INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.Lgs. 39/13)

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1 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.Lgs. 39/13) PREMESSA Sulla gazzetta uffuciale del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il d.lgs. 39/13 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Con tale provvedimento il governo esercita la delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell art. 1 del legge 190/12 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) 1, introducendo una riforma della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1 Tali disposizioni recitano : 49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico; c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione; f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. 1

2 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 2. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento di natura organica, che interviene su una pluralità di livelli introducendo preclusioni temporali di diversa durata per l esercizio delle funzioni dirigenziali nella p.a. da parte delle componenti politiche delle singole amministrazioni e da parte di coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva per reati contro la p.a. I diversi ambiti di intervento del provvedono emergono immediatamente dalla semplice lettura dei suo capi 3. Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.: - l inconferibilità; - l incompatibilità I AMBITO DI APPLICAZIONE E FORZA GIURIDICA DELLA NUOVA DISCIPLINA Come anticipato in premessa la disciplina introdotta dal legislatore statale riguarda direttamente le regioni in quanto si applica agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico (art.2, comma 1). Rispetto agli enti locali il conferimento di incarichi dirigenziali è assimilato all attribuzione di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, compresi i titolari di contratti a tempo determinato (art.2 comma 2). 2 Tale disposizione recita : 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3 CAPO I PRINCIPI GENERALI CAPO II INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CAPO III INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A SOGGETTI PROVENIENTI DA ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CAPO IV INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO CAPO V INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE CAPO VI INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO CAPO VII VIGILANZA E SANZIONI CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE 2

3 Le disposizioni del d.lgs. 39/13 costituiscono attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e come tali prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico (art.22). II LE FATTISPECIE DELLA INCONFERIBILITA DEGLI INCERICHI DIRIGENZIALI NELLA P.A. Per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o fi - nanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art.1, comma 2, lett.g). L inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice 4 e di quelli dirigenziali interni e esterni all interno della p.a. sono riconducibili essenzialmente a tre distinte fattispecie: - l aver riportato una condanna anche in primo grado per reati contro la p.a.; - l aver nei due anni precedenti svolto incarichi e ricoperto cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dall amministrazione che conferisce l incarico dirigenziale o l aver svolto per quest ultima la propria attività professionale; - l appartenenza ad organi politici nazionali, regionali o locali. I) In particolare il comma 1 dell art.3 del d. lgs 39/03 prevede che ai condannati anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la p.a. non possano essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. L inconferibilità ha carattere permanente o temporanea a seconda della natura permanente o temporanea dell interdizione dai pubblici uffici comminata. La situazione di inconferibilità cessa di diritto nei casi in cui venga pronunciata per il medesimo reato sentenza anche non definitiva di proscioglimento. II) Il comma 1 dell art.4 del d. lgs 39/03 prevede che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall amministrazione o dall ente pubblico che conferisce l incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, fi danziate o comunque retribuite dall amministrazione o ente che conferisce l incarico, non possano essere conferiti gli incarichi individuati all interno delle precedenti lettere a, b), e c). III) Il comma 1 dell art. 7 prevede che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con 4 Per «incarichi amministrativi di vertice», si intendono gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all amministrazione o all ente che conferisce l incarico, che non comportano l esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione (art.1, comma 2 lett.i) 3

4 popolazione superiore ai abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possano essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. Tale disposizione viene ribadita specularmente per i componenti degli organi politici degli enti locali rispetto agli incarichi presso tali amministrazioni (comma 2 art.7). Più articolata ed estesa risulta invece la disciplina della inconferibilità degli incarichi di direttore generale, sanitario o amministrativo nelle aziende sanitarie locali che non possono essere attribuiti: - a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (art.5); - a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL (art.8); - a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale (art.8); - a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare (art.8); - a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (art.8); - a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL. III LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA DI INTERESSE REGIONALE Il comma 2 dell art.10.del d.lgs 39/03 prevede che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili: - con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; - con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. Il comma 2 dell art.11.del lgs 39/03 prevede che gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione 4

5 Il comma 3 dell art.12 del lgs 39/03 prevede che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. Il comma 2 dell art.13 prevede che gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione. Il comma 2 dell art.14 prevede che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. IV VIGILANZA E SANZIONI Il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni è affidato al responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, che cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, contestando all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità. (art.15). A tale figura compete anche la segnalazione delle violazioni all'autorità nazionale anticorruzione, all'autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Il comma 1dell art.17 del d. lgs.39/13 prevede che gli atti di conferimento di incarichi e i relativi contratti adottati in violazione della nuova normativa introdotta siano nulli. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. (art.18).. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del d. lgs.39/13 ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Decorso inutilmente tale periodo lo stato esercita i suoi poteri sostitutivi. 5

6 V NORME FINALI E TRANSITORIE L art. 20 prevede che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e che nel corso dell'incarico presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Tali dichiarazioni sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 6

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