Luglio Direttive sulle informazioni agli investitori relative ai prodotti strutturati

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1 Luglio 2007 Direttive sulle informazioni agli investitori relative ai prodotti strutturati

2 Direttive sulle informazioni agli investitori relative ai prodotti strutturati

3 Indice Preambolo Campo d applicazione Descrizione e delimitazione dei prodotti strutturati Principio: nessuna vigilanza sul prodotto Obbligo d informazione: principio Obbligo d informazione: contenuto Obbligo d informazione: informazioni complementari Obbligo d informazione: rapporto con il CO Forma, lingua e fonte delle informazioni Entrata in vigore Disposizioni transitorie

4 Preambolo Il prospetto semplificato di cui all'art. 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) ha lo scopo di informare l'investitore medio, in forma breve e facilmente comprensibile, in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti strutturati secondo l art. 5 LICol. Il Consiglio di Amministrazione dell Associazione svizzera dei banchieri emana quindi le seguenti Direttive, approvate dalla Commissione federale delle banche. 1. Campo d applicazione L obbligo di emissione di un prospetto semplificato vige per i prodotti strutturati, offerti pubblicamente in Svizzera o a partire dalla Svizzera. Tale obbligo decade se sono soddisfatti i requisiti dell art. 4, cpv. 4 OICol. L offerta al pubblico ovvero la distribuzione al pubblico di prodotti strutturati è soggetta alle norme in materia di appello al pubblico previste dall art. 3 LICol (cfr. art. 3 cpv. 3 OICol), secondo le quali non sussiste offerta o distribuzione al pubblico se la stessa è rivolta esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell art. 10 cpv. 3 LICol e se vengono impiegati solo i mezzi pubblicitari abituali per questo tipo di mercato (art. 3 cpv. 1 OICol). Per questo segmento viene quindi anche a cadere l obbligo di emettere un prospetto semplificato. Anche la pubblicazione del valore (prezzi, corsi o simili) e dei dati fiscali dei prodotti strutturati a cura dell'emittente o degli intermediari finanziari ai sensi dell art. 4 cpv. 1 OICol non costituisce un offerta o una distribuzione al pubblico, a condizione che tale pubblicazione non rechi indicazioni di contatto (art. 3 cpv. 4 e cpv. 2 OICol). In base alle norme oggi in vigore sia i prospetti riportanti le quotazioni di una Borsa svizzera sia i prospetti ai sensi della Direttiva UE sui Prospetti adempiono, ad esempio, i requisiti della LICol riguardanti il prospetto semplificato. 3

5 2. Descrizione e delimitazione dei prodotti strutturati I prodotti strutturati sono strumenti d investimento il cui valore di rimborso dipende dall andamento di uno o più valori sottostanti. Possono avere una scadenza fissa o illimitata e basarsi su uno o più elementi, indipendentemente dalla relativa ponderazione. L acquisto di prodotti strutturati viene effettuato su base individuale secondo il diritto di compravendita e, contrariamente agli investimenti collettivi, non è un patrimonio collettivo che risponde, nei confronti dell investitore dell adempimento delle condizioni contrattuali del prodotto (mancanza del diritto di scorporo), bensì l emittente o il garante nella misura della garanzia concessa. Sono assoggettati alle presenti Direttive solo i prodotti strutturati di cui all art. 5 LICol, emessi pubblicamente da un emittente ai sensi dell art. 5 cpv. 1 LICol oppure garantiti o distribuiti ai sensi dell art. 5 cpv. 1 LICol. I prodotti strutturati abitualmente sul mercato comprendono i prodotti a capitale garantito, i prodotti con rendimento massimo prestabilito e i certificati. I prodotti che perseguono essenzialmente un obiettivo di finanziamento o un trasferimento di rischi in senso stretto, come i Collateralized Debt Obligations, Credit Linked Notes, Asset Backed Securities, Convertible Bonds, prestiti obbligazionari ai sensi dell art CO ecc. non rientrano nella LICol né sottostanno all'art. 5 della stessa. Non rientrano nella definizione di prodotti strutturati nemmeno le operazioni a termine e in opzioni (come ad esempio futures, warrants, traded options ecc.), indipendentemente dalla loro configurazione giuridica. Si considerano invece prodotti strutturati ai sensi dell art. 5 LICol tra l altro i prodotti che presentano uno dei seguenti valori sottostanti: 4

6 1. un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol a disposizione di investitori ordinari o 2. diversi investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol a disposizione di investitori qualificati, a condizione che sia esclusa la consegna fisica delle quote o 3. un investimento collettivo di capitale estero autorizzato in Svizzera o 4. diversi investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati alla pubblicizzazione in Svizzera, a condizione che sia esclusa la consegna fisica delle quote. 3. Principio: nessuna vigilanza sul prodotto I prodotti strutturati non sono assoggettati alla LICol. Essi possono essere offerti al pubblico in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se sono emessi, garantiti o distribuiti da un istituto di cui all art. 5 cpv. 1 lettera a LICol in relazione con l art. 4 OICol (art. 5 cpv. 1 LICol). A questi prodotti si applica l obbligo del prospetto semplificato (art. 5 cpv. 1 lettera b LICol, art. 4 cpv. 4 OICol). Occorre distinguere il prospetto semplificato previsto dall art. 5 LICol dal prospetto semplificato di cui all art. 76 LICol (ai prodotti strutturati si applica esclusivamente l art. 5 LICol). 4. Obbligo d informazione: principio Con il concetto di prospetto semplificato ai sensi dell art. 5 LICol si intende una breve descrizione del prodotto che contenga almeno quanto segue, adottando come presupposto l art. 5 cpv. 2 e 3 LICol che stabilisce: 5

7 Cpv. 2 Il prospetto semplificato deve adempiere i seguenti requisiti: a) descrive, secondo uno schema normato, le caratteristiche essenziali del prodotto strutturato (elementi chiave), le sue prospettive d utili e perdite, nonché i rischi significativi per l investitore; b) è facilmente comprensibile per un investitore medio; c) avverte che il prodotto strutturato non è un investimento collettivo di capitale né soggiace all autorizzazione dell autorità di vigilanza. Cpv. 3 Il prospetto semplificato deve essere offerto gratuitamente ad ogni persona interessata all atto dell emissione del prodotto o all atto della conclusione del contratto. 5. Obbligo d informazione: contenuto Il prospetto semplificato o lo schema normato di cui all art. 5 cpv. 2 lettera a LICol devono comprendere, come minimo, informazioni riguardanti: (a) l emittente e la sua sede: 1. Nome 2. Sede (comune politico o relativa denominazione di località estera) 3. Garante, se applicabile, (stessi dati dell emittente) 6

8 (b) il valore: 1. Breve descrizione del tipo di prodotto 2. Numero di valore e ISIN, se disponibili 3. Agente di calcolo (Calculation Agent) 4. Importo globale e investimento minimo 5. Divisa di riferimento del valore 6. Prezzo d emissione (c) le modalità di fixing, liberazione, scadenza e di rimborso 1. Quantità negoziata e rapporto (ratio) 2. Diritti associati al valore 3. Rango prioritario / subordinato, se disponibile 4. Tipo e modalità di esercizio (con una relativa breve spiegazione) 5. Durata / Data 6. Dati di fixing, liberazione, scadenza e di rimborso (con, per ognuno di essi, una breve spiegazione) 7. Agente pagatore e luogo d'esercizio 8. Clearing 9. Avvertenza con cui si segnala che il valore non è quotato 10. Limitazione della trasferibilità, negoziabilità, dati della negoziazione (breve avvertenza in merito alla liquidità / negoziabilità sul mercato secondario, anche se il prodotto non è quotato in Borsa) 11. Modalità di rimborso con, ogni volta, una breve illustrazione del calcolo dell importo rimborsato alla scadenza, 7

9 in particolare i prezzi determinanti per il/i valore sottostante/i, i prezzi di esercizio, una descrizione dei differenti scenari, incluse le previsioni di utile, ecc. 12. Le indennità versate dall acquirente dopo l'emissione devono essere riportate nel prospetto semplificato per la durata del prodotto 13. Avvertenze relative al trattamento fiscale adottato in Svizzera (d) una breve avvertenza sui rischi principali per gli investitori 1. Rischi specifici del prodotto Potenziale di perdita limitato o illimitato, riferimento alla protezione del capitale o alla protezione condizionata, rischio analogo a un investimento azionario, avvertenza relativa ad eventuali modalità di rimborso anticipato, ecc. Avviso che, nel corso della durata, a seconda delle circostanze, i prezzi di acquisto e vendita possono differire (cosiddetto spread ) 2. Rischio dell emittente Avvertenza relativa al rischio dell emittente (ad esempio mediante una clausola del tipo Gli investitori si assumono il rischio dell emittente. Il valore dello strumento d investimento non dipende esclusivamente dall - andamento del valore sottostante, ma anche dalla solvibilità dell emittente, la quale può variare nel corso della durata del prodotto strutturato ). Si dovrà, per ogni caso, indicare se l emittente è sottoposto o meno ad una vigilanza prudenziale (specificando l autorità di vigilanza). Se l'emittente non è sottoposto ad una tale sorveglianza, questa mancanza di una vigilanza prudenziale deve essere esplicitamente indicata (art. 4 cpv. 2 OICol). 8

10 Se esiste un rating dell emittente o indirettamente del garante (garanzia, keep well agreement, ecc.), questo dovrà essere riportarlo; se non esiste alcun rating, si dovrà espressamente indicarlo. (e) il valore risp. i valori sottostanti 1. Descrizione del valore risp. dei valori sottostanti oppure relativo valore calcolato 2. Identificazione del valore sottostante, ad esempio mediante numero di valore, ISIN, simbolo Bloomberg o Reuters 3. Riferimento alla Borsa o all ufficio addetto al calcolo dell indice (f) la data di emissione del prodotto / modifiche non concordate contrattualmente Rinvio ad un sito Internet, sul quale vengano comunicate, nel corso della durata del prodotto, eventuali modifiche non concordate contrattualmente rispetto alle condizioni del prodotto strutturato (ad esempio uno scambio del valore sottostante). L emittente deve vigilare affinché le eventuali modifiche, impreviste e non concordate contrattualmente, rispetto alle condizioni dei prodotti, dovute ad esempio a corporate actions relative ai valori sottostanti, come frazionamenti azionari, rimborsi al valore nominale, ecc. siano comunicate su un sito Internet. Tale avvertenza deve essere riportata sul prospetto semplificato. 9

11 (g) il diritto applicabile e il foro giuridico Il diritto applicabile e il foro giuridico competente devono essere messi in evidenza nel testo, ad esempio in stile grassetto, se si applica un diritto straniero. (h) l'avvertenza che il prodotto strutturato non è un investimento collettivo di capitale né soggiace all autorizzazione dell autorità di vigilanza (cfr. art. 5 cpv. 2 lettera c LICol) L avvertenza può essere fornita, ad esempio, attraverso una formulazione del tipo Il prodotto non costituisce un investimento collettivo ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e non è soggetto né all obbligo di autorizzazione né alla vigilanza della Commissione federale delle banche. Il prodotto non deve essere definito un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol. 6. Obbligo d informazione: informazioni complementari È possibile aggiungere informazioni complementari riguardanti in particolaer la copertura ( hedge ), i dettagli relativi al funzionamento o la terminologia utilizzata. 7. Obbligo d informazione: rapporto con il CO Non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione di un manifesto, prevista dall art del Codice svizzero delle Obbligazioni (art. 5 cpv. 4 LICol). 10

12 8. Forma, lingua e fonte delle informazioni 1. Le informazioni di cui all art. 5 e segg. delle presenti Direttive devono essere offerte o messe a disposizione gratuitamente agli investitori interessati, all atto dell emissione o, su richiesta, al momento di un successivo acquisto. Inoltre, il prospetto semplificato deve indicare in maniera ben visibile dove, rispettivamente, presso chi e in che modo si può ottenere tale prospetto in Svizzera. 2. Le informazioni possono essere redatte in una delle lingue ufficiali in Svizzera o in inglese. 3. Le informazioni devono essere proposte o fornite in forma stampata in formato elettronico o con altra modalità. Su specifica richiesta, le informazioni devono essere consegnate al cliente in forma stampata. 4. Non è necessaria la pubblicazione sui media (nemmeno sotto forma di estratto). È sufficiente che le informazioni o il prospetto semplificato siano pubblicati su un sito Internet al momento opportuno. Tuttavia, al momento dell emissione o dell acquisto, e dietro richiesta, deve essere fornita gratuitamente all investitore una versione stampata. 9. Entrata in vigore Le presenti Direttive entrano in vigore il 1 luglio Disposizioni transitorie L obbligo di allestimento di un prospetto semplificato si applica ai prodotti strutturati che rientrano nel campo di applicazione delle presenti Direttive, e che sono emessi a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse. Le Direttive non hanno effetto retroattivo sui prodotti strutturati emessi anteriormente. 11

13 Associazione Svizzera dei Banchieri Aeschenplatz 7 Casella postale 4182 CH-4002 Basilea T F office@sba.ch

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