Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N Depenalizzazione & lavoro: il limite ante e post-modifica Il MLPS chiarisce il limite massimo della sanzione amministrativa per tutte le violazioni Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Attività ispettiva Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della Legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Per cercare di dissipare i dubbi in merito, sono intervenuti l INPS con la Circolare n. 121/2016 e il Messaggio 804/2016, ma anche il Ministero del Lavoro prima con Circolare n e poi con Nota n /2016. Nello specifico, il Ministero chiarisce per le violazioni commesse ante modifica se il limite massimo per la sanzione amministrativa, continua comunque a essere quello di 50mila euro previsto con la novella legislativa. Premessa Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della Legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Nell'ambito delle fattispecie oggetto dell'intervento, l'art. 3 disciplina un cospicuo numero di reati che hanno nel tempo trovato la loro regolamentazione fuori dal Codice penale. 1

2 L omesso versamento delle ritenute Con il D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 e precisamente con il sesto comma dell art. 3 tra gli altri, è stata prevista la sostituzione dell articolo 2, comma 1-bis, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, prevedendo che 1-bis. L omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro Se l importo omesso non è superiore a euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell avvenuto accertamento della violazione, in tal modo alleggerendo anche l attività degli organi ispettivi e giudiziari, i quali, con la precedente formulazione si trovavano talvolta a veder aggravate notevolmente le proprie attività. Con la precedente formulazione era invece prevista la reclusione fino a tre anni e una multa fino a euro in qualsiasi caso di omissione di versamento di ritenute da parte del datore di lavoro, aggravando in tal modo, anche per somme esigue, l attività degli organi ispettivi. Tale norma infatti, ha provveduto a una sostanziale depenalizzazione dell omesso versamento delle ritenute previdenziali, introducendo un sistema a doppio binario, che prevede l irrogazione di una sanzione penale nei casi più gravi o di una sanzione amministrativa nei casi meno gravi, legate al valore dell omissione che il datore di lavoro commette, che possono portare, nel caso di violazione: inferiore a 10mila euro: si avrà l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila euro a 50mila euro; superiore a 10mila euro: si avrà l irrogazione della sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro. 2

3 OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE FATTISPECIE DI REATO L omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a 10mila euro annui. ILLECITO AMMINISTRATIVO L omesso versamento delle ritenute per un importo inferiore a 10mila euro annui. Se il datore di lavoro non procede al versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell accertamento della violazione, si avrà: reclusione fino a tre anni, congiuntamente a multa fino a euro. sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila euro a 50mila euro. ATTENZIONE! La nota MLPS n sottolinea che si ritiene che anche in relazione agli illeciti commessi antecedentemente all entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 trovi applicazione il limite massimo dei euro. L applicazione retroattiva L art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 prevede poi espressamente l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie sanzioni penali. Al comma 1 è prevista proprio l'applicazione delle sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto - 6 febbraio a condizione che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. Art. 8 Comma 1 D.Lgs. n. 8/2016 Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse - 1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. [.] 3

4 In tal caso, il successivo comma 3, stabilisce che ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 8/2016, in ossequio al principio del favor rei, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all art. 135 del Codice penale 1. Art. 8 Comma 3 D.Lgs. n. 8/2016 [ ] 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie. Quindi, con riferimento al regime intertemporale, si ricorda che tale retroattività opera solo se il procedimento penale non è stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, la norma (art. 9 del D.Lgs. n. 8/2016) prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l autorità giudiziaria disponga la trasmissione all autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Premesso che per irrogare le sanzioni per illeciti commessi dal 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della depenalizzazione) la competenza è del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell Inps e dell Inail, si segnala un attenuazione della sanzione da parte del Legislatore nel caso in cui ci sia un comportamento attivo del datore di lavoro a voler porre rimedio a quanto da egli compiuto: infatti, qualora il versamento delle ritenute omesse (nel caso specifico) venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell accertamento della violazione, non si avrà la punibilità con sanzione penale per le violazioni superiori a 10mila euro, e nemmeno l assoggettabilità alla sanzione amministrativa per le omissioni inferiori a 10mila euro. 1 Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. 4

5 La nota n Ma cosa succede nel caso di violazione commessa prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016? Il D.Lgs. n. 8/2016 infatti, non si limita solamente a fissare una depenalizzazione, ma procede anche a fissare, all art. 8, la disciplina intertemporale prevedendo l applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Il Ministero del Lavoro, con la nota n spiega nello specifico il funzionamento del meccanismo di applicazione delle sanzioni anche agli illeciti commessi prima dell entrata in vigore proprio del D.Lgs. n. 8/2016, fissando soprattutto indicazioni per quanto concerne il limite massimo (di cui si è detto sopra) per cui sia: per gli illeciti commessi prima della riforma; che per quelli commessi dopo la riforma (cioè dopo il 6 febbraio 2016); il limite massimo sarà comunque 50mila euro. Infatti, sostiene il Ministero del lavoro stante la prevista retroattività delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative (cfr. art. 8, comma 1), e la previsione di una limitazione a tale principio solo in malam partem (cfr. art. 8, comma 3), si ritiene che anche in relazione agli illeciti commessi antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 trovi applicazione il limite massimo dei euro. ESEMPIO DEL MINISTERO Per chiarire meglio il concetto, la nota del Dicastero procede poi con un esempio. Si fa l ipotesi di somministrazione illecita; in questo caso era prevista un'ammenda di 50 euro per giornata di lavoro e per ciascun lavoratore, per cui la sanzione amministrativa da irrogare nel verbale unico di accertamento è determinata all esito dell operazione di calcolo: se l operazione dà luogo a un importo superiore a 50 mila euro, lo stesso sarà ricondotto a tale cifra, sulla quale si opererà la riduzione di 1/3 ex art. 16 Legge n. 689/81 2. Nel caso di appalto illecito che coinvolga più soggetti (es. committente e più imprese appaltatrici) il limite dei 50mila euro trova applicazione con riferimento a ciascun appalto. - Riproduzione riservata 2 Pagamento in misura ridotta E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione [ ] 5

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