenzionati con l Italia. A questi lavoratori, pertanto non si applicano i minimali contributivi. In concreto, una volta fissata la retribuzione convenzionale, è a quest ultima che vanno rapportati tutti gli adempimenti contributivi indipendentemente dall effettivo ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore. Società cooperative (art. 35 DPR 797/55; artt. 4 e 6 DPR 602/70; art. 4 L. 142/2001; artt. 2, 3 e 4 D.Lgs. 423/2001; art. 1, c. 787, L. 296/2006) Per i dipendenti delle società cooperative di lavoro, i contributi da versare all INPS sono dovuti con le aliquote e nei termini in vigore per la generalità dei dipendenti. I criteri generali per la determinazione della base imponibile (v. n. 610 e s.) valgono anche per il calcolo dei contributi relativi ai soci delle cooperative di lavoro, benché la loro remunerazione sia costituita da compensi periodici che rappresentano degli acconti rispetto al risultato della gestione annuale. La contribuzione va calcolata, quindi, in generale sui compensi effettivamente percepiti dal socio nel rispetto dei minimali di legge (v. n. 9020). Solo per alcune categorie di cooperative e in riferimento a specifiche aliquote contributive è prevista l adozione di basi imponibili convenzionali. Anche in questi casi, tuttavia, è fatta

5 18 RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre salva la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all imponibile convenzionale. 730 Lavoratori italiani all estero (L. 317/87; Circ. INPS 10 aprile 2001 n. 86) Il regime contributivo dei lavoratori italiani all estero è disciplinato dalla normativa comunitaria, dagli accordi internazionali e dalla legislazione italiana. Per l esame delle disposizioni di tutela applicabili occorre distinguere i Paesi di destinazione. Paesi comunitari e convenzionati. Gli accordi internazionali comunitari e le convenzioni bilaterali stabiliscono l obbligo di copertura assicurativa del lavoratore con l assolvimento dei relativi adempimenti contributivi nel Paese di lavoro, secondo il principio della territorialità. Gli stessi accordi stabiliscono peraltro che i lavoratori possano mantenere per un determinato periodo il regime previdenziale del Paese di provenienza quando il lavoro all estero abbia durata limitata (c.d. distacco). Ciò al fine di evitare tanto la duplicazione degli adempimenti contributivi, quanto la costituzione di posizioni assicurative temporanee nel Paese di lavoro, tali da non consentire il riconoscimento di prestazioni previdenziali. Paesi non convenzionati. Ai lavoratori italiani operanti stabilmente all estero in Paesi non convenzionati (o convenzionati parzialmente) con l Italia in materia di sicurezza sociale viene garantita dalla legge un copertura previdenziale in Italia, indipendentemente dal regime assicurativo in vigore nel paese straniero. A tal fine la contribuzione obbligatoria deve essere calcolata su retribuzioni convenzionali mensili, differenziate per settori di attività economiche e per qualifiche professionali dei lavoratori, stabilite annualmente con DM. b. Calcolo dei contributi 735 Il datore di lavoro determina la trattenuta contributiva da effettuare al lavoratore in busta paga applicando un aliquota sulla retribuzione imponibile. L aliquota di base è pari al 9,19% ed è destinata a finanziare il Fondo pensioni. Essa è elevata dello 0,30% nei confronti dei lavoratori cui è applicabile la CIGS (v. n e n. 9015). Sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile che, per il 2007, è pari a E ,00 è dovuta un aliquota aggiuntiva dell 1% (L. 438/92), posta a carico del lavoratore. Per gli apprendisti la trattenuta è ridotta al 5,84%. Non è ammessa rivalsa per il recupero di arretrati contributivi a causa di errori del datore di lavoro. È invece ammessa la rivalsa su arretrati di retribuzione corrisposti per legge o contratto collettivo. Le variazioni contributive stabilite per legge con effetto retroattivo consentono la rivalsa per gli arretrati delle quote contributive a carico dei dipendenti e non comportano sanzioni per il datore di lavoro. Esempio 737 Operaio Data cessazione del rapporto Giorno 14 Retribuzione oraria ordinaria E 5,16 Retribuzione oraria straordinaria E 6,45 Trattamento di fine rapporto E 1.446,08 Minimale giornaliero E 41,43 Ore ordinarie lavorate 80 Ore straordinario 2 Ore ferie non godute 100 Ore permessi non goduti 12 Tredicesima (ore maturate) 115,36 Aliquota contributiva a carico dipendente (impresa industriale fino a 15 dipendenti) 9,19%

6 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO 19 Mese interessato D D D D D ) Imponibile contributivo Retribuzione imponibile (*): lavoro ordinario 80 5,16 = 412,80 lavoro straordinario 2 6,45 = 12,90 ferie non godute 100 5,16 = 516,00 permessi non goduti 12 5,16 = 61,92 tredicesima 115,36 5,16 = 595,26 Totale 1.598,88 (*) Il trattamento di fine rapporto non rientra nella base imponibile contributiva Il valore deve essere arrotondato all unità di euro superiore, pertanto l imponibile contributivo che dobbiamo considerare è pari a E ) Minimale Giorni da considerare: Giorni lavoro ordinario 10 Giorni lavoro straordinario 1 Totale 11 Importo del minimale 11 41,43 = 455,73 Il minimale è inferiore all imponibile contributivo derivante dal totale delle retribuzioni lorde, e conseguentemente non viene preso in considerazione. 3) Contributi Quota a carico lavoratore ,19% = 146,95 L importo ottenuto dovrà essere trattenuto dalla busta paga del lavoratore e denunciato dal datore di lavoro tramite il Mod. DM10 (v. n e s.). c. Conguaglio di fine anno Per alcune categorie di lavoratori e per particolari tipologie di contribuzione e di compensi il datore di lavoro deve procedere al conguaglio contributivo di fine anno, secondo le istruzioni impartite annualmente dall INPS. Massimale contributivo Nell ipotesi di contributi obbligatori dovuti per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1º gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per i lavoratori già iscritti che abbiano esercitato l opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione, opera il massimale annuo di retribuzione imponibile (v. n. 718). Nel caso in cui il datore di lavoro, per effetto di inesatta determinazione dell imponibile nel corso dell anno, abbia versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale, deve provvedere, in sede di conguaglio, alla restituzione del contributo stesso. Contributo aggiuntivo IVS Il contributo aggiuntivo deve essere trattenuto al lavoratore sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (v. n. 735). Qualora il datore di lavoro abbia già versato mensilmente il contributo aggiuntivo per i lavoratori interessati, può essere necessario effettuare il conguaglio a credito o a debito del lavoratore. Il conguaglio deve essere effettuato anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro: che si susseguono nell anno. In tal caso le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile; simultanei. Il conguaglio deve essere effettuato dal datore di lavoro che ha corrisposto la retribuzione più elevata, oppure, nel caso in cui nel mese di dicembre il rapporto di lavoro sussista con un solo datore di lavoro, da quest ultimo

7 20 RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 743 Competenze di dicembre erogate successivamente Qualora nel corso del mese di dicembre intervengano elementi o eventi che comportano variazioni nella retribuzione imponibile, i datori di lavoro possono tenerne conto in occasione del versamento e della denuncia dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall intervento di tali fattori. Gli eventi o elementi considerati sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di diaria o missione; anticipo da parte del datore di lavoro delle indennità di malattia o di maternità; indennità o riposi giornalieri (permessi per allattamento); giornate retribuite per i donatori di sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore). Tali elementi variabili si considerano secondo il principio di competenza (retribuzione di dicembre) ai fini dell imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore e secondo il principio di cassa (retribuzione di gennaio) ai fini dell assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.). Per la compilazione della denuncia DM10 si rinvia al n e s. 744 Decontribuzione I compensi legati alla produttività (v. n. 628) sono esclusi dalla base imponibile entro un tetto massimo pari al 3% della retribuzione dell anno solare di riferimento. Il datore di lavoro può operare la decontribuzione sia al momento dell erogazione dei singoli compensi, determinando in via presuntiva l importo del tetto, che alla fine dell anno; in ogni caso, in fase di chiusura d anno si rendono necessarie le operazioni di conguaglio, in quanto solo in tale momento è possibile determinare con esattezza l imponibile contributivo e, di conseguenza, il tetto. 745 Modalità operative Il conguaglio può essere effettuato osservando le modalità indicate di seguito: a) mancata decontribuzione in corso d anno o importo dell erogazione soggetta a decontribuzione superiore a quella già operata per effetto di aumento del tetto. Il datore di lavoro deve effettuare le seguenti operazioni: detrarre dall imponibile del mese l importo dell ulteriore somma soggetta a decontribuzione; assoggettare quest ultima al contributo di solidarietà del 10%; rimborsare al lavoratore la differenza dell importo della quota del contributo a suo carico, trattenuta in misura superiore nel corso dell anno; b) importo dell erogazione soggetta a decontribuzione inferiore a quella già operata per effetto di diminuzione del tetto. Il datore di lavoro deve: sommare all imponibile del mese l importo dell erogazione non soggetta a decontribuzione; recuperare il contributo di solidarietà del 10% già versato sulla quota stessa; trattenere al lavoratore la differenza dell importo della quota del contributo a suo carico, trattenuta in misura inferiore nel corso dell anno. Esempio A. Decontribuzione operata alla fine dell anno o alla cessazione del rapporto di lavoro Retribuzione annua: E ,28 Tetto di decontribuzione: 3% su ,28 = E 619,75 Importo dell erogazione = E 774,69 Poiché l importo dell erogazione è maggiore del tetto di decontribuzione, occorre determinare l ammontare della decontribuzione tenendo presente tale eccedenza e applicando la seguente formula matematica: X = (R + E) diviso 34,33 (tetto della decontribuzione pari al 3%)

8 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO 21 dove X = importo soggetto a decontribuzione; R = retribuzione imponibile; E = erogazione alla quale applicare il tetto. Pertanto: X = (20.658, ,69) diviso 34,33 = E 624,32 Decontribuzione = E 624,32 10% = E 62,43 E 624,32 da portare in diminuzione dall imponibile contributivo nel mese di conguaglio B. Decontribuzione operata in corso d anno Retribuzione annua presunta del lavoratore: E ,28 Tetto di decontribuzione: 3% su ,28 = E 619,75 Importo dell erogazione = E 774,69 Poiché l importo dell erogazione è maggiore del tetto di decontribuzione, occorre determinare l ammontare della decontribuzione tenendo presente tale eccedenza, applicando la seguente formula matematica: X = (R + E) diviso 34,33 (tetto della decontribuzione pari al 3%) dove X = importo soggetto a decontribuzione; R = retribuzione imponibile; E = erogazione alla quale applicare il tetto. Pertanto: X = (20.658, ,69) diviso 34,33 = E 624,32 Decontribuzione = E 624,32 10% = E 62,43 Importo da assoggettare a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso = E 150,37 (774,69 624,32) Ipotesi 1): retribuzione annua presunta inferiore a quella effettiva Retribuzione annua presunta del lavoratore: E ,28 Retribuzione annua effettiva del lavoratore: E ,56 Tetto di decontribuzione: 3% su ,28 = E 619,75 Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su ,56 = E 697,22 Importo dell erogazione = E 774,69 Decontribuzione operata = E 624,32 10% = E 62,43 E 150,37 assoggettati a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso. Decontribuzione da operare: X = (23.240, ,69) diviso 34,33 = E 699,54 E 699,54 624,32 = E 75,22 E 75,22 10% = E 7,52 E 75,22 da portare in diminuzione dall imponibile contributivo del mese di conguaglio Ipotesi 2): retribuzione annua presunta superiore a quella effettiva Retribuzione annua presunta del lavoratore: E ,28 Retribuzione annua effettiva del lavoratore: E ,99 Tetto di decontribuzione: 3% su ,28 = 619,75 Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su ,99 = E 542,28 Importo dell erogazione = E 774,69 Decontribuzione operata = E 624,32 10% = E 62,43 E 150,37 assoggettati a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso. Decontribuzione da operare: X = (18.075, ,69) diviso 34,33 = E 549,10 E 624,32 549,10 = E 75,22 E 75,22 da sommare all imponibile contributivo del mese di conguaglio E 75,22 10% = E 7,52 da recuperare Erogazioni in anno successivo alla cessazione del rapporto Nel caso di erogazioni effettuate nell anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai fini della determinazione del tetto la retribuzione di riferimento è quella contrattuale percepita nell anno precedente. La percentuale del tetto (aliquota di decontribuzione), invece, va sempre applicata con riferimento al momento in cui avviene l erogazione. Erogazioni liberali A fine anno occorre verificare per ciascun dipendente se le erogazioni liberali percepite in occasione di festività e ricorrenze (v. n. 630) abbiano superato complessivamente il tetto di esenzione annuo di E 258,

9 22 RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre In sede di conguaglio il datore di lavoro che abbia erogato nel corso dell anno un importo superiore a E 258,23: non assoggettato a contribuzione deve: portare in aumento della retribuzione imponibile del mese la parte dell erogazione eccedente il tetto di E 258,23; trattenere al lavoratore la relativa contribuzione dovuta. totalmente assoggettato a contribuzione deve: portare in diminuzione della retribuzione imponibile del mese l importo dell erogazione non imponibile fino al tetto di E 258,23; rimborsare al lavoratore la contribuzione trattenuta durante l anno in misura superiore al dovuto. 748 Cessione di beni o servizi Il datore di lavoro che abbia ceduto beni o prestato servizi ai dipendenti (v. n. 662) in sede di conguaglio deve verificare l eventuale superamento del limite annuo di esenzione di E 258,23. Se tale limite è stato superato, l intero valore dei beni o dei servizi concorre a formare la retribuzione imponibile (e non solo per la quota eccedente E 258,23). Per la determinazione del tetto di E 258,23 si deve tener conto anche del valore dei beni o servizi ceduti da precedenti datori di lavoro, considerando che in caso di superamento l azienda che effettua il conguaglio deve trattenere i contributi esclusivamente sul valore dei beni e servizi da essa stessa erogati. Esempio Datore di lavoro A Importo benefit E 207 (rapporto di lavoro concluso al 30/6) Datore di lavoro B Importo benefit E 100 (rapporto di lavoro iniziato l 1/7) Imponibile previdenziale oggetto di conguaglio E 100 Il conguaglio deve essere effettuato con le seguenti modalità: portare in aumento della retribuzione imponibile del mese l importo dei benefits corrisposti qualora sia complessivamente superiore a E 258,23 e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell anno; trattenere al lavoratore la differenza dell importo della quota del contributo a suo carico non trattenuta nel corso dell anno. SEZIONE 3 Trattenute fiscali 750 La riscossione delle imposte sul reddito di lavoro dipendente avviene attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte. Tale sistema obbliga il datore di lavoro a trattenere le imposte sulle somme erogate al lavoratore e a versarle all Erario. Il datore di lavoro che effettua la ritenuta per conto dell Erario viene definito sostituto d imposta, mentre il lavoratore è chiamato sostituito (c.d. istituto della sostituzione d imposta: artt. 23 e 64 DPR 600/73). Il sostituto deve rivalersi dell imposta nei confronti dei soggetti sostituiti trattenendo loro l equivalente della somma che egli è tenuto a corrispondere all Erario. Solo eccezionalmente, in relazione a particolari tipi di redditi corrisposti (vincite di lotterie, concorsi a premio e simili), tale obbligo si riduce a una facoltà. Nell ipotesi di ritenuta effettuata a titolo d imposta il prelievo alla fonte operato dal sostituto d imposta corrisponde esattamente all imposta

10 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO 23 dovuta su quei redditi dal sostituito e, quindi, la ritenuta effettuata dal sostituto d imposta esaurisce il rapporto tra l Amministrazione finanziaria e il percettore. Al contrario, la ritenuta è a titolo di acconto quando il prelievo alla fonte, per il percettore, costituisce un acconto dell imposta che sarà determinata definitivamente solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dello stesso. N.B. Il 1º gennaio 2007 è entrata in vigore la riforma della tassazione dei redditi di lavoro dipendente, contenuta nella legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 6-8, L. 296/2006). La riforma prevede: la modifica delle aliquote IRPEF e degli scaglioni di reddito sui quali esse vengono applicate (art. 11 DPR 917/86), l abrogazione del «contributo di solidarietà» del 4% dovuto in precedenza sui redditi superiori a E (art. 1, c. 350, L. 311/2004); la soppressione delle deduzioni «per garantire la progressività dell imposizione» e «per carichi di famiglia»; il ripristino del sistema di abbattimento dell imposta attraverso le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni legate alla natura dei redditi percepiti (artt. 12 e 13 DPR 917/86). I. Calcolo dell imposta a. Retribuzione imponibile artt e 51, DPR 917/86 La base imponibile del reddito di lavoro dipendente è costituita dal reddito complessivo in denaro e in natura erogato dal datore di lavoro, come determinato per legge (v. n. 696), al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge e degli oneri deducibili. Oneri deducibili (artt. 10 e 51, c. 2 lett. h), DPR 917/86) Sono, in linea di principio, esclusi dalla base imponibile le somme direttamente trattenute dal datore di lavoro per gli oneri espressamente indicati dalla legge. Si tratta, a titolo esemplificativo: dei contributi versati alla previdenza complementare; dell assegno periodico corrisposto al coniuge separato o divorziato che il giudice abbia ordinato al datore di lavoro di corrispondere direttamente allo stesso coniuge separato o divorziato; delle somme corrisposte al lavoratore ed assoggettate ad imposizione in anni precedenti e successivamente restituite al soggetto erogatore; delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie sostenute da soggetti portatori di handicap (art. 3 L. 104/92). In pratica, il datore di lavoro, in sede di effettuazione delle ritenute relative ai singoli periodi di paga, non deve far concorrere alla formazione del reddito del dipendente le somme che ha direttamente trattenuto a fronte di oneri deducibili. Non è deducibile ai fini IRPEF l assegno di divorzio corrisposto al coniuge in unica soluzione, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. 22 novembre 2002 n ). Assegni al coniuge separato o divorziato (art. 10, c. 1 lett. c) e d), DPR 917/86; Circ. Agenzia Entrate 17 maggio 2000 n. 95) Sono oneri deducibili gli assegni corrisposti al coniuge separato o divorziato, anche se residente all estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, e di divorzio, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. Gli assegni periodici di mantenimento sono deducibili nella misura in cui risultano dal provvedimento dell autorità giudiziaria, mentre per il coniuge percipiente essi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato, per il solo mantenimento dei figli, sono indeducibili, mentre quelli corrisposti senza la specificazione della quota destinata al man

11 24 RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre tenimento dei figli, sono deducibili al 50% (art. 3, c. 1, DPR 42/88). Infatti per il mantenimento dei figli è previsto il diverso beneficio delle detrazioni, con le particolari modalità indicate al n Le somme versate al coniuge separato, in via provvisoria, in base all ordinanza giudiziale (art. 708 c.p.c.), sono deducibili in virtù della loro equiparazione agli assegni periodici corrisposti al coniuge separato per provvedimento dell autorità giudiziaria. L assegno alimentare è invece deducibile per il suo intero importo. Gli assegni una tantum sono indeducibili, in quanto liberamente concordati dai coniugi per definire una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, rendendo così non più rivedibili le condizioni pattuite (Cass. 22 novembre 2002 n ; Circ. Agenzia Entrate 12 giugno 2002 n. 50). Precisazioni 1) I contributi e le altre utilità a favore del coniuge separato, diversi dall assegno periodico, sono indeducibili. 2) Gli arretrati degli assegni per alimenti sono soggetti a tassazione ordinaria e non a tassazione separata. 756 Lavoratori italiani all estero (art. 51, c. 8-bis, DPR 917/86; Circ. Min. Fin. 16 novembre 2000 n. 207/E) Il reddito di lavoro dipendente prodotto all estero da soggetti residenti in Italia che lavorano all estero (in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto) per un periodo superiore a 183 giorni nell arco di 12 mesi è tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con decreto del ministero del Lavoro. Detta disciplina opera nel caso in cui venga stipulato uno specifico contratto che preveda l esecuzione della prestazione in via esclusiva all estero. È richiesto inoltre che il dipendente venga collocato in uno speciale ruolo estero. 757 Computo del periodo all estero Il periodo da considerare ai fini del computo dei 183 giorni non necessariamente deve risultare continuativo, essendo sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all estero per un minimo di 183 giorni nell arco di dodici mesi. Non occorrerà, quindi, fare riferimento al periodo d imposta, ma unicamente alla permanenza, in un arco di 12 mesi, del lavoratore all estero stabilita dal contratto di lavoro considerando, ai fini del raggiungimento dei giorni previsti dalla norma, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo (Italia o Paese estero) in cui sono trascorsi. 758 Retribuzione convenzionale Le retribuzioni convenzionali sono stabilite sulla base e in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai CCNL e sono suddivise in 12 mensilità. Pertanto qualora il datore di lavoro riconosca al proprio dipendente alcuni benefits, questi emolumenti in natura non subiscono alcuna tassazione autonoma in quanto il loro ammontare è compreso forfettariamente nella retribuzione convenzionale. La fascia della retribuzione imponibile (Telex Min. Lav. 14 marzo 1990 n ; Circ. INPS 21 marzo 1990 n. 72) è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente, intendendosi per retribuzione nazionale il trattamento mensile determinato dividendo per 12 il trattamento del contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione «dell indennità estero». Ai fini della determinazione dell ammontare imponibile non rilevano pertanto le altre somme e i valori corrisposti in aggiunta alla retribuzione nazionale ed in considerazione dello svolgimento all estero dell attività lavorativa quali, ad esempio, la fornitura di un alloggio, le indennità monetarie, ecc. 759 Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni Le disposizioni sopra richiamate comportano, in linea di principio, una doppia tassazione in capo al dipendente, residente in Italia che è stato distaccato all estero. Infatti, il paese estero tasserà sulla base del principio della «fonte» il reddito di lavoro dipendente prodotto sul proprio territorio, mentre l Italia, in quanto Paese di residenza del contribuente tasserà, sulla base del principio di tassazione del «reddito mondiale», anche il reddito prodotto all estero sulla base del valore convenzionale prima indicato. La doppia tassazione viene evitata in quanto la

12 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO 25 legge (art. 165 DPR 917/86) prevede la possibilità di portare in detrazione dall imposta netta italiana l imposta definitivamente pagata all estero. Inoltre, è previsto che il sostituto d imposta, nell effettuare il conguaglio di fine anno, possa tenere conto di tale credito. La doppia imposizione non troverà applicazione, qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne. Lavoratori pensionati (art. 21 DPR 488/68; art. 22 L. 153/69; art. 10 D.Lgs. 503/92; art. 72 L. 388/2000) Nell ipotesi in cui la legge preveda il divieto di cumulo tra i trattamenti pensionistici ed i redditi di lavoro dipendente (v. Memento Lavoro 2007 al n. 6805), la base imponibile fiscale del pensionato che lavora subisce un ulteriore riduzione. Sul piano pratico, il pensionato-lavoratore percepisce per intero la pensione, ma subisce una trattenuta sulla retribuzione derivante dall attività lavorativa. Il datore di lavoro, all atto della corresponsione dello stipendio, trattiene al lavoratore titolare di pensione una somma corrispondente a quote giornaliere della pensione stessa e le versa all Istituto previdenziale erogatore della rendita. La trattenuta riduce solo l imponibile fiscale, poiché l Istituto previdenziale erogatore ha già operato la ritenuta alla fonte sulla pensione. L ammontare della trattenuta è riportato sul certificato di pensione che il lavoratore deve obbligatoriamente presentare al datore di lavoro. Precisazioni 1) La trattenuta della quota di tredicesima deve essere effettuata integralmente dal datore di lavoro che ha in forza il pensionato al momento del pagamento della tredicesima stessa. 2) Le trattenute giornaliere per i pensionati occupati a tempo parziale devono essere effettuate in proporzione alle ore effettivamente lavorate e non per intero (C. Cost. 8 giugno 1994 n. 221). Il datore di lavoro, per determinare l importo della trattenuta settimanale, deve (Circ. INPS 4 ottobre 1994 n. 264): moltiplicare l importo della trattenuta giornaliera per 6, dividere il prodotto per il numero delle ore settimanali previste come orario normale di lavoro, moltiplicare quest ultimo risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana. 762 Busta paga Le modalità operative per il calcolo della trattenuta al lavoratore pensionato sono le seguenti: Trattenuta giornaliera di pensione X (per) n. giorni retribuiti nel mese (fino ad un massimo di 26), compresi i giorni di ferie, festività, malattia, infortunio e CIG = trattenuta mensile di pensione; Retribuzione lorda (meno) contributi previdenziali (meno) trattenuta mensile di pensione = retribuzione imponibile ai fini fiscali. Esempio Retribuzione lorda: E 1.807,60 Trattenuta giornaliera di pensione: E 39,73 (pari a E 1.032,98 mensili) Contributi: E ,19% = E 166,16 Retribuzione imponibile ai fini fiscali (al lordo della trattenuta) 1.807,60 166,16 = 1.641,44 Trattenuta 1.032,98 = Retribuzione imponibile ai fini fiscali (al netto della trattenuta) E 608,46 b. Imposta lorda art. 13 DPR 917/86; artt. 46 e 50 D.Lgs. 446/97; D.Lgs. 360/98 L imposta lorda è determinata applicando alla base imponibile (v. n. 610 e s.) le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni di reddito. Le aliquote sono progressive per scaglioni di reddito e, pertanto, si deve calcolare separatamente l imposta dovuta sulla parte di retribuzione ricadente in ciascuno scaglione. Nella seguente tabella sono riportate le aliquote IRPEF in vigore dal 1º gennaio 2007 e le modalità per effettuare il calcolo rapido dell imposta. Precisazioni 1) L imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a E 7.500, goduti per l intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a E 185,92 e il reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. 765

13 26 RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 765 (segue) 2) Fanno eccezione alle modalità ordinarie di calcolo dell imposta i seguenti compensi soggetti a tassazione separata: gli arretrati retributivi (v. n e s. e n. 2601); l indennità sostitutiva del preavviso, gli incentivi all esodo, il TFR (v. n. 3745) e le altre indennità e somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Scaglioni di reddito Aliquota (1) Imposta Costante a detrarre (2) Anno (*) oltre E fino a E , , , , ,00 (3.450, ,00) 600, , , ,00 (6.960, ,00) 3.680, , , ,00 (17.220, ,00) 5.330, , ,00 Mese (*) oltre E fino a E , , , , ,00 (287, ,50) 50, , , ,00 (580, ,00) 306, , , ,33 (1.435, ,33) 444, , ,17 Quindicina (*) oltre E fino a E 0 625, ,75 625, , ,00 (143, ,25) 25, , , ,50 (290, ,50) 153, , , ,17 (717, ,67) 222, , ,58 Settimana (*) oltre E fino a E 0 288, ,35 288,46 538, ,85 (66, ,50) 11,54 538, , ,16 (133, ,31) 70, , , ,85 (331, ,69) 102, , ,35 (*) Gli scaglioni mensili, quindicinali e settimanali sono pari, rispettivamente, ad 1/12, 1/24 e 1/52 dello scaglione annuale. (1) Alle aliquote sopra indicate è necessario aggiungere l addizionale regionale e comunale, con l aliquota fissata da ciascuna regione. (2) La costante a detrarre viene indicata per il calcolo rapido dell imposta. In tal caso si ricorre ad un unica operazione, applicando al reddito l aliquota dello scaglione superiore e detraendo dal risultato ottenuto il valore della «costante a detrarre» corrispondente all aliquota utilizzata. Esempio Reddito imponibile annuo = E a. Calcolo rapido: b. Calcolo ordinario: Aliquota: 27% Aliquota fino a E = 23% Costante a detrarre = E 600 E X 23% = E E % = Aliquota su E (differenza tra e ) = 27% E = E IRPEF lorda E X 27% = E E = E IRPEF lorda Esempio Mese di luglio Retribuzione ordinaria 2.065,83 Rimborso spese forfettario 846,99 Premio speciale per il 50º anniversario dell azienda 103,29 Totale 3.016,11 Imponibile previdenziale Importo contributi (aliquota: 9,19%) 267,70

Indice. 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3

Indice. 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3 LEZIONE ANALISI DELLA RETRIBUZIONE DOTT. GIUSEPPE IULIANO Indice 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3 1 Definizione di cedolino paga

Dettagli

6. CONTABILITA GENERALE

6. CONTABILITA GENERALE 6. CONTABILITA GENERALE SCRITTURE DI GESTIONE SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE 1 E. Scritture relative al lavoro dipendente Definizione Il lavoro rappresenta un fattore della produzione che contabilmente

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 6 II) SCRITTURE DI GESTIONE E) SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE 14 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 E. Scritture relative

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE la comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

QUANTO MI COSTA LA COLF

QUANTO MI COSTA LA COLF Quanto mi costa la colf? NEWS QUANTO MI COSTA LA COLF Chi decide di assumere una colf (o una badante) deve sostenere una serie di costi, che vanno dal corrispettivo della prestazione (con eventuali indennità

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA

IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA REQUISITI DELLA BUSTA PAGA Corrispettività: deve trattarsi di importi che trovano causa diretta ed indiretta nel rapporto di lavoro; Onerosità: la prestazione di lavoro subordinato

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

Il Calcolo dei contributi:

Il Calcolo dei contributi: Il Calcolo dei contributi: Tabella di calcolo dei contributi La La utile al calcolo del TFR La quota di TFR da versare al Fondo Cometa La tredicesima e la quattordicesima mensilità Il caso di cassa integrazione

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

CISL FP (A. Roncarolo) Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA

CISL FP (A. Roncarolo) Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA 1 COS È LA BUSTA PAGA è un documento obbligatorio (Legge 5 gennaio 1953, n. 4) che indica la retribuzione, le ritenute fiscali e previdenziali che il lavoratore

Dettagli

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF di Pietro Ghigini docente di Economia aziendale Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF Premessa Approvata sul filo di lana, evitando per un soffio che i lavori parlamentari scivolassero

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga.

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. Lavorofisco.it Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato potranno chiedere l erogazione del Tfr in busta paga. La legge di Stabilità 2015 prevede, infatti, in via sperimentale

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

10. L'irpef: aliquote e detrazioni

10. L'irpef: aliquote e detrazioni 1 di 7 21/05/2010 16.56 10. L'irpef: aliquote e detrazioni Dal 1 gennaio 2007 è in vigore un nuovo sistema di determinazione dell'irpef che, rispetto al precedente, è caratterizzato da: nuovi scaglioni

Dettagli

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2008...pag. 19. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...pag. 24

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2008...pag. 19. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...pag. 24 INDICE Sezione Prima - INTRODUZIONE INTRODUZIONE...pag. 14 Lo schema del CUD 2009 - Certificazione Unica Dipendenti...» 14 Termini di consegna al dipendente...» 15 Il trattamento dei dati personali...»

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE

VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 A Retribuzione: Paga base Indennità contingenza Scatti anzianità Sperminimo individuale Lavoro straordinario Altri elementi imponibili ai fini

Dettagli

Documento sul Regime Fiscale

Documento sul Regime Fiscale FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.r.l. E DI ALTRE SOCIETA DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1538 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro * aggiornato al 19.05.2011 CHE COS È è un documento obbligatorio che

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti

Dettagli

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE BYBLOS FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE

Dettagli

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA punto 94: ammontare corrisposto nel 2007: - al netto di quanto corrisposto in anni precedenti casella 95; - ridotto

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

Le pensioni nel 2005

Le pensioni nel 2005 marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1070 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Giugno 2015) - 1 - Le note che seguono sono una libera e parziale sintesi NON SOSTITUTIVA

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1 Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa Il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione 2. Gestione Finanziaria

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare

Dettagli

Oneri deducibili. Contributi

Oneri deducibili. Contributi Oneri deducibili Le spese che costituiscono oneri sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente se non già dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito

Dettagli

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI A cura di Alessandra Gerbaldi 1 LA BUSTA PAGA NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO Di seguito si ipotizza il caso di un lavoratore, dipendente di azienda che applica

Dettagli

di Massimo Brisciani Risorse Umane >> Amministrazione del personale

di Massimo Brisciani Risorse Umane >> Amministrazione del personale IL METODO DEL COSTO STANDARD di Massimo Brisciani Risorse Umane >> Amministrazione del personale Il datore di lavoro ha necessità di conoscere in via preventiva quale sarà il costo del personale che occupa

Dettagli

L IMPATTO DELLE MISURE SUL TFR CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA PER IL 2015 *

L IMPATTO DELLE MISURE SUL TFR CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA PER IL 2015 * L IMPATTO DELLE MISURE SUL TFR CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA PER IL 2015 * La legge di stabilità per il 2015 interviene pesantemente sulla tassazione del TFR, secondo tre modalità differenti: 1. TFR

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

Come leggere la Busta Paga. G.I. G.I. Formazione

Come leggere la Busta Paga. G.I. G.I. Formazione Come leggere la Busta Paga G.I. G.I. Formazione Formazione La Busta Paga Cos è A Cosa Serve Come è Composta COS E La Busta Paga è il prospetto che indica la retribuzione che il lavoratore percepisce per

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

Indennità per ferie non godute nell EMens

Indennità per ferie non godute nell EMens Modalità di gestione Paghe Indennità per ferie non godute nell EMens Franca Paltrinieri Consulente Cna Interpreta L indennità sostitutiva per ferie non godute rientra nella retribuzione imponibile sia

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

ELEMENTI DI PAGHE E CONTRIBUTI Formazione continua individuale

ELEMENTI DI PAGHE E CONTRIBUTI Formazione continua individuale ELEMENTI DI PAGHE E CONTRIBUTI Formazione continua individuale Durata: 60 ore Inizio corso: da definire Sede: Corso Raffaello 17/D - Torino Docente: dottore consulente del lavoro con esperienza consolidata

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015 Direzione Centrale Entrate Roma, 04/02/2015 Circolare n. 26 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Premessa. by Gestione Processi Formativi 2

Premessa. by Gestione Processi Formativi 2 Premessa Una presentazione in cui si affronta il tema della fiscalità delle polizze vita e delle forme di previdenza complementare. Viene ripreso il vecchio regime fiscale (valido per tutte le polizze

Dettagli

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità Premessa Il bonus Irpef, contenuto nell art. 1 del D.L. n. 66/2014 (entrato in vigore il 24 aprile 2014), vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha fatto sapere

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 28 aprile 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità

La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità TITOLO XXX Trattamento economico Articolo 7 NORMALE RETRIBUZIONE La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi

Dettagli

IntegrazionePensionisticaAurora

IntegrazionePensionisticaAurora IntegrazionePensionisticaAurora Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5034 IntegrazionePensionisticaAurora Documento sul regime

Dettagli

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA Francesca Gerosa Commissione Diritto Tributario Nazionale

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE Unipol Futuro Presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 UNIPOL FUTURO PRESENTE Documento sul regime fiscale Il presente

Dettagli

A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Come leggere la Busta Paga

A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Come leggere la Busta Paga * aggiornato al 20 luglio 2009 CHE COS È è un documento obbligatorio

Dettagli

La tassazione del Trattamento di fine rapporto (TFR)

La tassazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) La tassazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) Indice 1. Introduzione 1 2. Datore di lavoro: calcolo dell imposta, dati del 770 ed esempi 2 3. Agenzia delle entrate: calcolo dell imposta, dati del

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti». (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000

Dettagli

Circolare Informativa n 14/2014. Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive

Circolare Informativa n 14/2014. Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive Circolare Informativa n 14/2014 Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag. 3 1) Gestione separata: aliquote, minimali e massimali pag. 3 2) Gestione artigiani

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

COSTI DEL PERSONALE. B) CONTRIBUTI SOCIALI In PARTE a carico dell AZIENDA ed in PARTE a carico del LAVORATORE

COSTI DEL PERSONALE. B) CONTRIBUTI SOCIALI In PARTE a carico dell AZIENDA ed in PARTE a carico del LAVORATORE COSTI DEL PERSONALE A) RETRIBUZIONE ONERE A CARICO DELL AZIENDA B) CONTRIBUTI SOCIALI In PARTE a carico dell AZIENDA ed in PARTE a carico del LAVORATORE C) RITENUTE FISCALI A CARICO DEL LAVORATORE D) TRATTAMENTO

Dettagli

CIRCOLARE N.3/E. Roma, 28 febbraio 2012

CIRCOLARE N.3/E. Roma, 28 febbraio 2012 CIRCOLARE N.3/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 febbraio 2012 OGGETTO: Articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

Dettagli

SOMMARIO PRESENTAZIONE GLI AUTORI

SOMMARIO PRESENTAZIONE GLI AUTORI PRESENTAZIONE SOMMARIO GLI AUTORI Capitolo 1 - IL TFR DEFINIZIONE DI TFR Indennità di anzianità Trattamento di Fine Rapporto BENEFICIARI ANTICIPAZIONI 1. Limiti numerici al numero dei richiedenti 2. Limitazioni

Dettagli

Legge di Stabilità. Fondi pensione ancora convenienti! Guida per gli iscritti alla previdenza complementare

Legge di Stabilità. Fondi pensione ancora convenienti! Guida per gli iscritti alla previdenza complementare Legge di Stabilità. Fondi pensione ancora convenienti! Guida per gli iscritti alla previdenza complementare 26 gennaio 2015 Quali cambiamenti sono disciplinati dalla Legge di Stabilità 1 1. Da marzo 2015

Dettagli

Questo istituto è frutto di una legge, che lascia alla contrattazione collettiva la facoltà di indicare le voci retributive da prendere in

Questo istituto è frutto di una legge, che lascia alla contrattazione collettiva la facoltà di indicare le voci retributive da prendere in Il TFR TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Che cos è? Il Trattamento di Fine Rapporto (la cosiddetta liquidazione ) è una somma aggiuntiva che viene corrisposta dal datore di lavoro al proprio dipendente al termine

Dettagli

Le pensioni nel 2013. Le pensioni da lavoro. Allegato n. 2

Le pensioni nel 2013. Le pensioni da lavoro. Allegato n. 2 Le pensioni nel 2013 Le pensioni da lavoro Allegato n. 2 Integrazione al minimo Le pensioni liquidate col sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono

Dettagli

Le pensioni pagano l'irpef

Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L'Inps si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte

Dettagli

INPS a porte aperte. Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) si caratterizza per alcune peculiarità:

INPS a porte aperte. Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) si caratterizza per alcune peculiarità: INPS a porte aperte Questa scheda fa parte di una operazione di trasparenza dell Inps, annunciata dal Presidente Boeri nel suo discorso di insediamento. Nel corso delle prossime settimane e mesi pubblicheremo

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO REGIME FISCALE

Dettagli

Le modifiche fiscali ALIQUOTE. DEDUZIONI

Le modifiche fiscali ALIQUOTE. DEDUZIONI Meno tasse per tutti avevano promesso. Tremonti: è in credito con il fisco, ai lavoratori e pensionati benefici irrisori che saranno vanificati con l aumento delle imposte locali e ticket. Le modifiche

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 01.04.2014 Intermittenti: chiarimenti sui versamenti volontari Tempo fino al 20 settembre 2014 per le richieste di versamenti

Dettagli

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR 1 SISTEMA PENSIONISTICO ATTUALE 1^ PILASTRO: previdenza obbligatoria (Inps,Inpdap,Casse professionali ecc ) ASSICURA LA PENSIONE BASE 2^ PILASTRO

Dettagli

Il Trattamento di Fine Rapporto

Il Trattamento di Fine Rapporto Il Trattamento di Fine Rapporto Principi generali La Tassazione 1 Nozione di T.f.r. Riferimenti normativi Soggetti beneficiari Base imponibile Retribuzione Utile Periodi Utili Accantonamento Rivalutazione

Dettagli

TFR IN AZIENDA TFR NEL FONDO PENSIONE Quota annua di accantonamento

TFR IN AZIENDA TFR NEL FONDO PENSIONE Quota annua di accantonamento Quota annua di accantonamento 6,91% della retribuzione lorda, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva 6,91% della retribuzione lorda, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva

Dettagli

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per

Dettagli

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE Chiarimenti sulla disciplina fiscale del d. lgs. n. 252/2005 (c.d. Testo Unico della previdenza complementare) Circolare dell

Dettagli

II) SCRITTURE DI GESTIONE E) SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE

II) SCRITTURE DI GESTIONE E) SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE CONTABILITA GENERALE 19 II) SCRITTURE DI GESTIONE E) SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE 29 novembre 2005 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 E. Scritture relative

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE Unipol Futuro Presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 UNIPOL FUTURO PRESENTE Documento sul regime fiscale Il presente

Dettagli

I vantaggi fiscali della Previdenza Complementare

I vantaggi fiscali della Previdenza Complementare C O N V E G N O Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia: un occasione per lavoratori e residenti della Regione di integrare la pensione pubblica con quella complementare

Dettagli

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 La Gestione Separata Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 1 2 L iscrizione E a carico del lavoratore o del professionista Deve essere presentata entro 30 giorni dall inizio dell attività.

Dettagli

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti.

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Per quanto necessari, anche i riscatti, in particolare per i

Dettagli

Costo del lavoro. La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma.

Costo del lavoro. La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma. Costo del lavoro Esempi di calcolo La contribuzione da lavoro autonomo aconfronto Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma Ai sensi dell art. 2222 c.c. è lavoratore autonomo colui

Dettagli

CASSA EDILE DI MUTUALITA E DI ASSISTENZA DI NOVARA FASCICOLO TABELLE

CASSA EDILE DI MUTUALITA E DI ASSISTENZA DI NOVARA FASCICOLO TABELLE CASSA EDILE DI MUTUALITA E DI ASSISTENZA DI NOVARA FASCICOLO TABELLE Percentuali contributive - Percentuali accantonamento Coefficienti malattia e infortunio IN VIGORE DAL MESE DI DICEMBRE 2012 2 TABELLE

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016 Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 15 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli