M I T B I T M I L L E N N I U M E X C H A N G E. Guida al Post Trade Transparency Service
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- Eugenia Papa
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1 M I T B I T M I L L E N N I U M E X C H A N G E Guida al Post Trade Transparency Service Issue 1.1 December 2012
2 Contents Guida al Post Trade Transparency Service Introduzione Scopo Validità Riferimenti Revisioni Informazioni Post Trade Transparency nella direttiva MiFID Specifiche funzionali Calendario e orari del servizio PTTS Funzionalità del servizio PTTS
3 Disclaimer Il London Stock Exchange Group si è adoperato nell assicurare la correttezza delle informazioni contenute in questa documentazione, sebbene non sia da ritenersi responsabile per le decisioni prese in relazione alla stessa. Il London Stock Exchange Group si impegna, altresì, a fornire preavviso alla clientela riguardo alle future modifiche della documentazione, non garantendo tuttavia la comunicazione. Si prega di notare che al presente documento potrebbero essere apportati aggiornamenti in qualsiasi momento. Pertanto, le informazioni contenute sono da considerarsi indicative. 1. Introduzione Il presente documento ha l obiettivo di descrivere le linee guida del manuale di servizio del Post Trade Transparency (PTTS) Scopo Il documento ha lo scopo di descrivere le specifiche tecnico-funzionali del servizio Post Trade Transparency, al fine di consentire gli interventi tecnologici necessari per l adeguamento alla normativa MiFID. Il servizio PTTS è offerto agli intermediari per l assolvimento degli obblighi di trasparenza post-trade per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati o MTF aventi ad oggetto azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati comunitari, obbligazioni ammesse alle negoziazioni sui mercati regolamentati italiani e covered warrant ammessi alle negoziazioni sul mercato SeDeX Validità Le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità per tutti gli attori coinvolti nell attività di adeguamento del servizio di Post Trade Transparency. 3
4 1.3. Riferimenti Questo documento è parte di una serie di documenti, che fornisce una visione completa dei servizi di negoziazione e informazione forniti da Borsa Italiana a seguito della migrazione sulla piattaforma Millennium. I documenti attuali sono i seguenti: Trading o MIT201 BIT - Guide to New Trading System o MIT202 BIT Trading Gateway (FIX 5.0) Specification o MIT203 BIT Native Trading Gateway Specification o MIT204 BIT Post Trade Gateway (FIX 5.0) Specification o MIT205 BIT Drop Copy Gateway (FIX 5.0) Specification Market Data o MIT301 BIT Guide to Market Data Services o MIT303 BIT - Level 2-ITCH Specification o MIT305 BIT Markets Reference Data and FTSE indices constituents o MIT306 BIT MOT / EuroMOT Instrument Currency Post Trade Transpsarency Service o MIT601 BIT Guida al Post Trade Transparency Service (il presente documento) Le versioni aggiornate dei documenti si possono trovare ai seguenti link: Versione Italiana: Versione Inglese: Ulteriori riferimenti: - REGOLAMENTO (CE) N.1287/2006 DELLA COMMISSIONE del 10 AGOSTO 2006 ( Gazzetta ufficiale dell Unione europea ) - Direttiva 2004/39/CE (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive) 4
5 1.4. Revisioni Issue Date Description 1.0 July 2012 Prima versione del documento pubblicata sul sito di Borsa Italiana. 1.1 December 2012 Modifica sezione 3.1: Calendario e orari del servizio PTTS Nelle versioni successive, le modifiche apportate saranno identificabili mediante barre laterali come illustrato a lato Informazioni Per ulteriori domande relative ai servizi descritti nella presente documentazione e forniti dalla piattaforma Millennium Exchange si prega di contattare il Client Technology Services (Italia) o il rispettivo Technical Account Manager. Il Client Technology Services (ITA): Telephone: Service Desk Free Toll Number: MIT-migration@borsaitaliana.it ; clients-services@borsaitaliana.it 5
6 2. Post Trade Transparency nella direttiva MiFID La direttiva MiFID prevede degli obblighi generali di trasparenza post-trade applicabili alle azioni ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati. Tali obblighi sono applicabili sia alle negoziazioni effettuate sui mercati regolamentati/multilateral trading facilities (per le quali l obbligo è assolto dallo stesso mercato regolamentato o MTF) sia alle operazioni effettuate dalle imprese di investimento fuori mercato. Si deve in ogni caso ricordare come la stessa direttiva dia agli Stati Membri la possibilità di applicare i requisiti di trasparenza pre e post-trade transparency a strumenti finanziari diversi dalle azioni quotate. Sul punto si osserva come le proposte di modifica della CONSOB al Regolamento Mercati (in fase di consultazione) prevedono una generale estensione degli obblighi di trasparenza anche agli strumenti finanziari non azionari ammessi a negoziazione su in mercati regolamentati comunitari. In ogni caso, l impostazione definitiva che sarà adottata a livello domestico dalla competente autorità sarà nota solo al termine del processo di consultazione di cui sopra e alla successiva pubblicazione del Regolamento Mercati definitivo. Rimanendo nell ambito definito dalla direttiva MiFID per le sole azioni, si afferma che i mercati regolamentati (MR), nonché le imprese di investimento ed i gestori di un MTF rendono pubbliche, per le operazioni relative alle sole azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati che hanno concluso o che sono state concluse sui MR/MTF, le seguenti informazioni 1 : Giorno di Negoziazione: il giorno di negoziazione in cui l operazione è stata eseguita Ora di Negoziazione: l ora in cui l operazione è stata eseguita. Indica l ora locale del gestore del Servizio a cui l operazione verrà comunicata e la base in cui l operazione è comunicata, espressa in tempo universale coordinato (UTC) +/- ore Identificativo dello strumento: esso è costituito da: i) un codice univoco [il codice ISIN], fissato (eventualmente) dall autorità competente alla quale viene presentata la richiesta, che identifica lo strumento finanziario oggetto della 1 Articolo 27 del regolamento di secondo livello Obblighi di trasparenza postnegoziazione 6
7 operazione; ii) se lo strumento finanziario in oggetto non ha un codice unico di identificazione, la comunicazione deve includere il nome dello strumento o, in caso di contratti derivati (previsto ma non attivato), le caratteristiche del contratto Prezzo Unitario: il prezzo del titolo o del contratto derivato, esclusi commissioni e (se del caso) interessi maturati. Nel caso di strumenti di debito, il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali Misura del prezzo: la valuta in cui è espresso il prezzo. Se nel caso di un obbligazione o altro titolo di credito il prezzo è espresso in termini percentuali, la percentuale viene inclusa Quantitativo: il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero delle obbligazioni o il numero di contratti derivati Identificativo della sede (codice unico di identificazione armonizzato oppure OTC): Identificativo della sede in cui l operazione è stata eseguita. Esso è costituito da: i) nel caso di una sede di negoziazione: il suo codice unico di identificazione armonizzato; ii) altrimenti il codice OTC L indicazione, se pertinente, del fatto che lo scambio di azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato L indicazione, se pertinente, del fatto che si tratta di un operazione concordata Qualsiasi eventuale modifica, se pertinente, delle informazioni precedentemente divulgate. Le informazioni post-negoziazione relative ad operazioni effettuate in una sede di negoziazione, ma al di fuori del normale orario di contrattazione sono pubblicate prima dell apertura del giorno di negoziazione successivo della sede di negoziazione nella quale le operazioni sono state effettuate 2. Per le operazioni effettuate al di fuori di una sede di negoziazione (le cosiddette operazioni OTC), le informazioni post-negoziazione sono pubblicate: a) se l operazione è effettuata durante un giorno di negoziazione del mercato più pertinente per l azione in questione o durante il normale orario di contrattazione dell impresa di investimento, per quanto possibile in tempo reale e ad ogni modo messe a disposizione entro 3 minuti; b) negli altri casi, immediatamente dopo l inizio del normale orario di contrattazione dell impresa di investimento o, al più tardi, immediatamente prima dell apertura del giorno di negoziazione successivo sul mercato più pertinente per quell azione. 2 Articolo 29, comma 4, del regolamento di secondo livello Pubblicazione e accessibilità dei dati relativi alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione 7
8 Infine, si considera che le informazioni post-negoziazione sono state pubblicate o messe a disposizione del pubblico se sono rese accessibili in maniera generale agli investitori stabiliti nella Comunità, mediante uno dei seguenti canali 3 : le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; le strutture di un terzo; dispositivi propri. MiFID prevede la possibilità di differire la pubblicazione delle medesime informazioni 4. Si afferma infatti che si possa effettuare la pubblicazione differita delle informazioni purché: si tratti di un operazione tra un impresa di investimento che negozia in c/proprio ed un cliente di tale impresa; le dimensioni dell operazione siano pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili Allo scopo di determinare le dimensioni minime ammissibili ai fini del secondo punto sopra descritto, tutte le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato sono classificate in funzione del relativo controvalore medio giornaliero (CMG) degli scambi 5. 3 Articolo 30 del regolamento di secondo livello - Accessibilità al pubblico delle informazioni pre e postnegoziazione 4 Articolo 28 del regolamento di secondo livello Pubblicazione differita 5 Il CMG deve essere calcolato conformemente a quanto previsto nell Articolo 33 del regolamento di secondo livello 8
9 Nella seguente tabella si riportano le soglie ed i termini per la pubblicazione differita delle operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse ai mercati regolamentati: Tabella 1:soglie e termini per la pubblicazione differita 9
10 Le segnalazioni effettuate nelle ultime tre ore del servizio PTTS aventi un delay di 180 minuti saranno pubblicate alla chiusura del servizio PTTS (ore 20.30). Si informa che il delay viene calcolato a partire dalla data di conclusione dell operazione e non dalla segnalazione della stessa. Si ricorda che non è prevista la pubblicazione immediata per gli strumenti obbligazionari e i covered warrant, e che le segnalazioni relative a queste tipologie di strumenti saranno pubblicate alla chiusura del servizio PTTS (ore 20.30). Per questo tipo di strumenti è pertanto obbligatorio specificare la richiesta di pubblicazione ritardata. Si deve, inoltre, sottolineare come la MiFID prevede che le procedure adottate per rendere pubbliche le informazioni debbano soddisfare le seguenti condizioni 6 : includere tutte le misure ragionevoli atte a garantire che le informazioni da pubblicare siano affidabili, verificate continuamente per individuare eventuali errori e corrette non appena gli errori vengano scoperti; agevolare il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti; mettere le informazioni a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli non discriminatorie e a un costo ragionevole. Il servizio di post-trade transparency consente per le azioni ammesse a mercati regolamentati europei di rendere pubbliche le informazioni sopra elencate, entro la tempistica prevista dalla MiFID o beneficiando delle possibilità della pubblicazione differita a scelta dell intermediario. 6 Articolo 32 Procedure per rendere pubbliche le informazioni 10
11 3. Specifiche funzionali 3.1. Calendario e orari del servizio PTTS Il servizio PTTS osserva lo stesso calendario dei mercati di Borsa Italiana e gli orari del servizio PTTS sono in particolare: 8:00 19:30 => periodo di segnalazione delle operazioni Fuori Mercato 20:30 => pubblicazione delle operazioni Fuori Mercato e successiva chiusura del servizio PTTS Si precisa che tali orari possono essere soggetti a variazioni Funzionalità del servizio PTTS Il servizio PTTS offre al cliente la funzionalità di raccolta delle informazioni di Post Trade Transparency al fine della loro pubblicazione in tempo reale. Non è prevista la diffusione di prezzi di chiusura. Il servizio PTTS consente la ricezione dei dati relativi alle operazioni eseguite dagli intermediari inviati tramite il Sistema di Trading MIT, la raccolta delle informazioni avviene a livello di sistema centrale della piattaforma di negoziazione e la pubblicazione avviene attraverso i servizi di informativa ITCH e MDF / DDM Plus. L accesso al servizio PTTS è consentito dai collegamenti (user mercato), previa specifica abilitazione della company. Ciascun cliente può trasmettere le proprie operazioni nel corso dell intera giornata in: 1. modalità interconnessa diretta a MIT tramite Post Trade Gateway 2. modalità manuale attraverso il client grafico BIt Trading Station (BTS) e attraverso l interfaccia web MIFID PTTS. Tramite tali interfacce oltre alle funzionalità standard, è possibile eseguire l invio multiplo dei contratti tramite caricamento da file 11
12 Nel servizio sono rese disponibili le seguenti funzionalità dispositive: 1. invio di un singolo contratto - la segnalazione di una operazione può essere effettuata anche il giorno successivo (T+1) rispetto alla data di conclusione dell'operazione stessa - in presenza di contratti relativi a strumenti finanziari di tipo non azioni che superano il controvalore , è facoltà del segnalante richiedere se pubblicare o non pubblicare la quantità dell operazione eseguita (così come previsto dalla normativa CONSOB) 2. cancellazione di un singolo contratto già pubblicato la cancellazione di un contratto già pubblicato è possibile solo se la pubblicazione è avvenuta nella stessa giornata della richiesta di cancellazione. 3. modifica di un singolo contratto non pubblicato - la modifica di un contratto non ancora pubblicato deve essere effettuata tramite l operazione di cancellazione e successivo invio di una nuova operazione. Inoltre il servizio offre la possibilità di richiedere i dettagli dei contratti tramite la Trade Capture Report Request. Per maggiori dettagli si prega di far riferimento al documento MIT204 BIT Post Trade Gateway (FIX 5.0) Specification. 12
13 Copyright December 2012 London Stock Exchange Group plc. Registered in England and Wales No London Stock Exchange plc has used all reasonable efforts to ensure that the information contained in this publication is correct at the time of going to press, but shall not be liable for decisions made in reliance on it. London Stock Exchange and the coat of arms device are registered trade marks of London Stock Exchange plc. London Stock Exchange 10 Paternoster Square London EC4M 7LS Telephone: +44 (0) V1.1
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