LE IMPOSTE INDIRETTE: I.V.A. (D.P.R. n.633/ )

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1 PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE IMPOSTE INDIRETTE: I.V.A. (D.P.R. n.633/ ) 1

2 L I.V.A. è un imposta che si applica sul valore aggiunto ed è dovuta in relazione al verificarsi di determinati requisiti: a) Oggetto dell operazione (art.2-3) : cessione di beni o prestazione di servizi b) Soggetto che la effettua (art.4 5): operazioni poste in essere nell esercizio di imprese o arti e professioni c) Territorio nel quale è effettuata (art. 7) ** operazioni effettuate all interno del territorio dello Stato ** novità introdotte dal D.Lgs 18/2010 2

3 FUNZIONAMENTO DELL IVA Il fornitore addebita l Iva al cliente (rivalsa) in misura proporzionale al corrispettivo e la riversa all Erario al netto dell imposta pagata sugli acquisti (detrazione) Contribuenti di diritto Contribuenti di fatto 3

4 Le operazioni che soddisfano contemporaneamente i requisiti previsti sono le seguenti: IMPONIBILI :operazioni fatturate, registrate e soggette alle aliquote del 4,10,21% NON IMPONIBILI: operazioni fatturate e registrate ma non soggette ad imposta perché manca il requisito della territorialità ESENTI : operazioni fatturate, registrate,non soggette ad imposta e che limitano il diritto alla detrazione (art. 10) 4

5 operazioni Assoggett. ad Iva Detrazione consentita Adempimenti IVA Imponibili SI SI SI Non imponibili NO SI SI Esenti Estranee al regime Iva (per assenza requisiti o disposizione di legge) NO NO SI NO NO NO 5

6 Art.2-3 OGGETTO dell operazione cessioni di beni : atti a titolo oneroso con trasferimento della proprietà ovvero con costituzione o trasferimento di diritto reale di godimento cessioni di beni assimilate : atti a titolo oneroso o gratuito non sempre con trasferimento della proprietà ovvero con costituzione o trasferimento di diritto reale cessioni non cessioni : atti a titolo oneroso o gratuito aventi per oggetto particolari beni prestazioni di servizi: operazioni effettuate in corrispondenza di contratti d opera, appalto, mandato, agenzia, spedizione, trasporto, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere 6

7 Art. 4-5 SOGGETTI PASSIVI Esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, -di attività commerciali o agricole anche se non organizzate in forma d impresa (artt C.C.); -di attività di lavoro autonomo professionale da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni senza personalità giuridica 7

8 Art.19 DETRAZIONE I.V.A. La detrazione consente il recupero (entro la dichiarazione annuale relativa al 2 anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) dell importo pagato sugli acquisti effettuati a determinate condizioni: - operazioni effettivamente avvenute e dimostrabili (possesso del documento d acquisto); - operazioni inerenti all attività del soggetto passivo. 8

9 DETRAZIONE : L IVA da versare in un periodo (mese o trimestre) si calcola nel seguente modo: + I.V.A. su CESSIONI o PRESTAZIONI effettuate - I.V.A. DETRAIBILE (= iva addebitata dal fornitore) = I.V.A. da VERSARE o A CREDITO 9

10 TIPOLOGIE DI INDETRAIBILITA - per destinazione : - mancanza dei requisiti - manifestazioni a premio - pro-quota (beni ad uso promiscuo ad es.auto) - oggettiva (natura di beni o servizi) - soggettiva (caratteristiche attività svolta) - pro-rata per operazioni esenti - enti non commerciali regimi forfetari 10

11 TIPOLOGIE DI INDETRAIBILITA Oggettiva L indetraibilità oggettiva deriva dalla natura dei beni e servizi acquistati e indipendentemente dalle caratteristiche dell acquirente : autovetture,autoveicoli,motocicli,ciclomotori spese autostradali (pedaggi) spese per alberghi,ristoranti,bar beni di lusso omaggi spese di rappresentanza cellulari 11

12 TIPOLOGIE DI INDETRAIBILITA Soggettiva L indetraibilità soggettiva deriva dalle caratteristiche dell attività svolta dal soggetto e indipendentemente dalla natura dei beni e servizi acquistati. Il diritto alla detrazione è riconosciuto in forma limitata o non è riconosciuto se vi sono: - operazioni attive esenti - operazioni non assoggettate ad Iva 12

13 PRO RATA % IVA DETRAIBILE = OPERAZIONI CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE OPERAZIONI CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE + OPERAZIONI ESENTI 13

14 INDETRAIBILITA SOGGETTIVA - ESEMPIO Operazioni imponibili : 4.100,00 ( iva 820,00) Operazioni esenti : 1.200,00 Acquisti: 7.200,00 ( iva 1.440,00) % detraibilità= 4.100,00 * 100= 77,36 % 4.100, ,00 Iva detraibile = 1.440,00 * 77 % = 1.109,00 Iva non detraibile = 1.440, ,00= 331,00 Iva a credito = 1.109,00 820,00 = 289,00 14

15 Art. 21- FATTURAZIONE delle OPERAZIONI La fattura è il documento con il quale il cedente o prestatore esercita la rivalsa e l acquirente opera la detrazione. Per ciascuna operazione in regime Iva deve essere emesso un documento in duplice copia contenente: data di emissione numero progressivo denominazione o ragione sociale delle parti partita IVA dell emittente Natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati Valore normale Aliquota %, ammontare dell imponibile e dell imposta Articolo di legge per le operazioni: - esenti (art.10) - non imponibili (art.7,8,8bis,9,38 quater,41 e 50 bis D.L.331/93 - non soggette (rottami,editoria,carburanti,fuori campo iva,ecc..) Sono esonerati da fatturazione i commercianti al minuto, i soggetti che si avvalgono della dispensa per operazioni esenti e le imprese in regime forfetario: 15

16 Art. 21- FATTURAZIONE delle OPERAZIONI La fatturazione può essere, cartacea o elettronica, : -immediata -differita entro lo stesso giorno entro il 15 del mese successivo Le fatture di vendita devono essere registrate nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dalla data di emissione secondo l ordine di numerazione. Le fatture differite si registrano entro lo stesso termine di emissione e rientrano nella liquidazione del periodo di effettuazione SCHEDA CARBURANTE NOTE DI VARIAZIONE AUTOFATTURA 16

17 AUTOFATTURA L autofattura è il documento emesso da chi acquista un bene o riceve la prestazione. Deve emettere autofattura: - chi acquista da un non residente non identificato o senza stabile organizzazione in Italia, beni o servizi - chi acquista beni o servizi da produttori ittici o agricoli in regime di esonero - chi non riceve fattura entro 4 mesi dall effettuazione dell operazione - chi riceve fattura irregolare - chi non riceve la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell acquisto intracee - chi riceve fattura irregolare relativa ad un acquisto intracee - chi acquista rottami,carta da macero e scarti (art. 74 c.8) - chi effettua cessioni gratuite (omaggi) e chi effettua l autoconsumo 17

18 ESEMPIO DI FATTURA Dati identificativi fornitore (ragione sociale completa) P.IVA / C.F.fornitore Dati identificativi cliente P.IVA cliente N.Fattura Data Natura,quantità, valore dei beni-servizi Aliquota IVA % (con eventuali indicazioni di art.di legge per operazioni particolari) Imponibile Imposta Totale 18

19 Art.23,24 e 25 REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI Registro fatture d acquisto: i documenti numerati progressivamente vanno registrati in base alla data di ricevimento indicando -data della fattura -numero progressivo attribuito -dati del fornitore -imponibile distinto per aliquote -Iva distinta per aliquota Registro fatture emesse: le fatture e le autofatture emesse vanno annotate nell ordine della loro numerazione indicando: -data di emissione -numero progressivo di emissione -dati del cliente -imponibile distinto per aliquote -Iva distinta per aliquota 19

20 Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633/ ) Art.27 ADEMPIMENTI IVA - LIQUIDAZIONI VENDITE ACQUISTI VERSAMENTI emissio ne registra zione registrazi one corrispetti vi numerazione e conservazione registra zione Periodici Annuali MENSILE all atto della entro 15 entro giorno all atto del prima della liquidaz periodica entro il operaz. gg succ. ricevim. o della dichiaraz annuale del mese succ TRIMEST- RALE idem idem idem idem idem

21 Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633/ ) Art.27 ADEMPIMENTI IVA LIQUIDAZIONI IVA a debito del mese o trimestre precedente (IVA esigibile sulle fatture emesse) - IVA a credito del mese o trimestre precedente (IVA per la quale si esercita l opzione) = IVA A CREDITO O DEBITO VERSAMENTO O COMPENSAZIONE (Il versamento per i soggetti che hanno optato per la liquidazione trimestrale è maggiorato del 1 % a titolo di interessi non deducibili) 21

22 ACCONTO IVA I soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento IVA entro il 27/12 di ciascun anno, devono versare a titolo di acconto IVA per l anno in corso, un importo che può essere determinato secondo diversi metodi: METODO STORICO : 88 % di quanto dovuto il mese di dicembre o il IV trimestre dell anno precedente METODO PREVISIONALE : 88 % di quanto si prevede di versare per il mese di dicembre o del IV trimestre METODO OPERAZIONI EFFETTUATE : 100 % dell importo risultante dalla liquidazione calcolata fino al 20/12. 22

23 ACCONTO IVA SOGGETTI ESONERATI Inizio di attività Cessazione attività Credito d imposta nell ultima liquidazione periodica dell anno precedente Debito d imposta non superiore a 116,72. Registrazione di sole operazioni esenti o non imponibili 23

24 ADEMPIMENTI IVA - COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Entro il mese di febbraio di ogni anno in via telematica i contribuenti titolari di p.iva sono obbligati a inviare un modello che evidenzia le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l Iva dovuta o a credito, senza tenere conto delle operazioni di rettifica e conguaglio da effettuare in dichiarazione annuale Iva. 24

25 ADEMPIMENTI IVA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA -Art. 10 D.L. 78/2009 nel caso di credito iva annuale o trimestrale > a 5.000,00 *, è obbligatorio presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma e pertanto scatta l esonero della comunicazione dati iva ( obbligatoria pertanto in tutti gli altri casi) NO comunicazione SI dichiarazione = riepilogo delle operazioni attive e passive risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate ( con specifica delle operazioni non imponibili, esenti e intracomunitarie) * ridotto da con Decreto Semplificazioni fiscali (art.8 commi da 18 a 21) 25

26 26

27 - DICHIARAZIONE ANNUALE DATI IVA (art. 8 D.P.R. n /07/1998) Entro il 30/09 (in via telematica) in forma unificata o autonoma i contribuenti sono obbligati a inviare il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nel corso dell anno solare, evidenziando : il volume di affari, l imposta detraibile, la percentuale di pro-rata, la liquidazione definitiva, le operazioni particolari, ovvero dichiarare il debito o credito iva risultante dalle liquidazioni effettuate nell esercizio. 27

28 Dott.ssa Anna De Toni 28

29 Dott.ssa Anna De Toni 29

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31 Dott.ssa Anna De Toni 31

32 ADEMPIMENTI IVA Modello IVA e IVA base In presenza di credito Iva annuale o trimestrale anno n ( importo > a 5.000,00 ) da portare in compensazione scatta l obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il n+1( non in forma unificata con il modello Unico) mediante la compilazione del Modello Iva 200n/200n-1 32

33 ADEMPIMENTI IVA -Modello IVA e IVA base Con provvedimento l A.E. ha introdotto il Modello Iva base, un modello iva semplificato, di sole 3 pagine, in forma unificata, ricompreso nel modello Unico (entro il in via telematica), utilizzabile da soggetti residenti: - che non applicano regimi speciali - che non hanno effettuato operazioni con l estero (intra e extra UE) - che non utilizzano il plafond - che non hanno partecipato ad operazioni straordinarie 33

34 ADEMPIMENTI IVA compensazione crediti IVA (art. 10 D. L. 78/2009) -Importi fino a 5.000,00 = compensazione effettuabile dal 1 giorno del periodo successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione Es. credito Iva 2012 = dal 01/01/ SI comunicazione dati Iva, SI dichiarazione Iva - Compensazione orizzontale in F24 libera - Regole tradizionali 34

35 ADEMPIMENTI IVA compensazione crediti IVA (art. 10 D. L. 78/2009) -Importi > a 5.000,00 ma < ai ,00 = compensazione orizzontale effettuabile dal 16 giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito - es. credito iva 2012 dichiarazione entro febb 2013 compensazione possibile dal 16/03 - Esonero comunicazione dati Iva, SI dichiarazione iva (forma autonoma) -F24 solo con canale Entratel o Fisconline 35

36 ADEMPIMENTI IVA compensazione crediti IVA (art. 10 D. L. 78/2009) -Importi > a ,00 = compensazione effettuabile dal 16 giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito -Esonero comunicazione dati Iva, SI dichiarazione iva (forma autonoma) obbligo dell apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni (verifiche requisiti e controlli contabili x conformità) C.M. n. 57/E del 23/12/2009 sottoscrizione dell organo di controllo 36

37 CHECK LIST CNDCEC A - CONTROLLI PRELIMINARI (DA CIRC. 57/2009) 1 Codice attività corrispondente con quello risultante dalla documentazione contabile 2 Aliquota media sulle operazioni attive (vendite) inferiore a quella sulle operazioni passive (acquisti) 3 Presenza di operazioni non imponibili 4 Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili 5 Presenza di operazioni non soggette all'imposta 6 Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli 7 Presenza di credito iva da utilizzare in compensazione (rigo VX5) superiore al volume d'affari (rigo VE40) 37

38 REGIMI SPECIALI Editoria (art. 74 c.1) Rottami (art. 74 c. 7/8 ) regime Reverse charge Sub - appalti (art. 17 c. 6) regime Reverse charge Regime del margine per la cessione di beni usati Altri regimi speciali ( tabacchi, biglietti di trasporto, ecc.) Importazioni Esportazioni Operazioni intracee 38

39 REGIMI SPECIALI EDITORIA 1. Metodo BASE: determinazione sulla base delle copie consegnate o spedite diminuite di una percentuale di resa forfetaria. Es. n. copie consegnate = 230 n. copie rese (70%)= 161 prezzo libro = 17 euro Corrispettivo = 17 * ( )= 1.173,00 Imponibile = 1.173,00 / 1,04=1.127,88 Iva = 1.127,88 * 4 % = 45,12 2. Metodo delle COPIE VENDUTE = metodo x opzione (obbligatorio per giornali) 39

40 REGIMI SPECIALI ROTTAMI Meccanismo del Reverse Charge (autofattura): a) - il cedente emette la fattura senza esporre IVA indicando che si tratta di operazioni di cui all art. 74 comma 7/8 DPR 633/72 - il cedente annota la fattura nel registro delle fatture emesse b) - il cessionario integra la fattura indicandovi l aliquota e la relativa imposta - annota la fattura nel registro acquisti ai fini della detrazione - annota la fattura nel registro delle fatture emesse o corrispettivi 40

41 REGIMI SPECIALI SUB APPALTI Meccanismo del Reverse Charge (autofattura): a) - Il subappaltatore emette la fattura senza addebito IVA e bollo indicando che si tratta di operazioni di cui all art. 17 comma 6 DPR 633/72 - Il subappaltatore annota la fattura nel registro delle fatture emesse b) - L impresa che riceve la prestazione integra la fattura indicandovi l aliquota e la relativa imposta - annota la fattura nel registro acquisti ai fini della detrazione - annota la fattura nel registro delle fatture emesse o corrispettivi 41

42 REGIMI SPECIALI MARGINE Regime applicabile alle cessioni di beni usati, per evitare fenomeni di doppia imposizione, a condizione che - I beni ceduti devono essere stati acquistati senza Iva o con Iva indetraibile; 3 metodologie di calcolo (analitico, forfetario, globale) 42

43 ESIGIBILITA DIFFERITA DELL IVA IVA PER CASSA (art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72) In seguito alle novità del Decreto anticrisi (art.7 D.l.185/2008 ) l IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell operazione, risulta esigibile al momento del pagamento. L iva a credito risulta detraibile per l acquirente/committente quando l imposta diviene esigibile. In ogni caso, decorso un anno dall operazione, l IVA diviene esigibile. Eccezioni : regimi speciali iva -reverse charge -privati 43

44 ESIGIBILITA DIFFERITA DELL IVA (art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72) Novità del Decreto Crescita art.32-bis D.L.83/2012 Estensione dell applicazione a imprese/lavoratori autonomi con un volume d affari non superiore a nei confronti di soggetti passivi d imposta in ogni caso, l acquirente / committente può detrarre l IVA a credito al momento di effettuazione dell operazione, a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito. La fattura in esame sarà quindi annotata nel registro IVA degli acquisti senza il differimento della detrazione dell imposta nel mese / trimestre di pagamento della stessa. 44

45 ESIGIBILITA DIFFERITA DELL IVA (art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72) Opzione del cedente o prestatore per ogni singola prestazione Limitata alle vendite di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di altri soggetti passivi e non di privati Applicata su ogni singola operazione Subordinata a preventiva autorizzazione comunitaria Previa necessaria indicazione sulla fattura della dicitura operazione con imposta ad esigibilità differita L imposta deve essere comunque versata, anche se il pagamento non è effettuato, decorso un anno dall effettuazione dell operazione 45

46 Art. 7 Territorialità prestazioni servizi Nuove disposizioni normative introdotte con il recepimento delle Direttive n. 8, 9 e 117 del 2008 D. Lgs. 18/2010 in vigore dal 01/01/ Novità presentazione elenchi INTRASTAT ( invio telematico) - Distinzione dei servizi dagli acquisti intra comunitari dell art. 46 del D.L. 331/93 - Modifica dell articolo 7 del DPR 633/72 (nuovi articoli da 7 a 7- septies) -Modifica dell art. 17 del DPR 633/72 - Obbligo di iscrizione nell elenco VIES pena l impossibilità di operare (vendere/acquistare) in ambito comunitario. 46

47 Operazioni intracomunitarie- autorizzazione per acquisto/cessione intra-ue (anche per servizi generici ex art.7-ter DPR 633/72) -in sede di inizio attività (nuovi operatori) Modello AA7/AA9 quadro I A.E. = indicazione del volume d affari = istanza di iscrizione nell elenco VIES (vat information exchange system) -x 30 gg NO operazioni intracomunitarie Provvedimento di diniego o inclusione automatica da parte dell A.E. post verifica dei requisiti. - Post inclusione = ulteriori controlli entro 6 mesi 47

48 Operazioni intracomunitarie- autorizzazione per acquisto/cessione intra-ue (anche per servizi generici ex art.7-ter DPR 633/72) - operatori già esistenti Inclusi nell elenco VIES se avevano posto in essere operazioni intra nel 2009 o 2010 e adempiuto agli obblighi Intrastat oppure presentazione di apposita istanza Provvedimento di diniego o inclusione automatica da parte dell A.E. post verifica dei requisiti. - Post inclusione = ulteriori controlli entro 6 mesi 48

49 ADEMPIMENTI IVA - MODELLI INTRASTAT obbligo di presentazione ANCHE per le prestazioni di servizi rese e ricevute soppressione della periodicità annuale: presentazione mensile e trimestrale obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica 49

50 Tipo elenco Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE Elenco riepilogativo delle operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE ELENCHI INTRASTAT 1) Cessioni INTRA di beni 2) Prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt.7-quater 7- quinquies 3) Acquisti INTRA di beni 4) Prestazioni di servizi generiche ex art.7-ter 50

51 ELENCHI INTRASTAT Periodicità della presentazione telematica Ammontare operazioni Periodicità presentazione < a ,00 TRIMESTRALE > a ,00 MENSILE Non è più possibile la presentazione annuale 51

52 TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI Luogo fisico del bene al momento della cessione Rilevanza territoriale in Italia Italia SI Operazione fatturata e assoggettata ad IVA Paese estero NO Nessuna operazione perchè trattasi di bene non esistente in Italia Italia ma spedito in altro Stato membro NO Cessione INTRA non imponibile in Italia 52

53 Art. 7 TERRITORIALITA delle prestazioni di servizi Nuove disposizioni normative introdotte con il recepimento delle Direttive n. 8, 9 e 117 del 2008 D. Lgs. 18/2010 in vigore dal 01/01/2010 Servizi resi a soggetto privato B2C : -Territorialità nello Stato del prestatore (art. 45 Direttiva 2006/112/CE) NUOVO ART. 7 ter, CO.1/b D.P.R. 633/72 Servizi resi a soggetto passivo B2B : -Territorialità nello Stato in cui è stabilito il soggetto passivo destinatario (art. 44 Direttiva 2006/112/CE) TASSAZIONE NELLO STATO DEL COMMITTENTE NUOVO ART. 7 ter, CO.1/a D.P.R. 633/72 53

54 Luogo di imposizione prestazioni di servizi Prestatore (soggetto passivo) Committente ITA p-ita, * p-ue, p-extraue Luogo di tassazione B2C Luogo del prestatore ITA ITA B2B Luogo del committente ITA UE o EXTRA-UE B2B Luogo del committente UE O EXTRA UE ITA B2B Luogo del committente Iva in Italia SI SI NO SI p-ita, p-ue,p-extraue = soggetti privati 54

55 Prestazioni servizi effettuate da imprese italiane I.V.A Verso imprese UE Operazione non rilevante ai fini Iva in Italia Obbligo di emissione di fattura Fuori campo iva art.7 ter D.P.R. 633/72 Indicazione in fattura del n. identificativo IVA del committente Compilazione modello Intrastat Verso imprese extra UE Operazione non rilevante ai fini Iva in Italia Non obbligatoria l emissione di fattura 55

56 Prestazioni servizi ricevute da imprese italiane I.V.A da imprese UE Operazione rilevante ai fini Iva in Italia Emissione di autofattura Registrazione autofattura su registro Iva acquisti e vendite (reverse charge) Compilazione modello Intrastat da imprese extra UE Operazione rilevante ai fini Iva in Italia Emissione di autofattura Registrazione autofattura su registro Iva acquisti e vendite (reverse charge) 56

57 ADEMPIMENTI IVA - SPESOMETRO (art.21 D.L n.78 conv.l.n ) obbligo per tutte le aziende e lavoratori autonomi di presentazione di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nell anno per le operazioni senza obbligo di fattura (ricevute fiscali) il limite è di 3.600,00 (al lordo dell iva) invio con modalità telematiche entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. 57

58 NOVITA 2012 Art.9 D.L.83/2012 convertito in L Art. 10 n.8 bis DPR 633/1972 Dal 26 giugno 2012 reintroduzione del regime di imponibilità per gli operatori del settore delle costruzioni edilizie sulle: -cessioni Lett. a) cessioni di fabbricati abitativi EFFETTUATE ENTRO 5 ANNI dalla conclusione dei lavori di costruzione o ripristino; Lett. b) cessioni di fabbricati abitativi OLTRE I 5 ANNI dalla conclusione dei lavori di costruzione o ripristino SU OPZIONE del cedente; Lett. c) cessione di alloggi sociali -locazioni di fabbricati abitativi 58

59 59

60 Per le locazioni di immobili abitativi il Legislatore: ha confermato, in generale, il regime di esenzione IVA; ha introdotto la possibilità di optare per l imponibilità IVA: Locatore Locatario Regime IVA Impresa costruttrice/di ristrutturazione Altra impresa Chiunque Destinatario di alloggi sociali Esente ovvero Imponibile per opzione (aliquota IVA 10%) Altra impresa Chiunque (diverso da destinatari di alloggi sociali) Esente 60

61 NOVITA 2012 D.L. 16/2012 convertito in L.44/2012 Decreto semplificazioni fiscali Dichiarazioni d intento ricevute : soggetti che cedono beni e/o forniscono servizi a soggetti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell imposta 61

62 NOVITA 2012 D.L. 16/2012 convertito in L.44/2012 Decreto semplificazioni fiscali Operazioni con paesi black list: Operazioni con soggetti aventi sede, domicilio o residenza in paesi a regime fiscale privilegiato comunicazione riepilogativa di tutte le operazioni (cessioni/acquisti beni, prestazioni di servizi) rese e ricevute DI IMPORTO SUPERIORE A 500,00 telematica mensile ( o trimestrale, in presenza di determinati parametri) 62

63 RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 633/1972 D.L. 331/93 D.L. 78/2009 D.Lgs. 18/2010 D.L. 16/2012 convertito in L.44/2012 D.L.83/2012 convertito in L Direttive CE n. 8, 9 e 117 del 2008 Circolari Agenzia Entrate ( Sul sito dell A. E. relative istruzioni è possibile reperire i modelli indicati nelle slides e le 63

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