RISOLUZIONE N.95/E. OGGETTO: Istanza di interpello - JZ S.p.a- Articolo 48, comma 7 del TUIR.

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1 RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,23 aprile 2003 OGGETTO: Istanza di interpello - JZ S.p.a- Articolo 48, comma 7 del TUIR. Con istanza di interpello del 12 dicembre 2002, inoltrata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata a questa Direzione centrale, la JZ S.p.a, nella persona del suo legale rappresentante, Sig., ha chiesto un parere in merito all esatta applicazione dell articolo 48, comma 7, del TUIR, concernente: indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti. QUESITO L istante intende assumere un certo numero di dipendenti e rimborsare loro le spese di viaggio e di trasporto eventualmente sostenute dagli stessi, in dipendenza della fissazione della sede di lavoro. Chiede, pertanto, di conoscere se: le indennità di cui all art. 48, comma 7, del TUIR spettino anche nel caso in cui un dipendente neoassunto si trasferisca nel comune ove è ubicata la prima sede di lavoro o in comuni limitrofi ; il termine rimborso possa essere inteso anche nel senso di pagamento diretto delle spese di viaggio e di trasporto delle cose da parte del datore di lavoro.

2 2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L istante ritiene che, dato che l art. 48 è una disposizione che si rivolge in primis al contribuente e dato che le disposizioni in esso contenute devono essere interpretate in relazione al soggetto a cui esse sono direttamente rivolte, si verificherebbe il trasferimento non solo nell ipotesi di cambiamento della sede all interno dell originario rapporto di lavoro, ma anche a seguito di cessazione del precedente rapporto di lavoro, e della successiva stipulazione di un altro contratto di lavoro, con un altro datore di lavoro, comportante la prestazione dell attività lavorativa in una sede ubicata in un luogo diverso rispetto alla prima. Inoltre, dato che, come chiarito con risoluzione n. 82 del 14 maggio 1999, si applica la disposizione di cui all art. 48, comma 7, al caso di trasferimento dalla sede di lavoro al luogo di residenza o domicilio in dipendenza del collocamento a riposo, la stessa disposizione deve trovare applicazione nel caso di trasferimento dal luogo di residenza a quello ove è ubicata la prima sede di lavoro. Relativamente al termine rimborso, inoltre, ritiene che sia indifferente che le spese siano sostenute dal dipendente e poi rimborsate dal datore di lavoro, oppure, che il datore di lavoro sostenga direttamente tali spese, considerato che ciò attiene solo ad un mero aspetto finanziario che non rileva sotto il profilo reddituale. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L art. 48, comma 7, del TUIR disciplina il trattamento da riservare alle indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti. La previsione di un regime apposito per le indennità di trasferimento e di prima sistemazione si è resa necessaria, come chiarito dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 314 del 1997, al fine di tenere conto delle reali esigenze dei lavoratori trasferiti.

3 3 Infatti, il lavoratore dipendente è tenuto, tra l altro, a svolgere la propria prestazione di lavoro nel luogo stabilito dal datore di lavoro, che è generalmente indicato nella lettera o contratto di assunzione. Nel momento in cui tale luogo viene ad essere modificato, si crea, per il lavoratore, una situazione di disagio che l indennità di cui al comma 7, dell art. 48 del TUIR mira a remunerare. In particolare, il comma 7 in esame prevede che: le indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti non concorrono a formare il reddito, limitatamente ai primi 365 giorni di corresponsione in relazione allo stesso trasferimento, nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a euro 1.549,37 per i trasferimenti all interno del territorio nazionale e euro 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest ultimo. Inoltre, la norma stabilisce che non concorrono a formare il reddito le spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell articolo 12 del TUIR, le spese di trasporto delle cose, le spese e oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso del contratto di locazione in dipendenza dell avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro ed analiticamente documentate. La circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 ha sottolineato che la disposizione in esame non subordina il trattamento di favore previsto per tali indennità a circostanze particolari che originano il trasferimento della sede di lavoro, né al trasferimento della residenza anagrafica. Pertanto, la disposizione si rende applicabile anche se il trasferimento avviene a richiesta del dipendente oppure in seguito ad una assegnazione del dipendente ad una sede diversa da quella originaria in relazione al trasferimento in altro comune del datore di lavoro stesso ovvero di parte dei propri uffici. Ciò premesso, risulta evidente che le indennità di trasferimento vengono corrisposte ai soli lavoratori che vengano trasferiti, a prescindere dalle modalità, in una sede di lavoro diversa da quella individuata contrattualmente, e

4 4 che devono, pertanto, sostenere delle spese o, comunque, affrontare dei disagi in conseguenza del mutamento di destinazione della sede di lavoro stessa. Il legislatore, tra l altro, non lascia adito a dubbi interpretativi dato che nella seconda parte del comma 7 dell art. 48 del TUIR, utilizza l espressione trasferimento della sede di lavoro e non quella più generica di trasferimento. La terminologia utilizzata dalla norma porta a ritenere che condizione essenziale perché possa tornare applicabile il trattamento fiscale agevolato è che lo spostamento non transitorio della sede di lavoro intervenga in un momento successivo all instaurazione del rapporto di lavoro. Non è possibile ritenere, d altro canto, che il rimborso delle spese sostenute da un lavoratore neoassunto che debba trasferirsi a causa della fissazione della sede di lavoro in una città diversa da quella in cui risiede costituisca un ipotesi di indennità di prima sistemazione suscettibile di trattamento fiscale agevolato. Le indennità di prima sistemazione agevolabili, infatti, costituiscono una forma di rimborso delle spese che il dipendente trasferito deve sostenere per la sistemazione in località diversa da quella ove precedentemente prestava servizio (cfr. risoluzione n. 527 del 28 luglio 1978). L esistenza di un rapporto di lavoro già instaurato, nel momento in cui interviene il trasferimento, rimane condizione essenziale del trattamento agevolato. Non è, inoltre, condivisibile la tesi dell istante secondo cui, considerato che l art. 48, comma 7, si applica nel caso di trasferimento di residenza intervenuto dopo la collocazione a riposo lo stesso dovrebbe tornare applicabile anche nel caso dei neoassunti che si trasferiscono dal luogo di residenza a quello in cui è localizzata la sede di lavoro. Infatti, nell ipotesi di trasferimento connesso al collocamento a riposo, lo spostamento avviene a partire dal luogo in cui si trova la sede di lavoro. Tutto ciò premesso questa Agenzia non ritiene sia possibile applicare la disposizione di cui all art. 48, comma 7, del TUIR ai lavoratori neoassunti.

5 5 Relativamente alla seconda questione prospettata, si esprime l avviso che essa risulti sostanzialmente superata in virtù della soluzione data al primo quesito. Infatti, il non assoggettamento dei rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto delle cose sostenute dal lavoratore in occasione del trasferimento è possibile solo laddove il trasferimento stesso presenti i caratteri che consentono l applicazione della prima parte dell art. 48, comma 7, del TUIR, concernente il trattamento delle indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti. La risposta di cui alla presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 2, comma 2 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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