Firmato il nuovo CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni - autonomie locali per il biennio economico

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1 Contrattazione collettiva Firmato il nuovo CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni - autonomie locali per il biennio economico di Mario Caldarini Consulente Ancitel... Con il CCNL sul biennio economico del comparto Regioni-AA.LL. sottoscritto tra Aran e OO.SS. il 31 luglio 2009 si chiude presumibilmente l ultimo contratto biennale del comparto in quanto, in base al disposto della legge n. 15/2009 e al relativo decreto legislativo attuativo, si passerà a contratti a valenza triennale sia giuridica che economica Premessa Il CCNL in oggetto si caratterizza per i soli aspetti economici, come sarebbe stato normale per un contratto biennale, se non fosse per la norma di rinvio di cui all art. 10 del CCNL 11 aprile 2008 le cui materie vengono ulteriormente rimandate ai successivi contratti, in particolare non si affrontano le problematiche relative alla costituzione dei fondi delle risorse decentrate e della diminuzione delle voci del trattamento economico del personale del comparto. Non sono affrontate, inoltre, le problematiche della progressione economica orizzontale all interno della categoria di appartenenza, come sarebbe stato necessario. Molto preoccupante appariva una possibile interpretazione del comma 1 dell art. 4 dell ipotesi data dall articolo del «Sole 24 Ore» del 15 giugno 2009 (1), circa il fatto che in mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti nel 2009, l ente non solo non potrebbe incrementare le risorse decentrate variabili degli aumenti previsti dallo stesso art. 4 ma neanche quelle di cui all art. 15 del CCNL 1º aprile 1999 e dell art. 4 del CCNL 5 ottobre In merito era molto importante attendere l interpretazione dell Aran, che parrebbe invece essere quella per cui quei requisiti ineriscano alla sola possibilità di incremento delle risorse variabili per l anno 2009 disposte dal nuovo CCNL ma non quelle di anni precedenti, in base ad altre disposizioni di precedenti CCNL di comparto. Di rilievo appare altresì il richiamo all art. 37 del CCNL 22 gennaio 2004 circa i presupposti per cui si possono liquidare gli incentivi di produttività di cui all art. 5 del CCNL, mentre per quanto concerne il personale precario l art. 6 parrebbe essere oltre che un monitoraggio anche una presa di posizione sull argomento da parte delle AA.LL., confermata anche dalla dichiarazione congiunta n. 3 al CCNL stesso. Per le restanti parti parrebbe un contratto a basso contenuto normativo soprattutto privo delle necessarie scelte innovative sul trattamento economico, che porta aumenti irrisori per l anno 2008, quasi pari all indennità di vacanza contrattuale, e non molto significativi per l anno 2009 per un comparto che già era agli ultimi posti nel pubblico impiego per gli aspetti inerenti alla retribuzione. Campo di applicazione (art. 1) Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale in servizio alla data del 1º gennaio 2008 o assunto successivamente, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autono- Nota: (1) A firma di Arturo Bianco e Gianni Trovati. 8-9/

2 ..... mie locali, indicati dall art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell 11 giugno 2007, di seguito denominati «enti». Gli enti che fanno parte del comparto contrattuale regioni-autonomie locali sono: regioni; province; comuni; camere di commercio; comunità montane; unioni di comuni; consorzi di EE.LL. che applichino il CCNL del comparto; Ipab che non appartengano al comparto contrattuale della sanità; Iacp che applichino il CCNL del comparto; autorità di bacino. Al personale delle Ipab, ancorché interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del loro personale. Al restante personale del comparto, soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali, firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. In base a questa previsione contrattuale al personale del comparto che fosse soggetto a provvedimenti di mobilità, a seguito di processi di privatizzazione di servizi o a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo e trasformazione di servizi, prima gestiti direttamente dall ente, datore di lavoro degli interessati, agli stessi si continuerà ad applicare il CCNL di comparto, fino a quando non si individuerà una nuova e specifica disciplina, previo confronto con le OO.SS., firmatarie del CCNL stesso. Il contratto concerne il periodo 1º gennaio dicembre 2009 per la parte normativa e per tutti gli istituti del trattamento economico del personale dipendente di cui ai successivi articoli. Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, quindi dal 1º agosto 2009, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza, espressamente prevista dal contratto stesso. L Aran porterà a conoscenza gli enti interessati, con idonea pubblicità, dell avvenuta stipulazione definitiva del CCNL relativo. Gli istituti a contenuto economico, aventi carattere vincolato e automatico, saranno applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso di cui al 5º comma dell art. 1, cioè entro il 30 agosto Nel testo del contratto il riferimento «DLgs n. 165/ 2001» è da intendersi come DLgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, resteranno in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL di comparto da questo non disapplicate o abrogate. Il contratto, alla scadenza, si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimarranno integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall art. 48, comma 3 del DLgs n. 165/200, circa i prospetti contenti la quantificazione degli oneri, con l indicazione della copertura complessiva per l intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l efficacia temporale del contratto o di sospenderne l esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme saranno presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumeranno iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze stabilite dall accordo sul costo del lavoro. Il CCNL si applicherà altresì da parte delle agenzie fornitrici di lavoro temporaneo ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, anche i relativi conguagli dovranno essere operati dall agenzia fornitrice che poi si rivarrà sull ente utilizzatore. Stipendi tabellari (art. 2) Il valore del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo orizzontale delle di /2009

3 ..... verse categorie, previsto dall attuale ordinamento professionale, di cui al CCNL 31 marzo 1999, come stabilito nella tabella allegata B al CCNL dell 11 aprile 2008, viene incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella, allegata sub A al presente CCNL, con le decorrenze ivi previste e alle scadenze temporali indicate nella tabella stessa (1º aprile 2008, 1º luglio 2008, 1º gennaio 2009). La spesa degli incrementi retributivi attribuiti al personale in servizio, collocato nelle posizioni giuridiche iniziali delle varie categorie e nelle successive posizioni di sviluppo economico orizzontale all interno della categoria del sistema di classificazione, è a carico delle risorse contrattuali, quindi del bilancio dell ente e come previsto dal comma 199 della legge n. 266/2005 e non devono essere tenuti in considerazione per l anno 2009 ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 198 della stessa legge n. 266/2005, non più diminuito dell 1%, per i soli enti non tenuti al rispetto del patto di stabilità nell anno 2009, ai sensi dell art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni. Il maggiore incremento retributivo che contrattualmente compete al personale che occupa posizioni di sviluppo economico orizzontale all interno della categoria di rispettiva appartenenza, in relazione all incremento del tabellare iniziale per la posizione giuridica, non contribuirà ad incrementare il valore di quello complessivo destinato alla predetta progressione e quindi non aumenterà dalle date di rispettiva decorrenza contrattuale la disponibilità del corrispondente fondo contrattuale delle risorse decentrate di finanziamento, come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 4 al CCNL 9 maggio A seguito dell applicazione della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione del personale sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle tabelle allegate B e C al contratto. Sono riconfermati: la tredicesima mensilità, secondo la disciplina prevista dall art. 5 del CCNL 9 maggio 2006, la retribuzione individuale d anzianità, ove acquisita dal personale in servizio al 31 dicembre 1988, nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbile, attualmente in godimento al personale, ivi compresi quello previsto all art. 29, comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004, relativo alla differenza di importo dell indennità integrativa speciale dei dipendenti delle cat. B/ 3 e D/3 e dall art. 9, comma 1 del CCNL 9 maggio 2006 relativo all assegno personale riassorbibile dovuto qualora il trattamento economico in godimento al dipendente in caso di progressione verticale risultasse superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di inquadramento, l indennità di comparto di cui all art. 33 del CCNL 22 gennaio Si rammenta infatti che il predetto assegno personale di cui all art. 29, comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004 era costituito dagli importi più elevati di indennità integrativa speciale che era in godimento al 1º gennaio 2003 al personale inquadrato giuridicamente rispettivamente in cat. B/3 (pari ad Euro 528,24 rispetto a quelli inquadrati in cat. B/1 pari ad Euro 523,63) e al personale inquadrato giuridicamente in cat. D/3 (pari ad Euro 552,90 rispetto a quelli del personale di cat. D/1, pari ad Euro 538,00); tali importi più elevati non sono stati conglobati nel tabellare, ma conservati ai sensi dell art. 29, comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004, come assegno personale non riassorbibile e utile sia ai fini del trattamento di pensione che di fine servizio, rispettivamente di Euro 4,61 mensili lordi per la cat. B/3 ed Euro 14,90 mensili lordi per la cat. D/3. I predetti importi di assegno personale non riassorbibile sono ricompresi ad ogni conseguente effetto nella nozione del trattamento economico di cui all art. 10, comma 2, lett. b) del CCNL 9 maggio 2006, per cui sono da considerarsi ai fini della determinazione degli importi dei compensi da corrispondersi a fronte di prestazioni straordinarie. La dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL 22 gennaio 2004, con riferimento al disposto dell art. 29, comma 4 dello stesso CCNL, prevedeva che il differenziale della I.I.S. dovesse essere conservato come assegno ad personam a tutto il personale in servizio al 22 gennaio 2004 che risultasse a questa data inquadrato nelle categorie giuridiche B/3 e D/3. La dichiarazione congiunta n. 16 al CCNL 22 gennaio 2004, con riferimento alla disciplina contrattuale di cui al comma 4 dell art. 29 del CCNL, prevedeva che l assegno ad personam, pari al differenziale delle I.I.S. per i dipendenti, inquadrati giuridicamente in cat. B/3 al 22 gennaio 2004, era da conservarsi solo fino all eventuale inquadramento in cat. C o in altra categoria superiore, per cui al momento di detto passaggio deve essere riassorbito. Parrebbero altresì ancora erogabili anche se non formalmente conservate le indennità di cui all art. 8 del CCNL 9 maggio 2006 al personale delle categorie A e B/1 di Euro 64,56 annui lordi. Il comma 4 dell art. 2 prevede poi che gli incrementi di cui al comma 1 dello stesso articolo comprendano e quindi assorbano l indennità di vacanza contrattuale, corrisposta, secondo le previsioni del- 8-9/

4 ..... l art. 2, comma 35 della legge n. 203/2008, con relativo conguaglio per cui dagli arretrati contrattuali dovranno essere detratte le eventuali somme già corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale sia per l anno 2008 che distintamente per l anno L ente che avesse iniziato a corrispondere l indennità di vacanza contrattuale solo dall aprile 2009 effettuerà il conguaglio solo da tale data. Effetti dei nuovi stipendi (art. 3) Le misure dei nuovi stipendi tabellari così come determinati dall art. 2, comma 1 e all allegata tabella A del presente CCNL, avranno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti nella predetta tabella A sulla tredicesima mensilità, dell anno di riferimento (sia 2008 che 2009) per l intero importo dell aumento, sul trattamento ordinario di quiescenza, sia normale che privilegiato. Sull indennità premio di fine servizio, sull indennità sostitutiva del preavviso, sul TFR, nonché su quella prevista dall art del c.c. (in caso di decesso del dipendente) sull indennità alimentare di cui all art. 27, comma 6, CCNL 6 luglio 1995, per cui al dipendente che sia sospeso dal servizio, viene corrisposta un indennità alimentare pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni per il nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto del dipendente interessato. Le misure dei nuovi stipendi tabellari incideranno altresì sull equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e sui contributi di riscatto di servizio. I benefici economici, risultanti dagli incrementi tabellari, dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla stipula del CCNL (cioè entro il 30 agosto 2009), qualora l ente non ottemperasse nei tempi prescritti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro del 1º settembre 1998, n. 352 e dalla relativa circolare n. 83 del 23 dicembre 1998, dovrà erogare gli aumenti contrattuali previsti maggiorati degli interessi, nella misura di legge, senza che vi sia alcuna richiesta in tal senso da parte dei dipendenti interessati. Salvo diversa espressa previsione del CCNL 1º aprile 1999 e di quello 14 settembre 2000, gli incrementi di retribuzione contrattualmente previsti s applicano alle medesime decorrenze previste per il personale a tempo indeterminato anche a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, comunque denominato, limitatamente al periodo di rispettiva competenza. Per quanto concerne il personale dipendente che fosse comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale anni , saranno corrisposti alle scadenze e negli importi previsti i benefici economici risultanti dall applicazione del CCNL stesso. Nel caso di un dipendente che sia cessato dal servizio dopo il 1º gennaio 2008 ma prima del 1º luglio 2008 avrà diritto a vedersi erogare i soli benefici economici reali contrattualmente previsti a decorrere da tale data ma gli saranno considerati ai soli fini previdenziali anche i benefici contrattuali del 1º luglio 2008 e del 1º gennaio 2009 ma non ai fini relativi all indennità premio di fine servizio, né del TFR in quanto a questi fini varranno solo i benefici economici effettivamente conseguiti, cioè quelli dell anno 2008 contrattualmente previsti prima del 1º luglio Nel caso di un dipendente che sia cessato dal servizio dopo il 1º luglio 2008 avrà diritto a percepire gli incrementi tabellari contrattuali da tale data, quindi gli varranno entrambi i primi 2 benefici contrattuali sia ai fini previdenziali che a quelli relativi all indennità di fine servizio che del TFR ma non quelli contrattualmente previsti il 1º gennaio Nel caso un dipendente sia cessato dal servizio a qualsiasi titolo dopo il 1º gennaio 2009 godrà sia direttamente che ai fini previdenziali di tutti gli incrementi economici previsti dal CCNL 31 luglio 2009 in oggetto. Gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali di ciascuna categoria e di sviluppo economico all interno della categoria stessa, previste dal vigente sistema di classificazione del personale, di cui all art. 2, comma 1,e nell allegata tabella A del presente CCNL 31 luglio 2009, avranno effetto dalle singole decorrenze e cioè rispettivamente dal 1º gennaio 2008, dal 1º luglio 2008 e dal 1º gennaio 2009, su tutti gli istituti a carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni contrattuali in materia prevedano un espresso rinvio a quel trattamento economico alle medesime condizioni per la loro base di calcolo. Questa disposizione sta a significare che le competenze arretrate al personale dipendente dovranno essere calcolate in tre fasi distinte e dovranno riguardare non solo il trattamento economico iniziale di categoria e quello relativo all eventuale posizione economica orizzontale che già fosse statamaturataaquelladatamaancheatuttiglialtri istituti economici che a questi due trattamenti facciano o facessero riferimento in base alla normativa di cui all art. 10, comma 2, lett. a), b), c) e d) del CCNL 9 maggio In base a queste considerazioni andrà operato un /2009

5 ..... primo conteggio inerente sia al trattamento economico iniziale che alla posizione economica, eventualmente maturata all interno della categoria e gli altri istituti economico contrattuali a queste correlate per il periodo 1º aprile giugno 2008, poi un successivo conteggio per il periodo 1º luglio 2008 fino al 31 dicembre 2008 e infine un terzo conteggio dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del CCNL 31 luglio Infatti per l adeguamento del valore dell indennità di turno di cui all art. 22 del CCNL 14 settembre 2000 e del compenso per prestazioni straordinarie di cui all art. 38 del CCNL 14 settembre 2000 e di quello per lavoro notturno e di quello di cui all art. 24, comma 1, del CCNL 14 settembre 2000, si dovrà operare un nuovo conteggio alle predette decorrenze. Le misure dei nuovi stipendi tabellari così come determinati dall art. 2, comma 1 e all allegata tabella A del CCNL, hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti nella predetta tabella A su: tredicesima mensilità dell anno di riferimento (sia 2008 che 2009) per l intero importo dell aumento dalle decorrenze previste, trattamento ordinario di quiescenza, sia normale che privilegiato, indennità premio di fine servizio, indennità sostitutiva del preavviso, TFR, indennità prevista dall art del c.c. (in caso di decesso del dipendente in servizio), Ai predetti fini si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. indennità alimentare di cui all art. 27, comma 6, CCNL 6 luglio 1995, così come sostituito dall art. 27, comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004, per cui al dipendente che sia sospeso dal servizio, viene corrisposta un indennità alimentare pari al 50% della retribuzione fissa mensile, assegni per il nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. Per la liquidazione delle prime 2 tranches di competenze contrattuali inerenti all anno 2008 si tratta di arretrati, quindi somme soggette al regime Irpef di tassazione separata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, mentre per la terza tranche dal 1º gennaio 2009 essendo pagata in competenza, sconta la normale tassazione IRPEF secondo lo scaglione d appartenenza del dipendente interessato. Qualora nel biennio contrattuale 2008 e 2009 fossero avvenute varie consultazioni elettorali e referendarie per le quali occorrerà conguagliare i compensi delle relative prestazioni straordinarie, conguagli che non rimarranno a carico dell ente ma secondo una recente nota del Ministero dell interno, inerente al referendum del 21 e 22 giugno 2009, saranno rimborsati dallo stesso Ministero. Incrementi delle «risorse decentrate» (art. 4) Gli enti del comparto, relativamente al biennio economico , in coerenza con il quadro normativo delineato dall art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nelle misure e con le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono essere in alcun modo applicate dagli enti, in mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti. Le risorse destinate all incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività verranno determinate annualmente dagli enti del comparto, con effetto dal 31 dicembre 2008 e a valere per il solo anno 2009, secondo le nuove modalità definite nell articolo 4 stesso. Ai sensi del comma 1 per gli enti del comparto costituiscono requisiti per l integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa: a) il rispetto del patto interno di stabilità per il triennio ; b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; per le camere di commercio il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per questi enti; c) l attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell amministrazione; d) l osservanza degli indicatori di capacità finanziaria indicati al comma 2 dello stesso art. 4. Ai sensi del comma 2 dell art. 4 agli enti locali viene riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ma a valere per il solo anno 2009, la disponibilità di potere disporre di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa decentrata, di sola natura variabile ai sensi dell art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, entro le seguenti misure: 1) nel limite massimo dell 1% del monte salari 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, esclusa la quota del monte salari stesso relativo alla dirigenza, dove questa sia presente, qualora gli enti stessi siano in possesso dei requisiti di cui al predetto comma 1 e il rapporto tra spesa di 8-9/

6 ..... personale ed entrate correnti non sia stata superiore al 38% nell anno 2007; 2) nel limite massimo dell 1,5%, comprensivo del predetto 1%, sempre del monte salari 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, qualora gli enti, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 4, dimostrino il possesso dell ulteriore requisito del rispetto del patto di stabilità interno anche per l anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia per detto anno, e il rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, sempre per detto anno 2008 non risulti superiore al 31%. Con questa disposizione tutti gli enti del comparto che si trovino nella condizione di un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti entro il 38% nell anno 2007, a decorrere dal 31 dicembre 2008, a valere dal 1 gennaio 2009, avranno la facoltà di incrementare le risorse decentrate variabili di cui al fondo dell art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004, di un importo massimo pari allo 1,00% del monte salari dell anno 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, al netto degli oneri, escluse le quote, relative alla spesa per la dirigenza, se presente nell ente. A questo fine occorre precisare che la spesa di personale è quella relativa a tutto il personale in servizio sia a tempo indeterminato che determinato, sia a tempo pieno che parziale, compreso il direttore generale e negli enti con dirigenza anche la relativa spesa comprensiva degli oneri e dell Irap, precisando che detta contabilizzazione non parrebbe avere nulla a che vedere con quella che si deve operare, ai fini dell applicazione del limite di spesa di cui al comma 562 della Finanziaria 2007 per gli enti non tenuti al rispetto del patto interno di stabilità nell anno 2009 che fa riferimento ad altri fattori e ad una diversa base di calcolo anche se alcune voci possono essere comuni. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, non in aggiunta alle disponibilità di risorse derivanti dall applicazione del disposto dello stesso comma 2, prima parte, gli enti locali (ad eccezione di quelli previsti dal comma 8, enti in dissesto o in predissesto) hanno la disponibilità di incrementare dal 31 dicembre 2008 ma a valere solo per l anno 2009 le loro risorse decentrate variabili di cui all art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell anno 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, al netto degli oneri riflessi, esclusa la quota relativa alla dirigenza, delle percentuali a seguito indicate: fino ad un massimo dello 1,5%, cioè da un minimo dello 1,00% ad un massimo dello 1,50% del monte salari 2007, qualora il loro rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti del 2008 sia inferiore al 31% e abbiano rispettato il patto interno di stabilità nell anno Secondo questa disposizione tutti gli enti che si troveranno nella situazione economica di cui al predetto punto potranno incrementare ulteriormente, rispetto all incremento dello 1,00% di cui al comma 2 delle loro risorse decentrate variabili, le loro risorse variabili di cui all art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004 di fino ad un massimo dello 1,50% del monte salari 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, al netto degli oneri, esclusa la dirigenza, ove prevista. Qualora poi l ente si trovasse nella situazione economica prevista, esso potrà incrementare ulteriormente, quindi oltre un primo incremento delle risorse decentrate variabili di cui al comma 2, le proprie risorse decentrate variabili di cui all art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004 di non più dello 1,50%, cioè di non più di un ulteriore 0,50% del monte salari 2007, oltre l 1% predetto, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, al netto degli oneri riflessi, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Queste risorse potranno essere molto importanti per potere fare una corretta contrattazione integrativa decentrata a livello di ente, naturalmente per i soli enti in possesso di queste condizioni finanziarie e cioè solo qualora gli enti, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 4, dimostrino il possesso dell ulteriore requisito del rispetto del patto di stabilità interno anche per l anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia per detto anno, e il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, sempre per lo stesso anno 2008 non risulti superiore al 31%. Il comma 3 stabilisce per i comuni capoluogo delle aree metropolitane (art. 22 del DLgs n. 267 del 2000) che è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ma a valere per l anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa di natura variabile, ai sensi dell art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, quindi parrebbe a contrattazione decentrata integrativa, nei seguenti limiti: a) massimo dell 1% del monte salari 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, esclusa la quota del monte salari stesso relativo alla dirigenza, qualora gli enti stessi siano in possesso dei requisiti /2009

7 ..... di cui al predetto comma 1 e il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non sia superiore al 38% nell anno 2007, b) massimo dell 1,5%, comprensivo del predetto 1%, sempre del monte salari 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, qualora gli enti, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 4, dimostrino il possesso dell ulteriore requisito del rispetto del patto di stabilità interno anche per l anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia per detto anno Il comma 4 stabilisce che per le regioni è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ma a valere per l anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa di natura variabile, ai sensi dell art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, quindi parrebbe a contrattazione decentrata integrativa, nei seguenti limiti: a) massimo dell 1% del monte salari 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, esclusa la quota del monte salari stesso relativo alla dirigenza, qualora gli enti stessi siano in possesso dei requisiti di cui al predetto comma 1 e il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, depurata della spesa sanitaria, non sia superiore al 38% nell anno 2007, b) massimo dell 1,5%, comprensivo del predetto 1%, sempre del monte salari 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, qualora gli enti, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 4, dimostrino il possesso dell ulteriore requisito del rispetto del patto di stabilità interno anche per l anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia per lo stesso anno Il comma 5 prevede che le stesse regioni individuino, tra quelli di cui ai precedenti commi 1 e 4 dello stesso art. 4, i criteri che trovano applicazione per ciascuno dei propri enti strumentali per l incremento a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere per l anno 2009, delle risorse di natura variabile, di cui all art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio Per le camere di commercio, il comma 6 dell art. 4, stabilisce che è loro riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ma a valere per l anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa di natura variabile, ai sensi dell art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, quindi parrebbe a contrattazione decentrata integrativa, nei seguenti limiti: a) dell 1,00% del monte salari 2007, comprensivo degli aumenti per detto anno disposti dal CCNL 11 aprile 2008, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora le camere di commercio siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 4 e inoltre il rapporto tra il proprio indice di equilibrio economico e finanziario e l indice generale medio di sistema, di cui alla legge Finanziaria 2008, non sia superiore al 10% e, comunque, inferiore a 40, b) dell 1,5% del monte salari 2007, comprensivo dell 1,00 % di cui alla lett. a), qualora le camere di commercio, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell art. 4, presentino un indicatore di equilibrio economico finanziario: 1. non superiore a 38, per le camere di commercio con un numero di imprese attive iscritte al registro delle imprese inferiore a ; 2. non superiore a 34, per le camere di commercio con un numero di imprese attive iscritte al registro delle imprese superiore a e inferiore ad ; 3. non superiore a 30, per le camere di commercio con un numero di imprese attive iscritte al registro delle imprese superiore ad Gli altri enti del comparto contrattuale Regioni- AA.LL., diversi da quelli indicati nei commi precedenti dell art. 4 - unioni di comuni, comunità montane, Ipab, autorità di bacino, consorzi che applichino il CCNL stesso -, utilizzeranno il disposto del comma 7, per cui a decorrere dal 31 dicembre 2008 ma a valere solo per l anno 2009, potranno incrementare le risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, di natura variabile, di cui all art. 31, comma 3 del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, cioè attraverso la contrattazione decentrata integrativa, nel limite massimo corrispondente all 1,00% del monte salari dell anno 2007, comprensivo quindi degli aumenti contrattuali per detto anno portati dal CCNL 11 aprile 2008, al netto degli oneri riflessi, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 4, ove applicabili, e ove nel bilancio per l esercizio 2009 sussista la relativa capacità di spesa. Ai sensi del comma 8 gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo 4 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l approvazione dell ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all anno dell esercizio finanziario 2008 che è stato approvato entro il 30 giugno /

8 ..... Ai sensi del comma 9 dell art. 4 le predette risorse aggiuntive, ove stanziabili, dovranno essere finalizzate all incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa e all erogazione di compensi strettamente collegati all effettivo miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati di bilancio consuntivo degli enti relativo all anno 2007 e con riferimento anche all anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell 1.5% del monte salari Con questa disposizione si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 203/2008 per quanto concerne le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti e ai principi previsti in materia di produttività e valutazione delle prestazioni di cui alla legge n. 15/2009 e al conseguente emanando decreto legislativo attuativo della legge stessa. Il fondo di cui all art. 14 del CCNL 1º aprile 1999 per il finanziamento dei compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuino prestazioni straordinarie non viene interessato dalle nuove disposizioni contrattuali quindi è da ritenersi confermato negli importi precedentemente determinati in base alle disposizioni del predetto art. 14 sia per gli anni 2008 che Le risorse decentrate previste al comma 2 dell art. 32 del CCNL 22 gennaio 2004, sono di fatto confermate anche negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 mentre per l anno 2008 e 2009 sono riconfermati anche gli incrementi delle risorse stabili di cui all art. 4 del CCNL 9 maggio 2006 ma non sono invece riconfermati gli incrementi delle risorse variabili di cui sempre all art. 4 del CCNL 9 maggio Sono altresì riconfermati per anni 2008 e 2009 le risorse stabili di cui all art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 mentre per l anno 2009 non sono riconfermate le risorse variabili previste dallo stesso art. 8 per l anno Per gli enti dove non sia prevista la dirigenza, intesa come area contrattuale a sé stante, le somme di spesa relative agli APO per retribuzione di posizione e di risultato, sono assolutamente da ricomprendersi nel monte salari sul quale calcolare la predetta percentuale di incremento. Il monte salari sul quale calcolare l incremento è costituito in base a quanto indicato dalla dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 aprile 2008 che viene riportata di seguito: Dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 aprile 2008 Le parti dichiarano congiuntamente che il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i CCNL per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo dei trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultante dai dati inviati da ciascun ente del comparto al Ministero dell economia e delle finanze, ai sensi dell art. 60 del DLgs n. 165/2001, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tale somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari» a questo titolo oltre che le voci relative agli assegni familiari, anche, ad esempio, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc. A completamento della predetta nota congiunta parrebbe necessario illustrare che cosa quindi debba considerarsi per il corretto calcolo del monte salari il cui calcolo va operato sulle seguenti voci del trattamento economico : trattamento tabellare, sviluppo economico orizzontale all interno della categoria, indennità di comparto, retribuzione individuale di anzianità e assegni «ad personam» riassorbibili e non riassorbibili, indennità di turno, di rischio, di reperibilità, di disagio, di maneggio valori, di particolare responsabilità, indennità di cui all art. 37 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modificazioni e integrazioni, indennità sostitutiva di mancato preavviso, da erogarsi da parte del datore di lavoro, indennità di cui all art. 4, comma 3 del CCNL , retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili di posizione organizzativa, compensi per prestazioni straordinarie, compensi per produttività, compensi per progettazione di cui all art. 18 della legge n. 109/1994, per Ici, per Istat, per avvocatura, la spesa per il direttore generale anche qualora trattasi di incarico al segretario comunale, tutti gli altri eventuali compensi per salario accessorio, la cui spesa sia imputabile al fondo di cui all art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all interno della categoria, resta vigente (art. 9 del CCNL 11 aprile 2008) Ai fini della progressione economica orizzontale all interno della categoria di appartenenza del personale in servizio a tempo indeterminato di cui all art /2009

9 del CCNL 31 marzo 1999, si stabilisce che il lavoratore dovrà essere in possesso, perché possa avere detto beneficio contrattuale del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento prima di detta progressione pari a 24 mesi, e in questo senso dopo l entrata in vigore del nuovo CCNL dovranno essere conformati tutti i regolamenti degli enti del comparto, tenendo presente che questo è il requisito minimo per l anzianità non togliendo la possibilità agli enti di fissarne uno di durata superiore o di mantenerlo nel caso in cui già avessero normato in questo senso. Ai sensi del comma 2 dell art. 9 si prevede che la predetta disciplina trovi applicazione negli enti del comparto per le sole procedure selettive per l attribuzione della progressione economica orizzontale che saranno formalmente avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL per cui per quelle che si svolgeranno prima di tale data potranno essere realizzate in base alle disposizioni vigenti nel singolo ente anche qualora prevedessero un anzianità inferiore ai 24 mesi per potere essere inserito nelle apposite graduatorie. Interpretazione dell art. 4, c1 del CCNL 31 luglio 2009 In merito all art. 4 occorre tenere presente l interpretazione data al comma 1 nell articolo del Sole 24 Ore del 15 giugno 2009 (2), avente titolo «Il patto vincola anche i vecchi integrativi» per cui i parametri del comma 1 non vincolerebbero solo le risorse a valere per l anno 2009 ma anche quelle degli anni precedenti, ripetute in detto anno, per esempio ai sensi dell art. 15, commi 2 e 5 del CCNL 1º aprile 1999 o ai sensi dell art. 4 del CCNL 5 ottobre L intesa parrebbe, secondo gli autori di questo articolo, prevedere che per integrare le risorse variabili nell anno 2009 del relativo fondo occorra possedere, sempre per l anno 2009, tutti e quattro i parametri indicati nel comma 1 dello stesso art. 4 e cioè: rispetto del patto interno di stabilità nel triennio , delle disposizioni con cui le leggi Finanziarie hanno previsto il contenimento della spesa di personale, l attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e l osservanza degli indicatori di capacità finanziaria da parte dell Ente, mentre la situazione dell anno 2008 parrebbe inerire solo il requisito del comma 2 per potere incrementare le risorse variabili dell anno In merito sarà importante conoscere cosa ha scritto ufficialmente l Aran nella relazione tecnico finanziaria inviata alla Corte dei conti per la registrazione del contratto, relazione che sembrerebbe confermare l interpretazione per cui quei requisiti ineriscano alla sola possibilità di incremento delle risorse variabili per l anno 2009, disposte dal nuovo CCNL, ma non quelle di anni precedenti, in base ad altre disposizioni di precedenti CCNL di comparto. Principi in materia di compensi per la produttività (art. 5) Le parti contraenti confermano con questa disposizione la validità della disciplina dei compensi di produttività prevista dall art. 37 del CCNL 22 gennaio 2004, ribadendo contemporaneamente gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla misura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza dal servizio, l apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all attività di servizio svolta e ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività. Con questa norma si richiama la validità contrattuale dei principi fissati dall art. 37 del CCNL 22 gennaio 2004, tuttora vigenti, anche se non molto applicati a livello degli enti del comparto dove si continua ad erogare la produttività con una quota di produttività collettiva, perciò estesa a tutti i dipendenti in misura uguale e quindi non conforme alla precitata norma contrattuale. Nella seconda parte dell art. 5 invece si tende a precisare che la valutazione della prestazione individuale deve essere rapportata all effettivo livello di raggiungimento dei risultati in base all apporto di ciascuno, pur tenendo conto delle sue eventuali assenze dal servizio. Monitoraggio e verifiche (art. 6) L Anci, l Upi, l Unioncamere, attraverso le proprie articolazioni territoriali e le regioni assumeranno l iniziativa per l avvio, a livello regionale, di forme di monitoraggio del lavoro precario presso enti del comparto contrattuale e di un successivo confronto e verifica con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse a tale fenomeno e ai processi di stabilizzazione, anche con riferimento alla scadenza dei contratti a termine in esse- Nota: (2) Cit. 8-9/

10 ..... re. Tale confronto deve concludersi entro il termine di 45 gg. dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, cioè entro la metà del mese di settembre Secondo il comma 2 dello stesso art. 6 dette azioni, di cui al comma 1, potranno anche assumere anche un ambito territoriale locale più ristretto. Con questa norma le associazioni degli Enti, datori di lavoro del comparto, si assumono l impegno di un monitoraggio della situazione del precariato a livello di singola regione negli enti del comparto e ad una verifica successiva con le OO.SS. per valutare le problematiche di un processo di stabilizzazione di questo personale sempreché le norme generali vigenti in materia lo permettano. Clausola di rinvio (art. 7) Ai sensi dell art. 7, comma 1 del nuovo CCNL sul biennio economico , le parti contraenti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il rinnovo di questo CCNL ritenendo al momento prioritario concludere in tempi brevi la conseguente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in sede del prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche connesse all eventuale revisione dei profili normativi dell attuale regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le materie seguenti: semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa e nuova struttura della retribuzione del personale dipendente; risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; modalità attuative dell art. 14 del CCNL 9 maggio 2006; sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili professionali indicati nell art. 12 del CCNL del e alle alte professionalità; modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell art. 32, comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell istituzione delle alte professionalità; i profili di specifico interesse delle regioni, non trattati nel presente CCNL; le problematiche connesse alla disciplina del turno; adattamento della disciplina contrattuale in materia di nuove tipologie di rapporto di lavoro alle riforme legislative intervenute in materia; predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali. Per tutte le predette materie di rilevanza sia giuridica che economica si fa un rinvio ad una coda contrattuale da realizzarsi in sede di contrattazione per il rinnovo del CCNL prossimo. Dichiarazioni congiunte Occorre precisare che le dichiarazioni congiunte apposte in coda all articolato contrattuale non fanno parte del CCNL ma sono unicamente dichiarazioni che pur essendo espressioni delle parti contraenti non rivestono il carattere cogente delle norme contrattuali, avendo il fine esplicativo o chiarificatore di alcune disposizioni, così da facilitarne l interpretazione da parte degli enti destinatari nell applicazione della disciplina contrattuale stessa. Dichiarazione congiunta n. 1 Con questa dichiarazione si fa riferimento alla disciplina dell art. 2, comma 1 del presente CCNL per cui le parti contraenti concordano nel ritenere che l importo dell incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo economico orizzontale del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all importo attribuito dal presente CCNL, al personale delle posizioni iniziali delle categorie A/1, B/1,C/1, D/1 o di accesso dall esterno B/3 e D/3, è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, parrebbe essere anch esso a carico dei bilanci degli enti e conseguentemente non andrebbe ad incrementare il fondo delle risorse decentrate stabili. Dichiarazione congiunta n. 2 Le parti si danno reciprocamente atto che i principi ribaditi nell art. 5 sono funzionali all applicazione dell art. 71, comma 5 del DL n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, e sono applicati in relazione all erogazione dei soli compensi per la produttività, anche con riferimento alle sotto indicate fattispecie di assenze: 1) permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all art. 5 della legge n. 52/2001; 2) assenze per attività di volontariato di cui all art. 9 del DPR n. 194/2001; 3) permessi di cui alla legge n. 104/1992; 4) congedi di maternità e parentali di cui al DLgs n. 151/2001; 5) permessi di cui all art. 19, comma 2 del CCNL 6 luglio 1995, con riguardo in particolare alle ipotesi di fruizione di screening o prevenzione oncologica. Le parti si danno altresì atto che in materia di trat /2009

11 ..... tamento economico nei casi di assenza per malattia, di cui all art. 71, comma 1 DL n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, ai fini di una corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e alle note interpretative nel frattempo intervenute. Con questa dichiarazione congiunta si tenderebbe a precisare tre punti che possono essere così riassunti: le disposizioni di cui all art. 71, comma 5 del DL n. 112/2008 non toccano le voci di salario accessorio e non le riducono rispetto alle giornate di assenza, al di fuori dei pareri interpretativi dell Aran, rispetto alle fattispecie di assenze da considerarsi presenza circa le decurtazioni di cui al comma 5 del predetto art. 71 si aggiungono altre tipologie di assenza di cui non parrebbe possibile tenere conto visto il divieto imposto dalla legge stessa di modifica da parte dei CCNL, per cui neanche con dichiarazioni congiunte, salvo che non vengano approvate nuove disposizioni in materia (vedi D.L. n. 78/2009), si ribadisce la validità delle circolari interpretative emanate sulle trattenute per malattia, ai sensi dell art. 71, comma 1 del DL n. 112/2008. Dichiarazione congiunta n. 3 Con questa dichiarazione congiunta, in relazione alle previsioni dell art. 6 dell ipotesi di intesa, le parti si danno reciprocamente atto che alla loro scadenza, i contratti a termine, attualmente in essere, possono essere rinnovati o prorogati, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, cioè solo se queste norme lo permetteranno. 8-9/

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