COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE

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1 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE 1

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina il diritto di informazione e il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità. 2. Il diritto di informazione viene garantito con l'istituzione di appositi sportelli, anche a base decentrata e in collaborazione con altri Enti pubblici, nonchè con le ulteriori modalità previste dal presente regolamento. 3. Il diritto di accesso si esercita attraverso l'esame e/o l'acquisizione di copia dei documenti in possesso del Comune secondo le modalità e con i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento. Art.2 Definizione di documenti 1. Ai fini del presente regolamento è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale. 2. Il presente regolamento si applica altresì alle aziende speciali, alle istituzioni, alle società per azioni a prevalente capitale comunale, nonchè ai concessionari di servizi pubblici locali con le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente, limitatamente agli atti ed alle attività riguardanti i servizi dati in concessione. Art.3 Titolari del diritto di accesso e di informazione 1. E' titolare del diritto di accesso chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi: a) coloro che per legge abbiano titolo ad esperire una azione popolare in sede giudiziaria; b) coloro che dichiarino di aver interesse alla conoscenza di documenti amministrativi, al fine di far valere situazioni di vantaggio, altrimenti non utilizzabili; c) le pubbliche amministrazioni interessate al documento per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite; d) le associazioni, i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi e i partiti politici. 2. A chiunque è assicurato il diritto all'informazione secondo le modalità di cui al titolo II del presente regolamento. 2

3 TITOLO II DIRITTO DI INFORMAZIONE Art.4 Oggetto 1. Il diritto di informazione viene garantito, oltre che con l'accesso ai documenti a favore di chi vi abbia titolo, anche con la pubblicazione di manifesti, bollettini informativi, pubblici dibattiti e con l'istituzione dello sportello per le relazioni con il pubblico. Art.5 Bollettino informativo 1. Il bollettino informativo non ha carattere di ufficialità ed è predisposto a cura della Commissione di cui all'art.23 con cadenza non inferiore all'anno. In esso sono riportati gli atti a carattere normativo del Comune, le deliberazioni individuate di volta in volta dall'organo emanante che interessano la collettività o parti rilevanti di essa e le altre notizie ed informazioni ritenute di interesse generale. 2. Il bollettino è a disposizione per la consultazione presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico. 3. Chiunque può richiedere l'invio al proprio domicilio del bollettino, previo pagamento dei soli costi di spedizione. Art.6 Sportello per le relazioni con il pubblico 1. Lo sportello per le relazioni con il pubblico rilascia i documenti e le informazioni inerenti all'attività comunale, riceve le richieste, i reclami, le istanze, le petizioni dei cittadini; provvede al servizio dell'utenza per i diritti di partecipazione previsti dalla legge e dallo Statuto e fornisce notizie di altra natura. Rilascia informazioni per usufruire dei servizi comunali e per attivare i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione Comunale; svolge le altre funzioni indicate all'art.12 del Decreto Legislativo n.29/ Le informazioni sono fornite con i limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento. 3. Presso lo sportello di cui al comma 1 sono a disposizione degli utenti la raccolta dei regolamenti del Comune, la raccolta del bollettino di cui all'art.5, nonchè limitatamente al periodo della relativa pubblicazione tutti gli atti che vanno esposti all'albo pretorio. 4. Funge da sportello per le relazioni con il pubblico un ufficio individuato nell'ambito della struttura comunale, nel contesto della ridefinizione degli uffici e della pianta organica. 5. All'ufficio di cui al comma 1 viene assegnato personale idoneo secondo i criteri stabiliti dalla legge vigente. 3

4 6. In attesa dei provvedimenti di cui al comma 4, la Giunta Comunale può con proprio atto individuare l'ufficio ed il relativo personale cui affidare temporaneamente le funzioni e competenze assegnate allo sportello per le relazioni con il pubblico. Art.7 Richieste di informazioni e di documenti 1. Gli utenti possono avanzare le richieste di cui all'art.6 durante l'orario d'ufficio. 2. Il personale addetto è tenuto ad evadere immediatamente la richiesta, tuttavia qualora si renda necessaria una ricerca complessa, la risposta viene fornita entro 10 giorni. 3. Lo sportello per le informazioni può indirizzare i richiedenti presso l'ufficio competente. Art.8 Modalità di informazione e consultazione 1. Le informazioni sulle unità operative del Comune, di altri enti ed uffici pubblici e loro sedi sono fornite prescindendo da qualsiasi formalità. 2. Si prescinde, altresì, da qualsiasi formalità per le richieste di consultazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, del Bollettino Ufficiale della Regione, del Foglio degli Annunzi Legali della Provincia, dello statuto e dei regolamenti comunali. 3. Anche le informazioni per usufruire dei servizi comunali per attivare i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 dell'art.6 del presente regolamento vengono fornite da tutte le unità operative su semplice richiesta verbale. 4. L'accesso alle liste elettorali, preceduto da richiesta scritta di qualsiasi cittadino, è ammesso dal responsabile dell'ufficio elettorale immediatamente ove possibile, e comunque entro 10 giorni. In caso di consultazioni elettorali in corso, il termine può essere differito a trenta giorni. 4

5 TITOLO III DIRITTO DI ACCESSO Art.9 Accesso informale 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta verbale all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente oppure all'ufficio per le relazioni con il pubblico. 2. L'interessato deve: a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione; b) specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta; c) far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi. 3. L'accesso informale si esercita soltanto se la visione o il rilascio dei documenti sia agevole e possa avvenire in via immediata. 4. Il responsabile del procedimento cura la compilazione di apposito modulo per ciascuna richiesta di accesso informale (modello conforme all'allegato 1) 5. La richiesta di cui al comma 1 è esaminata immediatamente ed accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. Art.10 Accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentantivi, sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sulla accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza scritta (modello conforme all'allegato 2) 2. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo Al di fuori dei casi indicati dal comma 1, il richiedente può sempre presentare istanza di accesso formale della quale l'ufficio, a richiesta dell'interessato, rilascia ricevuta anche mediante fotocopia dell'istanza con gli estremi di protocollazione. 4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, l'istanza scritta di accesso è presentata in carta libera. 5

6 5. L'accesso, integrale o limitato ad alcuni documenti o a loro parti, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art.11, non può essere differito oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla protocollazione della richiesta. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento entro 15 giorni ne dà comunicazione scritta al richiedente (modello conforme all'allegato 3). Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. 6. In deroga alla prescrizione di cui al comma 5, il termine di accoglimento dell'istanza di accesso può essere differita fino a 60 giorni, in presenza di motivate esigenze d'ufficio o di aggravamento dell'istruttoria, con provvedimento espresso dal responsabile del procedimento da comunicare a mezzo raccomandata a.r. all'interessato entro 15 giorni dalla richiesta di accesso (modello conforme all'allegato 4). Art.11 Accoglimento della richiesta ed esame dei documenti 1. Compatibilmente con le altre esigenze di ufficio il responsabile del procedimento ha facoltà di accogliere immediatamente l'istanza di accesso, ove ne sussistano i presupposti di legge e regolamentari. 2. In alternativa all'ipotesi di cui al comma 1, l'accoglimento della richiesta di accesso è formalizzato in apposito atto, emanato dal responsabile del procedimento (modello conforme all'allegato 5). Per motivi di urgenza la comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso e le altre notizie di cui al comma 2, può essere effettuata a mezzo telegramma, telefono o altro mezzo ritenuto idoneo. 3. L'atto di accoglimento contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi e un congruo periodo di tempo - comunque non inferiore a 15 giorni - per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia. Scaduto tale termine senza che sia stato compiuto l'esame, la richiesta è archiviata. 4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. 5. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura al pubblico e alla presenza ove necessario, di personale addetto. Il tempo di consultazione deve essere adeguato alla natura e alla complessità del documento. 6. L'esame del documento è gratuito, e va effettuato dal richiedente o da persone da lui incaricate, con l'eventuale accompagnamento di altre persone le cui generalità vanno registrate in calce alla richiesta. 7. L'interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione. 6

7 8. Il ritiro della copia dei documenti può essere effettuato direttamente dal richiedente o da altra persona dallo stesso indicata nella richiesta di accesso o con successiva comunicazione, senza ulteriori formalità. Art.12 Documenti ammessi all'accesso 1. Sono ammessi all'accesso in particolare tutti i documenti che contengono atti deliberativi o provvedimenti adottati dagli organi comunali e dai soggetti indicati all'art.2 secondo comma, ancorchè non ancora esecutivi, i documenti concernenti tutti gli atti istruttori o preparatori, quali le proposte, le relazioni, le istanze, i pareri, la corrispondenza interna e/o esterna richiamata in tali atti, qualora quest'ultima non integri la fattispecie di cui al successivo art.15 comma L'accesso ai documenti relativi agli atti istruttori o preparatori è consentito qualora l'atto, di cui si richiede l'accesso, sia un parere o una relazione tecnica formalmente richiesti da un organo del Comune. L'accesso agli atti non autonomamente impugnabili può, con provvedimento motivato del Sindaco, essere escluso fino all'adozione del provvedimento finale. Art.13 Tariffe per l'accesso 1. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonchè al versamento delle eventuali spese di cui al comma seguente. 2. Spetta alla Giunta determinare il costo di riproduzione dei documenti e di determinazione delle spese d'ufficio, dei diritti di ricerca e visura. 3. Su espressa richiesta dell'interessato le copie dei documenti vengono rilasciate con l'attestazione di conformità all'originale previo versamento dell'imposta di bollo nella misura vigente. TITOLO IV LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO Art.14 Differimento e non accoglimento della richiesta di accesso 1. La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere limitata, differita ovvero rifiutata dal Sindaco su proposta motivata del responsabile del procedimento mediante provvedimento espresso con specifico riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art.24 comma 4, legge 7 agosto 1990 n.241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta (modelli allegati 6,7 e 8) 2. (annullato parzialmente con ordinanza n del ) 7

8 3. Il differimento o la limitazione del diritto di accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art.24, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. 5. Ove l'istanza riguarda procedimenti in corso la visione ed il rilascio dei documenti è subordinato al preventivo nulla osta del Sindaco o dell'organo competente ad adottare l'atto finale, che hanno facoltà di differire l'accesso ai sensi dell'art.24, comma 6 della legge 241/ Contro le determinazioni amministrative concernenti il differimento o il diniego del diritto di accesso è ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione, reclamo alla Giunta Comunale che decide sentita la Commissione di Garanzia, entro venti giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato. 7. Le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso devono riportare integralmente il disposto del comma precedente. 8. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990 n.241. Art.15 Categorie di atti sottratte al diritto di accesso 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dall'art.24, commi 1 e 2 della legge n.241/1990, dall'art.37 comma 1 del DPR 223/1989 e dalle altre vigenti disposizioni di legge. 2. Sono, inoltre, sottratti all'accesso, salvo specifiche disposizioni di legge i seguenti: a) fascicoli personali; b) atti relativi a procedimenti disciplinari e penali nei confronti dei dipendenti; atti che implicano valutazioni o giudizi sulla attività dei singoli dipendenti; atti e documenti relativi alla salute ed alle condizioni psico-fisiche dei dipendenti; documentazioni attinenti ad inchieste ispettive ed a provvedimenti di dispensa dal servizio; c) rapporti alla Procura della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette procure, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali; d) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura della Corte dei Conti e della competente Autorità giudiziaria. 8

9 e) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia urbana; f) documenti relativi alle attività assistenziali riguardanti singole persone, escluso l'albo di cui all'art.22, della legge n.412/1991; g) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione di atti o provvedimenti in tema di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; h) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da esposti di privati, di organizzazioni di categoria e sindacali; i) documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 3. L'accesso ai documenti di cui al comma 2 è comunque garantito al soggetto direttamente interessato. 4. Ai sensi dell'art.24, comma 6, della legge n.241/90 sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti atti preparatori, nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione, nonchè degli atti inerenti a procedimenti tributari, salvo diverse disposizioni di legge. 5. L'accesso agli atti di consulenza che contengano valutazioni tali da poter indebolire le decisioni dell'amministrazione può essere escluso per un periodo ben definito con provvedimento motivato del Sindaco. Art.16 Documenti temporaneamente riservati 1. Il Sindaco, qualora ne ravvisi la opportunità, può escludere l'accesso ai documenti di cui all'art.15, comma 2, solo per un periodo ben definito. TITOLO V NORME PER L'ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI REVISORI Art.17 Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali 1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nello stato in cui sono disponibili, utili all'espletamento del mandato. 2. Essi, per l'espletamento del mandato, hanno altresì diritto di accesso ai documenti amministrativi. 9

10 3. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del Consiglio, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla presentazione della richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento e può essere eccezionalmente differito, purchè in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i Consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno, che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione. 4. Per quanto non previsto nel presente articolo e negli artt.18 e 19 seguenti si applicano, ove compatibili col presente regolamento, gli artt.21 e 22 del regolamento del Consiglio Comunale. Art.18 Tempi e modalità dell'accesso 1. In ogni altro caso il responsabile del procedimento concorda con i Consiglieri i tempi e le modalità per l'esame dei documenti e degli atti e per il rilascio di copie 2. Il rilascio ai Consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto. Art.19 Accesso agli atti riservati 1. Non può essere inibito ai Consiglieri l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 3. Non è consentito ai Consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato. Art.20 Diritto di accesso dei revisori Il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune viene esercitato dai revisori dei conti presso il responsabile del procedimento, su semplice richiesta verbale, in tempi e con modalità da concordare. TITOLO VI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO Art.21 Responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell'ufficio o servizio competente a formare l'atto o detenerlo stabilmente, ovvero su designazione di questi altro dipendente ivi addetto. 10

11 2. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il responsabile dell'ufficio o servizio o il dipendente da lui designato, competente alla adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente. 3. All'autenticazione della copia dei documenti provvede il responsabile del procedimento. Art.22 Incombenze del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento, seguendo l'ordine cronologico delle domande, verifica sommariamente la sussistenza di eventuali impedimenti all'esercizio del diritto di accesso e comunica per iscritto all'interessato oltre al proprio nome, cognome e unità operativa, le ore ed i giorni in cui lo stesso può esaminare i documenti e/o ritirare le copie richieste, nel caso in cui la domanda non possa essere evasa immediatamente. 2. Provvede altresì a comunicare agli eventuali controinteressati, anche a mezzo telegramma notizia dell'esito della procedura di accesso. I controinteressati, nel termine di tre giorni dalla comunicazione, possono prendere visione della richiesta e presentare memorie scritte. TITOLO VII COMMISSIONE DI GARANZIA Art.23 Competenze 1. Il Consiglio Comunale nomina la "Commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di accesso" composta dal Segretario Generale, e da due consiglieri comunali di cui uno designato dalla minoranza; la stessa rimane in carica per tutta la durata dell'amministrazione Comunale che l'ha nominata. 2. La Commissione di Garanzia ha le seguenti competenze: a) vigila sull'effettivo esercizio del diritto di accesso dei cittadini; b) si pronuncia nei casi previsti degli artt.14, comma 6, e 15 del presente regolamento; c) esamina i casi di ritardo nell'evasione delle richieste; d) mantiene i rapporti con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art.27 della legge 7 agosto 1990 n.241 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) redige annualmente una relazione sull'esercizio del diritto di accesso e sulla congruità degli atti sottratti all'accesso. La relazione è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio ed è inviata ai Presidenti dei Gruppi Consiliari ed alla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 11

12 TITOLO VIII NORME TRANSITORIE FINALI Art.24 Disposizioni transitorie 1. Fino all'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico e comunque fino alla individuazione dell'ufficio competente, al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento, le richieste di informazioni, di visione di atti o di rilascio di copia dei medesimi vanno rivolte al responsabile dell'ufficio presso il quale si trova l'atto, ovvero all'ufficio di segreteria generale. Art.25 Modifiche 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni il Consiglio Comunale verifica, sulla scorta delle relazioni della Commissione di garanzia, la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso ovvero oggetto di differimento. 2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento. Art.26 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Art.27 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi del Comitato regionale di controllo. ACCESS1.DOC 12

13 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI...2 Art.1 Oggetto...2 Art.2 Definizione di documenti...2 Art.3 Titolari del diritto di accesso e di informazione...2 TITOLO II DIRITTO DI INFORMAZIONE...3 Art.4 Oggetto...3 Art.5 Bollettino informativo...3 Art.6 Sportello per le relazioni con il pubblico...3 Art.7 Richieste di informazioni e di documenti...4 Art.8 Modalità di informazione e consultazione...4 TITOLO III DIRITTO DI ACCESSO...5 Art.9 Accesso informale...5 Art.10 Accesso formale...5 Art.11 Accoglimento della richiesta ed esame dei documenti...6 Art.12 Documenti ammessi all'accesso...7 Art.13 Tariffe per l'accesso...7 TITOLO IV LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO...7 Art.14 Differimento e non accoglimento della richiesta di accesso...7 Art.15 Categorie di atti sottratte al diritto di accesso...8 Art.16 Documenti temporaneamente riservati...9 TITOLO V NORME PER L'ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI REVISORI...9 Art.17 Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali...9 Art.18Tempi e modalità dell'accesso...10 Art.19 Accesso agli atti riservati...10 Art.20 Diritto di accesso dei revisori...10 TITOLO VI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO...10 Art.21 Responsabile del procedimento...10 Art.22 Incombenze del responsabile del procedimento...11 TITOLO VII COMMISSIONE DI GARANZIA...11 Art.23 Competenze...11 TITOLO VIII NORME TRANSITORIE FINALI...12 Art.24 Disposizioni transitorie 12 Art.25 Modifiche...12 Art.26 Disposizioni finali...12 Art.27 Entrata in vigore

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