PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE (Vulpes vulpes)
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- Graziana Cuomo
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1 Pagina 1 di 8 PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE (Vulpes vulpes) 1
2 Pagina 2 di 8 PROVINCIA DI BOLOGNA PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE 1. Finalità di pubblico interesse Specie faunistica Interventi finalizzati Progetti per la costituzione di popolazioni autosufficienti Organizzazione territoriale Metodi ecologici Mezzi e metodi selettivi Operatori incaricati Dimensioni numeriche Rete Natura Circostanze, tempi e luoghi di rilascio Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse Autorizzazione e sorveglianza sulle operazioni Rendicontazione delle operazioni di controllo Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza Durata del piano di controllo...8 2
3 Pagina 3 di 8 1. Finalità di pubblico interesse Il presente piano viene adottato, nel rispetto degli artt.1 (comma 3), 10 (comma 1), 19 della legge 157/92 e dell'art.16 della l.r. Emilia-Romagna n. 8/94, per perseguire le seguenti finalità: 1) tutelare la naturale riproduzione della fauna selvatica stanziale sul territorio provinciale, in taluni ambiti protetti e nelle zone di produzione (zone di ripopolamento e cattura, zone di rifugio, centri privati di produzione di fauna selvatica, aree di rispetto); 2) tutelare il suolo attraverso la riduzione della presenza di tane scavate nei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e negli argini pensili, in particolare dei corsi d acqua di pianura, e quindi scongiurare la formazione di fontanazzi nonché l indebolimento strutturale degli argini stessi; 3) prevenire ed eventualmente contenere, per motivi sanitari, l insorgenza di patologie sul territorio provinciale di cui le volpi sono portatrici; 4) prevenire e limitare i danni causati dalla volpe agli animali di bassa corte tradizionalmente allevati nelle aziende agricole bolognesi. 2. Specie faunistica La specie interessata è la volpe (Vulpes vulpes), indicata quale specie cacciabile al punto b) del comma 1 dell art. 18 della Legge 157/ Interventi finalizzati Per gli obiettivi di cui alla finalità 1 il piano di controllo. verrà attuato negli ambiti protetti e nelle zone di produzione e riproduzione della fauna selvatica: zone di ripopolamento e cattura, zone di rifugio, centri privati di produzione di fauna selvatica, aree di rispetto. In tutti questi casi gli interventi di controllo, laddove si riscontri la presenza di tane attive del canide, possono essere ampliati in un'area limitrofa periferica non superiore ai 500 metri. Per la finalità 2 si interverrà sulle tane poste nei terrapieni e negli argini pensili a seguito di segnalazione da parte dell Ente gestore del corso d acqua o da parte di autorità pubbliche o di altri soggetti preposti alla sicurezza del territorio (Comuni, Uffici dell'amministrazione provinciale, Uffici della protezione Civile, ecc.). Gli interventi del presente piano verranno attuati previo accertamento che le tane segnalate siano da imputare alla specie volpe. Qualora si tratti invece di tana provocata da specie diversa, si interverrà con le modalità previste dall eventuale specifico piano di controllo. Per la finalità 3 tutti gli esemplari di volpe abbattuti ai sensi del presente piano dovranno essere tempestivamente avviati all Istituto Zooprofilattico, direttamente o tramite i servizi veterinari delle Aziende USL, per i necessari accertamenti. I capi che non sarà possibile conferire immediatamente dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione. Per gli obiettivi di cui alla finalità 4 si interverrà in modo puntuale nei siti di registrazione del danno presso le aziende agricole che allevano animali di bassa corte e per le quali sia accertata la preventiva messa in opera dei metodi di protezione incruenti consistenti nella corretta stabulazione degli animali allevati (ricovero notturno degli animali e presenza d idonea recinzione). 4. Progetti per la costituzione di popolazioni autosufficienti Sarà consentita l effettuazione del controllo delle volpi, con i mezzi previsti nel presente piano e per un termine temporale definito (massimo tre anni) dopo il quale andranno sospesi gli interventi di ripopolamento, nelle AFV e nelle Aree Finalizzate degli ATC, appositamente individuate e tabellate, nelle quali un apposito progetto preveda la realizzazione di immissioni finalizzate al raggiungimento di consistenze obiettivo per specie di piccola fauna selvatica, praticando altresì la sospensione del prelievo venatorio della specie oggetto di ripopolamento fino al raggiungimento delle consistenzeobiettivo previste, con successiva impostazione di un modello di prelievo sostenibile, basato su censimento e piano di abbattimento annuale. Tali progetti saranno oggetto di verifica annuale da parte della Provincia. 3
4 Pagina 4 di 8 5. Organizzazione territoriale Il territorio provinciale viene suddiviso, a cura degli ATC, in aree di intervento ciascuna delle quali è affidata ad un singolo Gruppo di Controllo Volpe (GCV), coordinato da un responsabile che, rapportandosi con la Polizia provinciale, eseguirà le operazioni di abbattimento delle volpi stabilite dal presente piano. Ai fini del controllo le Aziende Venatorie vengono considerate aree di intervento il cui responsabile sarà il Concessionario che provvederà a costituire il GCV con personale di sua scelta in possesso dell abilitazione al controllo della volpe. Gli ATC e le Aziende Venatorie provvederanno annualmente a fornire al l elenco dei GCV attivi. Ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente piano di controllo, ciascun GCV effettuerà, nella propria area di intervento, il censimento della popolazione con conta delle tane occupate nonché, per ogni istituto in cui si interviene, la conta degli animali tramite transetti notturni con faro, con metodologia standardizzata nel periodo da gennaio/febbraio sino ad aprile/maggio. I dati dovranno essere consegnati agli ATC che provvederanno, entro il 31 luglio di ogni anno, a fornirli, unitamente agli elenchi di cui sopra, al. Ogni AFV dovrà comunicare gli stessi dati richiesti agli ATC con le medesime scadenze. 6. Metodi ecologici Contestualmente al controllo numerico della volpe verrà perseguito un obiettivo di miglioramento della gestione faunistica incentrato, in particolare, sui punti di seguito indicati: limitazione delle immissioni di selvaggina allevata sino alla loro totale eliminazione e avvio sperimentale di un prelievo sostenibile; eventuale attuazione di piani d immissione finalizzati alla creazione di nuclei naturali di selvaggina con durata temporale limitata (massimo 3 anni), sospensione del prelievo della specie immessa e successiva gestione sostenibile; nelle aree ad agricoltura intensiva, incremento della disponibilità dei siti di rifugio e di nidificazione per la selvaggina tramite la conservazione/realizzazione di aree incolte, siepi, colture a perdere ecc. nonché la promozione dei sistemi colturali non impattanti; verifica sulla presenza di micro discariche o fonti locali di cibo, quindi segnalazione agli Enti competenti per la loro bonifica. 7. Mezzi e metodi selettivi I mezzi selettivi autorizzati da impiegarsi per le operazioni di controllo sono i seguenti: le trappole a cassetta; il fucile a canna con anima liscia e la carabina a canna con anima rigata, anche munita di cannocchiale di mira, nei calibri consentiti per la caccia (art.13 della legge 157/92); i cani da tana. Ci si potrà avvalere altresì di sorgenti luminose artificiali e di dispositivi per illuminare i bersagli per il tiro notturno e di sistemi di mira a infrarossi o intensificazione della luce ambientale nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono. Allo scopo di ottimizzare il rapporto tra efficacia degli interventi e minor disturbo possibile alle specie selvatiche non costituenti obiettivo, si adotteranno le modalità che seguono. Trappole con esca alimentare, strumenti che rispondono a requisiti di massima selettività ed efficacia d azione e arrecano nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio. E vietato l uso di animali vivi in funzione di esca. Le trappole dovranno essere controllate almeno quotidianamente o anche più volte al giorno nel periodo estivo quando le temperature sono più elevate; in caso di cattura di specie diverse dalla volpe, gli animali catturati 4
5 Pagina 5 di 8 dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso, salvo che non siano essi stessi oggetto di controllo faunistico (in tal caso si dovranno seguire le regole dello specifico piano). La volpe verrà invece abbattuta. L uso della trappola dovrà essere privilegiato all interno degli ambiti protetti e nelle Aziende faunistico-venatorie. Le trappole dovranno essere posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra; vanno inoltre mimetizzate con materiale vegetale e il meccanismo di scatto va tarato in maniera tale da evitare la cattura di animali di piccola taglia (scatto solo con peso superiore a tre chilogrammi). Le dimensioni minime in centimetri delle trappole dovranno essere le seguenti: 45,5 (larghezza) x 45 (altezza) x 110 (lunghezza). Gli animali catturati dovranno essere abbattuti con le armi previste per l esercizio venatorio (art. 13 legge 157/92). Interventi con cani da tana nel periodo 1 dicembre 31 maggio; (massimo due cani per ogni operazione di controllo, con l eccezione della possibilità di utilizzo di quattro cani nel caso di interventi in tane poste in fienili o depositi di balle di paglia o fieno); gli interventi sulle tane possono essere effettuati da nuclei composti da un massimo di cinque coadiuvanti armati. Operazioni di controllo alla cerca e all aspetto, senza l ausilio di cani, anche con uso di pasture, con divieto di realizzazione di carnai, potranno essere effettuate tutto l anno anche nelle ore notturne e con l ausilio di fari o di dispositivi di visione notturna. A bordo dei veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche e in custodia. Ai sensi del Codice della Strada é vietato l utilizzo di fonti luminose per individuare la volpe da strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Non sono previste limitazioni di orario agli interventi di controllo. E severamente vietato l uso di bocconi avvelenati. Il piano di controllo nei siti della Rete Natura 2000 è attuato nel rispetto di quanto previsto al successivo punto n Operatori incaricati In base al dettato dell art. 19 della L.n.157/92 e dell art. 16 della L.R. 8/94 il Piano di controllo della specie di fauna selvatica in argomento deve essere attuato dal personale del Corpo di Polizia provinciale, che potrà avvalersi dei seguenti soggetti: proprietari o conduttori dei fondi sui quali si realizzano i piani di controllo; gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e ai Corpi di Polizia Municipale; i coadiuvanti agli interventi di controllo sulla volpe selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica e iscritti all apposito Elenco provinciale dei coadiuvanti per gli interventi di controllo alla volpe. Tutti questi soggetti, laddove la collaborazione preveda l'uso di armi da fuoco, dovranno essere muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità. Nel caso di operazioni di controllo che prevedano l uso di cani da tana, potranno eventualmente essere impiegati, in sovra numero, anche gli stessi conduttori dei cani purché disarmati. Potranno inoltre essere ammessi in sovra numero e disarmati, ulteriori volontari per eventuali lavori di sterro. I proprietari e conduttori dei fondi, gli operatori autorizzati selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica e tutti gli operatori coadiuvanti armati e non, che collaborano a qualsiasi titolo alle operazioni di controllo, devono dimostrare di essere regolarmente coperti da polizza assicurativa per tali attività. 9. Dimensioni numeriche Negli ambiti protetti e nelle zone di produzione e riproduzione della fauna selvatica di cui alla finalità 1 del presente piano, ambiti nei quali è prioritaria la tutela dai predatori della fauna selvatica 5
6 Pagina 6 di 8 autoctona riprodottasi naturalmente, non è previsto un tetto massimo annuale agli abbattimenti di volpe. Non è previsto inoltre un tetto massimo annuale agli abbattimenti nelle Aree Finalizzate (di cui al punto 4 del presente piano), ove eventualmente istituite, nelle quali un apposito progetto preveda la realizzazione di immissioni finalizzate al raggiungimento di consistenze-obiettivo per un termine temporale definito (massimo tre anni) e la sospensione del prelievo venatorio della specie oggetto di ripopolamento, fino al raggiungimento delle consistenze-obiettivo previste, con successiva impostazione di un modello di prelievo sostenibile basato su un piano di abbattimento annuale. Per tutti gli altri interventi contemplati dalle finalità 2, 3 e 4 del presente piano, il numero dei capi abbattibili sarà determinato esclusivamente dalle esigenze ineludibili descritte nei rispettivi punti. 10. Rete Natura 2000 Considerate le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente, la situazione attuale dei Siti di Rete Natura 2000, la distribuzione e le caratteristiche delle specie di interesse comunitario sensibili al disturbo e le risultanze della Valutazione d incidenza relativa al presente Piano di controllo, occorre operare nel rispetto delle seguenti prescrizioni: nei Siti di Rete Natura 2000 di pianura agire in controllo con interventi sulle tane di volpe solo nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio; nei Siti di Rete Natura 2000 di collina e montagna agire in controllo con interventi sulle tane di volpe secondo i periodi indicati nella seguente tabella: Sito Natura 2000 Controllo volpe con interventi in tana Tipo Nome Dic Gen Feb Mar Apr Mag 2 SIC Gessi Bolognesi, Calanchi dell'abbadessa SI' SI' SI' NO NO NO 3 SIC- ZPS Corno alle Scale SI' NO NO NO NO NO 4 SIC Monte Sole SI' NO NO NO NO NO 5 SIC Bosco della Frattona SI' SI' SI' SI' SI' SI' 6 SIC Media Valle del Sillaro SI' SI' SI' NO NO NO 7 SIC- ZPS Contrafforte Pliocenico SI' NO NO NO NO NO 8 SIC- ZPS Monte Vigese SI' NO NO NO NO NO 9 SIC Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano SI' NO NO NO NO NO 10 SIC La Martina, Monte Gurlano SI' NO NO NO NO NO 11 SIC Abbazia di Monteveglio SI' SI' SI' SI' SI' SI' 14 SIC Laghi di Suviana e Brasimone SI' NO NO NO NO NO 20 SIC Gessi di M. Rocca, M. Capra e Tizzano SI' SI' SI' SI' SI' SI' 21 SIC Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante SI' SI' SI' SI' SI' SI' 22 SIC- ZPS Boschi di San Luca e Destra Reno SI' NO NO NO NO NO 27 SIC- ZPS Vena del Gesso Romagnola SI' NO NO NO NO NO 28 SIC Alto Senio SI' SI' SI' NO NO NO 6
7 Pagina 7 di 8 al di fuori dei periodi consentiti ai due punti precedenti, per ogni singolo intervento sulle tane nei Siti di Rete Natura 2000 è necessaria l'autorizzazione provinciale, previa verifica da parte dell'amministrazione dell'assenza di disturbo alle specie di interesse comunitario; utilizzare le trappole a cassetta per la volpe esclusivamente nei Siti di pianura, nel rispetto delle indicazioni del Piano di controllo e posizionandole in punti riparati, mimetizzandole con materiale vegetale e tarando il meccanismo di scatto in maniera tale da evitare la cattura di mammiferi di piccola taglia (scatto solo con peso superiore a tre chilogrammi); operazioni di controllo alla cerca e all aspetto con le stesse modalità relative al rimanente territorio provinciale. 11. Circostanze, tempi e luoghi di rilascio Poiché le modalità del controllo si realizzano con l abbattimento non è previsto il rilascio di animali catturati. 12. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse I coadiuvanti impegnati in operazioni di controllo dovranno compilare un modulo di abbattimento fornito dall Amministrazione provinciale con le seguenti informazioni: data e località dell abbattimento, sesso dell esemplare, classificazione in giovane/adulto, modalità di abbattimento adottate. A operazione conclusa, le volpi abbattute saranno messe a disposizione dei Servizi veterinari delle Aziende USL. I servizi sanitari competenti stabiliranno la destinazione dei capi abbattuti. I coadiuvanti preleveranno e consegneranno eventuali campioni biologici nei modi che verranno indicati. Su indicazione dei Servizi veterinari delle Aziende USL si procederà allo smaltimento delle carcasse mediante pirodistruzione, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o inumazione. In quest ultimo caso l interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 chilogrammi di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità. 13. Autorizzazione e sorveglianza sulle operazioni Sino al momento del funzionamento a regime del sistema telefonico automatico di autorizzazione e registrazione delle operazioni di controllo faunistico gli interventi di attuazione dei piani di controllo saranno coordinati e autorizzati dal Corpo di Polizia provinciale, con apposito documento (foglio operativo periodico) sul quale sarà indicato il periodo di validità e l ambito in cui intervenire nonché il nome e la qualifica degli addetti a cui sono affidate le operazioni di controllo della volpe. Il responsabile del Gruppo Controllo della Volpe (GCV), almeno 24 ore prima dell intervento - salvo eccezioni durante il periodo delle trebbiature - dovrà comunicare alla Polizia provinciale, a mezzo fax o telefonicamente, affinché questa possa effettuare eventuali controlli: il comune e la località, il numero e il nome dei partecipanti, la data e l orario in cui si svolgeranno le operazioni. In caso di necessità la Polizia provinciale potrà autorizzare interventi realizzati anche con gruppi di coadiuvanti non appartenenti al GCV competente per territorio. 14. Rendicontazione delle operazioni di controllo Sino al momento del funzionamento a regime del sistema telefonico automatico di autorizzazione e registrazione delle operazioni di controllo faunistico i risultati numerici delle operazioni di controllo 7
8 Pagina 8 di 8 verranno forniti periodicamente, e comunque entro il 15 gennaio di ciascun anno, dal Corpo di Polizia provinciale al. Il Servizio elaborerà i dati ricevuti al fine di tenere costantemente monitorato l andamento del piano di controllo, ed entro il 31 marzo di ogni anno predisporrà un rendiconto delle operazioni effettuate nel corso dell annata precedente. Tale rendiconto verrà inviato anche all ISPRA, unitamente ai risultati delle azioni di monitoraggio. Il Dirigente comandante del Corpo di Polizia provinciale segnalerà agli Assessori competenti e al Servizio Tutela Sviluppo qualsiasi irregolarità verificatasi nell attuazione del piano di abbattimento per il controllo della volpe. 15. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza Gli operatori incaricati di realizzare il Piano dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell esercizio del controllo faunistico. Durante lo svolgimento delle attività connesse all attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o altri strumenti consentiti. Gli operatori dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è opportuno l uso di scarpe o stivali con suola idonea nonché indumenti consoni all ambiente frequentato e alle temperature stagionali. Per il maneggio delle carcasse si devono usare guanti di gomma, anche del tipo usa e getta. 16. Durata del piano di controllo Il presente piano di controllo avrà validità dalla sua approvazione e scadenza al 31 dicembre
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