SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
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- Raffaela Scarpa
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1 COMUNE DI POLLICA (Provincia di Salerno) Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Patrimonio Unisco C.A.P Tel 0974/ fax C.F. e P.IVA UFFICIO DEMANIO MARITTIMO SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO DISCIPLINA DELLE ATTIVITA BALNEARI O R D I N A N Z A N. 45 Ritenuto necessario disciplinare l esercizio dell attività balneare e gli aspetti gestionali del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune; Visti gli articoli 28, 30, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione; Vista la legge 25/08/1991, n. 284 Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche ; Visto il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16/10/1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe; Vista la Legge 04/12/1993, n.494: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 05/10/1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime ; Vista la Legge 05/02/1992, n. 104 relativa all assistenza, all integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; Visto il D.P.R. 10/09/1982, n. 915 relativo alla raccolta di rifiuti; Visto l art.59 del D.P.R. n.616 del 24/07/1977 con il quale venivano delegate alle Regioni le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime; Vista la Delibera della Giunta Regionale n.3744 del 14/07/2000 ad oggetto: Attuazione D.Lgs. n.96 del 30/03/1999 in materia di concessioni demaniali marittime ; Vista la Delibera della Giunta Regionale n.395 del 28/03/2006, con la quale sono state approvate le Linee guida per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo; Vista la propria ordinanza n.20/10 del 17/08/2010 disciplinante le attività balneari; Ritenuto opportuno modificare la citata ordinanza, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono sugli arenili del litorale di questo Comune; Visto il Decreto Sindacale n.4445 del 24/05/2012 di convalida della nomina di responsabile del Servizio e dei procedimenti amministrativi; O R D I N A Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1) La stagione balneare è compresa tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre. 2) Le attività delle strutture balneari devono iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare almeno il 15 Settembre, con l osservanza delle norme indicate nella presente Ordinanza. 1
2 3) La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, in ogni stabilimento, nelle colonie marine, negli arenili in concessione e nelle spiagge attrezzate. Art. 2 PRESCRIZIONI SULL USO DELLE SPIAGGE Sulle spiagge ricadenti nell ambito territoriale del Comune di Pollica : E VIETATO: 1) Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. 2) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc.., nonché mezzi nautici e/o comunque di ingombro, la fascia di 5,00 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso.quando l arenile è profondo meno di metri 15,00, l ampiezza della fascia di cui sopra può essere ridotta in proporzione, ma comunque non può essere inferiore ad un terzo della profondità. 3) Campeggiare. 4) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso. 5) Praticare qualsiasi gioco (p.e. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocumento all igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari e/o autorizzate. 6) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Fanno eccezione a tale divieto i cani di salvataggio e i cani guida per i non vedenti, nonché la fattispecie di cui all art. 4 comma 2. 7) Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13,00 alle ore 16,00. 8) Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, attività promozionali, etc..) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici) senza autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo. 9) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi. 10) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione. 11) Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei. 12) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile e di apparecchio privato e per qualsiasi altro scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. 13) Usare sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. 14) Occupare cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l esclusione di eventuali locali di servizio. 15) Calpestare le aree dunali, anche se non recintate, nonché estirpare e/o raccogliere i fiori delle dune. Art. 3 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI 1) Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 2) I concessionari di strutture balneari prima dell apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2) del precedente articolo 1) devono: 2
3 a) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti oltre alla copia della presente ordinanza anche le tariffe applicate per i servizi resi. b) Curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell asporto da parte degli operatori comunali. Qualora, invece, i materiali di risulta siano in quantità tale da non poter essere raccolti in appositi sacchi e/o contenitori, la loro asportazione ricade comunque in testa ai concessionari delle aree in concessione che dovranno provvedervi, a proprie cure e spese, mediante l utilizzo di idonei mezzi meccanici, se il caso lo richiede, previa autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo. c) Curare che il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 5,00 tra le file e metri 3,00 fra ombrelloni della stessa fila. d) Rispettare scrupolosamente i limiti spaziali, temporali e di esercizio dell attività specificati nei titoli concessori. e) Delimitare, le zone concesse, con paletti in legno collegati da cime di ormeggio o recintarle fatta salva la fascia di 5,00 metri dalla battigia con sistema a giorno, di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e delle aree limitrofe. f) Curare in particolar modo il decoro, l estetica e l igiene delle zone concesse, nonché lo smaltimento dei rifiuti, delle acque reflue e la pulizia delle aree libere adiacenti, g) Fermo restando l obbligo di garantire l acceso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Servizio Demanio Marittimo e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. h) Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc..). salvo espresso consenso del concessionario. 3) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari. a) Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1), gli stabilimenti balneari, prima dell apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d esercizio e l autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità. b) I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria. c) I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione. d) I concessionari devono controllare le strutture, prima della chiusura serale, per accertare l assenza di persone nelle cabine. e) I concessionari possono esercitare, ai sensi dell art.68 del C.N., l attività di fitto delle attrezzature balneari (es. Ombrelloni, sedie sdraio, lettini prendisole, ecc), nell ambito demaniale marittimo di questo Comune, previa autorizzazione dell Autorità concedente. Art.4 DISCIPLINA DELLE AREE LIBERE La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi. 1) I bagnanti possono liberamente posizionare la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, lettini, teli, ecc.), sulle spiagge libere - fatta salva la fascia di 5,00 metri dalla battigia - con l obbligo di rimuoverla al momento dell abbandono della spiaggia. Tale attrezzatura, 3
4 comunque, non potrà essere posizionata prima delle ore 8,00, né potrà essere lasciata posizionata dopo il tramonto del sole; 2) Nelle porzioni di spiaggia libera, site alle frazioni di Pioppi (a destra del Torrente mortella direzione nord per un fronte mare di m 40,00) e di Acciaroli ( a sinistra del torrente Iandolo, direzione sud per un fronte mare di m 30.00) è consentito l accesso e la permanenza degli animali di affezione, in maniera tale da non creare situazioni di contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto dell esigenza di tutela igienico sanitaria e della sicurezza della popolazione, adottando tutte le misure precauzionali sotto elencate: a) il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto di vaccinazioni; b) i cani femmina durante il periodo estrale non possono accedere alla spiaggia; c) i proprietari o i detentori di cani non identificabili tramite microchip, sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative; d) gli animali, nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, devono restare nelle immediate vicinanze dei proprietari; e) il proprietario o il detentore dell animale è tenuto all immediata rimozione delle deiezioni solide e provvedere ad aspargere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina. f) ai proprietari o i detentori degli animali e fatto obbligo di portare al seguito apposite museruole; g) è fatto divieto lasciare liberi dal guinzaglio i cani ritenuti pericolosi ed iscritti negli appositi registri territorialmente di competenza, che dovranno obbligatoriamente essere in possesso di polizza di assicurazione a responsabilità civile. Art. 5 DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO 1) La disciplina di tale sport è contenuta nel decreto 26/01/1960 del Ministro della Marina Mercantile. Art. 6 NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO 1) Il noleggio di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili nonché delle moto d acqua, tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela o a motore è regolamentato dall Ordinanza sulla Sicurezza Balneare, in vigore, emanata dall Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli. Art.7 NOLEGGIO ATTREZZATURE BALNEARI 1) Il noleggio delle attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, lettini, teli, ecc.), nell ambito delle aree libere, è regolamentato dall art. 68 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n.327 del 30/03/1942, e può essere svolto da tutti coloro che siano in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge per esercitare la predetta attività, previa autorizzazione dell Amministrazione concedente; 2) I titolari dell autorizzazione al noleggio delle attrezzature balneari dovranno dotarsi di apposito registro, vidimato dall Amministrazione concedente, sui cui annotare il giorno, l ora ed i nominativi degli affittuari; 3) Le dichiarazioni di inizio attività di noleggio, ai sensi dell art.19 della Legge n.241/90, potranno essere presentate, a far data dal giorno 1 Maggio di ogni anno, al protocollo dell Amministrazione concedente, che verificato il possesso dei requisiti di legge, provvederà a rilasciare apposita autorizzazione oppure, in accertata carenza dei requisiti, nel termine di giorni 30 dalla data di presentazione della dichiarazione, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l interessato provveda a 4
5 conformare alla normativa vigente detta attività, entro il termine fissato dall Amministrazione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 30 giorni. Art. 8 DIRITTO DEL LIBERO TRANSITO 1) Gli stabilimenti balneari che confinano con tratti di spiaggia libera accessibile devono consentire al pubblico il libero transito, sia durante l orario di chiusura che di apertura delle attività. Art.9 DISPOSIZIONI FINALI La presente ordinanza produce efficacia a decorrere dal 20 Maggio 2011 e, a decorrere dalla stessa data, l Ordinanza n. 20/10 del 17/08/2010, è abrogata. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva e le disposizioni ed i relativi divieti in essa contenuti si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati con altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali. E fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articolo 1164 e 1174 del Codice della navigazione. La presente ordinanza detta le prescrizioni non connesse ad esigenze di sicurezza, inerenti l uso delle spiagge, che sono disciplinate con Ordinanza dell Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli. Gli Ufficiali e gli Agenti della Capitaneria di Porto di Salerno e del Comando Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull esecuzione della presente ordinanza. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli del Codice della Navigazione e dall art. 39 della Legge 11/02/1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall art. 650 del codice penale. La presente ordinanza sarà pubblicata all Albo della Sede Comunale e all Albo dell Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli ed all Albo on line del Comune. Dalla Casa Comunale, lì 31 Luglio 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Giuseppe Petillo) (Approvata con Determina n.33 del 31 Luglio 2015 del Servizio Demanio Marittimo) 5
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