Auto In, Infortuni del conducente Contratto di assicurazione infortuni

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1 CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg Cattolica CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. Lungadige Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscrittaall'albo Imprese IVASSn CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. C060 F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ MOD. CCOND 5 - ED. 02/05/2013 Auto In, Infortuni del conducente Auto In, Infortuni del conducente Contratto di assicurazione infortuni Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

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3 NOTA INFORMATIVA AUTO IN La presente nota informativa MOD. CCOND 5 - ED. 02/05/2013 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione INF. MAL. - MOD. CCOND 2 - ED. 12/2010 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Assicurazione o contratto Assicurato GLOSSARIO Il contratto di assicurazione. La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in polizza nel momento in cui si verifica il sinistro. Beneficiario Il soggetto o, i soggetti, che risultano essere eredi legittimi o testamentari del conducente del veicolo assicurato cui la Società liquida l'indennizzo in caso di infortunio mortale. Circolazione Contraente Durata Franchigia Inabilità temporanea Indennizzo Infortunio Invalidità permanente Parti Polizza Premio Rischio Ricovero/Degenza Sinistro Società IVASS (ex ISVAP) Il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso. Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato. La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, delle capacità dell'assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. La prestazione in denaro dovuta dalla Società in caso di sinistro. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea. La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Il Contraente e la Società Il documento che prova il contratto di assicurazione. La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società per le garanzie prestate. La possibilità che si verifichi il sinistro. La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Il verificarsi dell''evento per cui è prestata l'assicurazione. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n 95 del 6 luglio 2012), l'ivass succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'isvap. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n 135, ogni riferimento all'isvap contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'ivass. 1 / 5 COPIA PER IL CONTRAENTE

4 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Dati Societari Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'ivass n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che nella forma senza tacito rinnovo. AVVERTENZA: Qualora fosse scelta la forma con tacito rinnovo, una delle parti che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione all'altra parte tramite lettera raccomandata A.R. che deve pervenire all'altra parte almeno trenta 30 giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente (si rinvia all'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio). Qualora fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza del contratto. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie: morte per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; invalidità permanente per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; diaria per inabilità temporanea per infortunio; meglio descritta e disciplinata nell'art.35 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; diaria da ricovero per infortunio; meglio descritta e disciplinata nell'art.36 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. La copertura assicurativa è operante qualora l'assicurato subisca un infortunio a seguito di evento occasionato dal veicolo indicato in polizza, in circolazione in aree pubbliche o private. Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo ed autocarri sino a 35 q.li, scuolabus fino a 20 posti e camper, la garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. Si rinvia all' art. 1 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: L'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti dalla pratica di sports comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore; derivanti da stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o sostanze allucinogene e di una delle circostanze elencate all'articolo 3 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del contraente. AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza come indicato all'art. 31 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Esempio: somma assicurata per invalidità permanente per infortunio ; nessuna franchigia per la parte di somma assicurata fino ,00 ; franchigia 3% assoluta sulla parte eccedente in caso di sinistro con accertamento di un'invalidità pari al 10% (sulla base 2 / 5 COPIA PER IL CONTRAENTE

5 delle percentuali indicate nella tabella 1 delle condizioni generali di assicurazione. L'indennizzo dovuto all'assicurato è pari complessivamente a 8549,38 così calcolato: sul primo scaglione di somma assicurata fino a ,00 l'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata quindi l' indennizzo pagato all'assicurato è pari a 5.164,6 ; sulla parte di somma assicurata eccedente pari a ,00 l'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accerta al netto della franchigia del 3% quindi l'indennizzo è pari a 3.384,78. AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede la cessazione automatica della copertura assicurativa per raggiunti limite di età. 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative alle circostanze del rischio possono essere causa di annullamento del contratti e/o di limitazione dell'indennizzo dovuto, secondo quanto previsto dall' art. 4 delle condizioni generali di contratto cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: La sopravvenienza in corso di contratto di alcune affezioni quali intossicazione cronica alcolica; tossicodipendenza, epilessia, sindromi psico-organiche, schizofrenia ed altre indicate all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, cui si rinvia per gli aspetti in dettaglio, costituisce causa di risoluzione del contratto costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso la Società restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto, secondo quando previsto dagli artt delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti in dettaglio. La variazione della professione non determina la modificazione del rischio. Il contraente, in caso di alienazione del veicolo indicato in polizza, deve darne immediata comunicazione alla Società. Nel caso in cui l'alienazione sia seguita da acquisto di un altro veicolo da parte del contraente, egli, contestualmente alla comunicazione suddetta, ha l'obbligo di comunicare alla Società i dati identificativi relativi al nuovo veicolo acquistato. Nel caso in cui l'alienazione non sia seguita da acquisto di altro veicolo da parte del contraente, il contratto si risolve dal momento in cui la Società riceve la comunicazione dell'avvenuta alienazione del veicolo. In ogni caso di risoluzione del contratto, la Società non è tenuta alla restituzione del premio versato per l'annualità in corso. Si rinvia all' art. 12 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. 6. Premi Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite ed indicate nel contratto e può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; - contante nei limiti previsti dalle disposizioni di legge. E' possibile il frazionamento semestrale per i contratti il cui premio annuo imponibile sia maggiore di 52,00 senza alcun aumento del premio stesso. AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Salvo esplicita diversa pattuizione tra le parti (risposta NO al relativo punto 10/28 della scheda di polizza) le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad un adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita ) elaborato dall'istituto Centrale di Statistica. 3 / 5 COPIA PER IL CONTRAENTE

6 L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato nel frontespizio, corrispondente a quello del mese di settembre dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di settembre successivo. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procederà analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate ed il premio vengono a superare il 50% degli importi inizialmente stabiliti, le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando sia le somme assicurate che il premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, la Società ha facoltà o di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata. Si rinvia all' art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. 8. Diritto di Recesso AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia all' art. 14 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Dopo ogni denuncia di sinistro le Parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto all'indennizzo mediante raccomandata a.r. con effetto dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento. Si rinvia all'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. (art.2952 CC) 10. Legge applicabile al contratto L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. 11. Regime fiscale La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione indennizzo AVVERTENZA: per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è avvenuto l'infortunio. Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt delle condizioni generali di contratto. La Società sostiene le spese di accertamento del danni (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti sulla dinamica del sinistro) mentre restano a carico dell'assicurato le certificazioni mediche ad uso assicurativo. E' facoltà della Società sottoporre l'assicurato a visita medico legale da parte di un proprio medico fiduciario qualora lo ritenga necessario. 4 / 5 COPIA PER IL CONTRAENTE

7 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: - Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - Numero della polizza e nominativo del contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax oppure , allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro. Il reclamo all'ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte in via arbitrale mediante l'incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato coincide con il comune ove ha sede l'istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. AVVERTENZA: Resta ferma la facoltà dell'assicurato di ricorrere all'autorità Giudiziaria. **** Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista 5 / 5 COPIA PER IL CONTRAENTE

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