Deliberazione n. 76/2009/PAR
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- Maria Morandi
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1 Deliberazione n. 76/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Mario Scano dott. ssa M. Paola Marcia dott. ssa Valeria Mistretta dott. ssa Lucia d Ambrosio dott. ssa Valeria Motzo Presidente Consigliere I Referendario I Referendario I Referendario - relatore nella camera di consiglio del 27 ottobre 2009; Visto l articolo 100, comma II, della Costituzione; Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 n e successive modificazioni; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 21 recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna; Vista la Legge n. 20; Visto l articolo 7, comma VIII, della Legge n. 131; Vista la deliberazione del n. 31 con cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Ollastra;
2 Visto il decreto n. 571/PRES del con il quale il I Referendario Valeria Motzo è stato nominato relatore del parere in questione; Vista la nota del prot. n. 2109/E1 con la quale il predetto magistrato ha deferito la proposta di parere per la discussione collegiale; Vista l ordinanza n. 31 del con la quale il Presidente della Sezione del Controllo per la Regione Sardegna ha convocato in data odierna la stessa Sezione per deliberare sul parere richiesto; Udito il I Referendario Valeria Motzo; PREMESSO il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell art. 7 comma 8 della Legge del n. 131, la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Ollastra. L Ente chiede se la quota percentuale dell importo posto a base di gara, determinata, ai sensi dell art. 12 comma 1 della L.R. n. 5/2007, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all erogazione in misura non superiore al 2%, da ripartire tra i dipendenti impiegati nella progettazione interna, debba comprendere, oltre all ammontare degli oneri previdenziali ed assistenziali, anche la quota che l Ente deve versare quale soggetto passivo dell IRAP. QUESTIONI DI AMMISSIBILITA La richiesta di parere è formulata ai sensi dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3. Questa Sezione ha già avuto modo di statuire quali condizioni devono ricorrere, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, affinché una richiesta di parere possa essere esaminata. Il quesito in esame soddisfa le 2
3 condizioni richieste, così come delineate da questa Sezione nella sua pregressa giurisprudenza. MERITO La L.R. n. 5/2007 disciplinante in Sardegna le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi prevede, all art. 12 comma I, che una somma non superiore al 2% dell importo posto a base della gara sia ripartita tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti interni incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del piano di sicurezza, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La norma in questione precisa, inoltre, che la percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, deve essere determinata al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all erogazione, compresa la quota a carico dell amministrazione erogante. La questione da affrontare è, dunque, quella di verificare se tra i predetti oneri accessori connessi all erogazione debba essere ricompresa anche l IRAP dovuta dall Ente. Il presupposto impositivo dell IRAP si realizza in capo all Ente tenuto ad erogare il compenso al lavoratore dipendente: è l Ente il soggetto passivo dell imposta cioè colui che, in quanto titolare di un organizzazione diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche ai fini di detto tributo (cfr. D.Lgs. n. 446/1997). Conseguentemente, l onere fiscale in questione non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi in esame di cui è pacifica la natura retributiva (cfr. Corte dei Conti Sez. Aut. n. 7/2009/QMIG). In caso contrario si verificherebbe, infatti, un anomala ipotesi di rivalsa da parte del soggetto passivo individuato ex lege (art. 3 D.Lgs. n. 3
4 446/1997) a carico di un soggetto estraneo al rapporto d imposta rispetto al quale, attesa la mancanza di un organizzazione, risulterebbe del tutto carente la manifestazione di capacità contributiva che giustifica il prelievo (art. 2 D.Lgs. n. 446/1997). In questo senso si sono pronunciate, con riferimento però all art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163/2006 vigente nelle Regioni a Statuto Ordinario, le Sezioni Regionali di Controllo per l Umbria (n. 1/2008), per il Veneto (n. 22/2008) e per il Molise (n. 6/2009). Peraltro, non vi è motivo di discostarsi dalle considerazioni formulate in quelle sedi perché, al di là di una differente terminologia adoperata dal legislatore regionale, è la stessa natura giuridica dell IRAP ad escludere che essa possa trovare copertura nell ambito del fondo incentivante di cui all art. 12 comma I L.R. n. 5/2007 (sul punto cfr. Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 123/E del ). Si deve, pertanto, concludere che gli oneri accessori di cui all art. 12 comma 1 L.R. n. 5/2007 devono essere intesi nel senso dei soli oneri previdenziali ed assistenziali inclusa anche la quota a carico dell amministrazione erogante. Cioè, la norma in questione, nell ottica di un contenimento della spesa pubblica, disciplina la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente (a conforto di questa soluzione si veda la recente sentenza n. 33/2009 della Corte Costituzionale, seppure relativa al sindacato di legittimità costituzionale di altra norma, l art. 1 comma 208 della L. n. 266/2005, contenente una disciplina affine a quella oggetto della richiesta di parere) prevedendo una traslazione del peso previdenziale dal datore di lavoro al lavoratore con il risultato che la somma destinata agli incentivi per la progettazione deve essere 4
5 determinata al lordo, non solo degli oneri previdenziali posti a carico del lavoratore (oneri diretti) ma, anche, di quelli posti a carico del datore di lavoro (oneri riflessi). E in questo senso, quindi, che deve essere intesa l espressione compresa la quota a carico dell amministrazione erogante. Pertanto, con riferimento al quesito formulato dal Sindaco del Comune di Ollastra, si deve concludere che tutti gli oneri accessori di cui all art. 12 comma I L.R. n. 5/2007 non includono gli oneri fiscali quali l IRAP che restano a carico esclusivo dell Ente-datore di lavoro e che potranno trovare copertura all interno del quadro economico dell intervento. L eventuale inserimento dell IRAP nella base di calcolo (lorda) per la determinazione degli incentivi non potrebbe prescindere da un espressa previsione normativa. Tale soluzione è avvalorata, anche, dalla circostanza che, di regola, nei casi in cui il legislatore ha voluto dettare una disciplina particolare per l IRAP, ad esempio quando l ha inclusa nel computo della spesa del personale, ai fini della sua limitazione complessiva, lo ha fatto richiamandola espressamente (artt. 1 comma 198 L. n. 266/2005, 1 comma 562 L. n. 296/2006). Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione DELIBERA di rendere il parere richiesto dal Comune di Ollastra nei termini sopraesposti. DISPONE Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali. 5
6 Così deliberato nella Camera di Consiglio del 27 ottobre Il Magistrato Relatore Valeria Motzo Il Presidente Mario Scano Depositata in segreteria il 10/11/2009 Il Dirigente Giuseppe Mullano 6
Corte dei conti. Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12
Deliberazione n. 59/2017/PAR Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa
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Deliberazione n. 5/2016/PAR Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa
Corte dei Conti. visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti
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DELIBERAZIONE n.183/2017/par Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2017 *********** composta dai magistrati: dott.
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