Dichiarazione IVA/2014: la fusione di società Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma

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1 Dichiarazione IVA/2014: la fusione di società Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma ADEMPIMENTO " FISCO La dichiarazione annuale IVA/2014 deve essere presentata, con modalità particolari, dai soggetti passivi che hanno posto in essere operazioni di fusione nel corso dell anno 2013 o nel periodo che va dal 1º gennaio al 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione per l anno 2013). RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2014 D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 8 SOGGETTI OBBLIGATI " 1) Fusione avvenuta nel corso dell anno 2013: società risultante dalla fusione o incorporante. 2) Fusione con effetto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 30 settembre 2014: società risultante dalla fusione o incorporante (a meno che non vi abbia già provveduto il soggetto fuso o incorporato). SOGGETTI ESCLUSI " Soggetti estinti per effetto di operazioni di fusione realizzate nel corso del 2013 Soggetti che si estinguono a seguito di operazioni di fusione intervenute nel periodo dal 1º gennaio al 30 settembre 2014 (a meno che il soggetto, prima dell estinzione, non abbia già provveduto direttamente alla presentazione della dichiarazione). PROCEDURE " SCADE " CASI PARTICOLARI " La presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere effettuata in via telematica: fusione avvenuta nel 2013: un unico modello comprendente la dichiarazione del soggetto avente causa e quella del soggetto/i estinto/i fusione avvenuta nel corso dell anno 2014: la dichiarazione IVA deve comprendere anche un modulo relativo a ciascun soggetto fuso o incorporato. tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2014: presentazione su Modello autonomo 30 settembre 2014: presentazione su Modello unificato UNICO ) Rettifica della detrazione: in caso di fusione, la rettifica della detrazione, nell ipotesi di beni strumentali o immobili, deve essere effettuata nei moduli relativi ai soggetti interessati partecipanti all operazione. 2) Calcolo del volume d affari: il volume da considerare nell anno successivo è quello risultante dalla somma dei volumi d affari riportati nei singoli moduli. 3) Incorporazione di una società che partecipa alla liquidazione dell IVA di gruppo da parte di una società esterna al gruppo: in tal caso, bisogna distinguere se la società incorporata è la società controllante oppure una delle società controllate. 26 Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 21 aprile 2014

2 MODELLO IVA 2014 ADEMPIMENTO " La fusione si distingue in due tipologie. SCHEMA DI SINTESI Fusione propria Fusione per incorporazione La società A e la società B (C, D, ecc.), dante causa, si estinguono e nasce una nuova società X, avente causa La società A (C, D, ecc.), dante causa, viene incorporata dalla società B, avente causa. La società A si estingue e la società B prosegue l attività Occorre poi distinguere se la fusione sia intervenuta/intervenga: nel 2013 nel 2014, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 (termine ultimo: 30 settembre 2014). In tutti i casi di cui sopra, le società fuse o incorporate si estinguono e, quindi, la dichiarazione IVA relativa all anno 2013 deve essere presentata, con modalità differenti a seconda dell anno in cui si è verificata la fusione, dalla società avente causa (risultante dalla fusione o incorporante). R.M. 27 agosto 1998, n. 120/E Effetti della fusione Ai fini dell IVA la data di effetto giuridico della fusione è quella di cui all art bis, secondo comma, c.c. e, cioè, la data dell ultima iscrizione nel registro delle imprese (quello competente per la società incorporante o risultante dalla fusione) dell atto di fusione o data eventualmente successiva se le delibere dispongono diversamente... Ai fini dell IVA, la tesi della retrodatazione degli effetti della fusione... appare censurabile, altresì, in considerazione del fatto che il D.P.R. n. 633/1972 non contiene una disposizione analoga a quella dettata dall art. 123, comma 7 (ora art. 172, comma 9 - N.d.R.), del Testo Unico imposte sui redditi che, si ricorda, consente, ai fini delle imposte dirette, la retrodatazione degli effetti della fusione.... Fusione avvenuta nel 2013 Qualora la fusione sia avvenuta nel corso dell anno 2013, poiché la società fusa o incorporata si è estinta la dichiarazione IVA della società fusa o incorporata, relativa al periodo d imposta 2013, può essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società risultante dalla fusione o incorporante), che deve presentare un unico modello comprendente la propria dichiarazione e quella del/i soggetto/i estinto/i, su moduli distinti per ciascun soggetto. In particolare, la dichiarazione sarà composta dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all operazione): SCHEMA DI SINTESI Frontespizio Modello IVA 2014 Modulo 1 Modulo 2 Fusione con effetto nel periodo 1º gennaio - 30 settembre 2014 Nel caso di fusione con effetto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 (termine ultimo 30 settembre 2014), poiché l attività per l intero anno 2013 è stata svolta dal soggetto dante causa (società fusa o incorporata), estintosi a seguito dell operazione straordinaria, il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, deve presentare per l anno 2013, oltre alla propria, una distinta dichiarazione per conto del soggetto dante causa, sempre che l adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest ultimo soggetto. Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 21 aprile

3 SOGGETTI OBBLIGATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " In caso di fusione, gli obblighi dichiarativi devono essere posti in essere, con le modalità sopra descritte e a seconda dell anno in cui la fusione ha effetto, dalla società risultante dalla fusione o dalla società incorporante. I soggetti estinti per effetto di operazioni di fusione realizzate nel corso del 2013, non devono presentare una propria dichiarazione relativa a tale periodo d imposta, in quanto l obbligo dichiarativo deve essere assolto dalla società avente causa (società risultante dalla fusione o incorporante), che sarà tenuta ad includere, in un modulo separato della propria dichiarazione, anche le operazioni poste in essere dal soggetto estinto. I soggetti che si estinguono a seguito di operazioni di fusione intervenute nel periodo dal 1º gennaio al 30 settembre 2014 la dichiarazione viene presentata dalla società avente causa, a meno che non vi abbia già provveduto la società fusa o incorporata. Fusione avvenuta nel 2013 Come si è già detto, in caso di fusione avvenuta nel corso dell anno 2013, la dichiarazione IVA presentata dal soggetto avente causa (società risultante dalla fusione o incorporante) deve comprendere anche un modulo relativo a ciascun soggetto fuso o incorporato (quindi, in caso di fusione propria i moduli saranno almeno due). In particolare: nell unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla fusione o incorporante (avente causa) il modulo 1 è relativo al soggetto avente causa; devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell anno 2013, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la fusione. Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all operazione il modulo 2 è relativo a ciascun soggetto dante causa; devono essere compilati tutti i quadri inerenti l attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce. Quadro A Il quadro A della dichiarazione IVA/2014 è suddiviso in 3 sezioni: 1) Dati analitici generali 2) Dati riepilogativi relativi a tutte le attività 3) Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari. In caso di fusione avvenuta nel corso dell anno 2013 devono essere compilate tante sezioni 1 quanti sono i soggetti partecipanti alla fusione, mentre la sezione 2 (agevolazioni per eventi eccezionali, Maggiori corrispettivi per effetto dell adeguamento ai parametri per il 2012, eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire, Operazioni effettuate nei confronti di condomini, Regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, Società di comodo), deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati. ESEMPIO In data 15 luglio 2013 la Società ALFA (codice fiscale e partita IVA ) ha incorporato la Società BETA (codice fiscale e partita IVA ), che quindi si è estinta. Nel modulo 1 devono essere compilati tutti i quadri inerenti l attività esercita da ALFA, riportando i dati delle operazioni effettuate da ALFA nel corso dell anno 2013, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate da BETA nel periodo dal 1 al 15 luglio. 28 Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 21 aprile 2014

4 MODELLO IVA 2014 Compila Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all operazione. Nel modulo 2, relativo a BETA, devono essere compilati tutti i quadri inerenti l attività svolta da BETA fino al 30 giugno (senza indicare, quindi, le operazioni effettuate dal 1º al 15 luglio). Nel rigo VA1, campo 1, del modulo di BETA deve essere indicata la partita IVA della stessa BETA. La casella del campo 2 non deve essere barrata in quanto la Società, essendo estinta per incorporazione in ALFA, non continua a svolgere l attività agli effetti dell IVA. La dichiarazione deve essere presentata in via autonoma o unificata, secondo le regole generali. In particolare, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma qualora la società fusa o incorporata abbia partecipato, durante l anno, alla procedura della liquidazione dell IVA di gruppo. Fusione con effetto nel periodo 1 gennaio - 30 settembre 2014 Nel caso di fusione con effetto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 (termine ultimo 30 settembre 2014), possono verificarsi due ipotesi: a) la società fusa o incorporata, prima dell operazione straordinaria, ha già provveduto direttamente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all anno 2013 b) la società fusa o incorporata, prima dell operazione straordinaria, non ha provveduto alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all anno Nel primo caso, non sono previsti adempimenti particolari (per i versamenti v. infra). Nel secondo caso, poiché l attività per l intero anno 2013 è stata svolta dal soggetto dante causa (società fusa o incorporata), estintosi a seguito dell operazione straordinaria, il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, deve presentare, per l anno 2013, oltre alla propria, una distinta dichiarazione per conto del soggetto dante causa. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica. La dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa rientra tra i casi di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma. ESEMPIO In data 15 marzo 2014 la Società ALFA (codice fiscale e partita IVA ) ha incorporato la Società BETA (codice fiscale e partita IVA ), che quindi si è estinta. Alla data di incorporazione la Società BETA non ha ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al La società ALFA è tenuta, quindi, a presentare, in qualità di incorporante, la dichiarazione della società BETA. Il rappresentante legale della società ALFA è Mario Rossi, nato a Roma il 18 ottobre In questa ipotesi: 1) la partita IVA della società incorporata (estinta) BETA srl deve essere indicata nell apposito campo Partita IVA della parte DATI DEL CONTRIBUENTE 2) il codice fiscale del rappresentante legale Mario Rossi deve essere indicato nel campo CODICE FISCALE DEL SOTTOSCRITTORE, con il CODICE DI CARICA 9 3) il codice fiscale della società dichiarante ALFA spa deve essere indicato nel campo CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ DICHIARANTE. Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 21 aprile

5 Compila Versamenti Il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale doveva essere effettuato entro il giorno 17 marzo 2014 (cadendo il giorno 16 marzo di domenica - cfr. art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997). Inoltre, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata che intendono effettuare il versamento del saldo IVA entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata (anziché entro il 17 marzo 2014) devono maggiorare le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 17 marzo Per quanto riguarda le ipotesi di fusione di società, è previsto che gli obblighi di versamento... dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, son adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile: successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione (art. 4 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122). Pertanto: a) se la fusione è avvenuta nel corso dell anno 2013, essendo unica la dichiarazione (seppure su più moduli), il saldo risultante dalla medesima sarà unico e la società risultante dalla fusione o incorporante doveva/deve effettuare il versamento dell imposta a saldo entro i termini suddetti (17 marzo 2014 ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata) b) se la fusione ha effetto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2013, il versamento del saldo 30 Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 21 aprile 2014

6 MODELLO IVA 2014 IVA risultante dalla dichiarazione relativa al soggetto fuso o incorporato doveva/deve essere effettuato: dalla società incorporante o risultante dalla fusione, se l operazione ha avuto effetto nel periodo 1º gennaio - 17 marzo 2014 (e sempreché non vi abbia comunque provveduto il soggetto estinto) dalla società fusa o incorporata, se l operazione ha effetto dopo il 17 marzo In tali casi, poiché la dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa rientra tra i casi di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, non è possibile fruire del differimento del versamento entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata. SCADE " CASI PARTICOLARI " La presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere effettuata in via telematica (art. 8 del D.P.R. n. 322/1998): nel periodo tra il 1º febbraio eil30 settembre 2014, in caso di presentazione su Modello autonomo entro il 30 settembre 2014, se la dichiarazione viene presentata su Modello unificato UNICO ) Rettifica della detrazione Nel caso di trasformazioni sostanziali che comportano l acquisizione di beni strumentali o immobili soggetti alla rettifica della detrazione (art. 19-bis2), questa deve essere effettuata nei moduli relativi ai soggetti interessati partecipanti alla trasformazione straordinaria con ragguaglio al numero di mesi cui il modulo si riferisce e deve essere effettuata dalla società dichiarante con ragguaglio al numero di mesi residui (cfr. C.M. n. 50 del 29 febbraio 1996). 2) Calcolo del volume d affari Nel caso di trasformazioni sostanziali la misura del volume d affari da considerare nell anno successivo (ad esempio: per determinare lo status di esportatore abituale) è quella risultante dalla somma dei volumi d affari riportati nei singoli moduli. 3) Incorporazione di una società che partecipa alla liquidazione dell IVA di gruppo da parte di una società esterna al gruppo In tal caso la società incorporata può essere: la società controllante una società controllata. Incorporazione della società controllante Nel caso in cui una società esterna al gruppo incorpori la società controllante di un gruppo, qualora la società esterna al gruppo non possieda i requisiti di controllo (art. 73 del D.P.R. n. 633/1972) nei confronti della controllante incorporata possono verificarsi alternativamente le seguenti ipotesi: 1) la procedura della liquidazione dell IVA di gruppo si interrompe 2) la procedura della liquidazione dell IVA di gruppo non si interrompe. In entrambi i casi, è previsto che la società incorporante presenterà due dichiarazioni: a) una relativa alla propria attività svolta per l intero anno b) una per conto della società incorporata ex controllante. Interruzione della procedura di gruppo Nell ipotesi in cui la procedura di gruppo si interrompa, nella dichiarazione relativa alla società ex controllante: la società incorporante dovrà indicare i propri dati identificativi nel riquadro riservato Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 21 aprile

7 al dichiarante con codice di carica 9 e nel riquadro del contribuente i dati identificativi della società incorporata nel quadro VK, campo Ultimo mese di controllo (VK1 campo 2), dovrà essere indicato l ultimo mese in cui sono state effettuate le liquidazioni di gruppo l eventuale eccedenza di credito, risultante dal quadro VY del prospetto IVA 26PR/2014 della società ex controllante, deve essere riportata, per la parte compensata nel corso dell anno dalla società incorporante, nel rigo VA12 della propria dichiarazione, ai fini della presentazione della prescritta garanzia, e compresa per il suo intero importo nel rigo VL8. Prosecuzione della procedura di gruppo Nel caso in cui la procedura della liquidazione dell IVA di gruppo non si interrompa, nella dichiarazione della società incorporata ex controllante: la società incorporante dovrà indicare i propri dati identificativi nel riquadro riservato al dichiarante con codice di carica 9 e nel riquadro del contribuente i dati identificativi della società incorporata nel quadro VK nel campo Ultimo mese di controllo (VK1 campo 2) dovrà essere indicato il mese 13 l eventuale eccedenza di credito, risultante dal quadro VY del prospetto IVA 26PR/2014 della società ex controllante incorporata, potrà essere utilizzata dall incorporante a decorrere dal 1º gennaio dell anno successivo alla trasformazione. Pertanto, soltanto nella dichiarazione IVA relativa all anno successivo alla predetta trasformazione, la società incorporante dovrà indicare nel rigo VA12, ai fini della presentazione della prescritta garanzia, la parte di credito utilizzata e comprendere nel rigo VL8 l intero importo di tale eccedenza. Nelle predette ipotesi la dichiarazione relativa alla società ex controllante deve essere comunque presentata in via autonoma. Incorporazione di una società controllata Qualora una società esterna al gruppo incorpori una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, l incorporante deve compilare una sola dichiarazione costituita: dai moduli relativi alla propria attività dai moduli relativi alla società incorporata, indicando nel quadro VK dell incorporata i crediti e i debiti trasferiti da tale società nel periodo in cui ha partecipato alla liquidazione dell IVA di gruppo. In questa ipotesi, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma. Incorporazione della società controllante da parte di una società che partecipa alla liquidazione di gruppo Nell ipotesi di fusione inversa, in cui una società controllata incorpori la società controllante, si rendono applicabili le stesse disposizioni indicate più sopra, per il caso di incorporazione della società controllante da parte di una società esterna al gruppo non comportante l interruzione della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo (cfr. anche risoluzione n. 367/E del 22 novembre 2002). In particolare la società incorporante, che trasferisce al gruppo tutte le risultanze debitorie e creditorie al pari della società incorporata, presenterà due distinte dichiarazioni, senza operare la liquidazione dell imposta in maniera distinta rispetto a quella riferibile alla società incorporata, in quanto entrambe le società, in tale ipotesi, partecipano alla liquidazione dell IVA di gruppo. 32 Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 21 aprile 2014

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