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1 & PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. STEFANO BO Dott. LUCA GAUDINO Dott. VALENTINA LIOTTA Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Dott. WALTER VILARDI TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel r.a. Fax C.F. e P.IVA: sito: [email protected] Torino, lì 8 novembre 2013 CIRCOLARE N. 19/2013 OGGETTO: Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE e IVAFE - Misura degli acconti per l anno 2013 INDICE 1 Premessa Acconto IRPEF Acconto IRES Acconto IRAP Soggetti IRPEF Soggetti IRES Acconto cedolare secca sulle locazioni... 6 S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E Milano Via Monte di Pietà 21 [email protected] STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO ASSOCIATO DE VECCHI Milano STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO Napoli STUDIO FRASNEDI MONTANARI CECCHETTI & ASSOCIATI Bologna STUDIO GAROZZO Catania STUDIO GERLA ASSOCIATI Milano STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO PREVERIN LOVECCHIO E ASSOCIATI Bari

2 1 PREMESSA Il 2 dicembre (poiché il 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive cui sono chiamate le persone fisiche, le società di persone o enti equiparati e le società di capitali o enti equiparati. I contribuenti tenuti al pagamento delle imposte devono corrispondere gli acconti per l anno di riferimento alle due scadenze del 16 giugno (salvo proroghe o posticipazioni in funzione di situazioni particolari) e del 30 novembre, oltre il saldo a conguaglio entro 16 giugno dell anno successivo a quello di riferimento. In pratica, il pagamento delle imposte avviene in due momenti nel corso dell anno/esercizio: - una prima scadenza fissata al 16 giugno (per il 2013, il 17 giugno in quanto il 16 giugno cadeva di domenica) in cui il contribuente effettua il versamento del saldo delle imposte relative al periodo d imposta precedente e del primo acconto per il periodo d imposta in corso; - una seconda scadenza fissata al 30 novembre (per il 2013, il 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato) in cui il contribuente completa il versamento dell acconto dovuto per l anno con il pagamento della seconda quota. L art. 11 co del DL n. 76, convertito nella L n. 99, ha incrementato dell 1% la misura degli acconti IRPEF e IRES; alla luce di quanto precisato dalle relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo DL, l aumento produce effetti anche ai fini IRAP. Appare invece necessaria una conferma ufficiale per quanto riguarda l applicazione della nuova misura anche: all imposta sostitutiva per il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. nuovi contribuenti minimi ); alle nuove imposte patrimoniali sugli immobili e le attività finanziarie all estero (IVIE e IVAFE), da quest anno anch esse soggette all obbligo di versamento in acconto. Inoltre, l art. 15 co. 4 del DL n. 102, convertito nella L n. 124, stabilisce che, con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da emanare entro il mese di novembre 2013, potrebbe essere disposto un ulteriore aumento della misura degli acconti ai fini dell IRES e dell IRAP, nell ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito previsti in relazione:

3 alle maggiori entrate IVA a seguito del pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione; alla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. 2 ACCONTO IRPEF A decorrere dal periodo d imposta 2013, la misura dell acconto IRPEF è fissata al 100%, in luogo del 99%. L incremento opera a regime. Peraltro, per l anno 2013 l aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%. determinare l acconto complessivamente dovuto, pari all importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF (c.d. metodo storico, a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il c.d. metodo previsionale ); Si supponga che: l acconto IRPEF 2013 sia determinato con il criterio storico; non sussistano obblighi di ricalcolo; l importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF, sul quale commisurare l acconto, ammonti a ,00 euro. L importo da corrispondere a titolo di seconda rata è determinato nel modo seguente: acconto complessivamente dovuto = ,00 euro (10.000,00 100%); prima rata = 3.960,00 euro (10.000,00 0,99 0,4); seconda rata = , ,00 = 6.040,00 euro. Possono quindi presentarsi 3 situazioni: l IRPEF che sarà dovuta per il 2013 ammonta a ,00 euro: nessun ulteriore versamento andrà operato in sede di saldo; l IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a 9.500,00 euro: in sede di saldo, emergerà un credito di 500,00 euro (9.500, ,00), utilizzabile secondo le consuete modalità;

4 l IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a ,00 euro: in sede di saldo, saranno versati 500,00 euro (10.500, ,00). 3 ACCONTO IRES Per il periodo d imposta in corso al , la misura dell acconto IRES è aumentata dal 100% al 101%. A differenza dell IRPEF, in questo caso l aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d imposta. Come con riferimento all IRPEF, invece, l aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%. determinare l acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell importo indicato nel rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC (c.d. metodo storico, a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il c.d. metodo previsionale ); Applicazione della misura del 101% alle addizionali IRES Sempre limitatamente al periodo d imposta in corso al , la misura del 101% si applica anche alle addizionali IRES: del 10,5% per le imprese dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall art. 81 co. 16 del DL n. 112 convertito nella L n. 133 (e successive modifiche); del 4% per le imprese ad elevata capitalizzazione dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall art. 3 della L n. 7 (e successive modifiche); sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica ), introdotta dall art. 1 co. 466 della L n. 266 (e successive modifiche). Atteso che l addizionale di cui all ultimo punto è applicabile anche ai soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che all acconto della tassa etica dovuto da tali soggetti si applichi la misura del 100%.

5 4 ACCONTO IRAP Il suddetto incremento dell 1% opera anche ai fini IRAP, atteso che i relativi acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 4.1 SOGGETTI IRPEF Per i soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), a decorrere dal periodo d imposta 2013, la misura dell acconto IRAP è fissata al 100%, in luogo del 99%. L incremento opera a regime. Peraltro, per l anno 2013 l aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%. determinare l acconto complessivamente dovuto, pari all importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2013 (c.d. metodo storico, a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il c.d. metodo previsionale ); 4.2 SOGGETTI IRES Per i soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali), limitatamente al periodo d imposta in corso al , la misura dell acconto IRAP è aumentata dal 100% al 101%. L aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 100%. determinare l acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2013 (c.d. metodo storico, a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il c.d. metodo previsionale );

6 5 ACCONTO CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI L incremento della misura degli acconti disposta dal DL 76/2013 non dovrebbe interessare la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, di cui all art. 3 del DLgs n. 23. In relazione alla cedolare secca sulle locazioni, infatti, la misura dell acconto (95%) è stabilita da una disposizione ad hoc e, quindi, il suddetto incremento non pare automaticamente estensibile, salvo un apposito intervento interpretativo da parte dell Amministrazione finanziaria. determinare l acconto complessivamente dovuto, pari al 95% dell importo indicato nel rigo rigo RB11, colonna 3, del modello UNICO 2013 PF (sempre che non si decida di applicare il c.d. metodo previsionale ); * * * * Qualora si ritenesse di dover corrispondere per il corrente esercizio 2013 una minore imposta per effetto di una diminuzione dei cespiti reddituali o della base imponibile IRAP, le percentuali sopra indicate potranno essere rapportate al minor ammontare che verrà a risultare in base a tale più ridotta previsione (c.d. metodo previsionale ), salvo l applicazione delle sanzioni di cui infra nell ipotesi di un maggior reddito finale che avesse a risultare dalla dichiarazione che verrà presentata nel L omesso o insufficiente versamento determina l applicabilità di una sanzione pari al 30 per cento dell imposta non versata o versata in meno. Tuttavia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, la sanzione è ridotta: - al 3% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla sua commissione; - al 3,75% se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione. L eventuale versamento effettuato in misura superiore rispetto all imposta che risulterà dovuta per il 2013 potrà essere computato in diminuzione dell imposta relativa al 2014 o compensato con altri debiti di imposta. Il versamento dovrà essere eseguito, utilizzando il mod. F24, tenendo presente che i codici per i versamenti sono i seguenti: 4034 per l acconto IRPEF

7 2002 per l acconto IRES 3813 per l acconto IRAP (codice Regione 13 per il Piemonte) L anno di imposta da indicare nell apposita casella è Nel caso intendiate ricalcolare l acconto con il metodo previsionale, in dipendenza del conseguimento di un minor reddito complessivo netto, Vi invitiamo a fornirci tempestivamente i dati necessari all aggiornamento dei conteggi e alla predisposizione della nuova modulistica per il versamento. Allo stesso tempo, Vi invitiamo a fornirci tutte le informazioni necessarie per l eventuale ricalcolo obbligatorio degli acconti imposto da specifiche disposizioni di legge, in particolare per le seguenti ipotesi: - la riduzione al 20% della percentuale di deducibilità dei costi degli autoveicoli per imprese e professionisti; - la fruizione, nel 2012, delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese e della deduzione forfetaria dal reddito d impresa per i benzinai; - la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario disposta dalla legge di stabilità 2013 e l inapplicabilità dell esclusione dalla formazione dell imponibile IRPEF o IRES del reddito degli immobili locati oggetto di sospensione degli sfratti; - la proroga al 2013 della parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei frontalieri e delle detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti non residenti. versamento. Sarà nostra cura inviarvi in prosieguo il fac-simile dei modelli F24 necessari per il Vi porgiamo con l occasione i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo

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