INFORMATIVA SULLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 LIMITI DI SPESA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI
|
|
- Emanuele Nardi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 INFORMATIVA SULLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 LIMITI DI SPESA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI PER CIASCUN CANDIDATO IN UNA LISTA PROVINCIALE: importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro ,85= (rivalutato con decreto del Ministro dell'interno in data pubblicato nella G.U. n. 50 del ) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione (la popolazione legale della provincia di Avelline è pari a unità) (art. 5 legge 43/95); PER I CANDIDATI CHE SI PRESENTANO IN UNA LISTA REGIONALE (leggasi per la Regione Campania CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE): il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro ,85= (rivalutato con decreto del Ministro dell'interno pubblicato nella G.U. n. 50 del ) (art. 5 - comma 1 - legge 43/95); PER COLORO CHE SI CANDIDANO IN PIÙ' LISTE PROVINCIALI: le spese non possono superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10% (art. 5 - comma 1 - legge 43/95); PER COLORO CHE SI CANDIDANO IN UNA O PIÙ' LISTE PROVINCIALI E NELLA LISTA REGIONALE ffattispecie NON ricorrente nella Regione Campania): le spese non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30% (art. 5 - comma 1 - legge 43/95); PER CIASCUN PARTITO, MOVIMENTO O LISTA CHE PARTECIPA ALLE ELEZIONI: il limite non può superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00^ moltipllcato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (art. 5, comma 3, legge 43/95, come sostituito dall'alt. 2, comma 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156); Gli importi succitati sono soggetti a perìodica rivalutazione con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso (art. 7 - comma 8 - legge 515/93, richiamato dall'art. 5 - comma 4 lettera a) - della legge 43/95);
2 Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni comunali, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte di Appello di Napoli (utilizzando il modello riportato nell'allegato n. 13 della pubblicazione n. 3 della Regione Campania - recante "istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature all'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania", consultabile sia sul sito istituzionale della prefettura sia su quello della Regione Campania il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario che, a sua volta, non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla raccolta dei suindicati fondi avvalendosi di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un conto corrente postale. Sono esentati dalla nomina del mandatario elettorale i candidati che spendono meno di euro = avvalendosi unicamente di denaro proprio (art. 5 - comma 4-lettera a) - legge , n. 43); I candidati alla carica di presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale, sia eletti che non eletti, sia che abbiano designato il mandatario elettorale o che non l'abbiano nominato, sono tutti tenuti a rendere la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione del partito di appartenenza, (art. 2 - comma 1 - numero 3) della legge n. 441/1982). allegandovi un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche se di importo o valore superiore ad euro ,00=, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. I candidati eletti dovranno trasmettere l'attestazione e l'unito rendiconto al Presidente del Consiglio regionale ed al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro tre mesi dalla data delle elezioni. I candidati non eletti dovranno, invece, trasmettere la succitata attestazione insieme al rendiconto al solo Collegio regionale di garanzia elettorale e/o la Corte di Appello di Napoli, sempre entro tre mesi dalla data delle elezioni (art. 5 - comma 4 - lettera a) e comma 5 - legge , n. 43);
3 - I rappresentanti dei partiti e delle liste dei candidati che concorrono alle elezioni regionali devono presentare al presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale nei succitati limiti ed alle relative fonti di finanziamento. Copia del consuntivo dovrà, altresì, essere depositata presso l'ufficio centrale circoscrizionale e/o il Tribunale di Avellino, che ne cura la pubblicità (art. 5 - comma 4 - lettera d) - della legge , n. 43). SANZIONI APPLICABILI A SEGUITO DEI CONTROLLI SUI RENDICONTO DEI CANDIDATI ELETTI E NON ELETTI fart. 5 - comma 4 - lettera g) - legge , n. 43) SOGGETTO: Membro del Consiglio regionale e candidato NON eletto. VIOLAZIONE: Mancata presentazione al Collegio di garanzia elettorale e/o la Corte di Appello di Napoli entro 3 mesi dalla data delle elezioni, nonostante la diffida ad adempiere, della dichiarazione sulle spese per la propaganda elettorale SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da =^ a = euro (art comma 5 - legge 515/1993). Per i candidati proclamati eletti è prevista anche la decadenza dalla carica (art comma 8 - legge 515/1993). SOGGETTO: Membro del Consiglio comunale e candidato NON eletto. VIOLAZIONE: Violazione dei limiti previsti per le spese elettorali come sopra specificati. SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (articolo 15 - comma 6 - legge 515/1993). Per i candidati proclamati eletti che superano i limiti massimi di spesa sopra specificati per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito, è prevista anche la decadenza dalla carica, (art comma 9 - legge 515/1993). SOGGETTO: Membro del Consiglio comunale e candidato NON eletto. VIOLAZIONE: Irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi. SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165= a euro, (art comma 11, primo periodo - legge 515/1993).
4 SOGGETTO: Partiti, movimenti politici e liste di candidati VIOLAZIONE: Mancata deposito dei consuntivi delle spese elettorali nei termini sopra indicati. SANZIONE: sospensione del contributo per le spese elettorali per chi ne abbia diritto ovvero sanzione amministrativa pecuniaria da euro = ad euro (art commi 13 e 14-legge 10, , n. 515). TROVANO APPLICAZIONE, ALTRESÌ', ANCHE PER LE ELEZIONI REGIONALI. LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N, 28, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA" fc.d. LEGGE DELLA "PAR CONDICIO"!. NEL RINVIARE ALLA LETTURA DI DETTE DISPOSIZIONI E, QUINDI, ALLA LORO SCRUPOLOSA OSSERVANZA, SI REPUTA, COMUNQUE. OPPORTUNO, SEGNALARE I SEGUENTI ARTICOLI: - ART. 4 - COMMA 1 -: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione. - ART. 8 - COMMI 1 E 3 -: Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori di detto periodo possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzati il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) committente ed acquirente; e) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte); g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda); h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
5 - Si informa, altresì, che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2015 sono stati pubblicati sia i due distinti provvedimenti in data 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia le due distinte delibere in data 15 aprile 2015 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne elettorali, rispettivamente, per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, e per le elezioni amministrative indette per il mese di maggio prossimo. Si segnala, infine che l'articolo 10, COMMA QUARTO, DELLA LEGGE REGIONALE , N. 4, prevede che in occasione delle elezioni regionali i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria dei candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA (DOMENICA 4 MARZO 2018) DISCIPLINA DELLE SPESE ELETTORALI La disciplina delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla
DettagliELEZIONI COMUNALI 2016
CITTA DI SAN MAURO TORINESE ELEZIONI COMUNALI 2016 SPESE E FINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE ED OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE La vigente normativa in materia non prevede, per la presentazione di candidature
DettagliELEZIONI REGIONALI 2015 LE SPESE ELETTORALI
Vademecum per le elezioni del 31 maggio 20 aprile 2015 2 Fonti normative La nuova legge elettorale regionale (la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta
DettagliDISCIPLINA DELLE SPESE ELETTORALI
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE D ABRUZZO (DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019) DISCIPLINA DELLE SPESE ELETTORALI La disciplina delle spese per la campagna elettorale dei
DettagliELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO (DOMENICA 10 FEBBRAIO 2018)
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO (DOMENICA 10 FEBBRAIO 2018) DISCIPLINA DELLE SPESE ELETTORALI La disciplina delle spese per la campagna elettorale dei candidati
DettagliELEZIONI EUROPEE 2014 LE SPESE ELETTORALI
Vademecum per le elezioni del 25 maggio 18 aprile 2014 Consiglio regionale del Veneto Osservatorio elettorale 2 I limiti di spesa per i partiti e i movimenti e per i singoli candidati Con l art. 14 della
DettagliELEZIONI POLITICHE 2018 LE SPESE ELETTORALI
ELEZIONI POLITICHE 2018 Vademecum per le elezioni del 4 marzo 5 febbraio 2018 Consiglio regionale del Veneto Osservatorio elettorale 2 Le spese di campagna elettorale ammissibili Per spese relative alla
DettagliTRASPARENZA SPESE E FINANZIAMENTI NELLA CAMPAGNA ELETTORALE : LIMITI DI SPESA, MANDATARIO, CONSUNTIVI/RENDICONTI, PUBBLICITA
TRASPARENZA SPESE E FINANZIAMENTI NELLA CAMPAGNA ELETTORALE : LIMITI DI SPESA, MANDATARIO, CONSUNTIVI/RENDICONTI, PUBBLICITA Elezioni Sindaco e Consiglio Comunale 2017 Le presenti note sono indirizzate
DettagliELEZIONI COMUNALI 2017 LE SPESE ELETTORALI
Vademecum per le elezioni dell 11 giugno 17 maggio 2017 2 Fonti normative Le leggi che storicamente regolano le questioni relative alle spese elettorali e alla loro rendicontazione per le elezioni comunali
DettagliSPESE ELETTORALI: ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ( ESTRATTO )
SPESE ELETTORALI: ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ( ESTRATTO ) A CURA DI CESARE DE FALCO (CANCELLIERE CORTE DI APPELLO DI TORINO) Fonti-L. 04.04.56 n. 212, L. 05.07.82 n. 441, L. 10.12.1993 n. 515, L. 08.04.04
DettagliLE SPESE ELETTORALI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2013 Vademecum per le elezioni del 26 e 27 maggio u.s.
LE SPESE ELETTORALI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2013 Vademecum per le elezioni del 26 e 27 maggio u.s. Fonti normative Le leggi che storicamente regolano le questioni relative alle spese elettorali e alla loro
DettagliELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 24 MARZO 2019
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 24 MARZO 2019 DISCIPLINA DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DettagliLE SPESE ELETTORALI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2013
ALLE ELEZIONI COMUNALI 2013 Vademecum per le elezioni del 26 e 27 maggio 11 aprile 2013 2 Fonti normative Le leggi che storicamente regolano le questioni relative alle spese elettorali e alla loro rendicontazione
DettagliLEGGE 23 febbraio 1995, n. 43. Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto
171 LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43. Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n 46 del 24 febbraio 1995) (Omissis)
DettagliELEZIONI COMUNALI 2016 VADEMECUM
CITTÀ DI CASSANO D ADDA Città metropolitana di Milano ELEZIONI COMUNALI 2016 VADEMECUM Normativa e modulistica per le spese ed i finanziamenti della campagna elettorale In vista delle prossime elezioni,
DettagliLe spese per la campagna elettorale
Le spese per la campagna elettorale L articolo 5 della legge 43/95 e la legge 515/1993, disciplinano la materia relativa ai contributi ricevuti e alle spese sostenute dai candidati, dai partiti, movimenti,
DettagliELEZIONI COMUNALI 2017 VADEMECUM
ELEZIONI COMUNALI 2017 VADEMECUM Normativa e modulistica per le spese ed i finanziamenti della campagna elettorale La presente guida non riveste alcun carattere di ufficialità. Vuole essere un aiuto pratico
DettagliDisciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O. 7. Limiti e pubblicità delle spese
DettagliA lista d inoltro. Circolare n. 05 EL/R/C. Udine, 8 marzo 2018 TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED
Circolare n. 05 EL/R/C A lista d inoltro Udine, 8 marzo 2018 TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL oggetto: Elezioni regionali e comunali 2018. Regime delle spese di propaganda. In vista delle elezioni regionali
DettagliOGGETTO: ELEZIONI 11/25 GIUGNO 2017 SINTESI DEGLI OBBLIGHI CONCERNENTI LE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE. ALLEGATI
OGGETTO: ELEZIONI 11/25 GIUGNO 2017 SINTESI DEGLI OBBLIGHI CONCERNENTI LE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE. ALLEGATI Con riferimento alle elezioni amministrative e in considerazione delle continue istanze
Dettaglioggetto: Elezioni regionali Regime delle spese di propaganda.
protocollo n. 3784/1.5.3 allegato: 1 A lista d inoltro Udine, 28 febbraio 2008 TRASMISSIONE ANCHE VIA FAX oggetto: Elezioni regionali 2008. Regime delle spese di propaganda. In vista delle elezioni del
DettagliL. 23 febbraio 1995, n. 43( 1 ) - Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.
L. 23 febbraio 1995, n. 43( 1 ) - Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Art. 1 1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con
DettagliVADEMECUM SPESE E RENDICONTI DI CANDIDATI, PARTITI, MOVIMENTI O LISTE CIVICHE
VADEMECUM SPESE E RENDICONTI DI CANDIDATI, PARTITI, MOVIMENTI O LISTE CIVICHE UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA: elettorale@italiaunica.it - 06 85569223 1 SPESE E FINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE
DettagliLegge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica estratto Art. 7. Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei
DettagliCopyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl Tutti i diritti riservati
sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8; b) articolo 11; c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere
DettagliLegge 7 marzo 2005, n. 2
Legge 7 marzo 2005, n. 2 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica PG " Art. 1. (Finalità e ambito di
Dettaglioggetto: Elezioni regionali Regime delle spese di propaganda.
Prot. n. 7299/1.5.2 Circolare n. 4/EL Allegato: Designazione mandatario Udine, 5 marzo 2013 A lista d inoltro TRASMESSA VIA E-MAIL oggetto: Elezioni regionali 2013. Regime delle spese di propaganda. In
DettagliDICHIARAZIONE E RENDICONTO ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515
AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE C/O CORTE D APPELLO DI DICHIARAZIONE E RENDICONTO ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515 ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ED AL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24-25 FEBBRAIO
DettagliDisposizioni in materia di adempimenti patrimoniali e di spese elettorali
Senato della Repubblica Camera dei deputati Disposizioni in materia di adempimenti patrimoniali e di spese elettorali dei parlamentari Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso
DettagliAI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA
CIRCOLARE N. 18 / 2019 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA LORO SEDI TRENTO E BOLZANO
DettagliLEGGE 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
LEGGE 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Vigente al: 19-3-2015 CAPO I ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI
DettagliL. 10 dicembre 1993, n Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
L. 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 1. Accesso ai mezzi di informazione. 1. Non oltre il quinto giorno
Dettaglil elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
DettagliVenerdi 4 marzo giorno antecedente quello della votazione. Gli uffici elettorali dei Comuni rimangono aperti dalle ore 8 alle ore 20.
Venerdi 4 marzo 2005 30 giorno antecedente quello della votazione Ore 8. Inizio della presentazione delle liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale, comprensive dei candidati regionali, presso
DettagliPrefettura di Perugia Ufficio territoriale del Governo
Prefeltura Perugiia Prot Uscita del 23104/2015 Numero: 0024540 Cl'assifica: 033.10 Illllllllllllllllllllllllltl!! 54l!Q04 ~,ls343 Perugia 23 aprile 2015 - Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
DettagliELEZIONI COMUNALI 2016 Votazione domenica 5 giugno Calendario delle operazioni elettorali
ELEZIONI COMUNALI 2016 Votazione domenica 5 giugno 2016 Calendario delle operazioni elettorali Dal 90 GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE (7 marzo 2016) Giorno dal quale è possibile usufruire dell aliquota
DettagliPotenza, Protocollo n /11A2
DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA DIREZIONE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE Via Vincenzo Verrastro, 4 85100 Potenza Tel. 0971/668220/ Fax 668218 dg.presidenza.giunta@regione.basilicata.it Potenza, 25.02.2019
DettagliPrefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso Gabinetto Campobasso, data del protocollo
Prefettura Campobasso Prot. Uscita del 10/04/2014 Numero: 0017404 Classifica: 06.14 Prefettura - Ufficio territoriale del Governo Gabinetto Campobasso, data del protocollo * Ai Signori SINDACI e COMMISSARI
DettagliREGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE ELEZIONE DEL SEGRETARIO REGIONALE DEL PD DELLA SARDEGNA 12/19 marzo 2017
ALLEGATO A Art 10 del regolamento per l elezione del segretario e della Assemblea regionale REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE ELEZIONE DEL SEGRETARIO REGIONALE DEL PD DELLA SARDEGNA
DettagliLegge 23 febbraio 1995, n. 43
Legge 23 febbraio 1995, n. 43 1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto. 2. Quattro quinti dei consiglieri
DettagliL. 23 febbraio 1995, n. 43. Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario (1).
L. 23 febbraio 1995, n. 43. Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario (1). (1) La regione Calabria, con L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e con L.R. 6 febbraio 2010, n. 4, la
Dettagliprovinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993
Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
DettagliConsiglio Regionale Assemblea Legislativa Liguria
Consiglio Regionale Assemblea Legislativa Liguria mod. A sez. 3c DICHIARAZIONE EX ART. 2 C. 1 LEGGE REG. 30 DICEMBRE 1982 N. 53 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (RENDICONTO CONTRIBUTI - SERVIZI - SPESE ELETTORALI)
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 ottobre 1999, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
DettagliLegge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292, S.O. del 14/12/1993
DettagliDICHIARAZIONE E RENDICONTO EX ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515 (RICHIAMATO DALL ART. 14 comma 2 LEGGE 6/luglio/2012 N. 96)
DICHIARAZIONE E RENDICONTO EX ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515 (RICHIAMATO DALL ART. 14 comma 2 LEGGE 6/luglio/2012 N. 96) ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 Candidato: Recapito telefonico N. / Indirizzo
DettagliELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA - MAGGIO 2019
D I C H I A R A Z I O N E E R E N D I C O N T O A I S E N S I D E L L A R T. 7 L E G G E N. 5 1 5 / 1 9 9 3 E S U C C E S S I V E M O D I F I C A Z I O N I E D E L L A R T. 14 L E G G E N. 9 6 / 2 0 1
DettagliD I C H I A R O FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI E DI AVER AVUTO LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SERVIZI PER IL VALORE
AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.P.G. - CENTRO DIREZIONALE 80143 - NAPOLI IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA NATO/A IL RESIDENTE IN VIA N. CODICE FISCALE
DettagliDICHIARAZIONE CON SPESE
DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL ART.13 LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON
DettagliL. 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
L. 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Nota: Si pubblicano per estratto solo gli articoli tuttora vigenti
DettagliDICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 2 LEGGE N. 441/1982
DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL ART. 7 LEGGE N. 515/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ART. 2 LEGGE N. 441/1982 AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DettagliLegge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"
Legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consi Legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia,
DettagliLegge - 10/12/1993, n Gazzetta Uff. 14/12/1993, n.292 TESTO VIGENTE
Legge - 10/12/1993, n. 515 - Gazzetta Uff. 14/12/1993, n.292 TESTO VIGENTE EPIGRAFE Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 14 dicembre, n. 292). - Disciplina delle campagne
Dettagli.9f #-U"V/,,{!!3&vn-K/
PEC.9f #-U"V/,,{!!3&vn-K/ I~;, Zu&-Juc/-tf,U~1m? N C' Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali e, p.c. CIRCOLARE N.16/2019 Roma, 9 aprile 2019 AI SIGG.RI SINDACI, VICE SINDACO, COMMISSARI
DettagliD I CH IARA FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI E DI AVER AVUTO LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SERVIZI PER IL VALORE ACCANTO A
AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA LUOGO E DATA DI NASCITA: RESIDENTE IN VIA N. CAP CITTÀ PROVINCIA CODICE FISCALE TEL./CELL.
DettagliDICHIARAZIONE CON SPESE. DICHIARAZIONE ART.7 Legge 10/12/1993 n. 515 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE
DICHIARAZIONE CON SPESE AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA PIAZZA MATTEOTTI, 22 06100 PERUGIA DICHIARAZIONE ART.7 Legge 10/12/1993 n. 515 Il/La sottoscritto/a:
DettagliDICHIARAZIONE E RENDICONTO EX ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515 (RICHIAMATO DALL ART. 13 comma 6 LEGGE 6/luglio/2012 N. 96)
DICHIARAZIONE E RENDICONTO EX ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515 (RICHIAMATO DALL ART. 13 comma 6 LEGGE 6/luglio/2012 N. 96) ELEZIONI MUNICIPALI DEL 5 e 19 GIUGNO 2016 Il sottoscritto nato a il residente in
DettagliDICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL ART. 7 LEGGE N /1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL ART.13 LEGGE 6 LUGLIO , N.
DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL ART. 7 LEGGE N. 5 1 5 /1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL ART.13 LEGGE 6 LUGLIO 2 0 1 2, N. 9 6 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI
DettagliPrefettura di Perugia Ufficio territoriale del Governo
Perugia 3 maggio 2016 - Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia LORO SEDI - Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di BETTONA - Al Signor Questore di PERUGIA - Al Signor Comandante Provinciale
DettagliArt. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
L. 5 luglio 1982, n. 441 (1). Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1). (1) Vedi, anche, l art. 12, L. 6 luglio
DettagliDICHIARAZIONE E RENDICONTO ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515 ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ED AL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9-10 APRILE 2006
DICHIARAZIONE E RENDICONTO ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515 ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ED AL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9-10 APRILE 2006 CANDIDATO: Luogo e data di nascita: Indirizzo: Città : Stato:
DettagliVADEMECUM N. 2 Campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010
VADEMECUM N. 2 Campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010 Normativa sulla par condicio per le radio e le TV locali Le disposizioni contenute nel
DettagliL. 10 dicembre 1993, n Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
L. 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 1. Accesso ai mezzi di informazione. 1. Non oltre il quinto giorno
DettagliD.P.R. 8 MARZO 2001, N Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
ALLEGATI D.P.R. 8 MARZO 2001, N. 42 1 Scioglimento del della Repubblica e della dei deputati IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 88 della Costituzione; Sentiti i Presidenti del della Repubblica
DettagliConsiglio Regionale Assemblea Legislativa Liguria
Consiglio Regionale Assemblea Legislativa Liguria mod. E sez. 2 DICHIARAZIONE EX ART. 4 C. 1 LEGGE REG. 27 APRILE 1995 N. 38 (CONSUNTIVO SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO
DettagliL. 10 dicembre 1993, n Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
L. 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (estratto) 1. Accesso ai mezzi di informazione. 1. Non oltre il quinto
DettagliCircolare n. 14 / 2015 Roma, 20 aprile e, per conoscenza: Piazza Duomo, 10 pec:
Circolare n. 14 / 2015 Roma, 20 aprile 2015 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI e, per conoscenza: AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA
DettagliLegge 5 luglio 1982, n. 441
Legge 5 luglio 1982, n. 441 Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti Articolo 1 Le disposizioni della presente
DettagliSCADENZIARIO ELETTORALE
SCADENZIARIO ELETTORALE Giovedì 10 aprile 2014 (45 giorno antecedente quello della votazione) Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Scadenza del termine
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 12/2015 (Atti del Consiglio) Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004. *************** Approvata dal
DettagliConsiglio Regionale del Veneto - UPA - 18/08/
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 18/08/2015-0015444 Alessandra MORETTI Via Pasi, 27 36100 VICENZA r 3 Consiglio Regionale del Veneto I dbl 18/08/2015 Prot.: 0015444 Titolario 1.2.5 CRV CRV spc-upa
DettagliCampagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 15 e 16 maggio 2011
Campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 15 e 16 maggio 2011 Normativa sulla par condicio per le radio e le TV locali Le disposizioni contenute nel presente vademecum
DettagliL. 10 dicembre 1993, n. 515( 1 ) - Disciplina delle campagne elettorali per l elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica( 2 ).
CONSIGLIERI REGIONALI L. n. 515 del 1993 L. 10 dicembre 1993, n. 515( 1 ) - Disciplina delle campagne elettorali per l elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica( 2 ). Art. 1 Accesso
DettagliVADEMECUM SPESE ELETTORALI
VADEMECUM SPESE ELETTORALI Le presenti istruzioni sono riferite ai Comuni sopra ai 15.000 abitanti È considerato periodo di campagna elettorale quello compreso tra la data di convocazione dei Comizi elettorali
DettagliLEGGE 10 DICEMBRE 1993, n. 515 (GU n. 292 Suppl.Ord. del 14/12/1993)
LEGGE 10 DICEMBRE 1993, n. 515 (GU n. 292 Suppl.Ord. del 14/12/1993) DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA. Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI
DettagliRegione Autonoma Valle d Aosta Presidenza della Regione Ufficio Elettorale Région Autonome Vallée d Aoste Présidence de la Région Bureau électoral
Regione Autonoma Valle d Aosta Presidenza della Regione Ufficio Elettorale Région Autonome Vallée d Aoste Présidence de la Région Bureau électoral Elezione diretta del Sindaco del Vicesindaco e del Consiglio
DettagliDICHIARAZIONE E RENDICONTO EX ART. 7 LEGGE 10/12/1993 N. 515 (RICHIAMATO DALL'ART. 5 LEGGE 43/1995)) ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 08/09/2015-0017575 ^ Consiglio Hegionule del I Idei 08/09/2015 Prot.: 0017575 Titolario 1.2 5 ^ T t l 5 CRV spc-upa ^ 1 II.U ss.,1- i-«j ir. ICK: _^ C3 t I
Dettaglipubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 (Finalità e ambito di applicazione)
Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
DettagliL. 10 dicembre 1993, n. 515 (1) Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
L. 10 dicembre 1993, n. 515 (1) Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.
DettagliDisposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (2).
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/ Page 1 of 8 Leggi d'italia L. 5-7-1982 n. 441 Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di
DettagliLegge 23 febbraio 1995, n. 43. Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.30 aprile 1999, n. 120 Gazzetta Ufficiale n. 46
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA
DettagliElezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
DettagliLegge 10 dicembre 1993, n. 515
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Commi abrogati dall art. 13, c. 1, della l. 22.02.2000, n. 28 Comma
DettagliELEZIONI COMUNALI 6-7 maggio 2012
ELEZIONI COMUNALI 6-7 maggio 2012 Vademecum della disciplina sulla par condicio e sull emissione dei MAG per le Radio e le Tv locali durante il periodo della campagna elettorale per le elezioni amministrative
DettagliLEGGE REGIONALE N. 128 DEL REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 128 DEL 15-11-1982 REGIONE SICILIA Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell' Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e
DettagliMinistero dell'interno
Ministero dell'interno Elezioni parlamentari 13 e 14 aprile 2008: guida al voto Sistema elettorale - Propaganda, sondaggi, uso dei mezzi tv e stampa: termini e modalità - Calendario dei principali adempimenti
DettagliELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ED AL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 CANDIDATO: Luogo e data di nascita: Indirizzo: Città: Stato:
DICHIARAZIONE E RENDICONTO CONCERNENTE I CONTRIBUTI/ SPESE E GLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLA CAMPAGNA ELETTORALE (ART. 7 COMMA 6 E ART. 11 DELLA L. 10.12.1993, N. 515. ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
DettagliMODIFICHE LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003
MODIFICHE LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003 Art. 9 Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza 1. L esercizio del voto è un diritto. Ogni elettore dispone di un voto per il candidato Presidente
DettagliLegge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica Art. 1 - Accesso ai mezzi di informazione 1. Non oltre il quinto
Dettagli1. Programmi di informazione
ELEZIONI EUROPEE 6-7 GIUGNO 2009 Norme sulla PAR CONDICIO per tutto il periodo elettorale (3 aprile -5 giugno 2009) e sull emissione dei MAG per le Radio e le Tv locali dalla data di presentazione delle
DettagliPRIME NOTE SULLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE C.D. SPAZZA CORROTTI
Prot. n. 31/VSG/SD/MD-19 PRIME NOTE SULLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE C.D. SPAZZA CORROTTI La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
DettagliAI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA
CIRCOLARE N. 1 / 2018 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA LORO SEDI TRENTO E BOLZANO
Dettagli