Nuove regole nell etichettatura delle carni: regole obbligatorie e facoltative per le varie specie animali

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1 Nuove regole nell etichettatura delle carni: regole obbligatorie e facoltative per le varie specie animali 1

2 etichettatura carni BOVINE 2

3 Sistema obbligatorio di etichettatura informazioni obbligatorie previste all art. 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 un numero o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o un gruppo di animali. (es. marca auricolare o nunero di identificazione del gruppo) Nato in..(stato membro o il paese terzo di nascita) Allevato in (Stato/i membro/i o paese/i terzo/i in cui ha avuto luogo l'ingrasso) Macellato in..(stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione e n CE del macello) Sezionato in..(stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo il sezionamento e n CE del lab. di sezionamento) 3

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5 se le carni bovine provengono da animali nati, allevati e macellati nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine:. (nome dello Stato membro)» oppure in uno stesso paese terzo «Origine:. (nome del paese terzo)». Es. Origine FRANCIA Origine BRASILE 5

6 carni bovine macinate «Preparato in. [nome dello Stato membro o del paese terzo]» cioè luogo in cui le carni sono state preparate «Origine.» nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui è avvenuta la preparazione possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate una o più indicazioni tra quelle obbligatorie la data di preparazione 6

7 D.M. 876 del 16/01/2015 Nell'esercizio di vendita le informazioni esposte al pubblico nonché quelle riportate in etichetta sulle carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Il rilascio delle etichette deve avvenire con un sistema che consenta la stampa dell'etichetta medesima. 7

8 D.M. 876 del 16/01/2015 Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta fermo restando l'obbligo dell'apposizione dell'etichetta nelle carni preincartate, destinate al libero servizio, negli esercizi di vendita. 8

9 Etichettatura facoltativa Regolamento (UE) n. 653/2014 Secondo il D.M. 876 per informazioni facoltative (cioè diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale) cioè: il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, periodo di frollatura delle carni, ecc non è più previsto l obbligo di un disciplinare approvato dal MIPAAF ma la comunicazione del possesso di un disciplinare di etichettatura e il suo deposito presso l Ufficio DISR VII (cosvir10@pec.politicheagricole.gov.it) 9

10 la procedura amministrativa di presentazione del disciplinare di etichettatura, da parte degli operatori o delle organizzazioni che intendono etichettare la carne bovine in Italia, nonché quella di istruttoria e verifica dei disciplinari medesimi, da parte di questa Amministrazione, è descritta nel decreto ministeriale 16 gennaio L etichettatura facoltativa prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 2015 non si applica alle carni bovine etichettate ai sensi: del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e decreto ministeriale 4 marzo 2011 per le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali; del Regolamento (CE) n. 834/2007 sull agricoltura biologica. Ciò significa che gli operatori o le organizzazioni che volontariamente volessero aggiungere informazioni facoltative nell ambito di disciplinari di produzioni, approvati ai sensi delle normative su richiamate, devono essere preventivamente autorizzati, nel rispetto e secondo le modalità previste dalle stesse normative. 10

11 mentre informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale (passaporto o BDN) quali: età, sesso, categoria del bovino adulto (vitellone, scottona, ecc.), regione di allevamento del bovino, periodo di allevamento in Italia, azienda presso la quale il bovino è stato allevato possono essere esplicitate volontariamente sulle etichette (non necessitano di un disciplinare) 11

12 categoria del bovino adulto bovini di età maggiore di 12 mesi 12

13 bovini di età inferiore ai 12 mesi carcasse classificate con la lettera V età inferiore a 8 mesi vitello carne di vitello carcasse classificate con la lettera Z età tra 8 e 12 mesi vitellone carne di vitellone 13

14 Regione di allevamento del bovino / azienda di allevamento : Per poter riportare correttamente in etichetta l informazione relativa alla Regione di allevamento del bovino e/o azienda di allevamento è necessario verificare che lo stesso bovino sia stato allevato in detta regione e/o allevato presso l azienda per l intero periodo di allevamento. Pertanto, il bovino deve essere nato ed allevato in detta regione/azienda oppure deve essere stato introdotto o importato in detta regione/azienda, convenzionalmente, entro 30 giorni dalla nascita. Nel caso in cui il periodo di allevamento sia stato parzialmente svolto nella Regione/azienda è necessario riportare anche il periodo di allevamento così come chiarito al paragrafo 9. Indicazione per riportare in etichetta informazioni riguardanti l'allevamento, l'alimentazione e la tecniche di allevamento della Circolare n. 1 del 15 febbraio

15 L etichettatura facoltativa prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 2015 non si applica alle carni bovine etichettate ai sensi: del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e decreto ministeriale 4 marzo 2011 per le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali; del Regolamento (CE) n. 834/2007 sull agricoltura biologica. Ciò significa che gli operatori o le organizzazioni che volontariamente volessero aggiungere informazioni facoltative nell ambito di disciplinari di produzioni, approvati ai sensi delle normative su richiamate, devono essere preventivamente autorizzati, nel rispetto e secondo le modalità previste dalle stesse normative. 15

16 Etichettatura carni SUINE, OVINE, CAPRINE, di VOLATILI 16

17 Etichettatura carni SUINE carne che proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in un unico paese : Origine: nome dello Stato membro o del paese terzo codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività 17

18 carne che proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in paesi diversi : Allevato in : nome dello Stato membro o del paese terzo animale macellato di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi animale macellato di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l allevamento dopo che l animale ha raggiunto i 30 kg di peso animale macellato di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento 18

19 Macellato in : nome dello Stato membro o del paese terzo codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività 19

20 Etichettatura carni OVINE e CAPRINE carne che proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in un unico paese : Origine: nome dello Stato membro o del paese terzo codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività 20

21 carne che proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in paesi diversi : Allevato in : nome dello Stato membro o del paese terzo animale macellato di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi animale macellato di età inferiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento 21

22 Macellato in : nome dello Stato membro o del paese terzo codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività 22

23 Etichettatura carni di VOLATILI. carne che proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in un unico paese : Origine: nome dello Stato membro o del paese terzo codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività 23

24 carne che proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in paesi diversi : Allevato in : nome dello Stato membro o del paese terzo animale macellato di età superiore a 1 mese, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l ultimo periodo di allevamento di almeno un mese animale macellato di età inferiore a un mese, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento dopo che l animale è stato immesso all ingrasso 24

25 Macellato in : nome dello Stato membro o del paese terzo codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività 25

26 Suine, ovine, caprine, volatili Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l animale è stato allevato, l indicazione è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell UE e paesi extra UE». Tuttavia, qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l animale è stato allevato, l indicazione è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l animale è stato allevato)» se l operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi 26

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