DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

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1 DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, , n La Corte di cassazione, che accolga il ricorso proposto avverso declinatoria di giurisdizione emessa erroneamente dal Consiglio di Stato in favore del giudice ordinario, deve cassare la sentenza impugnata con rinvio al Consiglio di Stato (nella motivazione, si afferma che è possibile la translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale). CORTE COSTITUZIONALE; sentenza, , n. 77 È incostituzionale l art. 30 l. 6 dicembre 1971 n (istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. ART. 59 l. 69/2009 Decisione delle questioni di giurisdizione 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. art. 11 cod. proc. amm. Decisione sulle questioni di giurisdizione. 1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito. 2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e

2 sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato. 3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 6. nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 7. le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

3 SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DELLA P.A. Cass. civ., sez. un., , n Allorché la sentenza del giudice di primo grado, sotto l apparente e impropria formula del difetto di giurisdizione, contenga in realtà il rigetto della domanda nel merito (nella specie, per aver accertato, dopo analitica ed articolata disamina, il difetto di una posizione soggettiva giuridicamente tutelabile, ai fini risarcitori, di fronte al potere discrezionale della p.a.), il giudice d appello, che riformi tale decisione e dichiari di avere giurisdizione sulla causa, non deve rimettere le parti al primo giudice. Cass. civ., sez. un., , n Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, la questione della non configurabilità di un rapporto giuridico e di un diritto soggettivo, nemmeno in astratto, non accordando l ordinamento giuridico alcuna tutela, attiene al merito della domanda e non alla giurisdizione. Cass. civ. [ord.], sez. un., , n È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione col quale il ricorrente alleghi che né il giudice amministrativo, né quello ordinario, né alcun altro giudice statale sia competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito (nella specie era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice statale a conoscere della legittimità dell estromissione dall attività di un arbitro decisa dalla associazione italiana arbitri e dalla federazione giuoco calcio). Art. 7 (1 comma) c.p.a. Giurisdizione amministrativa. 1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. SULLA RILEVABILITÀ DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE Cass., sez. un., , n Qualsiasi decisione di merito implica la preventiva verifica della potestas iudicandi che, in assenza di formale eccezione o questione rilevata d ufficio, avviene comunque implicitamente e acquista visibilità nel solo caso in cui la giurisdizione del giudice adìto venga negata; pertanto, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato d ufficio dal giudice fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado ovvero può essere fatto valere mediante impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, in assenza della quale si determina il passaggio in giudicato della relativa questione. Art. 9, 1 comma, cod. proc. amm.

4 Art. 9. Difetto di giurisdizione. 1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

5 SUI LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE Cass. civ. [ord.], sez. un., , n È inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione con cui viene chiesta la declaratoria del difetto assoluto di giurisdizione sulla controversia originata dalla decisione di una federazione sportiva nazionale (nella specie, la federazione italiana giuoco calcio) di ridimensionare il numero degli arbitri, posto che stabilire se tale controversia sia riservata all ordinamento sportivo, e perciò sottratta alla cognizione dell autorità giudiziaria, significa risolvere la questione della configurabilità di una situazione giuridica tutelabile, che costituisce questione di merito. Cass. civ., sez. un., , n Il regolamento di giurisdizione è inammissibile nel nuovo procedimento cautelare. Cass. civ., sez. un., , n Il regolamento di giurisdizione può essere chiesto dall attore anche quando la questione di giurisdizione non sia stata sollevata dal convenuto o dal giudice, ma alla condizione che sia prospettato un ragionevole dubbio in ordine alla sua soluzione. Cass. civ., sez. un., , n Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale.

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