Sezione I. L unione europea
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1 Sezione I L unione europea
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3 1 L evoluzione storica 1 La nascita della CECA La Comunità europea del carbone e dell acciaio (CECA) fu creata col Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 su iniziativa dei politici francesi Jean Monnet e Robert Schuman, in attuazione della proposta, contenuta nella dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, di mettere l intera produzione francese e tedesca del carbone e dell acciaio sotto una comune Alta autorità, nel quadro di un organizzazione alla quale potessero aderire anche gli altri paesi europei. La scelta del settore carbo-siderurgico era giustificata da molteplici fattori: in primo luogo la posizione dei principali giacimenti delle risorse, situati nel bacino della Ruhr, dell Alsazia e della Lorena, zone di confine, oggetto di una lunga contesa e di numerosi scontri bellici verificatesi in passato. Inoltre l oggetto dell accordo rappresentava una risorsa fondamentale per la produzione di armamenti e materiale bellico, e la gestione in comune della relativa fabbricazione avrebbe impedito un riarmo segreto a entrambe le nazioni coinvolte. Per la prima volta nel corso della storia, si cercava di realizzare un organizzazione cui gli Stati aderenti avrebbero ceduto parte della propria sovranità, sebbene in un settore limitato e definito, e che avrebbe gestito in modo autonomo la politica comune del settore. Da tale specificità nasce la struttura della comunità come organismo sovranazionale, ovvero posto al di sopra dei singoli stati. Alla proposta aderirono sei paesi: Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi ed entrò in vigore il 23 luglio Il trattato instaurò un mercato comune del carbone e dell acciaio; l operazione fu realizzata sopprimendo i diritti di dogana e le restrizioni quantitative che rappresentavano un disincentivo alla libera circolazione delle merci; furono soppresse parimenti tutte le misure discriminatorie, sovvenzioni o sostegni finanziari che erano accordati ed elargiti dai vari stati alle produzioni nazionali. Il principio di libera concorrenza permetteva il mantenimento dei prezzi ad un livello minimo, garantendo, al contempo, agli stati il controllo sugli approvvigionamenti. CECA 17
4 Sezione I L Unione europea La CECA era formata da quattro istituzioni: - Alta Autorità; - Consiglio speciale dei Ministri; - Assemblea comune; - Corte di giustizia. L Alta Autorità, dotata di poteri deliberativi con carattere vincolante, era l organo centrale della CECA. Si componeva di 8 membri, due per Italia, due per la Repubblica Federale Tedesca e due per la Francia, nominati e scelti in virtù della loro competenza professionale dagli stessi Stati e dotati della facoltà di agire in piena indipendenza, e da un presidente eletto dagli otto. Il Consiglio speciale dei ministri era composto da un rappresentante del Governo di ogni Stato e aveva una funzione consultiva rispetto all Alta Autorità. I pareri del Consiglio potevano essere strumentali ad una mera consultazione o avere una funzione più stringente, ed essere quindi vincolanti come nel caso in cui l Alta Autorità avesse dovuto deliberare su parere conforme del Consiglio. L Assemblea comune aveva funzioni consultive e di mero controllo politico e riuniva rappresentanti parlamentari degli stati membri, mentre la Corte di giustizia, composta di sette giudici e di due avvocati generali nominati di comune accordo dai governi per un periodo di sei anni, esercitava il potere giurisdizionale in relazione alle contese tra stati membri, e garantiva la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Trattato. La CECA si è estinta il 23 luglio 2002, per scadenza e mancata proroga del termine cinquantennale previsto nel Trattato che l aveva istituita. Tutte le attività e passività della CECA sono state trasferite alla Comunità europea, secondo quanto previsto in un Protocollo allegato al Trattato di Nizza, entrato in vigore a partire dal 1º febbraio
5 Capitolo 1 L evoluzione storica 2 Il trattato istitutivo della CEE e dell Euratom La positiva esperienza della CECA portò gli stati membri a promuovere nuove forme di cooperazione ed integrazione che portarono alla creazione di due nuove comunità: - la Comunità economica europea (CEE); - la Comunità europea dell energia atomica (CEEA) o Euratom. La prima nasce il 1º gennaio 1958, con l entrata in vigore dei trattati di Roma, firmati il 25 marzo 1957 dai sei stati fondatori (Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi); la seconda è stata istituita contemporaneamente alla CEE ed è un organizzazione sovranazionale finalizzata a coordinare i programmi di ricerca relativi all energia atomica, nella prospettiva di un uso non bellico della stessa. Inizialmente nata come entità separata, a seguito del Trattato sull integrazione entrato in vigore il 1º gennaio 1967, l organizzazione della CEEA è stata totalmente integrata in quella della CEE ed è, attualmente, integrata in quella dell Unione europea. Anche gli stati membri delle due comunità coincidono: con l entrata in vigore del trattato di Maastricht la CEEA ha formato insieme a CEE e CECA il primo dei tre pilastri dell Unione europea. L obiettivo principale del Trattato istitutivo della Comunità europea era quello di realizzare un area comune di libero mercato attraverso lo strumento dell unione doganale, progetto che avrebbe dovuto essere completato nell arco di dodici anni; in realtà l obiettivo è stato raggiunto in anticipo, con l abolizione di cartelli e di dazi doganali e l istituzione, a partire dal 1 gennaio 1968, di una tariffa esterna unica. La CEE aveva nei suoi obiettivi l unione dei suoi membri (Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda, e Germania Ovest) da un punto di vista economico; tale progetto si sarebbe poi dovuto sviluppare ed evolvere in un eventuale unione politica. L unico grande Stato europeo che non aveva aderito al disegno fu il Regno Unito che si fece promotore, insieme alla Svezia, dell Associazione europea di libero scambio (EFTA European Free Trade Area). Tale proposta si è concretizzata nel 1960, con la partecipazione di altri paesi non membri CEE (Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e, appunto, Regno Unito). CEE EURATOM EFTA 19
6 Sezione I L Unione europea SEE Dal 1973 con l ingresso di Regno Unito, Irlanda e Danimarca nella CEE, EFTA e CEE negoziarono una serie di accordi per assicurare uniformità nelle politiche economiche delle due organizzazioni; tale forma di cooperazione e coordinamento è sfociata infine nell accordo per lo Spazio economico europeo (SEE). Dal 1995 solo 4 membri che non sono entrati nell UE rimangono nell organizzazione. Il Trattato CEE prevedeva quattro istituzioni: - l Assemblea (l attuale Parlamento europeo), composta dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri la cui elezione era a suffragio universale diretto; - il Consiglio, l organo legislativo della Comunità, era composto dai rappresentanti degli Stati membri. Il suo compito consisteva nel coordinare le politiche economiche generali degli Stati; - la Commissione, inizialmente composta da 9 membri scelti dai governi dei singoli Stati in base alla loro competenza, era l istituzione sopranazionale, in quanto i commissari avrebbero dovuto esercitare le loro funzioni in piena indipendenza dai rispettivi governi di provenienza e nell esclusivo interesse della Comunità; - la Corte di giustizia, organo giurisdizionale, con il compito di assicurare il rispetto del diritto nell interpretazione e nell applicazione del Trattato. 3 La fusione degli esecutivi 20 L 8 aprile 1965 gli Stati aderenti alle tre Comunità firmarono a Bruxelles una Convenzione al fine di istituire un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ( Trattato sulla fusione degli esecutivi ). Al primo venivano devolute le competenze originariamente proprie del Consiglio Speciale dei Ministri della CECA, del Consiglio della CEE e del Consiglio dell EURATOM; la Commissione unica avrebbe parimenti svolto le funzioni attribuite all Alta autorità della CECA, alla Commissione della CEE, e alla Commissione dell Euratom. L obiettivo era quello di addivenire ad una semplificazione del quadro istituzionale degli organismi che operavano all interno della Comunità, e cui era stato dato inizio con la Convenzione di Roma del 1957 in virtù della quale gli Stati, di comune accordo, attribuivano alle tre Comunità un Assemblea ed una Corte di Giustizia uniche, ferme restando le competenze che le due istituzioni avrebbero esercitato nell ambito di ciascun Trattato. In sostanza, con l entrata in vigore dell accordo sulla fusione degli esecutivi le tre Comunità venivano ad essere guidate dagli stessi organi, pur mantenendo le medesime una propria e distinta soggettività giuridica.
7 Capitolo 1 L evoluzione storica 4 L adesione di nuovi Stati e l Atto unico europeo Il processo di integrazione europea ha conosciuto un primo ampliamento con l adesione alla Comunità europea di Danimarca, Regno Unito ed Irlanda, nel 1973, in un periodo di grande instabilità economica e monetaria. A questo si sono succeduti l ingresso della Grecia nel 1981 e quello della Spagna e del Portogallo nel 1986, portando il numero totale dei paesi membri della Comunità a 12. Ulteriore accrescimento si è verificato nel 1995, quando sono entrate a farne parte anche l Austria, la Finlandia e la Svezia. Il primo maggio 2004 altri dieci Stati, per lo più appartenenti all ex area socialista, hanno fatto ingresso nella Comunità: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria. L ultima tappa è stata segnata dall ingresso, il 1 gennaio 2007, della Bulgaria e della Romania, con il raggiungimento della quota di 27 Stati, il che ha comportato delle rilevanti modifiche anche da un punto di vista istituzionale. Giova infatti ricordare che i Trattati istitutivi delle Comunità hanno subìto numerose modifiche per effetto: - dei singoli Trattati di adesione di ciascun nuovo Stato membro; - la conclusione di ulteriori Trattati stipulati nel corso del tempo al fine di favorire il processo di integrazione comunitaria. Tra questi ultimi merita menzione l Atto unico europeo (AUE), firmato il 17 febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1 luglio Si tratta, nonostante la definizione, di un Trattato di diritto internazionale e non di un atto comunitario promanato dalle istituzioni delle Comunità. L Atto si proponeva di realizzare un grande mercato interno, cioè uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. In sostanza, veniva data attuazione alle linee di sviluppo per il completamento del mercato interno indicate nel Libro Bianco, il documento pubblicato nel 1985 dalla Commissione CEE. Nel testo veniva evidenziata la necessità di superare tre tipi di ostacoli di ordine: 1) fisico, in quanto ostativi ad una libera circolazione delle persone (per esempio, i controlli alle frontiere fra Stati); 2) tecnico, rappresentati, ad esempio, dalla diversità di prescrizioni fra stati per la libera circolazione delle merci; 3) fiscale, scaturenti dalla diversa incidenza delle imposte da uno stato all altro. Il raggiungimento della libera circolazione di beni e servizi nell Europa comunitaria e la rimozione di tutti gli impedimenti ostativi alla realizzazione di detto scopo fu possibile soltanto a partire dal 1 gennaio del
8 Sezione I L Unione europea 5 L Unione europea Trattato di Maastricht I fondamenti Gli organi dell Unione 22 Il quadro comunitario ha subìto un importante ed ulteriore modifica con il Trattato di Maastricht (conosciuto anche come Trattato sull Unione Europea) firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre del Con esso veniva creata l Unione europea, struttura complessa, articolata in tre pilastri: 1) primo pilastro, costituito dalle Comunità europee CECA, CEE ed EURATOM. In questo contesto gli Stati membri, attraverso le istituzioni comunitarie, esercitano congiuntamente la loro sovranità negli ambiti previsti dai trattati; 2) secondo pilastro, dato dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) di cui al titolo V del trattato sull Unione europea; 3) terzo pilastro, dato dalla cooperazione nei settori della giustizia e della polizia in materia penale di cui al titolo VI del trattato sull Unione europea. Con l istituzione dell Unione europea, il trattato di Maastricht ha segnato una tappa fondamentale nel processo di creazione di un integrazione sempre più stretta fra i popoli dell Europa. L Unione europea si fonda in definitiva sulle Comunità europee unitamente alle politiche e forme di cooperazione istituite dal trattato sull Unione europea. L Unione dispone di un quadro istituzionale unico nel suo genere, composto dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti. L Unione si avvale di due differenti modalità operative: - il metodo comunitario, nell ambito del primo pilastro; - il metodo intergovernativo nell ambito degli altri due. Il primo limita il ruolo dei governi nazionali a favore delle istituzioni comunitarie. I singoli Stati hanno facoltà di intervento soltanto nelle forme e secondo le procedure previste dai trattati, mentre gli organi della Comunità cui sono attribuiti i maggiori poteri sono: a) la Commissione europea, organo di individui e non di rappresentanti degli stati, che ha il monopolio dell iniziativa legislativa; b) il Parlamento europeo, che interviene attivamente nelle politiche dell Unione; c) il Consiglio dell Unione Europea, che rappresenta gli stati membri e adotta le decisioni a maggioranza qualificata, invece che all unanimità.
9 Capitolo 1 L evoluzione storica Il metodo intergovernativo è il processo decisionale utilizzato nel secondo e nel terzo pilastro. È caratterizzato dal ruolo importante degli stati membri, che condividono con la Commissione europea il diritto di iniziativa; le decisioni vengono prese all unanimità nell ambito del Consiglio dell Unione Europea, mentre il Parlamento europeo svolge una funzione meramente consultiva. La Comunità, nell ambito del primo pilastro, ha la missione di garantire: - uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche; - un elevato livello di occupazione e di protezione sociale; - la parità fra uomini e donne; - una crescita durevole e non inflazionistica; - un elevato grado di competitività e di convergenza delle prestazioni economiche; - un elevato livello di tutela dell ambiente; - la coesione economica e sociale; - la solidarietà fra gli Stati membri. L Unione ha inoltre, il compito di definire ed attuare, con un metodo di tipo intergovernativo, una politica estera e di sicurezza. Gli Stati membri sono tenuti a sostenere attivamente e senza riserve questa politica, in uno spirito di lealtà e di reciproca solidarietà. Nell ambito del terzo pilastro, l impegno della Comunità deve essere rivolto a dare ai cittadini un elevato livello di protezione in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. 6 L Unione monetaria europea Il raggiungimento di una politica economica comune transita anche attraverso l unione monetaria; proprio per tale ragione gli Stati si sono adoperati al fine di giungere all adozione di una moneta unica europea. Il processo ha avuto inizio con il Trattato di Maastricht, ove venivano, tra l altro fissati i parametri economici che ogni singolo Stato doveva raggiungere per poter adottare la nuova moneta unica. Con il vertice di Amsterdam tenutosi nel giugno del 1997, i 15 capi di Stato dell Unione Europea si impegnarono, firmando il patto di stabilità, a raggiungere gli obiettivi imposti dal trattato attraverso i quali si sarebbe potuta realizzare l integrazione monetaria europea. Patto di stabilità 23
10 Sezione I L Unione europea La moneta unica I principali indicatori per i quali erano stati fissati dei limiti da non superare erano: - il tasso d inflazione; - i tassi di interesse; - il deficit del bilancio statale; - il debito pubblico. La data per l integrazione monetaria fu confermata per il 1 gennaio 1999, giorno che avrebbe visto il debutto dell Euro come moneta unica europea. L introduzione della moneta unica europea sarebbe stata preceduta da una fase di progressiva convergenza economica, durante la quale gli stati avrebbero dovuto raggiungere, attraverso il rispetto dei parametri di Maastricht, una situazione di bilancio uniforme. Il nome della nuova moneta unica fu deciso nel vertice di Madrid del L Euro è attualmente la valuta comune ufficiale dell Unione europea (nel suo insieme) e quella unica per sedici stati membri che aderiscono all UEM (Unione economica e monetaria), ovvero Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Cipro e Malta (entrambi aggiuntisi nel 2008). Ne consegue che ancora 11 dei 28 stati membri dell Unione europea non adottano l euro come valuta ufficiale. Nello specifico, giova ricordare che la Danimarca ed il Regno Unitogodono di una clausola che permette loro di mantenere indefinitamente le proprie valute nazionali. L euro è amministrato dalla Banca centrale europea e dal Sistema europeo delle banche centrali; il primo organismo è responsabile delle politiche monetarie comuni; mentre il secondo ha il compito di dare attuazione alla politica monetaria, promuovendo il regolare funzionamento dei sistemi che regolano i flussi finanziari e gestendo le riserve ufficiali. 7 La Costituzione europea Dichiarazione 24 In concomitanza con il processo di allargamento dell Unione europea preannunciato dal Trattato di Nizza, nel 2000 gli Stati membri decisero di addivenire all approvazione di un vero e proprio testo costituzionale europeo. Nonostante le riforme introdotte dal Trattato avessero migliorato i processi decisionali e organizzato in maniera più costruttiva le istituzioni dell UE, rimaneva una inadeguatezza di fondo che mal si conciliava con le prospettive di ampliamento dell Unione. Per tale motivo venne varata una Dichiarazione sul futuro dell Unione, ove venivano affrontate le questioni più importanti concernenti le modalità di funzionamento dell Unione ed in particolare la dichiarazione si occupava:
11 Capitolo 1 L evoluzione storica - dei criteri per stabilire e delimitare le competenze dell Unione europea e degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà; - del valore giuridico da attribuire alla Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza; - del procedimento di semplificazione dei trattati al fine di renderli più chiari e comprensibili; - del ruolo e delle competenze dei Parlamenti nazionali; - di migliorare e garantire la democraticità e la trasparenza dell Unione; - di avvicinare le istituzioni della Comunità ai cittadini degli Stati membri; - di sviluppare una politica estera e di sicurezza comune solida ed efficace; - di ridurre, in una prospettiva di semplificazione, il numero di strumenti legislativi e riassumere in un unico documento il vastissimo corpus giuridico dell Unione. Il compito di preparare la bozza della Costituzione europea venne affidato ad un organo straordinario, appositamente istituito, la Convenzione sul futuro dell Europa. La Carta fondamentale dell Unione europea sarebbe stata poi sottoposto all esame dei singoli stati membri nell ambito della Conferenza intergovernativa del 4 ottobre I lavori sono durati diciassette mesi e si sono conclusi con la firma, a Roma, il 29 ottobre 2004 del Trattato che istituisce una Costituzione per l Europa, diviso in quattro parti, integrate, a loro volta, da protocolli e dichiarazioni. Iniziò quindi il lungo processo di ratifica del testo costituzionale da parte dei paesi dell Unione europea, che avrebbe dovuto concludersi entro la fine del Invero con l approvazione del Trattato di Lisbona (v. oltre) la Costituzione europea ha perso di vigore anche perché molti dei principi ivi contenuti sono stati fatti propri da quest ultimo, confluendo, così, nel testo consolidato del Trattato sul funzionamento dell Unione. Costituzione per l Europa 25
12 Sezione I L Unione europea 8 Il Trattato di Lisbona e il Trattato sul funzionamento dell Unione Trattato di Lisbona 26 La questione della Costituzione europea è stata ripresa nel corso del Consiglio europeo del giugno 2007, al fine di valutare le modalità di riforma del sistema comunitario. Nello specifico, è stata abbandonata l idea di sostituire agli attuali trattati europei un unico testo, e si è pensato di procedere ad una riformulazione di quelli esistenti, alla luce delle proposte formulate nel Il 13 dicembre 2007, i leader dell Unione europea hanno firmato il Trattato di Lisbona, ponendo fine al lungo periodo di negoziati dedicati alla riforma istituzionale. Esso modifica il trattato sull Unione europea (Trattato di Maastricht) e il trattato che istituisce la Comunità europea. In particolare: - precisa e rafforza i valori e gli obiettivi sui quali si fonda l Unione; - rafforza il ruolo del Parlamento comunitario, dotato di nuovi importanti poteri per quanto riguarda la legislazione e il bilancio dell UE e gli accordi internazionali; - mantiene i diritti esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare, per la prima volta, il trattato di Lisbona riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di recedere dall Unione; - semplifica il quadro istituzionale, istituendo la figura del presidente del Consiglio europeo e prevedendo nuove disposizioni per la futura composizione del Parlamento europeo e per una Commissione ridotta; - dispone che l Unione e gli Stati membri siano tenuti ad agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà se un paese dell UE è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o ad uno scompenso energetico; - lo stesso spirito di collaborazione deve sussistere in altri ambiti come la salute pubblica, la protezione civile, i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca, lo spazio, la coesione territoriale, la politica commerciale, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa; - garantisce maggiore sicurezza per tutti: la capacità di azione dell Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia sarà rafforzata al fine di rendere più incisiva la lotta alla criminalità e al terrorismo, mettendo la potenza economica, umanitaria, politica e diplomatica dell Europa al servizio dei suoi interessi e valori in tutto il mondo. Il nuovo testo del Trattato (ora intitolato Trattato sul funzionamento dell Unione europea ) è entrato in vigore il 1º dicembre 2009.
13 Capitolo 1 L evoluzione storica 9 Il Trattato di Bruxelles di adesione della Croazia e gli adattamenti dei Trattati Con L. 29 febbraio 2012, n. 17 è stato ratificato il Trattato di adesione della Croazia all Unione europea, avviato nel giugno 2004, e sottoscritto a Bruxelles il 9 dicembre Esso si compone del Trattato di adesione propriamente detto, dell Atto di adesione, con relativi allegati e protocolli, e dell Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l Unione europea e la Repubblica di Croazia. Il Trattato di adesione (artt. 1-4) contiene le disposizioni procedurali essenziali che disciplinano l ingresso della Croazia all Unione europea. Esse prevedono, in particolare, che la Repubblica di Croazia sia inclusa fra i membri dell Unione europea e della Comunità europea dell energia atomica (art. 1, par. 1) e che divenga parte del Trattato sull Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica (artt. 1, par. 2). Alla Croazia si applicano, pertanto (art. 2) tutte le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dei Trattati di cui all art. 1. Il Trattato, entrerà in vigore il 1º luglio 2013 a condizione che siano concluse le procedure interne di ratifica da parte degli Stati membri e che tutti gli strumenti di ratifica siano depositati entro il 30 giugno 2013 (art. 3) presso il Governo della Repubblica italiana, che è tradizionalmente depositaria dei trattati comunitari. Nelle more del perfezionamento del processo di ratifica del Trattato e della sua entrata in vigore, la Croazia acquisisce il ruolo di osservatore attivo nell Unione europea, potendo partecipare, in tale veste, senza diritto di voto, a tutti i gruppi di lavoro consiliari (ad eccezione di un numero limitati di essi) ed ai relativi Consigli dell Unione europea, oltre che ai comitati che assistono la Commissione, in linea con quanto previsto in occasione dei precedenti allargamenti. L Atto di adesione disciplina invece le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e gli adattamenti del Trattato sull Unione europea (TUE), del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica (CEEA) che si rendono a tal fine necessari. Nella Parte prima dell Atto figurano i princìpi generali, che ribadiscono il carattere vincolante delle disposizioni dei Trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell adesione. Si dispone in 27
14 Sezione I L Unione europea 28 particolare il carattere immediatamente vincolante anche di alcuni tipi di atti, a cominciare dalle decisioni e dagli accordi conclusi dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e dalle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni del Consiglio dei ministri e del Consiglio europeo, in quanto atti di natura politica in osservanza dei quali il nuovo Stato membro è chiamato ad adottare le misure necessarie ad assicurare l applicazione. La Croazia, inoltre, aderisce automaticamente a convenzioni e protocolli elencati nell allegato I, sulla base di una decisione adottata dal Consiglio all unanimità, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, che stabilisce gli adattamenti necessari a tal fine e la data di entrata in vigore (art. 3). Lo stesso principio viene sancito nell art. 4, par. 1, che concerne l acquis di Schengen integrato nell ambito dell Unione europea nonché gli atti basati su tale acquis o ad esso connessi, elencati nell allegato II. L art. 5 prevede, altresì, che la Croazia partecipi all Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale «Stato membro con deroga» ai sensi dell art. 139 del TFUE, poiché non adempie alle condizioni necessarie per l adozione dell euro. L art. 6 contiene alcune rilevanti disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di relazioni esterne, stabilendo in particolare il carattere vincolante per la Croazia degli accordi conclusi o provvisoriamente applicati dall Unione europea con uno o più Paesi terzi, con un organizzazione internazionale o con un cittadino di un Paese terzo. Gli artt. 7 ed 8 contengono, infine, alcuni princìpi relativi alle ipotesi di modifica, sospensione o abrogazione delle disposizioni dell Atto di adesione e alla natura giuridica delle modifiche a carattere permanente apportate agli atti delle Istituzioni dell Unione europea. È altresì previsto che l applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste nell Atto di adesione. La Parte seconda dell Atto di adesione, suddivisa in due titoli, concerne gli adattamenti dei Trattati resi necessari a seguito dell ingresso di Zagabria nell Unione europea. In particolare, il Titolo I (artt. 9-11) contiene le disposizioni istituzionali che disciplinano la nuova composizione di alcune istituzioni dell Unione europea a seguito della nomina di membri croati o della partecipazione della Croazia (Corte europea di giustizia, Banca europea per gli investimenti, CEEA).
15 Capitolo 1 L evoluzione storica Il Titolo II (artt ), relativo ad altri adattamenti, definisce invece il nuovo ambito territoriale di applicazione dei Trattati, includendovi la Croazia, e inserisce il croato fra le lingue ufficiali previste dal TFUE e dal Trattato che istituisce la CEEA. La Parte III (artt ) fissa le disposizioni permanenti, comprensive degli adattamenti degli atti delle istituzioni in materia di libera prestazione dei servizi, diritto della proprietà intellettuale, servizi finanziari, agricoltura, pesca, fiscalità, politiche regionali e coordinamento degli strumenti strutturali (elencati nell allegato III), nonché delle relative misure in materia di proprietà intellettuale, concorrenza, agricoltura, pesca, unione doganale e regole di origine (elencate nell allegato IV). Per quanto concerne in particolare la Politica agricola comune, è previsto che il Consiglio, deliberando all unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa effettuare gli adattamenti delle disposizioni del Trattato che si dovessero rendere necessari a seguito di una modifica delle regole dell Unione. La Parte IV è dedicata alle disposizioni temporanee, riguardanti in particolare le misure transitorie applicabili alla Croazia nei diversi settori dell acquis ed elencate nell allegato V (Titolo I, art. 18). Sono presenti altresì, all interno del Titolo II di questa Parte, alcune disposizioni istituzionali concernenti la mutata composizione e il conseguente nuovo calcolo di maggioranze di voto delle principali istituzioni dell Unione europea (Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni) nel periodo che intercorre tra la data di adesione e alcune scadenze rilevanti. In particolare, sono assegnati alla Croazia 12 rappresentanti al Parlamento europeo a partire dalla data di adesione e fino alla scadenza del mandato (art. 19). Viene inoltre nominato dal Consiglio, a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, un nuovo membro della Commissione di cittadinanza croata a decorrere dalla data di adesione e fino al 31 ottobre 2014 (art. 21). Il Titolo III della Parte IV comprende le disposizioni finanziarie, che disciplinano in particolare la partecipazione della Croazia al capitale della Banca europea per gli investimenti (art. 27), al Fondo di ricerca sul carbone e l acciaio, nonché la gestione diretta da parte del Governo croato di gare, sovvenzioni e pagamenti nel quadro dello strumento europeo di pre-adesione IPA e dello strumento di transizione (art. 29). 29
16 Sezione I L Unione europea L art. 30 istituisce per il periodo un assistenza finanziaria temporanea (cosiddetto «strumento di transizione», che ammonta a 29 milioni di euro per il 2013) a favore della Croazia per promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria necessaria a garantire la piena attuazione dell acquis. Ulteriori strumenti di carattere temporaneo sono istituiti al fine di aiutare la Croazia a sviluppare l acquis di Schengen («strumento temporaneo Schengen») ed a migliorare i flussi di tesoreria del bilancio nazionale («strumento temporaneo per i flussi di tesoreria»). Gli artt. 33, 34 e 35 disciplinano invece la quota degli stanziamenti che sono destinati alla Croazia nel quadro dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca e a titolo della componente «sviluppo rurale» nel quadro dello strumento IPA (misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale sono definite nell allegato VI). L art. 36 disciplina invece espressamente il meccanismo di monitoraggio da parte della Commissione degli impegni assunti da Zagabria nel corso del negoziato. È prevista la possibilità per il Consiglio di adottare a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione le misure ritenute opportune nei confronti della Croazia, qualora nel corso del processo di controllo dovessero emergere carenze nell adempimento degli impegni assunti. Nella Parte V figurano le disposizioni applicative (con la disciplina degli adattamenti dei regolamenti interni e di procedura delle istituzioni dell Unione europea nonché degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati e la disciplina sull applicabilità degli atti delle istituzioni) nonché le disposizioni finali. Nell ambito di queste ultime l art.54 dispone, in particolare, che il Governo della Repubblica italiana rimetta al Governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme del TUE, del TFUE, del Trattato che istituisce la CEEA e dei trattati che li hanno modificati o integrati. L Atto di adesione è corredato di nove allegati e di un protocollo, che costituiscono parte integrante dell Accordo. 30
17 Capitolo 1 L evoluzione storica 10 Il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità e il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell unione economica e monetaria (rinvio) Si rinvia al Capitolo 2 della Sezione VIII. sai rispondere? 1. Che cos è la CECA? 2. Quando è stata istituita la CEE? 3. Quali Stati aderirono successivamente? 4. Come è stata creata l Unione europea? 5. Quali sono i principi della Costituzione europea? 6. Quali sono le principali novità del trattato di Lisbona? 31
L evoluzione storica. La nascita della CECA
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