DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. I procedimenti davanti alla Corte di Giustizia. e al Tribunale di prima istanza. Avv. Anna Iermano

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1 Scuola di specializzazione per le professioni legali Università degli studi di Napoli Federico II I anno-i corso DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA I procedimenti davanti alla Corte di Giustizia e al Tribunale di prima istanza Avv. Anna Iermano 1

2 Lezione del 29 aprile 2015 RICORSO DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI DELL UE Articolo 263 TFUE (ex articolo 230 del TCE) La Corte di giustizia dell'unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Articolo 264 (ex articolo 231 del TCE) Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi. 2

3 RICORSO IN CARENZA Articolo 265 (ex articolo 232 del TCE) Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'unione possono adire la Corte di giustizia dell'unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'unione che si astengano dal pronunciarsi. Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. Articolo 266 (ex articolo 233 del TCE) L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea comporta. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo

4 Sull art. 263, IV co.,tfue: SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) 25 ottobre 2011 (*) «Sanità pubblica Elenco degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Ritiro, da parte del richiedente iniziale, della domanda di iscrizione di un additivo nell elenco Decisione della Commissione di non iscrivere il 2,4,4 -tricloro-2 -idrossibifenil etere nell elenco Ricorso di annullamento Ricevibilità Atto regolamentare Incidenza diretta Mancanza di misure di esecuzione Fondamento giuridico» Nella causa T-262/10, Microban International Ltd, con sede in Huntersville, Carolina del Nord (Stati Uniti), Microban (Europe) Ltd, con sede in Cannock (Regno Unito), rappresentate dall avv. M. Sánchez Rydelski, contro ricorrenti, Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. T. Scharf, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169/UE, concernente la non iscrizione del 2,4,4 -tricloro-2 -idrossibifenil etere nell elenco dell Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (GU L 75, pag. 25), IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata), composto dalla sig.ra I. Pelikánová, presidente, dal sig. V. Vadapalas, dalla sig.ra K. Jürimäe (relatore), dai sigg. K. O Higgins e M. van der Woude, giudici, cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza del 28 settembre 2011, ha pronunciato la seguente Sentenza. 4

5 Sulla ricevibilità 17 Pur senza sollevare formalmente un eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile, in quanto la decisione impugnata non è un atto regolamentare che non comporta alcuna misura d esecuzione, ai sensi dell art. 263, quarto comma, TFUE, e non riguarda le ricorrenti individualmente. 18 Ai sensi dell art. 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d esecuzione. 19 Nella specie è pacifico che la decisione impugnata non è rivolta alle ricorrenti, le quali non sono quindi destinatarie di tale atto. Pertanto, ai sensi dell art. 263, quarto comma, TFUE, le ricorrenti possono proporre un ricorso di annullamento contro detto atto solo a condizione che esso costituisca un atto regolamentare che le riguarda direttamente e non comporta alcuna misura d esecuzione, o che le riguarda direttamente e individualmente. 20 In primo luogo, occorre verificare se la decisione impugnata costituisca un atto regolamentare ai sensi dell art. 263, quarto comma, TFUE. 21 A tale proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di «atto regolamentare» ai sensi dell art. 263, quarto comma, TFUE deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (ordinanza del Tribunale 6 settembre 2011, causa T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami e a./parlamento e Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56). 22 Nella specie, il fondamento giuridico indicato dalla decisione impugnata è l art. 11, n. 3, del regolamento n. 1935/2004. Tale articolo prevede che le misure prese dalla Commissione sul suo fondamento siano adottate secondo la procedura di cui all art. 5 bis, nn. 1-4 e 5, lett. b), della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), come modificata. Pertanto, la decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione nell esercizio di competenze di esecuzione, e non nell esercizio di competenze legislative. 23 Inoltre, la decisione impugnata possiede portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. 24 Infatti, come risulta dal precedente punto 9, la decisione impugnata ha per oggetto la non iscrizione del triclosan nell elenco positivo. In applicazione dell art. 4 bis, n. 6, lett. b), della direttiva 2002/72, a seguito di tale non iscrizione, il triclosan è stato anche cancellato dall elenco provvisorio. Pertanto, la conseguenza diretta della non iscrizione nell elenco positivo e della cancellazione dall elenco provvisorio è che il triclosan non potrà più essere commercializzato nell Unione dopo il 1 novembre La decisione impugnata si applica quindi a tutte le persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste nella produzione e/o 5

6 commercializzazione del triclosan, nonché degli oggetti e dei materiali contenenti tale sostanza. 25 Ne consegue che si deve ritenere che la decisione impugnata costituisca un atto regolamentare ai sensi dell art. 263, quarto comma, TFUE. 26 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di interesse diretto, si deve rilevare che l espressione «che la riguardano direttamente» compare due volte nell art. 263, quarto comma, TFUE. Da un lato, tale disposizione riprende i termini dell art. 230, quarto comma, CE e fa riferimento agli «atti ( ) che la riguardano direttamente». Dall altro, l art. 263, quarto comma, TFUE introduce la nozione di «atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d esecuzione». 27 Anzitutto, per quanto riguarda la condizione dell interesse diretto quale figurava nell art. 230, quarto comma, CE, è stato dichiarato che tale condizione esige che il provvedimento contestato, in primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasci ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43, e 10 settembre 2009, cause riunite C-445/07 P e C-455/07 P, Commissione/Ente per le Ville vesuviane ed Ente per le Ville vesuviane/commissione, Racc. pag. I-7993, punto 45). 28 Nella specie, come si è rilevato supra al punto 24, la decisione impugnata comporta il divieto di commercializzazione dei materiali e degli oggetti contenenti triclosan destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Poiché, come è stato precisato in udienza, le ricorrenti acquistano triclosan e lo utilizzano per fabbricare un prodotto dalle proprietà antibatteriche e antimicrobiche, che viene successivamente rivenduto per essere utilizzato nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la decisione impugnata produce effetti direttamente sulla loro situazione giuridica. 29 Inoltre, si deve constatare che la decisione impugnata non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri, che ne sono i destinatari e, in quanto tali, sono incaricati della sua attuazione. Certamente, dall art. 2 di detta decisione emerge che la commercializzazione dei materiali e degli oggetti contenenti triclosan può proseguire fino al 1 novembre 2011, nel rispetto della legislazione nazionale, il che significa che gli Stati membri possono vietare la commercializzazione di tali materiali e oggetti prima della suddetta data. Se è vero che gli Stati membri dispongono quindi di un certo potere discrezionale per quanto riguarda la data in cui intendono vietare la commercializzazione del triclosan, tuttavia l applicazione di tale divieto è automatica ed obbligatoria a partire dal 1 novembre Inoltre, si deve rilevare che il periodo transitorio previsto dall art. 2 della decisione impugnata è inteso ad agevolare l attuazione del provvedimento di non iscrizione del triclosan nell elenco positivo ed è quindi accessorio rispetto a tale provvedimento. 6

7 30 Ne consegue che le ricorrenti devono essere ritenute direttamente interessate dalla decisione impugnata, conformemente alla nozione di interesse diretto quale figurava nell art. 230, quarto comma, CE. 31 Per quanto attiene poi alla nozione di interesse diretto, quale nuovamente introdotta all art. 263, quarto comma, TFUE, è lecito chiedersi se tale nozione debba ricevere un interpretazione diversa da quella elaborata nell ambito della giurisprudenza richiamata supra al punto Tuttavia, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, consentendo ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d esecuzione, l art. 263, quarto comma, TFUE mira ad attenuare le condizioni per la presentazione dei ricorsi diretti (v., in tal senso, ordinanza Inuit Tapiriit Kanatami e a./parlamento e Consiglio, cit. al punto 21 supra, punto 50). Pertanto, la nozione di interesse diretto, quale nuovamente introdotta in tale disposizione, non può comunque formare oggetto di un interpretazione più restrittiva rispetto alla nozione di interesse diretto quale appariva all art. 230, quarto comma, CE. Dal momento che si è stabilito, al precedente punto 30, che le ricorrenti erano direttamente interessate dalla decisione impugnata, conformemente alla nozione di interesse diretto quale figurava all art. 230, quarto comma, CE, si deve ritenere che esse siano direttamente interessate dalla decisione impugnata anche conformemente alla nozione di interesse diretto quale nuovamente introdotta all art. 263, quarto comma, TFUE. 33 Oltre a ciò, per quanto riguarda la questione se la decisione impugnata comporti o meno misure d esecuzione, ai sensi dell art. 263, quarto comma, TFUE, occorre ribadire che, come si è già rilevato supra ai punti 24 e 28, detta decisione aveva per oggetto la non iscrizione del triclosan nell elenco positivo. Di conseguenza, in applicazione dell art. 4 bis, n. 6, lett. b), della direttiva 2002/72, la decisione impugnata ha anche cancellato tale sostanza dall elenco provvisorio. Inoltre, per agevolare l attuazione della non iscrizione nell elenco positivo e la conseguente cancellazione dall elenco provvisorio, la decisione impugnata ha previsto, in via accessoria, un periodo transitorio durante il quale poteva essere autorizzata la commercializzazione dei materiali e degli oggetti contenenti triclosan e la cui scadenza era fissata al 1 novembre A tal riguardo, in primo luogo, si deve constatare che né la non iscrizione nell elenco positivo né la cancellazione dall elenco provvisorio richiedono misure di esecuzione da parte degli Stati membri. Infatti, ai sensi dell art. 4 bis, n. 4, della direttiva 2002/72, solo gli additivi inclusi nell elenco provvisorio possono continuare ad essere utilizzati dopo il 1 gennaio Inoltre, a termini dell art. 4 bis, n. 6, lett. b), della direttiva 2002/72, un additivo viene cancellato dall elenco provvisorio qualora la Commissione decida di non includerlo nell elenco positivo. Pertanto, la decisione di non iscrizione ha avuto come conseguenza immediata la cancellazione dall elenco provvisorio e il divieto di commercializzazione del triclosan, senza che fosse necessario per gli Stati membri adottare una qualsiasi misura di esecuzione. 7

8 35 Si deve inoltre sottolineare, al pari delle ricorrenti, che la direttiva della Commissione 1 marzo 2004, 2004/19/CE, che modifica la direttiva 2002/72 (GU L 71, pag. 8), nonché la direttiva della Commissione 6 marzo 2008, 2008/39/CE, che modifica la direttiva 2002/72 (GU L 63, pag. 6), hanno introdotto nella direttiva 2002/72, rispettivamente, l art. 4 bis, n. 4, e l art. 4 bis, n. 6, lett. b). Orbene, dall applicazione dell art. 2 della direttiva 2004/19 e dell art. 2 della direttiva 2008/39 risulta che, rispettivamente, l art. 4 bis, n. 4, e l art. 4 bis, n. 6, lett. b), della direttiva 2002/72 sono stati oggetto di una trasposizione negli Stati membri. Pertanto, non si può ritenere che il divieto di commercializzazione del triclosan, conseguente alla sua non iscrizione nell elenco positivo e alla sua cancellazione dall elenco provvisorio, richiedesse l adozione di misure d esecuzione. 36 In secondo luogo, la misura transitoria, consentendo di prorogare la possibilità di commercializzare il triclosan fino al 1 novembre 2011, non richiede di per sé alcuna misura di esecuzione da parte degli Stati membri, il cui eventuale intervento al fine di anticipare il termine del 1 novembre 2011 è puramente facoltativo. 37 In terzo luogo, sebbene, in quest ultima ipotesi, la misura transitoria possa dare luogo a misure di esecuzione da parte degli Stati membri, occorre ribadire che essa è destinata ad agevolare l attuazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha l effetto di vietare la commercializzazione del triclosan, in modo che le persone fisiche o giuridiche interessate da tale divieto possano prendere i necessari provvedimenti. Si tratta quindi di un elemento accessorio rispetto all oggetto principale della decisione impugnata costituito dal divieto di commercializzazione del triclosan, che, a decorrere dal 1 novembre 2011, sarà applicabile senza che sia necessaria alcuna misura di esecuzione. 38 Alla luce delle suesposte considerazioni, non si può ritenere che la decisione impugnata comporti misure di esecuzione. 39 Ne consegue che la detta decisione costituisce un atto regolamentare che riguarda direttamente le ricorrenti e non comporta misure di esecuzione. Pertanto, l eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta, senza che occorra esaminare l eventuale interesse individuale delle ricorrenti.... 8

9 Sull azione in carenza in materia di aiuti di Stato: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Terza Sezione ampliata) 15 settembre Gestevision Telecinco SA contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Enti televisivi pubblici - Denuncia - Ricorso per carenza - Obbligo di istruttoria da parte della Commissione - Termine - Procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2 - Difficoltà gravi. - Causa T- 95/96. Massima 1 Se terzi interessati, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, hanno presentato alla Commissione denunce relative a misure statali non notificate conformemente all'art. 93, n. 3, l'istituzione, nell'ambito della fase preliminare summenzionata, deve procedere a un esame diligente e imparziale di dette denunce, nell'interesse di una buona amministrazione delle norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, il che può rendere necessario che essa proceda all'esame di elementi che non sono stati esplicitamente menzionati dai denuncianti. Al termine di tale esame, la Commissione è obbligata ad adottare, nei confronti dello Stato membro, una decisione che dichiari sia che la misura statale non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, sia che la misura, pur costituendo un aiuto, sia compatibile con il mercato comune in base all'art. 92, nn. 2 o 3, sia infine che occorra instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2. Essa può altresì adottare una decisione ibrida che combina, a seconda delle circostanze, per diverse parti delle misure statali di cui trattasi, le diverse decisioni in linea di principio citate. 2 Come l'art. 173, quarto comma, del Trattato che consente ai singoli di proporre ricorso di annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente e individualmente, l'art. 175, terzo comma, dev'essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li avrebbe riguardati allo stesso modo. Un'impresa che abbia presentato alla Commissione una denuncia contro un aiuto incompatibile con il mercato comune va considerata direttamente interessata dalla mancata pronuncia della Commissione su tale denuncia nel caso in cui la volontà della autorità nazionali di dar seguito al loro progetto di aiuto non lascia adito a dubbi o allorché l'aiuto di cui trattasi è già stato accordato. Tale impresa è individualmente interessata da tale astensione ai sensi dell'art. 175, terzo comma, allorché essa debba essere considerata persona interessata ai sensi dell'art. 93, n. 2, nozione che comprende le persone, imprese o associazioni eventualmente toccate nei loro interessi dall'erogazione di un aiuto, in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni di categoria. 3 Nell'ambito di un ricorso per carenza, occorre verificare se, al momento della diffida ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, l'istituzione fosse tenuta ad agire. Orbene, nel caso in cui la Commissione abbia una competenza esclusiva a valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, essa è tenuta, nell'interesse di una buona amministrazione delle norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, a procedere ad un esame diligente ed imparziale di una denuncia di un aiuto incompatibile con il mercato comune. Peraltro, in materia di aiuti di Stato, il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole in occasione dell'adozione di una decisione ai sensi degli artt. 92 o 93 del Trattato costituisce un principio generale di diritto comunitario. Ne consegue che la Commissione non può procrastinare sine die l'esame preliminare delle misure statali che hanno costituito oggetto di una denuncia di un singolo, dal momento in cui essa ha accettato di avviare tale esame. Tuttavia, la durata ragionevole del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna 9

10 pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali, della complessità della pratica e degli interessi delle parti nella contesa. 4 Non costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato una lettera di un'istituzione diffidata di agire, secondo la quale l'istituzione interessata conferma la sua intenzione di proseguire l'esame delle questioni sollevate dalla diffida. Sulla violazione delle regole sulla concorrenza: Sentenza della Corte del 18 marzo 1997 Guérin automobiles contro Commissione delle Comunità europee, causa C-282/95 P. Massima Una lettera della Commissione inviata all'autore di una denuncia per violazione delle regole comunitarie di concorrenza, che è conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato. Tuttavia, una tale lettera, in quanto costituisce un atto preparatorio, non può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento. Infatti, quando si tratta di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, ed in particolare al termine di un procedimento interno quale quello istituito dal regolamento n. 99/63, costituiscono in via di principio atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione o del Consiglio al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori, come la comunicazione ai sensi dell'art. 6 del detto regolamento, destinati a preparare la decisione finale. Se, di conseguenza, l'autore di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza non può presentare un ricorso giurisdizionale contro tale comunicazione, egli è tuttavia legittimato, a norma dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, a presentare per iscritto le sue eventuali osservazioni su di essa. Infatti, questa fase intermedia del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione mira a salvaguardare i diritti del denunciante, al quale non può essere inviata una decisione sfavorevole senza che abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni sui motivi che la Commissione intende accogliere. Inoltre, la Commissione non è così autorizzata a perpetuare uno stato di inerzia. Infatti, a conclusione di questa fase del procedimento, la Commissione è tenuta o ad avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia - procedimento al quale può partecipare il denunciante a norma dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 5 del regolamento n. 99/63 -, o ad adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, che può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento dinanzi al giudice comunitario. Nell'ambito di un tale ricorso, il denunciante può far valere ogni eventuale illegittimità che vizia gli atti preparatori della decisione definitiva. Se la Commissione si astiene o dall'avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia o dall'adottare una decisione definitiva entro un termine ragionevole a decorrere dalla ricezione delle osservazioni, il denunciante può avvalersi delle disposizioni dell'art. 175 del Trattato per presentare un ricorso per carenza. Per il resto, è sempre consentito ad un'impresa che si ritiene lesa da un comportamento anticoncorrenziale far valere dinanzi ai giudici nazionali, specialmente quando la Commissione decide di non dare un seguito favorevole alla sua denuncia, i diritti che essa deriva dagli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, i quali producono effetti diretti nei rapporti tra singoli. 10

11 Sull omessa apertura del procedimento di infrazione: Sentenza della Corte del 14 febbraio 1989 Star Fruit Company S.A. contro Commissione delle Comunità europee, causa 247/87. Massima E' irricevibile il ricorso per carenza, proposto da una persona fisica o giuridica, che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire trasgredendo il trattato. Si desume infatti dal complesso dell' art. 169 del trattato che la Commissione non deve avviare un procedimento ai sensi di questa disposizione, ma che in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale il quale esclude che i singoli abbiano il diritto di esigere da detta istituzione che essa agisca in un senso determinato. A parte ciò, la persona fisica o giuridica che chiede alla Commissione di avviare un procedimento a norma dell' art. 169, chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente e individualmente ai sensi dell' art. 173, 2 comma, e che in ogni caso essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso d' annullamento. Sull omessa adozione di atti generali ed astratti: Sentenza della Corte del 15 gennaio 1974 Holtz & Willemsen GmbH contro Consiglio delle Comunità europee, causa Massima Un provvedimento di carattere generale e normativo, avente la stessa efficacia giuridica di un regolamento, non puo' essere considerato, nè per la forma nè per la natura, come un atto di cui una persona fisica o giuridica possa essere destinataria ai sensi dell' art. 175, 3 ) comma, del Trattato Cee. 11

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