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1 Prot. n.p /3 Cagliari, 11 aprile 2011 > Alla Presidenza della Regione - Uffici di Gabinetto e di Staff - Direzioni Generali - Ufficio Ispettivo - Ufficio ENPI > Agli Assessorati regionali - Uffici di Gabinetto e di Staff - Direzioni Generali - Centro regionale di programmazione - Ufficio del controllo interno di gestione e p.c. > Alle Agenzie ed Enti regionali: - AGENZIA per il LAVORO fax AGENZIA CONSERVATORIA delle COSTE fax 070/ ARGEA fax 0783/ AGRIS fax 079/ LAORE fax 070/ AGENZIA Sardegna Promozione fax ENAS fax 070/ ERSU-Cagliari fax 070/ ERSU-Sassari fax 079/ ISRE fax 0784/37484 viale Trieste Cagliari - tel fax aagg.personale@regione.sardegna.it 1/6

2 - AREA fax 070/ Oggetto: Assenze per malattia. Modifiche al Manuale Operativo allegato alla nota 3 novembre 2005 prot. n L entrata in vigore delle nuove norme sulle assenze per malattia, le problematiche applicative emerse e le numerose richieste di chiarimento pervenute da parte degli uffici e delle agenzie regionali rendono necessario intervenire sulla materia, dato che le disposizioni emanate incidono in via diretta sulle modalità definite con il manuale operativo allegato alla nota 3 novembre 2005 prot. n (in particolare si interverrà sui punti 1, 2.5 e 8) e pubblicata su INTRAS. MODALITA OPERATIVE (punto 1 del Manuale Operativo) Con l'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vengono modificate le modalità di trasmissione dei certificati medici relativamente ai dipendenti, lavoratori pubblici e privati. Infatti, la normativa suddetta prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato per via telematica direttamente all'inps dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia. Una volta ricevuto il certificato, l'inps lo mette a disposizione immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. L'invio telematico effettuato dal medico sostituisce l'obbligo del dipendente di trasmettere il certificato all amministrazione, fermo che quest ultimo deve essere comunque disponibile nella banca dati dell INPS entro il termine previsto contrattualmente per la sua consegna all Ufficio; in altri termini, il dipendente dovrà recarsi ugualmente dal medico entro due giorni dall inizio dell assenza (precisazioni sul termine sono state fornite nel punto 1 del manuale). Rimane fermo anche l'obbligo di comunicare all ufficio di appartenenza l assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza, con tempestività e comunque all inizio dell orario di lavoro del giorno in cui l assenza stessa si verifica, anche nel caso di prosecuzione; ciò anche per consentire all'amministrazione di effettuare i controlli medico fiscali. I soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei certificati sono i medici del servizio sanitario nazionale e i medici convenzionati con lo stesso (di medicina generale, specialisti), nonché i medici liberi professionisti (privati), le strutture di pronto soccorso e gli ospedali. Peraltro, per le suddette 2/6

3 strutture e i medici privati il sistema non è ancora a regime. Pertanto, i dipendenti che si rivolgono a questi potranno produrre all'amministrazione i certificati in forma cartacea, secondo le modalità in uso fino all informatizzazione del sistema. In quelle situazioni nelle quali l'amministrazione deve conoscere la diagnosi o comunque quando è necessario fornire informazioni ulteriori rispetto alla sola prognosi (ad esempio per le assenze per causa di servizio), oltre all attestato di malattia trasmesso per via telematica è necessario produrre, secondo le modalità fino ad oggi in uso, un certificato nel quale siano contenute le suddette informazioni aggiuntive. Per la consultazione dei certificati telematici sul sito dell INPS questa direzione ha consegnato al personale incaricato presso ciascuna struttura un apposito PIN; rimane infatti nella competenza e sotto la responsabilità dell ufficio di appartenenza la verifica della regolarità dei certificati e del rispetto dei tempi. Il PIN è strettamente personale e non è delegabile; qualunque operazione effettuata per via telematica mediante l utilizzo del PIN viene imputata all utente titolare dello stesso, esclusa ogni eccezione per qualsiasi uso improprio o delegato del codice stesso; i titolari del medesimo dovranno esclusivamente visualizzare e stampare gli attestati di malattia dei dipendenti della struttura organizzativa di cui gli stessi fanno parte, nel rispetto dei principi e degli obblighi in tema di tutela della privacy. Si deve porre particolare attenzione su quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui, ai fini di monitoraggio, il datore di lavoro pubblico segnala all azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica. La segnalazione deve essere effettuata dall ufficio di appartenenza del dipendente inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell Azienda sanitaria sopraccitata, entro 48 ore dal ricevimento del certificato. Si richiama altresì l attenzione sull obbligo di svolgere tutti gli adempimenti in materia con la massima riservatezza. Al riguardo giova ricordare che anche la trasmissione della documentazione contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute del dipendente, quando necessaria, deve avvenire in busta chiusa, allegando quest ultima ad una nota di trasmissione, anche cumulativa, sulla quale si provvede ad apporre il timbro del protocollo. Le nuove modalità di compilazione dei certificati medici consentono oggi una chiara leggibilità dei dati in essi contenuti. Tale fatto e la circostanza che questa direzione opera con i dati presenti nel 3/6

4 sistema di rilevazione SAP-TM permettono di operare in modo differente rispetto al passato relativamente al calcolo del periodo di comporto ed alle correlate decurtazioni retributive. Pertanto, a tali fini non verranno più richiesti i certificati medici, ma questa direzione si avvarrà dei dati caricati dagli uffici di appartenenza sui quali, quindi, ricade la responsabilità derivante da mancate o non dovute decurtazioni conseguenti al non corretto caricamento dei dati stessi. Al riguardo, si ritiene necessario ricordare che il giustificativo di assenza deve essere immesso anche nei giorni non lavorativi o festivi (festività infrasettimanali, sabato, domenica o altro giorno di riposo settimanale per i lavoratori a turni) che cadono nel periodo di assenza per malattia, secondo le dettagliate informazioni fornite nel punto 2.4 del manuale operativo. IMPUTAZIONE A FERIE DI UN PERIODO DI MALATTIA (punto 2.5 del Manuale Operativo) Si chiarisce che la concessione delle ferie durante un periodo di malattia è ammissibile solo come ultima ratio, ossia per evitare la perdita del posto di lavoro (giurisprudenza costante); quindi la trasformazione di un periodo di malattia in ferie è possibile solo in prossimità della scadenza del periodo di comporto. L autorizzazione alla trasformazione è di competenza di questa direzione, alla quale pertanto deve essere trasmessa l istanza del dipendente. CONTROLLO MEDICO LEGALE DELLA MALATTIA (punto 8 del Manuale Operativo) Dalle rilevazioni periodiche è emerso che, nonostante le indicazioni fornite con nota 11 luglio 2008 prot. n , le visite fiscali effettuate fino ad oggi appaiono non adeguate se rapportate all elevato numero di giornate di assenza per malattia riscontrate. Il tasso di assenza dell anno 2010, raffrontato sia con i dati precedenti dell amministrazione sia con quelli nazionali, presenta elementi in controtendenza rispetto ad altre pubbliche amministrazioni che hanno l obbligo di disporre i controlli medico legali in tutti i casi di assenza per malattia e che si posizionano su tassi di assenza più bassi. A tali criteri è necessario che si attenga anche l amministrazione regionale; perciò, a partire dall emanazione della presente nota, la visita fiscale dovrà essere sempre obbligatoriamente disposta. 4/6

5 Alcune cause potrebbero, peraltro, giustificare la mancata attivazione del controllo: esigenze funzionali ed organizzative eccezionali, quali un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata, potrebbero costituire per il servizio competente impedimenti a richiedere la visita. Può essere, altresì, giustificato un certo margine di flessibilità nel controllo anche in presenza di altre situazioni particolari. Tra queste si evidenzia il caso in cui il dipendente utilizzi l istituto dell assenza per malattia per l effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici (si ricorda che in tali casi dalla certificazione deve evincersi l inidoneità al lavoro). In tale circostanza, l ufficio deve valutare di volta in volta se richiedere o meno la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento, considerando il fatto che il medico fiscale potrebbe non poter effettuare la visita a causa dell assenza giustificata del dipendente dalla propria abitazione. Si precisa che sono esclusi dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per il periodo di prognosi indicato nel certificato i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale; viceversa, nel caso in cui il dipendente già sottoposto ad accertamento medico fiscale dovesse trasmettere ulteriori certificazioni mediche successive, l amministrazione è tenuta a chiedere un ulteriore visita fiscale per l accertamento della nuova situazione. Sono esclusi, inoltre, dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l assenza è riconducibile ad una delle seguenti situazioni: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Si ricorda che le fasce orarie di reperibilità, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo in caso di assenza per malattia, sono state fissate, con decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi. In caso di malattia all estero l ufficio di appartenenza deve richiedere la visita fiscale alle sedi diplomatico-consolari italiane esistenti nel paese estero ove soggiorna il dipendente durante il periodo di malattia; la richiesta deve essere inoltrata specificando i dati della persona per la quale si richiede la visita, compreso il luogo di soggiorno e la prognosi, precisando che le spese saranno a carico dell Ente richiedente. Si ricorda, infine, che l assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo preventivamente comunicato ha rilievo disciplinare (anche se la prognosi viene confermata da una successiva visita ambulatoriale o domiciliare); quando la competenza per il procedimento disciplinare è attribuita a 5/6

6 questa direzione non è sufficiente la mera trasmissione del certificato rilasciato dal medico fiscale, ma è necessario seguire la procedura indicata dal comma 11 dell art. 3 del codice disciplinare. La presente circolare è consultabile nell home page di INTRAS all indirizzo Si invitano codesti Uffici a voler dare notizia di ciò al personale che presta servizio presso gli Uffici dipendenti in cui sussistono problematiche di connettività alla rete telematica regionale. Il Direttore Generale Giuseppe Manca 6/6

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