DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE

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1 Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE 1

2 Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione Le disposizioni in materia sono contenute nel capitolo 6 (articoli da 61 a 65 ) del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 nel capo V (articoli da 54 a 57) e nell articolo 70 del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre

3 Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione Alla base della nuova regolamentazione in materia di prestazioni di disoccupazione un coordinamento più stretto ed efficace tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati membri Considerando n. 32 reg. 883/2004 3

4 Principali innovazioni in materia di disoccupazione Esclusione dalla totalizzazione dei periodi di sola residenza Estensione del campo di applicazione ai regimi di disoccupazione per i lavoratori autonomi Pagamento diretto delle prestazioni da parte dell Istituzione competente 4

5 Prestazioni di disoccupazione disposizioni generali Totalizzazione dei dei periodi di di assicurazione, di di occupazione o di di attività lavorativa autonoma Mantenimento del del diritto alle alle prestazioni per per i i disoccupati che che si si recano in in un un altro Stato membro Pagamento delle prestazioni da da parte dello Stato di di residenza in in presenza di di determinate condizioni 5

6 Totalizzazione criteri generali Il diritto alle prestazioni viene accertato secondo i criteri ed entro i limiti previsti dalla legislazione dello Stato competente L Istituzione competente accerta il diritto tenendo conto se necessario dei dei periodi di di assicurazione, di di occupazione o di di attività lavorativa autonoma, maturati sotto la la legislazione di di ogni altro Stato membro art. 61 reg. 883/2004 6

7 Totalizzazione criteri generali L applicazione delle norme sulla totalizzazione è subordinata alla condizione che l interessato abbia maturato da da ultimo periodi di di assicurazione, di di occupazione ovvero di di attività lavorativa autonoma ai ai sensi della legislazione applicata dall Istituzione competente art. 61 reg. 883/2004 7

8 Totalizzazione condizioni per il cumulo L Istituzione competente prende in considerazione per il cumulo soltanto i periodi che se se fossero stati compiuti ai ai sensi della legislazione che che essa applica sarebbero stati considerati periodi di di assicurazione utili utili per per il il diritto alla alla prestazione di di disoccupazione art. 61 reg. 883/2004 8

9 Totalizzazione condizioni per il cumulo Stati che richiedono l esistenza di un rapporto assicurativo totalizzano Periodi di di assicurazione Periodi di di occupazione e/o e/o di di attività autonoma se trattasi di periodi che se compiuti sotto la legislazione di tali Stati sarebbero stati soggetti all assicurazione contro la disoccupazione art. 61 reg. 883/2004 9

10 Totalizzazione condizioni per il cumulo Periodi di di occupazione Stati che richiedono il compimento di periodi di occupazione totalizzano Periodi di di assicurazione come se se si si trattassero di di periodi di di occupazione art. 61 reg. 883/

11 Totalizzazione condizioni per il cumulo Stati che richiedono periodi di attività lavorativa autonoma totalizzano periodi di di attività lavorativa autonoma svolta in in ogni altro Stato membro art. 61 reg. 883/

12 Totalizzazione determinazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione L Istituto procede alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri se se la la cessazione dell attività è avvenuta in in Italia 12

13 Totalizzazione prestazioni di disoccupazione a carico dell Italia Periodi di assicurazione Periodi di assicurazione Si totalizzano Periodi di di occupazione e/o e/o periodi di di attività autonoma PAPER SED U002 se se per per qualifica o tipo tipo di di attività svolta sussiste obbligo di di assicurazione DS DS ai ai sensi della normativa italiana 13

14 Totalizzazione periodi di residenza In nessun caso è possibile considerare tra i periodi utili per il diritto alle prestazioni per disoccupazione i periodi di residenza 14

15 Totalizzazione modalità procedurali L assicurato deve L Istituzione competente prende in considerazione se necessario presentare l attestato dei periodi (documento portatile U1) all Istituzione competente i i periodi indicati sul sul formulario Se è competente l Istituzione italiana prende in considerazione tanti contributi settimanali quante sono le le settimane di di calendario o frazioni di di esse comprese nel nel periodo indicato 15

16 Totalizzazione modalità procedurali Se il lavoratore non è in possesso dell attestato e i periodi dichiarati sono utili e i periodi dichiarati non sono utili si effettua la richiesta all Istituzione estera in causa si procede alla reiezione della domanda PAPER SEDs U001- U002 Il documento portatile U1 è l unico documento utile per la certificazione dei periodi 16

17 Totalizzazione modalità procedurali I periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto a Disoccupazione ordinaria non non agricola requisiti normali e ridotti Disoccupazione ordinaria agricola requisiti normali e ridotti Trattamenti speciali Disoccupazione agricola 17

18 Totalizzazione modalità procedurali trattamento speciale edilizia I periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto a Trattamento speciale di disoccupazione edile se la la cessazione attività è avvenuta in in Italia nel nel settore edilizio contribuzione estera esclusivamente nel nel settore edilizio PAPER SEDs U001- U002 documento portatile U1 18

19 Totalizzazione modalità procedurali indennità di disoccupazione agricola I periodi esteri indicati sul documento portatile U1 o sul PAPER SED U002 devono essere trasformati in in settimane a ogni settimana devono essere attribuite sei sei giornate I periodi esteri devono essere valutati anche per stabilire la prevalenza della contribuzione agricola 19

20 Totalizzazione modalità procedurali indennità di mobilità I periodi esteri non possono essere cumulati per perfezionare il diritto alla alla indennità di di mobilità I periodi esteri possono essere cumulati per perfezionare il diritto al al prolungamento della indennità di di mobilità 20

21 Totalizzazione modalità procedurali periodi da neutralizzare Devono essere esclusi dal computo del biennio Periodi di malattia Periodi di malattia Periodi maturati in Stati non convenzionati Periodi maturati in Stati non convenzionati Periodi maturati in in Stati con con cui cui sono in in vigore accordi bilaterali Periodi maturati in in Stati UE UE che che non non si si possono totalizzare 21

22 Totalizzazione - criteri generali In materia di totalizzazione si applicano le disposizioni generali previste dall articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 La totalizzazione non è ammessa per perfezionare requisiti di assicurazione specifici che possono essere soddisfatti unicamente sulla base della contribuzione italiana 22

23 Calcolo delle prestazioni Se la legislazione dello Stato competente prevede che il calcolo sia basato sulla retribuzione considera esclusivamente la la retribuzione percepita per per l ultima occupazione esercitata in in tale tale Stato per per le le prestazioni a carico dell INPS si si terrà conto solo solo della retribuzione percepita per per l attività svolta in in Italia art. 62 reg. 883/

24 Calcolo delle prestazioni Se la legislazione dello Stato competente prevede che la misura della prestazione sia determinata sulla base del numero dei familiari del disoccupato Si Si dovrà tenere conto anche dei dei familiari residenti in in un un altro Stato Per Per la la legislazione italiana la la disposizione riguarda solo solo le le prestazioni familiari da da erogare sull indennità di di disoccupazione art. 54 par. 3 reg. 987/2009 PAPER SEDs U005 - U006 24

25 Conservazione del diritto alle prestazioni Abolizione clausole di residenza e conservazione del diritto alle prestazioni Il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato, in cui ha maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione, può continuare a beneficiare di dette prestazioni anche nel caso si rechi in uno o più Stati membri in cerca di occupazione Artt reg. 883/

26 Conservazione del diritto alle prestazioni condizioni Il disoccupato prima della partenza deve essere iscritto come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato competente (di ultima occupazione) rimanere a disposizione di tale ufficio per almeno quattro settimane Art. 64 reg. 883/2004 Le Istituzioni possono autorizzarne la partenza prima di tale termine 26

27 Conservazione del diritto alle prestazioni condizioni iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di tale Stato Il disoccupato nello Stato in cui si reca deve sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione di tale Stato Art. 64 reg. 883/2004 se l iscrizione avviene entro sette giorni si considera iscritto anche per il periodo precedente 27

28 Conservazione del diritto alle prestazioni limiti Il diritto alle prestazioni è mantenuto per per un un periodo massimo di di tre tre mesi dalla data in in cui cui ha ha cessato di di essere a disposizione degli uffici del del lavoro dello Stato di di occupazione il il periodo massimo non non può può superare la la durata complessiva prevista dalla legislazione dello Stato competente Art. 64 reg. 883/

29 Conservazione del diritto alle prestazioni prima dei tre mesi prima dei tre mesi Se il disoccupato ritorna nello Stato competente continua a percepire la prestazione fino alla sua scadenza dopo i tre mesi dopo i tre mesi Art. 64 reg. 883/2004 perde il diritto a percepire la prestazione residuale eventualmente spettante 29

30 Conservazione del diritto alle prestazioni limiti Le Le Istituzioni o gli gli uffici del del lavoro possono prorogare il il periodo di di tre tre mesi fino fino a un un massimo di di sei sei mesi PAPER SEDs U015 - U016 L Istituto a decorrere dal dal 1 maggio 2010 accorderà l esportazione delle prestazioni soltanto per per i i primi tre tre mesi senza alcuna proroga 30

31 Conservazione del diritto alle prestazioni adempimenti del disoccupato La persona disoccupata prima della sua partenza deve informare l Istituzione competente chiedere il il rilascio del del documento che che attesta il il diritto alle alle prestazioni Art. 55 reg. 987/2009 Documento portatile U2 31

32 Conservazione del diritto alle prestazioni adempimenti dell Istituzione competente L Istituzione competente informa il disoccupato degli obblighi da rispettare e rilascia il documento portatile che riporta la la data data in in cui cui la la persona disoccupata ha ha cessato di di essere essere a disposizione degli degli uffici uffici del del lavoro lavoro dello dello Stato Stato competente il periodo concesso per l iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato in cui il disoccupato si è recato il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni Art. 55 reg. 987/

33 Conservazione del diritto alle prestazioni adempimenti dell Istituzione competente comunica all altra Istituzione gli effetti sul diritto alla prestazione di disoccupazione derivanti dai fatti verificatisi durante il periodo di conservazione del diritto L Istituzione competente PAPER SED U011 informa l Istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato del rientro della persona disoccupata sul proprio territorio Art. 55 reg. 987/2009 PAPER SED U014 33

34 Conservazione del diritto alle prestazioni adempimenti dell Istituzione in causa L Istituzione in causa è tenuta a procedere ai controlli come se la persona beneficiasse di prestazioni in base alla legislazione che essa applica Art. 55 par. 5 reg. 987/

35 Conservazione del diritto alle prestazioni adempimenti dell Istituzione in causa se la persona non ha presentato il documento portatile richiede all Istituzione competente le informazioni necessarie L Istituzione in causa PAPER SED U007 trasmette all Istituzione competente le informazioni relative alla data d iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata PAPER SED U009 35

36 Conservazione del diritto alle prestazioni adempimenti dell Istituzione in causa informa l Istituzione competente e la persona interessata dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni L Istituzione in causa PAPER SED U010 trasmette mensilmente all Istituzione competente le informazioni relative alla situazione della persona disoccupata PAPER SED U013 36

37 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Persona in disoccupazione parziale si si mette a disposizione del del suo suo datore di di lavoro o degli uffici del del lavoro nello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le le disposizioni della legislazione di di tale tale Stato come se se risiedesse nel nel suo suo territorio 37

38 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente L'articolo 65, 65, paragrafo 2, 2, del del regolamento (CE) n. n. 883/2004 detta norme specifiche per per coloro che che nel nel corso della loro loro ultima attività risiedevano in in uno uno Stato membro diverso da da quello competente Lavoratori frontalieri Lavoratori frontalieri Lavoratori diversi dai dai frontalieri 38

39 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Lavoratori diversi dai frontalieri persone che esercitano un attività subordinata a bordo di una nave persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri persone cui si applica un accordo ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1 del regolamento 883 Decisione n. U2 del 12 giugno

40 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente si si mette a disposizione degli uffici del del lavoro nello Stato membro di di residenza Lavoratore frontaliero in in via via supplementare può può porsi a disposizione degli uffici del del lavoro dello Stato membro nel nel quale ha ha esercitato la la sua sua ultima attività 40

41 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente che che non non fa fa ritorno nello Stato di di residenza Lavoratore diverso dal frontaliero si si mette a disposizione degli uffici del del lavoro dello Stato membro nel nel quale ha ha esercitato la la sua sua ultima attività 41

42 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Il frontaliero che si mette a disposizione degli uffici del lavoro di due Stati deve comunicare all Istituzione ed ed agli agli uffici del del lavoro dello Stato di di residenza che che si si è iscritta, come persona in in cerca di di lavoro, anche presso gli gli uffici del del lavoro dello Stato di di ultimo lavoro 42

43 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato nel quale risiede Lavoratore frontaliero deve rispettare gli obblighi e le condizioni previste dalla legislazione di questo Stato se se decide decide di di iscriversi come come richiedente lavoro lavoro anche anche nello nello Stato Stato membro in in cui cui ha ha esercitato la la sua sua ultima ultima attività 43

44 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Lavoratore frontaliero ha ha diritto alle alle prestazioni a carico dello Stato membro di di residenza anche se se non non vi vi ha ha mai mai lavorato come se, se, nel nel corso della sua sua ultima attività lavorativa, fosse stato soggetto alla alla legislazione di di tale tale Stato 44

45 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Lavoratore frontaliero per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione deve soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza L Istituzione del del Paese Paese di di residenza tiene tiene conto conto dei dei periodi di di assicurazione compiuti sotto sotto la la legislazione dell'altro Paese Paese come come se se fossero periodi di di assicurazione compiuti sotto sotto la la propria legislazione PAPER SEDs U001 U017 45

46 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Lavoratore diverso dal frontaliero se non ritorna nello Stato di residenza e si pone a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di ultima assicurazione ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico di tale Stato come se risiedesse sul suo territorio 46

47 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Lavoratore diverso dal frontaliero se ritorna nello Stato di residenza e si pone a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico di tale Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione 47

48 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Lavoratore diverso dal frontaliero che ritorna nello Stato di residenza Se ha maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dell Istituzione dello Stato alla cui legislazione era stato assoggettato da ultimo ha diritto, in primo luogo, alle prestazioni spettanti a carico di tale Stato 48

49 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Prestazioni di disoccupazione erogate dall Istituzione dello Stato di residenza sono a carico di di questo Stato i i requisiti per per il il diritto ed ed i i criteri di di calcolo sono quelli previsti dalla legislazione di di detto Stato Art. 65 par.6 reg. 883/

50 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente L Istituzione competente dello Stato membro di ultima assicurazione è tenuta tenuta a rimborsare all Istituzione dello dello Stato Stato di di residenza l intero importo delle delle prestazioni erogate per per i i primi primi tre tre mesi mesi l importo del del rimborso non non può può essere essere superiore all importo erogabile ai ai sensi sensi della della legislazione dello dello Stato Stato membro di di ultima ultima assicurazione Art. 65 par.6 reg. 883/

51 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Il periodo oggetto del rimborso può essere prolungato da tre a cinque mesi se se l interessato risulta risulta assicurato secondo la la legislazione dello dello Stato Stato di di ultima ultima assicurazione per per un un periodo non non inferiore a dodici dodici mesi mesi nel nel biennio precedente dall inizio dello dello stato stato di di disoccupazione se se questi questi periodi assicurativi sono sono utili utili per per il il diritto diritto alle alle prestazioni di di disoccupazione Art. 65 par.6 reg. 883/

52 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente L importo massimo del rimborso non può superare l importo della della prestazione a cui cui avrebbe diritto diritto l interessato ai ai sensi sensi della della legislazione dello dello Stato Stato membro di di ultima ultima assicurazione se se si si iscrivesse presso presso gli gli uffici uffici del del lavoro lavoro di di detto detto Stato Stato membro Art. 70 reg. 987/

53 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Le Sedi saranno tenute ad effettuare gli adempimenti previsti per l Istituzione dello Stato di residenza nel caso di lavoratori frontalieri residenti in Italia e che lavorano in un altro Stato membro nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione di un altro Stato membro 53

54 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Le Sedi saranno tenute ad effettuare gli adempimenti previsti per L Istituzione dello Stato di ultima assicurazione nel caso di lavoratori frontalieri residenti in un altro Stato membro e che lavorano in Italia nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana e che risiedono un altro Stato membro 54

55 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Rimborso tra Istituzioni i dati identificativi del soggetto L Istituzione che richiede il rimborso deve indicare l importo delle prestazioni erogate il periodo durante il quale sono state erogate 55

56 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Rimborso tra Istituzioni La domanda di rimborso deve essere trasmessa entro il semestre successivo a quello in cui è avvenuto l ultimo pagamento non è previsto alcun obbligo di prendere in considerazione domande di rimborso trasmesse oltre il termine 56

57 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Rimborso tra Istituzioni I crediti sono pagati all Organismo di collegamento dello Stato membro creditore entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all Organismo di collegamento dello Stato membro debitore 57

58 Disoccupati residenti nel corso dell ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Rimborsi per l Italia La richiesta di rimborso e il rimborso sono effettuati tramite la Direzione regionale INPS del Lazio Le Sedi, alla scadenza di ciascun semestre, devono trasmettere la richiesta di rimborso alla Direzione regionale Lazio circolare n. 36 del 18 febbraio

59 Disposizioni transitorie Le Le domande di di prestazioni di di disoccupazione già già definite in in base ai ai regolamenti CEE CEE nn.1408/71 e 574/72 non non devono essere riesaminate dal dal 1 1 maggio 2010 Le Le domande di di prestazioni aventi decorrenza dal dal 1 1 maggio 2010 sono esaminate in in base alle alle disposizioni dei dei nuovi regolamenti 59

60 Enhanced Cooperation 60

61 Istituzione competente Definizione In tale contesto l Istituzione competente è l Istituzione nei cui confronti l interessato ha diritto a prestazioni Istituzione in causa In tale contesto l Istituzione in causa è l Istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato 61

62 Definizione La natura della disoccupazione (parziale o completa) si determina in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e non alla durata di un eventuale sospensione temporanea dell attività del lavoratore Decisione n.u3 del 12 giugno

63 Definizioni Per periodi di assicurazione si intendono periodi di lavoro subordinato soggetti all assicurazione contro la disoccupazione Per periodi di occupazione si intendono periodi di lavoro subordinato non soggetti all assicurazione contro la disoccupazione 63

64 Definizione Lavoratore frontaliero è qualsiasi persona che esercita un attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana 64

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