INCENTIVI PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE

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1 II Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE Azioni di supporto ai Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 INCENTIVI PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE Regolamento-tipo per l applicazione dell art. 92 del D. Lgs , n. 163 (ex art. 18 della L , n. 109) L Aquila, 25 luglio 2011

2 PRESENTAZIONE Con il presente documento, la Struttura Tecnica di Missione prosegue la sua attività di supporto alle Amministrazioni comunali nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile Nelle pagine che seguono, è contenuta la bozza di Regolamento-tipo di indirizzi per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione alla progettazione, alla direzione ed al collaudo dei lavori, nonché alla pianificazione, ai sensi dell'art.18 della Legge 109/94 e s.s.m.m.i.i.. Ai sensi dell art. 92, comma 5, del D. Lgs , n. 163, una somma non superiore al 2% dell importo, al netto dell IVA, posto a base di gara di un opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (direttore operativo), nonché tra i loro collaboratori. Trattasi di progetti relativi ad opere o lavori conferiti dall Amministrazione, redatti direttamente da dipendenti dell Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto. Ai sensi dell art. 92, comma 6, del D. Lgs , n. 163, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato viene ripartito tra i dipendenti dell Amministrazione che lo abbiano redatto. Trattasi di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatti direttamente da dipendenti dell Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto. Infine, il D.M. 4 aprile 2001 fissa i criteri per la determinazione dell onorario relativo alle sole attività di supporto al responsabile del procedimento. La materia di per sé di grande rilievo nell ambito dell attività ordinaria dei Comuni diviene di assoluta urgenza con l approssimarsi del passaggio all attuazione della cosiddetta Ricostruzione pesante. Un carico di attività e di responsabilità di inusitate dimensioni investirà nelle prossime settimane le strutture tecniche comunali. Per quanto STM abbia facilitato il ricorso a supporti esterni, attraverso la messa a disposizione di adeguate risorse tecniche ed economiche, resta comunque cruciale non fosse altro per le necessarie attività di vigilanza e garanzia di risultato il ruolo delle strutture tecniche interne alle Amministrazioni. In proposito la Struttura Tecnica di Missione ritiene di condividere l orientamento interpretativo espresso dall Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con proprie determinazioni, rispettivamente n. 123 del 12/04/2001 e n. 70 del 22/06/2005, rinvenibili sul sito della stessa, nell area denominata Massimario. Con il primo provvedimento, l Autorità ha affermato che l art. 18 della Legge Merloni, laddove prevede che la ripartizione del fondo incentivante debba avvenire secondo modalità e criteri assunti in un regolamento adottato dall amministrazione, va inteso nel senso che è illegittimo il comportamento dell amministrazione che proceda al pagamento dell incentivo in mancanza di tale regolamento. Con il secondo è stato ribadito che in ossequio al dettato normativo, è da ritenersi illegittimo il comportamento della stazione appaltante che ha proceduto al pagamento dell incentivo in mancanza di un regolamento ad hoc. L adozione del regolamento risulta necessaria anche al fine di pienamente integrare nella ripartizione degli incentivi di legge anche i tecnici che varie Amministrazioni del Cratere hanno contrattualizzato con contratti di diritto privato. La problematica sottesa al quesito va rapportata a quanto prevede l art. 91, c. 8 d.lgs.163/06 (in luogo dell abrogato art. 18, c. 2 quater della Merloni) secondo cui, fra l altro, è vietato affidare attività di progettazione.. a mezzo di contratti a tempo determinato... 1

3 In materia di incarichi a contratto stipulabili da parte della P. A. va altresì precisato che l art. 110, c. 1, d.lgs. 267/00 che consente la copertura di figure apicali negli EE.LL. anche con contratti di diritto privato a tempo determinato corrisponde all art. 51, c. 5 bis dell abrogata L. 142/90. Ciò posto, l Autorità di Vigilanza in più occasioni (Deliberazioni nn. R79/2000, 123/2001, 169/2001, 158/2002 e 25/2005) ha specificato come tali tipologie contrattuali non si pongano in contrasto con il divieto di cui alla normativa sui lavori pubblici: a patto che l Ente non si avvalga di tali incarichi per eludere il principio di tassatività delle tipologie di affidamento dei servizi tecnici. Quindi, se nel contratto affidato a tempo determinato è previsto lo svolgimento di un segmento organico di attività istituzionali proprie dell'ente, in cui rientrino funzionalmente anche competenze in materia di progettazione e/o di pianificazione (in altre parole, se con il contratto a tempo determinato si "copre" un posto nella dotazione organica dell'ente che usualmente può essere ricoperto anche a mezzo di tipologie contrattuali a tempo indeterminato) non si configura il divieto ex art. 91, c. 8. Quanto poi alle modalità e criteri di riparto dell incentivo, sostiene l Autorità di Vigilanza, a sede per prevederli è proprio la contrattazione decentrata, prodromica a quel regolamento che necessariamente l Ente dovrà adottare per disciplinare il corrispettivo ex art. 92 del Codice ed effettivamente erogarlo. 2

4 INCENTIVI PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE Regolamento per l applicazione dell art. 92 del D. Lgs , n. 163 (ex art. 18 della L , n. 109) Relazione schematica 1. Il presente regolamento-tipo di indirizzi (nel prosieguo, regolamento) ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell art. 92 del D.Lgs 12/4/2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, nell ambito dei processi tecnico economici connessi alla ricostruzione dei territori e degli edifici colpiti dal sisma del 6 aprile 2008 e localizzati nei Comuni di cui all articolo 1, comma 2, decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di Uffici Tecnici dell Ente le unità organizzative cui sono assegnati compiti di progettazione di lavori pubblici e di interventi urbanistici, nonché le unità organizzative specificatamente costituite per gli eventuali servizi di architettura e di ingegneria occorrenti per la realizzazione delle opere o dei lavori finanziati nell ambito della Ricostruzione nonché occorrenti per la redazione degli atti inerenti la formazione dei Piani di ricostruzione ex art. 14, comma 5 bis, legge 77/2009 (d ora in avanti, PdR). 3. La progettazione e la pianificazione interna da valutarsi ai fini dell incentivazione comporta: a. che i progetti si riferiscano a spese iscritte in bilancio; b. che pertanto gli oneri per la progettazione facciano carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, nel bilancio dell ente, mentre quelli per la pianificazione urbanistica, se non altrimenti finanziati siano finanziati nel bilancio corrente; c. che l ufficio comunale rediga, da solo e/o con l ausilio di professionisti esterni i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di ciascun lavoro pubblico; nel caso di ausilio di professionalità esterne all Ente gli importi progettuali medesimi saranno stralciati dall ammontare complessivo dell opera e gli incentivi riconosciuti saranno calcolati in base alle attività effettivamente espletate all interno degli Uffici Tecnici. I risparmi derivanti andranno a costituire economie secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente. Nel caso di opere progettate completamente all esterno spetteranno comunque al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la quota parte dell incentivo per le specifiche attività effettuate, così come al Direttore dei lavori, al Responsabile della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ai Collaudatori e ad ogni altro tecnico se interni d. che la quota massima del 2% del costo preventivata per ogni opera o lavoro che abbia le caratteristiche predette o il 30% della tariffa professionale stimata sulla base di preliminari indagini di mercato per gli interventi di pianificazione urbanistica, è destinata ad un fondo interno da ripartire tra il personale che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto per l appalto dell opera o lavoro (e quindi, oltre al preliminare ed al definitivo, il progetto esecutivo) o alla redazione dell atto di pianificazione urbanistica; e. le somme occorrenti sono prelevate dalle quote degli stanziamenti destinati al lavoro pubblico da progettare o da altro capitolo di bilancio ed assegnate al dirigente/responsabile competente. 3

5 4. L attività di progettazione e la stesura degli atti di pianificazione è svolta di norma al di fuori del normale orario di lavoro e comunque non dà luogo alla liquidazione di lavoro straordinario o al rafforzamento dell ufficio con risorse umane aggiuntive, al fine di realizzare il lavoro nei tempi concordati con l Amministrazione. Le spese necessarie per la produzione e l esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell incaricato. 5. La Giunta nella delibera di approvazione del progetto definitivo o, in mancanza, esecutivo o il dirigente/responsabile nella determina di approvazione della spesa per l atto di pianificazione urbanistica provvedono a verificare che l opera o il lavoro rientri nell ambito di applicazione dell art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dandone atto nel dispositivo ed approvando le voci del quadro economico sulle quali sarà calcolata la quota da erogarsi a titolo di incentivo Il fondo di cui dell art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, è destinato - sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento - al personale degli Uffici Tecnici dell ente ed al personale delle altre strutture inserito nei gruppi di progettazione. Tale fondo è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli Incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della Direzione Lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, ovvero tra il Responsabile Unico del Procedimento, i suoi collaboratori e gli incaricati della redazione degli atti inerenti la formazione del PdR. 7. In casi particolari, dovuti alla complessità tecnica o artistica e/o importanza dell opera, ovvero alla incidenza della medesima sul territorio di tutti o parte dei comuni appartenenti a una o più Aree omogenee o, infine, per gli atti di pianificazione relativi a uno o più comuni possono essere appositamente costituiti gruppi di lavoro composti da tecnici e collaboratori appartenenti agli enti dell area, che abbiano manifestato la propria disponibilità a provvedere alla progettazione dell intera opera o strumento di pianificazione ed agli altri adempimenti amministrativi e tecnici necessari. In tal caso il fondo di cui trattasi, costituito dalle risorse messe a disposizione per l opera da parte di tutti gli enti interessati, ciascuno per la propria quota, previo accordo tra le giunte, sarà ripartito tra tutti gli appartenenti al suddetto gruppo di lavoro con le modalità previste dal presente regolamento. 8. Il gruppo di lavoro per la progettazione di opere pubbliche è un aggregazione temporanea costituita dal Responsabile del procedimento (RUP) e dal nucleo di progettazione riuniti allo scopo di raggiungere l obiettivo nei tempi prefissati e con i requisiti richiesti. Il RUP viene nominato dal Responsabile della struttura di massima dimensione o, quando il RUP coincide con questa figura, dal Direttore Generale, in attuazione della determina / delibera di Giunta che definisce l obiettivo e assegna le risorse per la progettazione svolta dal personale dell ente. Il gruppo di lavoro è composto da: - Responsabile Unico del procedimento che coordina tutto l iter di formazione e approvazione del progetto, assicurando la regolarità tecnico amministrativa, l acquisizione di pareri ed il rispetto dei tempi assegnati; è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell intervento da realizzare, abilitato all esercizio della professione o, quando l abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico con idonea professionalità; - Nucleo tecnico formato da: Progettisti, coordinatori della sicurezza, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell intervento da realizzare, che firmano il progetto assumendo la 4

6 responsabilità tecnica e culturale di quanto prodotto, eventualmente abilitati all esercizio della professione, quando l abilitazione sia prevista dalle norme vigenti; Collaboratori, sia tecnici che amministrativi, che intervengono nelle diverse fasi di progettazione e nel procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati; Direttori lavori, incaricati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; Collaudatori. 9. Il gruppo di lavoro per la progettazione urbanistica è un aggregazione temporanea costituita dal RUP e dal nucleo di progettazione riuniti allo scopo di raggiungere l obiettivo nei tempi prefissati e con i requisiti richiesti. Il RUP viene nominato dal Responsabile della struttura di massima dimensione che deve effettuare la progettazione o, quando il RUP coincide con il questa figura, dal Direttore Generale, in attuazione della determina / delibera di Giunta che definisce l obiettivo e assegna le risorse per la progettazione urbanistica da svolgersi a cura del personale dell amministrazione comunale. Il gruppo di lavoro è composto da: - Responsabile unico del procedimento che coordina tutto l iter di formazione e approvazione del progetto assicurando la regolarità tecnico amministrativa, l acquisizione di pareri e il rispetto dei tempi assegnati; è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell intervento da realizzare, abilitato all esercizio della professione o, quando l abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico con idonea professionalità; - Nucleo di progettazione urbanistica composto da: Progettisti, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell intervento da realizzare ed abilitati all esercizio della professione quando l abilitazione sia prevista dalle norme vigenti, che firmano il progetto assumendo la responsabilità tecnica e culturale di quanto prodotto; Collaboratori sia tecnici che amministrativi che intervengono nella progettazione e nel procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati. 10. Ai fini della ripartizione del fondo di cui trattasi, il personale interessato è quello individuato dall art. 92 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere. 11. La Giunta, sentito il Responsabile della struttura di massima dimensione interessata, individua negli atti programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell ente nell ambito del programma triennale dei lavori pubblici approvato dal Consiglio; per ogni opera compresa nel programma deve essere indicato il Responsabile unico del Procedimento, nominato dal Responsabile della struttura di massima dimensione interessata o, quando il RUP coincide con questa figura, dal Direttore Generale nell ambito dell organico dell Ente. Il Responsabile del Procedimento è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell intervento da realizzare, abilitato all esercizio della professione o, quando l abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità. 12. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il Gruppo di progettazione e/o di pianificazione (G.P.P.), 5

7 che è composto dai Progettisti, dai Coordinatori della sicurezza nella fase della progettazione e dai Collaboratori, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l esecuzione di operazioni di supporto. Il G.P.P. deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare (ove occorra). 13. Al Responsabile unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l onere della costituzione del G.P.P.. In tale atto dovranno essere indicati - nel rispetto degli indirizzi politici ricevuti - gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell opera, i services occorrenti, il personale da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento. Il Responsabile del Procedimento, nell ambito della formalizzazione dei G.P.P. articolerà e designerà le figure professionali e quelle amministrative occorrenti, a partire dalla attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo. 14. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì, prima della gara, a costituire l Ufficio di Direzione dei Lavori in cui sono previsti il Direttore dei Lavori, i Direttori Operativi e gli Ispettori di cantiere. 15. La nomina dell Organo di Collaudo avviene a cura del Responsabile del Procedimento entro un tempo non superiore ai 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d opera. L incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo. 16. Nell ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l incarico di collaudatore è affidato dal Responsabile del Procedimento ad altri tecnici degli enti appartenenti all Area omogenea di afferenza, ovvero, infine, a tecnici esterni. 17. I responsabili del procedimento inerente la formazione dei PdR sono nominati dal Responsabile della struttura di massima dimensione interessata o, quando il RUP coincide con questa figura, dal Direttore Generale; ai responsabili del procedimento spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro. 18. Disposizioni generali I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Responsabile della struttura di massima dimensione cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile della struttura di massima dimensione interessata svolge attività di vigilanza e coordinamento dell attività dei responsabili dei procedimenti e se necessario procede alla revoca del mandato. 19. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 20. Quando l opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti alla stessa Area omogenea, ovvero per gli atti di pianificazione che interessano più Comuni, il Responsabile del Procedimento può essere motivatamente designato dalla conferenza dei Sindaci dell Area omogenea, su proposta del Sindaco del Comune in cui debba realizzarsi l opera o la parte principale della medesima, tra i tecnici degli Uffici dei vari Enti, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi. 6

8 21. quando l opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti alla stessa Area omogenea, il Responsabile del Procedimento può costituire il G.P.P., individuando e nominando i progettisti ed i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione, i collaboratori tecnici e amministrativi, il Direttore dei Lavori, gli eventuali Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere e il Collaudatore, attingendo dal personale dipendente di altri enti della stessa Area Omogenea, in conformità agli indirizzi fissati dalla Conferenza dei Sindaci, sentiti i Responsabili delle strutture di massima dimensione degli Enti interessati, tenuto conto delle professionalità, della complessità dell opera, nonché del criterio di rotazione degli incarichi. 22. Analogamente a quanto previsto dal precedente comma il Responsabile del Procedimento può costituire il gruppo di pianificazione individuando e nominando i progettisti ed i collaboratori per l elaborazione degli atti relativi ai Comuni dell Area Omogenea, attingendo dal personale dipendente dei Comuni dell Area Omogenea, in conformità agli indirizzi fissati dalla Conferenza dei Sindaci, sentiti i direttori generali ed i responsabili delle strutture di massima dimensione degli enti interessati, tenuto conto in via prioritaria della professionalità, nonché della complessità dell opera ed, a parità di condizioni degli incaricabili, del criterio di rotazione degli incarichi. 7

9 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ART. 92 DEL D. LGS , N. 163 (EX ART. 18 DELLA L , N. 109) - Art. 1 - Compensi per la progettazione di opere pubbliche. - Art. 2 - Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa. - Art. 3 - Gruppo di progettazione e/o di pianificazione (G.P.P.). - Art. 4 - Compensi per la progettazione di opere pubbliche: criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto. - Art. 5 - Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa. Criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto. - Art. 6 Onorario relativo alle sole attività di supporto al responsabile del procedimento - Art. 7 - Certificazione dei risultati - Art. 8 - Liquidazione dei compensi - Art. 9 - Ritenute di legge - Art C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali Art Informazione e pubblicità - Art. 12 Rinvio - Art Entrata in vigore Art. 1 - Compensi per la progettazione di opere pubbliche Ai sensi dell art. 92, comma 5, del D. Lgs , n. 163, una somma non superiore al 2% dell importo, al netto dell IVA, posto a base di gara di un opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (direttore operativo), nonché tra i loro collaboratori. Trattasi di progetti relativi ad opere o lavori conferiti dall Amministrazione, redatti direttamente da dipendenti dell Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto. La percentuale effettiva da applicarsi, fissata come aliquota della percentuale massima del 2%, è stabilita in funzione della tipologia, del grado di complessità nonché della ripetitività del progetto, secondo le aliquote di seguito riportate: 1. progetti complessi concernenti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici, che presentano elaborati grafici di dettaglio: 100% della percentuale massima (100% * 2% = 2%); 2. progetti riguardanti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici che non richiedono un analisi particolarmente complessa in relazione all opera o lavoro da realizzare oppure presentino elaborati grafici non di dettaglio: 90% della percentuale massima (90% * 2% = 1,80%); 3. progetti di carattere ripetitivo in quanto realizzati avvalendosi anche del lavoro già svolto per l elaborazione di progetti similari: 8

10 50% della percentuale massima (50% * 2% = 1%). I compensi di cui al presente articolo non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza di qualsiasi elaborato progettuale e qualora l attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità. Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di progettazione di cui al successivo art. 3 con l avvio dell appalto dell opera o del lavoro per la quota parte riguardante la progettazione e con l approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione per la quota parte rimanente. Quanto precede anche nel caso in cui l appalto e la relativa esecuzione avvengano in periodi successivi alla redazione del progetto. Art. 2 - Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa Ai sensi dell art. 92, comma 6, del D. Lgs , n. 163, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato viene ripartito tra i dipendenti dell Amministrazione che lo abbiano redatto. Trattasi di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatti direttamente da dipendenti dell Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto. Può, altresì, trattarsi di atti a contenuto normativo che accedono alla pianificazione, quali per esempio i regolamenti edilizi, redatti direttamente da dipendenti dell Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di pianificazione, di cui al successivo art. 3, al momento dell adozione dell atto di pianificazione. Per gli atti di pianificazione l incentivo viene determinato nella misura del 30% dell importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del ministero dei Lavori Pubblici n dell , tenuto conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalla suddetta circolare o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa professionale viene determinata sulla base di un preavviso di parcella dovrà essere vistata per congruità dal competente ordine professionale. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) debbono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione. Art. 3 - Gruppo di progettazione e/o di pianificazione (G.P.P.) Al fine di procedere alla redazione di ciascun elaborato progettuale e di pianificazione, è costituito un Gruppo di progettazione e/o di pianificazione (G.P.P.) formato da personale dipendente dell Amministrazione comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche. Il Dirigente del Settore competente individua con apposito provvedimento i componenti del gruppo. Tale provvedimento viene vistato per approvazione dal Coordinatore dell Area amministrativa. Di tale provvedimento la Giunta comunale prende atto, sotto forma di comunicazione, prima che abbia inizio l attività di progettazione e/o pianificazione. Per ogni progetto viene nominato un responsabile unico di procedimento il quale costituisce un gruppo di lavoro di cui fa parte personale dipendente dell Amministrazione, anche non tecnico, per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti. 9

11 Per ogni atto di pianificazione viene nominato un responsabile di procedimento il quale costituisce un gruppo di lavoro di cui fa parte personale dipendente dell Amministrazione, anche non tecnico, per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti. L individuazione del responsabile unico del procedimento e del responsabile di procedimento, è effettuata dal Dirigente del Settore, tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l esercizio professionale, secondo la normativa vigente. Può essere responsabile del procedimento lo stesso Responsabile di Settore. L individuazione di altri componenti del gruppo è effettuata dalle figure professionali di cui al punto c) sulla base dei seguenti criteri: 1. il progettista e/o direttore dei lavori, che può coincidere con il responsabile unico del procedimento nei casi previsti dalla legge, deve avere le capacità professionali e le conoscenze tecniche richieste per il progetto o piano da redigere: a tal fine si terrà conto del profilo professionale posseduto rispetto alla professionalità richiesta per legge e dell esperienza acquisita per la particolare tipologia di intervento; 2. per gli altri componenti si deve tenere conto dei seguenti elementi: - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e/o nelle categorie di lavoro a cui il progetto o atto di pianificazione si riferisce; - capacità riconosciuta di portare a compimento nei tempi programmati le disposizioni impartite; - capacità riconosciuta di collaborare e procedere per lavori di gruppo; - partecipazione o meno ad altri progetti ai fini di una distribuzione equilibrata del carico di lavoro; - competenze nel campo amministrativo idonee a supportare il gruppo di lavoro. Qualora alcuni collaboratori individuati dal Responsabile del Procedimento sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2) appartengono a settori diversi da quello di appartenenza dei Responsabili individuati al punto c) del presente articolo, la loro partecipazione al gruppo è subordinata all assenso del dirigente del settore di appartenenza. La composizione del gruppo può essere variata con disposizione del Dirigente del settore, anche in corso di progettazione, per causa grave e motivata, quale oggettivo impedimento, rinuncia per motivi di salute o personali, inadempienza, sopravvenuta necessità di integrazione del gruppo con professionalità diverse. Per quanto attiene le figure amministrative e di supporto, la composizione del gruppo deve tendere al massimo coinvolgimento dei dipendenti dell ente, attuando anche il principio della rotazione. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve, altresì, indicare: 1. l opera o il lavoro da progettare ed il relativo programma di finanziamento; 2. l importo posto a base di gara, al netto dell IVA, dell opera o del lavoro da realizzare e la somma, non superiore al 2% del medesimo importo, determinata ai sensi dell art. 1, comma 3, in funzione del grado di complessità e della ripetitività del progetto; 3. la tariffa professionale relativa all atto di pianificazione nonché la somma pari al 30% di tale tariffa; 4. il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati; 5. i nominativi e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il G.P.P.; 6. l individuazione delle aliquote da destinare ai singoli componenti del G.P.P.; 7. la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, fatte salve eventuali proroghe derivanti da cause non imputabili ai componenti del gruppo di progettazione e/o pianificazione. 10

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