INCARICO DI MEDIAZIONE

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1 Spett. le. INCARICO DI MEDIAZIONE In esito alla procedura di gara aperta n.indetta in data., codesta Impresa è incaricata della mediazione marittima per la vendita della nave traghetto Iginia della flotta della Produzione Navigazione della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di seguito indicata RFI, di cui RFI S.p.A. stessa dichiara di avere la piena proprietà. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della presente lettera di incarico codesta Impresa (nel seguito Mediatore ) dovrà inviare alla scrivente a mezzo raccomandata a.r. e secondo lo schema allegato la dichiarazione di conferma dell avvenuto ricevimento e di accettazione dell incarico. Ove codesto Mediatore non provveda, nel termine fissato, a quanto indicato nel precedente capoverso, la scrivente ha facoltà di revoca. L incarico è assoggettato a: a) alle condizioni della presente lettera (inclusi tutti gli atti in essa richiamati e ad essa allegati), nonché alle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo FS, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31/01/2012, registrate all Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma 4 Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere al n 5426 il giorno b) alle disposizioni di vigenti leggi, regolamenti e norme. I sopra detti documenti, anche se non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico e il Mediatore dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza. Per tutto ciò che non sia dato dalle parti contraenti espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia 1. DESCRIZIONE DELL UNITA' NAVALE Il conferimento dell'incarico riguarda la vendita con esclusiva dell'unità navale denominata

2 Iginia iscritta al n. CT269. delle matricole di Catania; i d e n t i f i c a t i v o i n t e r n a z i o n a l e I C J C l u n g h e z z a f u o r i t u t t o 1 4 1, 5 2 m l a r g h e z z a d i c o s t r u z i o n e 1 8, 4 0 m a l t e z z a d i c o s t r u z i o n e 7, 8 0 m s t a z z a l o r d a , 9 3 t apparato motore 4 diesel di propulsione potenza totale 7944 KW. 2. PIENA DISPONIBILITA DELL UNITA NAVALE RFI S.p.A. dichiara di avere la piena ed esclusiva disponibilità della unità navale descritta al punto precedente, obbligandosi ex art e, ai fini del presente incarico di mediazione, anche per conto di altri aventi diritto sulla unità navale stessa. RFI S.p.A. garantisce fin da ora che le unità navali in oggetto, al momento della redazione dell'atto notarile, saranno libere da oneri e pesi, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti e iscrizioni ipotecarie, ad eccezione di quelle espressamente indicate ed accettate dall'acquirente. 3. DURATA DELL'INCARICO II presente conferimento di incarico per la nave Iginia sarà valido ed efficace a partire dalla data di ricevimento della presente lettera d'ordine e per un periodo di 90 (novanta) giorni solari consecutivi e si intenderà tacitamente rinnovato per un pari periodo di tempo, salvo disdetta da inviare presso la sede del "Mediatore", a mezzo lettera raccomandata a. r. o via fax, almeno l0 (dieci) giorni solari consecutivi prima della scadenza. 4. PREZZO DI VENDITA II corrispettivo minimo di vendita dell unità navale sarà convenuto con RFI S.p.A. sulla base del valore di mercato. 5. PROPOSTA DI ACQUISTO RFI S.p.A. autorizza il "Mediatore" a far sottoscrivere agli aspiranti acquirenti una proposta di acquisto per l'unità navale Igi ni a. RFI S.p.A. si impegna ad accettare a condizione che il corrispettivo previsto nella proposta d'acquisto non sia inferiore a quello concordato come indicato al precedente punto 4 o che non sia stato espressamente derogato per iscritto da RFI S.p.A.. Il Mediatore è altresì autorizzato a ricevere e trattenere fiduciariamente i titoli di credito circolari e non trasferibili intestati a RFI S.p.A. e consegnati da parte dell'acquirente a titolo di caparra. 6. PROVVIGIONE

3 II "Mediatore" avrà diritto, quale corrispettivo per l'attività di mediazione, ad una provvigione pari al % ( ) più I.V.A., se dovuta, del prezzo stabilito per la vendita della nave Iginia, al momento della conclusione dell'affare. L'affare si intenderà concluso e quindi dovrà essere corrisposta la provvigione al momento della sottoscrizione dell'atto notarile di vendita della nave. Il pagamento del corrispettivo avverrà alla fine del terzo mese successivo all emissione della fattura e sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dal D.lgs 192/2012. La fattura, in originale più una copia, dovrà essere intestata a: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO - Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, ROMA - Cod. Fisc. n P.IVA: ed inviata corredata dell entrata merci a: FERSERVIZI S.P.A. - Polo Infrastrutturale - Piazza della Croce Rossa, ROMA. Dovranno essere specificati in fattura, in maniera dettagliata, la prestazione resa e gli estremi di rubricazione del presente atto, nonché il numero di ordine SAP e il CIG, che verranno comunicati da RFI S.p.A. Ai sensi dell art. 3 della legge n. 136/2010, il pagamento delle fatture sarà effettuato sul c/c bancario o postale dedicato IBAN su cui può operare le seguente persona : Sig. codice fiscale La modalità di pagamento prescelta avrà validità salvo revoca, da chiedere per iscritto. Una copia della fattura dovrà essere inviate via fax o via al Referente del presente Contratto. Sulla fattura va indicato, oltre al riferimento dell ordine, anche: ragione sociale del Mediatore, codice fiscale o p. IVA. 7. ESCLUSIVA Il presente incarico di mediazione viene conferito con esclusiva. "RFI S.p.A." si impegna dunque a non conferite incarico per la vendita della unità navale sopra descritta ad altri m ediatori marittimi, né a venderla direttamente. entrambi i casi la violazione dell'obbligo di esclusiva, comporterà i l pagamento da parte di "RFI S.p.A." della penale prevista al successivo punto CLAUSOLA PENALE "RFI S.p.A." sarà obbligata a corrispondere al Mediatore una penale pari all' l % del prezzo minimo di vendita convenuto con il Mediatore nei seguenti casi: In

4 a) recesso dall'incarico prima della sua scadenza; b) rifiuto di "RFI S.p.A." di consentire l'esecuzione del presente incarico, anche a seguito del rifiuto di consentire le visite alla unità navale; c) violazione dell'eventuale obbligo di esclusiva sia per il caso di vendita effettuata direttamente da "RFI S.p.A." che per il caso di incarico conferito ad altro mediatore marittimo; d) mancata conclusione del contratto di compravendita a causa inesatte indicazioni fomite di "RFI S.p.A." o di violazione dell'obbligo di disponibilità dell unità navale. 9. OBBLIGHI DEL MEDIATORE Con l'accettazione del presente incarico il "Mediatore" si obbliga a: a) promuovere la vendita. utilizzando gli strumenti, anche pubblicitari, ritenuti adeguati dallo stesso; b) accompagnare i potenziali acquirenti a visitare l unità navale; c) fornire a richiesta di "RFI S.p.A." informazioni sull'attività mediatoria effettuata; d) non richiedere un prezzo di vendita inferiore a quello stabilito con RFI S.p.A.; e) attenersi agli obblighi e responsabilità di cui agli artt c.c. e 1760 c.c: f) assistere RFI S.p.A. in tutte le fasi di vendita. 10. FORO COMPETENTE Per qualunque controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente incarico sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 11. REGIME FISCALE I tributi fiscali inerenti e conseguenti all'eventuale contratto saranno a carico delle parti contraenti, secondo Legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti. Art. 12 OBBLIGO DI RISERVATEZZA Il Mediatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all esecuzione dell incarico, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione da RFI o di cui il Mediatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell esecuzione dell incarico.

5 L obbligo di segretezza è per il Mediatore vincolante per tutta la durata dell esecuzione dell incarico e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintanto che le informazioni delle quali il Mediatore è venuto a conoscenza siano di dominio pubblico. In caso di inosservanza dell obbligo di segretezza, il Mediatore è tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che a RFI stessa dovessero derivare. E fatto divieto al Mediatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a RFI, senza prima aver ottenuto il benestare scritto di RFI stessa sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di RFI tranne che per le necessità derivanti dall esecuzione dell incarico assunto. Art.13 CODICE ETICO Il Mediatore attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato pubblicato sul sito internet Il Mediatore dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna -anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile- ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti. In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di RFI. S.p.A. risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell art del codice civile, mediante dichiarazione unilaterale di RFI medesima, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r., fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. Art.14 INCEDIBILITÀ DEI CREDITI I debiti e i crediti derivanti dal presente atto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all incasso se non previa autorizzazione scritta di RFI S.p.A., autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all incasso a favore di Fercredit S.p.A. si intendono fin d ora autorizzati. Art.15 TRASPARENZA PREZZI Il Mediatore espressamente e irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto; b) dichiara di non aver corrisposto nè promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell atto stesso;

6 c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del citato atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Mediatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell art c.c., per fatto e colpa del Mediatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Art. 16 NULLITA DEL CONTRATTO Il Mediatore si assume l obbligo, pena nullità del contratto, della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010. Art.17 TUTELA DEI DATI PERSONALI In conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, così come modificate dall art. 40, l. 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori dal Mediatore eventualmente forniti in relazione all espletamento del presente incarico, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo incarico e trattati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, dalla RFI S.p.A. e da persone all uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento. Art.18 RISOLUZIONE CONTRATTUALE Ferme restando le norme del Codice Civile in tema di risoluzione per inadempimento, RFI si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1456, di risolvere il presente atto, in qualsiasi momento, nel caso in cui il Mediatore si rendesse inadempiente nell'esecuzione del servizio richiesto o per una qualunque delle disposizioni stabilite nel presente Atto. La risoluzione avviene di diritto mediante unilaterale dichiarazione di RFI. Inoltre, è clausola risolutiva espressa l effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della Società Posta Italiane. Art.19 ALTRI OBBLIGHI DEL MEDIATORE Il Mediatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all art. 4 e all art. 5 della legge 136/2010. Messina, Per RFI S.p.A. Carmelo Rogolino

7 Allegato "A" alla lettera di incarico n del DENOMINAZIONE IMPRESA Spett. RFI S.p.A. Il sottoscritto nato a il codice fiscale n. nella sua qualità di dell Impresa con sede in via Partita IVA n. A C C E T T A di effettuare la mediazione marittima di cui alla LETTERA DI INCARICO N. del, che qui si ha per integralmente trascritta, alle condizioni tutte ed ai patti in essa contenuti., L IMPRESA (timbro e firma)

8 DICHIARAZIONE ANNESSA ALL ATTO: Il sottoscritto DICHIARA di essere a conoscenza di tutti i documenti richiamati nella Lettera di Incarico, di cui ha perfetta e particolareggiata conoscenza, perché trasmessi o reperibili sul sito internet Ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1341 co.2 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, potenzialmente qualificabili vessatorie. Il sottoscritto, inoltre, espressamente ed irrevocabilmente: D I C H I A R A a) che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del presente contratto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Il sottoscritto dichiara di accettare che la conservazione e la custodia dell originale della Lettera di Incarico e di tutti gli atti successivi, richiesti alla gestione dell atto stesso, venga effettuata da parte di RFI S.p.A. Letto, confermato e sottoscritto. Redatto in duplice originale in carta libera., L IMPRESA (timbro e firma)

Il sottoscritto..nato a

Il sottoscritto..nato a Il sottoscritto..nato a il.. residente a..via.n.. tel. codice fiscale..in qualità di..della. in seguito denominato VENDITORE, dichiarando di avere e/o rappresentare la piena proprietà dell immobile, CONFERISCE

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