REPUBBLICA DI SAN MARINO
|
|
|
- Evangelina Lazzari
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 giugno LEGGE 19 GIUGNO 2009 N.73 ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO TITOLO I MODIFICHE AL CODICE PENALE Art. 1 (Confisca per equivalente) 1. Il comma 3 dell articolo 147 del Codice Penale è sostituito dal seguente: In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i misfatti di cui agli articoli 167, 168, 177 bis, 177 ter, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 196, 199 comma 1, 199 bis, 204 comma 3 numero 1, 204 bis, 207, 212, 305 bis, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1, i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine costituzionale e il misfatto di cui all articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.. Art. 2 (Prescrizione abusiva di stupefacenti) 1. L articolo 244 del Codice Penale è sostituto dal seguente: Articolo 244 Prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti
2 Il medico o il veterinario che, allo scopo di favorire l abuso, rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura, è punito con la prigionia di terzo grado e con l interdizione di quarto grado dalla professione.. TITOLO II MODIFICHE ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1997 N. 139 (INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE PER I REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI, BEVANDE ALCOLICHE, SOSTANZE DANNOSE O PERICOLOSE, SOSTANZE PSICOTROPE) Art. 3 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti) 1. L articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 è sostituito dal seguente: È punito con la prigionia di terzo grado chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti. Con la medesima pena di cui al comma 1 è punito chiunque, senza autorizzazione, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti. La pena di cui al comma 1 si applica anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio sostanze stupefacenti ovvero coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti diverse da quelle previste dall autorizzazione, è punito con la prigionia di quarto grado. È sempre aggiunta l interdizione di quarto grado se il colpevole esercita una professione sanitaria. È punito con la prigionia di secondo grado chiunque, privo di autorizzazione, detiene sostanze stupefacenti senza scopo di commercio e chiunque fa uso personale di dette sostanze. L uso personale non è punibile se conforme a prescrizione sanitaria rilasciata dall Istituto per la Sicurezza Sociale o riconosciuta efficace da questo. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite di un grado per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei misfatti.. Art. 4 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) 1. Dopo l articolo 2 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 è introdotto il seguente articolo: Art. 2 bis Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più misfatti tra quelli previsti dall'articolo 1, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con prigionia di quarto grado. Chi partecipa all'associazione è punito con la prigionia di terzo grado. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite fino a due gradi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei misfatti..
3 TITOLO III INCRIMINAZIONE DELLA PIRATERIA Art. 5 (Atti di pirateria) 1. Dopo l articolo 195 del Codice Penale sono inseriti i seguenti articoli: Articolo 195 bis Atti di pirateria su navi e aeromobili Il Comandante o il componente dell equipaggio di una nave o di un aeromobile che, nell alto mare o in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato, commette atti di violenza, sequestro o rapina in danno di una nave o aeromobile, dell equipaggio o delle persone imbarcate su una nave o aeromobile è punito con la prigionia, con l interdizione e con la multa a giorni di quarto grado. Se il misfatto è commesso da persona estranea all equipaggio le pene sono diminuite di un grado. Articolo 195 ter Impossessamento di una nave o di un aeromobile Chiunque si impossessa o prende il controllo di una nave o di un aeromobile allo scopo di commettere il misfatto di cui all articolo 195 bis è punito con la prigionia, con l interdizione e con la multa a giorni di terzo grado. Se l impossessamento o la presa di controllo è compiuta dal comandante o da un componente dell equipaggio le pene sono aumentate di un grado.. TITOLO IV MODIFICA ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO) CAPO I Art. 6 (Collaborazione con le unità estere di informazione finanziaria) 1. È abrogato il comma 5 dell articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92. Art. 7 (Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela) 1. L articolo 54 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente: Art. 54 (Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)
4 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l operazione o le indica false. 2. La stessa pena prevista dal comma precedente si applica a chiunque non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell operazione occasionale.. Art Dopo l articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, sono soppresse le parole: CAPO II VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 9 (Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione) 1. L articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente: Art. 61 (Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione) 1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con l arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene previste dal comma precedente sono aumentate di un grado e la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. 3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all articolo 24 è punita con l arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 4. Salvo quanto previsto dall articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con l arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro.. Art. 10 (Inosservanza o ritardo nell adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione) 1. L articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente: Art. 62 (Inosservanza o ritardo nell adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione) 1. Chiunque viola gli obblighi stabiliti dall articolo 34 commi 1, 2 e 3, è punito con l arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata..
5 Art Dopo l articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono introdotte le seguenti parole: CAPO II VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. Art La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 19 giugno 2009/1708 d.f.r I CAPITANI REGGENTI Massimo Cenci Oscar Mina IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta
QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309
QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
PRONTUARIO OPERATIVO D.P.R. 309/1990
PRONTUARIO OPERATIVO D.P.R. 309/1990 Art. 73 comma 1 SPACCIO (NON LIEVE) DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. consentito Art. 73 comma
REPUBBLICA DI SAN MARINO
LEGGE 30 aprile 2002 n.61 REPUBBLICA DI SAN MARINO Legge per la repressione dello sfruttamento sessuale dei minori Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI
DISEGNO DI LEGGE A S 1930 Art. 1. (Modifiche al codice penale) 1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: «Titolo XII-Bis DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI Capo I DEI DELITTI
Commercio di artifici pirotecnici
LEGGE 29 aprile 1997 n.45 Commercio di artifici pirotecnici Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio
AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2 CONTENUTI 1. Dlgs 39/2014 del 4 marzo 2014 2. Legge 186/2014 del 15 dicembre 2014 3 1. Dlgs 39/2014 del 4
Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea
Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202 Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento
Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale
Www.carelladarcangelo.com L. n. 190/12 - Le modifiche al codice penale. Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale Estinzione del
Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015
Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo Milano, 16 aprile 2015 Art. 3 - Legge 15 dicembre 2014, n. 186 «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) (GU n.297 del 22-12-2015) Vigente al: 6-1-2016
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2864 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO) (V. Stampato
PARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001
PARTE SPECIALE Delitti contro la personalità individuale art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE L art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure
Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione
Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione (In carattere corsivo le modifiche approvate) C O D I C E P E N A L E Art.
TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 1627 e 984-A Relazione orale Relatore CASSON TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 12 maggio 2016 PER IL
