CONVENZIONE. Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 1
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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE, TRA L UNIONE COMUNI DEL CUSIO ED IL COMUNE DI MADONNA DEL SASSO Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 1
2 INDICE Capo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto della convenzione Art. 2 Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione Art. 3 Finalità Art. 4 Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell ente capoconvenzione Capo II Disciplina delle funzioni convenzionate Art. 5 Regolamento per lo svolgimento delle funzioni Capo III Rapporti tra i soggetti convenzionati Art. 6 Decorrenza e durata della convenzione Art. 7 Strumenti di consultazione tra i contraenti Art. 8 Risorse per la gestione associata - rapporti finanziari Art. 9 Dotazione di personale Art. 10 Beni e strutture Art. 11 Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale Art. 12 Ammissione di nuovi enti Capo IV Disposizioni finali Art. 13 Disposizioni di rinvio Art. 14 Registrazione Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 2
3 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE, TRA L UNIONE COMUNI DEL CUSIO ED IL COMUNE DI MADONNA DEL SASSO ********** L anno il giorno del mese di presso la sede di posta in via Tra 1 L'Unione dei Comuni del Cusio, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la sua carica in Pella, via Verdi 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; 2 Il Comune di Madonna del Sasso, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in Madonna del Sasso, piazza I Maggio 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; PREMESSO CHE - L art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ha disposto, tra l altro, che sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 3
4 e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale»; - l art. 16 del D. L.138/01, convertito in legge 148/11,come sostituito dall art. 19, comma 2 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, dispone, tra l altro, quanto segue: Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a abitanti, in alternativa a quanto previsto dall articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un unione di comuni cui si applica, in deroga all articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo. ( ) L esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 4
5 modalità stabilite con il decreto di cui all articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1. si conviene e si stipula quanto segue: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto della convenzione) Con la presente convenzione l Unione Comuni del Cusio, rappresentata dal Presidente protempore, ed il Comune di Madonna del Sasso, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, stabiliscono di gestire in forma associata, ai sensi dell articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i servizi comunali relativamente al Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. L attribuzione di ulteriori funzioni di competenza statale ai Comuni, operata da successive normative di settore, si intende automaticamente ricompresa in tale esercizio associato di funzioni e sevizi, senza necessità di operare modifiche ed integrazioni alla presente convenzione. Art. 2 (Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione) I suddetti Enti, aderenti alla presente convenzione per la gestione associata, demandano alla Conferenza dei legali rappresentanti degli stessi Enti il compito di individuare la struttura operativa ed il relativo responsabile. In ogni caso, la Conferenza dei legali rappresentanti degli Enti ha la possibilità di effettuare una diversa individuazione della struttura di gestione della funzione e del suo responsabile, senza perciò dover modificare o integrare la convenzione. Art. 3 (Finalità) La gestione associata della funzione sopra elencata è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza: Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 5
6 a) migliorare la qualità dei servizi erogati; b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi; c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale. Art. 4 (Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell ente capoconvenzione) L Unione Comuni del Cusio, individuata quale Ente capoconvenzione, si impegna a svolgere, anche in nome e per conto del Comune convenzionato, tutte le attività Comunali inerenti la funzione Catastale, sia in base alla legislazione vigente, sia in relazione alle eventuali competenze assegnate dallo Stato dalle normative successive all entrata in vigore della presente convenzione. L oggetto della gestione associata concerne l insieme delle funzioni amministrative di competenza comunale in materia Catastale che, per effetto della stipula della presente convenzione, sono svolte dall Unione Comuni del Cusio, la cui sfera di azione afferisce anche al territorio del Comune convenzionato. Tutti i servizi, le attività e i procedimenti amministrativi in materia Catastale che devono essere svolti sulla base della presente convenzione dovranno essere garantiti ed espletati presso il Comune convenzionato. Tenuto conto della natura delle funzioni, attività e servizi da garantire ed esercitare nell ambito del Comune aderente, affinché la gestione associata sia connotata da economicità, efficacia ed efficienza e sia migliorativa dei servizi offerti ai cittadini, gli enti convenzionati si impegnano ad attivare, attraverso l uso delle tecnologie informatiche e della firma digitale, il servizio in rete. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti. CAPO II DISCIPLINA DELLE FUNZIONI CONVENZIONATE Art. 5 (Regolamento per lo svolgimento delle funzioni) Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 6
7 La regolamentazione dello svolgimento della funzione, al fine di garantire la funzionalità e l uniformità del servizio, è assicurata dall applicazione di un unico regolamento uniforme da parte dell ente capoconvenzione, cui ne compete l elaborazione sulla base delle direttive contenute nella convenzione o adottate dalla Conferenza dei legali rappresentanti, da sottoporre alla successiva approvazione da parte di ciascun Consiglio degli Enti convenzionati; CAPO III RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI Art. 6 (Decorrenza e durata della convenzione) La convenzione prevista dall articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 avrà durata di tre anni decorrenti dal 31/12/2012. Art. 7 (Strumenti di consultazione tra i contraenti) La gestione associata deve operare nell interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini dei territori interessati. A tal fine, nel rispetto delle norme sul riparto delle competenze politiche e gestionali di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in relazione all articolo 107 del decreto legislativo medesimo, è istituita la Conferenza dei legali rappresentanti composta dal Presidente dell'unione Comuni del Cusio e dal Sindaco del Comune convenzionato o dai loro delegati in rappresentanza degli Enti convenzionati stessi, con il compito di esaminare le questioni di interesse comune, verificare la rispondenza dell azione ai programmi delle rispettive amministrazioni, ed esercitare in modo unitario il potere di sovrintendenza generale sul funzionamento dei servizi. La Conferenza dei legali rappresentanti è l organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente convenzione. E convocata e presieduta dal Presidente dell Unione o, in sua assenza, da un suo delegato. La Conferenza suddetta svolge i seguenti compiti: 1. stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall art. 1; 2. definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tale funzione e del relativo piano finanziario con relativa ripartizione delle quote tra gli Enti aderenti; Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 7
8 3. vigila e controlla l espletamento della stessa funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi; 4. decide sull istanza di ammissione di nuovi enti. Art. 8 (Risorse per la gestione associata - rapporti finanziari) Per garantire lo svolgimento della funzione convenzionata tra gli enti, gli stessi si impegnano a ripartire, secondo quote da destinare all ente capoconvenzione, le spese ordinarie di funzionamento e le risorse per lo svolgimento della funzione, ivi comprese le spese necessarie per l informatizzazione e per la creazione del servizio in rete (software); l Unione assume l obbligo di rendicontazione delle spese al Comune convenzionato. Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di accordi definiti all interno della Conferenza dei legali rappresentanti che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. Art. 9 (Dotazione di personale) Per l esercizio dei compiti conferiti l ente delegato dovrà operare con personale in propria dotazione. Art. 10 (Beni e strutture) Per l esercizio della funzione associata, l Unione metterà a disposizione le sedi e le strutture necessarie all espletamento della stessa, fatte salve le strumentazioni hardware, cui ogni ente associato dovrà dotarsi. Art. 11 (Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale) E facoltà delle parti recedere unilateralmente dalla convenzione, previa comunicazione da inviare all'altro Ente convenzionato almeno 90 giorni prima dell esercizio del diritto di recesso.le obbligazioni a cui resterà vincolato l'ente recedente saranno delineate in sede di Conferenza dei legali rappresentanti. E in ogni caso sempre ammessa la risoluzione Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 8
9 consensuale del vincolo associativo. Alla scadenza della convenzione, la stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, senza particolari formalità. La violazione degli obblighi convenzionali, e/o eventuali inadempimenti o comportamenti, anche omissivi, che contrastano con il contenuto della convenzione, saranno contestati dalla Conferenza dei legali rappresentantii secondo tempistiche e procedure oggetto di apposita regolamentazione ivi comprese le eventuali specifiche conseguenze per il mancato adempimento. Art. 12 (Ammissione di nuovi enti) L istanza di ammissione di nuovi enti alla funzione associata, deve essere presentata all Unione e trasmessa per conoscenza al Comune convenzionato. Sull istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei legali rappresentanti. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 (Disposizioni di rinvio) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili, al d. lgs 267/00 e successive modificazioni ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli degli Enti con atti aventi le medesime formalità della presente. Art. 14 (Registrazione) La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d uso, ai sensi della vigente legge di registro. Luogo e data Il Presidente dell'unione Comuni del Cusio Il Sindaco di Madonna del Sasso Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 9
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