REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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- Ortensia Angeli
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1 COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del
2 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 OGGETTO E FINALITA FINALITA E LIMITI DEL TRATTAMENTO DEFINIZIONI INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA BANCA DATI TRATTAMENTO DEI DATI INFORMAZIONE UTILIZZO INTERNO DEI DATI DIRITTI DELL INTERESSATO RAPPORTI TRA RISERVATEZZA E ACCESSO TITOLO 2 ART. 11 ART. 12 ART. 13 INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GARANTE DELLE ATTIVITA CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO IDENTIFICAZIONE TIPI I DATI TRATTABILI E OPERAZIONI ESEGUIBILI NEI CASI DI ATTIVITA DI CUI SIA DICHIARATA LA FINALITA DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE TITOLO 3 ART. 14 ART. 15 ART. 16 SICUREZZA ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
3 TITOLO I ART.1 OGGETTO E FINALITA 1. Il presente Regolamento disciplina: o il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati di cui il Comune di Viano è il titolare, in applicazione della Legge 31/12/96 n.675; o le modalità di attuazione delle disposizioni sul trattamento dei dati sensibili, di cui agli artt.22 e 24 legge 675/96 nonché al Dlgs 11/05/99 n.135. ART.2 FINALITA E LIMITI DEL TRATTAMENTO 1. Il Comune di Viano gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l esercizio delle funzioni previste dalla Legge, dai Regolamenti e dal proprio Statuto o nell ambito di eventuali accordi tra Enti Pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti degli artt.22 e 27 e nel rispetto del principio di correttezza di cui all art.9 della Legge 675/ Gli accordi dovranno contenere l indicazione del titolare e del responsabile della banca dati, delle finalità e delle operazioni di trattamento nonché le modalità di connessione e comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate. 3. Tali garanzie dovranno essere formalmente assicurate in tutte le situazioni che prevedono l accesso alle banche dati del Comune e nei rapporti con soggetti affidatari di attività e servizi per conto del Comune il cui svolgimento presupponga come nel caso dei servizi socio-assistenziali, la comunicazione di dati personali compresi quelli sensibili, nei limiti strettamente necessari. ART.3 DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per titolare delle banche dati del Comune, l Amministrazione stessa in persona del Sindaco b) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica acquisita dal Comune o ad esso conferita dall interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla Legge 675/96; c) per dato sensibile, ogni dato idoneo a rivelare le informazioni di cui agli art.22 comma 1 e art. 24 Legge 675/96;
4 d) per banca dati, un qualsiasi complesso di dati personali, organizzato secondo criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; e) per interessato, la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali; f) per responsabile, la persona fisica o giuridica preposti dal titolare al trattamento di dati personali; g) per trattamento qualunque operazione svolta con o senza l esercizio di mezzi elettronici o automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la collocazione e la distribuzione di dati. ART.4 INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI 1. Le banche dati gestite dal Comune di Viano sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale che individua anche i responsabili delle banche dati. 2. Con il medesimo provvedimento deve essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati. 3. Il responsabile della banca dati individua gli operatori incaricati del trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 Legge 675/96 e secondo i principi e criteri introdotti dal Dlgs 135/99. ART: 5 COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA BANCA DATI 1. Il responsabile della banca dati o suo incaricato provvede: a) sulla base delle direttive impartite dal titolare, a dare istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, seguendo a tal fine gli opportuni controlli; b) addotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza e la conservazione de dati per la correttezza dell accesso; c) cura l informazione agli interessati e la raccolta del loro consenso per il trattamento dei dati sensibili nei casi previsti; d) controlla che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti di cui agli art, 22 e 27 legge 675/96; e) invia al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 675/96; f) cura i rapporti con gli interessati che esercitano i diritti di cui all art. 13 legge 675/96; g) svolge le funzioni e i compiti che gli competono nell ambito delle disposizioni organizzative di cui all art. 13 del presente regolamento, relativamente ai procedimenti per il trattamento di dati sensibili
5 nell ambito di attività istituzionali aventi finalità di rilevante interesse pubblico. ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI 1. I dati in possesso dell Amministrazione sono di norma trattati mediante l ausilio di sistemi automatizzati. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento di dati in forma non automatizzata. 3. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra Enti Pubblici, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati. 4. A cura del responsabile di servizio competente, vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al protocollo generale nella successiva fase di trasformazione dei dati. 5. Il trattamento dei dati personali avviene conformemente a quanto previsto al Capo III Trattamento dei dati personali Legge 675/96. ART. 7 INFORMAZIONE 1. A cura del responsabile della banca dati viene data applicazione agli obblighi informativi di cui all art. 10 Legge 675/ Nell informativa resa ai sensi del citato art. 10, ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di una attività istituzionale, sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente finalità di rilevante interesse pubblico perseguita, il tipo di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento o le operazioni eseguibili sui medesimi dati. ART.8 UTILIZZO INTERNO DEI DATI 1. La comunicazione dei dati all interno delle Strutture organizzative del Comune, per ragioni d ufficio e nell ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari. 2. Il Responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente per le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.
6 ART.9 DIRITTI DELL INTERESSATO 1. Per l esercizio dei diritti previsti dall art. 13, comma 1, legge 675/96 l interessato può ricorrere direttamente al Responsabile competente che provvederà senza indugio. 2. In caso di inerzia o contro il provvedimento l interessato può proporre ricorso al Garante o all Autorità Giudiziaria ai sensi dell art. 29 legge 675/ Gli interessati hanno diritto: o all accesso gratuito ai registri contenenti dati personali che li riguardano o di ottenere notizie circa l esistenza o meno di dati personali o la loro correzione, rettifica o integrazione e di opporsi al trattamento, per motivi legittimi ancorché pertinenti allo scopo della raccolta Qualora dal trattamento dei dati derivi un danno all interessato, lo stesso può proporre azione di risarcimento ai sensi dell art C.c. ART.10 RAPPORTI TRA RISERVATEZZA E ACCESSO 1. Ai sensi dell art. 43, comma 2, legge 675/96, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti comuni, restano ferme in quanto compatibili con la legge stessa. 2. Per quanto concerne il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali, qualora si tratti di dati, sensibili, esso può essere esercitato con richiamo all obbligo del segreto d ufficio, solo se accompagnato da formale dichiarazione di utilità per l espletamento del mandato.
7 TITOLO II DATI SENSIBILI ART. 11 INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GARANTE DELLE ATTIVITA CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO 1. Il trattamento dei dati sensibili di cui agli artt. 22 e 24 della Legge 675/96 avviene conformemente a quanto previsto dal Capo IV Trattamento di dati particolari della medesima Legge e nei limiti di quanto previsto dal Capo I Principi generali in materia di trattamento dei dati particolari da parte di soggetti pubblici del Dlgs. 135/ In mancanza di espressa disposizione di Legge, i soggetti pubblici possono richiedere al garante per la protezione dei dati personali, nelle more della specificazione legislativa, l individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla Legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati sensibili. 3. Per consentire al Garante di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell art. 22, comma 3 e 3-bis della legge 675/96, l amministrazione: a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell attività amministrativa; b) accerta quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
8 c) individua e configura la rilevanza dell interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale; d) comunica al Garante le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente finalità di interesse pubblico. ART. 12 IDENTIFICAZIONE TIPI DI DATI TRATTABILI E OPERAZIONI ESEGUIBILI NEI CASI DI ATTIVITA DI CUI SIA DICHIARATA LA FINALITA DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO 1. Per quelle attività istituzionali la cui finalità di rilevante interesse pubblico sia stabilita dalla legge o dal Garante ma per le quali non sia definita la tipologia dei dati trattabili e le operazioni eseguibili per poterne garantire il corretto svolgimento, è l Amministrazione a provvedere. 2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, determina quali sono i tipi di dati sensibili trattabili e quali forme di gestione possono essere realizzate su di essi. Tale quadro di riferimento deve essere aggiornato annualmente. L aggiornamento può aversi anche entro termini più ristretti qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili. 3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le articolazioni organizzative dell amministrazione e nell ambito della comunità locale, anche mediante l utilizzo di reti telematiche e di mezzi di comunicazione di massa.
9 ART. 13 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 1. Le disposizioni organizzative per l attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del d.lgs. n. 135/99 sono adottate in base alla struttura organizzativa dell ente. 2. Compiti e funzioni necessari all attuazione dei principi citati sono svolti in sintonia operativa tra le varie figure coinvolte nel procedimento e cioè il responsabile dell ufficio in cui si colloca l attività di rilevante interesse pubblico, il titolare della banca dati e il responsabile del trattamento. TITOLO III ART. 14 SICUREZZA 1. Il titolare e il responsabile dei dati custodiranno i dati adottando tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, adeguandosi ai contenuti del regolamento previsto all art. 15 comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n A cura dei responsabili delle banche dati, sono periodicamente attivati controlli anche a campione al fine di garantire la sicurezza delle stesse e l attendibilità dei dati inseriti.
10 ART.15 ENTRATA IN VIGORE 1.Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini previsti dallo Statuto. ART.16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive modificazioni e le disposizioni di cui al Dlgs. 135/ Per i limiti e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi per motivi di riservatezza, si fa rinvio a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti.
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